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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/09/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO R.G. N. _______/______,
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per la separazione dei coniugi (sentenza n. 361 del 18.12.2024, pubblicata il 27.12.24, con certificazione del passaggio in giudicato in data
21.07.25) e contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis
n. 49 e 51 c.p.c., da
1)
Parte_1
nato/a nata a [...] il [...]
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Lucia Margheritis
e
2)
. Controparte_1
nato/a Como il 05/08/1976
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Giovanni Grieci
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Maslianico, in data 29 luglio 2005
(anno 2005, atto n. 7, reg. stato civile, parte 2 , serie A)
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 361 del 18/12/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- (CF: ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
- (CF: ) nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con la separazione dei coniugi (sentenza n. 361 del 18.12.2024, pubblicata il
27.12.24, con certificazione del passaggio in giudicato in data 21.07.25) e contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis n. 49 e 51 c.p.c. hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- a seguito della sentenza di separazione si è trasferita unitamente ai figli presso Parte_1
l'immobile sito in Cernobbio (CO) – frazione Piazza S. Stefano Via Battisti n. 13 e la IG.ra T_
si sta occupando delle pratiche per il trasferimento della residenza;
- come previsto al punto 10 delle condizioni di separazione, il suddetto trasferimento comporta l'assegnazione di tale immobile in sostituzione di quello sito in Cernobbio (CO) Via della Libertà n.
52;
- le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio vengono quindi così rettificate:
1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto reciproco;
2. I figli minori verranno affidati in affido condiviso con collocazione prevalente presso
l'immobile sito in Cernobbio (CO)- frazione Piazza S. Stefano- Via Cesare Battisti n° 13, che verrà assegnata con tutto il suo contenuto alla IG.ra , estinguendosi conseguentemente Parte_1 la precedente assegnazione dell'immobile di Cernobbio (CO) Via Della Libertà n. 52. Le spese
2 straordinarie relative all'immobile assegnato alla IG.ra saranno a carico esclusivo del IG. T_
, così pure le spese di ordinaria manutenzione relative alle parti comuni;
CP_1
3. il padre potrà tenere con sé i figli un giorno in settimana, indicativamente il mercoledì sino al giovedì mattina (il giorno potrà essere modificato con accordo tra i genitori e le modifiche dovranno essere comunicate almeno una settimana prima). Il padre terrà inoltre con sé i figli un week end ogni quindici giorni, dal venerdì tardo pomeriggio (ore 19:00) sino alla domenica sera verso le ore 19:00 quando li riaccompagnerà presso la loro residenza;
4. nella settimana in cui i ragazzi trascorreranno il week end con la madre il padre, compatibilmente con i suoi impegni e con gli impegni dei ragazzi, potrà trascorrere con loro una sera in settimana in più;
5. Durante il periodo delle vacanze estive i coniugi potranno trascorrere con i figli un periodo
di due settimane anche non consecutive da concordarsi possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno;
6. per le festività Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con i rispettivi genitori i periodi dal 22.12. al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.1 con l'altro genitore;
7. Il padre verserà per il mantenimento di entrambi i figli un assegno mensile di euro 250,00 oltre al pagamento di tutte le utenze relative alla casa assegnata alla moglie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, luce, gas, acqua, tasse, adsl ecc);
8. le spese straordinarie relative ai figli saranno divise al 50% tra i genitori in base al protocollo del Tribunale di Como che qui si intende integralmente riportato, inoltre i genitori stabiliscono che anche le utenze telefoniche dei ragazzi saranno divise al 50%;
9. l'assegno unico verrà assegnato e trattenuto al 100% alla IG.ra ; T_
10. la IG.ra potrà restare a vivere presso la casa assegnatale fino a quando la figlia T_
minore avrà compiuto gli anni 25, dopodiché la IG.ra lascerà libero Pt_3 Parte_1
l'immobile dal quale asporterà gli oggetti personali. I figli, se vorranno, potranno continuare a vivere presso il predetto immobile;
11. i coniugi stabiliscono che sin da ora, nell'eventualità in cui sia necessario sostituire e/o riparare qualsivoglia elettrodomestico (lavastoviglie lavatrice asciugatrice ecc..), la spesa venga suddivisa al 50% tra i coniugi;
3 12. I coniugi si concedono il reciproco consenso al fine di ottenere i documenti per i figli anche
validi per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 29 luglio 2005 in Maslianico,
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Maslianico
(anno 2005, atto n. 7, reg. stato civile, parte 2, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maslianico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 18.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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