Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai SIg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1798 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Carlo Borromeo e dall'avv. Ludovico Angeletti e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Nizza n. 45
Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare
Beccaria n. 29
Appellato
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo Ungari Trasatti e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Arno n. 88
Appellata
Controparte_3
Appellata contumace
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 12/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere venuta a conoscenza di un atto Parte_1 di pignoramento presso il terzo avente ad oggetto Controparte_3 svariate cartelle di pagamento emesse nei propri confronti per omesso versamento di contributi previdenziali, e di non aver mai ricevuto la notifica di tale atto di pignoramento, da ritenersi comunque generico, ha agito in CP_ giudizio contro l' e l' nonché nei Controparte_2 confronti di rassegnando le seguenti conclusioni: “In Controparte_3 via Principale - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità dell'atto di pignoramento presso terzi ai danni della SI.ra e per Parte_1
l'effetto - estinguere la procedura esecutiva intrapresa ai danni della SI.ra ; - dichiarare non dovute le somme rassegnate nel pignoramento Pt_1 sopra citato e per l'effetto disporre la restituzione delle somme nelle more versate;
In Via Subordinata - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dall'azione delle cartelle sopra indicate e per l'effetto - estinguere la procedura esecutiva intrapresa ai danni della SI.ra Pt_1 limitatamente alle cartelle di pagamento dichiarate prescritte;
- dichiarare non dovute le somme rassegnate nelle cartelle di pagamento sopra citate e per l'effetto disporre la restituzione delle somme nelle more versate. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”. CP_
1.1. Nella resistenza dell' e dell' il Controparte_2
Tribunale di Roma ha così statuito: “Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle nn. : a) n. 097 2004 0239262702 000
b) n. 097 2005 0044136145 000 c) n. 097 2005 0277507416 000 d) n. 097 2006 0155907770 000 e) n. 097 2008 0011128871 000 f) n. 097 2008
0224121115 000 g) n. 097 2008 0247653347 000 h) n. 097 2008 0284743565
000 i) n. 097 2009 0083281082 000; j) n. 097 2009 0202024803 000 k) n. 097 2009 0266103621 000 l) n. 097 2010 0005443810 000 m) n. 097 2010
0137669889 000 n) n. 097 2010 0168601386 000 o) n. 097 2010 0275927636
000 p) n. 097 2010 0370604363 000 q) n. 097 2011 0074630432 000 r) n. 397 2012 0005578108 000 s) n. 397 2012 0025698452 000 t) n. 397 2013
0004397791 000 u) n. 397 2013 0013833453 000 v) n. 397 2014 0010730872
000 w) n. 397 2015 0006457812 000; x) n. 397 2016 0003878859 000. Rigetta per il resto l'opposizione. Compensa le spese di lite”. CP_
1.2. Premesso che l' nel costituirsi in giudizio, aveva evidenziato l'intervenuto sgravio dei titoli afferenti la contribuzione previdenziale, e che con note depositate il 09/02/2022 parte ricorrente aveva riferito che, in virtù dello sgravio, residuavano n. 5 cartelle esattoriali, ossia la cartella 097
2 2002 02263743200 dell'importo di € 2.321,25, la cartella 097 2003
0059762207000 dell'importo di € 2.286,36, la cartella 097 2012
0142388490000 dell'importo di € 175,14 (per sanzione amministrativa C.D.S.), la cartella 097 2011 014818605100 dell'importo di € 176,61 (per sanzione amministrativa C.D.S.) e la cartella 097 2013 027253368300 dell'importo di € 173,39 (per imposte comunali), il primo giudice ha ritenuto, in primo luogo, di non poter esaminare le cartelle nn. 097 2012
0142388490000, 097 2011 014818605100 e 097 2013 027253368300, essendo esse relative a sanzioni per violazione del codice della strada e tributi comunali, e, dunque, non rientranti nella competenza del giudice del lavoro.
1.3. Con riguardo alle residue due cartelle, il Tribunale ha osservato: a) le doglianze concernenti l'omessa notifica del pignoramento alla debitrice sono infondate, risultando diversamente la rituale notifica in data
02/11/2016 e riportando, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la relata di notifica il numero identificativo della procedura esecutiva;
b) con riguardo all'eccezione di prescrizione, la debitrice ha provveduto al pagamento dell'intero importo riportato nella cartella n. 097
2002 02263743200 tra il 30/11/2016 ed il 23/03/2018, nonché di un importo parziale relativamente alle somme riportate nella cartella n. 097
2003 0059762207000 tra il 24/11/2017 e il 08/06/2018 e, quindi, dopo la scadenza del termine di prescrizione: trattandosi di pagamento di debiti prescritti, la ricorrente con tale condotta ha chiaramente manifestato la volontà di non avvalersi della prescrizione maturata ex art. 2937 c.c., sicché non può sollevare la relativa eccezione in giudizio, né può pretendere la restituzione di quanto pagato ai sensi dell'articolo 2940 c.c.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello
[...]
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui Parte_1 ha rigettato l'eccezione di prescrizione, nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla richiesta di restituzione delle somme già versate all' e non dovute, e nella parte in cui ha Controparte_2 disposto la compensazione delle spese di lite. CP_
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e, comunque, il rigetto dell'appello.
2.2. Si è costituita in giudizio l' , resistendo Controparte_2 al gravame e chiedendone il rigetto.
2.3. Non si è costituito in giudizio il terzo - nei cui Controparte_3 confronti la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio all'esito dell'udienza del 03/10/2024 - nonostante la rituale notifica perfezionatasi in data 09/10/2024, rimanendo, pertanto, contumace.
2.4. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Osserva la Corte, in via preliminare, che la gravata sentenza non è stata impugnata con riguardo alla declaratoria di cessazione della materia del
3 CP_ contendere relativamente alle cartelle oggetto di sgravio, né nella parte in cui ha ritenuto di non esaminare le tre cartelle - pure menzionate nelle note conclusive della ricorrente - aventi ad oggetto sanzioni per violazione del C.d.S. e tributi comunali, ed infine nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di omessa notifica del pignoramento, ragion per cui tali statuizioni non sono suscettibili di essere poste in discussione ulteriormente in questa sede.
3.1. Ancora in via preliminare, è inammissibile l'eccezione di inammissibilità dell'originaria domanda dell'odierna appellante, in quanto proposta CP_ tardivamente dall' unicamente con la memoria di costituzione nel giudizio di appello.
3.2. Sempre in via preliminare, l' ripropone Controparte_2
l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine perentorio di giorni venti di cui all'art. 617 c.p.c. Sul punto ritiene la Corte che sussista carenza di interesse dell' , atteso che l'originaria CP_2 eccezione proposta in primo grado aveva ad oggetto unicamente le domande - proposte con il ricorso di primo grado - di inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento per difetto di notifica e di nullità di pignoramento per genericità, mentre su tali due questioni non si discute più in grado di appello, essendo limitato l'effetto evolutivo, come sopra esposto, all'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle nn. 097 2002 02263743200 e 097 2003 0059762207000.
3.2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame critica la gravata Parte_1 sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione con riguardo alle cartelle nn. 097 2002 02263743200 e 097 2003 0059762207000. Sostiene sul punto l'appellante che dette cartelle risultano saldate non perché ella abbia spontaneamente provveduto al loro pagamento per propria volontà, bensì perché l'adempimento è avvenuto in ragione della procedura esecutiva instaurata dall' Controparte_4
e, cioè, dal terzo pignorato/datore di lavoro tramite trattenuta
[...] dalla retribuzione mensile: per tale ragione gli artt. 2937 e 2940 c.c. sarebbero inapplicabili nel caso di specie ed i crediti di cui alle indicate cartelle di pagamento dovrebbero essere dichiarati prescritti.
4.1. Come sopra riportato, il primo giudice ha ritenuto l'intervenuto pagamento degli importi di cui alle cartelle in argomento (integrale nel primo caso e parziale nel secondo) quale manifestazione della volontà della debitrice di non avvalersi della prescrizione, oramai maturata.
4.2. La circostanza della decorrenza del termine di prescrizione - all'epoca dei pagamenti - può dirsi pacifica: la cartella n. 097 2002 02263743200 dell'importo di € 2.321,25 era stata notificata in data 22/04/2002, mentre la cartella n. 097 2003 0059762207000 dell'importo di € 2.286,36 era stata notificata in data 17/03/2003. L' ha fatto Controparte_2 riferimento ad intimazioni di pagamento quali atti interruttivi della
4 prescrizione (cfr. pagina 9 della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado), intimazioni che peraltro non sono mai state prodotte in giudizio, avendo l prodotto unicamente le relative notifiche, il che non CP_2 consente di comprendere se effettivamente le intimazioni in questione avessero ad oggetto anche le cartelle di cui si discute. Ma in ogni caso, anche se così fosse, le notifiche dei tre atti di intimazione risultano perfezionate in data 04/05/2007, data in cui il credito di cui alla prima cartella era già prescritto, ed in data 23/05/2016 e 11/05/2018, quindi comunque oltre i cinque anni dalla notifica della prima intimazione, con la conseguenza che la prescrizione risulterebbe comunque maturata - se non nel 2007/2008 - quantomeno nel 2007/2012. 4.3. Ciò posto, osserva la Corte che, da un lato, è corretto affermare che il pagamento degli importi di cui alle cartelle in questione non presenti un carattere di spontaneità tale da attivare il divieto di ripetizione di quanto pagato ai sensi dell'art. 2940 c.c., trattandosi di “pagamento” avvenuto mediante trattenute sullo stipendio ad opera del terzo pignorato/datore di lavoro, laddove la spontaneità del pagamento “ricorre non tanto per
l'assenza, unicamente, di violenza fisica o morale (=pagamento volontario) quanto per l'iniziativa autonoma - a prescindere, cioè, da una qualsiasi situazione di necessità anche soltanto interna - da parte di chi, debitore in effetti era pur se non lo è più” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3636 del 1996, conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19654 del 18/09/2014).
4.4. Tuttavia, d'altro canto, è altrettanto corretto e condivisibile il richiamo operato dal giudice di prime cure all'art. 2937 c.c., secondo cui “Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”. Difatti, è pacifico che abbia proposto Parte_1
l'opposizione all'esecuzione in data 29/05/2021, ossia dopo oltre quattro anni e sei mesi dalla data di notifica dell'atto di pignoramento e dalla data della prima trattenuta sullo stipendio, attestata dalla dichiarazione del terzo pignorato, nonché dopo circa 14/9 anni dall'epoca di maturazione della prescrizione dei crediti: tale comportamento, a giudizio della Corte, rappresenta indubbiamente un fatto incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto, ed impedisce la ripetibilità di quanto già versato in adempimento dei debiti prescritti.
4.5. Il motivo di impugnazione è, pertanto, da ritenere infondato e sul punto la sentenza va confermata.
5. Diversamente, è fondato il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta una omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna alla restituzione delle somme versate e non dovute, sostenendo, in particolare, che: i) il giudice di prime cure ha completamente omesso di pronunciare sulla restituzione delle somme versate dal datore di lavoro terzo pignorato, che ha attestato di aver versato la somma di € 11.810,99;
5 ii) è evidente che l'odierna appellante ha diritto alla restituzione di quanto versato dal terzo pignorato pari ad € 11.810,99 decurtato quanto dovuto in virtù delle cartelle per violazioni del Codice della Strada/imposte comunali di valore pari ad € 525,17 (175,14 + 176,64 + 173,39) per un totale di €
11.285,82; iii) anche nella non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della prescrizione, e quindi sottraendo all'importo versato dal terzo pignorato anche le due cartelle di cui al precedente motivo, residuerebbe comunque la somma € 6.678,24 (11.810,99 - 175,14 - 176,64 - 173,39 - 2.321,25 - 2.286,36).
5.1. Non vi è dubbio, difatti, che, in ragione dell'intervenuto sgravio, e detratti gli importi delle due cartelle di cui si è detto al precedente paragrafo 4. e ss., le somme trattenute a carico di dal datore di Parte_1 lavoro e corrispondenti all'importo sopra indicato debbano essere restituite CP_ alla predetta dall' ossia dal titolare dei crediti oggetto della procedura esecutiva (ed in particolare dei crediti di cui alle cartelle oggetto di sgravio), ritualmente evocato nel presente giudizio. 6. Con il terzo motivo di impugnazione, infine, l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione di compensazione delle spese di lite del primo grado, sostenendo che: i) il Tribunale ha compensato le spese di lite in ragione dell'intervenuto sgravio parziale delle cartelle impugnate, ma tale sgravio, oltre a non essere mai stato comunicato e, peraltro, palesato soltanto in seguito all'iniziativa giudiziaria, appalesa la fondatezza delle eccezioni svolte dalla ricorrente e, quindi, la palese e riconosciuta soccombenza (virtuale) delle controparti;
ii) l'illogicità della motivazione è desumibile anche sotto altro profilo: il preteso debito ammontava ad €
61.672,57 e l'azione esecutiva è stata intrapresa per tale importo, mentre all'esito del giudizio la pretesa si è ridotta ad € 525,17, ovvero, in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, al massimo ad €
5.132,75, ragion per cui le controparti sono soccombenti quantomeno al 90- 99%.
6.1. Trattasi di argomentazioni destituite di fondamento: da un lato, lo sgravio parziale è intervenuto ex lege, e non certo in ragione del riconoscimento della fondatezza delle argomentazioni della originaria ricorrente;
inoltre, il giudice di prime cure - una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle oggetto di sgravio - ha limitato l'indagine a due sole ulteriori cartelle (per le quali l'eccezione di prescrizione è stata rigettata) poiché l'originaria ricorrente aveva erroneamente indicato anche cartelle riferibili a sezioni amministrative e tributi comunali, nonché ad altro ente previdenziale non citato in giudizio.
6.2. Come è noto, va compiuta una verifica “in negativo” delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, “non essendo … indefettibilmente
6 coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano “non illogiche” o “erronee” (Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777).
6.3. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non può ritenersi né illogica né erronea, anche alla luce delle motivazioni della presente pronuncia, sia in ragione dell'intervenuto sgravio, ma altresì tenuto conto del rigetto delle eccezioni della originaria ricorrente, come pure dell'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica del pignoramento.
6.4. Il terzo motivo di appello deve, dunque, ritenersi infondato.
7. L'appello va, pertanto, parzialmente accolto e la sentenza impugnata CP_ riformata solo in parte, disponendo la condanna dell' alla restituzione in favore di dell'importo di € 6.678,24, oltre interessi Parte_1 legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo, per tutte le ragioni sopra esposte.
8. L'esito complessivo del giudizio e la parziale fondatezza del gravame sono tali da giustificare la compensazione tra tutte le parti delle spese di lite anche del grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della CP_ gravata sentenza, nel resto confermata, condanna l' alla restituzione in favore di dell'importo di € 6.678,24, oltre interessi Parte_1 legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo. Compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 12/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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