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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3159/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Sandra Moselli presidente dott.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
dott.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3159/2020 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 27.02.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Troiano, presso il cui studio in Parte_1
Trinitapoli, al C.so Garibaldi n.47, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti:
“… il procuratore di parte ricorrente si riporta ai propri atti difensivi e precisa le conclusioni come da note sostitutive di udienza del 26.02.2025…”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16.07.2020, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in Molfetta in data 25.05.2017 con;
che dall'unione sono nati due figli, (nata il Controparte_1 Per_1
17.08.2017) e (nato il [...]) ; che, purtroppo, la comunione materiale e morale tra i coniugi è Per_2
venuta a cessare a causa di insanabili contrasti che hanno reso impossibile la protrazione della vita comune e della convivenza;
che il resistente è stato l'unico ed esclusivo responsabile della fine del rapporto coniugale avendo egli violato il dovere di prestare assistenza morale e materiale alla moglie e ai figli;
che, per tali ragioni, ha dovuto spesso ricorrere all' aiuto economico dei propri genitori;
che, nonostante il vincolo matrimoniale,
sin dall' inizio, i coniugi hanno continuato a vivere presso le rispettive famiglie;
che, successivamente, il su sua richiesta, si è trasferito presso l' abitazione dei suoi genitori, sita in Molfetta, alla via Fornari CP_1
n. 93; che, tuttavia, in tale circostanza, sin dal 2018, il resistente ha intrapreso una relazione sentimentale con sua sorella, , anch' ella convivente presso la casa dei suoi genitori;
che, il Parte_2 CP_1
e la sorella, sin dall' inizio della loro relazione, hanno assunto atteggiamenti scontrosi e violenti nei suoi confronti e alla presenza dei figli minori;
che, pertanto, a seguito di tali aggressioni, i Servizi Sociali di Molfetta
hanno disposto il ricovero della stessa e dei figli presso una casa protetta;
di aver, per tali ragioni, sporto querela nel 2020, nei confronti del resistente e della sorella–ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al affidare in via esclusiva a sè i figli minori, e , ponendo CP_1 Per_1 Per_2
a carico del resistente il versamento di un contributo a titolo di mantenimento dei figli ed in suo favore nella misura complessiva di € 800,00, con vittoria di spese di giustizia.
All'udienza del 03.11.2020, il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, non costituitosi nonostante la regolarità della notifica, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con assegnazione a quest' ultima della casa coniugale, regolamentando gli incontri padre e figli secondo le indicazioni del S.S. di Molfetta, tenuto conto della necessaria supervisione del nucleo familiare nell'interesse dei minori. Ha infine posto a carico del resistente l'onere di corrispondere alla a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
della moglie e dei figli minori, la somma di € 300,00 mensili (di cui € 100,00 mensili per la moglie ed € 100,00
per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat e il 50% delle spese straordinarie;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 26.11.2020 come da attestazione di
Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, depositate le memorie integrative, concessi i termini di cui all'art. 183, VI° co., c.p.c., istruita la causa mediante prove testimoniali, depositate le note sostitutive di udienza,
precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale,
con termini di legge per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
Occorre innanzitutto dichiarare la contumacia di , non costituitosi in giudizio nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica della ordinanza presidenziale e del verbale della prima udienza.
Sulla domanda di separazione giudiziale. Nel merito, la dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o di entrambe le parti;
nella fattispecie, invero,
le deduzioni della ricorrente, nella contumacia del resistente, costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, e , ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151, comma 1° c.c.
Sulla domanda di addebito al resistente della responsabilità della separazione.
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata.
È noto che in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà
del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ. Sez. I Ord., 05/08/2020,
n. 16691).
In particolare, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, è necessario dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
La pronuncia di addebito non può infatti fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi (quali i doveri di fedeltà e di coabitazione), essendo, invece, necessario accertare se tale violazione,
lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia,
viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
e grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Sez. VI - 1 Ord., 28/05/2019, n. 14591).
La ricorrente, a fondamento della domanda di addebito, ha allegato la violazione da parte di Controparte_1
del dovere di fedeltà, consistita nell'avere intrattenuto sin dal 2018 una relazione extraconiugale con sua sorella, , convivente anch' ella, al tempo, presso l' abitazione della madre. Parte_2
La granitica giurisprudenza della Suprema Corte afferma sul punto che <
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola,
circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Pertanto, detta infedeltà può essere causa, anche esclusiva, dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele),
se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito>> (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del
14/08/2015).
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 30/10/2019, n. 27777).
Nella vicenda in esame, l'istruttoria svolta ha consentito di ritenere raggiunta la prova della violazione del dovere di fedeltà da parte del CP_1
I testi escussi hanno reso dichiarazioni fra loro corrispondenti e prive di contraddizioni, confermando la frequentazione del con la sorella della CP_1 Parte_1
In particolare, all' udienza del 05.07.2023, la teste zia della ricorrente, ha confermato Testimone_1
la relazione extraconiugale fra il e la sorella della riferendo di averlo appreso da sua CP_1 Parte_1
sorella . Persona_3
La teste , madre della ha confermato la circostanza secondo la quale il Persona_3 Parte_1 CP_1
avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con la sorella della ricorrente, sin dal 2018, anch'ella convivente presso l'abitazione sita in Molfetta alla Via Fornari 93.
Tali testimonianze risultano veritiere e attendibili, tanto più perché corrispondenti tra loro nei contenuti.
A tal proposito, insegna la Suprema Corte che nelle cause per separazione personale dei coniugi, l'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata ed il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela,
dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi (Cass. civ. 25663/2014). Nel caso di specie le dichiarazioni della madre della ricorrente hanno trovato conferma in quelle dell'altra teste e risultano tra loro coerenti.
Del resto, il resistente rimanendo contumace non ha contrastato le avverse allegazioni.
Alla luce della istruttoria svolta, ritiene il Collegio provata la violazione da parte del del dovere di CP_1
fedeltà.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n.
1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità
economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi,
tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento,
pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va in primo luogo evidenziato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova del tenore di vita avuto dai coniugi in costanza di matrimonio.
In secondo luogo, nonostante la ricorrente, di appena trent'anni, all' udienza di comparizione abbia allegato le proprie difficoltà economiche, rappresentando di percepire, al tempo, il solo reddito di cittadinanza pari ad
€ 1.200,00, va rilevata la totale assenza di elementi che facciano ritenere sussistente una disparità economica apprezzabile tra il resistente e la ricorrente, ed infatti la non ha neppure allegato la situazione Parte_1 economico-reddituale del resistente, limitandosi a riferire in via estremamente generica che egli “effettua lavori in campagna” ( verbale prima udienza di comparizione 03.11.2020).
Pertanto, non essendo provata una disparità reddituale tra i coniugi, tenuto conto della giovane età della ricorrente, in assenza di qualsiasi prova e ancor prima di ogni allegazione sul tenore di vita, tenuto conto che la madre della ricorrente escussa all'udienza del 5.7.2023 ha riferito che la ricorrente vive nella casa coniugale con un nuovo compagno, la domanda proposta dalla ricorrente va rigettata.
Sull' affido dei figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo a sè dei figli minori, e , con previsione Per_1 Per_2
a carico del resistente del versamento dell'assegno mensile di €800,00 a titolo di contributo al mantenimento,
oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei due minori, va osservato che in tema di affidamento del minore, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi,
all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ.,
sez. VI, 2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ., sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
E ancora, in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155
c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva,
nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. 14728/2016; Cass. 18817/15; Cass. civ. 27/2017).
Nella vicenda in parola, stante la sporadica presenza del padre dalla vita dei figli minori, valutato il disinteresse dal mostrato nei confronti dei figli, confermato anche dal suo comportamento processuale, non CP_1
avendo egli ritenuto di costituirsi nel presente giudizio, il Collegio ritiene il modulo dell'affidamento condiviso pregiudizievole per i minori, giustificandosi pertanto la scelta per l'affido esclusivo alla madre, con collocamento prevalente degli stessi presso di lei, alla quale deve essere assegnata la casa coniugale.
Quest'ultima, infatti, appare di certo essere un genitore idoneo, svolgendo in autonomia e da sola da diversi anni tutte le funzioni accuditive nei confronti dei figli minori.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del padre, genitore non convivente, con i minori, vanno confermate le modalità di incontro così come statuite con ordinanza del 24.11.2020.
Sul mantenimento dei figli.
Con riferimento, invece, al contributo paterno nel mantenimento dei minori, considerata l'età di e Per_1
e le loro presumibili ordinarie esigenze di vita e, valutato il dovere di ciascun genitore di provvedere al Per_2
sostentamento della prole, dovendosi avere riguardo alla capacità lavorativa e alla possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass. civ. 24424/2013), tenuto conto del fatto che gli oneri di accudimento e di cura sono svolti esclusivamente dalla ricorrente e che, in ragione della giovane età del resistente, quest'ultimo,
in assenza di elementi contrari, va ritenuto idoneo al lavoro, il Tribunale reputa congruo prevedere che il corrisponda al domicilio della entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € CP_1 Parte_1
400,00, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (€200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Trani, ed oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza dell'aumento dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza di e si Controparte_1
liquidano come in dispositivo in base ai valori minimi dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, considerato il valore indeterminabile della controversia ai sensi dell'art.5, co.6, del d.m.55/2014, con applicazione della tabella numero 2 dell'allegato attesa la natura contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di con ricorso depositato in data 16.07.2020, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dispone la separazione personale dei coniugi, - ai sensi dell'art. 151, comma 1° Parte_1 CP_1
c.c. (atto n. 18, parte I, Comune di Molfetta, anno 2017);
3) dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
4) affida i figli, e in modo esclusivo alla madre, con collocamento prevalente presso Per_1 Persona_4
quest' ultima, cui va assegnata la casa coniugale;
5) dispone che gli incontri padre- figli si svolgano come da ordinanza del 24.11.2020;
6) pone a carico di un assegno mensile € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di Controparte_1
concorso nel mantenimento dei figli, con decorrenza dell'aumento dalla pubblicazione della presente sentenza,
oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
7) rigetta la domanda di mantenimento della ricorrente;
8) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e per essa dell'erario, stante l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, salvo revoca
[...]
del beneficio, che liquida in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti,
Così deciso in Trani, il 25.3.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Sandra Moselli presidente dott.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
dott.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3159/2020 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 27.02.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Troiano, presso il cui studio in Parte_1
Trinitapoli, al C.so Garibaldi n.47, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti:
“… il procuratore di parte ricorrente si riporta ai propri atti difensivi e precisa le conclusioni come da note sostitutive di udienza del 26.02.2025…”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16.07.2020, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in Molfetta in data 25.05.2017 con;
che dall'unione sono nati due figli, (nata il Controparte_1 Per_1
17.08.2017) e (nato il [...]) ; che, purtroppo, la comunione materiale e morale tra i coniugi è Per_2
venuta a cessare a causa di insanabili contrasti che hanno reso impossibile la protrazione della vita comune e della convivenza;
che il resistente è stato l'unico ed esclusivo responsabile della fine del rapporto coniugale avendo egli violato il dovere di prestare assistenza morale e materiale alla moglie e ai figli;
che, per tali ragioni, ha dovuto spesso ricorrere all' aiuto economico dei propri genitori;
che, nonostante il vincolo matrimoniale,
sin dall' inizio, i coniugi hanno continuato a vivere presso le rispettive famiglie;
che, successivamente, il su sua richiesta, si è trasferito presso l' abitazione dei suoi genitori, sita in Molfetta, alla via Fornari CP_1
n. 93; che, tuttavia, in tale circostanza, sin dal 2018, il resistente ha intrapreso una relazione sentimentale con sua sorella, , anch' ella convivente presso la casa dei suoi genitori;
che, il Parte_2 CP_1
e la sorella, sin dall' inizio della loro relazione, hanno assunto atteggiamenti scontrosi e violenti nei suoi confronti e alla presenza dei figli minori;
che, pertanto, a seguito di tali aggressioni, i Servizi Sociali di Molfetta
hanno disposto il ricovero della stessa e dei figli presso una casa protetta;
di aver, per tali ragioni, sporto querela nel 2020, nei confronti del resistente e della sorella–ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al affidare in via esclusiva a sè i figli minori, e , ponendo CP_1 Per_1 Per_2
a carico del resistente il versamento di un contributo a titolo di mantenimento dei figli ed in suo favore nella misura complessiva di € 800,00, con vittoria di spese di giustizia.
All'udienza del 03.11.2020, il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, non costituitosi nonostante la regolarità della notifica, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con assegnazione a quest' ultima della casa coniugale, regolamentando gli incontri padre e figli secondo le indicazioni del S.S. di Molfetta, tenuto conto della necessaria supervisione del nucleo familiare nell'interesse dei minori. Ha infine posto a carico del resistente l'onere di corrispondere alla a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
della moglie e dei figli minori, la somma di € 300,00 mensili (di cui € 100,00 mensili per la moglie ed € 100,00
per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat e il 50% delle spese straordinarie;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 26.11.2020 come da attestazione di
Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, depositate le memorie integrative, concessi i termini di cui all'art. 183, VI° co., c.p.c., istruita la causa mediante prove testimoniali, depositate le note sostitutive di udienza,
precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale,
con termini di legge per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
Occorre innanzitutto dichiarare la contumacia di , non costituitosi in giudizio nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica della ordinanza presidenziale e del verbale della prima udienza.
Sulla domanda di separazione giudiziale. Nel merito, la dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o di entrambe le parti;
nella fattispecie, invero,
le deduzioni della ricorrente, nella contumacia del resistente, costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, e , ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151, comma 1° c.c.
Sulla domanda di addebito al resistente della responsabilità della separazione.
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata.
È noto che in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà
del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ. Sez. I Ord., 05/08/2020,
n. 16691).
In particolare, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, è necessario dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
La pronuncia di addebito non può infatti fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi (quali i doveri di fedeltà e di coabitazione), essendo, invece, necessario accertare se tale violazione,
lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia,
viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
e grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Sez. VI - 1 Ord., 28/05/2019, n. 14591).
La ricorrente, a fondamento della domanda di addebito, ha allegato la violazione da parte di Controparte_1
del dovere di fedeltà, consistita nell'avere intrattenuto sin dal 2018 una relazione extraconiugale con sua sorella, , convivente anch' ella, al tempo, presso l' abitazione della madre. Parte_2
La granitica giurisprudenza della Suprema Corte afferma sul punto che <
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola,
circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Pertanto, detta infedeltà può essere causa, anche esclusiva, dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele),
se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito>> (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del
14/08/2015).
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 30/10/2019, n. 27777).
Nella vicenda in esame, l'istruttoria svolta ha consentito di ritenere raggiunta la prova della violazione del dovere di fedeltà da parte del CP_1
I testi escussi hanno reso dichiarazioni fra loro corrispondenti e prive di contraddizioni, confermando la frequentazione del con la sorella della CP_1 Parte_1
In particolare, all' udienza del 05.07.2023, la teste zia della ricorrente, ha confermato Testimone_1
la relazione extraconiugale fra il e la sorella della riferendo di averlo appreso da sua CP_1 Parte_1
sorella . Persona_3
La teste , madre della ha confermato la circostanza secondo la quale il Persona_3 Parte_1 CP_1
avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con la sorella della ricorrente, sin dal 2018, anch'ella convivente presso l'abitazione sita in Molfetta alla Via Fornari 93.
Tali testimonianze risultano veritiere e attendibili, tanto più perché corrispondenti tra loro nei contenuti.
A tal proposito, insegna la Suprema Corte che nelle cause per separazione personale dei coniugi, l'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata ed il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela,
dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi (Cass. civ. 25663/2014). Nel caso di specie le dichiarazioni della madre della ricorrente hanno trovato conferma in quelle dell'altra teste e risultano tra loro coerenti.
Del resto, il resistente rimanendo contumace non ha contrastato le avverse allegazioni.
Alla luce della istruttoria svolta, ritiene il Collegio provata la violazione da parte del del dovere di CP_1
fedeltà.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n.
1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità
economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi,
tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento,
pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va in primo luogo evidenziato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova del tenore di vita avuto dai coniugi in costanza di matrimonio.
In secondo luogo, nonostante la ricorrente, di appena trent'anni, all' udienza di comparizione abbia allegato le proprie difficoltà economiche, rappresentando di percepire, al tempo, il solo reddito di cittadinanza pari ad
€ 1.200,00, va rilevata la totale assenza di elementi che facciano ritenere sussistente una disparità economica apprezzabile tra il resistente e la ricorrente, ed infatti la non ha neppure allegato la situazione Parte_1 economico-reddituale del resistente, limitandosi a riferire in via estremamente generica che egli “effettua lavori in campagna” ( verbale prima udienza di comparizione 03.11.2020).
Pertanto, non essendo provata una disparità reddituale tra i coniugi, tenuto conto della giovane età della ricorrente, in assenza di qualsiasi prova e ancor prima di ogni allegazione sul tenore di vita, tenuto conto che la madre della ricorrente escussa all'udienza del 5.7.2023 ha riferito che la ricorrente vive nella casa coniugale con un nuovo compagno, la domanda proposta dalla ricorrente va rigettata.
Sull' affido dei figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo a sè dei figli minori, e , con previsione Per_1 Per_2
a carico del resistente del versamento dell'assegno mensile di €800,00 a titolo di contributo al mantenimento,
oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei due minori, va osservato che in tema di affidamento del minore, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi,
all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ.,
sez. VI, 2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ., sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
E ancora, in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155
c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva,
nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. 14728/2016; Cass. 18817/15; Cass. civ. 27/2017).
Nella vicenda in parola, stante la sporadica presenza del padre dalla vita dei figli minori, valutato il disinteresse dal mostrato nei confronti dei figli, confermato anche dal suo comportamento processuale, non CP_1
avendo egli ritenuto di costituirsi nel presente giudizio, il Collegio ritiene il modulo dell'affidamento condiviso pregiudizievole per i minori, giustificandosi pertanto la scelta per l'affido esclusivo alla madre, con collocamento prevalente degli stessi presso di lei, alla quale deve essere assegnata la casa coniugale.
Quest'ultima, infatti, appare di certo essere un genitore idoneo, svolgendo in autonomia e da sola da diversi anni tutte le funzioni accuditive nei confronti dei figli minori.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del padre, genitore non convivente, con i minori, vanno confermate le modalità di incontro così come statuite con ordinanza del 24.11.2020.
Sul mantenimento dei figli.
Con riferimento, invece, al contributo paterno nel mantenimento dei minori, considerata l'età di e Per_1
e le loro presumibili ordinarie esigenze di vita e, valutato il dovere di ciascun genitore di provvedere al Per_2
sostentamento della prole, dovendosi avere riguardo alla capacità lavorativa e alla possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass. civ. 24424/2013), tenuto conto del fatto che gli oneri di accudimento e di cura sono svolti esclusivamente dalla ricorrente e che, in ragione della giovane età del resistente, quest'ultimo,
in assenza di elementi contrari, va ritenuto idoneo al lavoro, il Tribunale reputa congruo prevedere che il corrisponda al domicilio della entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € CP_1 Parte_1
400,00, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (€200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Trani, ed oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza dell'aumento dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza di e si Controparte_1
liquidano come in dispositivo in base ai valori minimi dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, considerato il valore indeterminabile della controversia ai sensi dell'art.5, co.6, del d.m.55/2014, con applicazione della tabella numero 2 dell'allegato attesa la natura contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di con ricorso depositato in data 16.07.2020, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dispone la separazione personale dei coniugi, - ai sensi dell'art. 151, comma 1° Parte_1 CP_1
c.c. (atto n. 18, parte I, Comune di Molfetta, anno 2017);
3) dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
4) affida i figli, e in modo esclusivo alla madre, con collocamento prevalente presso Per_1 Persona_4
quest' ultima, cui va assegnata la casa coniugale;
5) dispone che gli incontri padre- figli si svolgano come da ordinanza del 24.11.2020;
6) pone a carico di un assegno mensile € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di Controparte_1
concorso nel mantenimento dei figli, con decorrenza dell'aumento dalla pubblicazione della presente sentenza,
oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
7) rigetta la domanda di mantenimento della ricorrente;
8) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e per essa dell'erario, stante l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, salvo revoca
[...]
del beneficio, che liquida in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti,
Così deciso in Trani, il 25.3.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli