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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, provvedendo all'udienza del 04 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1351/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dall' avvocato Massimo Guarcello Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cefalù (Pa), via Roma,33.
- RICORRENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro-tempore,
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.04.2024, esponeva di aver Parte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe fin dal 1992, sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
1 Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “accerti e dichiari il diritto del sig. a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità di Parte_1
servizio prevista dall'art. 11 del CIRL 2001 e richiamata anche dall'art. 4 del CIRL
2018 per le motivazioni esposte;
-accerti e dichiari, ancora, che fino al 31.12.2023, il ricorrente ha maturato 7 anni di anzianità e, per l'effetto, -condanni le
Amministrazioni convenute a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di €
1.086,96 fino al 31.12.2023 ovvero quell'altro importo che sarà determinato in corso di causa a suddetto titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
-in subordine, condanni le Amministrazioni convenute a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 604,00 dal 07.10.2017 fino al 31.12.2023, ovvero quell'altro importo che sarà determinato in corso di causa a suddetto titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
-con vittoria di spese
e compensi del giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
L Controparte_1
non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 04 giugno 2025 per il deposito di note scritte.
Va accolta la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato
(O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla
2 anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dai lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato.
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle Pt_2
stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione
3 pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio agricolo fino al 31.12.2023 spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti corretti i conteggi contenuti nel ricorso, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, in accoglimento della domanda, l' Controparte_1
va condannato al pagamento in favore di
[...] Parte_1
dell'importo complessivo di euro 1.086,96, a titolo di indennità
[...]
professionale fino al 31.12.2023, oltre gli accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso e nella contumacia dell'
[...]
Controparte_1
:
[...]
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, fino alla data del 31.12.2023;
2) per l'effetto condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo complessivo pari ad euro 1.086,96, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
3) condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 650,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 05.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
- Chiara Gagliano -
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