Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 11/04/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2917 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. G.le Pasqua in sostituzione dell'Avv. SOLLENA
GASPARE.
Per l' è presente l'Avv. E. Amato in sostituzione dell'Avv. Marcedone che rappresenta CP_1 che intervenuto annullamento dell'atto impugnato, come da deposito del provvedimento, e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Pasqua si associa alla chiesta declaratoria ma con condanna dell' alla spese di CP_1
lite in virtù della soccombenza virtuale
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2917/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Sollena giusta procura in atti;
Parte_1
opponente contro
Con ricorso depositato il 11.07.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002571297 e n. OI-002406809 notificate il 9.6.2024 e 3.7.2024 con cui gli è stato ordinato ed ingiunto il versamento della complessiva somma di €. 10.330,00 fondata su un atto di accertamento per violazione riguardante i mancati versamenti previdenziali relativi CP_1 all'anno 2020 e 2021; contestava “La violazione dell'art. 14 l. 689/81e quindi la decadenza dalla potestà sanzionatoria Pertanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che affermava “la rituale notifica CP_1
in data 2.07.2022 e 4.04.2023, degli atti di accertamento, prodromici delle ordinanze ingiunzione opposte (all.ti con ricevuta), si evidenzia che, a seguito di ulteriori verifiche relative alle singole posizioni, l' sta provvedendo ad annullare in autotutela le ordinanze CP_1
ingiunzione notificate, con conseguente cessazione della materia del contendere. Per quanto innanzi, quindi, si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della condotta processuale dell' , della complessità delle verifiche da eseguire e delle contrastanti interpretazioni CP_3
in materia, nonché in considerazione della reale insussistenza del credito contributivo accertato con gli atti prot. 7600.16/06/2022.0141318 e CP_1
7600.01/03/2023.0046174”. CP_1
CP_ All'udienza odierna, l documentava l'avvenuto annullamento degli atti impugnati, il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere
CP_ ma con condanna dell' convenuto alle spese di lite.
Il procuratore dell' chiedeva la compensazione delle spese processuali. CP_1
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
002571297 e n. OI-002406809 impugnate, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha depositato provvedimento di CP_3
annullamento in autotutela dell'ordinanze-ingiunzioni opposte con la seguente motivazione
“…Considerato il dies a quo 30 giugno 2021, data in cui è stato approvato il Rendiconto
Generale per il periodo 2020 che rende certo il credito dell' ; e considerato il dies a CP_3
quo 04 agosto 2022, data in cui è stato approvato il Rendiconto Generale Per il periodo 2021 che rende certo il credito dell'Istituto, la notifica dell'atto di accertamento del 2.7.2022 e del
04.04.2023 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento. Tenuto conto che l' , CP_3
costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sussistono giustificati motivi per compensare per metà le spese processuali ponendo l'altra metà in capo all' liquidate come da dispositivo ex D.M 55/14, avuto riguardo all'attività processuale CP_1
svolta dalle parti ( fase studio e fase introduttiva) ed al valore della causa, e ciò in ragione della intervenuto annullamento solo in data successiva al deposito del ricorso da distrarsi in favore dell'avv. Gaspare Sollena
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa per ½ le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell' -in persona CP_1 del legale rappresentante p.tempore- che liquida in €. 853,00 (importo già dimidiato) per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Gaspare Sollena
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 11.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna