Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 44327
CASS
Sentenza 11 novembre 2010

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In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, nel caso in cui il supporto magnetico, su cui siano state originariamente memorizzate le conversazioni intercettate, risulti deteriorato, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere documentato "aliunde", poichè solo la mancata memorizzazione dei colloqui per omessa registrazione rende inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzato, e inutilizzabile l'acquisizione del contenuto dei colloqui altrimenti compiuta, attraverso annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 44327
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44327
    Data del deposito : 11 novembre 2010

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