Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, nel caso in cui il supporto magnetico, su cui siano state originariamente memorizzate le conversazioni intercettate, risulti deteriorato, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere documentato "aliunde", poichè solo la mancata memorizzazione dei colloqui per omessa registrazione rende inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzato, e inutilizzabile l'acquisizione del contenuto dei colloqui altrimenti compiuta, attraverso annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 44327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44327 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 11/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 3462
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 19369/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI UR;
avverso la sentenza 24.11.09 della Corte d'Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore - Avv. Giovanni Lamonica -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 24.11.09 la Corte d'Appello di Venezia confermava la condanna emessa il 2.10.08 dal Tribunale di Padova nei confronti di LI UR per i delitti di estorsione continuata ed aggravata, falsità materiale in patente di guida, contraffazione di una carta di soggiorno francese e false dichiarazioni circa le proprie generalità rese a pubblico ufficiale, con la recidiva specifica e infraquinquennale.
Il LI\, coltivando anche censure già invano fatte valere con l'atto d'appello, ricorreva contro la sentenza della Corte territoriale, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) nullità del provvedimento di acquisizione dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche per mancata registrazione - a monte - delle conversazioni intercettate, di cui non poteva darsi lettura nemmeno ex art. 512 c.p. perché, ad ogni modo, la smagnetizzazione o la non corretta registrazione su CD delle conversazioni medesime era da considerarsi circostanza non imprevedibile;
b) incompatibilità, ex art. 222 c.p.p., lett. d), delle funzioni di perito traduttore (dei colloqui telefonici intercettati) svolte dalla sig.ra AR AS rispetto a quelle di interprete da lei già in precedenza espletate in sede di interrogatorio di garanzia innanzi al GIP;
c) nullità dell'acquisizione agli atti di un'ordinanza cautelare relativa ad altro procedimento nonché di fotografie e articoli di giornale non contenuti nel fascicolo del PM;
d) nullità dell'ordinanza con cui era stata ammessa la deposizione del teste RO O\, il cui nominativo non era stato previamente indicato dal PM nella lista testi;
e) nullità dell'ordinanza con cui era stata rigettata la richiesta di assumere, quale prova contraria, i testi OC IO, \P I\ e \P TT sulla circostanza che il LI\ si trovava in Moldavia nello stesso arco di tempo in cui il teste RO\ affermava essere avvenuti i fatti estorsivi addebitati al ricorrente, doglianza su cui i giudici del gravame avevano omesso di pronunciarsi;
f) vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza aveva confermato la penale responsabilità del LI\ in base alle intercettazioni telefoniche e alla deposizione de relato dei testi RO\ e \S, ricostruendo i fatti in maniera difforme, anche da un punto di vista cronologico, dalle risultanze processuali;
in tal modo la gravata pronuncia aveva travisato le prove, comprese svariate conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione;
nel contempo, aveva apoditticamente giudicato generiche le deposizioni acquisite a discarico in dibattimento (testi RE, UR, \T e \S); aveva - poi - trascurato le risultanze istruttorie grazie alle quali poteva, invece, ritenersi che era stato proprio il LI\ a subire illecite pretese estorsive da parte di TU CU (separatamente giudicato);
g) mancato riconoscimento della riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. in relazione ai delitti di falsità materiale in patente di guida, contraffazione di una carta di soggiorno francese e false dichiarazioni circa le proprie generalità rese a pubblico ufficiale, dovendosi reputare ingiustificato - ad avviso del ricorrente - il dissenso a riguardo manifestato dal PM;
h) insussistenza dell'aggravante delle più persone riunite nel commettere il delitto di estorsione, pluralità che doveva intendersi come vera e propria presenza fisica di altri soggetti a sostegno e nel momento dell'azione criminosa;
i) erronea applicazione dell'aumento di pena per la recidiva in misura superiore ad un terzo;
j) omessa concessione delle attenuanti generiche e di quella dell'art. 62 c.p., n. 4;
k) mancata riduzione della pena e dell'aumento per la continuazione;
l) illegittimità della misura di sicurezza della confisca dell'auto utilizzata dal LI\ per raggiungere i luoghi in cui commetteva le estorsioni, difettando il requisito della destinazione in via esclusiva del mezzo a commettere i reati in questione. Con atto pervenuto in cancelleria il 26.10.10 il LI\ presentava un motivo aggiunto di ricorso con cui deduceva che, a seguito di provvedimento di restituzione in termini, aveva proposto opposizione al decreto penale emesso a suo carico il 28.8.03 dal GIP del Tribunale di Treviso, il che aveva fatto venir meno il precedente penale in base al quale gli era stata contestata ed applicata la recidiva e gli erano state negate le attenuanti dell'art. 62 bis c.p.
1 - Il motivo che precede sub a) è infondato.
L'impugnata sentenza ha fatto espressa e corretta applicazione del precedente di questa S.C. (Cass. Sez. 4 n. 8437 del 29.1.01, dep. 28.2.01) secondo cui solo la mancata memorizzazione dei colloqui per omessa registrazione rende, a monte, inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzata, e inutilizzabile ogni acquisizione del contenuto dei colloqui medesimi altrimenti compiuta (attraverso annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti). Ove, invece, il supporto magnetico su cui sono state originariamente memorizzate le conversazioni intercettate risulti deteriorato, come hanno rilevato i giudici del merito nel caso in esame, ben può documentarsene aliunde il contenuto.
Dunque, il dato processuale in base al quale è stato rigettato il motivo di gravame non è ne' quello dell'originaria inesistenza della registrazione (ventilato in ricorso), ne' quello dell'irripetibilità accidentale disciplinata dall'art. 512 c.p.p., che concerne la differente ipotesi di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal PM, dai difensori delle parti private e dal GUP e che sarebbero stati destinati ad essere reiterati in dibattimento.
2 - La censura che precede sub b) è irrilevante.
Premesso che si versa in un caso di doppia conforme e che quindi, come da costante insegnamento giurisprudenziale, le motivazioni delle due sentenze di merito si integrano in un unico complesso argomentativo, si tenga presente che la pronuncia di primo grado ha dato prevalenza - in caso di difformità - alle trascrizioni delle conversazioni intercettate eseguite dai consulenti del PM rispetto a quelle effettuate dal perito traduttore, vale a dire dalla sig.ra AR AS di cui il ricorrente lamenta l'incompatibilità a cagione delle pregresse funzioni di interprete dalla stessa espletate in sede di interrogatorio di garanzia.
Di ciò da atto lo stesso ricorso.
Ciò significa che i giudici del merito hanno valutato a carico del LI\ trascrizioni non eseguite dal perito traduttore (vale a dire dalla summenzionata sig.ra \Romascu\), sicché ad ogni modo l'eccepita nullità (relativa: cfr., ex aliis, Cass. Sez. 1 n. 1101 del 27.10.09, dep. 13.1.10) della sua perizia è questione che non incide sul giudizio di penale responsabilità emesso nei confronti dell'odierno ricorrente.
3 - Analoghe considerazioni valgono per il motivo che precede sub c), per il preliminare ed assorbente rilievo che si tratta di documenti che la Corte territoriale non ha apprezzato a carico del LI\.
4 - Il motivo che precede sub d) è infondato, non essendovi ragione di escludere dal novero delle fonti probatorie utilizzabili ai fini della decisione l'attività integrativa di indagine del PM. che, pur esperita dopo l'esposizione introduttiva e le richieste di prova formulate ex art. 493 c.p.p., comma 1, abbia comunque superato il vaglio giurisdizionale di ammissibilità e rilevanza (cfr., ad es., Cass. Sez. 3 n. 21379 dell'11.4.01, dep. 25.5.01; Cass. Sez. 1 n. 9958 del 27.10.97, dep. 5.11.97).
5 - Il motivo che precede sub e) è infondato, perché alla doglianza del ricorrente la gravata pronuncia ha in realtà risposto laddove (v. pag. 23-24) ha ritenuto che l'ipotetica presenza in *Moldavia* del LI\ nello stesso periodo in cui il teste RO\ affermava essere avvenuti i fatti estorsivi (circostanza su cui era stata chiesta la deposizione dei testi summenzionati) era compatibile con ripetuti ingressi clandestini in Italia e successivi ritorni in *Moldavia*.
6 - Il motivo che precede sub f) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perché in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno affermato, sulla scorta delle conversazioni telefoniche intercettate e della deposizione dei testi RO\ e \S (motivatamente ritenuti attendibili), che il LI\ è stato l'autore di plurime estorsioni ai danni degli autisti dei pulmini che effettuavano il servizio di trasporto da e per la *Moldavia*.
Nè i brevi stralci dei verbali stenotipici relativi alla deposizione dei testi predetti possono farsi valere come denuncia di travisamento della prova in ordine al contenuto e alla collocazione temporale del loro narrato.
Infatti, se è vero che il travisamento della prova è potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nondimeno esso può dedursi in via di ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado - non potendo, in caso di doppia conforme, essere superato il limite costituito dal devolutimi con recuperi in sede di legittimità - oppure quando il giudice d'appello, nel rispondere ai motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (giurisprudenza costante: cfr., ex aliis, Cass. Sez. 4 n. 19710 del 3.2.09, dep. 8.5.09), il che non è nel caso in esame. Valgano le stesse considerazioni in ordine al denunciato travisamento di alcuni dei colloqui telefonici intercettati, di cui il ricorrente contesta interpretazione ed attribuzione delle voci. Per il resto, le osservazioni svolte dal ricorrente in ordine al fatto che i testi RO\ e \S non avevano assistito di persona alle percosse inflitte dal LI\ alle sue vittime e alle richieste di denaro integrano solo una sollecitazione affinché si proceda ad una differente lettura degli atti e ad un diverso apprezzamento del significato, della persuasività e/o dell'attendibilità delle deposizioni, il che è precluso in sede di legittimità.
Quanto alle affermazioni de relato contenute nelle testimonianze dei predetti RO\ e \S, esse costituiscono prova al pari di quelle dirette, salvo il caso di loro inutilizzabilità ex art. 195 c.p.p., comma 3, ove la richiesta di escutere il teste di riferimento sia stata disattesa dal giudice (a meno che il rigetto dell'istanza non dipenda da morte, infermità od irreperibilità del teste medesimo): ma non è questo che il ricorrente lamenta. Non risponde al vero la deduzione attribuita all'impugnata sentenza e cioè che, avendo il LI\ commesso delle estorsioni prima del 19.4.06, ne avrebbe potuto commettere di analoghe anche dopo, vale a dire tra il maggio e il luglio dello stesso anno: in realtà la Corte territoriale ha detto altro, limitandosi ad evidenziare un continuum fra le estorsioni commesse anche prima del 19.4.06 (riferite dal teste \S) e quelle desunte dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate fra il 2.5.06 ed il 31.7.06, proprio nel periodo cui si riferisce il capo d'imputazione.
Quanto al denunciato vizio di motivazione sulle prove a discarico relative ad altre lecite attività cui si sarebbe dedicato il LI\, esso si traduce in un differente apprezzamento in punto di fatto del materiale probatorio, senza che sia ravvisabile un deficit di motivazione nell'impugnata sentenza, che ha giudicato generiche le deposizioni dei testi RE, UR, \T e \S, oltre che non compatibili con le conversazioni telefoniche intercettate, nelle quali non hanno trovato riscontro i presunti affari leciti del ricorrente (sempre secondo quanto affermato dai giudici di primo e secondo grado).
Integrano, ancora, apprezzamenti di merito le argomentazioni svolte in ricorso circa la presenza di altro soggetto (TU CU, separatamente giudicato) che pretendeva di imporre il "pizzo" agli autisti, LI\ compreso;
a tale riguardo in ricorso si delinea un'ipotesi alternativa (basata sulla diversa lettura di alcune pagine delle risultanze processuali) che, per antica e costante giurisprudenza di questa S.C., non può rappresentarsi per denunciare un vizio di motivazione.
7 - La censura che precede sub g) è generica, non spiegando il ricorso per quali ragioni il dissenso del PM sulla richiesta ex art.444 c.p.p. sarebbe stato ingiustificato, al punto da determinare l'applicazione della relativa diminuzione di pena. Nè a tale lacuna si può ovviare mediante rinvio ai motivi d'appello sul punto, motivi di cui il ricorso non indica neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6^ n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2^ n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5^ n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell'11.11.94, dep. 11.2.95).
8 - Il motivo che precede sub h) è infondato, noto essendo - alla stregua di giurisprudenza largamente prevalente di questa S.C., cui si ritiene di aderire - che ai fini dell'aggravante di cui all'art.628 c.p., comma 3, n. 1, basta che la persona offesa percepisca la partecipazione nella commissione del delitto (anche se non contestuale o non rispondente al vero) di più persone oltre a quella che materialmente profferisce la minaccia, in modo da soffrirne maggior effetto intimidatorio (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2 n. 23038 del 14.5.10, dep. 15.6.10).
9 - Il motivo che precede sub i) è infondato, atteso che dalla sentenza di primo grado risulta che il Tribunale ha ravvisato a carico del LI\ la recidiva specifica ed infraquinquennale, per la quale l'aumento di pena previsto dall'art. 99 c.p., comma 3, può giungere fino alla metà, come correttamente applicato in sede di merito.
10 - Ancora infondati sono i motivi che precedono sub j) e sub k), noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell'applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso riferirsi. Ne consegue che con il rinvio alla gravita e alla pluralità dei fatti commessi e alla negativa personalità dell'imputato la Corte d'Appello ha adempiuto l'obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1^ n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1^ n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre), senza che fosse necessario svolgere ulteriori particolareggiate argomentazioni.
Quanto all'invocato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 4, si ricordi che, conformemente a costante giurisprudenza di questa S.C., non è sufficiente valutare la modestia delle somme oggetto di estorsione (che nel caso di specie variavano dai 50 ai 100 euro per ogni autista), ma occorre considerare pure gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto di cui all'art. 629 c.p., ha natura di reato plurioffensivo perché lede sia il patrimonio sia la libertà e l'integrità fisica e morale altrui. Ne deriva che può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante solo ove il pregiudizio, complessivamente valutato, risulti di speciale tenuità; il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se immune da vizi logico- giuridici (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 21872 del 6.3.2001, dep. 30.5.2001, rv. 218795; Cass. Sez. 2^ n. 12456 del 4.3.2008, dep. 20.3.2008, rv. 239749; Cass. Sez. 2^ n. 41578 del 22.11.2006, dep. 19.12.2006, rv. 235386; Cass. Sez. 2^ n. 30275 del 10.4.2002, dep. 5.9.2002, rv. 222784).
11 - Va disattesa anche la doglianza che precede sub 1), perché, nel presupposto della facoltatività della confisca (disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1), dalle pronunce di merito (da leggersi in combinato fra loro, versandosi in un caso di doppia conforme, come si è detto) emerge che la misura di sicurezza è stata motivata dal rilievo che l'autovettura era stata usata per controllare i parcheggi dove necessariamente sostavano i pulmini provenienti dalla *Moldavia*, i cui autisti erano vittime delle continuate estorsioni ascritte all'odierno ricorrente.
Invero, in tema di confisca facoltativa, il principio di cui all'art.240 c.p., comma 1 - per il quale il giudice può ordinare la confisca delle cose "... che servirono a commettere il reato" - non deve essere inteso nel senso dell'intrinseca pericolosità dell'oggetto da confiscare (nel qual caso opera la confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2), bensì nel senso che tale oggetto, ove lasciato nella disponibilità del condannato, potrebbe costituire un incentivo a commettere ulteriori reati.
12 - Infine, risulta infondato anche il motivo aggiunto secondo cui il provvedimento di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale emesso a carico del LI\ il 28.8.03 dal GIP del Tribunale di Treviso avrebbe fatto venir meno il precedente penale in base al quale era stata contestata ed applicata la recidiva ed erano state negate le attenuanti dell'art. 62 bis c.p.. In realtà, le attenuanti generiche sono state negate (v. sopra) anche per la gravita e la reiterazione dei fatti estorsivi. Quanto alla recidiva, si è già detto che il Tribunale ha ravvisato ed applicato la recidiva specifica e infraquinquennale - e non anche reiterata - in relazione ad altra precedente condanna riportata dal LI\ per reato della stessa indole, di guisa che il venir meno, allo stato, solo di uno dei due suoi precedenti penali (quello di cui al suddetto decreto penale) non muta i termini del discorso, ovvero non esclude la suddetta recidiva specifica e infraquinquennale.
13 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Consegue, ex art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010