Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, la mancata memorizzazione del colloqui, attraverso la registrazione, rende inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzata, e inutilizzabile ogni acquisizione dei risultati di essi altrimenti realizzata (annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti) a differenza del caso in cui, essendo stato il colloquio regolarmente memorizzato, risulti deteriorato il relativo supporto magnetico, rendendo impossibile la trascrizione; in tale ultima ipotesi, essendo stata rispettata la formalità, della registrazione, voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere data utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2001, n. 8437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8437 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMELO SCIUTO - Presidente - del 26/01/2001
1. Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RENATO OLIVIERI - Consigliere - N. 197
3. Dott. GIANFRANCO TATOZZI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - N. 20696/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) GH NO nato in [...] il [...];
2) EB BI nato in [...] il [...];
3) RI NE nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 28 febbraio 2000. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi. Udito la relazione fatta dal Consigliere Dott. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Dott. Antonio Leo, che ha concluso per il rigetto de i ricorsi. Udito il difensore dei ricorrenti BO e IN, avv. Gaito, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai propri assistiti.
La Corte rileva.
1. A seguito di indagini di polizia giudiziaria condotte anche con l'ausilio di intercettazioni ambientali, il 24 giugno 1998 si pervenne al sequestro di 490 grammi circa di eroina detenuta da NO GH sulla sua persona, inoltre, nella sua abitazione fu sequestrata altra sostanza stupefacente delle stesso tipo. Poiché dalle intercettazioni risultava che il quantitativo di sostanza era stato fornito da BI EB con la fattiva partecipazione di NE RI, anche questi vennero arrestati.
A conclusione dell'udienza preliminare celebrato per la decisione sul rinvio a giudizio per rispondere del reato di continuata detenzione, cessione ed acquisto di sostanze stupefacenti ex artt. 81 c.p. e 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, i prevenuti chiesero ed ottennero di essere giudicati con rito abbreviato, sicché, con sentenza del 21 giugno 1999, furono ritenuti colpevoli del reato loro ascritto, esclusa l'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 comma 2 predetto d.P.R. n. 309 del 1990) e condannati a pena ritenuta di giustizia.
2. Sull'appello degli imputati, la Corte di Brescia, in accoglimento di accordo raggiunto tra le parti, ridusse la pena applicata al GH nei termini pattuiti;
confermò la prima decisione quanto agii altri ricorrenti.
In particolare, quanto all'eccezione, sollevata dai difensori, di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali, di alcune delle quali (quelle relative alla giornata del 24 giugno 1998) non era stato possibile procedere alla trascrizione a mezzo perito in quanto il nastro magnetico era risultato deteriorato, la Corte d'appello rilevò come il materiale acquisito agli attì, pur escludendo quelle intercettazioni, era sufficiente ed idoneo a sostenere l'affermazione di penale responsabilità. Ciò deducendo dai verbali redatti dai Carabinieri, i quali, da un canto, avevano assistito allo scambio della droga tra il EB e il GH, Sulla persona del quale venne subito dopo sequestrata;
dall'altro canto, avevano seguito il venditore sino al momento in cui incontrò l'altro imputato con il quale, peraltro, nei giorni precedenti era stato in contatto.
Inoltre, secondo detta Corte d'appello, poiché l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni era stato sollevata nel corso dell'udienza preliminare, prima della richiesta di rito abbreviato, ed era stato rigettato, nel momento i cui i prevenuti chiesero di essere giudicati con il rito alternativo, finirono con l'accettare anche quel materiale probatorio in atti esistente.
Tutti gli imputati ricorrono per cassazione.
3. NO GH, tramite il difensore, denunzia nullità della sentenza per violazione dell'art. 129 c.p.p.; sostiene che, nonostante la rinunzio ci motivi di appello sui merito della vicenda, il Giudice del gravame avrebbe dovuto motivare sul fatto in addebito e rilevare io mancanza di elementi idonei a sostenere la decisione di condanna.
Osserva il Collegio che il motivo è manifestamente infondato;
invero, il patto sulla pena comporta, e nel caso di specie comportò, la rinunzia ai motivi di appello sul merito della vicenda (escluso quelli relativi al regime sanzionatorio). Tale rinunzia implica, in sede di gravame, mancanza di appello su tale punto sicché il giudice non è tenuto a motivare.
4. Con unico atto, a mezzo del comune difensore, BI EB e NE RI denunziano violazione di norma processuale stabilito a pena di nullità e inutilizzabilità quanto alla valenza delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche e vizio di motivazione quanto al merito dell'accusa.
Si sostiene, reiterando quanto già era stato dedotto in sede di appello ed era stato oggetto di approfondito disamina da parte del relativo giudice, che la mancanza del supporto magnetico, danneggiato, non consentì al perito di procedere alla trascrizione e che tale mancanza si riverbero sulla stessa esistenza della prova, non potendo essere supplita dal verbale del pubblico ufficiale che procedette ai primo sommario ascolto con annotazione di sintesi sul brogliaccio. Conseguentemente, mancando la prova del fatto addebitato, il Giudice del merito avrebbe dovuto assolvere con formula adeguata.
Erronea sarebbe la tesi sostenuta dalla Corte di Brescia secondo la quale la richiesta di rito abbreviato avrebbe comportato la rinunzia a far volere la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Quanto all'aspetto motivazionale della decisione, secondo i deducenti, la Corte di Brescia avrebbe addotto ragioni prive di supporto logico, tanto più che proprio il GH avrebbe negato di avere avuto contatto con gli altri imputati.
5. Osserva la Corte che deve essere respinta la tesi sostenuta, seppure in via subordinata, dalla Corte di merito quanto all'assunta indeducibilità dell'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni telefoniche o tra presenti in conseguenza della richiesta, accolta, di celebrazione del processo con rito abbreviato, formulata dopo il rigetto della relativa eccezione in sede di udienza preliminare.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr.: Sez. un., 21 giugno 2000 n. 16/SU, Tammaro), ha chiarito come la inutilizzabilità assoluta (detta anche patologica), per trovare ragione in una violazione della legge a riguardo del procedimento di acquisizione della prova, è vizio che compromette definitivamente, e senza possibilità di recupero, gli effetti dell'atto sicché essa è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ne segue che, se il vizio deve essere rilevato d'ufficio dai giudice, irrilevante risulta l'atteggiamento della parte al riguardo, potendo essa limitarsi a richiamare l'attenzione del decidente sulla questione, o, addirittura, ignorare il problema senza che ciò esoneri il giudice dal compimento del suo dovere.
6. Ciononostante, entrambi i ricorsi non possono essere accolti. Per primo, va ricordato che la Corte del merito ha posto in rilievo come sulla base del materiale in atti, diverso da quello da quello veniente dalle trascrizioni, si perviene alla decisione affermativa di responsabilità e ne ha dato dimostrazione richiamando il contenuto dei verbali delle operazioni di polizia giudiziaria nei corso delle quali, sia pure attingendo a quanto gli operanti appresero man mano che i contatti tra i tre soggetti interessati al processo si sviluppavano. I carabinieri, infatti, potettero individuare il posto ove lo scambio di eroina avvenne, notare il RI nel mentre consegnava la merce;
riuscirono a seguire quest'ultimo nell'incontro con il RI.
Trattasi di elementi valutati che, coordinati tra loro, hanno consentito al Giudice del merito di esprimere il giudizio di colpevolezza che, come tale, non può essere rivalutato in sede di legittimità.
7. Tuttavia, va discusso il problema di fondo del processo, sul quale i ricorsi e l'odierna discussione hanno fondato l'essenzialità della richiesta d'intervento della Cassazione.
Al riguardo, la difesa ha richiamato un precedente di questa Corte che ha predicato di specificità (Sez. 4^, 7 luglio 1998, Polito, CED n. 212369): esso concerne un caso in cui, per difettoso funzionamento dell'apparecchiatura di memorizzazione, non fu registrato il colloquio telefonico che, coevemente, veniva ascoltato dai verbalizzanti. In quella occasione la Corte, facendo rigorosa applicazione del dettato codicistico (combinato disposto di cui agli artt. 268 comma 1 e 271 comma 1 c.p.p.), ritenne inutilizzabile la dichiarazione orale dei verbalizzanti per insussistenza della stessa registrazione.
Ma il caso che riguarda il presente ricorso è diverso;
qui non difetta la memorizzazione (art. 268 comma 1), che invece, per quel che emerge dalla sentenza impugnata, fu realizzata correttamente, tanto che, poi, l'addetto alla compilazione del brogliaccio potette ascoltare il testo della conversazione e annotarne la sintesi. Nel caso che ci occupa si è verificato il deterioramento del nastro magnetico dopo la registrazione, come si potè constatare in occasione dell'espletamento dell'incarico di trascrizione affidato al perito. L'adempimento prescritto dal comma 1 dell'art. 268 c.p.p. fu realizzato correttamente;
ciò che è accaduto è il deterioramento - per cause che non risulta siano state accertate - del supporto materiale (il nostro magnetico), realizzandosi un caso di impossibilità di trascrizione.
Ma tale inconveniente non rende inesistente la registrazione e inutilizzabile il risultato dell'intercettazione, sempre che sia recuperabile con gli ordini mezzi probatori, ivi compresa sia la lettura del brogliaccio che l'eventuale deposizione del verbalizzante.
Se può essere consentito una esemplificazione, può ben dirsi che (a situazione che si è determinata nel presente processo può essere ragguagliata all'ipotesi in cui un atto dispositivo su bene immobile, che, per disposizione di legge deve essere realizzato in forma scritta (art. 1350 cod.civ.), pur correttamente compilato e sottoscritto dalla parte (o dalle parti) vada deteriorato o perso;
ipotesi ben diversa dal caso in cui l'atto scritto non sia stato compilato e sottoscritto. Solo in questo caso il negozio non viene ad esistenza e qualunque prova al riguardo si articoli rimane senza effetti conclusivi, la forma scritto, infatti, è stabilita ad substantiam. Nel caso della intercettazione di colloqui (telefonici o tra presenti) la memorizzazione su nastro è stabilita proprio ad substantiam.
Ne segue che va precisato il principio di diritto estraibile dalla massima sopra citata, nel senso che, mentre la mancata memorizzazione (registrazione) di un colloquio telefonico o tra presenti, pur ritualmente autorizzato, rende inesistente il mezzo di ricerca della prova e inutilizzabile ogni acquisizione altrimenti realizzata, nel caso in cui il colloquio vengo regolarmente memorizzato (registrato) e poi, per un qualsiasi occidente, il supporto magnetico vada deteriorato, essendo stato rispettata la formalità prescritta dalla legge (registrazione), la prova del colloquio e del suo contenuto può essere realizzato utilizzando gli ordinari mezzi probatori, primo tra esso la lettura del brogliaccio di cui a(comma 2 dell'art. 268 c.p.p.. 8. Stante la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite il giorno 24 giugno 1998, viene meno qualsivoglia ragione di doglianza nei riguardi della sentenza impugnato.
Conclusivamente: il ricorso di NO GH va dichiarato inammissibile;
gli altri ricorsi vanno rigettati. Tutti i ricorrenti vanno condannati a pagare, in solido tra loro, le spese processuali e il GH, inoltre, a versare alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniario, la somma, ritenuta congrua in considerazione della condotto processuale non esente da colpa, di L. 2.000.000.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso di GH NO;
rigetta gli altri ricorsi;
condanna i tutti ricorrenti a pagare, in solido tra loro, le spese processuali e GH NO, inoltre, a versare alla Cassa delle ammende la somma di L. 2.000.000.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2001