Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2001, n. 8437
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Sentenza 29 gennaio 2001

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In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, la mancata memorizzazione del colloqui, attraverso la registrazione, rende inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzata, e inutilizzabile ogni acquisizione dei risultati di essi altrimenti realizzata (annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti) a differenza del caso in cui, essendo stato il colloquio regolarmente memorizzato, risulti deteriorato il relativo supporto magnetico, rendendo impossibile la trascrizione; in tale ultima ipotesi, essendo stata rispettata la formalità, della registrazione, voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere data utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2001, n. 8437
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8437
    Data del deposito : 29 gennaio 2001

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