Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 21379
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di attività integrativa di indagine consentita ex art. 430 c.p.p. al pubblico ministero anche dopo la emissione del decreto che dispone il giudizio, i presupposti di natura processuale per ritenere che la documentazione possa essere inserita nel fascicolo del pubblico ministero sono: la pertinenza degli atti integrativi di indagine alla vicenda processuale, la finalizzazione di tali atti alle richieste del pubblico ministero al giudice del dibattimento, la garanzia di conoscenza e disponibilità degli atti stessi mediante il deposito in segreteria della documentazione con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. In tal caso le parti possono chiedere al giudice del dibattimento l'assunzione delle fonti di prova così acquisite, nel rispetto dell'art. 526 c.p.p., ed utilizzare gli atti ai fini delle contestazioni ex art. 500 e 503 c.p.p.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 21379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21379
    Data del deposito : 11 aprile 2001

    Testo completo