Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
Dà luogo a nullità relativa la violazione delle disposizioni circa l'incompatibilità del perito nominato dal giudice, sicché le relative questioni non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, l'eccezione va proposta prima del compimento dell'atto al quale si riferisce la nullità ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2009, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 899
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 24986/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR ZI DI N. IL 04/04/1969;
avverso la sentenza n. 8/2008 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 09/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi, per le parti civili, l'Avv. dello Stato GIANNUZZI e gli avv. ASCARI, GIAMPAOLO e MAGA;
Udito il difensore Avv. SPIGARELLI.
OSSERVA
Con sentenza in data 1/6/05 la Corte di assise di Bologna ha dichiarato EF EL DI colpevole di concorso con IO DI NA, DI OB, CC IM, ME RC, LE IO (deceduto) e altri appartenenti alla banda armata denominata "Brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente" nel delitto di cui all'art. 280 c.p., commi 1 e 4 e in strumentali violazioni delle leggi sulle armi per avere preso parte alle fasi preparatoria ed esecutiva del mortale attentato per finalità terroristiche e di eversione posto in essere in quella città, poco dopo le ore 20 del 19/3/02, ai danni del professore di diritto del lavoro RC BI e, ritenuta la continuazione, l'ha condannata alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi nonché in solido al risarcimento dei danni in favore dei prossimi congiunti della vittima, dell'Università di Modena e Reggio Emilia, del Comune di Bologna, della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali costituitisi parte civile.
L'affermazione di responsabilità della EF è stata fondata su un complesso di elementi che si incentrano sulle dichiarazioni di LI NZ confessa, dopo avere iniziato la collaborazione con la giustizia, di avere fatto parte della banda e di essere intervenuta nelle fasi preparatoria ed esecutiva del mortale attentato contro il prof. BI - ucciso con sei colpi di pistola davanti alla sua abitazione ove lo attendevano armati il LE, che sparò, e il DI - e giudicata separatamente con rito abbreviato.
Proposto gravame dagli imputati e dalle parti civili rappresentate dall'Avvocatura dello Stato, con sentenza in data 6/12/06 la Corte di assise di appello di Bologna ha quanto alla EF solo escluso, come per gli altri imputati, l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.6, che era stata contestata per essere il LE all'epoca del fatto latitante, e ha modificato le statuizioni civili, confermando nel resto la decisione di primo grado.
La pronuncia del giudice di appello è stata nei confronti della EF annullata con rinvio dalla 5 Sezione di questa Corte, con sentenza in data 7/12/07, per vizio di motivazione in ordine alla dedotta incapacità di stare in giudizio dell'imputata a causa di un grave stato di sofferenza psichica, avendo detto giudice senz'altro escluso che si trovasse in tale condizione senza compiere, pur in presenza di produzioni documentali a supporto, ulteriori accertamenti ai sensi dell'art. 70 c.p.p.. Con sentenza in data 9/1/09 altra Sezione della Corte di assise di appello di Bologna, deliberando in sede di rinvio, ha ritenuto la EF capace di stare in giudizio ed è pervenuta alle stesse determinazioni della sentenza che era stata annullata. Contro la sentenza del giudice di rinvio i difensori della EF hanno ancora una volta proposto ricorso per cassazione, integrato da memoria, con il quale deducono cinque motivi di gravame. Con il primo motivo, attinente alla questione circa la capacità di stare in giudizio dell'imputata, viene anzitutto riproposta la eccezione di nullità, per violazione dell'art. 222 c.p.p., lett. e), della perizia collegiale eseguita nel giudizio di rinvio che era stata in tale sede sollevata per essere uno dei componenti del collegio peritale, il dr. Cipolla d'Abruzzo, già stato nominato consulente tecnico del P.M. nella fase delle indagini dello stesso procedimento.
L'eccezione è stata respinta dalla Corte di assise di appello, con ordinanza in data 22/12/08 richiamata in sentenza, sul rilievo che i due incarichi avevano diversa natura e ambiti di indagine, così da escludere ogni di anticipazione di giudizio, poiché nel primo caso si era trattato di una consulenza anatomo-patologica sul corpo della vittima eseguita quando il procedimento era ancora contro ignoti;
e sul rilievo comunque che, trattandosi di nullità relativa, era stata tardivamente dedotta.
Sempre con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di esistenza della capacità dell'imputata di stare in giudizio espressa dalla Corte di assise di appello.
Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita la nullità dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. e di tutti gli atti successivi per non essere al momento della notifica di detto avviso stati depositati, in quanto il P.M. li aveva per errore inseriti in altro fascicolo, i decreti con cui era stata disposta l'acquisizione della documentazione del traffico telefonico riguardante gli apparecchi intestati o in uso all'imputata e dei relativi tabulati e si deduce, in via di subordine, l'inutilizzabilità di tali atti. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, criticando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della LI e contestando, anche sotto il profilo del travisamento della prova, la consistenza e univocità degli altri elementi di accusa. Con il quinto e ultimo motivo infine viene avanzata doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio.
Ha presentato memoria, per contrastare le argomentazioni a sostegno di questi motivi di ricorso, anche il difensore della parte civile Comune di Bologna.
Nessuna delle doglianze della difesa dell'imputata ha fondamento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Quanto alla eccezione di nullità dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. e degli atti successivi, già sollevata dalla difesa in primo grado e respinta dalla Corte di assise con ordinanze in data 22/3 e 5/4/05, il giudice di rinvio ha rilevato che era stata la stessa difesa a produrre in giudizio il tabulato che è stato poi ritenuto rilevante ai fini del decidere ed ha comunque evidenziato come sulla questione si fosse già pronunciata la sentenza 7/12/07 della 5 Sezione di questa Corte. Tale sentenza aveva ritenuto sotto ogni profilo infondata l'eccezione, riproposta nei motivi di ricorso per la EF e anche in quelli per il coimputato ME, in quanto non aveva ravvisato, tenuto anche conto del fatto che il dato storico dei contatti telefonici era stato recuperato al contraddittorio attraverso la prova orale offerta dal personale operante, alcuna lesione del diritto di difesa.
Ora, a parte che questa soluzione appare pienamente condivisibile (cfr., per quanto concerne l'ininfluenza sulla validità del decreto dispositivo del giudizio della omissione del deposito di alcuni atti di indagine contestualmente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., la sentenza della 5 Sezione 22/4/09, Abbruzzese e altri,
rv.243.899), va detto che correttamente il giudice di rinvio ha ritenuto che non potesse più essere messa in discussione dovendosi ritenere che sul punto si fosse formato giudicato endoprocessuale ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 4. La 5 Sezione di questa Corte era invero tenuta a pronunciarsi, come in effetti con la sentenza 7/12/07 si è pronunciata, sulla questione di cui si tratta anche nei confronti della EF, che ne aveva fatto oggetto di motivo di ricorso, in quanto la relativa eccezione non si poteva ritenere assorbita dall'accoglimento del motivo riguardante la capacità processuale della predetta per cui è stato disposto l'annullamento della prima sentenza di appello;
e ciò perché l'eventuale accoglimento dell'eccezione avrebbe dovuto comportare una soluzione ben più radicale di quella adottata, e cioè un regresso alla fase dell'udienza preliminare anziché, come è avvenuto, alla fase del giudizio di secondo grado.
Venendo al motivo di ricorso riguardante la ritenuta capacità della EF di stare in giudizio, va detto che correttamente il giudice di rinvio ha evidenziato la tardività, il che è preclusivo dell'esame nel merito della questione, della eccezione di nullità dell'accertamento peritale disposto in quella sede che è stata sollevata dalla difesa ai sensi dell'art. 22 c.p.p., lett. e) secondo cui non può prestare ufficio di perito chi, come nel caso di specie il dr. Cipolla d'Abruzzo, è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte invero (cfr., tra le molte, Sez. 1 20/2/92, Bellanota, rv. 190.296; Sez. 2 10/5/94, Matrone e altri, rv.198.646; Sez. 6 1/12/00, Singh e altro, rv. 219.857; Sez. 6 10/5/01, P.M. in proc. Cossu e altri, rv.219.535) la violazione delle disposizioni circa l'incompatibilità del perito nominato dal giudice costituisce nullità relativa, e quindi le questioni al riguardo non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall'art. 182 c.p.p., comma 2 secondo cui, quando la parte vi assiste, l'eccezione va proposta prima del compimento dell'atto cui la nullità si riferisce ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
L'atto in questione - tenuto conto della ratto di economia processuale della disposizione dell'art. 182 c.p.p., comma 2 che ha chiaramente lo scopo di evitare, o ridurre al minimo, il compimento di attività che in conseguenza della nullità, se non scattasse la sanatoria, sarebbero inutili - va nel caso di specie individuato nel conferimento dell'incarico, avvenuto nell'udienza del 15/10/08, al perito del quale si sostiene l'incompatibilità (la cui precedente nomina come consulente del P.M., risultando dagli atti, era già in quel momento conoscibile dalla difesa) e quindi la relativa eccezione andava sollevata in quell'udienza, mentre è stata sollevata solo nell'udienza del 22/12/08 in cui si è proceduto all'esame dei componenti del collegio peritale.
Quanto al merito della doglianza difensiva riguardante la ritenuta capacità processuale della EF, va detto anzitutto che il giudice di rinvio si è attenuto al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento della 5 Sezione di questa Corte secondo cui, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 70 c.p.p., l'espressione "se occorre" contenuta nel comma 1 di tale norma va letta nel senso che il giudice può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca, autonomamente, dello stato di incapacità dell'imputato ma, a fronte di un fumus di incapacità, non può negare l'indagine peritale e, in caso di diniego, deve comunque rendere di questa scelta idonea e convincente giustificazione, il che con la prima sentenza di appello non era stato fatto.
Il giudice di rinvio quindi, avendo riconosciuto che l'esistenza nel caso di specie di un tale fumus si poteva desumere dalla documentazione prodotta dalla difesa - in parte proveniente dal procedimento, concluso con sentenza 18/2/09 di questa Sezione, in cui l'imputata ha subito condanna definitiva per il reato associativo - e dal dato anamnestico familiare rappresentato dal suicidio della madre della EF, ha ritenuto opportuno, anche se nel giudizio di secondo grado del processo per il reato associativo davanti alla Corte di assise di appello di Roma vi era già stato un accertamento peritale che aveva concluso per la capacità di stare in giudizio della predetta, procedere a un ulteriore approfondimento e al controllo delle sue attuali condizioni incaricando periti diversi da quelli che nel suddetto processo si erano espressi in tal senso. Anche il collegio peritale nominato dalla Corte di assise di appello di Bologna ha ritenuto la EF capace di stare in giudizio, e la motivazione con cui nella sentenza impugnata tale conclusione è stata pienamente condivisa si sottrae a censura in questa sede di legittimità in quanto sorretta da apparato argomentativo esauriente e rispettoso della giurisprudenza di questa Corte in materia, anche di quella più recente richiamata nei motivi di ricorso (Sez. 5 27/10/04, Morotti, rv.230.420) che, recependo le indicazioni contenute nella sentenza 26/1/04 della Corte costituzionale, nel riaffermare che il processo penale deve essere sospeso solamente quando lo stato mentale dell'imputato sia tale, anche se non necessariamente connesso ad uno malattia psichica, da impedirne la cosciente partecipazione al processo, ha puntualizzato che in questa nozione va compresa anche la capacità dell'imputato medesimo di farsi parte attiva, esercitando il diritto di difesa. Il giudice di rinvio, contrariamente a ciò che si sostiene nei motivi di ricorso, non si è affatto limitato a recepire acriticamente le considerazioni dei periti ma ha tenuto conto delle obiezioni dei consulenti della difesa che sono state superate, in modo logicamente ineccepibile, attraverso l'analisi del vissuto della EF e dell'atteggiamento processuale caratterizzato da assoluta irriducibilità, manifestata proclamando ancora nel giudizio di primo grado totale adesione alla organizzazione terroristica, dalla stessa mantenuto sino alla sentenza di condanna all'ergastolo emessa in esito a tale giudizio.
Fulcro della motivazione della sentenza impugnata è il rilievo che le anomalie del comportamento della EF per le quali la difesa ha messo in discussione la sua capacità di stare in giudizio, consistenti in atteggiamenti di ostilità e chiusura che lasciavano trapelare sentimenti di angoscia e rabbiosa disperazione, sono state negli stessi motivi di appello denunciate come rivelatesi soltanto dopo la condanna in primo grado, e mai in precedenza.
Ed è sulla base di questo dato non controverso che il giudice di rinvio, pur non negando la realtà di queste anomalie e la sofferenza psichica ad esse sottesa, ha correttamente ritenuto coerente con le altre risultanze la valutazione dei periti, sotto il profilo strettamente scientifico non fatta oggetto di specifiche critiche, secondo cui le cadenze temporali e il modo in cui si sono manifestate presentavano i caratteri tipici di una reazione da stress, con scompensi emotivi e relazionali, derivante dalla condizione carceraria e da un evento scatenante particolarmente traumatico come è la condanna alla pena perpetua inflitta per un efferato delitto;
reazione che può essere stata accentuata, oltre che dal rifiuto di ogni sostegno terapeutico, da una fragilità psicologica su cui possono avere influito anche i precedenti familiari e negative esperienze esistenziali, senza però che siano emersi segni rivelatori di una patologia psicotica originaria di natura paranoide o schizofrenica - di cui nel vissuto dell'imputata, negli incontri che hanno con lei avuto e negli accertamenti eseguiti i periti non hanno trovato traccia - ovvero disturbi di personalità così consistenti da impedire alla EF di interpretare e capire la dinamica processuale e le conseguenze delle attività che ancora si dovevano svolgere nel giudizio di secondo grado e da non consentirle di interagire con le figure istituzionali in modo tale da potere esercitare il suo diritto di autodifesa, eventualmente anche in modo attivo;
possibilità quest'ultima che peraltro nei motivi di ricorso viene evocata soltanto in modo astratto, senza indicazione di alcun effettivo pregiudizio, che potrebbe essere rivelatore di una inettitudine a perseguire il proprio interesse, subito dall'imputata. I motivi di ricorso con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputata investono solo, inammissibilmente in questa sede di legittimità, aspetti di fatto e il merito dell'ampio e puntuale apparato argomentativo, aderente alle risultanze processuali e immune da vizi di logicità, con cui il giudice di rinvio ha respinto le critiche alla valutazione di attendibilità della LI e ha analizzato i molteplici elementi costituenti l'autonomo complesso indiziario a carico della EF che al narrato della predetta LI si salda.
Ha evidenziato in particolare il giudice di secondo grado come il processo dissociativo della LI sia iniziato, a cagione della gravidanza e della maternità, già prima dell'arresto e come la posizione che la stessa occupava nel sodalizio e il personale intervento nella impresa criminosa di cui si tratta pienamente giustifichino la conoscenza dei fatti narrati;
e ha altresì evidenziato, come aspetto di notevole importanza nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della collaboratrice, come nella narrazione che ha fatto delle fasi preparatorie ed esecutiva del delitto non abbia mai espressamente accusato la EF, ma si sia limitata a fornire dati che solo attraverso l'opera investigativa degli inquirenti è stato possibile riferire a costei con l'acquisizione di elementi indiziali ritenuti pienamente probanti e di validi riscontri.
Ed invero la LI, che non conosceva e non ha mai incontrato durante la preparazione e l'esecuzione dell'attentato la EF, ha solo riferito di avere saputo della partecipazione al delitto di una militante romana dell'organizzazione con nome operativo "Maria", da lei non vista ma con la quale aveva avuto un contatto telefonico al termine dell'azione omicida, la quale la sera del 19/3/02 aveva svolto compiti di "staffetta" seguendo il prof. BI, per informare a mezzo radio e telefono cellulare i complici delle sue mosse, dal momento in cui era giunto alla stazione ferroviaria di Bologna proveniente da Modena, ove aveva tenuto lezione nella locale Università, lungo tutto il tragitto che aveva compiuto in bicicletta verso casa.
La "Maria" menzionata dalla LI (la quale ha anche precisato che il nome operativo poteva, a differenza del nome di battaglia, variare da azione ad azione ma che ciò non si era più verificato, stante anche la riduzione del numero dei militanti, dopo l'omicidio del prof. BI) è stata poi identificata in modo certo nella EF sulla base di quanto emerso nelle indagini sul trasferimento nel marzo 2003, dopo l'arresto della IO avvenuto il 2/2/03, di materiale dell'organizzazione in una cantina affittata dall'imputata sita a Roma, in via Montecuccoli, e su una rapina avvenuta nel febbraio 2003 in un ufficio postale di Firenze per la quale pure è stata incriminata.
Altro specifico elemento, di evidente notevole peso, valutato a carico della EF è un contatto telefonico che risulta avere avuto il 17/12/01 in Modena, vicino all'Università ove quel giorno si era recato il prof. BI, proprio nel periodo in cui si era svolta l'inchiesta sulle abitudini del predetto cui secondo la LI aveva partecipato, oltre a lei e al LE, un terzo militante non toscano che non aveva incontrato a causa della rigida compartimentazione vigente all'interno del sodalizio criminoso. Sono stati ancora valorizzati per affermare la penale responsabilità dell'imputata; la sua risalente appartenenza al gruppo romano dell'organizzazione terroristica (probabilmente sin dal 1999, come è stato desunto da un suo contatto telefonico con il CA che aveva fatto uso di una scheda prepagata appartenente alla organizzazione); il fatto che risulta avere noleggiato, nel periodo dal 6 al 9/2/01, un furgone Nissan (che è risultato avere percorso in quel breve lasso di tempo 1278 km.) che si è ritenuto sia stato utilizzato, come già era avvenuto per l'omicidio del prof. D'TO IM commesso con la stessa arma da componenti di quel gruppo, per attività preparatorie dell'attentato (trasporto di biciclette e altro, e anche attività di osservazione e pedinamento); il fatto ancora che al momento dell'arresto è stata trovata in possesso di un computer contenente, oltre a documenti significativi della sua appartenenza all'organizzazione, un file con la copia della rivendicazione del mortale attentato inserita il 17/3/02, e quindi prima ancora che venisse eseguito.
È stato dunque delineato in modo ineccepibile un ampio e preciso quadro, ancorato a risultanze concrete analiticamente esaminate dalla Corte di merito prima singolarmente e poi nel loro complesso nel pieno rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, che collega in modo stringente la EF alla fase preparatoria ed esecutiva dell'omicidio del prof. BI e rende del tutto coerente la conclusione secondo cui deve essere ritenuto il suo concorso in tale delitto.
La sentenza impugnata non merita infine censura neppure per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio poiché il diniego delle attenuanti genetiche, senza le quali era inevitabile legazione alla EF della pena dell'ergastolo, è stato congruamente giustiflcato con la gravità sostanziale del fatto, commesso con fredda e spietata determinazione nell'ambito di un sodalizio criminale della massima pericolosi e con la totale assenza di segni di resipiscenza da parte dell'imputata.
Consegue di diritto alla reiezione del gravame la condanna della ricorrente alla rifusone delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida nella somma complessa di Euro duemila per ciascuna a favore della Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e del Comune di Bologna, nella somma complessiva di Euro tremila a favore delle parti rappresentate dalla Avvocatura dello Stato e nella somma complessiva di Euro quattromila a favore delle parti rappresentate dall'avv. Magnisi Guido, oltre per tutte spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010