Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14741 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S1474 1 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZI NE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente - R.G.N. 25652/00 Cron. 28829 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere- 3923 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Carlo PICCININNI Consigliere Ud. 15/04/03 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: * TI OR, TE DR, TE FF, TE ST, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso l'avvocato VIRGILIO GAITO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti -
contro
FALLIMENTO TARDUGNO RIBON SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato PIERO D'AMELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO 2003 DATTRINO, giusta procura a margine del controricorso;
1048 13 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 304/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 23/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato GAITO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato SCIACCA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo Con separati atti di citazione notificati tra il 15-2-1994 e il 29-5-1995 il fallimento Tardugno Ribon s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, RT LV, cittadino della Repubblica di San Marino, LL FA (nella duplice qualità di titolare della omonima ditta individuale e di erede di LL IV), LL EA e LL AN ( entrambi eredi di LL IV), cittadini italiani, per sentirli condannare, il primo, al pagamento di £ 288.000.000, oltre interessi, rivalutazione o maggior danno ex art. 1224 c.c., e gli altri al pagamento di £ 157.000.000 e £115.000.000, oltre interessi, rivalutazione o maggior danno ex art. 1224 c.c., in quanto dall'esame della documentazione della società fallita era stato rilevato il pagamento a loro favore, con assegni circolari della Banca Nazionale del Lavoro in data 19-9-1990, dei suddetti importi, previa emissione di regolari fatture intestate a detti convenuti, in assenza di ulteriori elementi documentali in ordine ai rapporti commerciali intercorsi tra gli stessi e la Tardugno Ribon s.p.a.. Costituitisi i convenuti in sede di precisazioni delle conclusioni all'udienza del 22-4-1996, che, tra l'altro, deducevano l'emissione di detti assegni in loro favore a seguito di effettive e regolari transazioni commerciali intervenute con la società fallita e chiedevano, previa modifica di precedente ordinanza, disporsi il loro interrogatorio formale, l'adito Tribunale, disposta la riunione delle cause e rigettata detta richiesta istruttoria, con sentenza n. 4983/97, accoglieva la domanda del NT, ritenendo nella fattispecie in esame la sussistenza dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. a carico dei convenuti. む A seguito dell'impugnazione proposta dal RT nonché da LL EA, LL FA e LL AN, che, tra l'altro, reiteravano la richiesta di interrogatorio formale e chiedevano ammettersi prova testimoniale, la Corte d'Appello di Milano, costituitosi il NT, con la sentenza in esame, previo rigetto di detta richiesta istruttoria, confermava quanto statuito in primo grado, rigettando il gravame. Ricorrono per cassazione, con tre motivi, RT LV, LL EA, LL FA e LL AN;
resiste con controricorso il NT, che ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 203 e 204 c.p.c. nonché dell'art. 10 della Convenzione italo-sanmarinese del 31-3-1939, e relativo difetto di motivazione, laddove i giudici della Corte territoriale non hanno ritenuto di disporre l'interrogatorio formale degli odierni ricorrenti, in totale assenza di ulteriore attività istruttoria. Si fa presente, in particolare, stante lo status di cittadino della Repubblica di San Marino per il RT, l'obbligo per il giudice italiano di disporre per rogatoria l'audizione dello stesso, così come anche per gli altri odierni ricorrenti in quanto cittadini italiani ma residenti nella Repubblica di San Marino. * Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 345 (vecchio testo) c.p.c., e relativo difetto di motivazione, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibili le dedotte prove testimoniali perché generiche. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine alla valutazione delle risultanze documentali (contabilità e libri sociali della società fallita), in quanto la Corte d'Appello "ha pedissequamente ed acriticamente fatte proprie le argomentazioni del Curatore e del Tribunale". Nel controricorso di deduce, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso in quanto generico e fondato sulle stesse testuali doglianze formulate con l'atto di appello, essendosi, in particolare, in relazione al primo motivo formatosi il giudicato "in assenza di censura avversaria sul punto della, inammissibilità ritenuta dalla Corte d'Appello di Milano". Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze. Inammissibile è il primo motivo: gli odierni ricorrenti, infatti, in sede di appello non hanno contestato specificamente la nullità dell'ordinanza di rigetto, emessa dal G.I. in primo grado e poi confermata dal Collegio, della richiesta di interrogatorio formale da espletarsi mediante "delega", essendo il RT cittadino sanmarinese e gli altri residenti all'estero (San Marino), in base all'art. 10 della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 31-3-1939, ma si sono limitati con lo stesso atto di impugnazione ad una mera reiterazione di tale richiesta istruttoria;
ne consegue che sul punto si è formato giudicato, con la conseguenza della piena efficacia dell'ordinanza in questione. Per quanto esposto è da ritenersi assorbita l'eccezione di cui in controricorso in ordine all'inammissibilità nella presente sede del primo motivo di ricorso. Privo di rilievo è, altresì, il secondo motivo: a parte la considerazione che gli odierni ricorrenti non evidenziano la “decisività" della chiesta prova testimoniale, omettendo di indicarne specificamente il contenuto, l'ammissibilità delle prove è facoltà discrezionale spettante al giudice di merito. Quanto, infine, al terzo motivo occorre rilevare che la Corte territoriale ha ampiamente e C logicamente motivato in ordine al rigetto delle tesi prospettate dagli odierni ricorrenti, sulla base di un approfondito esame delle risultanze documentali, rendendo agevole l'identificazione della relativa ratio decidendi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in E 3.500,00 per onorario, E 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28-11-2003 In Roma, il 15-4-2003 Serie 4 al n. 39787 versate € 139.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Il Presidente L'estensore IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sa Civile CANCELLIERE Depositate Cancelleria diea Bianchi 3OTT 2003 XECANCELNERE