Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 1
In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa traduzione del provvedimento di fermo del ricorrente, rilevando l'aspecificità della censura, valutata alla luce sia delle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida in cui il ricorrente, assistito da un interprete, era stato reso edotto dei fatti contestati e degli elementi di accusa suo carico, sia della successiva traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.i.p.).
Commentari • 2
- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
Leggi di più… - 2. Domande suggestive o assenti nel verbale di SIT, quali conseguenze? (Cass. 11450/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2023
Non è causa di nullità nè di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni testimoniali l'omessa indicazione delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia giudiziaria, dovendosi evidenziare al riguardo che, se è vero che l'art. 136 c.p.p., prevede che nel verbale debbano essere riprodotte anche le domande, deve tuttavia rilevarsi che la sanzione di nullità è comminata dal successivo art. 142 c.p.p., solo per i casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute. Nessuna nullità o inutilizzabilità può derivare, quindi, in assenza di una specifica previsione, dalla mancata indicazione delle domande, stante il principio di tassatività vigente in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2017, n. 25276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25276 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
25276 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.797 Giacomo Paoloni Andrea Tronci Stefano Mogini - Refatore Pierluigi Di Stefano Fabrizio D'Arcangelo CC - 6/4/2017 R.G.N. 4296/17 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO LU, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Palermo il 5/12/2016 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. MO LU ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale della Libertà di Palermo ha, in data 55/12/2016, respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse del ricorrente in riferimento all'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 21.11.2016 che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso aggravata (art. 416 bis, commi 1, 3, 4 e 7 cod. pen.) in relazione al sodalizio criminoso denominato Black Axe.
2. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, deducendo:
2.1. Erronea applicazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità della misura coercitiva disposta a carico del ricorrente, in quanto il provvedimento di fermo emesso a suo carico dal p.m. non è stato notificato al ricorrente, alloglotta, in versione tradotta nella lingua da lui conosciuta, essendo peraltro noto al giudice procedente - che gli aveva per questo nominato un interprete in sede di convalida di detto fermo che egli non era in grado di comprendere la lingua italiana, con - conseguente nullità della medesima ordinanza genetica, pertanto inefficace.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e alla loro erronea valutazione, in quanto l'ordinanza impugnata non chiarisce in alcun modo il presunto ruolo rivestito dal ricorrente all'interno dell'associazione criminale in questione, essendo equivoci e non concludenti le dichiarazioni, pure tra loro in parte discordanti, rese al riguardo dal collaborante HN e dal testimone di giustizia Evans Bambino, peraltro sprovviste di riscontri esterni individualizzanti. Le dichiarazioni del collaborante HN sarebbero inoltre inutilizzabili mancando agli atti copia del verbale illustrativo.
2.3. Nullità del capo di imputazione per assoluta indeterminatezza dei fatti contestati e omessa motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di eccepita mancanza di autonoma motivazione dell'ordinanza genetica della misura cautelare rispetto alla richiesta del p.m.. 2.4. Contraddittorietà di giudicati, poiché il provvedimento impugnato contrasta con altro emesso dallo stesso Tribunale della Libertà di Palermo nei confronti del 2 coimputato IS OC EY CH, per il quale il Tribunale ha ritenuto non adeguatamente riscontrate le dichiarazioni accusatorie del collaborante HN. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Il primo motivo di ricorso è, sotto diversi e autonomi profili, inammissibile. Infatti, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Rv. 267941; Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Rv. 265521). Nel caso di specie la mancata allegazione da parte del ricorrente di un tale concreto e reale pregiudizio - tanto più in un contesto caratterizzato dalla presenza di un interprete nel corso dell'udienza di convalida del fermo e dell'interrogatorio di garanzia, allorché egli è stato reso edotto dal p.m., coadiuvato dall'interprete ed in presenza del suo difensore, dei fatti contestati e degli elementi di accusa a suo carico rende la censura in esame aspecifica e, quindi, inammissibile, oltre che, in modo indipendente e autonomo, manifestamente infondata, posto che anche per l'ordinanza impugnata il G.i.p. ha in sequenza disposto, in linea con l'art. 143 cod. proc. pen., la traduzione dell'ordinanza applicativa.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché non si confronta con l'ordinanza impugnata, la quale, lungi dal desumere la partecipazione del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso Black Axe unicamente dalle, invero precise e significative dichiarazioni rese dal collaboratore HN e da quelle del testimone di giustizia Evans Bambino, ha coerentemente valorizzato, anche quali riscontri esterni individualizzanti alle propalazioni del HN, plurimi elementi di prova, consistenti tra l'altro nei concludenti esiti di intercettazioni telefoniche, idonei a comporre a carico del ricorrente un quadro indiziario invero eccedente la soglia di gravità di cui all'art. 273 cod. proc. pen.. Vengono a tal proposito in rilievo, per la loro autonoma rilevanza, le conversazioni telefoniche richiamate alle pagine 11-12 dell'ordinanza impugnata, che con alto grado di probabilità appaiono dimostrative dell'attiva intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso in esame (p. 15). In tale quadro indiziario, adeguatamente giustificate a fini cautelari appaiono 3 SAI inoltre la ritenuta ultroneità, ai fini della probatio minor in sede cautelare, della mancanza del verbale illustrativo delle linee guida della collaborazione HN (p. 15) e l'esistenza di un'articolazione territoriale palermitana di un'associazione di tipo mafioso straniera avente sede principale in Nigeria, connotata dalla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà connotanti la fattispecie, in riferimento alle modalità assai violente di affermazione sul territorio (pp. 13-14) 4.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono pure inammissibili, perché del tutto aspecifici e inconferenti al caso in esame. Deve invero escludersi, pur nella provvisorietà propria al procedimento cautelare, la genericità - labialmente e aspecificamente predicata dal ricorrente - del capo di imputazione, invero già a questo stadio del procedimento compiutamente redatto e formato con puntuale indicazione del fatto contestato. Anche il quarto e ultimo motivo di ricorso è generico, poiché non dettaglia in alcun modo la specifica rilevanza nel caso in esame dell'evocato provvedimento - peraltro soggetto a impugnazione delle parti - reso dal Tribunale della Libertà nei confronti di coindagato. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter Disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso il 6/4/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Paoloni Stefano Mogint have Solov DEPOSITATO IN CA 19 MAC 201