Sentenza 15 gennaio 2010
Massime • 1
È legittima la confisca dei beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche in periodo antecedente all'inizio della sua appartenenza al sodalizio mafioso, purché i beni medesimi costituiscano presumibile frutto d'attività' illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero il loro valore risulti sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica svolta dal prevenuto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2010, n. 4702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4702 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 15/01/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 82
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 25325/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DO, n. a Palermo il giorno 8 gennaio 1935;
nel procedimento di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, avverso il decreto della Corte d'appello;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
FATTO E DIRITTO
Con il decreto in epigrafe la Corte d'appello di Palermo in parziale riforma di quello del Tribunale della città in data 20 luglio 2007, appellato da DO AR, e dagli intervenienti SC AN, LI AR, MA GR AR e SE AR, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del difensore della SC per decesso della medesima, e ha revocato il sequestro e la confisca dell'immobile consistente in uno "spezzone di terreno" (meglio individuato con i dati catastali nel provvedimento impugnato), ordinandone la restituzione al proposto DO AR. Ha confermato nel resto il decreto impugnato, con il quale era stata applicata nei confronti del medesimo AR DO la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro. Ha, poi, confermato i applicazione della misura patrimoniale della confisca di una villa, sita in Baucina, contrada Acqusanta (costruita e completata entro l'anno 1993 su terreno acquistato nel 1972) e di un appartamento costruito in cooperativa (acquistato con rogito notarile del 1985, parte pagato parte con cambiali scadute entro il 1982, e parte con l'accensione di mutui) sito in Palermo, Via S. MA di Gesù n. 9, scala C, edificio 5/4, interno 2 (immobili anch'essi meglio individuati con i dati catastali nel provvedimento impugnato), beni entrambi intestati a DO AR e AN SC. Ha, infine, confermato la confisca di un conto corrente intestato a AN SC e MA GR AR (su cui era confluita la pensione da lavoro dipendente del proposto), e di un conto di risparmio intestato a AN SC, sul quale era stata versata la pensione d'invalidità della donna (conti specificati nel provvedimento impugnato).
I giudici dell'impugnazione hanno confermato la misura di prevenzione personale sulla scorta della pericolosità del AR, ritenuta attuale, desunta dalla sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16 gennaio 2002, divenuta irrevocabile, con la quale il medesimo AR era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso in favore del sodalizio, facente parte di "Cosa nostra", capeggiato dai fratelli LI e VI SE, nipoti del proposto. Il AR, infatti, aveva curato gli interessi dei VI a partire dal 1994, epoca dalla quale costoro erano stati sottoposti a restrizione in carcere. Dalla sentenza di condanna emergeva che, nell'interesse dei fratelli VI, il AR aveva svolto il ruolo di cassiere e di esattore in ordine ad attività economiche occulte dei medesimi, contribuendo "a fare defluire nella casse della famiglia mafiosa dei VI i proventi di quelle attività criminali (...). Create e coltivate, inoltre, con il paravento di prestanomi, per eludere i controlli e i possibili provvedimenti ablatori di prevenzione previsti dalla legge". La pericolosità del proposto - secondo i giudici di appello - permaneva immutata nell'epoca attuale, perché nessuna prova il AR aveva fornito di una sua definitiva dissociazione da tale criminale comportamento.
Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, il Collegio riteneva che i beni immobili confiscati, a eccezione di quello restituito, pur acquisiti in epoca antecedente alla accertata (con la sentenza di condanna) compromissione del AR con il sodalizio mafioso, dovessero comunque essere sottoposti alla misura ablatoria. Ciò, in quanto, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 2, mentre sarebbe indispensabile per la confisca che l'acquisto dei beni sia avvenuto nel periodo temporale in cui la pericolosità si sia manifestata, limitatamente a quelli di cui si ha motivo di ritenere che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, tale corrispondenza temporale non sarebbe affatto necessaria per i beni il cui valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica - sperequazione nella specie ritenuta sussistente -, ed essi sarebbero, dunque, confiscabili anche se la loro acquisizione al patrimonio - come nel caso - sia anteriore al periodo di manifestazione della pericolosità. Circa le somme accantonate sui conti bancari, anch'esse dovevano ritenersi conseguite illecitamente perché, in mancanza di prove di qualsiasi altro reddito, doveva affermarsi che il proposto e la sua famiglia si erano mantenuti con entrate non lecite.
Avverso il decreto della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore solamente per DO AR. Si duole per "Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e) ". Sostiene che il Tribunale di sorveglianza, prima dell'emissione del decreto del Tribunale, aveva accertato, in data 24 novembre 2005, che il suo assistito non era più socialmente pericoloso. Comunque la sentenza della Corte d'appello aveva affermato la sua non appartenenza a "Cosa nostra", e non era dato comprendere quale fosse la prova pretesa dai giudici distrettuali per accertare la rescissione di ogni vincolo, fonte della pericolosità sociale. Sulla misura patrimoniale osserva il ricorrente che il perito aveva accertato la compatibilità degli acquisti con i redditi di lavoro dipendente prodotti antecedentemente al 1985 (a far tempo dal 1953), cui andava aggiunta l'indennità di fine rapporto percepita nel 1990:
i due immobili sequestrati erano stati acquistati nel 1972 e nel 1983. In epoca, quindi, di gran lunga anteriore al periodo in cui si sarebbe manifestata la sua pericolosità (1994). Infine, assume che la confisca era intervenuta dopo un anno dal sequestro, e il termine annuale, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio, è applicabile anche in caso di contemporanea applicazione della misura personale e di quella patrimoniale.
Osserva la Corte che mentre i ricorrente non spiega in che senso e per quali finalità e ragioni il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dichiarato la cessazione della pericolosità dell'imputato (onde la doglianza non può essere presa in considerazione per la sua genericità), la diversa qualificazione del reato contestato al ricorrente, ritenuto concorrente esterno alla associazione mafiosa anziché partecipe ad essa, non fa mutare i termini del problema ai fini della valutazione della applicazione della misure di prevenzione personali e patrimoniali, trattandosi di reato dal quale ben può desumersi la pericolosità sociale (v. recentemente, Sez. 2^, Sentenza n. 7616 del 16/02/2006 Cc. (dep. 02/03/2006) Rv. 234745). Del resto, nel motivare sulla attualità della pericolosità, la Corte d'appello, correttamente e quindi incensurabilmente argomentando, si è espressa nel senso, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la pericolosità permane quando non siano state offerte prove, e comunque non risultino dagli atti prove della cessazione della attività criminosa.
Il provvedimento impugnato neppure si presta a censure in ordine alla applicazione della misura patrimoniale per la parte in cui ha confermato la confisca dei beni acquisiti dal AR anteriormente al manifestarsi della sua compromissione con l'associazione mafiosa per la ritenuta sproporzione tra valore di beni e reddito dichiarato o attività svolta dal AR stesso. Il Collegio decidente è, infatti, consapevole che sul punto la giurisprudenza di questa Corte non è concorde. L'indirizzo di maggior rigore è nel senso che per il sequestro e la confisca di prevenzione sia sempre necessaria contestualità tra periodo di acquisizione dei beni e periodo di accertamento del coinvolgimento mafioso (Sez. 5^, Sentenza n. 18822 del 23/03/2007 Cc. (dep. 16/05/2007) Rv. 236920; Sez. 5^, Sentenza n. 24778 del 13/06/2006 Cc. (dep. 18/07/2006) Rv. 234733; Sez. 5^, Sentenza n. 5365 del 25/11/1997 Cc. (dep. 03/02/1998) Rv. 210230). Altro orientamento afferma invece che nel procedimento di prevenzione, in ipotesi di beni per i quali vi siano indizi sufficienti che essi costituiscano frutto di attività illecite (mafiose o non mafiose) o ne costituiscano il reimpiego, possano essere confiscati anche quelli acquisiti anteriormente all'epoca di accertamento della contaminazione mafiosa (Sez. 1^, Sentenza n. 47798 del 11/12/2008 Cc. (dep. 23/12/2008) Rv. 242515 Sez. 1^, Sentenza n. 35481 del 05/10/2006 Cc. (dep. 23/10/2006) Rv. 234902): tutte tali ultime sentenze, peraltro, non affrontano e non si pronunciano per l'ipotesi di confisca per sproporzione tra il valore dei beni e i redditi del proposto o l'attività esercitata). Infine, altro orientamento ancora è nel senso più ampio, cioè in quello che siano sequestrabili e confiscabili anche i beni acquistati anteriormente all'accertamento della mafiosità, pure se risulti solamente sproporzione tra valore dei beni medesimi e redditi dichiarati o attività svolta (Sez. 1^, Sentenza n. 35466 del 29/05/2009 Cc. (dep. 14/09/2009) Rv. 244827 Sez. 2^, Sentenza n. 25558 del 16/04/2009 Cc. (dep. 18/06/2009) Rv. 244150 Sez. 2^, Sentenza n. 21717 del 08/04/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 240501).
La tesi del ricorrente, sostenuta anche dal Procuratore generale, fa proprio l'indirizzo che in caso di sproporzione del valore dei beni al reddito dichiarato o alla attività economica svolta non potrebbero essere confiscati i beni acquisiti dal proposto anteriormente alla manifestazione di coinvolgimento in vicende mafiose, che, nel caso, risalirebbe al 1994, con la conseguenza che si rivelerebbe illegittima la confisca dei beni di cui al ricorso per cassazione.
Ritiene il Collegio di dover escludere tale tesi restrittiva (specie nella ipotesi, quale quella in argomento, di svolgimento contestuale del procedimento di applicazione di misura personale e patrimoniale), dovendo convenirsi sulla correttezza giuridica della soluzione cui è pervenuta la Corte d'appello, basata sulla fondamentale considerazione della totale autonomia delle due diverse ipotesi di confisca dei beni o perché frutto o reimpiego di attività illecite ovvero perché il loro valore risulta sproporzionato al reddito o alla attività economica svolta.
Va osservato come i giudici palermitani abbiano correttamente precisato che la confisca di prevenzione non prevede (v. L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) la necessità di una correlazione temporale tra epoca dell'acquisto dei beni e quello del coinvolgimento in attività mafiose, richiedendo solamente la norma che gli acquisti risultino di valore sproporzionato al reddito o alla attività svolta oppure che siano frutto o reimpiego di attività illecite. Unico presupposto della confisca è l'apertura del procedimento di prevenzione. Un riscontro che giustifica tale impostazione si rinviene nel rilievo che diversa è la natura del processo penale, in cui viene accertata l'appartenenza mafiosa (o il concorso esterno), nell'ambito del quale la responsabilità deve essere pronunciata sul presupposto di prove certe: nel procedimento di prevenzione il coinvolgimento in vicende di mafia può essere ritenuto anche in base a semplici elementi indiziari, neppure gravi precisi e concordanti. Tale distinzione convince, da un lato, della circostanza che l'accertamento giudiziale penale costituisce un dato imprescindibile e condizionante dell'accertamento della pericolosità del proposto, della quale può e deve tenersi conto nel procedimento di prevenzione, e dall'altro del fatto che l'area dell'indizio può estendersi anche a epoca diversa e anteriore dal periodo di appartenenza alla associazione (o di concorso esterno) accertato giudizialmente, onde, sotto questo aspetto, la confisca di prevenzione appare ammissibile anche per beni acquisiti anteriormente a tale accertamento giudiziale. È indicativo della esattezza del ragionamento seguito dalla Corte d'appello, come si è accennato, il fatto che la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3 stabilisca che, con l'applicazione della misura di prevenzione, il Tribunale sottopone a confisca i beni sequestrati di cui il proposto non possa giustificare la legittima provenienza quando ne abbia la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo in valore superiore al suo reddito o alla, sua attività economica:
laddove la ratio della norma è stata rinvenuta nella necessità di combattere e sconfiggere il fenomeno mafioso anche attraverso la eliminazione della accumulazione illegale di patrimoni. In tale quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale appaiono quindi del tutto plausibili le argomentazioni dei giudici di merito, fondate sullo stretto rapporto di parentela tra il AR e i fratelli VI. È del tutto logicamente plausibile ipotizzare che tale rapporto potesse assumersi come indizio di una collaborazione con la cosca mafiosa che si proiettava anche in epoca anteriore a quella giudizialmente accertata (v. pag. 30 dell'ordinanza impugnata, dove si avverte che tenuto conto della sentenza di condanna del AR costui costituiva un "passante obbligato" attraverso il quale i proventi illeciti della famiglia mafiosa defluivano nella casse dei VI).
Sono in altri termini del tutto esatte le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito i quali hanno osservato che nel periodo 1985-1994, in cui risultano acquisiti gli immobili confiscati ed erogata la consistente spesa per la costruzione della villa, gli unici redditi ufficiali del AR e del gruppo familiare erano quelli derivanti da pensione, i quali sono confluiti e sono stati accumulati su depositi bancari. Nè il proposto ne' gli altri familiari hanno dato prova di alcuna altra fonte di reddito (non sono state presentate denunce dei redditi, ne' sono stata individuate forme di risparmio derivanti da introiti precedenti). Rimaneva (e rimane) così inspiegabile come una famiglia di cinque persone possa essere sopravvissuta affrontando le necessità quotidiane limitandosi ad acquistare immobili su uno dei quali hanno costruito una costosa villa.
Del tutto infondata si manifesta, infine, l'eccezione, ripetuta anche in questa sede, sulla applicazione della confisca oltre un anno dal sequestro, già disattesa puntualmente in sede di appello, in quanto si verte in ipotesi di applicazione contestuale della misura personale e della misura patrimoniale della confisca, nel quale non è ipotizzabile alcun termine di perenzione del sequestro (di recente, Sez. 1^, Sentenza n. 26762 del 04/06/2009 Cc. (dep. 01/07/2009) Rv. 244655).
Il ricorso deve quindi essere rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010