Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, quando essi risultino sproporzionati al reddito e non ne sia provata la legittima provenienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 39798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39798 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI RIstefania - Consigliere - N. 2332
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 42394/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN HI, N. IL 16/11/1968;
2) CO IA, N. IL 13/04/1970;
avverso il decreto n. 20/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
con decreto in data 13/6/07 il Tribunale di Palermo ha sottoposto NO CH alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di 2 anni ritenendone la pericolosità in quanto indiziato di fare parte di un'associazione a delinquere, facente capo a tale Napoli, dedita ad una sistematica attività di riciclaggio di flussi di denaro provenienti da truffe a compagnie assicuratrici;
ha inoltre ordinato ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 3, applicabile in forza della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, la confisca di beni ritenuti nella disponibilità del predetto anche se intestati in tutto o in parte alla di lui coniuge OT RI.
Si tratta di un bar e di tre appartamenti siti in Palermo e della quota di una società titolare di un esercizio per la vendita di preziosi, attività commerciale quest'ultima pacificamente intestata alla OT solo formalmente.
Gli indizi a carico dello NO sono stati desunti dalle risultanze di un procedimento penale in cui in primo grado è stato condannato, con sentenza 19/1/06 del GUP del Tribunale di Palermo, per i reati di cui all'art. 416 c.p. e artt. 81, 648 bis c.p.. La decisione è stata confermata dalla locale Corte di appello con decreto in data 23/9/09 tranne per ciò che concerne la confisca del bar, che era stata revocata in sede penale.
La Corte territoriale ha preso atto che in secondo grado lo NO, con sentenza in data 11/4/08, era stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 416 c.p., ma ha ritenuto che residuassero ancora in linea di fatto indizi di una sua contiguità e cooperazione con il sodalizio capeggiato dal Napoli e che la pericolosità del soggetto comunque emergesse chiaramente dalla accertata attività di riciclaggio, protrattasi dal 1998 al 2002, che ha portato alla conferma della condanna per violazione dell'art. 648 bis c.p.. Quanto alla misura patrimoniale, ha evidenziato che i due coniugi non avevano in alcun modo dimostrato che gli acquisti dei beni confiscati fossero stati realizzati con risorse lecite.
Contro questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore dello NO e della OT deducendo, quanto alla misura personale, la mancata dimostrazione della esistenza di indizi certi su un'attuale pericolosità dello NO e sostenendo, quanto alla misura patrimoniale, l'assenza dei presupposti di legge. Nessuna di queste doglianze può trovare accoglimento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Occorre anzitutto richiamare il disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, secondo cui nel procedimento di prevenzione è
ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge - limitazione che ha superato il vaglio della Corte costituzionale con la sentenza 28/10-5/11/04 n. 321 - con conseguente non deducibilità del vizio di motivazione a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente sì da tradursi in violazione di legge per mancata osservanza da parte del giudice del merito dell'obbligo, sancito dal comma 10 del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato. Tenuto conto di ciò, l'unico motivo di gravame che si presenta ammissibile in questa sede è quello con cui la difesa contesta, in linea di diritto, il giudizio di irrilevanza della risalenza del tempo degli acquisti dei beni di cui si tratta, effettuati tra il 1986 e il 1996; giudizio che la Corte di appello ha espresso sul presupposto che non sia richiesta dalla legge, per giustificare la confisca, la esistenza di nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto del provvedimento ablativo e lo specifico compendio indiziario posto a fondamento della misura personale. La doglianza è priva di fondamento, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui - in coerenza con i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza 17/12/03, Montella, in materia di confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, e con la sentenza 30/5/01, Derouach, che ha evidenziato l'affinità tra la confisca speciale prevista dal citato art. 12 sexies e la confisca quale misura di prevenzione - sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti, direttamente o indirettamente, dal sottoposto alla misura di prevenzione in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, quando come nel caso di specie detti beni risultino sproporzionati al reddito e non ne sia provata la legittima provenienza (cfr., tra le molte, Sez. 1^, 11/12/08, Cangiatosi e altro, rv. 242.515; Sez. 2^, 16/4/09, Di Salvo, rv. 244.150; Sez. 1^, 4/6/09, Sicolo e altri, rv. 245.363; Sez. 2^, 22/4/09, Buscema e altri, rv. 244.878; Sez. 1^, 29/5/09, Caruso e altro, rv. 244.827; Sez. 6^, 15/1/10, Quartararo, rv. 246.084).
Per il resto il ricorso contiene solo generiche critiche di puro merito all'adeguato apparato argomentativo con cui la Corte territoriale ha con concreti riferimenti evidenziato, quanto alla attualità della ineccepibilmente ritenuta pericolosità dello NO, come non vi siano stati segni di radicale mutamento di stile di vita e di resipiscenza da parte dello stesso ed ha escluso in linea di fatto, quanto alla misura patrimoniale, che gli acquisti dal predetto effettuati, direttamente o con l'interposizione fittizia della OT, potessero essere stati realizzati con le modeste risorse lecite di cui i coniugi disponevano.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2010