Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 2
È legittima la confisca di un fabbricato realizzato con l'impiego di ricchezze illecite da persona sottoposta alla sorveglianza speciale di p.s., nonché del terreno sul quale esso insista, a nulla rilevando la provenienza lecita di quest'ultimo, data la non separabilità o comunque la non separata fruibilità dei due beni.
È legittima la confisca, disposta ai sensi dell'art. 2-ter della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. anche in epoca anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità soggettiva, trattandosi di misura di sicurezza atipica, con la preminente funzione di togliere dalla circolazione quei beni che, al di là del dato temporale, sono stati acquisiti al patrimonio del prevenuto in modo illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2009, n. 25558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25558 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
53 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 25558 /0 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio Esposito Presidente Ud. Camera di Cons.
1. Dott. Franco Fiandanese Consigliere del 16/04/09
2. 11 Margherita Taddei Consigliere SENTENZA
682/09 1.27422/09 " Michele Renzo Cons. Relatore N. 3.
R.G.N. 4 Domenico Chindemi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Di VO AC, nato il 17
maggio 1943;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il
ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Michele
Renzo;
Vista la requisitoria scritta del Pubblico Ministero,
sost. proc. gen. dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso con le ulteriori statuizioni di legge.
La Corte osserva:
Ш MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto depositato il 25 ottobre 2005 il Tribunale
di Palermo applicava a Di VO AC, ritenendolo indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" la misura di prevenzione della
1
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel versamento di una cauzione di € Comune di residenza e
2.500,00.
veniva inoltre ordinata la Col medesimo decreto confisca di una serie di beni immobili (una villetta e una villa con annesso terreno in Bagheria e otto
terreni agricoli confinanti in contrada Bellacera di
Santa Flavia) riconducibili al Di VO, acquistati con risorse non compatibili con i redditi dichiarati dall'interessato e dalla di lui moglie e perciò
verosimilmente derivati dall'impiego di ricchezze illecite, о perché profitto di attività mafiosa о perché sottratte all'imposizione fiscale.
Con decreto depositato il 18 giugno la Corte d'Appello di Palermo respingeva l'impugnazione del Di VO e del coniuge RD Provvidenza. Ricorre a questa Corte il solo Di VO, proponendo due complessi motivi qui appresso sintetizzati.
Violazione dell'art. 606 lett. B) ed E) in relazione agli articoli 1 e seguenti della L. 575/1965.
Il ricorrente sostiene che sarebbero stati violati principi in materia di misure di prevenzione, poiché erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto la sua pericolosità sociale attuale, svalutando la pronuncia dei giudici di merito che avevano ritenuto l'inaffidabilità delle rivelazioni di un collaboratore di giustizia (NO EL) in ordine alla posizione
Viene poi del Di Salvo. diffusamente illustrata,
di molte risultanze attraverso l'analisi del
し procedimento di prevenzione comparate con quelle del procedimento penale per associazione mafiosa culminato nell'assoluzione, la tesi dell'erroneità della decisione derivata da un travisamento e/o da inadeguata valutazione della prova. Violazione degli articoli 125 e 546 c.p.p. 1 e seguenti
L 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni,
1 e seguenti L. 575/1965 in relazione all'articolo 606
co. 1 lett. B), C) ed E) stesso codice. Con censura l'equiparazionequesto motivo si sostanziale operata dalla Corte di merito tra la
confisca disciplinata dall'art. 12 sexies del D.L.
306/1992 e quella prevista dall'art. 2 ter della legge
31 maggio 1965, n. 575, in forza della quale la stessa
Corte aveva potuto disporre nei confronti del Di VO
la confisca di beni pervenutigli in data anteriore a quella in cui si era presuntivamente accertato il suo avvicinamento alle consorterie mafiose. Il ricorrente censura poi il complesso ragionamento attraverso il
quale la Corte d'Appello è pervenuta all'affermazione dell'insufficienza dei redditi documentati dal nucleo familiare del Di Salvo rispetto alle acquisizioni patrimoniali soggette a confisca;
ed evidenzia l'errore diritto di dai giudici di merito commesso nell'affrontare la questione della confiscabilità della villa costruita su un terreno del quale il Di VO era venuto legittimamente in possesso quale corrispettivo per risoluzione anticipata di una mezzadria. In quel male applicato il principio stato era caso dell'accessione, poiché la cosa costruita sul terreno vi accede, mentre la Corte aveva ritenuto il contrario,
stabilendo che l'area di sedime risultava "incorporata nell'edificio e non suscettibile di autonomo godimento,
e comunque non risultava oggetto di confisca indipendentemente dalla villa che vi insiste". Nella hu parte finale dell'illustrazione del motivo il ricorrente si sofferma sulla discussione inerente alla quantità del reddito documentato e alla sua congruenza con i beni acquistati.
Con motivi nuovi depositati nei termini di legge il ricorrente dava ulteriore illustrazione all'asserto di fondo secondo cui la sua pericolosità sociale non era stata dimostrata, poiché le dichiarazioni di NO
3 EL, elemento centrale nell'economia del
provvedimento impugnato, erano del tutto inattendibili.
Il ricorso non è fondato.
Va suipremesso che il sindacato di legittimità
provvedimenti in materia di prevenzione, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento,
è limitato alla violazione di legge (L. n. 1423 del
1956, art. 4, comma 11) e non si estende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante, nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge. La limitazione del ricorso alla sola di legge" è stata "violazione
Costituzionalericonosciuta dalla Corte non irragionevole (sent. n. 321/2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. Al contrario il ricorrente, pur proponendo alcune problematiche sicuramente ammissibili sull'attualità della pericolosità sociale e sulla confiscabilità di beni entrati nel patrimonio del proposto in tempo anteriore al verificarsi dei fatti assunti come indizi, dedica la gran parte del ricorso ad una confutazione analitica della motivazione del provvedimento impugnato, con particolare riferimento all'apprezzamento dell'elemento di prova costituito dalle dichiarazioni di NO EL
e alla motivazione riservata dalla Corte d'Appello di Palermo al tema della sproporzione tra i redditi
conseguiti dal Di VO e il valore dei beni sottoposti a confisca. Relativamente a tale preponderante materia, il ricorso è inammissibile, poiché il decreto impugnato reca una motivazione tutt'altro che apparente ed è anzi sorretto da un apparato argomentativo esemplare e
ancorato alle risultanze in atti, le quali sono state apprezzate e valutate nel pieno rispetto di principi normativi esattamente interpretati e applicati. In particolare, va sottolineata la validità del
principio di diritto, peraltro attentamente esplorato e definito dal giudice di merito, secondo cui il processo di prevenzione possiede una spiccata autonomia cognitiva rispetto al processo di cognizione, sicché va ritenuto fisiologico che lo stesso materiale probatorio possa diversamente fini, valutato ai essere rispettivamente, della responsabilità penale e della pericolosità sociale. Ciò posto, il ricorrente non
segnala la violazione alcuna regula juris, di limitandosi a valorizzare con forza il contrario apprezzamento che sullo stesso tema aveva espresso in precedenza la Corte d'Appello di Palermo in sede di cognizione. Va pure precisato che il decreto impugnato non è fondato soltanto sulle dichiarazioni NO, ma anche su quelle del collaborante CI AR (ma non su
quelle di tale Giuffrè che inspiegabilmente il ricorso menzionata tra le fonti di prova utilizzate dalla Corte di merito) e su elementi oggettivi di riscontro costituiti dalle analisi del traffico telefonico e dalle attività di controllo del territorio ad opera delle forze dell'ordine.
Egualmente inammissibili, perché volte alla dimostrazione di motivi di merito e comunque diversi dalla violazione di legge, sono le parti del ricorso con le quali si contesta con argomenti di fatto l'analisi comparativa condotta dalla Corte d'Appello tra i beni sottoposti a confisca (rectius: il costo dei beni sottoposti a confisca) e i redditi conseguiti dal
Di VO e dal coniuge.
pericolosità sociale del proposto, la Corte Ш Relativamente al problema dell'attualità della
territoriale ha fatto corretta applicazione della
regola più volte enunciata da questa Corte, secondo cui l'acquisizione dell'indizio di appartenenza ad
un'associazione mafiosa radica un presunzione semplice di permanenza della pericolosità, che può essere vinta
5 о con la prova della disgregazione dell'organizzazione criminale O con la dimostrazione di comportamenti implicanti il definitivo recesso univoco e dell'interessato dal sodalizio criminale (cfr., oltre a tutti i pertinenti richiami contenuti nel decreto, la recente Cass. Sez. 6, sent. n. 499 dep. il 9 gennaio
2009, secondo cui "ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria
alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale acquisire positivamente la prova, non occorrerebbe bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative").
Con altro motivo di ricorso si pone la questione della confiscabilità ex art. 2 ter della L. 31 maggio 1965,
n. 575 di beni entrati nel patrimonio del proposto del quadro indiziario di prima del consolidamento appartenenza all'associazione mafiosa. Questa Sezione
si è ripetutamente pronunciata sul problema, al quale ha sempre dato la soluzione esposta in Cass. Sez. 2, sent. 8642 dep. il 10 marzo 2006, i cui pertinenti passaggi si trascrivono: B) Si va sviluppando la tendenza a rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale, di modo che, pur permanendo l'ovvio collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti
Ш individuati come pericolosi, l'accento viene posto sulla pericolosità ex se di beni utilizzabili dalla criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata
(v. Corte Cost. sent. 335/1996; Cass. S.U. sent. п.
18/1996 RV 205262). C) L'evoluzione giurisprudenziale ha posto in evidenza che si tratta di ricchezza inquinata all'origine, con la conseguenza che il bene finisce con l'essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri e, quindi,
pericoloso in sè; l'azione di contrasto voluta dal
legislatore pertanto si incentra sul bene, pur funzione dicollegato al soggetto, con la specifica
"prosciugamento" alla fonte delle ricchezze mafiose (v.
Cass. Sez. 2 anno/numero 2005/19914 rivista 231873,
cit.). D) La confiscabilità del bene Va dunque collegata alla sproporzione del valore dei beni
rispetto al reddito alle attività economiche del о
soggetto ed alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (v. Cass. sez. U
anno/numero 2004/920 rivista 226490).
E) Sono la sproporzione reddituale, la disponibilità e l'origine perversa dai beni, piuttosto che il dato temporale di acquisizione, i presupposti della confisca. È utile, si riguardo, rilevare che la confisca come misura di prevenzione antimafia, prevista dalla L.
n. 575 del 1965, art. 2 ter ha trovato una specificazione nell'ambito del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992. I principi ulteriormente affermati in questa materia possono quindi considerarsi applicazione della normativa generale, data la riconosciuta affinità tra questa e la confisca speciale, quale emerge solo che si confrontino i contenuti precettivi delle norme (v. Cass. sez. U anno/numero 2001/29022 rivista 219221). Queste
considerazioni consentono di ritenere arresto di portata generale l'affermazione che la confiscabilità dai singoli beni, derivante da una situazione di
pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore ○ successiva alla situazione di accertata pericolosità
soggettiva. Si tratta, invero, di una misura di
sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, con la preminente funzione di togliere dalla circolazione perversa il bene che, al di là del dato temporale, è pervenuto nel patrimonio in modo perverso (v. Cass. $
J
Sez. U 2004/920 cit.). Solo in tal modo si evita il proliferare ricchezza di provenienza non di giustificata immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale;
realtà che il legislatore ha inteso neutralizzare, colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporta alle capacità
reddituali di determinati soggetti, pur sempre ammessi, ovviamente, alla dimostrazione contraria della provenienza legittima dell'accumula che superi la
presunzione iuris tantum.
Da tale orientamento, che condivide, il Collegio non intende distaccarsi;
deve essere perciò disatteso l'argomento utilizzato dal ricorrente per contestare la legittimità della confisca della villetta in Bagheria,
contrada Incorvino.
Infine, nel ricorso si denuncia errore di diritto sul punto della confisca della villa in Bagheria, edificata su terreno lecitamente pervenuto al proposto quale corrispettivo per la risoluzione di un contratto di mezzadria. Secondo il ricorrente la lecita provenienza del terreno, al quale l'edificio successivamente costruito è acceduto ex art. 934 C.C., rendeva tout court impossibile la confisca anche del solo
fabbricato. La questione è stata recentemente oggetto di un
pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte
(Cass. Sez. Un. sent. n. 1152 dep. il 13 gennaio 2009) reso in tema di sequestro preventivo funzionale alla
Un confisca ex art. 12 sexies L. 7 agosto 1992 n. 352, che disegna una soluzione opposta a quella suggerita dal ricorrente sulla base di una meccanica trasposizione in sede penale del principio civilistico dell'accessione.
Le Sezioni Unite hanno infatti stabilito che il sequestro preventivo di un edificio confiscabile a norma dell'art. 12 sexies, commi primo e secondo, D.L.
8 giugno 1992 n. 306, convertito con modif. nella L. 7
agosto 1992 n. 356, si estende alle pertinenze
8 dell'edificio e al suolo sul quale è stato realizzato,
ancorché la provenienza del suolo sia legittima. Nella motivazione della sentenza, alla quale il Collegio
aderisce e che fa propria, si precisa che la soluzione adottata per il sequestro vale a maggior ragione per la confisca, in quanto essa deve colpire il fabbricato che
è l'unico bene suscettibile di utilizzazione: tuttavia, tale obiettivo non può essere raggiunto se non
assoggettando a confisca anche il terreno di lecita
provenienza sul quale l'edificio insiste, poiché le due cose non possono essere sé separate ne separatamente fruibili.
Alla ritenuta infondatezza del ricorso si accompagna,
ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 16 aprile 2009
Il Consigliere estensore
(Michele Renzo)
1 PresidentePreside
(Antonio Esposito)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 GTU 2009
✓CELERE CANCELLIERE
Piera esposito
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