Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 2
È legittima la confisca di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. anche prima dell'inizio della sua appartenenza all'associazione mafiosa, in quanto la norma, nei limiti della ragionevolezza, non obbliga alla correlazione temporale con la contestazione associativa per i beni di cui la persona non possa giustificare la legittima provenienza e disponga in valore sproporzionato al proprio reddito.
Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di aggravamento della misura di prevenzione personale in atto, non è soggetto al termine di un anno dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1965, n. 575.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2009, n. 35175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35175 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/06/2009
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1895
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 43185/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC UE N. IL 29/05/1970;
2) IC CO N. IL 18/08/1971;
3) VI ZA N. IL 16/06/1972;
avverso DECRETO del 10/07/2008 della CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ Marcello;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con decreto 10/7/08 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma del decreto 16/5/07 del Tribunale di Bari, sezione per le misure di prevenzione, che confiscava alcuni beni nei confronti di SI EL (cui applicava la sorveglianza speciale della PS per la durata di anni due e mesi sei con obbligo di soggiorno nel comune di residenza), revocava la confisca di un'autovettura Audi A/6 (della quale disponeva la restituzione all'avente diritto SI ND, fratello del prevenuto) e confermava nel resto. Tanto avveniva in un procedimento per l'aggravamento della misura personale già in atto (il SI, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, armi e contrabbando, era imputato per associazione mafiosa e droga, ritenuto appartenere al clan EN di IT), con applicazione di misura patrimoniale. I beni confiscati, oltre all'Audi A/6, erano un appartamento in IT (intestato al fratello ES e poi ceduto ad altri), due libretti di deposito bancario (uno intestato a sè, l'altro alla moglie RI NA), un libretto di deposito postale (intestato alla moglie RI NA) e due polizze assicurative vita (una intestata a sè, l'altra alla moglie RI NA).
Ricorrevano per cassazione con unico atto dello stesso difensore il prevenuto SI EL ed i terzi interessati SI ES e RA NA.
Eccepivano in via preliminare la perdita di efficacia del decreto di sequestro dei beni emesso il 21/4/06, laddove la confisca era intervenuta (col decreto del 16/5/07) dopo il termine di legge (rinnovabile ma non rinnovato) di un anno. Contestavano il motivo per il quale l'eccezione era stata disattesa dal giudice di appello (la confisca era stata contestuale all'irrogazione della misura personale), posto che la misura personale, che nel caso si andava solo ad aggravare, era preesistente.
Deducevano inoltre violazione di legge per la confisca dell'appartamento, acquistato da EL SI in data precedente (1994) l'inizio della condotta mafiosa che gli era contestata (dal 1995), omettendo altresì ogni considerazione sulla sua posizione di terzo estraneo.
Deducevano ancora violazione di legge per la confisca dei titoli, alimentati da importi compatibili nel tempo con i redditi dei coniugi SI - RA.
Nel suo parere ex art. 611 c.p.p. il PG presso la S.C. con ampia e articolata motivazione chiedeva il rigetto del ricorso (l'aggravamento è applicazione di nuova ed autonoma misura personale, con la conseguenza che la confisca che gli si accompagna è da considerarsi contestuale e non successiva, prescindendo dalla data del sequestro;
la giurisprudenza più recente non ritiene necessaria la correlazione temporale tra il bene e l'illecito e nel caso, comunque, il SI delinque dai primi anni 90; il giudice di merito ha ben motivato il proprio convincimento sul nesso con l'illecito sia in ordine all'appartamento che ai titoli). Il ricorso è infondato e va respinto. Nel caso in esame, che riguarda l'aggravamento di una misura di prevenzione personale in atto e la confisca contestualmente disposta, si verte nell'ipotesi di cui al primo periodo della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3. La misura aggravata è autonoma da quella precedente (in quanto fondata su circostanze nuove e diverse da quelle prima esaminate: la prevenzione per sua natura è legata al principio rebus sic stantibus) ed è ad essa (alla misura aggravata) che è correlata la confisca. Quest'ultima, in quanto contestuale, non è soggetta a termini (L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, comma 3, secondo periodo e L. n. 575 del 1965, art. 6). Quanto agli ulteriori motivi va preliminarmente osservato, condividendosi anche sul punto i rilievi del PG, come la giurisprudenza di legittimità in ordine alla correlazione temporale tra la pericolosità sociale del soggetto e l'acquisto dei beni abbia registrato un significativo mutamento. In tal senso, infatti, Cass., 2^, sent. n. 21717, cc. 8/4/08, dep. 29/5/08, imp. LA e altro ("In tema di misure di prevenzione antimafia sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, perché l'unico presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l'inizio di un procedimento ... nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata al reddito e di cui non sia provata la legittima provenienza"); ciò in applicazione di un principio generale penale comune ai provvedimenti di contrasto alla criminalità maliosa (quale indubbiamente è la confisca come misura di prevenzione antimafia), che ha trovato espressione nella norma (specificante) della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Già in questo senso, del resto, Cass., 1^, sent. n. 35481, cc. 5/10/06, dep. 23/10/06, imp. AS e altri ("È legittima la confisca, disposta ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS anche prima dell'inizio all'appartenenza mafiosa, purché i beni stessi costituiscano presumibile frutto di attività illecite o ne costituiscano il rimpiego"). Il principio affermato è condivisibile, posto che (nei limiti della ragionevolezza) la norma non obbliga alla correlazione temporale con la contestazione associativa per i beni di cui la persona non possa giustificare la legittima provenienza e disponga in valore sproporzionato al proprio reddito. In ogni caso il provvedimento impugnato ha ben motivato sulle vicende dell'immobile, acquistato dal SI e da lui intestato alla allora fidanzata LE CE proprio per timore di un sequestro legato alle proprie vicende giudiziarie (in tal senso le credibili dichiarazioni della LE alla GdF); dopo la separazione tra i due l'intestazione al fratello ES a spese dello stesso SI e senza alcun corrispettivo per l'apparente venditrice (e solo successivamente a LU RO, attuale moglie dell'altro fratello ND). Motivate anche le ragioni per le quali il SI è ritenuto appartenere ad un'associazione di tipo mafioso (contestata "almeno" dalla metà degli anni 90) prima dell'acquisto dell'immobile, visti i reati da lui commessi nel marzo 1993, riconosciuti in continuazione dalla stessa sentenza di condanna. Infondata, infine, la doglianza dei ricorrenti circa la ritenuta incongruità dei redditi ai beni confiscati, laddove il provvedimento impugnato ben evidenzia la sproporzione tra l'impegno economico (le polizze assicurative sono state accese nel dicembre '99) ed il reddito medio, di circa Euro 8.400,00 lordi, dichiarato in quegli anni dal SI (solo dal 2002 si registrano redditi, inizialmente ancor piu' modesti, della moglie), sufficiente appena al mantenimento familiare (grazie anche, evidentemente, alla vincita al totocalcio di circa Euro 8.600,00 avvenuta nel 1998). Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del processo.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2009