Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è irrilevante l'assenza di motivazione del provvedimento ablativo in ordine al nesso causale fra la presunta condotta mafiosa e la formazione dell'illecito profitto, dovendosi ritenere sufficiente al riguardo la dimostrazione della illecita provenienza dei beni sottoposti a confisca.
Commentario • 1
- 1. La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi nonTommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2012, n. 6570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6570 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ NI Presidente del 25/01/2012
Dott. MILO Nicola Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 120
Dott. LANZA Luigi Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria Consigliere N. 15257/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR UR N. IL 16/11/1965;
2) RL NC N. IL 07/07/1973;
avverso il decreto n. 107/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella NI per la inammissibilità dei ricorsi.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 12/1/2010 la Corte di Appello di Napoli confermava la misura di sicurezza personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, inflitta a DI IO con decreto del Tribunale di Napoli in data 23/3-5/5/2005, nonché la misura di sicurezza patrimoniale della confisca di un appartamento e di una autovettura intestati al DI e di un appartamento, intestato al coniuge LI Concetta.
Contro tale decisione ricorrono sia il DI a mezzo del suo difensore che la LI personalmente.
Il DI denuncia con il primo motivo la violazione della legge penale e sostiene che la corte territoriale, condividendo le argomentazioni contenute nel provvedimento di primo grado aveva ritenuto l'appartenenza del DI all'organizzazione criminosa, facente capo ad AL NI e ad NI IA, operante nel quartiere Vomero, sulla scorta di due sentenze di condanna, non ancora passate in giudicato, emesse nei confronti del ricorrente per vari reati di cui all'art. 416 bis c.p. e artt. 629-628 c.p. - L. n.203 del 1991, art. 7 e nel valutare la pericolosità sociale del proposto si era limitata a richiamare la nota dell'amministrazione penitenziaria, nella quale era evidenziato il periodo di detenzione del DI, erroneamente omettendo di acquisire le due sentenze e valutarne il contenuto al fine di procedere ad un serio apprezzamento della pericolosità, riferita alla attualità, come impone la L. n.1423 del 1956, art. 3, comma 1 e la L. n. 575 del 1965, art. 1 e come la definisce la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la pericolosità deve essere presente e attuale, caratterizzata da un sostrato indiziario, che designi un quadro di ragionevole probabilità. Con il secondo motivo, comune all'unico motivo posto a sostegno del ricorso della LI, entrambi i ricorrenti denunciano la violazione della L. n. 1423 del 1956, artt.3-4, L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, L. n. 55 del 1990, art. 14 e art. 666 c.p.p., comma 5 e contestano la decisione della giudice del gravame, il quale aveva ritenuto la incapacità economica del proposto, non essendo costui percettore di alcun reddito di lecita provenienza, per essere l'accumulazione del patrimonio avvenuta per mezzo di attività commerciale, svolta dal genitore in nero, e la non verosimiglianza della provenienza del secondo appartamento, intestato al coniuge, da donazioni fatte in suo favore dai genitori, che a lei avrebbero trasferito i loro risparmi e non anche all'altro figlio, ma non si era pronunciato su nessuna delle prove documentali depositate e su quelle testimoniali richieste, che avrebbero potuto dimostrare la legittima provenienza dei cespiti ed in particolare che l'impresa DI solo in epoca remota si caratterizzava per un'attività in nero, che da circa 40 anni aveva istituito una ditta fiscalmente individuabile e che negli anni, oggetto di interesse, aveva sviluppato un volume di affari, pari a seicento milioni in contanti. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché fondati su motivi non consentiti.
Ed invero va anzitutto osservato che in tema di misure di prevenzione la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati - se necessario acquisiti ex officio dal giudice - ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure, e vincolanti in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (ex multis Cass. Sez. 5^ 8/4- 24/5/2010 n. 19598 Tv. 247514). Ma ciò non si verifica nel caso in esame, dove i giudici di merito, quanto alla misura personale, hanno correttamente valutato il presupposto della pericolosità sociale del ricorrente, correttamente desunta dalla sua qualità di indiziato di appartenenza al clan camorristico, operante nel quartiere Vomero della città di Napoli, alla stregua del materiale probatorio in atti.
Manifestamente infondata si rivela la denuncia di apparenza di motivazione in riferimento alla mancata acquisizione del testo delle due sentenze, non passate in giudicato: quella del Tribunale in data 6/10/2008 e quella più recente 6/10/2010, che ad avviso della difesa avrebbero offerto nuovi elementi di giudizio sulla attualità della pericolosità del ricorrente. In realtà la decisione impugnata, pur con la sua modestia espositiva, ha ricostruito con riguardo al tempo successivo all'emissione del decreto di primo grado, risalente all'anno 2005, le tormentate vicende giudiziarie del prevenuto, raggiunto nel quinquennio da ordinanze di custodia cautelare relative a condotte estorsive, ma soprattutto condannato con la prima delle menzionate sentenze alla pena di 12 anni di reclusione e con la seconda alla pena di 22 anni di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di associazione mafiosa.
Su tali presupposti correttamente la corte di merito ha riscontrato la conferma della fondatezza del giudizio di pericolosità sociale, riferito all'attualità e innestato sugli elementi di fatto, riscontrati dal Tribunale in sede penale. Pur se può convenirsi con il ricorrente sul carattere modesto e sintetico della decisione impugnata, tuttavia le censure difensive rimangono su di un piano di sostanziale incoerenza alla fattispecie procedimentale, se si ha riguardo alla circostanza che le due decisioni, quella di prima e quella di secondo grado si integrano tra loro in un unico complesso motivazionale, che soddisfa a pieno la sussistenza del presupposto della pericolosità qualificata.
Quanto alla misura patrimoniale, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, secondo il quale, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecita o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno del tipo mafioso, non rileva nel provvedimento ablativo l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale tra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (Cass. Sez. 6^ 27/5-25/9/2003 n. 36762 Rv.226655). Nel caso in esame bene la corte di merito ha ritenuto di provenienza illecita la formazione iniziale "in nero" dell'accumulazione patrimoniale, senza contare la regola della presunzione di appartenenza al proposto dei beni intestati al coniuge o ai familiari del predetto, con inversione dell'onere probatorio, gravante sull'intestatario (Cass. Sez. 1^ 7/12/2005-25/1/2006 n. 2960 Rv. 233429); onere che nel caso in esame non sembra essere stato assolto. Le doglianze dei ricorrenti sul punto difettano di specificità tanto per la loro indeterminatezza nel risolversi in una incontrollabile narrazione in fatto, quanto per la mancanza di correlazione con le ragioni argomentate nella decisione impugnata.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012