Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2009, n. 35466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35466 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 29/05/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1836
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 042096/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO RM N. IL 09/05/1956;
2) IS ME N. IL 04/01/1964;
avverso DECRETO del 30/10/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con decreto in data 30 ottobre 2007 la Corte d'appello di Napoli, pronunciando sulle impugnazioni proposte avverso il provvedimento emesso il 1 febbraio 2007 dal Tribunale di Napoli, confermava la misura di prevenzione della confisca applicata nei confronti dei coniugi CA CA e CU ME relativamente all'immobile sito in Castellammare di Stabia, ivi compiutamente individuato anche nei suoi dati catastali, intestato alla CU.
1.1. Per disattendere le deduzioni difensive proposte dal comune difensore del CA e della CU, la Corte territoriale, fermo il giudizio di pericolosità sociale del primo (sottoposto nel 2001 a misura di prevenzione personale), rilevava che l'acquisto dell'appartamento (casa di comune abitazione) era avvenuto nel luglio 1986 per il prezzo dichiarato di L. 25 milioni, verosimilmente inferiore a quello effettivo, senza alcuna giustificazione della lecita provenienza di tale somma, risultando smentita o comunque indimostrata, invero, la tesi difensiva secondo cui l'appartamento era stato acquistato dalla Crisaiolo con la somma di L. 25 milioni a lei donata dai genitori a compensazione di donazioni di immobili disposte in favore di fratelli e nipoti dell'appellante; di contro proprio a quel periodo, o in epoca addirittura antecedente a tale data, risalivano le attività illecite commesse dal CA, quali desumibili dalle sentenze di condanna per rapina, detenzione di armi, contrabbando, furto, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti, a nulla rilevando, pertanto, la mancata indicazione dell'epoca di adesione del sorvegliato speciale al clan D'Alessandro, ipotizzata nel decreto di applicazione della misura di prevenzione personale.
2. Avverso tale decreto, chiedendone l'annullamento, hanno proposto ricorso per Cassazione il CA e la CU, a mezzo del comune difensore, denuncia: a) carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive proposte con l'appello, totalmente travisate;
b) essere indimostrati i ritenuti presupposti di illecita provenienza dei beni in questione, riferendosi in particolare la pericolosità del CA al presente e non già al momento dell'acquisto dell'appartamento, avvenuto nel 1986, tenuto conto, altresì, che l'asserita appartenenza del sorvegliato speciale al sodalizio di tipo mafioso risulta affermata in un provvedimento di prevenzione adottato nel 2001, che ha valorizzato provvedimenti cautelari relativi, in ogni caso, a fatti risalenti agli anni novanta.
4. L'impugnazione proposta nell'interesse del CA e della CU è inammissibile, perché basata su motivi non specifici o comunque manifestamente infondati.
Va dapprima rilevato come, in materia, sia ammesso solo ricorso per violazione di legge e non per vizio di motivazione, ex L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, e L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2.
Il vizio di motivazione quale tema del ricorso può, invero, essere ammesso - per tradizionale insegnamento di questa sede di legittimità - solo quando l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato sia totalmente (quasi graficamente) mancante, così risolvendosi, per tal via, in violazione di legge.
Ciò posto, è di tutta evidenza come le deduzioni sviluppate in ricorso, prescindendo dalla logica argomentativa del gravato provvedimento, ripropongono in questa sede difese già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con motivazioni giuridicamente corrette ed aderenti alle risultanze processuali, solo sinteticamente illustrate nel paragrafo 1.1.
In proposito è sufficiente qui ricordare, conformemente a quanto diffusamente esposto dal Procuratore Generale nella sua pregevole ed approfondita requisitoria in atti, che la decisione impugnata, che ha ritenuto indimostrata la provenienza lecita del bene sequestrato, in quanto acquistato dalla moglie del sorvegliato, sfornita di redditi personali, risulta pienamente aderente e rispettosa di principi giurisprudenziali tuttora validi anche dopo la riforma introdotta dalla L. 125 del 2008, secondo cui: in tema di misure di prevenzione patrimoniali, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego;
che non ha pregio distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso e che pertanto non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia in tal senso, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 35481 del 23/10/2006, ric. Gashi, Rv. 234902, nella quale si ribadisce che "è legittima la confisca, disposta ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. anche prima dell'inizio dell'appartenenza mafiosa, purché i beni stessi costituiscano presumibile frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego;
che in tema di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, perché l'unico presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l'inizio di un procedimento d'applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito, e di cui non sia provata la legittima provenienza in tal senso Sez. 2, Sentenza n. 21717 del 29/5/2008, ric. Failk e altro, Rv. 240501. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p. ed in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), la condanna dei ricorrenti al pagamento, tra loro in solido, delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2009