Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2304 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, rimessa in decisione al
Collegio all'udienza del 01.04.2025 e vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casoria al Corso Umberto n. 48 presso lo studio dell'avv. Concetta Graziuso che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Casoria al Corso Umberto I n. 48 presso lo studio dell'avv. Concetta Graziuso che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord:
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore delle parti ha chiesto la decisione del giudizio con recepimento dell'accordo sulle condizioni accessorie alla separazione intervenuto tra le parti e precisato all'udienza del 1.04.2025
Il P.M. in data 8.04.2025 ha espresso parere favorevole.
1
Con ricorso depositato il 18.03.2024 la ricorrente premettendo che in Parte_1
data 24.04.2004 in Casoria aveva contratto matrimonio con e che CP_1
dalla loro unione erano nati tre figli - ( nato Frattamaggiore il 06.10.2014), Per_1
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) - Per_2 Per_3 assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle incompatibilità caratteriali dei coniugi e delle continue incomprensioni tra questi ultimi. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'assunzione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso.
All'udienza del 1.10.2024 compariva personalmente la sola ricorrente che veniva in quella sede ascoltata dal Giudice delegato;
a seguito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio con la controparte, con ordinanza del 27.11.2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti ivi espressamente indicati ed in via istruttoria venivano delegati i Servizi Sociali del Comune di Casoria al deposito in atti di dettagliata relazione sulle condizioni morali e materiali di vita dei minori e veniva disposto l'ascolto del figlio . Per_2
In data 28.02.2025 si costituiva il resistente, il quale, chiedeva di CP_1 separarsi alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto con la ricorrente e versato in atti in data 28.02.2025.
In data 10.03.2025 i Servizi Sociali del Comune di Casoria depositavano in atti la relazione inerente l'indagine socio-ambientale loro delegata.
All'udienza del 01.04.2025 comparivano entrambe le parti che dichiaravano che era migliorato il dialogo tra loro nell'interesse della prole e chiedevano di separarsi alle condizioni degli accordi di separazione versati in atti in data 28.02.2025 con affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre in luogo dell'affido esclusivo, stante il miglioramento del dialogo tra genitori.
Pertanto, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM sugli accordi di separazione.
Il PM in data 8.04.2025 rendeva parere favorevole.
*** ***
Ciò premesso la domanda di separazione è fondata.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i
2 coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi in corso di giudizio sono addivenuti all'accordo, precisato all'udienza del 1.04.2025, che si seguito si riporta:
“1) pronunciare la separazione dei coniugi e e Parte_1 CP_1
comunque autorizzare i coniugi che di fatto già non vivono sotto lo stesso tetto, a continuare a vivere separatamente, nulla disponendo per la casa coniugale, abbandonata da entrambi;
2) disporre l'affidamento in via condivisa dei figli minori con collocazione presso la madre e con diritto del padre di vedere i figli minori 1 pomeriggio alla settimana, scelto di comune accordo tra i coniugi e, viste le esigenze dei figli, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e, comunque, il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00 alternativamente con la madre. Con riferimento al periodo natalizio
(giorni 24, 25 e 26 primo periodo e giorni 31 dicembre, 1 e 2 gennaio secondo periodo) i coniugi terranno con sé alternativamente i figli minori in ragione di anno;
quindi, se il primo anno i minori trascorreranno per il primo periodo con il padre, l'anno successivo avverrà il contrario.
Con riferimento al periodo pasquale (Sabato Santo, domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) i minori rimarranno con ciascuno dei genitori alternativamente in ragione di anno. I minori potranno trascorrere il giorno della Festa del Papà con il padre. Per il periodo estivo, i minori potranno trascorrere una settimana consecutiva con il padre, previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
3) disporre a carico del Sig. la corresponsione di un assegno di CP_1
mantenimento di euro 300,00 quale mantenimento per i figli minori, nella misura di euro 150,00 ciascuno, nulla disporre per la figlia maggiorenne economicamente indipendente;
da rivalutarsi in anno in anno a partire dal secondo anno, nella
3 misura risultante dall'adeguamento secondo l'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
la Sig.ra percepirà per l'intero l'assegno unico per i figli;
Pt_1
4) porre tutte le spese straordinarie, necessarie per la salute, l'istruzione (comprese le gite scolastiche), l'educazione e lo svago (anche sportivo) dei figli minori, a carico dei coniugi, nella misura di 50% ciascuno;
5) nessun mantenimento disporre a carico di un coniuge in favore dell'altro”.
Le pattuizioni intervenute tra i coniugi e sopra indicate, alla luce dell'istruttoria svolta, non appaiono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della prole, pertanto, possono esser recepite nella presente pronuncia, tenuto anche conto del parere favorevole del P.M.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia. ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi, (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]) alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile), (atto n. 29, parte I Serie A;
Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2004);
c) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
d) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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