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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 08/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 336/2017, avente ad oggetto
“azione di risoluzione e risarcitoria”, riservata per la decisione all'udienza del 9.1.2025
TRA
), con gli avvocati Simon Dario Parte_1 P.IVA_1
Sorice e Ciro Testini
CONTRO
), con l'avvocato Patrizia Caruso Controparte_1 P.IVA_2
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Parte attrice sostiene che la condotta della P.A. convenuta, la quale avrebbe mancato di verificare preliminarmente l'idoneità del complesso sportivo, oggetto della convenzione sottoscritta il 30.5.2014 (cfr. allegato 2), rispetto alle prescrizioni in materia di sicurezza e, successivamente, di adottare i necessari interventi al fine di risolvere le problematiche riscontrate, integrerebbe una violazione degli obblighi di
1 buona fede e correttezza contrattuale, sì da obbligare il convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., a risarcire tutti i danni subiti.
L'attrice sostiene, infatti, che il avrebbe dovuto mettere il gestore nelle CP_1 condizioni di poter adempiere alle prescrizioni previste in materia di sicurezza nell'esercizio di impianti sportivi, in quanto soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza della struttura. Secondo la difesa attorea,
l'Amministrazione, non adempiendo all'obbligo di consentire al concessionario di poter osservare le prescrizioni imposte dal d.m. 18.3.1996 in tema di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi e, per di più, non avendo provveduto alla stipula di una convenzione con la società proprietaria dell'area antistante al fine di garantire un consono parcheggio, avrebbe determinato diversi danni in capo al gestore, il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del e, Controparte_1 nel contempo, nulla ed illegittima la procedura di scioglimento del rapporto contrattuale avviata il 27.1.2017;
b) accertare e dichiarare la risoluzione della convenzione stipulata fra le parti il
30.5.2014 per esclusiva responsabilità del di CP_1 CP_1
c) condannare, per l'effetto, l'Ente Locale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del dedotto inadempimento quantificati in euro 49.002,80;
d) condannare, altresì, il al risarcimento delle ulteriori voci di danno CP_1 indicate sub lettere a), b), c), d), e), f), g) del libello introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.10.2027, si è costituito il il quale, contestando la fondatezza di ogni domanda attorea, ha Controparte_1 formulato le seguenti conclusioni:
1) accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della Parte_1
dichiarare legittima e valida la procedura di scioglimento del
[...] rapporto contrattuale attivato dalla P.A. in data 27.1.2017 e di ogni atto conseguente in forza degli art. 5 c. 2 e 17 della Convenzione rep n. 5685 del
30.5.2014;
2) accertare e dichiarare la risoluzione della Convenzione rep. n. 5685 del
30.5.2014 per esclusiva responsabilità della Parte_1 per tutto quanto innanzi esposto;
2 3) rigettare la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Società attrice per mancato guadagno e quantificata in €49.002,80, essendo totalmente infondata;
4) rigettare la richiesta di risarcimento di tutte le ulteriori voci di danno indicate nel punto 17 lett. a), b), c), d), e), f), g) dell'atto di citazione, non dovute per le motivazioni innanzi dette;
5) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Parte_1 deve al di la somma di € 28.012,14 a titolo di
[...] CP_1 CP_1 pagamento dei canoni annui per il periodo giugno 2014 - dicembre 2016, condannandola al pagamento della suddetta somma maggiorata di i.v.a. e rivalutazione in base agli indici ISTAT, come previsto dall'art. 5 della
Convenzione;
6) accertare e dichiarare che la deve Parte_2 rimborsare al la somma di €4.636,00 versate dalla P.A. alla Controparte_1
per aver effettuato lavori di riparazione delle Parte_3 tubazioni presso l'impianto natatorio negli anni 2015 e 2016, lavori cui la Società attrice era tenuta in forza dell'art. 8 della Convenzione rep. n. 5685 del
30.5.2014;
7) accertare e dichiarare che la è tenuta al Parte_1 pagamento di € 200,00 per ogni giorno di chiusura, come previsto dall'art. 16
c.7 lett. c) della suddetta Convenzione e, pertanto, condannarla al pagamento della somma dovuta;
8) condannare la Società attrice al risarcimento in favore del del Controparte_1 danno all'immagine e di tutti i danni non patrimoniali subiti da liquidare in via equitativa;
9) condannare la al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del presente giudizio.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'art. 2 della Convenzione del 30.5.2014, disciplinante l'affidamento della gestione della piscina, intercorsa tra la e la P.A. non Parte_1 contiene alcun riferimento al parcheggio.
Più specificatamente, detto articolo, nell'elencare le aree che fanno parte della
Piscina comunale, precisa testualmente: “La Convenzione ha per oggetto l'affidamento in
3 concessione della gestione dell'impianto sportivo – Piscina Comunale – sito in via Cagliari frazione di Marconia-Pisticci, costituito da una vasca delle dimensioni di mt. 50x21, da locali annessi al servizio della piscina, quali 2 locali bagno e docce, due locali spogliatoio, un atrio di ingresso provvisto di bagni e relativa segreteria, un piano rialzato con annesso zona bar e zona ristoro, un piano seminterrato adibito a deposito con annessa sala macchina per trattamento e sollevamento dell'acqua della piscina, vasca esterna, nonché di tutte le servitù connesse a tale immobile”.
Il successivo comma secondo precisa che “l'impianto in oggetto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova e che il concessionario dichiara di conoscere per averlo visitato e trovato idoneo all'uso cui è destinato…”.
Il riferimento ad ipotetiche aree da adibire a parcheggio a servizio della piscina comunale non appare nemmeno nella delibera di G.C. n.32 del 30.9.2013 (con la quale è stato approvato lo schema di convenzione – cfr. all.1), né nella determinazione n.88/R del 22.11.2013 (con la quale è stato approvato il relativo bando di gara, cfr. all.3), né, tantomeno, nello stesso bando di gara del 27.11.2013
(cfr. all. 4) e nella successiva determinazione n. 90/R del 10.12.2013 (cfr. all. 5) con cui è stato integrato il piano di gara.
Deve, inoltre, essere evidenziato che il verbale di sopralluogo del 13.12.2013 (cfr. all. 6) attesti come, in occasione del sopralluogo effettuato dal legale rappresentante della società unitamente al Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di il CP_1 primo avesse preso visione “della struttura nel suo complesso… trovando i luoghi, le strutture ed i locali annessi, conformi a quanto specificato nel Bando di Gara per l'affidamento in concessione del servizio di Gestione della piscina Comunale di Marconia di sita in CP_1 via Cagliari”.
Che con l'atto di convenzione del 30.5.2014 non fosse stata assegnata alcuna area per il parcheggio è stato notato anche rilevato dal c.t.u. in sede di a.t.p.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che, in base alla convenzione, alcun obbligo giuridico è stato posto a carico del di fornire un parcheggio alla CP_1 concessionaria del servizio.
Infondate sono, inoltre, le deduzioni circa l'inadempimento di parte convenuta con riferimento alla violazione degli obblighi a cui sarebbe tenuta in forza dell'articolo 16
4 della Convenzione e dell'articolo 19, c. 11, del d.m. 18.3.1996, nonché della normativa CONI per l'impiantistica sportiva.
Innanzi tutto, si ribadisce che non sussisteva per la P.A. alcun obbligo giuridico di fornire alla concessionaria aree da adibire a parcheggio in base alla convenziona rep.
N. 5685 del 30.5.2014. Peraltro, il d.m. 18.3.1996, richiamato dalla difesa attorea a sostegno della propria pretesa, non è attinente alla fattispecie atteso che la
Convenzione intercorsa tra le parti pone a carico esclusivamente del Gestore
("Dovrà") gli oneri di cui all'art. 19 del suddetto decreto ministeriale (cfr. art. 16, comma 11, convenzione).
Né in senso contrario depone la nota del 14.12.2014, trasmessa alla P.A. dalla
, proprietaria dell'area antistante il parcheggio. Detta missiva, lungi Parte_4 dal provare la mala fede della P.A., prova, se mai, che l'Amministrazione, pur di venire incontro alle richieste del Gestore, aveva cercato di trovare una soluzione alternativa e di mediare tre la pretese del Gestore e quelle della società proprietaria dall'area antistante la piscina.
È comunque evidente che parte attrice, allorquando abbia preso visione dello stato dei luoghi, non ha espresso alcuna rimostranza in relazione all'assenza di spazi esterni alla piscina da adibire a parcheggio pubblico, accampando pretese nei confronti della
P.A. solo quando la ha precluso il parcheggio ai fruitori. Controparte_2
Non vi è, pertanto, alcun inadempimento contrattuale della P.A. in ordine alla mancanza di parcheggio a servizio della piscina per quanto innanzi detto. Né presunte responsabilità della P.A. potrebbero derivare dalle risultanze della c.t.u. redatta dall'ing. nel procedimento di a.t.p., come, invece, ritenuto dalla Per_1 società attrice, sia perché lo stesso ausiliario ha dichiarato che nessun obbligo in tal senso fosse previsto nella Convenzione di Gestione sia perché, in assenza di un obbligo giuridico da parte della P.A., anche il richiamo al d.m. 18.3.1996 e, in particolare, all'art. 19, non esclude la possibilità per la concessionaria del servizio di stipulare direttamente una convenzione con i proprietari delle circostanti aree private.
L'ipotetica inadempienza della P.A. non può nemmeno derivare dalla normativa
CONI, ben potendo parte attrice mettersi autonomamente nelle condizioni di osservare le norme che impongono al gestore di una struttura sportiva di dotare
5 l'impianto di aree sussidiarie. Nondimeno può derivare dalla soluzione suggerita dal c.t.u. (stipula di accordi tra P.A. e terzi), ovvero dalla circostanza che il Comune con delibera del 28.5.2015 n. 78 avesse preso atto del progetto aggiornato riguardante la proposta del “Programma Integrato di Edilizia Residenziale e Sociale e
Riqualificazione urbana su di un'area sita ad ovest dell'abitato di Marconia”, non contenendo nemmeno tale delibera obblighi contrattuali per la P.A.
La domanda attorea è, pertanto, infondata nell'an.
Quanto al danno specifico relativo ai mancati incassi per la contrazione del numero degli avventori dovuta all'asserita mancanza di idoneo parcheggio, si precisa quanto segue.
Il nesso causale tra il dedotto comportamento della P.A. e il danno conseguenza allegato - il cui onere della prova grava sul danneggiato (cfr. 2697 c.c.) - risulta assai labile specie se si considera la nota, a firma di alcuni dipendenti della società attrice, acquisita al protocollo dell'Ente, prodotta dalla difesa convenuta (cfr. nota doc. 58), nella quale emergono elementi che depongono in senso sfavorevole alle tesi attoree.
In tale documento si legge, infatti, che ciò che avrebbe determinato l'allontanamento dei fruitori sia anche imputabile al comportamento della società che, secondo quanto riportato nella missiva, subito dopo l'apertura avrebbe:
a) portato via materiale didattico per utilizzarlo nella piscina di Monopoli;
b) utilizzato per la pulizia e disinfestazione degli spogliatoi, del piano vasca e della piscina, prodotti di uso comune e non specifico;
c) adoperato normali attrezzi per la pulizia del piano vasca e dei servizi igienici;
d) non riparato l'impianto di areazione etc.
Nella suddetta nota si fa anche riferimento ad episodi di intossicazione.
Conferma di tanto si rinviene nella c.t.u. ove si legge che “esistono altri fattori che hanno contribuito a tale diminuzione, quali la crescente crisi economica e la fine dell'effetto novità dovuto alla riapertura della piscina”.
Alla luce di quanto detto, le domande risarcitorie attoree non potranno che essere disattese, dato che infondata è risultata la teorica in virtù della quale l'Ente Locale non avrebbe adempiuto all'obbligo di consentire al concessionario di poter osservare le prescrizioni imposte dal d.m. 18.3.1996 e per non aver provveduto alla stipula di una convenzione con la società proprietaria dell'area antistante al parcheggio,
6 presupposti, questi, sui quali sono ancorate tutte le domande risarcitorie formulate da parte attrice.
Fermo quanto detto, si osserva che, nella specie, la domanda risolutoria è stata formulata, sebbene con reciproche imputazioni di responsabilità, da entrambe le parti.
La Suprema Corte, sul punto, ha statuito che “quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale”. Ne consegue che, nel caso in esame, dovrà comunque essere dichiarata la risoluzione della Convenzione rep. n. 5685 del
30.5.2014
2.
Con riferimento alle domande riconvenzionali formulate dalla difesa convenuta, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19551 del 10.7.2023, ha statuito che il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.
Nella specie, la difesa convenuta, prima che spirassero le preclusioni assertive, non ha affatto allegato in cosa sia consistito il danno all'immagine di cui ha chiesto il ristoro in senso equitativo;
ne consegue che la domanda non potrà che essere disattesa.
Anche la richiesta di condanna al pagamento di una somma di euro 200 per ogni giorno di chiusura dell'impianto sconta una grave lesione della dimensione assertiva
(che si ripercuote su quella asseverativa), dato che la parte, la quale ha chiesto nella prima memoria istruttoria di accertare con l'istruttoria il numero dei relativi giorni, non ha affatto allegato il numero degli stessi. Per provare un assunto, bisogna dapprima enunciarlo: non si può chiedere al Tribunale di accertare quale sia il numero dei giorni di chiusura se dapprima non li si indica. Nella specie, poi, non sono state nemmeno precisate le ragioni per cui non sia stato possibile indicare il
7 numero delle giornate. Sul punto di ribadisce che la dimensione asseverativa ha ragione d'esistere solo allorquando quella assertiva sia completa e non già per supplire a carenze in punto di allegazione.
Quanto alla richiesta di ripetizione dell'importo di euro 4.636,00, poi corretto in euro 2.318 (cfr. p. 19 comparsa conclusionale del , che l'Ente avrebbe CP_1 corrisposto alla ditta nell'anno 2016 per i lavori di riparazione delle tubature, Pt_3 si osserva che non vi è prova dell'avvenuta liquidazione degli importi, dato che il doc. 30 è una determina con cui si è proceduto ad affidare l'esecuzione dei lavori alla ditta e ad assumere l'impegno di spesa. La liquidazione è stata, infatti, rinviata ad un successivo provvedimento da adottare a seguito della presentazione della fattura che non risulta esser stato depositato prima che spirassero le preclusioni processuali.
Anche la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il pagamento dei canoni per il periodo giugno 2014 dicembre 2016 per un totale di euro 28.012,14 non può essere accolta atteso che, come prescritto dall'articolo 16, comma 10 della convenzione, “il gestore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti, oltre alle prescrizioni dei VV.FF. - A.S.L.”
Nella specie, a seguito del sopralluogo svolto il 5.06.2015 con la presenza del
Tecnico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, ing. , Persona_2 congiuntamente alla dott.ssa (direttore medico Per_3 Parte_5
, al dott. (responsabile dell'Ambulatorio di Igiene di
[...] Per_4
Marconia), al dott. (tecnico della prevenzione dell'area medica), e al sig. Per_5 [...]
(addetto alla segreteria), è emersa l'inagibilità della struttura (cfr. allegato 3 Per_6 seconda memoria istruttoria di parte attrice - relazione n. 1372/1 e fonogramma prot. n. 3334 dei VVFF).
A causa di tanto, l'odierna attrice ha provveduto con nota del 21.9.2015 (cfr. allegato 6) a comunicare che “a causa dell'inidoneità all'uso del bene concesso e a tutela della pubblica incolumità, anche ai sensi dell'art. 16 della convenzione sottoscritta e riservandosi ogni altra azione in merito al risarcimento dei danni patiti, non si procederà all'apertura al pubblico dell'impianto natatorio comunale sino a quanto le Autorità sanitarie e di pubblica sicurezza non faranno luogo alla verifica dell'avvenuta rimozione delle gravi lacune strutturali contestate all'Amministrazione concedente”.
8 È, pertanto, infondata la richiesta di pagamento dei canoni atteso quanto enucleato nel verbale di sopralluogo.
3.
Ogni altra questione, anche in punto di esame delle prove orali, è assorbita attesa la forza dirimente di quanto sopra enucleato.
4.
Le spese di lite sono compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti del ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara sulla base di quanto enucleato in parte motiva (cfr. Cass.
19706/2020) la risoluzione della Convenzione rep. n. 5685 del 30.5.2014; rigetta ogni domanda risarcitoria di parte attrice;
rigetta ogni domanda riconvenzionale di parte convenuta;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Matera in data 8 aprile 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 336/2017, avente ad oggetto
“azione di risoluzione e risarcitoria”, riservata per la decisione all'udienza del 9.1.2025
TRA
), con gli avvocati Simon Dario Parte_1 P.IVA_1
Sorice e Ciro Testini
CONTRO
), con l'avvocato Patrizia Caruso Controparte_1 P.IVA_2
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Parte attrice sostiene che la condotta della P.A. convenuta, la quale avrebbe mancato di verificare preliminarmente l'idoneità del complesso sportivo, oggetto della convenzione sottoscritta il 30.5.2014 (cfr. allegato 2), rispetto alle prescrizioni in materia di sicurezza e, successivamente, di adottare i necessari interventi al fine di risolvere le problematiche riscontrate, integrerebbe una violazione degli obblighi di
1 buona fede e correttezza contrattuale, sì da obbligare il convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., a risarcire tutti i danni subiti.
L'attrice sostiene, infatti, che il avrebbe dovuto mettere il gestore nelle CP_1 condizioni di poter adempiere alle prescrizioni previste in materia di sicurezza nell'esercizio di impianti sportivi, in quanto soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza della struttura. Secondo la difesa attorea,
l'Amministrazione, non adempiendo all'obbligo di consentire al concessionario di poter osservare le prescrizioni imposte dal d.m. 18.3.1996 in tema di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi e, per di più, non avendo provveduto alla stipula di una convenzione con la società proprietaria dell'area antistante al fine di garantire un consono parcheggio, avrebbe determinato diversi danni in capo al gestore, il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del e, Controparte_1 nel contempo, nulla ed illegittima la procedura di scioglimento del rapporto contrattuale avviata il 27.1.2017;
b) accertare e dichiarare la risoluzione della convenzione stipulata fra le parti il
30.5.2014 per esclusiva responsabilità del di CP_1 CP_1
c) condannare, per l'effetto, l'Ente Locale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del dedotto inadempimento quantificati in euro 49.002,80;
d) condannare, altresì, il al risarcimento delle ulteriori voci di danno CP_1 indicate sub lettere a), b), c), d), e), f), g) del libello introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.10.2027, si è costituito il il quale, contestando la fondatezza di ogni domanda attorea, ha Controparte_1 formulato le seguenti conclusioni:
1) accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della Parte_1
dichiarare legittima e valida la procedura di scioglimento del
[...] rapporto contrattuale attivato dalla P.A. in data 27.1.2017 e di ogni atto conseguente in forza degli art. 5 c. 2 e 17 della Convenzione rep n. 5685 del
30.5.2014;
2) accertare e dichiarare la risoluzione della Convenzione rep. n. 5685 del
30.5.2014 per esclusiva responsabilità della Parte_1 per tutto quanto innanzi esposto;
2 3) rigettare la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Società attrice per mancato guadagno e quantificata in €49.002,80, essendo totalmente infondata;
4) rigettare la richiesta di risarcimento di tutte le ulteriori voci di danno indicate nel punto 17 lett. a), b), c), d), e), f), g) dell'atto di citazione, non dovute per le motivazioni innanzi dette;
5) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Parte_1 deve al di la somma di € 28.012,14 a titolo di
[...] CP_1 CP_1 pagamento dei canoni annui per il periodo giugno 2014 - dicembre 2016, condannandola al pagamento della suddetta somma maggiorata di i.v.a. e rivalutazione in base agli indici ISTAT, come previsto dall'art. 5 della
Convenzione;
6) accertare e dichiarare che la deve Parte_2 rimborsare al la somma di €4.636,00 versate dalla P.A. alla Controparte_1
per aver effettuato lavori di riparazione delle Parte_3 tubazioni presso l'impianto natatorio negli anni 2015 e 2016, lavori cui la Società attrice era tenuta in forza dell'art. 8 della Convenzione rep. n. 5685 del
30.5.2014;
7) accertare e dichiarare che la è tenuta al Parte_1 pagamento di € 200,00 per ogni giorno di chiusura, come previsto dall'art. 16
c.7 lett. c) della suddetta Convenzione e, pertanto, condannarla al pagamento della somma dovuta;
8) condannare la Società attrice al risarcimento in favore del del Controparte_1 danno all'immagine e di tutti i danni non patrimoniali subiti da liquidare in via equitativa;
9) condannare la al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del presente giudizio.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'art. 2 della Convenzione del 30.5.2014, disciplinante l'affidamento della gestione della piscina, intercorsa tra la e la P.A. non Parte_1 contiene alcun riferimento al parcheggio.
Più specificatamente, detto articolo, nell'elencare le aree che fanno parte della
Piscina comunale, precisa testualmente: “La Convenzione ha per oggetto l'affidamento in
3 concessione della gestione dell'impianto sportivo – Piscina Comunale – sito in via Cagliari frazione di Marconia-Pisticci, costituito da una vasca delle dimensioni di mt. 50x21, da locali annessi al servizio della piscina, quali 2 locali bagno e docce, due locali spogliatoio, un atrio di ingresso provvisto di bagni e relativa segreteria, un piano rialzato con annesso zona bar e zona ristoro, un piano seminterrato adibito a deposito con annessa sala macchina per trattamento e sollevamento dell'acqua della piscina, vasca esterna, nonché di tutte le servitù connesse a tale immobile”.
Il successivo comma secondo precisa che “l'impianto in oggetto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova e che il concessionario dichiara di conoscere per averlo visitato e trovato idoneo all'uso cui è destinato…”.
Il riferimento ad ipotetiche aree da adibire a parcheggio a servizio della piscina comunale non appare nemmeno nella delibera di G.C. n.32 del 30.9.2013 (con la quale è stato approvato lo schema di convenzione – cfr. all.1), né nella determinazione n.88/R del 22.11.2013 (con la quale è stato approvato il relativo bando di gara, cfr. all.3), né, tantomeno, nello stesso bando di gara del 27.11.2013
(cfr. all. 4) e nella successiva determinazione n. 90/R del 10.12.2013 (cfr. all. 5) con cui è stato integrato il piano di gara.
Deve, inoltre, essere evidenziato che il verbale di sopralluogo del 13.12.2013 (cfr. all. 6) attesti come, in occasione del sopralluogo effettuato dal legale rappresentante della società unitamente al Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di il CP_1 primo avesse preso visione “della struttura nel suo complesso… trovando i luoghi, le strutture ed i locali annessi, conformi a quanto specificato nel Bando di Gara per l'affidamento in concessione del servizio di Gestione della piscina Comunale di Marconia di sita in CP_1 via Cagliari”.
Che con l'atto di convenzione del 30.5.2014 non fosse stata assegnata alcuna area per il parcheggio è stato notato anche rilevato dal c.t.u. in sede di a.t.p.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che, in base alla convenzione, alcun obbligo giuridico è stato posto a carico del di fornire un parcheggio alla CP_1 concessionaria del servizio.
Infondate sono, inoltre, le deduzioni circa l'inadempimento di parte convenuta con riferimento alla violazione degli obblighi a cui sarebbe tenuta in forza dell'articolo 16
4 della Convenzione e dell'articolo 19, c. 11, del d.m. 18.3.1996, nonché della normativa CONI per l'impiantistica sportiva.
Innanzi tutto, si ribadisce che non sussisteva per la P.A. alcun obbligo giuridico di fornire alla concessionaria aree da adibire a parcheggio in base alla convenziona rep.
N. 5685 del 30.5.2014. Peraltro, il d.m. 18.3.1996, richiamato dalla difesa attorea a sostegno della propria pretesa, non è attinente alla fattispecie atteso che la
Convenzione intercorsa tra le parti pone a carico esclusivamente del Gestore
("Dovrà") gli oneri di cui all'art. 19 del suddetto decreto ministeriale (cfr. art. 16, comma 11, convenzione).
Né in senso contrario depone la nota del 14.12.2014, trasmessa alla P.A. dalla
, proprietaria dell'area antistante il parcheggio. Detta missiva, lungi Parte_4 dal provare la mala fede della P.A., prova, se mai, che l'Amministrazione, pur di venire incontro alle richieste del Gestore, aveva cercato di trovare una soluzione alternativa e di mediare tre la pretese del Gestore e quelle della società proprietaria dall'area antistante la piscina.
È comunque evidente che parte attrice, allorquando abbia preso visione dello stato dei luoghi, non ha espresso alcuna rimostranza in relazione all'assenza di spazi esterni alla piscina da adibire a parcheggio pubblico, accampando pretese nei confronti della
P.A. solo quando la ha precluso il parcheggio ai fruitori. Controparte_2
Non vi è, pertanto, alcun inadempimento contrattuale della P.A. in ordine alla mancanza di parcheggio a servizio della piscina per quanto innanzi detto. Né presunte responsabilità della P.A. potrebbero derivare dalle risultanze della c.t.u. redatta dall'ing. nel procedimento di a.t.p., come, invece, ritenuto dalla Per_1 società attrice, sia perché lo stesso ausiliario ha dichiarato che nessun obbligo in tal senso fosse previsto nella Convenzione di Gestione sia perché, in assenza di un obbligo giuridico da parte della P.A., anche il richiamo al d.m. 18.3.1996 e, in particolare, all'art. 19, non esclude la possibilità per la concessionaria del servizio di stipulare direttamente una convenzione con i proprietari delle circostanti aree private.
L'ipotetica inadempienza della P.A. non può nemmeno derivare dalla normativa
CONI, ben potendo parte attrice mettersi autonomamente nelle condizioni di osservare le norme che impongono al gestore di una struttura sportiva di dotare
5 l'impianto di aree sussidiarie. Nondimeno può derivare dalla soluzione suggerita dal c.t.u. (stipula di accordi tra P.A. e terzi), ovvero dalla circostanza che il Comune con delibera del 28.5.2015 n. 78 avesse preso atto del progetto aggiornato riguardante la proposta del “Programma Integrato di Edilizia Residenziale e Sociale e
Riqualificazione urbana su di un'area sita ad ovest dell'abitato di Marconia”, non contenendo nemmeno tale delibera obblighi contrattuali per la P.A.
La domanda attorea è, pertanto, infondata nell'an.
Quanto al danno specifico relativo ai mancati incassi per la contrazione del numero degli avventori dovuta all'asserita mancanza di idoneo parcheggio, si precisa quanto segue.
Il nesso causale tra il dedotto comportamento della P.A. e il danno conseguenza allegato - il cui onere della prova grava sul danneggiato (cfr. 2697 c.c.) - risulta assai labile specie se si considera la nota, a firma di alcuni dipendenti della società attrice, acquisita al protocollo dell'Ente, prodotta dalla difesa convenuta (cfr. nota doc. 58), nella quale emergono elementi che depongono in senso sfavorevole alle tesi attoree.
In tale documento si legge, infatti, che ciò che avrebbe determinato l'allontanamento dei fruitori sia anche imputabile al comportamento della società che, secondo quanto riportato nella missiva, subito dopo l'apertura avrebbe:
a) portato via materiale didattico per utilizzarlo nella piscina di Monopoli;
b) utilizzato per la pulizia e disinfestazione degli spogliatoi, del piano vasca e della piscina, prodotti di uso comune e non specifico;
c) adoperato normali attrezzi per la pulizia del piano vasca e dei servizi igienici;
d) non riparato l'impianto di areazione etc.
Nella suddetta nota si fa anche riferimento ad episodi di intossicazione.
Conferma di tanto si rinviene nella c.t.u. ove si legge che “esistono altri fattori che hanno contribuito a tale diminuzione, quali la crescente crisi economica e la fine dell'effetto novità dovuto alla riapertura della piscina”.
Alla luce di quanto detto, le domande risarcitorie attoree non potranno che essere disattese, dato che infondata è risultata la teorica in virtù della quale l'Ente Locale non avrebbe adempiuto all'obbligo di consentire al concessionario di poter osservare le prescrizioni imposte dal d.m. 18.3.1996 e per non aver provveduto alla stipula di una convenzione con la società proprietaria dell'area antistante al parcheggio,
6 presupposti, questi, sui quali sono ancorate tutte le domande risarcitorie formulate da parte attrice.
Fermo quanto detto, si osserva che, nella specie, la domanda risolutoria è stata formulata, sebbene con reciproche imputazioni di responsabilità, da entrambe le parti.
La Suprema Corte, sul punto, ha statuito che “quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale”. Ne consegue che, nel caso in esame, dovrà comunque essere dichiarata la risoluzione della Convenzione rep. n. 5685 del
30.5.2014
2.
Con riferimento alle domande riconvenzionali formulate dalla difesa convenuta, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19551 del 10.7.2023, ha statuito che il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.
Nella specie, la difesa convenuta, prima che spirassero le preclusioni assertive, non ha affatto allegato in cosa sia consistito il danno all'immagine di cui ha chiesto il ristoro in senso equitativo;
ne consegue che la domanda non potrà che essere disattesa.
Anche la richiesta di condanna al pagamento di una somma di euro 200 per ogni giorno di chiusura dell'impianto sconta una grave lesione della dimensione assertiva
(che si ripercuote su quella asseverativa), dato che la parte, la quale ha chiesto nella prima memoria istruttoria di accertare con l'istruttoria il numero dei relativi giorni, non ha affatto allegato il numero degli stessi. Per provare un assunto, bisogna dapprima enunciarlo: non si può chiedere al Tribunale di accertare quale sia il numero dei giorni di chiusura se dapprima non li si indica. Nella specie, poi, non sono state nemmeno precisate le ragioni per cui non sia stato possibile indicare il
7 numero delle giornate. Sul punto di ribadisce che la dimensione asseverativa ha ragione d'esistere solo allorquando quella assertiva sia completa e non già per supplire a carenze in punto di allegazione.
Quanto alla richiesta di ripetizione dell'importo di euro 4.636,00, poi corretto in euro 2.318 (cfr. p. 19 comparsa conclusionale del , che l'Ente avrebbe CP_1 corrisposto alla ditta nell'anno 2016 per i lavori di riparazione delle tubature, Pt_3 si osserva che non vi è prova dell'avvenuta liquidazione degli importi, dato che il doc. 30 è una determina con cui si è proceduto ad affidare l'esecuzione dei lavori alla ditta e ad assumere l'impegno di spesa. La liquidazione è stata, infatti, rinviata ad un successivo provvedimento da adottare a seguito della presentazione della fattura che non risulta esser stato depositato prima che spirassero le preclusioni processuali.
Anche la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il pagamento dei canoni per il periodo giugno 2014 dicembre 2016 per un totale di euro 28.012,14 non può essere accolta atteso che, come prescritto dall'articolo 16, comma 10 della convenzione, “il gestore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti, oltre alle prescrizioni dei VV.FF. - A.S.L.”
Nella specie, a seguito del sopralluogo svolto il 5.06.2015 con la presenza del
Tecnico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, ing. , Persona_2 congiuntamente alla dott.ssa (direttore medico Per_3 Parte_5
, al dott. (responsabile dell'Ambulatorio di Igiene di
[...] Per_4
Marconia), al dott. (tecnico della prevenzione dell'area medica), e al sig. Per_5 [...]
(addetto alla segreteria), è emersa l'inagibilità della struttura (cfr. allegato 3 Per_6 seconda memoria istruttoria di parte attrice - relazione n. 1372/1 e fonogramma prot. n. 3334 dei VVFF).
A causa di tanto, l'odierna attrice ha provveduto con nota del 21.9.2015 (cfr. allegato 6) a comunicare che “a causa dell'inidoneità all'uso del bene concesso e a tutela della pubblica incolumità, anche ai sensi dell'art. 16 della convenzione sottoscritta e riservandosi ogni altra azione in merito al risarcimento dei danni patiti, non si procederà all'apertura al pubblico dell'impianto natatorio comunale sino a quanto le Autorità sanitarie e di pubblica sicurezza non faranno luogo alla verifica dell'avvenuta rimozione delle gravi lacune strutturali contestate all'Amministrazione concedente”.
8 È, pertanto, infondata la richiesta di pagamento dei canoni atteso quanto enucleato nel verbale di sopralluogo.
3.
Ogni altra questione, anche in punto di esame delle prove orali, è assorbita attesa la forza dirimente di quanto sopra enucleato.
4.
Le spese di lite sono compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti del ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara sulla base di quanto enucleato in parte motiva (cfr. Cass.
19706/2020) la risoluzione della Convenzione rep. n. 5685 del 30.5.2014; rigetta ogni domanda risarcitoria di parte attrice;
rigetta ogni domanda riconvenzionale di parte convenuta;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Matera in data 8 aprile 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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