Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg6681 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6681 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. TODISCO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. ACAMPORA LOREDANA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e
473 bis 51 cpc, depositato in data 12/04/2024 le parti,
[...]
e chiedevano Pt_1 Controparte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in TORRE DEL GRECO il 29/06/2018, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano che dalla loro unione era nata la figlia il 25.11.2019. Per_1
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti all'udienza cartolare del 20/05/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione, che qui di seguito si trascrivono:
“1. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri.
2. Stabilire che entrambi i coniugi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e
2 inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la impossibilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando la figlia è con sé.
3. Stabilire che la figlia minore, ai fini anagrafici e come Per_1
collocamento principale, vivrà nella casa coniugale, congiuntamente alla madre, sita in San Giorgio a Cremano alla Via Gramsci, 51,
4. Stabilire che il sig. , quale genitore non collocatario Controparte_1
potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, potrà comunque vedere la figlia un fine settimana, ogni due, dal venerdì dalle ore
19,00 alla domenica alle ore 19.00. inoltre., nella settimana in cui non gli spetta di tenerla per il weekend, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì od il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21.00. temuto conto dei suoi impegni lavorativi che gli impediscono tempi ed orari diversi.
5. Stabilire che la minore trascorrere le vacanze natalizie in maniera alternata con i genitori dalle ore 9,00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del
26 dicembre e dalle ore 9,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 1° gennaio e dalle ore 9,00 alle ore 20,00 del 06 gennaio;
ad anni alterni il giorno di
Pasqua e Lunedi in Albis con la madre e l'anno successivo con il padre che lo preleverà e riaccompagnerà presso la casa coniugale. La minore trascorrerà in maniera alternata anche il giorno di Ognissanti, immacolata, la il primo maggio ed il due giugno, dalle ore 9,00 alle ore Persona_2
20,00 con prelievo e accompagnamento presso la casa coniugale. A partire dal corrente anno la minore trascorrerà con la madre il periodo di Natale e
Pasqua e con il padre il periodo di Capodanno.
3 6. Stabilire che il padre e la madre usufruiranno di un periodo continuativo di vacanze con la figlia di 15 giorni nei mesi di luglio o agosto, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
7. Stabilire che la minore trascorrerà con il padre, il giorno della Festa del
Papà, del compleanno e dell'onomastico del sig. anche laddove tali CP_1
festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza della madre, analogamente la minore trascorrerà con la madre il giorno della Festa della
Mamma, nonché del compleanno e dell'onomastico della sig.ra Pt_1
anche laddove tali festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza del padre. Le parti si impegnano a collaborare nella gestione della figlia nell'interesse di tutti limitando al necessario anche le chiamate ed i messaggi sia telefonici che sui mezzi social di contatto.
8. Stabilire, sempre nel preminente interesse della minore, che in caso di eventi ¢ ricorrenze particolari della figlia (compleanno, cerimonie religiose, incontri a scuola, colloqui con insegnanti, visite mediche e specialistiche) i genitori si impegnano ad essere entrambi presenti.
9. Stabilire che, per il mantenimento ordinario della piccola ed in Per_1
ragione delle circostanze menzionate, il sig. corrisponderà Controparte_1
alla sig.ra l'importo di € 300,00 (trecento/00) mensili Parte_1
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, il suddetto importo sarà maggiorato annualmente della rivalutazione ISTAT.
10. Stabilire che entrambi coniugi parteciperanno al 50% alle spese straordinarie relative alla figlia minore, come da protocollo, di cui i coniugi hanno ricevuto copia dai rispettivi legali e che viene allegato alle condizioni di separazione divenendone parte integrante e previo accordo. In ordine all'
Assegno Unico il sig. si impegna a restituire il 50% dell'Assegno CP_1
4 Unico già percepito a far data dal mese di luglio 2023 ed a favorirne l'incasso del 50% dell'assegno Unico futuro alla sig.ra . Si Parte_1
precisa che le somme da restituire saranno, in parte, compensate con gli importi delle utenze domestiche relative alla casa coniugale a far data da settembre 2023 che il sig. ha corrisposto e sta ancora CP_1
corrispondendo in attesa delle volture delle suddette utenze da farsi a carico della sig.ra . Parte_1
11. Stabilire che i coniugi provvederanno a chiudere il libretto postale cointestato agli stessi sul quale giace una somma di € 2.000,00, circa, accantonata per le esigenze future della piccola che al momento Per_1
dell'estinzione sarà ripartita equamente tra i coniugi che provvederanno, ciascuno autonomamente, a destinarla alla figlia minore.
12. Stabilire che la casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano alla via
Gramsci, 51, di proprietà esclusiva del sig. , viene Controparte_1
assegnata alla sig.ra presso 1a quale è collocata la figlia Parte_1
minore con gli arredi e le suppellettili ivi presenti, dovendo il sig. CP_1
portare con sé i propri beni personali.”
[...]
Raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Collegio rileva che con sentenza di separazione n° 393/2024 pubblicata in data 02/10/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini
5 di legge ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano la pronuncia divorzile alle medesime condizioni rese in separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a TORRE DEL GRECO il 29/06/2018
(atto n.113, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno
2018);
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di TORRE DEL GRECO per la
6 trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il
Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria
Rosetti
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