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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 764/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, Dott.ssa Federica Lorenzatti,
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F./P.IVA CP_1
), P.IVA_1 preso atto dei chiarimenti forniti all'esito della richiesta di integrazione documentale;
richiamati i principi espressi da CGUE 17 maggio 2022, C-600/19, , punti 51e 56: “Si deve Per_1 ritenere che tale tutela sarebbe garantita se, nell'ipotesi di cui ai punti 49 e 50 della presente sentenza, il giudice nazionale indicasse esplicitamente, nella sua decisione di autorizzazione dell'esecuzione ipotecaria, di aver proceduto a un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole del titolo all'origine del procedimento di esecuzione ipotecaria, che detto esame, motivato almeno sommariamente, non ha rivelato la sussistenza di nessuna clausola abusiva e che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di siffatte clausole”; richiamati altresì i principi espressi da Cass. Sez. Un. 9479 del 6.04.2023;
ritenuto che
il sommario esame officioso del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto a fondamento della richiesta monitoria del creditore non ha rivelato la sussistenza di clausole abusive per le ragioni espressamente indicate dal creditore nella memoria integrativa cui si rinvia;
considerato che
risulta opportuno avvertire l'ingiunto che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali sulle quali il presente decreto ingiuntivo è stato emesso;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE
a (C.F. ), residente a [...] C.F._1
Matteotti n. 54, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 29.527,47;
1 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in base ai criteri di cui al D.M.
Giustizia 55/2014, in euro 1.130 per compensi professionali ed Euro 286,00 per spese, oltre rimborso forf. al 15%, C.p.a. ed I.V.A. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto parte ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Ivrea, 25 marzo 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
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TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, Dott.ssa Federica Lorenzatti,
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F./P.IVA CP_1
), P.IVA_1 preso atto dei chiarimenti forniti all'esito della richiesta di integrazione documentale;
richiamati i principi espressi da CGUE 17 maggio 2022, C-600/19, , punti 51e 56: “Si deve Per_1 ritenere che tale tutela sarebbe garantita se, nell'ipotesi di cui ai punti 49 e 50 della presente sentenza, il giudice nazionale indicasse esplicitamente, nella sua decisione di autorizzazione dell'esecuzione ipotecaria, di aver proceduto a un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole del titolo all'origine del procedimento di esecuzione ipotecaria, che detto esame, motivato almeno sommariamente, non ha rivelato la sussistenza di nessuna clausola abusiva e che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di siffatte clausole”; richiamati altresì i principi espressi da Cass. Sez. Un. 9479 del 6.04.2023;
ritenuto che
il sommario esame officioso del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto a fondamento della richiesta monitoria del creditore non ha rivelato la sussistenza di clausole abusive per le ragioni espressamente indicate dal creditore nella memoria integrativa cui si rinvia;
considerato che
risulta opportuno avvertire l'ingiunto che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali sulle quali il presente decreto ingiuntivo è stato emesso;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE
a (C.F. ), residente a [...] C.F._1
Matteotti n. 54, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 29.527,47;
1 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in base ai criteri di cui al D.M.
Giustizia 55/2014, in euro 1.130 per compensi professionali ed Euro 286,00 per spese, oltre rimborso forf. al 15%, C.p.a. ed I.V.A. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto parte ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Ivrea, 25 marzo 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
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