Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N.11016/2017 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza del 22/11/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.11016/2017 R.G.
tra
, nato a Napoli il [...] in [...] e quale procuratore della germana Parte_1
n Napoli il 18.06.1972, , nata a [...] il [...] Parte_2 Parte_3
nato a [...] il [...] nata a [...] il [...] Persona_1 Parte_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Armando Croce ed Alessandra Croce ed elett dom in Napoli via
Salvatore Fusc 16 giusta procura in atti Attori
E
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...] entrambi in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_2
(originario convenuto), nata a [...]_3
DA (Na) il 09.07.1953 , nata a [...] il [...] , Controparte_4
, nata a [...] il [...] i tre soggetti quali eredi di Controparte_5 CP_4
di , (originario convenuto), , nata a [...]_3 Controparte_6
Convenuti
ON
nata a [...] il [...], , nata a [...] il Controparte_7 Controparte_8
15.03.2000 entrambe quali eredi del defunto (originario convenuto) Persona_4
rappresentate e difese dall'Avv. Nicola Ricciuto ed elett dom in Napoli via Vecchia Poggioreale 14
come da procura allegata Convenute
ON
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Buono Controparte_9
ed elett dom in Barano d'Ischia piazza San Rocco 26 giusta procura in atti
Convenuto
ON
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Controparte_10
dall'Avv. Giampietro Scotto di Carlo, ed elett dom in DA via Vincenzo Rinaldi 39/D giusta procura in atti Convenuta
ON , nato a [...] il [...], Antonella, nata a [...] il Controparte_11 CP_11
30.04.1978 , nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. CP_12
Luigi Muro ed elett dom in DA via Libertà 15 giusta procura in atti
Convenuti
ON
nato a [...] il 08. 06.1937, , nato a [...] il [...] CP_13 CP_14
nata a [...] il [...] Convenuti contumaci CP_15
ON
, nata a Napoli il [...] in [...] e quale erede di Controparte_16 Persona_4
(originario convenuto) Convenuta Contumace
[...]
ON
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il Controparte_17 CP_18
18.06.1965 Convenuti contumaci
Oggetto: azione ex art 1951 e 1052 cc conclusioni per le parti costituite. come da atti introduttivi e successive note e verbali
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Parte attrice , , , , e per successiva Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
costituzione , , con atto di citazione risalente al 2017, hanno dedotto quanto segue: “ Parte_4
I germani , e sono comproprietari - in comune e pro Parte_1 Parte_3 Parte_2
indiviso - del fondo rustico sito in DA (Na) alla località Punta Serra censito in Catasto al foglio
6, particelle 17, 29,40 e 932 con piccolo deposito censito alla particella 933 sub 1, pervenuto in virtù di Atto di compravendita per Notar del 05.10.2007 rep. n. 41315, trascritto presso Per_5
la Conservatoria dei RR. II. di Napoli 2 in data del 20.07.2007 ai nn. 53261/26190; che i germani e sono altresì comproprietari – in comune e pro indiviso - Parte_1 Parte_3
dell'ulteriore fondo rustico ubicato alla medesima località Punta Serra censito in Catasto al foglio
6, particelle 65, 68, 84, 105 e 988 con piccola casa rurale ed annesso deposito censiti alle particelle
987 sub 1 e 989 sub 1, pervenuto in virtù di Atto di compravendita per Notar del Persona_6
14.02.2006, Rep. n. 9907, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Napoli 2 in data del
28.02.2006 ai nn. 12653/7048; C) che i predetti fondi confinano nel loro insieme a nord ed a sud con zona fortemente scoscesa degradante fino al livello del mare, ad est con particelle 53 e 57 di proprietà e ad ovest con particella 23 di proprietà che l'esponente CP_17 Per_1 [...]
CP_1
, unitamente ai germani , nato a [...] l'[...], , nata a [...] il Per_1 CP_14
15.01.1945, nato a [...] l'[...] ed , nata a [...] il [...], sono CP_1 Pt_4
comproprietari – in comune e pro indiviso - del fondo rustico sito in DA (Na) alla medesima località Punta Serra censito in Catasto al foglio 6, particella 23, confinante nell'insieme a nord con proprietà di (particella 10), a sud con zona fortemente Parte_5 CP_4
scoscesa degradante fino al livello del mare, ad est con proprietà (particella 15) ed altre CP_11
e ad ovest con proprietà (particella 17) ed altre, pervenuto al comune genitore Pt_1 [...]
, nato a Napoli il [...], in [...] trasferimento del Giudice Per_7
dell'Esecuzione presso il Tribunale di Napoli del 02.01.1974 emesso nell'ambito del procedimento esecutivo n.ro 1087/71 R.G. in danno della con sede in Roma alla Via Manfredi Controparte_19
n.19. Al decesso del predetto genitore avvenuto in Napoli il 26.11.1981 l'immobile in parola veniva devoluto per successione legittima al coniuge superstite nata a [...] il Persona_8 CP_1 01.07.1912 ed ai figli , , e giusta Denuncia di CP_13 Per_1 Pt_1 Pt_4
successione n. 2754 Vol. 2671 trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 12.07.84 ai nn.ri 22903/19541. Infine, al decesso della nominata genitrice avvenuto il 27.10.1993, la quota già
di competenza della stessa si devolveva per successione legittima ai suddetti figli giusta Denuncia
di successione n. 2954 vol. 3628 del 20.05.1994; che ai fondi di proprietà sopra descritti Pt_1
nonché di quello di proprietà si accedeva da tempo immemorabile mediante viottolo Per_1
interpoderale pedonale ed a dorso di mulo dipartentesi dalla confluenza delle vie pubbliche denominate Serra e e con ulteriore sviluppo articolato attraverso fondi di proprietà Persona_9
aliena sino alla zona detta Punta Serra, ove sono appunto ubicati gli immobili di proprietà degli esponenti. Tale via è limitrofa al costone tufaceo a strapiombo per circa 30 metri rispetto alla quota della costa sottostante ed è stata negli anni più volte soggetta a crolli e frane che ne hanno reso pericoloso l'utilizzo; che infatti, con ordinanze n. 263 del 14.08.1989, n .265 del 17.08.1989 e n. 22 del 29.03.2012 (cfr. ns. atti docc. 8, 9 e 10) il ha ingiunto ai proprietari dei Controparte_20
fondi ubicati in prossimità del suddetto costone – tra cui il dante causa degli attuali istanti - Pt_1
di non praticare in alcun modo il viottolo sopra descritto;
che in ultimo, nel mese di febbraio del
2014, una porzione del percorso in parola è venuta definitivamente a rovina franando da un'altezza di circa metri 30 sul sottostante litorale (cfr. ns. fascicolo, foto n.ro 1-2-3 in allegato al doc.13) con la conseguente radicale e definitiva impossibilità di ripristino funzionale del percorso,
in tal modo causando la completa interclusione dei fondi di proprietà ; che peraltro il solo Pt_1
fondo di proprietà aveva ed ha differente accesso unicamente pedonale alla via pubblica Per_1
Ciracciello (anche denominata Serra) in virtù di sentiero che, dipartendosi dall'angolo nord-est della stessa proprietà (foglio 6 particella 23) si dipana in un primo tratto sul confine sud Per_1
delle particella 12 e 10 del foglio 6 ed, in un secondo tratto, sul confine est della particella 10 ed in prosieguo sulla particella 16 per tutto lo sviluppo della stessa, fino ad immettersi in ultimo sulla via pubblica denominata “Fuori Comune”, consistente in un 'Belvedere' a percorrenza unicamente pedonale che a propria volta confluisce nella nominata via pubblica Serra o Ciracciello. Tale via è
limitrofa al costone tufaceo a strapiombo per circa 25 metri rispetto alla quota del sottostante cimitero ed è di conformazione ed ubicazione tali da renderne di fatto impossibile l'allargamento per la percorrenza con mezzi meccanici, comportando quindi la parziale interclusione del fondo Manna in questione;
che, per tutto quanto innanzi, i terreni di proprietà degli esponenti e Pt_1
sono stati di fatto privati di qualsivoglia passaggio ed accesso carrabile alla via pubblica”; Per_1
tutto ciò premesso hanno adito il giudice chiedendo: di 1) dare atto della interclusione assoluta del fondo di proprietà degli attori ex art. 1051 C.C. come in premessa descritto, confinato ed Pt_1
accatastato e, per l'effetto, costituire servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile in favore del medesimo fondo attoreo ed a carico dei fondi confinanti sui tracciati descritti in premessa o altro percorso eventualmente ritenuto idoneo a collegare il cespite in questione con la via pubblica;
2) dare altresì atto della interclusione relativa del fondo di proprietà degli attori come in Per_1
premessa descritto, confinato ed accatastato e, per l'effetto, costituire ex art. 1051 c.c. e –
subordinatamente ex art. 1052 C.C. – servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile in favore del medesimo fondo attoreo ed a carico dei fondi confinanti sui tracciati descritti in premessa o altro percorso eventualmente ritenuto idoneo a collegare il cespite in questione con la via pubblica;
3) determinare l'indennità dovuta ai proprietari dei fondi serventi ed ogni altra somma eventualmente spettante agli stessi a titolo di risarcimento danni;
4) emettere ogni altro provvedimento di giustizia, anche in relazione ai lavori a farsi per la realizzazione del passaggio in questione”.
Nel corso del processo , interrotto più volte a causa del decesso di alcune delle originarie parti come dichiarato dai rispettivi procuratori, si sono costituiti alcuni dei convenuti, meglio indicati in epigrafe, in rituale contumacia degli altri ed è stata espletata C.T.U. a firma dell'ing Per_10
del 17/6/2024, con chiarimenti resi all'udienza del 21/6/2024 ed integrazioni del
[...]
29/10/2024 e dell'8/11/2024.
Occorre in primis rilevare che tutte le domande sono state compiutamente illustrate quanto al petitum e alla causa petendi, che l'espletato tentativo di mediazione non è stato disposto dal giudice d'ufficio ma a seguito di rituale eccezione sollevata dal alcuni convenuti nelle comparse di costituzione, che non si è verificata alcuna causa di estinzione del processo essendo stato sempre rispettato il termine stabilito dal giudice per la rinnovazione delle eventuali notifiche o atti di citazione nulli, ex art 291 cpc o 164 cpc, che il processo, una volta dichiarato interrotto, è sempre stato riassunto nei termini i cui all'art 305 cpc . Di poi, quanto al continuo richiamo, da parte dei convenuti, della sentenza n. 10564/2016 emessa dal Tribunale di Napoli nel processo n. 70106/2009RG Cont., va osservato e ribadito che la stessa aveva ad oggetto tutt'altro diritto, quello vantato da , , , Controparte_21 CP_2 CP_22
Vincenzo, , ed , soggetti dei tutto diversi dagli attuali istanti;
né il diritto CP_23 CP_24 Per_8
sancito a favore di alcuni soggetti può, giuridicamente, giovare a terzi senza una specifica pronuncia del giudice.
Nel merito, in base alla prospettazione attorea, trovano applicazione gli artt. 1051 cc , 1052 cc e
1053 cc che sanciscono, per quanto qui di interesse, : “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente……….”( art 1051 cc ); “Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è
inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato…” ( art 1052 cc); “Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio…. “ ( art 1053 cc) ed in tema la S.C. ha chiarito che: “La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell'articolo 1051 del Cc, costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi e applicarsi contemporaneamente e armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà -
resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo. Il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato” ( ord Cass n. 8779/2020), “In materia di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve aversi riguardo non tanto alla maggiore, o minore, lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi,
con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile” ( ord Cass n. 17714/2023); “In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o "servitutis")
di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito,
che aveva escluso l'interclusione sul rilievo che il fondo dominante, di proprietà di una società,
avesse accesso alla via pubblica mediante il passaggio esercitato, di fatto, su beni in titolarità dei soci, i quali non avevano tuttavia formato oggetto di conferimento alla società medesima, ex art. 2254 c.c.)” (Ord. Cass n. 15116/2021); “La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'articolo 1052 del Cc, e l'ampliamento del passaggio già esistente ex articolo 1051 del Cc, comma 3, possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n.
167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili” ( ord Cass n. 22142/2023, sent Cass. n. 8817/2018);
“L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli” ( sent Cass n.
10269/2016), “In tema di diritti reali, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso, non abbisognante di modifica alcuna, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse” ( sent Cass n. 23078/2022).
Invero l'ausiliario del giudice, all'esito dell'esame dei luoghi, dei documenti in atti, della citata sentenza del 2016 emessa a favore di soggetti diversi dagli attuali attori ma per un analogo caso,
della perizia redatta in quella sede, sulla base delle sue indubbie conoscenze e capacità tecniche,
ha in primis verificato tutte le titolarità attive e passiva anche sulla base degli atti di compravendita, di acquisto, di successione, di divisone, di trasferimento del G.E., ed ha condivisibilmente rilevato, nella prima perizia del 17/6/2024 alle pag 32 e ss della integrazione del 29/10/2024 pag 6, che gli attori sono i proprietari dei terreni localizzati nel Comune di DA
ed individuati: al Catasto Terreni, foglio n°6, p.lle 17, 29, 40, 932 nonché piccolo deposito censito al Catasto Fabbricati alla p.lla n°933 sub.1, appartenenti ai germani , e Pt_1 Pt_3 Pt_2
; al Catasto Terreni, foglio n°6, p.lle 65, 68, 84, 105, 988 nonché piccola casa rurale con
[...]
annesso deposito censito al Catasto Fabbricati rispettivamente alla p.lla n°987 sub.1 e alla p.lla
989 sub. 1, appartenenti ai germani e;
al Catasto Terreni, foglio n°6, Pt_1 Parte_3
CP_1 p.lla 23 intestata all'atto dell'introduzione del giudizio, a , e Persona_1 Pt_1
e, a seguito della successione di nel 2018 e di una compravendita CP_1 CP_13
CP_1 del 2021, è oggi intestata ai germani , ed , Per_1 Parte_4 Persona_1
per 3/5; - , per 1/5; - , C.F._1 Parte_4 C.F._2 CP_15
per 1/5): anche nella parte in cui la presente sentenza sarà emessa in favore C.F._3
degli originari attori, avrà effetto nei confronti dei loro aventi causa e successori ai sensi degli artt
110 e 111 cpc.
Di poi il perito ha accertato, quanto alle p.lle dei convenuti , che ad oggi , la p.lla12 del foglio 6 è
intestata a , mentre la p.lla 20 del foglio 6 dagli atti catastali risulta ancora Controparte_16
CP_1 intestata al defunto di e pendono alcuni giudizi in merito alla successione, Persona_11
contesa tra e;
sul punto giova osservare che Controparte_10 Controparte_25
sono state emesse le seguenti sentenze tra le parti: sentenza civile n. 3200/2023 del 04/07/2023 della Corte di Appello di Napoli che dichiara la nullità del testamento olografo che favoriva il
, riformando quindi la sentenza di primo grado impugnata, non passata in giudicato CP_9
(circostanza pacifica tra le parti), la sentenza n. 6678/2023 del 29/06/2023 del Tribunale civile di
Napoli che dichiara l'indegnità a succedere del , non passata in giudicato ( circostanza CP_9
pacifica tra le parti) , la sentenza penale n°2280/2012 del GUP Ufficio XII del Tribunale Penale di
Napoli, confermata in Corte di Appello con sentenza n°4479/2014 e passata in giudicato con sentenza della Corte di Cassazione n° 40256 del 23/08/2016 con cui è stato Controparte_26
definitivamente condannato per il reato di circonvenzione di incapace nei confronti di IO
NO di EP;
poiché, in base all'orientamento sancito dalla sentenza della S.C. n. 7369/2009 e da tutte le successive, la provvisoria esecuzione ex art 282 cpc delle sentenze civili si limita a quelle di condanna, allo stato , ad oggi, titolare passivo del rapporto con riferimento alla p.lla 20
del foglio 6 è non risultando passate in giudicato nessuna delle sentenze civili;
Controparte_25
la p.lla 1217 del foglio 6 derivante dal frazionamento della originaria p.lla 18, è di proprietà di
, per 1/6; per 1/6; Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, per 1/6; per ¼; , per
[...] Controparte_2 Controparte_1
¼; la p.lla 1221 del foglio 6, derivante dal frazionamento della p.lla 10, è di proprietà di
[...]
, per 1/3; per 1/3; per Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
1/3; la p.lla 1236 del foglio 6 derivante dal frazionamento della p.lla 15, è di proprietà di
. Controparte_27
Chiarite le diverse titolarità dei fondi interessati alla pronuncia, come qui di seguito si dirà, vanno condivise le osservazioni e conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. nella prima perizia laddove ha così relazionato: “I fondi attorei sono situati precisamente in località Punta Serra, luogo di natura incontaminata, che si presenta come un promontorio/costone che si estende a strapiombo sul mare per circa 200/300 metri, con un'altezza di circa 30 metri dal ciglio, separando la Baia del
Pozzo Vecchio a nord dalla Baia di Ciraccio e Ciracciello a sud. In particolare: i fondi dei germani confinano a nord verso la Baia del Pozzo Vecchio, a sud verso la Baia di Ciraccio e Pt_1
Ciracciello e ad ovest verso altri fondi di proprietà , non coinvolti nel presente giudizio;
CP_17 il fondo dei germani confina a nord, a sud e ad est verso altri terreni mentre a sud-ovest Per_1
verso la Baia di Ciraccio e Ciracciello. In dettaglio, all'atto dell'accesso, i fondi di proprietà Pt_1
si presentano incolti, con presenza di alberi quali querce ed olivi non curati ed una baracca crollata in lamiera, identificata alla p.lla 933 sub 1, ed un tempo adibita a deposito. Il fondo di proprietà
si presenta anch'esso incolto con presenza in gran parte di sole querce. Questi terreni sono Per_1
inquadrati all'interno del Piano Regolatore Generale del Comune di DA, approvato dal
Presidente della Giunta Regionale con decreto n°4715 del 26 maggio 1984…………
L'articolo 20 stabilisce il vincolo di inedificabilità. L'articolo 3 prevede un indice di fabbricabilità di
0,01 mc/mq. L'articolo 7 prevede un indice di fabbricabilità di 0,05 mc/mq.
Sussiste inoltre per questi fondi il sovraordinato Piano Territoriale Paesistico che, in assenza di Piani
Particolareggiati previsti dal P.R.G., li inserisce in Zona A disciplinati dall'articolo 3 che consente una fabbricabilità di 0,01 mc/mq su di un lotto minimo di 10.000 mq con altezza massima di 4,0
metri dal piano di campagna. Infine vige anche il Piano di Assetto Idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale che individua i suddetti terreni con un Rischio da frana molto elevato, R4.
Originariamente ai fondi di proprietà si accedeva tramite un sentiero, in terra battuta, Pt_1
che si originava dalla confluenza delle strade “Via Pubblica Serra Ciracciello” e “Via Flavio Gioia”,
continuava per un tratto lungo il ciglio del costone per poi deviare ed addentrarsi in direzione nord lungo il confine delle particelle n° 348, 345, 126 del foglio 6 e rientrare proseguendo sul ciglio del costone fino alla proprietà passando prima per la proprietà . Questo percorso di Pt_1 Per_1
accesso interpoderale costituiva servitù di passaggio sui fondi che attraversava. Alla proprietà
invece si accedeva anche tramite un altro percorso che si originava dalla “Via Pubblica Per_1
Fuori Comune” nell'intersezione con la “Via Pubblica Serra Ciracciello”. Si tratta di un sentiero che si sviluppa anch'esso per gran parte sul ciglio del costone sovrastante il cimitero di DA per poi svoltare in direzione sud lungo il confine della particella 10 del foglio 6 fino alla proprietà Per_1
Dal sopralluogo è emerso che l'originario sentiero che conduce alla proprietà non è più Pt_1
accessibile poiché la continua erosione esercitata dal mare sul costone tufaceo ha provocato prima frane che hanno ristretto notevolmente la sezione di passaggio, avvicinandolo di fatto al ciglio, e poi veri e propri crolli di porzioni di costone a seguito di forti mareggiate (si cita quella del 2012) che hanno eliminato parti sostanziali del percorso.
L'altro percorso di servitù di passaggio della proprietà risulta anch'esso non accessibile Per_1
già dall'intersezione tra la “Via Pubblica Fuori Comune” e la “Via Pubblica Serra Ciracciello” per la fitta vegetazione che ne impedisce l'ingresso. Si apprende altresì dagli atti, ed in particolare dalla relazione del CTU Dott. del 2014 , che lo stesso risultava già impraticabile in Persona_12
alcuni tratti per lo stesso motivo.
Dunque, allo stato di fatto, la proprietà risulta interclusa alla pubblica via, gravando sul Pt_1
percorso originario anche le ordinanze del Sindaco n° 263, 264, 265 del 1989 e n° 22 del 2012 che ne vietano l'accessibilità.
La proprietà invece, risulta parzialmente interclusa poiché usufruisce di un altro Per_1
percorso di accesso al proprio terreno dai fondi confinanti ad est che lo collegano alla pubblica via.” Pertanto il rilievo eseguito consente di stabilire che: per i fondi di proprietà Pt_1
sussistono le condizioni di cui all'art. 1051 del Codice Civile. Ovvero i proprietari non Pt_1
avendo più uscita sulla pubblica via possono ottenere il passaggio sui fondi vicini per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo. Si aggiunge, inoltre, che non risulta possibile modificare o deviare l'originario percorso sui fondi già serventi poiché sussiste ordinanza del Sindaco n° 267 del
1989 che stabilisce una fascia di rispetto di almeno 50 metri dal ciglio del costone;
per il fondo di proprietà sebbene parzialmente intercluso, potrebbero sussistere le condizioni dell'art. Per_1
1052 del Codice Civile. Ovvero l'originario percorso lungo la “Via Pubblica Fuori Comune” risulta impraticabile, mentre l'esistente accesso di cui gode è solo pedonale. Anche se all'attualità il fondo
è incolto, catastalmente è identificato come vigneto. Dunque la possibilità di poter essere coltivato,
in accordo all'art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di DA, comporta l'esigenza e l'individuazione di un percorso anche carrabile”( pag 34-37).
Se si esaminano i rilievi fotografici e topografici , la relazione dell'agronomo Controparte_28
del 9/10/2014 emessa nel processo n. 70106/2009 RG Cont, particolarmente rilevante perché
rappresentativa dello stato dei luoghi già dal 2014 , risulta indubbia la fondatezza delle pretese attoree in quanto i fondi agricoli presentano in loco ancora olivi e querce che necessitano di cure e manutenzione;
di poi, i terreni degli sono totalmente interclusi senza la possibilità di Pt_1
modificare o deviare l'originario percorso e quello dei è solo pedonale e va garantito Per_1
l'accesso carrabile per i bisogni del fondo.
Quanto al percorso e alla servitù coattiva, l'ausiliario, alle pag 37 e ss della prima consulenza, ha rilevato, che nuova servitù coattiva di passaggio ai fondi attorei e che sia la più Pt_1 Per_1
breve e che arrechi il minor danno possibile ai fondi vicini serventi deve partire:
1. dalla strada
Comunale di Via Serra n°16 percorrendo la stradina interpoderale già esistente che insiste sui fondi identificati alle p.lle n°18 e 20 del foglio n°6 la cui proprietà è riconducibile rispettivamente ai
GG.ri e con , Controparte_6 Per_3 Persona_2 CP_1
e per la p.lla n° 18 e HI DI PE IO con per la p.lla n°20. CP_2 Controparte_25
Questa stradina interpoderale è in terra battuta, carrabile, e garantisce l'accesso all'attigua proprietà dei GG.ri , costituita da un fondo agricolo con annesso fabbricato Controparte_6
rurale. In corrispondenza di tale accesso è situata una baracca in lamiera adibita a ricovero auto sul cui lato inferiore si sviluppa un viottolo pedonale che conduce e garantisce l'accesso al seguente fondo di proprietà di cui in precedenza si è anticipato. Pertanto, la nuova servitù:
2. Per_1
raggira la baracca con un percorso largo 2,50 metri interessando prima la parte nord-ovest del fondo di proprietà HI DI PE IO con censita alla p.lla n°20 del Controparte_25
foglio 6 per 3,36 mq, poi la parte nord del fondo di proprietà censito alla p.lla n°15 del CP_11
foglio 6 per complessivi 15,50 mq, e risvoltare nuovamente sul lato sud della proprietà CP_6
censito alla particella n° 10 del foglio 6 per complessivi 115,49 mq con una lunghezza di
[...]
50,60 metri. La nuova servitù di passaggio prosegue interessando:
3. la parte sud del fondo di proprietà della Sig.ra censito alla particella n°12 del foglio 6 per complessivi Controparte_16
27,26 mq. La presenza di un pozzo lungo il lato sud di quest'ultima particella costringe ad una nuova deviazione del percorso che così prosegue:
4. lungo la parte nord del fondo di proprietà
censito alla particella n°23 del foglio 6 definendo l'accesso a questa proprietà attorea. Per_1
Dopodichè il percorso si completa interessando la parte nord di questa particella per complessivi
93,59 mq al fine di garantire l'accesso alla proprietà , e , altra Pt_1 Pt_3 Parte_2
proprietà attorea, censita alla p.lla 17 del foglio 6. Il percorso si completa:
5. percorrendo la parte nord della p.lla 17 del foglio 6 per complessivi 90,67 mq al fine di raggiungere l'altro fondo di proprietà dei soli e . Il percorso così individuato coincide e si innesta con Pt_1 Parte_3
quello già definito dal CTU Dott. nella procedura nrg 70106/2009 Persona_13
autorizzato con la sentenza n°10564 del 2016 per i fondi RUOCCO situati all'estremità di Punta
Serra”.
Adeguando il percorso indicato dal C.T.U. ai nuovi dati catastali, deriva che il percorso della servitù, in terra battuta e funzionale all'utilizzo di attrezzi e macchinari moderni, dovrà essere il seguente a carico delle p.lle 1217, 20, 1236, 1221, 12, 23, 17 del foglio 6 del Catasto comune di
DA e con inizio dalla via pubblica Serra Ciracciello: meglio descritto alla pag 12 dell integrazione del 29/10/2024 che sul punto si richiama in toto con la precisazione che non sono coinvolte né l'attuale p.ll 1220 né la attuale p.lla 1237 e che in tema di servitù il principio "nemini res sua servit" trova applicazione soltanto quando un soggetto è il medesimo titolare del fondo servente e di quello dominante e non quando sia solo comproprietario con altri soggetti ( cfr in ord Cass n.21020/2019 ).
Occorre comunque rilevare, stante sul punto le critiche avanzate da alcuni convenuti, che il percorso individuato dal C.T.U. è quello che crea minor incomodo e coincide con un percorso già
esistente quindi il meno oneroso in rapporto alla situazione materiale e giuridica di tutti i fondi;
inoltre sin dalla prima perizia il C.T.U. ha precisato la larghezza del percorso, pari a mt 2,50 ( pag
37) e che non è previsto alcun abbattimento di alberi ( pag53).
Quanto ai muri di contenimento , quello da realizzare sulle p.lle 20 ed ex 15, ora p.lla 1236, è già
oggetto di statuizione nella sentenza n. 10564/2016 ma anche in questa sede ne va disposta la edificazione, in alternativa ad una palificata in legno, a carico degli attori in solido quali titolari dei fondi dominanti ( né è stato chiesto l'accertamento della sussistenza di tale obbligazione anche a carico di altri soggetti); con riferimento invece, al muro da erigere sull'ex p.lla 18 ora 1217
secondo l'assunto di alcuni convenuti, nulla va disposto in quanto, come rilevato dal C.T.U. alla pag 53 della prima relazione, è sicuramente un'opera auspicabile in presenza di un terrapieno, ma va realizzata, o comunque va consolidato il terrapieno, a prescindere da un uso intensivo o meno della strada e quindi a prescindere da un maggior uso del tratto a seguito dell'innesto di una nuova servitù di passaggio;
in altre parole la sua edificazione oltremodo opportuna non è collegata alla costituzione della servitù.
Passando alla determinazione delle indennità dovute ex art 1053 cc, ai proprietari dei fondi serventi,
il C.T.U. si è attenuto ai principi espressi dalla S.C. e poco sopra richiamati chiarendo che tutti i terreni che subiscono la servitù sono accatastati come vigneti , “l'indennità è funzione del valore di mercato della superficie sottratta dal passaggio di servitù, dei tributi capitalizzati, del risarcimento del bene colturale che andrebbe perso dall'istituzione della servitù, dei danni derivanti dal percorso particolarmente pregiudizievole. Nel caso in esame occorre specificare che la servitù ha carattere permanente. Non ha natura espropriativa e dunque non c'è passaggio di proprietà in quanto il fondo servente continua a versare i tributi che gli spettano conservandone la proprietà. Pertanto si rende necessario considerare la capitalizzazione che fornisce un interesse pari al tributo che il fondo servente deve pagare. La servitù, inoltre, attraversa tratti incolti dei fondi per cui possono considerarsi nulli i frutti pendenti. Infine il percorso di servitù non è pregiudizievole, non altera le caratteristiche dei fondi in gran parte in stato di abbandono o semi-abbandono, per cui si possono ritenere nulli i danni che da esso derivano. Pertanto per ogni tratto di proprietà coinvolta si determina: il valore di mercato al metro quadrato;
l'imposta al mq;
il saggio di capitalizzazione”
(pag40 e ss del primo elaborato), che sulle particelle in cui il sentiero interpoderale è già esistente va considerato solo un aggravio della servitù quindi va determinata solo una quota del valore di ogni fondo, che il valore di € 50,00 al mq è stato (correttamente) desunto da indagini presso l'A.d.E. nonché dal mercato locale di compravendita di terreni con analoga destinazione urbanistica;
infine nella superficie da asservire va considerata anche quella su cui realizzare il muro di contenimento.
Partendo da tali dati e considerando anche le cessioni, divisioni, variazioni catastali intervenuti nel corso del processo , il perito nella sua interazione dell'8/11/2024 ha così determinato il valore delle singole indennità: con la conseguenza che , , , in solido tra loro, vanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
condannati a pagare le seguenti somme: 2/3 di complessivi € 2.035,50 in favore di
[...]
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2
, , 2/3 di € 1.722,48 in favore di ,
[...] Controparte_1 Controparte_25
2/3 di €1.807,68 in favore di , 2/3 di complessivi € 4.130,73 in favore di Controparte_27
, , nonché 2/3 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
di €1.730,68 in favore di;
di poi , e Controparte_16 Persona_1 CP_15 Parte_4
in solido tra loro, vanno condannati a pagare le seguenti somme: 1/3 di complessivi € 2.035,50 in favore di , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , 1/3 di € 1.722,48 in favore Controparte_2 Controparte_1
di , 1/3 di € 1.807,68 in favore di , complessivi 1/3 di Controparte_25 Controparte_27
complessivi € 4.130,73 in favore di , , Controparte_3 Controparte_4
nonché 1/3 di €1.730,68 in favore di;
inoltre Controparte_5 Controparte_16 Pt_1
, , vanno condannati in solido a pagare complessivi €
[...] Parte_2 Parte_3
2.131,68 a , e , il tutto oltre interessi legali dalla Persona_1 CP_15 Parte_4
pubblicazione della sentenza al saldo.
Va sul punto rilevato che, a parere di questo giudice, dalla complessiva disamina delle perizie emerge che l'ausiliario del giudice ha calcolato l'indennità con riferimento all'aggravio subito dai diversi fondi in modo complessivo tenuto conto di tutte le servitù costituite in questa sede e non per ogni singola servitù e per tali motivi si è disposta la condanna in quote proporzionate al vantaggio ricevuto dagli da una parte e dai dall'altra. Pt_1 Per_1
Le spese di C.T.U. , come già liquidate, vanno poste a carico, in solido, di Controparte_3
, , , ,
[...] Controparte_4 CP_4 Controparte_5 CP_2 Controparte_2
, , , CP_2 Controparte_1 Controparte_25 Controparte_27 CP_16
.
[...]
Le spese di lite attoree, stante anche l'opposizione di alcuni convenuti proprietari dei fondi serventi, liquidate in base al DM 55/2014 scaglione fino ad € 26.000,00 tenuto conto dlela complessità della fattispecie, vanno poste a carico, in solido, di , Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 [...]
, , , , con Controparte_1 Controparte_25 Controparte_27 Controparte_16
attribuzione in favore, in solido, dell'avv.to Armando Croce ed Alessandra Croce;
le altre spese di lite vanno compensate tenuto conto delle diverse vicende traslative verificatesi in corso di causa .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Dichiara costituita una servitù di passaggio anche carrabile larga mt 2,50 in favore dei fondi siti in
DA ( Na) località Punta Serra foglio n°6, p.lle 29, 40, 932 , p.lla n°933 sub.1, p.lle 65, 68, 84,
105, 988 , p.lla n°987 sub.1 , p.lla 989 sub. 1, a carico dei seguenti fondi siti in DA (Na): p.lle
1217, 20, 1236, 1221, 12, 23, 17 del foglio 6 del Catasto comune di DA;
dichiara costituita una servitù di passaggio anche carrabile larga mt 2,50 in favore del fondo sito in
DA ( Na) località Punta Serra foglio n°6, p.lla 17 a carico dei seguenti fondi siti in DA
(Na): p.lle 1217, 20, 1236, 1221, 12, 23 del foglio 6 del Catasto comune di DA;
dichiara costituita una servitù di passaggio carrabile larga mt 2,50 in favore del fondo siti in
DA ( Na) località Punta Serra foglio n°6, p.lla 23 a carico dei seguenti fondi siti in DA (Na): p.lle 1217, 20, 1236, 1221, 12, il tutto secondo il percorso che inizia dalla via pubblica Serra
Ciracciello ed individuato dal C.T.U ing nella integrazione di perizia del Persona_10
29/10/2024 pag 12, che si intende in toto richiamato e sotto riportato:
Ordina ai titolari dei fondi dominanti sopra individuati, di realizzare sulle p.lle 20 e p.lla 1236 un muro di contenimento o in alternativa una palificata in legno.
Condanna , , , in solido tra loro, a pagare le seguenti Parte_1 Parte_2 Parte_3
somme: 2/3 di complessivi € 2.035,50 in favore di , Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
[...] , 2/3 di € 1.722,48 in favore di , 2/3 di € 1.807,68 in favore di
[...] Controparte_25
, 2/3 di complessivi € 4.130,73 in favore di , Controparte_27 Controparte_3
, nonché 2/3 di €1.730,68 in favore di Controparte_4 Controparte_5 [...]
, il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
CP_16
condanna , , in solido a pagare complessivi Parte_1 Parte_2 Parte_3
€2.131,68 a , e , il tutto oltre interessi legali dalla Persona_1 CP_15 Parte_4
pubblicazione della sentenza al saldo.
Condanna , e in solido tra loro, a pagare le seguenti Persona_1 CP_15 Parte_4
somme: 1/3 di complessivi € 2.035,50 in favore di , Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
, 1/3 di € 1.722,48 in favore di , 1/3 di € 1.807,68 in favore di
[...] Controparte_25
, 1/3 di complessivi € 4.130,73 in favore di , Controparte_27 Controparte_3
, nonché 1/3 di €1.730,68 in favore di Controparte_4 Controparte_5 [...]
, il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. CP_16
Pone le spese di C.T.U., come liquidate, a carico, in solido, di , Controparte_3 [...]
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
, , , .
[...] Controparte_25 Controparte_27 Controparte_16
Condanna, in solido, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_1 CP_25
, , a pagare le spese di lite attoree che liquida
[...] Controparte_27 Controparte_16
in € 7.600,00 per compenso ed € 560,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore, in solido,
dell'avv.to Armando Croce ed Alessandra Croce.
Compensa le altre spese di lite.
Napoli 21/2/2025 IL G.U.