Articolo 1 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904
Articolo 2
Versione
18 dicembre 1977
Art. 1.
Ai soci delle societa' indicate nell' articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' stesse, e' attribuito un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Relativamente agli utili percepiti dalle societa' e associazioni indicate nell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , il credito d'imposta spetta ai singoli soci o associati nella proporzione ivi stabilita.
Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1977
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