TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 537/2024 RGL, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Bonfante ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, P.zza Verdi n. 53, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: Controparte_2
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso
❖ Dichiara non dovuta la somma di euro 4.439,69 relativa all'indebito contestato per gli anni 2020 e 2021.
1 ❖ Rigetta per il resto il ricorso dichiarando dovuta la somma di euro 1.399,36 per l'anno
2022
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
❖ Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'essere titolare della pensione n. n. 04043395 categoria AS;
- d'avere ricevuto provvedimento dell' datato 28.11.2023 (ricevuto 21.12.2023) con CP_1
cui gli veniva comunicata l'indebita erogazione della somma di euro € 5.839,99 per il periodo dall'1.1.2020 al 31.8.2022 sulla base della comunicazione dei redditi dell'anno
2019, di cui si chiedeva la restituzione;
conveniva in giudizio l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande:
“ritenere e dichiarare che nulla deve il ricorrente all' a titolo di indebito e, comunque, CP_1
nulla deve in relazione alla nota del 28.11.2023, ricevuta il 21.12.2023, pratica numero
17119580, con cui l ha comunicato al ricorrente un presunto indebito per il periodo CP_1
1/1/2020 – 31/08/2022 sulla pensione Cat. AS , per € 5.838,99, richiedendone la Numer_1
restituzione, per le ragioni esposte in premessa;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare inesistente, in relazione alla prestazione Cat. AS 04043395 l'indebito di € 5.838,99, per il periodo 1/1/2020 – 31/08/2022, per le ragioni esposte in premessa e, quindi, che nessun diritto ha l a richiedere le suddette somme al ricorrente”, con vittoria delle spese di CP_1
lite.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme percepite dall'1.1.2020 al 31.8.2022 all'uopo invocando i principi in tema di indebito assistenziale, non essendogli imputabile alcuna condotta dolosa giacché non possedeva altri redditi oltre alla pensione erogata dall'ente e ai redditi già conosciuti/conoscibili dall'ente previdenziale perché regolarmente comunicati all'Amministrazione finanziaria.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e, in particolare, rilevava
2 che“[..] Il ricorrente è titolare di assegno sociale 078550004043395 dal 05/2017 e di pensione VOART 018550033043107 dal 05/2018. L'indebito per il quale è causa è maturato in ordine all'assegno sociale, per il periodo che va da 1/1/2020 al 31/08/2022, per
€ 5.838,99. Scaturisce dal superamento dei limiti reddituali di legge in ragione del trattamento di pensione di vecchiaia percepito dal medesimo ricorrente e dai redditi del coniuge, , come si evincono dai modelli 730 congiunti che si depositano in Parte_2 atti. In particolare, nel 2020 i coniugi dichiarano un reddito totale familiare € 13.091,00, superiore al limite previsto di € 11.955,58; nel 2021, un reddito familiare complessivo di €
12.416,00 , superiore al limite previsto per l'anno in € 11.967,28. Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l' ha proceduto alla contestazione dell'indebito con CP_3
precedente comunicazione del 09.08.2022. Premesso come parte ricorrente abbia comunicato i redditi del 2019 solo a seguito sollecitazione dell'Ufficio, va evidenziato come
i riferimenti normativi dedotti da controparte siano inconferenti. Come noto, sulla base della disciplina dettata dalla l.n.122/2010, ai fini della verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito, negli anni successivi a quello di prima di liquidazione, rilevano i redditi da percepiti nel corso dello stesso anno e i redditi Parte_3 di natura diversa percepiti nel corso dell'anno precedente. L'azione di recupero avviata dall nei riguardi del ricorrente, infatti, concerne il debito scaturito dal conguaglio tra CP_1
il trattamento provvisorio e il trattamento spettante al medesimo a titolo di assegno sociale sulla scorta dei dati reddituali acquisiti, secondo le previsioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, secondo cui “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. E' dunque l'intrinseca provvisorietà del trattamento, conferito sulla base del reddito presuntivamente dichiarato al momento della domanda ad implicare necessariamente il successivo conguaglio o la rettifica dello stesso e la conseguente azione di recupero per gli indebiti eventualmente prodottisi.[..]”.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all' udienza del 26 febbraio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
3 Al fine di perimetrare adeguatamente la questione oggetto di scrutinio, è opportuno premettere che, come è noto, l'assegno sociale (che dall'1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
L'art. 3 comma 6 della L. n. 335/1995 dispone, infatti, che: «Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito
è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione».
Pertanto, dalla normativa richiamata, emerge che:
- il diritto all'assegno sociale è accertato in base al reddito del richiedente: personale se soggettivo, familiare se il soggetto è coniugato;
4 - hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno;
- l'assegno sociale ha natura provvisoria ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Orbene, inquadrata la normativa di riferimento, conformemente all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. anche ex multis Cass. civ. Sez. VI - Lavoro
Ord. del 30/06/2020, n. 13223; Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez.
VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n.
13915), confermato anche dalla locale Corte d'appello (cfr. ex multis Corte d'Appello di
Palermo, sentenza n. 685/2023 del 14 luglio 2023) – ritiene questo giudice che l'indebito in materia di assegno sociale abbia natura assistenziale con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad esso la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti.
Tuttavia, l'inapplicabilità dell'art.52 non determina l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c. in quanto vale il principio (proprio dell'indebito assistenziale, secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
E, ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca/modifica della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca/rideterminazione della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza” di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base
5 al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione Finanziaria.
Ne consegue che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione Finanziaria.
A fortiori, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già CP_1 CP_3 conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_3
Escluso, dunque, nella fattispecie de qua il dolo del ricorrente che ha regolarmente inoltrato le dichiarazioni reddituali all'Amministrazione finanziaria proprie e della coniuge
(cfr. dichiarazioni reddituali allegate al fascicolo telematico ), a questo Parte_2 CP_1
punto, va valutata la sussistenza o meno nel caso di specie di un suo legittimo affidamento idoneo ad escludere la ripetibilità dell'indebito.
A tal proposito va ricordata la recentissima sentenza della Corte di Cassazione (cf.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 07/02/2024, n. 3522) che ha delineato tutti i passaggi del meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale, inquadrando normativamente le varie fasi del procedimento amministrativo scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s'inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Puntualizza la Corte: «E' immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall'interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge. L'art. 3, comma
6, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 dispone, infatti, che l'assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia 6 conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Nell'assetto vigente, pertanto, a differenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non dev'essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d'indigenza dell'assistito (Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n.
23529). E' l'interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognostico sulle proprie condizioni di bisogno. La presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti si colloca in un momento successivo
e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell'ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti. [..]
l'azione di recupero s'innesta nella fase successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, allorché devono essere espletate le necessarie verifiche sulla congruenza tra i dati racchiusi nella domanda dell'interessato e i redditi effettivamente percepiti, così come comprovati dalla dichiarazione presentata. In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell'assegno sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell'Istituto. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha valorizzato la scansione cronologica dell'azione di recupero intrapresa, che non si risolve in un mero conguaglio ed è comunque inidonea, per i tempi in cui è stata attuata, a ledere un affidamento legittimo nell'intangibilità di un'erogazione che la legge stessa qualifica come provvisoria e perciò per sua natura passibile di successive verifiche».
Dunque, in fattispecie - come quella che ci occupa - riguardanti prestazioni CP_ sostanzialmente “anticipate” dall' previdenziale sulla base della domanda proposta dal beneficiario, la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente rinviata ad un momento successivo.
7 In altre parole, è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico (cioè, non riconducibile né al dolo del beneficiario, né ad un errore da parte dell' , la cui ripetibilità non può CP_1
evidentemente essere esclusa de plano.
E d'altronde, l'assenza di dolo non necessariamente coincide con la sussistenza di un legittimo affidamento del beneficiario (come avviene, per l'appunto, nel caso dell'indebito fisiologico sopra evidenziato).
Chiariti i termini della questione occorre a questo punto verificare se nella fattispecie in esame:
1. l'ente previdenziale abbia rispettato la sequenza procedimentale sopra delineata e se, pertanto, l'azione di recupero avviata sia o meno tempestiva.
2. sussistano i presupposti per l'erogazione dell'assegno sociale.
In realtà parte ricorrente non contesta la sussistenza in sé dell'indebito ma la ripetibilità delle somme richieste in applicazione dei principi sopra enunciati per cui il vulnus della questione riguarda solo la tempestività o meno dell'azione di recupero.
Va anzitutto precisato che inconferente è la circostanza dedotta dall'ente previdenziale
(e cioè il ritardo nell'invio della comunicazione dei dati reddituali relativi al 2019) in quanto il “sollecito” all'invio della dichiarazione RED (cfr. provvedimento del 7.1.2022 - peraltro sfornito di prova in ordine alla sua comunicazione - ) non può essere considerato ex post atto utile ai fini della dilatazione dei tempi di controllo, non essendo venuto alla luce alcun reddito altro non conosciuto e non comunicato incidente sull'erogazione della prestazione.
Per altro verso, se è vero che l'assegno sociale è una prestazione concessa provvisoriamente e il controllo della stessa non può che essere successivo al momento della verifica dei redditi dell'assistito, è altrettanto vero che tale controllo può intervenire solo successivamente all'atto della dichiarazione reddituale all'amministrazione finanziaria
(momento in cui il reddito goduto diventa conoscibile dai terzi che abbiano acceso a tali dati).
Orbene, emerge per tabulas che l' ha contestato l'indebito relativo agli anni 2020 CP_1
(euro 2.224,30), 2021 (euro 2.215,33) e 2022 (euro 1.399,36) con provvedimento di ricostituzione datato 9.8.2022 e ricevuto dalla coniuge il 6.9.2022 Parte_2
(circostanza non contestata dal ricorrente).
8 Pertanto, antecedentemente al provvedimento impugnato del 28.11.2023 (e ricevuto il
21.12.2023), il ricorrente aveva già ricevuto comunicazione di ricostituzione d'ufficio della prestazione nella quale chiaramente (a seguito di revoca dell'importo dell'assegno sociale) emerge l'indebito di euro 5.838,099, successivamente ribadito con il provvedimento oggetto di causa.
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che l'indebito può essere recuperato allorquando siano stati rispettati i termini di verifica previsti dalla legge e, quindi,
l'eccezione di irripetibilità sollevata dal è fondata con esclusivo riferimento agli Parte_1
anni 2020 e 2021 visto che l'accertamento dell'indebito (e la connessa azione di recupero) venivano posti in essere nel mese di settembre 2022 (e, quindi, oltre il mese di luglio del
2021 - per l'anno 2020 - e del mese di luglio del 2022 - per l'anno 2021).
Le considerazioni che precedono conducono, dunque, al parziale accoglimento del ricorso, dichiarandosi l'irripetibilità dell'indebito contestato per gli anni 2020 e 2021 (per il complessivo importo di uro 4.439,69) e, per converso, il diritto dell' di recuperare CP_1
esclusivamente l'indebito maturato nel 2022 (euro 1.399,36).
In ordine alle spese di lite, visto l'esito complessivo del giudizio (parziale soccombenza reciproca) e le ragioni della decisione, appare opportuno compensarle integralmente tra le parti mentre, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio gratuito a spese dello stato, si provvede come da separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 26.2.2025
Il Giudice
Claudia Gentile
9