Versione
18 dicembre 1977
18 dicembre 1977
Art. 2.
Il credito d'imposta e' computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed e' ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se l'ammontare del credito d'imposta e' superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni.
La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.
Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.
Il credito d'imposta e' computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed e' ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se l'ammontare del credito d'imposta e' superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni.
La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.
Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.
Commentario • 1
- 1. Cooperative : novità legislativeStudio Gradelli · https://www.studiogradelli.it/blog/ · 10 febbraio 2015 · 0.8300762
Recentemente sono state introdotte due disposizioni di interesse per le cooperative. In particolare: il comma 12-ter, art. 4, D.L. n. 66/2014, ha modificato le limitazioni alla distribuzione degli utili ai soci in relazione alle cooperative in perdita; l'art. 17-bis, D.L. n. 91/2014, ha introdotto: modifiche alla disciplina della tassazione degli utili delle cooperative di consumo e loro consorzi, nuove informazioni (obbligatorie) da indicare nello Statuto dei citati soggetti. Con D.M. 18 settembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso operativa la citata previsione. L'obiettivo dell'adeguamento normativo è da ricercare prevalentemente nella procedura di cooperazione per …
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Giurisprudenza • 25
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2002, n. 9475Provvedimento: […] che, con la sentenza in epigrafe indicata, lo accoglieva in quanto la detrazione del credito d'imposta doveva essere richiesta a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili erano stati percepiti (artt. 2 legge 904/1977 e 14 d.p.r. 917/1986). […] Gli artt. 2 della legge 904/1977 e 14 del d.p.r. 917/1986, si espone nel ricorso, […] che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto procedere alla correzione della dichiarazione anche in sede di liquidazione, ai sensi degli artt. 2 comma 3^ della legge 904/1977 e 36 bis del d.p.r. 600/1973; che a norma dell'art. 67 del d.p.r. 600/1973 sussisteva il divieto di doppia imposizione.Leggi di più...
- relativo credito d'imposta·
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- utili distribuiti da società ed enti·
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- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
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