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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11232 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EO NO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 18264 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 24.07.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore elettivamente domiciliato in via Pasquale Revoltella n. 35 presso lo studio Pt_1
dell'avv. Danilo De Angelis che lo rappresenta e difende come da procura alle liti a margine dell'atto introduttivo;
-ATTORE -
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AU CA SI ed elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. Pt_1
21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Maddalena Giungato ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in via di Monte Giordano n. 5 per procura in atti;
Pt_1
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. intimazione pagamento;
CONCLUSIONI: Come in atti;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato il , Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2022 90299044 02 000 notificata da in Controparte_3
data 16.04.2024, limitatamente ad un credito iscritto a ruolo da per omesso CP_1
pagamento del Canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche comunali
( riportato nelle seguenti cartelle di pagamento: a) n. 097 2011 01912011 77 000 C.F._1
relativo all'anno 2007 per complessivi €. 3.496,82; b) n. 097 2016 00216632 03 000 anno 2012
per complessivi euro €. 3.899,16;
A sostegno della domanda ha eccepito: il difetto assoluto dell'atto di concessione quale presupposto del presupposto impositivo;
le griglie e\o intercapedini furono realizzate a seguito di licenza edilizia in sede di edificazione del fabbricato su area privata, priva di apertura al pubblico transito e non soggetta a servitù di pubblico passaggio, diventate componenti essenziali dell'edificio stesso, in cui le relative porzioni del suolo stradale sono necessariamente ed irreversibilmente inglobate;
l'Autorità Giudiziaria si è già pronunciata su citazioni presentate proprio dall'odierno attore, in opposizione a richieste di pagamento del
COSAP per griglie e\o intercapedini relative a varie annualità, con Sentenze che sono state notificate a non sono state oggetto di impugnazione e sono pertanto passate in CP_1
giudicato. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta ha rilevato l'intervenuto annullamento CP_1
parziale dell'avviso di liquidazione relativo per le griglie e intercapedini, ritenendo dovuto il pagamento dell'importo dovuto a titolo di COSAP per il passo carrabile;
ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite,
configurandosi una soccombenza reciproca, poiché il canone per occupazione suolo pubblico relativo al passo carrabile risulta ancora dovuto.
2 Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità della domanda Controparte_2
e di conseguenza il rigetto di tutte le domande dell'attore nei confronti dell'
[...]
, ivi compresa quella di condanna al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 24.07.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
il Condominio chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere con la condanna dei convenuti alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per la pretesa canone COSAP per le griglie ed intercapedini, per effetto del discarico delle pretese depositate da CP_1
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr.
Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13
marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283;
Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
Nel caso in esame, l'Amministrazione in sede di costituzione ha prodotto provvedimento in di autotutela di discarico in data 14.5.2024 del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche per l'anno 2012 mediante nota recante Prot. n. CB/2024/63264.
L'intervenuto annullamento della posizione debitoria relativa alle griglie ed intercapedini,
come in domanda, ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sul credito vantato dall'Amministrazione e, di conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale nel merito della pretesa sostanziale.
Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire,
secondo la regola della “soccombenza virtuale”. Ai fini della liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, ciò che rileva è la “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito ( Cass. N. 24234/2016).
3 Nella fattispecie in esame rileva sia l'eccezione di giudicato sollevata dall'attore per pretese creditorie sulla stessa vicenda relative a diverse annualità sia con riferimento alla legittimità
dell'iscrizione a ruolo delle pretese relative al canone Cosap. Con riferimento all'iscrizione a ruolo, si richiamano i principi della Suprema Corte che hanno statuito la illegittimità
dell'azione esecutiva per mancanza di un titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo, trattandosi di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico, che presuppone le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati (Cass. 582/17, 31331/19, 7188/22,
15994/22, 10727/23),
In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto, in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause,
formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così, ex multis, Cass. n. 15497/2003; Cass.
n. 3795/1999; Cass. 11. 9401/1999; Cass. n. 5748/1988; v. anche Cass. S.U. n. 13916/2006, in materia tributaria, resa in controversia avente ad oggetto annualità diverse dello stesso tributo).
Il ha depositato varie sentenze emesse dal Tribunale ordinario di Roma nei Parte_1
confronti del per pretese COSAP per annualità diverse. Parte_1
Ne discende che anche nel caso in esame, la pretesa deve dichiararsi non dovuta, in assenza di elementi di novità circa l'accertamento definitivo contenuto nelle sentenze, in particolare per il difetto di presupposto da parte dell'Amministrazione di ottenere il pagamento del canone di occupazione per le griglie e le intercapedini dal . Parte_1
Non può disporsi la compensazione delle spese di lite tenuto conto dell'intervenuto discarico del 14.05.2024 successivo alla notifica dell'atto di citazione del 29.04.2024.
Infondata è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. di in mancanza di mala CP_1
fede e colpa grave nell'ambito del giudizio, poiché già in sede di costituzione ha chiesto la
4 cessata materia del contendere per intervenuto annullamento senza alcuna attività
difensiva volta a contrastare la domanda attrice.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ex DM 147/22 nei valori minimi (€. 1.100,00
ed €. 5.200,00) tenuto conto della vicenda, del valore della controversia delle difese delle parti e della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna alle spese di lite in favore del che si liquidano€. CP_1 Parte_1
98,00. in complessivi euro 1.278,00 oltre accessori come per legge.
Compensa le spese con l' Controparte_2
Così deciso in Roma, il 25.07.2025
IL GIUDICE
EO NO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EO NO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 18264 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 24.07.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore elettivamente domiciliato in via Pasquale Revoltella n. 35 presso lo studio Pt_1
dell'avv. Danilo De Angelis che lo rappresenta e difende come da procura alle liti a margine dell'atto introduttivo;
-ATTORE -
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AU CA SI ed elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. Pt_1
21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Maddalena Giungato ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in via di Monte Giordano n. 5 per procura in atti;
Pt_1
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. intimazione pagamento;
CONCLUSIONI: Come in atti;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato il , Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2022 90299044 02 000 notificata da in Controparte_3
data 16.04.2024, limitatamente ad un credito iscritto a ruolo da per omesso CP_1
pagamento del Canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche comunali
( riportato nelle seguenti cartelle di pagamento: a) n. 097 2011 01912011 77 000 C.F._1
relativo all'anno 2007 per complessivi €. 3.496,82; b) n. 097 2016 00216632 03 000 anno 2012
per complessivi euro €. 3.899,16;
A sostegno della domanda ha eccepito: il difetto assoluto dell'atto di concessione quale presupposto del presupposto impositivo;
le griglie e\o intercapedini furono realizzate a seguito di licenza edilizia in sede di edificazione del fabbricato su area privata, priva di apertura al pubblico transito e non soggetta a servitù di pubblico passaggio, diventate componenti essenziali dell'edificio stesso, in cui le relative porzioni del suolo stradale sono necessariamente ed irreversibilmente inglobate;
l'Autorità Giudiziaria si è già pronunciata su citazioni presentate proprio dall'odierno attore, in opposizione a richieste di pagamento del
COSAP per griglie e\o intercapedini relative a varie annualità, con Sentenze che sono state notificate a non sono state oggetto di impugnazione e sono pertanto passate in CP_1
giudicato. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta ha rilevato l'intervenuto annullamento CP_1
parziale dell'avviso di liquidazione relativo per le griglie e intercapedini, ritenendo dovuto il pagamento dell'importo dovuto a titolo di COSAP per il passo carrabile;
ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite,
configurandosi una soccombenza reciproca, poiché il canone per occupazione suolo pubblico relativo al passo carrabile risulta ancora dovuto.
2 Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità della domanda Controparte_2
e di conseguenza il rigetto di tutte le domande dell'attore nei confronti dell'
[...]
, ivi compresa quella di condanna al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 24.07.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
il Condominio chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere con la condanna dei convenuti alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per la pretesa canone COSAP per le griglie ed intercapedini, per effetto del discarico delle pretese depositate da CP_1
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr.
Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13
marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283;
Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
Nel caso in esame, l'Amministrazione in sede di costituzione ha prodotto provvedimento in di autotutela di discarico in data 14.5.2024 del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche per l'anno 2012 mediante nota recante Prot. n. CB/2024/63264.
L'intervenuto annullamento della posizione debitoria relativa alle griglie ed intercapedini,
come in domanda, ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sul credito vantato dall'Amministrazione e, di conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale nel merito della pretesa sostanziale.
Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire,
secondo la regola della “soccombenza virtuale”. Ai fini della liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, ciò che rileva è la “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito ( Cass. N. 24234/2016).
3 Nella fattispecie in esame rileva sia l'eccezione di giudicato sollevata dall'attore per pretese creditorie sulla stessa vicenda relative a diverse annualità sia con riferimento alla legittimità
dell'iscrizione a ruolo delle pretese relative al canone Cosap. Con riferimento all'iscrizione a ruolo, si richiamano i principi della Suprema Corte che hanno statuito la illegittimità
dell'azione esecutiva per mancanza di un titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo, trattandosi di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico, che presuppone le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati (Cass. 582/17, 31331/19, 7188/22,
15994/22, 10727/23),
In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto, in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause,
formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così, ex multis, Cass. n. 15497/2003; Cass.
n. 3795/1999; Cass. 11. 9401/1999; Cass. n. 5748/1988; v. anche Cass. S.U. n. 13916/2006, in materia tributaria, resa in controversia avente ad oggetto annualità diverse dello stesso tributo).
Il ha depositato varie sentenze emesse dal Tribunale ordinario di Roma nei Parte_1
confronti del per pretese COSAP per annualità diverse. Parte_1
Ne discende che anche nel caso in esame, la pretesa deve dichiararsi non dovuta, in assenza di elementi di novità circa l'accertamento definitivo contenuto nelle sentenze, in particolare per il difetto di presupposto da parte dell'Amministrazione di ottenere il pagamento del canone di occupazione per le griglie e le intercapedini dal . Parte_1
Non può disporsi la compensazione delle spese di lite tenuto conto dell'intervenuto discarico del 14.05.2024 successivo alla notifica dell'atto di citazione del 29.04.2024.
Infondata è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. di in mancanza di mala CP_1
fede e colpa grave nell'ambito del giudizio, poiché già in sede di costituzione ha chiesto la
4 cessata materia del contendere per intervenuto annullamento senza alcuna attività
difensiva volta a contrastare la domanda attrice.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ex DM 147/22 nei valori minimi (€. 1.100,00
ed €. 5.200,00) tenuto conto della vicenda, del valore della controversia delle difese delle parti e della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna alle spese di lite in favore del che si liquidano€. CP_1 Parte_1
98,00. in complessivi euro 1.278,00 oltre accessori come per legge.
Compensa le spese con l' Controparte_2
Così deciso in Roma, il 25.07.2025
IL GIUDICE
EO NO
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