Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 dicembre 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 marzo 1999 |
Commentari • 159
- 1. Unico SC 2003: adeguamento al diritto Ue del trattamento tributario delle cooperativehttps://www.fiscooggi.it/
Giurisprudenza • 231
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 21/08/2025, n. 607Provvedimento: Sentenza n. 607/2025 Depositato il 21/08/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale: GIUSTA MAURIZIA, Presidente RINALDI ETTORE, Relatore SISTO GIOVANNI, Giudice in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 302/2024 depositato il 23/04/2024 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati N. 4 15100 Alessandria AL elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - …Leggi di più...
- recupero IVA·
- cooperative sociali·
- operazioni inesistenti·
- reverse charge·
- accertamento tributario·
- violazione norme di diritto·
- legittimazione passiva·
- mancata esibizione documenti contabili·
- mutualità prevalente·
- esenzione IRES
Versioni del testo
- Art. 1.
Ai soci delle societa' indicate nell' articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' stesse, e' attribuito un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Relativamente agli utili percepiti dalle societa' e associazioni indicate nell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , il credito d'imposta spetta ai singoli soci o associati nella proporzione ivi stabilita.
Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi. - Art. 2.
Il credito d'imposta e' computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed e' ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se l'ammontare del credito d'imposta e' superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni.
La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.
Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. - Art. 3.
Gli utili distribuiti dalle societa' indicate nell'articolo 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.
Gli utili distribuiti dalle societa' indicate nell'articolo 1 e percepiti da societa' o enti di cui all' articolo 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .