Articolo 3 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 dicembre 1977
Art. 3.
Gli utili distribuiti dalle societa' indicate nell'articolo 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.
Gli utili distribuiti dalle societa' indicate nell'articolo 1 e percepiti da societa' o enti di cui all' articolo 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Entrata in vigore il 18 dicembre 1977
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