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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 534/2023 promossa in grado di appello d a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese
[...] dagli avv.ti Gianluigi Baroni, Lorenzo Zanotti, e Federica Carelli.
APPELLANTI Contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Controparte_1 Controparte_2
Fratello.
APPELLATI
All'udienza del 19 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. IN FATTO E IN DIRITTO Con separati ricorsi, successivamente riuniti, e Controparte_1 Controparte_2 adivano il G.L. del Tribunale di Palermo e premesso di essere lavoratori dipendenti della società operante sotto le insegne e il marchio Conad Parte_1 Parte_1 presso il punto vendita di Via Lanza di Scalea, noto come “Auchan Fondo Raffo”, all'interno del centro commerciale Conca d'Oro di Palermo, esponevano che nel mese di agosto 2020 la società datrice di lavoro aveva dato impulso ad un intervento di ristrutturazione consistente nel trasferimento del ramo d'azienda rappresentato da una porzione del predetto punto vendita implicante la riduzione dell'area di vendita da c.a.
9.386 mq a c.a.
6.265 mq e conseguente frazionamento, tramite specifico iter amministrativo, delle autorizzazioni commerciali per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, con conseguente riorganizzazione delle relative attività (commerciali e non) e riallineamento dei correlati costi di struttura
1 in funzione dei nuovi standard di format e di mercato e delle citate attività di c.d.
“frazionamento licenza” in corso. Era previsto che un primo ramo di azienda, quale risultante dall'operazione di ristrutturazione, sarebbe stato trasferito mediante cessione in via definitiva della proprietà a e, contestualmente, da quest'ultima in regime di affitto a Pt_2 Parte_2
sempre facente parte delle strutture operative e societarie del Parte_3 network Conad. In esecuzione del precitato programma, con effetto dal 7 settembre 2020, dei 172 dipendenti in forza presso il punto Vendita di Via Lanza di Scalea, 120 erano transitati ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della cessionaria mentre 52 – tra i Parte_3 quali gli odierni appellati - erano rimasti alle dipendenze di Parte_1
e collocati in CIG.
[...]
Ciò premesso, e agivano contro tutte le suddette Controparte_1 Controparte_2 società chiedendo al Tribunale di accertare l'intervenuta cessione dell'intera azienda costituita dal punto vendita di via Lanza di Scalea, illegittimamente qualificata come cessione di ramo di azienda, di dichiarare il loro diritto al transito ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della e di condannare le medesime società al Parte_3 risarcimento dei danni patiti da ciascun lavoratore e commisurati alle retribuzioni perdute dalla data del mancato passaggio (7 settembre 2020) fino a quella dell'effettiva ammissione in servizio presso Parte_3
Si costituivano le società convenute eccependo in via preliminare la carenza di interesse dei ricorrenti e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'azione. Istruita solo documentalmente la causa, con sentenza n.1469/2023, pubblicata in data 03/05/2023, il G.L. accoglieva il ricorso, dichiarando:
- che l'operazione traslativa posta in essere da Parte_1 [...]
e avente ad oggetto l'ipermercato ad insegna Auchan Parte_2 Pt_3 Parte_3 sito in Palermo, Via Lanza di Scalea n. 1963, costituiva trasferimento dell'intera azienda e non di ramo di azienda;
-il diritto dei ricorrenti al passaggio ex art. 2112 c.c. alle dipendenze di Parte_2
e da questa a quale società che attualmente detiene in affitto il ramo Parte_3
d'azienda ceduto da con decorrenza dal 7 settembre Parte_1
2020. Il decidente condannava altresì:
- la e/o la a riammettere immediatamente in Parte_2 Parte_3 servizio i ricorrenti nel proprio posto di lavoro, con il medesimo trattamento economico e normativo e con tutti i diritti acquisiti presso la società cedente;
- tutte le società resistenti in solido a corrispondere in favore dei ricorrenti il risarcimento dei danni derivanti dalla loro esclusione dal transito ex art. 2112 c.c. cui avevano diritto e dal conseguente mancato svolgimento dell'attività lavorativa, che
2 quantificava nella misura delle retribuzioni maturate e maturande dalla data di offerta della prestazione (16.9.2020 per 23.9.2020 per , sino al ripristino CP_2 CP_1 della funzionalità del rapporto di lavoro, utilizzando come base di calcolo l'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze sino al soddisfo. Ripercorrendo l'iter argomentativo illustrato nei precedenti dello stesso tribunale in controversie aventi analogo oggetto, il G.L. sottoponeva a critica la ricostruzione giuridica dell'operazione commerciale descritta dalle convenute in ragione della quale la cessione aveva “riguardato da un lato l'area commerciale aggregata “supermercato” (ramo di azienda c.d. “food e beni di prima necessità”), e dall'altra l'area commerciale aggregata che costituisce il/i restante/i ramo/i di azienda (ramo/i di azienda c.d. “no-food”)” e che
“l'individuazione dei due rami, in vista dell'operazione di cessione” era stata effettuata attraverso “il frazionamento” e la rimodulazione delle superfici di vendita dell'ipermercato, mediante separazione e delimitazione (anche attraverso la costruzione di un muro divisorio) di due diverse aree di vendita, corrispondenti, dal punto di vista immobiliare, a due distinte unità catastali: (i) la prima, pari a 6.295 mq e dedicata alla vendita di prodotti alimentari e beni non alimentari “di prima necessità”, destinata ad essere integrata nella rete Conad;
(ii) la seconda, pari a 3.121 mq e dedicata alla vendita di prodotti non alimentari, che sarebbe stata ceduta (per intero o in parte) ad altri operatori di mercato” e che in parallelo a tale intervento, “e al fine di rendere possibile quanto sopra, aveva avviato “l'iter Parte_1 amministrativo che avrebbe consentito di passare da un'unica autorizzazione (i.e. “licenza”) commerciale per l'intera superfice del Punto Vendita (pari a complessivi 9.386 mq, di cui 5.602 mq alimentare e 3.784 mq non alimentare), a due distinte licenze per la vendita al dettaglio rispettivamente: (i) la prima, di generi prevalentemente alimentari (sulla superficie di 6.265 mq destinata a Conad, di cui ben 5.465 mq destinati alla vendita di beni alimentari e solo 800 mq destinati alla vendita di prodotti non alimentari); (ii) la seconda, di generi prevalentemente non alimentari (sulla superficie residua di 3.121 mq), che verrà attivata, ovvero ulteriormente frazionata, in occasione del perfezionamento delle operazioni di assegnazione ad un terzo operatore del settore non alimentare (Risparmio Casa) della relativa area vendita c.d. “no food”.
“In tale contesto, nell'ottica di promuovere la propria attività di vendita nel Sud Italia, Pt_2 prima, e successivamente in qualità di società consorziate della rete
[...] Parte_3
Conad”, avevano “manifestato la propria volontà di prendere in carico, rispettivamente quali affittuaria e subaffittuaria, il solo ramo d'azienda c.d. “food e beni di prima necessità” dell'ipermercato di Palermo Fondo Raffo”, convenendo con , in Parte_1 vista di tale acquisizione, che – “sarebbero risultati funzionali complessive n. 92,4 FTE (“full time equivalent”), per un incidenza del costo del lavoro sul fatturato pari ad un valore tra il 12% ed il 13% (in linea con il modello CONAD) come indice di sostenibilità economico-finanziaria ed operativa del Punto Vendita”. Rilevava di contro il G.L. :
3 - che il contratto di cessione di ramo d'azienda non precisava quali sarebbero state le attività ed “i reparti” ceduti rinviando a successivi atti poi non perfezionati l'esatta indicazione dei nominativi dei lavoratori ceduti, ancorché per la individuazione di costoro uno dei criteri da applicarsi avrebbe dovuto essere quello dell'appartenenza degli interessati a tali settori di attività, mentre, di fatto, l'operazione commerciale aveva coperto tutte le tipologie merceologiche della cedente;
- che alla stregua del perimetro interpretativo dell'art. 2112 comma 5° c.c. enucleato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale il concetto di cessione di ramo di azienda postulava un fenomeno circolatorio riguardante un'articolazione funzionalmente autonoma identificabile come preesistente al trasferimento e destinata a conservare la propria identità anche dopo il trasferimento;
- che dovendo reputarsi precluse operazioni di esternalizzazione realizzate con la creazione ad hoc di strutture organizzative ottenute mediante la destinazione ad esse di lavoratori provenienti da altre unità produttive, in quanto funzionali alla riduzione della forza lavoro e ad eludere le garanzie di tutela sottese all'art. 2112 c.c., nel caso di specie non poteva affermarsi che il supposto ramo ceduto, costituito dal settore “food” rappresentasse un'entità dotata di autonomia funzionale e che preesistesse alla cessione, essendo vero, piuttosto, che “ la riorganizzazione e la creazione del ramo cd. prevalentemente
“food” è stata meramente funzionale al successivo trasferimento del ramo stesso: cioè il predetto ramo prevalentemente “food” è stato creato al solo fine di potere poi trasferire ad altro soggetto le attività svolte dal medesimo, attività, peraltro, come già sopra detto, neppure precisamente dedotte nella loro consistenza materiale, ma solo in funzione di un futuro frazionamento della superficie di vendita, finalizzato alla futura cessione della residua superficie a terzi”. Ha concluso pertanto il G.L. che l'articolato meccanismo negoziale dissimulasse la cessione dell'intera azienda con conseguente diritto dei ricorrenti a transitare alle dipendenze della cessionaria e ulteriormente della affittuaria tenuto Parte_2 Parte_3 conto che:
- la creazione di una struttura ad hoc, lungi dal costituire una entità organizzata dotata di una propria autonomia funzionale, ha rappresentato “una mera aggregazione di lavoratori, senza che ad essa si sia accompagnata la creazione di specifici elementi materiali e strutturali che avessero un carattere distintivo rispetto alla struttura dalla quale l'entità è stata separata, struttura che è stata invero integralmente ceduta”;
- il “frazionamento di superficie del punto vendita, di per sé del resto insufficiente per aversi ramo di azienda funzionalmente autonomo e preesistente nel senso sopra precisato, è stato di fatto realizzato”, con la conseguenza che la cessionaria e la sua affittuaria hanno proseguito
“di fatto tutta la medesima attività di impresa prima svolta dalla cedente, avendo però escluso un certo rilevante numero di lavoratori, tra cui i ricorrenti, dal transito presso la cessionaria, obbligatorio ex art. 2112 c.c.”;
4 - “L'operazione, in realtà, era volta a ridurre il numero dei lavoratori che dovevano transitare alle dipendenze della cessionaria”, come indirettamente dimostrato dalla circostanza della
“assunzione a termine di lavoratori da parte della cessionaria dopo la cessione, Parte_3 come ammesso nella memoria di costituzione della medesima società”;
- “ad onta dei tentativi delle resistenti di identificare il ramo ceduto come quello “food”, nel contratto di cessione si demanda l'identificazione del ramo di azienda ceduto all'allegato A, che recita: “ Allegato A- Palermo Ramo di azienda per l'esercizio di attività di vendita al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari…”, operante nell'intera unità immobiliare di Via Lanza di Scalea all'interno del Centro Commerciale Conca d'Oro, che veniva contestualmente ceduta in locazione, e costituito dall'autorizzazione amministrativa alla vendita del 2012 e “successiva comunicazione di riduzione della superficie di vendita inviata al Comune di Palermo (Settore Servizi della Città) per una superficie di vendita autorizzata di mq. 5465 settore alimentare e mq. 800 settore non alimentare”, SCIA sanitaria, SCIA antincendio, contratto di affido in gestione di reparto aziendale esercitato all'interno dell'immobile, attrezzature, impianti, arredi e dotazioni relative al Ramo d'azienda concordate dalle parti e non indicate nell'atto, i lavoratori che saranno determinati sulla scorta di accordo sindacale poi non stipulato”;
- “La richiesta di riduzione della superficie di vendita presentata dalla resistente M.D.”, non era accompagnata da una “variazione del ciclo produttivo”, cosicché “deve escludersi che qualsiasi tipologia di attività svolta da detta società sia esclusa dalla cessione”;
- la superficie complessiva di vendita non risultava “ridotta in modo non elevato rispetto a quella dichiarata in precedenza, mentre la restante superficie era e rimane dedicata a impianti, uffici e magazzini”;
- l'attività ceduta continuava a svolgersi “nell'intero immobile di proprietà della cedente M.D. che è stato ceduto integralmente in affitto alla cessionaria, secondo le previsioni del contratto di cessione, in atti”;
- il ramo di azienda ceduto risultava, pertanto, non determinato, “sì da non potersene in alcun modo dimostrare da parte delle resistenti né l'autonomia funzionale né la preesistenza (che invero appare da escludere, come sopra detto, proprio per le modalità della sua formazione) e, soprattutto, sì da portare a concludere che – attesa anche la cessazione dell'attività della cedente e il suo svolgimento da parte della cessionaria - in realtà l'intera azienda è stata oggetto della cessione, con conseguente diritto di tutti i dipendenti, tra cui i ricorrenti, di transitare alle dipendenze della cessionaria ex art. 2112 c.c.”;
- le resistenti non avevano dimostrato “che i ricorrenti prestassero attività nel ramo aziendale non oggetto della cessione, attesa appunto la sua assoluta indeterminatezza”. Infine, il Tribunale di prime cure, atteso che la responsabilità del mancato transito dei ricorrenti alle dipendenze delle cessionarie era dipeso dalla condotta illegittima, volta alla “artificiosa creazione di un ramo d'azienda da parte della cedente e della sua cessione operata fra tutte le medesime società resistenti, in violazione dell'art.2112 c.c.”, aveva condannato queste ultime in solido “alla corresponsione in favore di ciascuno dei ricorrenti del risarcimento del danno che va quantificato nelle retribuzioni perse”, da parametrare “all'ultima retribuzione
5 globale di fatto, non contestata, dalla data dell'offerta della prestazione lavorativa in favore della cessionaria a quella dell'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato dalle singole scadenza al saldo effettivo”. Per la riforma della predetta sentenza hanno proposto appello unitariamente le società soccombenti, reiterando l'eccezione di carenza di interesse ad agire, lamentando il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, dolendosi delle determinazioni istruttorie di non ammissione delle prove testimoniali richieste e, soprattutto, nel merito, censurando il nucleo decisionale della statuizione per avere essa erroneamente interpretato la logica del riassetto organizzativo sotteso all'operazione commerciale posta in essere. In subordine hanno reiterato l'eccezione di aliunde perceptum in relazione agli importi ottenuti medio-tempore dal lavoratore a titolo di integrazione salariale da parte dell' CP_3
Hanno unitariamente resistito in giudizio i lavoratori chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
****** Con riferimento al primo motivo le appellanti insistono nel valorizzare la circostanza che i ricorrenti erano stati destinatari degli interventi di integrazione salariale previsti per tutto il personale delle strutture di rete della , ragion per Parte_1 cui, quand'anche fossero transitati alle dipendenze della , non avrebbero Parte_3 avuto alcuna garanzia di conservazione del posto di lavoro. L'argomento non ha pregio. La consolidata condizione di assistito legata alla permanenza comunque provvisoria nel Cont bacino della , induce a ritenere che, rispetto al bene della vita azionato, il lavoratore aveva indubbiamente un interesse concreto e attuale all'accertamento in giudizio dell'insussistenza di un ramo d'azienda nel complesso di beni traslati e di converso alla declaratoria dell'efficacia dell'integrale trasferimento del complesso aziendale idoneo ad assicurare allo stesso l'applicabilità delle garanzie assicurate dall'art. 2112 c.c.. Passando alla censura relativa alla violazione dell'obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione, il motivo appare dedotto rispetto agli auspicati sviluppi del complessivo riassetto negoziale propedeutico al passaggio del rimanente ramo aziendale al e in vista del riassorbimento della forza lavoro Controparte_5 inizialmente non transitata presso la e la;
sviluppi che Parte_2 Parte_3 sarebbe stati preclusi della determinazione del G.L. di escludere ogni possibile trattativa al riguardo. Anche in tale ottica il motivo, quand'anche ammissibile, appare infondato non potendosi rimproverare al G.L. determinazione del tutto legittima di non sottostare a determinazioni negoziali future ed incerte, nonché indipendenti dalla volontà delle sole parti in causa.
6 Inoltre dalla lettura del verbale del 15.11.2022 [“L'avv. Maniscalco (difensore delle società) chiede un rinvio per bonario componimento. L'avv. Fratello (difensore dei lavoratori) osserva che dopo due anni non è stata formulata dai conventi alcuna proposta concreta”], non sembrano emerge adeguati spazi operativi per una conciliazione della vertenza, stante la genericità contenutistica dell'istanza datoriale e la sostanziale “chiusura” dei ricorrenti ad ogni ipotesi transattiva. Quanto al piano istruttorio, il giudizio posto a base del provvedimento ordinatorio di negare ingresso alle prove testimoniali e che la causa fosse matura per la decisione, appare coerente con il contenuto essenzialmente documentale della vicenda processuale e con le ragioni poste a base della decisione, sottendendo un giudizio di inidoneità e irrilevanza della ulteriore attività di istruzione orale. In proposito, in una controversia sostanzialmente sovrapponibile a quello oggi in discussione, a fronte di un identico motivo di censura la Suprema Corte (Cass. n.32237/2023) ha precisato che:
“a) l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come nel caso di specie relativamente alle ulteriori asserite cessioni di ramo di azienda, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014)”;
“b) la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Cass. Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011)”. Nella fattispecie per cui è oggi causa il Tribunale di prime cure è giunto alle conclusioni sulla ricostruzione della vicenda esaminando tutto il quadro probatorio e tenendo conto anche della diversa prospettazione difensiva delle odierne appellanti che, secondo quanto ritenuto dall'adito magistrato, in ogni caso risulterebbe irrilevante a fronte degli elementi di fatto già riscontrati e riguardanti il thema decidendum rappresentato dalla individuazione dell'oggetto della cessione avviata dalla Parte_1
Nel merito le appellanti reiterano in forma di doglianza gli argomenti deputati a sostenere la dedotta validità della complessa operazione di risanamento e ristrutturazione del punto vendita di via Lanza di Scalea 9, univocamente finalizzata a 7 dare esecuzione ad un consolidato piano industriale, che, in una prospettiva di mantenimento dei posti di lavoro, si era tradotta in un intervento di “frazionamento” fisico e ammnistrativo della preesistente struttura di vendita, destinata a non essere ceduta in blocco ma mediante una rimodulazione della superficie di vendita e la creazione di due distinte unità, oggetto di separate e successive cessioni;
un ramo oggetto della prima cessione a favore della e della costituito Parte_2 Parte_3 da una superficie di mq.
6.295 dedicato alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari di prima necessità (ramo Food”) ed un secondo ramo, oggetto di una successiva cessione a favore di aziende facenti parte del gruppo Risparmio Casa, costituto da una superficie di mq.
3.121 destinato alla vendita di prodotti non alimentari (Ramo “no Food”). Il motivo è infondato. Pienamente condivisibile risulta, infatti, il percorso argomentativo adottato dal Tribunale di Palermo al fine di delimitare, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, il concetto di ramo di azienda, quale punto nodale dell'intera vicenda processuale . Partendo dalla nozione formulata dalla Direttiva CE 2001/23 trasfusa nell'attuale versione dell'art. 2112 comma 5° c.c. secondo la quale “ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, . il G.L. ha sottolineato che rispetto alla tutela dei diritti del lavoratore coinvolto dalla vicenda successoria, l'interesse di quest'ultimo al mantenimento dei diritti economici e normativi acquisiti , postula l'esigenza che l'entità oggetto del trasferimento “conservi” successivamente allo stesso la propria identità. In conformità a tale accezione è stato pertanto chiarito che “ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d. lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. (Cass. 31 luglio 2017, n. 19034; Cass. 19 gennaio 2017, n. 1316; Cass. 31 maggio 2016, n. 11247; Cass. 25 febbraio 2016, n. 10542)”
8 L'autonomia funzionale del ramo di azienda, requisito imprescindibile per la legittima cessione, deve, dunque, sussistere anche prima del trasferimento, e ciò in quanto le direttive innanzi ricordate dispongono che l'entità trasferita conservi, a seguito del trasferimento, la propria identità, con ciò evidentemente significando che essa deve essere posseduta anteriormente al trasferimento, in tal modo escludendosi che si possa identificare il ramo solo al momento della cessione, perché detta operazione consentirebbe all'imprenditore di estromettere i lavoratori senza le garanzie previste per legge (Cass. 5 luglio 2021, n.18948). Per la giurisprudenza di legittimità il concetto di preesistenza configura un antecedente indefettibile per l'applicazione dell'istituto in quanto ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d.lgs. 276/2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente (Cass. 31 maggio 2016, n. 11247). Sicché, non si configura un ramo d'azienda suscettibile di cessione, in difetto di preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, ma qualora sia stata creata ad hoc una struttura produttiva in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo (Cass. 24/01/2018 n. 1769). Ritine, pertanto il primo giudice, “che il requisito della preesistenza è insito nello stesso concetto di “autonomia funzionale” del ramo di azienda, non potendosi neppure ipotizzare che una parte di azienda, che già non fosse caratterizzata da una propria autonomia funzionale, possa acquisirla per il solo fatto e nello stesso momento del trasferimento”. La ratio è, infatti, “quella di evitare che le parti imprenditoriali possano creare, in occasione della cessione, strutture produttive che, in realtà, costituirebbero l'oggetto di una forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un'entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (Cass. 19 gennaio 2017, n. 1316)”. Devono quindi reputarsi tuttora precluse operazioni di esternalizzazione realizzate con la creazione ad hoc, mediante l'aggregazione di lavoratori provenienti da diverse unità produttive, di articolazioni produttive destinate, esse soltanto, al trasferimento: infatti tali operazioni si pongono in contrasto con la precipua funzione dell'art. 2112 c.c. di tutela e mantenimento delle condizioni di lavoro (come recita ancora la rubrica) e non ad agevolare processi di ristrutturazione aziendale che ricadono sotto ben diverse regolamentazioni”. Così ricostruita la cornica ermeneutica di riferimento il Tribunale di prime cure ha escluso, rispetto al concreto trasferimento di azienda tra le società resistenti, “che il ramo ceduto, cd. prevalentemente “food” costituisse una entità dotata di autonomia funzionale e che fosse preesistente alla cessione, non potendosi neppure ipotizzare che una parte di azienda, che 9 già non fosse caratterizzata da una propria autonomia funzionale, possa acquisirla per il solo fatto e nello stesso momento del trasferimento”. Nella fattispecie di causa, prosegue il decidente, “seppure caratterizzata da eventi tra loro distinti nel tempo (riorganizzazione aziendale, richiesta di riduzione della superficie commerciale della licenza e cessione del ramo),” gli stessi “devono essere tra loro valutati unitariamente, in quanto, come emerso chiaramente dagli atti delle parti e dalla documentazione depositata, la riorganizzazione e la creazione del ramo cd. prevalentemente “food” è stata meramente funzionale al successivo trasferimento del ramo stesso: cioè il predetto ramo prevalentemente “food” è stato creato al solo fine di potere poi trasferire ad altro soggetto le attività svolte dal medesimo, attività, svolte dal medesimo, attività, peraltro, come già sopra detto, neppure precisamente dedotte nella loro consistenza materiale, ma solo in funzione di un futuro frazionamento della superficie di vendita, finalizzato alla futura cessione della residua superficie a terzi”. Nella vicenda che ci occupa risulta evidente, per sostanziale ammissione delle stesse appellanti, che il punto vendita di via Lanza di Scalea configurava in principio un unitario complesso aziendale e che solo in vista del programma di ristrutturazione e risanamento, ne fu programmato lo smembramento in due distinte articolazioni preordinate a differenti operazioni di cessione. Invero dalla lettura del contratto di cessione di ramo di azienda dalla
[...]
alla del 7/9/2020 emerge che, a fronte della programmata Parte_1 Parte_2 riduzione della superficie di vendita e del correlato ridimensionamento della forza lavoro, nessuna effettiva individuazione venne operata tra ramo e ramo Pt_4 Pt_5 essendosi piuttosto previsto che il ramo di azienda oggetto della cessione avrebbe riguardato sia prodotti alimentari che prodotti non alimentari (cfr. all. 16 produzione delle appellanti). Atto traslativo carente di qualsiasi individuazione in merito alle categorie merceologiche e/o ai reparti di vendita destinati alla composizione del singolo ramo aziendale oggetto di una cessione che, piuttosto, appariva prevalentemente incentrata sulla mera elencazione dei lavoratori - tutti indifferentemente indicati quali addetti alla vendita e/o capi reparto - destinatari del diritto al transito presso il cessionario, ma senza indicazione alcuna dei criteri di scelta sottesi alla selezione dei medesimi. Preme altresì evidenziare che, rispetto al progettato riassorbimento del personale in Cont esubero, già collocato in , la successiva negoziazione, riguardante l'altro ramo di azienda ( ) da cedere al gruppo Risparmio Casa, aveva previsto l'assunzione ex Pt_5 nunc di tali lavoratori (cfr. modello di contratto Rica Gest s.r.l. in produzione di parte resistente) a decorrere dal 17/6/2022, in radicale e oggettiva divergenza rispetto all'interesse alla continuità giuridica ed economica del rapporti di lavoro assicurata dall'art.2112 c.c.. Alla luce di un'attenta disamina delle risultanze processuali l'impugnato riassetto negoziale appare, dunque, essenzialmente finalizzato a dissimulare un'artificiosa
10 esternalizzazione di alcune frazioni dell'unitaria realtà aziendale funzionale allo scorporo e alla ottimizzazione di due aree commerciali del tutto prive di una preesistente identità giuridica ed economica con il malcelato fine di eludere ed aggirare l'applicazione di norme imperative poste a tutela della occupazione. Opzione ricostruttiva condivisa, fra l'altro, dalle prime pronunce della giurisprudenza di legittimità chiamata a sindacare la validità del riassetto negoziale operato a livello nazionale dal (v. Cass. n.32237 del 21/11/2023). Parte_6
Quanto poi all'eccezione di aliunde perceptum formulata dalle appellanti rispetto alla indennità di mobilità percepita dai lavoratori e che a dire delle società istanti dovrebbe essere portata in compensazione con le retribuzioni maturate medio tempore, deve ribadirsi che è necessario che il cosiddetto "aliunde perceptum" sia stato conseguito dal lavoratore reimpiegando la capacità di lavoro che non è stata impegnata nell'attività cessata a causa della estromissione illegittima, non rilevando né che i nuovi redditi non abbiano natura di retribuzione ma assistenziale e neppure che i nuovi redditi non siano assoggettabili a contribuzione, in “quanto il lavoratore illegittimamente licenziato ha ugualmente diritto, in base all'art.18, alla conservazione della posizione previdenziale, con onere a carico del datore di lavoro, mentre non possono essere detratte le indennità previdenziali, non potendo, le stesse ritenersi acquisite, in via definitiva, dal lavoratore, in quanto ripetibili dagli Istituti previdenziali” (Cass. n.8150 del 3/4/2018). Consolidata, d'altronde, è sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, considerato che l'eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall' (cfr., tra le altre, Cass. n.14878 Controparte_6 del 7.6.2018, Cass. n.9724 del 18/4/2017, Cass. n.7794 del 27/03/2017). Nel caso di specie la posta concorrente costituita dalla indennità di integrazione salariale CIGS risulta attribuita ai lavoratori sulla scorta di un distinto rapporto di natura previdenziale che non rileva sul terreno dell'obbligazione inadempiuta e che potrà al più legittimare l'eventuale iniziativa redibitoria da parte del soggetto erogatore ( . CP_3
A non diversa conclusione possono indurre le ulteriori argomentazioni difensive illustrate in appello, laddove:
- la proposta di assunzione inviata al il 18.05.2022 (data rispetto alla quale, a CP_1 detta delle appellanti, dovrebbe cristallizzarsi ogni pretesa risarcitoria del lavoratore), prevedeva un decorrenza ex novo (a far data dal 26.05.2022) del costituendo rapporto di lavoro e la possibilità per la cessionaria di adibire l'appellato anche a compiti e mansioni diversi da quelli inizialmente convenuti (circostanze entrambe in contrasto con la ventilata continuità del rapporto in essere con la cedente), ed inoltre, come dedotto dalla difesa del lavoratore a pagina 11 della memoria di costituzione in sede di gravame e non
11 contestato da controparte, subordinava la nuova assunzione a vincolanti condizioni (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Parte_1 abbandono dell'odierno giudizio, sottoscrizione di una conciliazione in sede protetta con effetti tombai sul pregresso rapporto di lavoro fatto salvo un indennizzo economico di €1.000,00) visibilmente incidenti sui pregressi diritti del CP_1
- del tutto inconferente, perché estranea alle logiche interpretative deputate a collocare l'operazione in parola all'interno del vigente sistema ordinamentale e a valutarne la valida compatibilità con gli istituti propri del diritto civile, è la circostanza che il doppio trasferimento sia stato considerato da un punto di vista fiscale come un'unica operazione;
- la qualificazione fattuale del ramo di azienda poi trasferito a Risparmio Casa quale complesso organizzato è un dato fattuale eventualmente riconducibile ad un arco temporale evidentemente successivo all'impugnata cessione intercorsa fra
[...]
e e come tale estraneo all'odierno thema Parte_1 Parte_2 decidendum;
- meramente labiale risulta l'affermazione per la quale la Parte_1 dopo la cessione del 7.9.2020 avrebbe mantenuto la licenza di vendita al pubblico di prodotti “non alimentari”, leggendosi, piuttosto, nell'allegato A del relativo contratto che oggetto di cessione è “il Ramo di azienda per l'esercizio di attività di vendita al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari”. Le argomentazioni che precedono giustificano la conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado del giudizio vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, in atti. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1469/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 3 maggio 2023. Condanna le appellanti, in via solidale fra loro, a rifondere agli appellati, in via solidale fra loro, le spese di lite, che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 19 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco
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