TAR Milano, sez. V, sentenza 13/04/2026, n. 1636
TAR
Decreto cautelare 26 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 9 settembre 2025
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Ordinanza cautelare 15 ottobre 2025
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Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata applicazione delle disposizioni in materia di decadenza e difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile la tesi della ricorrente, affermando che i presupposti per la 'proroga tecnica' delle concessioni non sono stati provati nel caso specifico. Inoltre, la Gestione Governativa del lago di Como ha espresso parere negativo al rinnovo per inidoneità dello spazio acqueo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che i presupposti per la proroga tecnica non siano stati provati e che vi sia stato un parere negativo al rinnovo della concessione per inidoneità dello spazio acqueo.

  • Rigettato
    Inadeguatezza delle boe presso il Circolo nautico "Gabbiano Azzurro"

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancanza di un atto formale di concessione d'uso delle boe a favore della società, e il fatto che le boe fossero assegnate a una persona fisica senza specificare l'uso per la società, costituissero un ostacolo. Inoltre, il Circolo Nautico è un'associazione senza scopo di lucro.

  • Rigettato
    Violazione del principio di leale collaborazione

    Il Tribunale ha affermato che la decadenza era inevitabile dato il venir meno del requisito al momento della decisione, senza possibilità di assegnare un termine per la regolarizzazione, poiché mancava un atto formale di concessione d'uso delle boe alla società.

  • Rigettato
    Interpretazione dell'Autorità di Bacino sull'uso delle boe

    Il Tribunale ha confermato la valutazione dell'Autorità di Bacino, sottolineando che il Circolo Nautico è un'associazione senza scopo di lucro e che l'assegnazione delle boe a una persona fisica non implicava l'uso per l'attività commerciale della società.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 36, cc. 6 e 8, del Regolamento comunale

    Il Tribunale ha distinto la decadenza sanzionatoria, che presuppone violazioni reiterate, dalla decadenza per perdita dei requisiti, che non ha natura punitiva ma rimediale e può essere disposta quando vengono meno i presupposti fondamentali del titolo abilitativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 13/04/2026, n. 1636
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1636
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo