Decreto cautelare 26 luglio 2025
Ordinanza cautelare 9 settembre 2025
Ordinanza cautelare 15 ottobre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 13/04/2026, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2853 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Carlo Lucioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oliveto Lario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Garea Del Forno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Guardia di Finanza Gruppo Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 66 del 23.07.2025, adottata e sottoscritta dal Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP del Comune di Oliveto Lario, Arch Paride Dissimile, trasmessa con nota prot. n. 4628 di pari data, recante ad oggetto: “Decadenza della licenza comunale n. 1/2011 d'esercizio pubblico di noleggio con conducente effettuato con natante per trasporto di persone non di linea” (doc. 1);
- se ed in quanto occorrer possa, della comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 23.07.2025, con nota prot. n. 4628, recante in allegato la predetta determinazione n. 66/2025, con la quale l'Arch. Paride Dissimile - Responsabile del Servizio Tecnico - LLPP Edilizia Privata Urbanistica SUAP presso il Comune di Oliveto Lario - comunica alla Ricorrente che “con propria determinazione n. 66 del 23/07/2025, che si allega alla presente, è stata dichiarata la decadenza di diritto della licenza comunale n. 1/2011 per l'esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente effettuato con natante per trasporto di persone non di linea, di cui è titolare e intestataria codesta Ditta, per la perdita del requisito obbligatorio per il mantenimento del titolo abilitativo di cui all'art. 7, comma 3, del vigente Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio con conducente (NCC). Conseguentemente, si invita codesta Ditta a riconsegnare a questo Ufficio l'originale del titolo abilitativo, significando che lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente svolta oltre il ricevimento della presente costituisce, a ogni effetto, esercizio abusivo, in difetto assoluto di autorizzazione, dell'attività con ogni conseguenza di legge” (doc. 2);
se ed in quanto occorrer possa, della nota prot. n. 3265 del 23.05.2025 dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori - ancorché non conosciuta e attualmente oggetto di istanza di accesso pendente - con la quale l'Ente avrebbe comunicato al Comune di Oliveto Lario che, “visto il decreto di concessione n. 212 del 05.12.2024 e relativo disciplinare, “l'ormeggio di terzi presso le boe del Circolo nautico Gabbiano Azzurro è consentito a condizione che lo stesso avvenga nell'ambito della regolamentazione propria del Circolo stesso ed in particolare senza scopo di lucro”;
sempre se ed in quanto occorrer possa, dell'art. 7, c. 4, del Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante servizio taxi e NCC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Oliveto Lario n. 33 del 25.11.2024, se ed in quanto applicabile secondo l'interpretazione fattane dal Comune nei confronti del Ricorrente (doc. 3);
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza di risarcimento danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Oliveto Lario e della Guardia di Finanza Gruppo Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa VA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La società SP s.r.l. opera nel settore del trasporto non di linea mediante natanti, in forza della licenza NCC n. 1/2011 rilasciata dal Comune di Oliveto Lario, associata al natante “mega SP”.
Con il presente ricorso ha impugnato il provvedimento di decadenza adottato dal Comune di Oliveto Lario, per la mancata disponibilità della rimessa nel territorio comunale, come richiesto dall’art. 8 c. 3 L. 21/1992 e dall’art. 7 c. 3 del Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio con conducente (da ora anche solo Regolamento comunale).
Il procedimento veniva avviato nel gennaio 2025, con le contestazioni del Comune, con le quali veniva rilevata la carenza della effettiva disponibilità di una rimessa nel territorio.
La Società con le controdeduzioni del 28.2.2025 chiedeva l’archiviazione del procedimento di decadenza, avendo la disponibilità di due rimesse: una in forza della concessione demaniale 425/CNS, nella frazione Limonta, prorogata ex lege e l’assegnazione di n. 2 boe presso il campo boe di Limonta da parte del Circolo Nautico “Gabbiano Azzurro” di Oliveto Lario.
Il Comune apriva una fase istruttoria, in cui chiedeva chiarimenti all’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, nonché la produzione dell’atto formale di assegnazione da parte del Circolo Nautico “Gabbiano Azzurro” delle boe indicate.
A conclusione del procedimento, il Comune ha adottato il provvedimento impugnato, per l’assenza del requisito di cui all’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale, ritenendo la concessione demaniale identificata con la sigla 425/CNS non più in vigore.
Rispetto alle boe situate nell’area di competenza del Circolo Nautico “Gabbiano Azzurro”, con nota prot. n. 3265/2025 dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, ha rilevato che “l’ormeggio di terzi presso le boe del Circolo nautico Gabbiano Azzurro è consentito a condizione che lo stesso avvenga nell’ambito della regolamentazione propria del Circolo stesso ed in particolare senza lo scopo di lucro”, per cui “lo spazio acqueo di cui dispone la società SP srl non risulta idoneo al
mantenimento del requisito obbligatorio di cui all’art. 7, comma 3, del vigente Regolamento […], in quanto in virtù della licenza assegnatale la società SP srl svolge attività a scopo di lucro”; per tale ragione il Comune evidenziato che le suddette boe sono “assegnate al titolare della società SP srl in qualità di persona fisica, come affermato dalla stessa interessata ”.
Avverso gli atti in epigrafe la società SP ha articolato due motivi: nel primo ha lamentato l’errata applicazione delle disposizioni in materia di decadenza nonché il difetto di motivazione.
Nella seconda censura l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti e violazione del principio di leale collaborazione.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1138 del 14.10.2025 la domanda cautelare veniva respinta, con la seguente motivazione:
“ Considerato che il provvedimento di decadenza di cui è chiesto l’annullamento appare immune dalle dedotte censure, in quanto:
- è stato emesso in conformità all’art. 7 comma 3 del Regolamento Comunale per il trasporto delle persone mediante taxi e servizio di noleggio con conducente, secondo cui “per il servizio NCC e NCC natanti è necessario avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell’ambito del territorio comunale, di una sede, di una rimessa o di un pontile d’attracco, intesi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo o del natante adibito al servizio di noleggio con conducente, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirla in caso di aggiudicazione dell’autorizzazione”;
- tale disposizione è applicazione dell’art. 8 comma 3 Legge 21/1992 che prevede per il mantenimento dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente “la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”;
- la ricorrente non ha provato il possesso del requisito della disponibilità materiale e giuridica attuale di una sede operativa e di una rimessa nel territorio comunale, essendo in attesa dell’assegnazione di boe del Circolo Nautico Gabbiano Azzurro, che potrà eventualmente avere in uso nel 2026, essendo attualmente oggetto di concessione con scadenza il 31.12.2025”.
In sede di appello, il Consiglio di Stato, accoglieva l'istanza cautelare in primo grado e sospendeva l’esecuzione dell’atto impugnato (ordinanza n. 4139/2025).
Con motivi aggiunti depositati in data 5.9.2025 parte ricorrente ha articolato un ulteriore profilo di illegittimità, deducendo la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 7, cc. 4 e 5, e 36, cc. 6 e 8, del Regolamento per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio con conducente, nonché il difetto di istruttoria.
In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato la dichiarazione del Circolo nautico in cui si dava atto che “ il Consiglio Direttivo del Circolo nautico Gabbiano Azzurro ha deliberato in data 14 dicembre 2024 l’assegnazione di n. 2 boe a seguito di richiesta del socio AN Ponzini p/c Bellagio Boat Tour per l’ormeggio dell’imbarcazione “Mega” e il provvedimento dell’Autorità di Bacino del 23/12/2025 avente ad oggetto “Accoglimento istanza di concessione demaniale nel Comune di Oliveto Lario (…)”.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Comune di Oliveto Lario per l’assenza del requisito richiesto dall’art. 8, comma 3 Legge 21/1992 ( “Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ”) e dall’art. 7, c. 3, del Regolamento Comunale cioè la “ disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell’ambito del territorio comunale, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco, intesi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo o natante adibito al servizio di noleggio con conducente ”.
Secondo il Comune infatti la società, al momento dell’adozione del provvedimento, risultava priva di una rimessa, in quanto “ la concessione demaniale identificata con la sigla 425/CNS, della quale la società SP srl afferma la sussistenza, non risulta in vigore ” e “ le boe situate nell’area di competenza del Circolo Nautico “Gabbiano Azzurro” risultano assegnate al titolare della società SP srl in qualità di persona fisica”.
Nel corso del giudizio la Società SP ha prodotto la nota del 23.12.2025, con cui l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori ha comunicato l’accoglimento dell’istanza di concessione demaniale sigla 1833/ADB per il periodo 01.01.2026-31.12.2031.
2.1 Nel primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3, L. 118/2022, come modificato dall’art. 1, d.l. 131/2024, la violazione dell’art. 3, l. 241/1990, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione: l’Amministrazione non avrebbe motivato perché la concessione identificata con la sigla 425/CNS, non sarebbe in vigore, a fronte delle proroghe di legge. In particolare la proroga di cui all’art. 3, c. 1, l. 118/2022, come modificato dall’art. 12, c. 6-sexies, lett. a), d.l. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023, in forza del quale “ Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, [...] le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative e sportive [...], e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio ”.
Da ultimo, l’art. 1, c. 1, lett. a), d.l. 131/2024 (convertito con modificazioni dalla l. 166/2024), ha ulteriormente prorogato la validità delle concessioni esistenti, “ fino al 30 settembre 2027 ”.
La tesi di parte ricorrente secondo cui la concessione sarebbe stata prorogata non è condivisibile, alla luce dell’orientamento consolidato, secondo cui compatibile con il diritto dell'Unione è la sola proroga ‘tecnica' - funzionale allo svolgimento della gara - prevista dall'art. 3, commi 1 e 3, della l. n. 118 del 2022 nella sua originaria formulazione, laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024 in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa.
Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell'Unione e la stessa legge n. 118/2022, però, le autorità amministrative competenti - e, in particolare, quelle comunali - devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi (Cons. Stato, sez. VII, 26 febbraio 2025, n. 1688; TAR Lazio, Latina, sez. II, 14 novembre 2024, n. 728; TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 febbraio 2025, n. 268; TAR Campania, Salerno, sez. III, 23 aprile 2025, n. 749).
Nel caso in esame i presupposti per ritenere operante la c.d. proroga “tecnica” non sono stati provati, per cui la concessione originaria non può essere ritenuta valida.
Oltre a questo profilo, dalla documentazione in atti emerge che la Gestione Governativa del lago di Como ha espresso parere negativo al rinnovo della concessione, per inidoneità dello spazio acqueo per le manovre di approdo e di ripartenza, per cui ostava al rinnovo anche questo elemento.
2.2 La seconda censura verte sulla rilevata inadeguatezza delle boe presso il Circolo nautico “Gabbiano Azzurro”.
Sostiene parte ricorrente che non vi sarebbero restrizioni all’uso delle boe in una struttura privata, da parte della società SP, che ha presentato istanza di concessione per dette boe in data 30 giugno 2025 e che l’Amministrazione, in applicazione al principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto valutare detta istanza, assegnando un termine per regolarizzare la posizione.
Anche questa censura non è fondata.
Il procedimento è stato avviato nel gennaio 2025 e si è concluso con la determina n. 66 del 23.07.2025, con cui il Comune ha disposto la decadenza, avendo accertato la perdita del requisito obbligatorio di cui all’art. 7 comma 3, del Regolamento comunale, in quanto non era più titolare di un attracco, idoneo all’imbarcazione.
La mancanza o il venir meno di tale requisito non poteva che comportare l’adozione del provvedimento di decadenza, senza alcuna possibilità di assegnare un termine di regolarizzazione o di sospensione della licenza, in attesa della conclusione del procedimento di assegnazione delle boe da parte del circolo nautico, in quanto il Comune doveva valutare la sussistenza del requisito al momento dell’assunzione della decisione.
A tale data mancava un atto formale di concessione d’uso delle due boe a favore della Società, essendo le boe concesse ad una persona fisica, associato del Circolo, senza precisazione che fosse utilizzata per l’imbarcazione della società SP.
Per tale ragione l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori (cfr. nota prot. n. 3265/2025) ha rilevato l’elemento ostativo rappresentato dal fatto che “ l’ormeggio di terzi presso le boe del Circolo nautico Gabbiano Azzurro è consentito a condizione che lo stesso avvenga nell’ambito della regolamentazione propria del Circolo stesso ed in particolare senza lo scopo di lucro ”: infatti il Circolo Nautico è un’associazione senza scopo di lucro, con finalità di carattere sociale, civile e culturale nella promozione degli sport nautici, con la finalità di assegnare gli ormeggi nella disponibilità del circolo agli associati.
2.3 Quanto sopra dedotto è sufficiente per respingere la terza censura, introdotta con motivi aggiunti, in cui viene dedotta la violazione degli artt. l’art. 36 comma 6 e 8 del Regolamento.
L’art. 36 comma 6 prevede che “ L’autorizzazione NCC è revocata in caso di avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio per violazione: a) dell'obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio ”.
Il comma 8 della medesima disposizione precisa che “ L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Il Responsabile competente si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con notifica all'interessato”.
Secondo la tesi della società ricorrente la decadenza doveva essere adottata solo dopo tre provvedimenti sanzionatori, inflitti nell’arco temporale di cinque anni.
La difesa del comune ha ben rilevato la differenza delle due fattispecie: la decadenza sanzionatoria presuppone l’accertamento di violazioni reiterate colpose, con applicazione delle connesse garanzie procedimentali; la decadenza di cui all’art. 7 presuppone che venga accertata la sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per la licenza.
Venendo in rilievo un rapporto di durata, che si protrae nel tempo, l’amministrazione può sempre verificare la sussistenza dei suoi presupposti fondamentali, anche rispetto al corretto espletamento dell’attività da parte dell’interessato.
I conseguenti provvedimenti di decadenza a seguito della verifica suddetta, “ non hanno natura sanzionatoria stricto sensu, ma costituiscono atti di “revoca-decadenza” adottati non con finalità punitiva, afflittiva o preventiva, bensì semplicemente rimediale - all'interno di un rapporto di durata, di natura pubblicistica, subordinato a certi presupposti e conformato secondo certe regole e obblighi; ne segue che laddove l'Amministrazione dovesse accertare il venir meno dei presupposti fondamentali nonché il non corretto espletamento dell'attività da parte dell'interessato, verrebbero meno le ragioni fondanti il titolo abilitativo, dando luogo così a una fattispecie di “decadenza” dello stesso, appunto, e (solo) lato sensu di sua revoca “sanzione”, in quanto conseguenza degli inadempimenti dell'interessato (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2025, n. 6195)” (in questi termini T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 13/01/2026, n. 30) .
III) Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
La peculiarità della fattispecie in esame giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IE, Presidente
VA IN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IN | AN IE |
IL SEGRETARIO