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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 108/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera . ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANANIA ANNA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CARDILLO GIUSEPPE e dell'avv. TASSONE ANNA
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Condannare la convenuta alla restituzione, a CP_1
favore del Sig. (sopra generalizzato) dei beni da Lei ricevuti in Parte_1
prospettiva del matrimonio, poi non avvenuto per la rottura del fidanzamento e precisamente dei seguenti beni: a) L'autovettura Fiat 500 acquistata presso il rivenditore
” di Riace Marina (RC) o, in subordine l'equivalente in denaro pari ad Euro CP_2
12.000,00 al netto del valore commerciale dell'autovettura Parte_2
targata DN906LR; b) La collezione di monete il cui valore è di Euro 60.000,00
[...]
o l'equivalente in denaro (Euro 60.000,00) nel caso in cui la Signora non ne sia CP_1
più in possesso;
2) Condannare la convenuta al pagamento, a favore dell'appellante, della CP_1
somma di Euro 53.024,39 (giusta esatta quantificazione effettuata tramite memoria depositata il 19.07.2013) titolo di restituzione somme da Lei ricevute dal Sig. in Pt_1
pendenza del loro rapporto.
3) Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a favore dell'Appellante dell'autovettura targata DN906LR e, per l'effetto, Parte_2 ordinare al competente PRA la trascrizione dell'emananda sentenza quale titolo di proprietà a favore dell'appellante.
4) Rigettare tutte le domande le richieste avanzate dalla signora CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del legale costituito Avv.to Anna ANANIA.;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello, e in subordine rigettarlo nel merito, con la conseguente condanna alle spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di NO (poi confluito nel Tribunale di
Locri), notificato il 15.02.2013, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la restituzione dei doni effettuati in vista del matrimonio, poi non
[...]
celebratosi.
Si costituiva in giudizio , che escludeva che i doni fossero riferibili ad un CP_1
fidanzamento ufficiale e promessa di matrimonio, ed in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa dei comportamenti violenti e persecutori tenuti dall'attore.
Con sentenza n. 7/2020, il Tribunale di Locri rigettava la domanda di restituzione dei doni, accogliendo esclusivamente la domanda di accertamento del trasferimento di proprietà dell'autovettura in favore dell , ed Parte_2 Pt_1
accoglieva in parte la domanda risarcitoria avanzata dalla condannando l'attore CP_1
al pagamento della somma di € 14.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
pag. 2/8 Con atto di citazione notificato il 9.02.2020, impugnava la Parte_1
predetta sentenza, ritenendo che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione delle prove, che avrebbero invece portato all'accoglimento della domanda dell'attore ed al rigetto della domanda riconvenzionale, concludendo quindi per la totale riforma della decisione di primo grado nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , che concludeva per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 24.09.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. La decisione in merito alla azione di restituzione dei doni ricevuti dalla è CP_1
corretta e coerente con il quadro probatorio emerso a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado.
È pacifico e non contestato che le parti avessero una relazione, e che nel periodo in esame l'appellante non fosse ancora divorziato, e che nel corso della relazione l Per_1
avesse fatto diversi doni alla CP_1
Come correttamente osservato dall'appellante, “presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni - che l'art. 80 cod. civ. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale - è la circostanza che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, ne' di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio”. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1260 del
08/02/1994, Rv. 485243 - 01).
pag. 3/8 Nel caso in esame, detto presupposto non sussiste, in quanto non vi è la prova che i doni fossero fatti a causa della promessa di matrimonio, e non fossero invece giustificati ex art. 770 comma 2 c.c.
Ai fini della proposta azione di restituzione dei regali non occorre, infatti, che la promessa di matrimonio si fosse estrinsecata mediante una dichiarazione pubblica, ma solo che i doni siano legati alla comune intenzione di giungere alla celebrazione del matrimonio. L'ordinamento, infatti, non richiede né una particolare forma di promessa, né una pubblicità della promessa effettuata, in quanto con la disposizione dell'art. 80 c.c si limita a riconoscere al donante la facoltà di chiedere la restituzione dei doni effettuati
"a causa della promessa di matrimonio", cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza della causa del mancato matrimonio. La disposizione vale anche quando la promessa sia unilaterale, perché l'elemento essenziale è che la donazione intervenga solo ed esclusivamente perché tra le parti è intercorsa una promessa o un fidanzamento, per cui secondo l'id quod plerumque accidit non troverebbero altra plausibile giustificazione al di fuori del fidanzamento. La ratio della restituzione è infatti l'eliminazione di tutti i possibili segni di un rapporto che non è giusto a compimento e che è opportuno rimuovere per quanto è possibile.
Nel caso in esame, l'obbligo restitutorio non ricorre – a prescindere dalla serietà della relazione e della reale intenzione di giungere al matrimonio, minata dalla consapevolezza che all'epoca le parti erano sposate e non era in corso il giudizio di separazione, e da altri elementi di cui si dirà infra – in quanto le donazioni sono da ricollegare alla riconoscenza per servizi resi e liberalità d'uso.
Non è in contestazione, ed è stato dimostrato anche dall'escussione dei testimoni indicati dall'appellata, che la avesse rinunciato a turni di lavoro e avesse CP_1
affrontato spese di viaggio costanti per trascorrere il fine settimana con l , e dal Pt_1
2009 avesse ospitato il figlio dell'appellante, all'epoca bisognoso di cure anche psicologiche.
I beni e le somme donate, quindi andrebbero qualificati come una donazione di uso regolata dall'art. 770 co. 2 c.c. e difettano del collegamento causale con la promessa di matrimonio non realizzatasi.
pag. 4/8 Difatti, l aveva versato delle somme in favore della nel periodo in cui il Per_1 CP_1
figlio era ospite dell'appellata, giungendo a saldare alcuni suoi debiti, ed ha continuato a versare alcune somme anche dopo la rottura del rapporto.
Se detti versamenti e regalie fossero legate alla sussistenza di un rapporto amoroso che doveva condurre al matrimonio i versamenti si sarebbero fermati alla rottura del rapporto, avvenuta nell'estate del 2011 e certamente prima dell'agosto 2012 (data dell'ultimo versamento).
Anche le vicende relative all'autovettura appaiono del tutto slegate da un progetto matrimoniale, avendo l'appellante richiesto la permuta dell'auto acquistata dalla con altra auto di maggior valore, pagata dall . CP_1 Pt_1
La donazione delle monete si inserisce nell'ambito delle regalie d'uso in occasione di ricorrenze, così come le altre regalie ammesse dalla appellata e non contestate dall . Pt_1
Inoltre, come sopra accennato, l'attore non ha dimostrato l'esistenza di una seria promessa di matrimonio. Entrambe le parti all'epoca dei fatti erano sposate, e non risulta in atti che l avesse intrapreso il procedimento di separazione. La Pt_1
testimone ha dichiarato di aver percepito direttamente l negare Testimone_1 Pt_1
ogni intenzione di sposare la CP_1
Irrilevante lo scambio di anelli tipo fede nuziale e la presunta cerimonia sulla spiaggia, di cui l'unica prova è il “sentito dire”, ossia voce di paese di certo non assimilabile al fatto notorio, trattandosi di circostanze che non assumono il valore di elementi indiziari della seria intenzione di giungere al matrimonio, dovendo essere lette unitamente agli altri elementi caratterizzanti la relazione tra le parti.
La vaghezza del progetto di vita comune emerge anche dalla narrazione dell'attore, che non ha indicato neanche quale sarebbe stata la futura sede della vita comune, nonché dalle deposizioni degli altri testimoni, che qualificano la relazione tra i due al più come extraconiugale. L'appellata ha prodotto poi prodotto documentazione relativa alla permanenza di rapporti tra l e la moglie ancora nel 2013, circostanza non Pt_1
contrastata dall'appellante.
2.2. L'appello è infondato anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
pag. 5/8 L'appellante ritiene che la abbia ammesso che le somme versate nel corso del CP_1
rapporto siano compensative dei disagi e delle angosce causate dalla permanenza del figlio dell presso l'abitazione della compagna, reputando che la domanda si Pt_1
riferisca in realtà solo al danno biologico causato dalle minacce e violenze allegate dall'appellata. La sentenza sarebbe quindi viziata anche da ultrapetizione.
In realtà, la ha dedotto che i versamenti di denaro erano diretti a compensare il CP_1
disagio economico e psicologico determinato dalla presenza del figlio del compagno presso la propria abitazione, ed ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla condotta violenta e persecutoria dell in modo del tutto generico, senza far Pt_1
riferimento a danni biologici o non patrimoniali, ma riferendo che i comportamenti dell'attore avevano reso necessario il ricorso ad uno psicologo, visto che le crisi d'ansia avevano spesso impedito alla di lavorare, ed aveva lamentato la permanenza CP_1
delle conseguenze delle azioni dell'appellante “con ulteriori danni all'integrità biologica, che il Tribunale vorrà accertare con apposita ctu di accertamento medico legale delle sua attuali condizioni di malessere psicologico derivato dai fatti sopraesposti”.
La domanda è stata, pertanto, correttamente qualificata dal giudice di prime cure quale domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali derivanti dalle condotte di violenza e persecuzione.
La somma riconosciuta per danno non patrimoniale, diverso da quello biologico, è legato agli episodi di violenza e minaccia non contestati dall e confermati dalla Pt_1
per cui non poteva essere l'oggetto di un preventivo e spontaneo risarcimento Tes_1
offerto dall' mediante le dazioni di denaro legate alla permanenza del proprio Pt_1
figlio presso la CP_1
La prova è stata ricavata dalle stesse ammissioni dell e dalla deposizione di Pt_1
la cui attendibilità non è minata in alcun modo dalle deduzioni Testimone_1
dell'appellante (ben può avvenire che una testimone sia presente in diversi momenti della giornata ed abbia assistito a più telefonate). La condotta tenuta dall ha gli Pt_1
estremi della molestia per sfociare in un comportamento assimilabile alle condotte persecutorie previste e punite dall'art. 612 bis c.p.c. Le molestie telefoniche non possono, infatti, essere ricondotte alla necessità di svolgimento di attività quotidiane e pag. 6/8 familiari, in relazione al numero delle stesse ed al loro contenuto, né l'incasso delle somme può essere considerato segno della mancanza di turbamento da parte della
La medesima conclusione vale per le minacce, che di certo non perdono la loro CP_1
valenza perché inserite in una dinamica familiare conflittuale, essendo anzi il conflitto familiare lo scenario ricorrente delle ipotesi di violenze e maltrattamenti in famiglia.
Peraltro, l'analisi frammentata operata in sentenza e dall'appellante delle condotte vessatorie accertate non è idonea a far comprendere la unitarietà della fattispecie delittuosa, di tipo abituale e composta da una serie di comportamenti che presi singolarmente possono anche non costituire reato (come ad esempio l'ingiuria), ma che analizzati unitamente alle molestie telefoniche ed all'episodio di minaccia, rendono chiara l'esistenza della condotta di reato, da cui discende il danno ex art. 2059 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, nei seguenti termini: € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 7/2020, così provvede: Parte_1
1. Rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 108/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera . ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANANIA ANNA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CARDILLO GIUSEPPE e dell'avv. TASSONE ANNA
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Condannare la convenuta alla restituzione, a CP_1
favore del Sig. (sopra generalizzato) dei beni da Lei ricevuti in Parte_1
prospettiva del matrimonio, poi non avvenuto per la rottura del fidanzamento e precisamente dei seguenti beni: a) L'autovettura Fiat 500 acquistata presso il rivenditore
” di Riace Marina (RC) o, in subordine l'equivalente in denaro pari ad Euro CP_2
12.000,00 al netto del valore commerciale dell'autovettura Parte_2
targata DN906LR; b) La collezione di monete il cui valore è di Euro 60.000,00
[...]
o l'equivalente in denaro (Euro 60.000,00) nel caso in cui la Signora non ne sia CP_1
più in possesso;
2) Condannare la convenuta al pagamento, a favore dell'appellante, della CP_1
somma di Euro 53.024,39 (giusta esatta quantificazione effettuata tramite memoria depositata il 19.07.2013) titolo di restituzione somme da Lei ricevute dal Sig. in Pt_1
pendenza del loro rapporto.
3) Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a favore dell'Appellante dell'autovettura targata DN906LR e, per l'effetto, Parte_2 ordinare al competente PRA la trascrizione dell'emananda sentenza quale titolo di proprietà a favore dell'appellante.
4) Rigettare tutte le domande le richieste avanzate dalla signora CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del legale costituito Avv.to Anna ANANIA.;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello, e in subordine rigettarlo nel merito, con la conseguente condanna alle spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di NO (poi confluito nel Tribunale di
Locri), notificato il 15.02.2013, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la restituzione dei doni effettuati in vista del matrimonio, poi non
[...]
celebratosi.
Si costituiva in giudizio , che escludeva che i doni fossero riferibili ad un CP_1
fidanzamento ufficiale e promessa di matrimonio, ed in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa dei comportamenti violenti e persecutori tenuti dall'attore.
Con sentenza n. 7/2020, il Tribunale di Locri rigettava la domanda di restituzione dei doni, accogliendo esclusivamente la domanda di accertamento del trasferimento di proprietà dell'autovettura in favore dell , ed Parte_2 Pt_1
accoglieva in parte la domanda risarcitoria avanzata dalla condannando l'attore CP_1
al pagamento della somma di € 14.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
pag. 2/8 Con atto di citazione notificato il 9.02.2020, impugnava la Parte_1
predetta sentenza, ritenendo che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione delle prove, che avrebbero invece portato all'accoglimento della domanda dell'attore ed al rigetto della domanda riconvenzionale, concludendo quindi per la totale riforma della decisione di primo grado nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , che concludeva per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 24.09.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. La decisione in merito alla azione di restituzione dei doni ricevuti dalla è CP_1
corretta e coerente con il quadro probatorio emerso a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado.
È pacifico e non contestato che le parti avessero una relazione, e che nel periodo in esame l'appellante non fosse ancora divorziato, e che nel corso della relazione l Per_1
avesse fatto diversi doni alla CP_1
Come correttamente osservato dall'appellante, “presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni - che l'art. 80 cod. civ. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale - è la circostanza che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, ne' di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio”. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1260 del
08/02/1994, Rv. 485243 - 01).
pag. 3/8 Nel caso in esame, detto presupposto non sussiste, in quanto non vi è la prova che i doni fossero fatti a causa della promessa di matrimonio, e non fossero invece giustificati ex art. 770 comma 2 c.c.
Ai fini della proposta azione di restituzione dei regali non occorre, infatti, che la promessa di matrimonio si fosse estrinsecata mediante una dichiarazione pubblica, ma solo che i doni siano legati alla comune intenzione di giungere alla celebrazione del matrimonio. L'ordinamento, infatti, non richiede né una particolare forma di promessa, né una pubblicità della promessa effettuata, in quanto con la disposizione dell'art. 80 c.c si limita a riconoscere al donante la facoltà di chiedere la restituzione dei doni effettuati
"a causa della promessa di matrimonio", cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza della causa del mancato matrimonio. La disposizione vale anche quando la promessa sia unilaterale, perché l'elemento essenziale è che la donazione intervenga solo ed esclusivamente perché tra le parti è intercorsa una promessa o un fidanzamento, per cui secondo l'id quod plerumque accidit non troverebbero altra plausibile giustificazione al di fuori del fidanzamento. La ratio della restituzione è infatti l'eliminazione di tutti i possibili segni di un rapporto che non è giusto a compimento e che è opportuno rimuovere per quanto è possibile.
Nel caso in esame, l'obbligo restitutorio non ricorre – a prescindere dalla serietà della relazione e della reale intenzione di giungere al matrimonio, minata dalla consapevolezza che all'epoca le parti erano sposate e non era in corso il giudizio di separazione, e da altri elementi di cui si dirà infra – in quanto le donazioni sono da ricollegare alla riconoscenza per servizi resi e liberalità d'uso.
Non è in contestazione, ed è stato dimostrato anche dall'escussione dei testimoni indicati dall'appellata, che la avesse rinunciato a turni di lavoro e avesse CP_1
affrontato spese di viaggio costanti per trascorrere il fine settimana con l , e dal Pt_1
2009 avesse ospitato il figlio dell'appellante, all'epoca bisognoso di cure anche psicologiche.
I beni e le somme donate, quindi andrebbero qualificati come una donazione di uso regolata dall'art. 770 co. 2 c.c. e difettano del collegamento causale con la promessa di matrimonio non realizzatasi.
pag. 4/8 Difatti, l aveva versato delle somme in favore della nel periodo in cui il Per_1 CP_1
figlio era ospite dell'appellata, giungendo a saldare alcuni suoi debiti, ed ha continuato a versare alcune somme anche dopo la rottura del rapporto.
Se detti versamenti e regalie fossero legate alla sussistenza di un rapporto amoroso che doveva condurre al matrimonio i versamenti si sarebbero fermati alla rottura del rapporto, avvenuta nell'estate del 2011 e certamente prima dell'agosto 2012 (data dell'ultimo versamento).
Anche le vicende relative all'autovettura appaiono del tutto slegate da un progetto matrimoniale, avendo l'appellante richiesto la permuta dell'auto acquistata dalla con altra auto di maggior valore, pagata dall . CP_1 Pt_1
La donazione delle monete si inserisce nell'ambito delle regalie d'uso in occasione di ricorrenze, così come le altre regalie ammesse dalla appellata e non contestate dall . Pt_1
Inoltre, come sopra accennato, l'attore non ha dimostrato l'esistenza di una seria promessa di matrimonio. Entrambe le parti all'epoca dei fatti erano sposate, e non risulta in atti che l avesse intrapreso il procedimento di separazione. La Pt_1
testimone ha dichiarato di aver percepito direttamente l negare Testimone_1 Pt_1
ogni intenzione di sposare la CP_1
Irrilevante lo scambio di anelli tipo fede nuziale e la presunta cerimonia sulla spiaggia, di cui l'unica prova è il “sentito dire”, ossia voce di paese di certo non assimilabile al fatto notorio, trattandosi di circostanze che non assumono il valore di elementi indiziari della seria intenzione di giungere al matrimonio, dovendo essere lette unitamente agli altri elementi caratterizzanti la relazione tra le parti.
La vaghezza del progetto di vita comune emerge anche dalla narrazione dell'attore, che non ha indicato neanche quale sarebbe stata la futura sede della vita comune, nonché dalle deposizioni degli altri testimoni, che qualificano la relazione tra i due al più come extraconiugale. L'appellata ha prodotto poi prodotto documentazione relativa alla permanenza di rapporti tra l e la moglie ancora nel 2013, circostanza non Pt_1
contrastata dall'appellante.
2.2. L'appello è infondato anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
pag. 5/8 L'appellante ritiene che la abbia ammesso che le somme versate nel corso del CP_1
rapporto siano compensative dei disagi e delle angosce causate dalla permanenza del figlio dell presso l'abitazione della compagna, reputando che la domanda si Pt_1
riferisca in realtà solo al danno biologico causato dalle minacce e violenze allegate dall'appellata. La sentenza sarebbe quindi viziata anche da ultrapetizione.
In realtà, la ha dedotto che i versamenti di denaro erano diretti a compensare il CP_1
disagio economico e psicologico determinato dalla presenza del figlio del compagno presso la propria abitazione, ed ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla condotta violenta e persecutoria dell in modo del tutto generico, senza far Pt_1
riferimento a danni biologici o non patrimoniali, ma riferendo che i comportamenti dell'attore avevano reso necessario il ricorso ad uno psicologo, visto che le crisi d'ansia avevano spesso impedito alla di lavorare, ed aveva lamentato la permanenza CP_1
delle conseguenze delle azioni dell'appellante “con ulteriori danni all'integrità biologica, che il Tribunale vorrà accertare con apposita ctu di accertamento medico legale delle sua attuali condizioni di malessere psicologico derivato dai fatti sopraesposti”.
La domanda è stata, pertanto, correttamente qualificata dal giudice di prime cure quale domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali derivanti dalle condotte di violenza e persecuzione.
La somma riconosciuta per danno non patrimoniale, diverso da quello biologico, è legato agli episodi di violenza e minaccia non contestati dall e confermati dalla Pt_1
per cui non poteva essere l'oggetto di un preventivo e spontaneo risarcimento Tes_1
offerto dall' mediante le dazioni di denaro legate alla permanenza del proprio Pt_1
figlio presso la CP_1
La prova è stata ricavata dalle stesse ammissioni dell e dalla deposizione di Pt_1
la cui attendibilità non è minata in alcun modo dalle deduzioni Testimone_1
dell'appellante (ben può avvenire che una testimone sia presente in diversi momenti della giornata ed abbia assistito a più telefonate). La condotta tenuta dall ha gli Pt_1
estremi della molestia per sfociare in un comportamento assimilabile alle condotte persecutorie previste e punite dall'art. 612 bis c.p.c. Le molestie telefoniche non possono, infatti, essere ricondotte alla necessità di svolgimento di attività quotidiane e pag. 6/8 familiari, in relazione al numero delle stesse ed al loro contenuto, né l'incasso delle somme può essere considerato segno della mancanza di turbamento da parte della
La medesima conclusione vale per le minacce, che di certo non perdono la loro CP_1
valenza perché inserite in una dinamica familiare conflittuale, essendo anzi il conflitto familiare lo scenario ricorrente delle ipotesi di violenze e maltrattamenti in famiglia.
Peraltro, l'analisi frammentata operata in sentenza e dall'appellante delle condotte vessatorie accertate non è idonea a far comprendere la unitarietà della fattispecie delittuosa, di tipo abituale e composta da una serie di comportamenti che presi singolarmente possono anche non costituire reato (come ad esempio l'ingiuria), ma che analizzati unitamente alle molestie telefoniche ed all'episodio di minaccia, rendono chiara l'esistenza della condotta di reato, da cui discende il danno ex art. 2059 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, nei seguenti termini: € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 7/2020, così provvede: Parte_1
1. Rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/8 pag. 8/8