Articolo 7 della Legge 25 agosto 1988, n. 381
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 settembre 1988
Art. 7. 1. L' articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Pene accessorie). - 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'articolo 15;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;
c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;
d) la sospensione della validita' del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali e' stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.
2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato puo' ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.
3. Il tal caso oggetto della confisca e' la somma depositata.
4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia".
Entrata in vigore il 16 settembre 1988
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