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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/09/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 4144/2023
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nel procedimento in epigrafe indicato, promosso ai sensi degli art. 316, quarto comma, 337 bis e ss.
c.c., 737 c.p.c. e 38 disp. att. c.c.
DA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica Dominicana) il 14 febbraio 1999, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Colmegna (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore CodiceFiscale_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._3
Dominicana il 27 luglio 1999
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
1 INTERVENUTO
Le domande della ricorrente ed i provvedimenti istruttori e provvisori
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, nel procedimento per l'affidamento e il mantenimento del figlio minore nato fuori del matrimonio, la signora Parte_1 chiedeva al Tribunale di disporre l'affido esclusivo del figlio nato il 14 dicembre Persona_1
2020 a San Fermo della Battaglia (CO), con collocamento prevalente presso la residenza materna, valutando l'opportunità – nell'interesse esclusivo del minore – di stabilire tempi e le modalità del diritto di visita del padre e sempre che i contatti padre / figlio non arrechino pregiudizio alcuno al minore, un mantenimento indiretto a carico del padre di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 14.2.2024 veniva fissata la prima udienza di comparizione personale delle parti alla data del 6.11.2024.
All'udienza del 6.11.2024 venivano liberamente interrogate le parti, le quali trovavano un accordo quantomeno per l'adozione dei provvedimenti provvisori in favore del figlio, ovvero l'affido esclusivo del minore alla madre con incarico al STM di Cermenate e di La Spezia per il graduale riavvicinamento padre-figlio e la costruzione di un dialogo tra i genitori, con obbligo a carico del padre di versare 250,00 euro al mese come mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice all'esito dell'udienza si riservava di provvedere con separato decreto per l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con decreto del 7.11.2024, il Tribunale così provvedeva: “1) affida, provvisoriamente, il figlio minore Per_
(14.12.2020) in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
2) dispone che i
STM di Cermenate e La Spezia svolgano le indagini sopra indicate e, previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti e verificata l'astinenza del padre dal consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, organizzino incontri padre-figlio in spazio neutro, in presenza di educatore, con possibilità di graduale incremento e progressiva liberalizzazione, organizzando un percorso di sostegno genitoriale per entrambi i genitori ed esprimendo quindi parere motivato sul migliore regime di affidamento, collocamento e visite e sugli interventi più opportuni da attivarsi, con trasmissione di relazione dieci giorni prima della prossima udienza;
3) dispone la presa in carico del padre da parte del Sert territorialmente competente per la residenza paterna (oggi La Spezia) per la verifica periodica dell'astinenza dello stesso dal consumo di alcol e droghe, con trasmissione di relazione Tes_ scritta dieci giorni prima della prossima udienza;
il comunicherà ai STM di La Spezia e di
Cermenate l'esito degli esami tossicologici e l'andamento del percorso paterno;
4) pone a carico del
2 padre, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250 euro mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat da novembre 2025 ed oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
5) dispone che la madre, collocataria della prole, percepisca per intero l'assegno unico per la prole/gli assegni familiari elvetici;
6) visti gli artt. 210-213 cpc, ordina a CENTRO PER L'IMPIEGO, INPS, Agenzia delle
Entrate la produzione in giudizio entro il 15.7.2025 di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica del sig. Controparte_1
nato nella Repubblica Domenicana il 27.7.1999, cf;
in
[...] C.F._3
particolare dovranno essere depositati -da parte di ciascun Ente per quanto di propria competenza-
i documenti relativi alla situazione lavorativa, l'estratto contributivo, la documentazione relativa alle eventuali indennità o redditi o provvidenze di qualsiasi tipo percepiti (Naspi, pensioni da lavoro, da inabilità etc., indennità di accompagnamento, redditi di cittadinanza, redditi di emergenza…etc), nonché copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e degli ultimi tre CU, degli estratti conti bancari degli ultimi tre anni, nonché ogni altra informazione utile sul patrimonio, mobiliare e immobiliare, e sulla situazione economica dello stesso ottenibile tramite l'applicativo Serpico e
l'accesso alle banche dati comprese nell'Anagrafe Tributaria, ivi incluso l'Archivio dei Rapporti
Finanziari. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura di parte ricorrente, ai soggetti terzi sopra indicati tra il 10.3.2025 e il 20.4.2025. 7) dispone che entrambe le parti dieci giorni prima della prossima udienza depositino la documentazione economica aggiornata già elencata nel decreto di fissazione di udienza. 8) rinvia la causa all'udienza del 10.9.2025, ore 11.15, disponendo che i Tes_ STM di Cermenate e La Spezia e il di La Spezia trasmettano relazione di aggiornamento dieci giorni prima della prossima udienza”.
In data 24.2.2025 l'Azienda Consortile Galliano, Servizi sociali competenti ab origine per la residenza materna e del minore, informavano il G.I. che la madre ed il figlio avevano cambiato la residenza nel Comune di Bregnano e, pertanto, chiedevano di incaricare i Servizi competenti.
Con decreto del 17.3.2025 venivano incaricati i Servizi Sociali di Bregnano affinché svolgessero le indagini e gli approfondimenti indicati nel decreto del 7.11.2024.
In data 21.7.2025, parte ricorrente depositava l'esito delle indagini patrimoniali in capo al resistente
(il quale non risulta avere dei redditi da lavoro a partire dall'anno 2024 e non avere intestazioni di immobili nella Regione Lombardia), rappresentando al Giudice la circostanza che il signor
[...]
non aveva versato il contributo al mantenimento stabilito dal Tribunale, né aveva avuto CP_1
Per_ contatti con la ricorrente avuto riguardo al piccolo .
In data 2.9.2025 l' Servizi Sociali attualmente competenti in Controparte_2
ragione della residenza materna e del figlio, riteneva che non fossero sussistenti elementi di
3 pregiudizio al collocamento ed all'affidamento del minore alla madre;
mentre il padre non aveva mai Per_ preso contatti con il Servizio Sociale, infatti, il piccolo non lo vedrebbe da circa due anni.
Alcuna relazione, invece, perveniva dai Servizi Sociali liguri, sia in merito ai controlli del che Tes_1
in merito agli approfondimenti sulla figura paterna.
All'udienza del 10.9.2025, parte ricorrente informava il G.I. di non avere avuto più alcun contatto con il padre dalla precedente udienza (tant'è che non si era nemmeno costituito a mezzo di un legale)
e che non aveva versato alcun importo per il mantenimento del figlio. Pertanto, il legale della ricorrente domandava la rimessione immediata al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini per memorie conclusive. Parte ricorrente palesava altresì la difficoltà di ottenere il passaporto per il minore senza l'autorizzazione paterna.
All'esito, Il Giudice dichiarava, dapprima, la contumacia del resistente, autorizzando la madre ad
Per_ ottenere il passaporto per , senza necessità del consenso del padre, onerando l'autorità pubblica preposta al relativo rilascio e riservando, infine, la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini per memorie conclusionali.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, la relazione trasmessa dal Servizio delegato per la residenza materna e di quella del minore e le risultanze acquisite, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse del figlio minore della coppia. Per_ Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età del minore e degli esiti degli accertamenti svolti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass.
15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
4 La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dei minori, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd.
"bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa. Per_ Orbene, quanto all'affidamento del figlio (nato il [...]), il Collegio reputa che, alla luce delle emergenze processuali ed in particolare della relazione del Servizio Sociale di
Bregnano depositata il 2.9.2025, risulti maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore l'affidamento esclusivo del medesimo alla madre.
Infatti, il padre si è disinteressato completamente alla vita del figlio, benché avesse inizialmente proposto di vederlo due volte al mese, quando risiedevano il primo in Liguria ed il secondo in
Lombardia. Non risultano esserci, ad ora, nemmeno contatti telefonici. Il resistente parrebbe non adempiere nemmeno alle statuizioni sul mantenimento.
Al contrario, la madre è l'unica ad essersi sempre occupata del figlio, con l'ausilio della nonna materna e della zia in precedenza. I Servizi confermano (cfr. relazione del 2.9.2025) una chiara assunzione di responsabilità genitoriale da parte della madre, supportata dalla rete familiare, nonché una significativa evoluzione matura ed orientata alla natura del benessere psicofisico del minore, benché quest'ultima abbia avuto notevoli difficoltà nella gestione del minore per quanto riguarda gli aspetti ove era necessario anche il consenso del padre (ad es. per il rilascio del passaporto), motivo per il quale l'affido esclusivo sembra rispondere meglio alle esigenze della prole, con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono alla educazione, istruzione, salute e residenza del figlio minore (cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.), stante l'assenza di fatto del resistente dalla quotidianità del minore che, da un lato, non Per_ consente in alcun modo la condivisione tra i genitori neanche delle decisioni più rilevanti per e
5 dall'altro esporrebbe quest'ultimo ad un grave pregiudizio ogni qualvolta risultasse necessario assumere una decisione nel suo interesse.
Emerge difatti chiaramente dagli atti la totale assenza del padre nella vita del figlio, non avendo lo
Per_ stesso mai dimostrato –e continua a non dimostrare- per alcun interesse o affezione: egli, infatti, non la frequenta e non chiede di frequentarlo e non condivide in alcun modo le esigenze di crescita, educazione ed istruzione del minore, così come confermato anche dagli operatori del Servizio Tutela
Minore di Bregnano.
Peraltro, il resistente non si è neanche costituito nel presente giudizio, mostrando anche in questa sede un totale disinteresse alla regolamentazione dei suoi rapporti con il figlio.
Resta fermo il collocamento del minore presso la madre -figura genitoriale principale di riferimento- presso il Comune di Bregnano (CO), via Resegone n. 8.
Il Collegio reputa poi necessario demandare ancora al STM competente per madre e figlio
(attualmente Bregnano) la regolamentazione delle eventuali future frequentazioni padre-figlio, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse del minore e quindi tutelare il medesimo da aspettative, non esaudite, che deriverebbero dalla previsione di una puntuale regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio, di fatto mai avvenute regolarmente. Pertanto, data l'attuale interruzione del rapporto padre-figlio per mera volontà del sig. oramai da un CP_1
biennio, periodo nel quale si interrompeva la relazione con la signora gli incontri avverranno a Pt_1
richiesta del medesimo, nel rispetto delle esigenze del figlio e con opportune modalità tutelanti, previa opportuna e mirata preparazione di tutti i soggetti coinvolti, dapprima in spazio neutro e solo a seguito delle verifiche, sino ad ora mai avvenute da parte del competente per la residenza del padre, Tes_1
che dovrà accertarsi che il signor non faccia uso di sostanze alcoliche e/o di stupefacenti, CP_1
tenuto conto che all'udienza di comparizione personale delle parti del 6.11.2024 ha ammesso di averne fatto uso nei mesi antecedenti l'udienza.
Deve poi essere mantenuto un monitoraggio dell'attuale assetto familiare in cui vive il minore, tenuto conto anche che il nuovo compagno della madre risulta essere irregolare sul territorio italiano, con l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, in dettaglio indicati in dispositivo.
Il Servizio Sociale competente dovrà proseguire nell'attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica del minore e della madre, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Como, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per Persona_2
Il contributo al mantenimento dei figli
6 Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto per il figlio, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass.
785/2012).
Ciò posto, sotto il profilo economico, la signora lavora come commessa e percepisce un salario Pt_1
netto di CHF 2.875,00 (cfr. certificazione salariale 2024).
Il resistente invece, percepisce saltuariamente pagamenti in nero come muratore, circa 50 CP_1
euro al giorno, dichiarando di lavorare al massimo 3 giorni alla settimana, ma senza continuità
(verbale udienza del 6.11.2024), stante il fatto che si trova irregolarmente sul territorio italiano e non sosterrebbe alcuna spesa abitativa, in quanto vivrebbe con la nonna paterna, la quale guadagna circa
1.300,00 euro al mese.
Dal verbale d'udienza del 6.11.2024, il padre si dichiarava disponibile a versare a favore del figlio l'importo di euro 250,00 mensili, da cui può desumersi una capacità economica tale da poter provvedere all'ordinario mantenimento previsto per la prole, nonché alla contribuzione paritaria delle spese straordinarie, tenuto conto che vive con la madre e che avrebbe avuto in passato denaro sufficiente per acquistare stupefacenti quotidianamente. Egli peraltro mantiene intatta la propria
7 capacità lavorativa generica e che è pertanto tenuto ad attivarsi con ogni mezzo lecito al fine di reperire un'idonea occupazione lavorativa onde contribuire al mantenimento del figlio.
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze de figlio minore, in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo confermare, a carico del signor il contributo al mantenimento CP_1 indiretto dei figli nella misura di € 250 mensili (con prima rivalutazione ISTAT da ottobre 2026), oltre al 50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, nonché
l'obbligo del resistente di rifondere quanto statuito e non versato a titolo di assegno di mantenimento per a seguito del decreto provvisorio del 7.11.2024. Persona_2
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per il figlio venga percepito integralmente dalla signora , quale genitore collocatario della minore Pt_1
(in tale senso, da ultimo Cass. 4672/2025).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento del figlio, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. AFFIDA il figlio minore (nato il [...] a [...] Persona_1
Battaglia) in via super-esclusiva alla madre;
2. CONFERMA il collocamento del minore presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto disposto in parte motiva;
4. PREVEDE che il Servizi Tutela Minori incaricato (Bregnano, competente per la residenza materna e per quella del minore) mantenga una presa in carico del minore e del nucleo familiare, demandando al Servizio:
- di regolamentare la frequentazione tra il padre ed il figlio, ove il primo si palesi, secondo i tempi e le modalità ritenute più rispondenti all'interesse del minore e con un primo periodo
8 in spazio neutro, e solo previa verifica di esami negativi presso il SERT competente per la residenza paterna che escludano un uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- di mantenere un'attività di monitoraggio, per almeno un anno dalla comunicazione del presente provvedimento, sull'evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale e del nuovo assetto familiare creatosi, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per il minore;
PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio, mediante versamento a , Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 250,00 (rivalutabile annualmente con indici Istat, prima rivalutazione da ottobre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, nonché gli arretrati accumulati dal provvedimento provvisorio del 7.11.2024;
6. DISPONE che l'assegno unico per il figlio venga interamente percepito dalla signora
Parte_1
7. SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 11.9.2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali di Bregnano e di La Spezia.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
9
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nel procedimento in epigrafe indicato, promosso ai sensi degli art. 316, quarto comma, 337 bis e ss.
c.c., 737 c.p.c. e 38 disp. att. c.c.
DA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica Dominicana) il 14 febbraio 1999, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Colmegna (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore CodiceFiscale_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._3
Dominicana il 27 luglio 1999
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
1 INTERVENUTO
Le domande della ricorrente ed i provvedimenti istruttori e provvisori
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, nel procedimento per l'affidamento e il mantenimento del figlio minore nato fuori del matrimonio, la signora Parte_1 chiedeva al Tribunale di disporre l'affido esclusivo del figlio nato il 14 dicembre Persona_1
2020 a San Fermo della Battaglia (CO), con collocamento prevalente presso la residenza materna, valutando l'opportunità – nell'interesse esclusivo del minore – di stabilire tempi e le modalità del diritto di visita del padre e sempre che i contatti padre / figlio non arrechino pregiudizio alcuno al minore, un mantenimento indiretto a carico del padre di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 14.2.2024 veniva fissata la prima udienza di comparizione personale delle parti alla data del 6.11.2024.
All'udienza del 6.11.2024 venivano liberamente interrogate le parti, le quali trovavano un accordo quantomeno per l'adozione dei provvedimenti provvisori in favore del figlio, ovvero l'affido esclusivo del minore alla madre con incarico al STM di Cermenate e di La Spezia per il graduale riavvicinamento padre-figlio e la costruzione di un dialogo tra i genitori, con obbligo a carico del padre di versare 250,00 euro al mese come mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice all'esito dell'udienza si riservava di provvedere con separato decreto per l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con decreto del 7.11.2024, il Tribunale così provvedeva: “1) affida, provvisoriamente, il figlio minore Per_
(14.12.2020) in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
2) dispone che i
STM di Cermenate e La Spezia svolgano le indagini sopra indicate e, previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti e verificata l'astinenza del padre dal consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, organizzino incontri padre-figlio in spazio neutro, in presenza di educatore, con possibilità di graduale incremento e progressiva liberalizzazione, organizzando un percorso di sostegno genitoriale per entrambi i genitori ed esprimendo quindi parere motivato sul migliore regime di affidamento, collocamento e visite e sugli interventi più opportuni da attivarsi, con trasmissione di relazione dieci giorni prima della prossima udienza;
3) dispone la presa in carico del padre da parte del Sert territorialmente competente per la residenza paterna (oggi La Spezia) per la verifica periodica dell'astinenza dello stesso dal consumo di alcol e droghe, con trasmissione di relazione Tes_ scritta dieci giorni prima della prossima udienza;
il comunicherà ai STM di La Spezia e di
Cermenate l'esito degli esami tossicologici e l'andamento del percorso paterno;
4) pone a carico del
2 padre, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250 euro mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat da novembre 2025 ed oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
5) dispone che la madre, collocataria della prole, percepisca per intero l'assegno unico per la prole/gli assegni familiari elvetici;
6) visti gli artt. 210-213 cpc, ordina a CENTRO PER L'IMPIEGO, INPS, Agenzia delle
Entrate la produzione in giudizio entro il 15.7.2025 di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica del sig. Controparte_1
nato nella Repubblica Domenicana il 27.7.1999, cf;
in
[...] C.F._3
particolare dovranno essere depositati -da parte di ciascun Ente per quanto di propria competenza-
i documenti relativi alla situazione lavorativa, l'estratto contributivo, la documentazione relativa alle eventuali indennità o redditi o provvidenze di qualsiasi tipo percepiti (Naspi, pensioni da lavoro, da inabilità etc., indennità di accompagnamento, redditi di cittadinanza, redditi di emergenza…etc), nonché copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e degli ultimi tre CU, degli estratti conti bancari degli ultimi tre anni, nonché ogni altra informazione utile sul patrimonio, mobiliare e immobiliare, e sulla situazione economica dello stesso ottenibile tramite l'applicativo Serpico e
l'accesso alle banche dati comprese nell'Anagrafe Tributaria, ivi incluso l'Archivio dei Rapporti
Finanziari. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura di parte ricorrente, ai soggetti terzi sopra indicati tra il 10.3.2025 e il 20.4.2025. 7) dispone che entrambe le parti dieci giorni prima della prossima udienza depositino la documentazione economica aggiornata già elencata nel decreto di fissazione di udienza. 8) rinvia la causa all'udienza del 10.9.2025, ore 11.15, disponendo che i Tes_ STM di Cermenate e La Spezia e il di La Spezia trasmettano relazione di aggiornamento dieci giorni prima della prossima udienza”.
In data 24.2.2025 l'Azienda Consortile Galliano, Servizi sociali competenti ab origine per la residenza materna e del minore, informavano il G.I. che la madre ed il figlio avevano cambiato la residenza nel Comune di Bregnano e, pertanto, chiedevano di incaricare i Servizi competenti.
Con decreto del 17.3.2025 venivano incaricati i Servizi Sociali di Bregnano affinché svolgessero le indagini e gli approfondimenti indicati nel decreto del 7.11.2024.
In data 21.7.2025, parte ricorrente depositava l'esito delle indagini patrimoniali in capo al resistente
(il quale non risulta avere dei redditi da lavoro a partire dall'anno 2024 e non avere intestazioni di immobili nella Regione Lombardia), rappresentando al Giudice la circostanza che il signor
[...]
non aveva versato il contributo al mantenimento stabilito dal Tribunale, né aveva avuto CP_1
Per_ contatti con la ricorrente avuto riguardo al piccolo .
In data 2.9.2025 l' Servizi Sociali attualmente competenti in Controparte_2
ragione della residenza materna e del figlio, riteneva che non fossero sussistenti elementi di
3 pregiudizio al collocamento ed all'affidamento del minore alla madre;
mentre il padre non aveva mai Per_ preso contatti con il Servizio Sociale, infatti, il piccolo non lo vedrebbe da circa due anni.
Alcuna relazione, invece, perveniva dai Servizi Sociali liguri, sia in merito ai controlli del che Tes_1
in merito agli approfondimenti sulla figura paterna.
All'udienza del 10.9.2025, parte ricorrente informava il G.I. di non avere avuto più alcun contatto con il padre dalla precedente udienza (tant'è che non si era nemmeno costituito a mezzo di un legale)
e che non aveva versato alcun importo per il mantenimento del figlio. Pertanto, il legale della ricorrente domandava la rimessione immediata al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini per memorie conclusive. Parte ricorrente palesava altresì la difficoltà di ottenere il passaporto per il minore senza l'autorizzazione paterna.
All'esito, Il Giudice dichiarava, dapprima, la contumacia del resistente, autorizzando la madre ad
Per_ ottenere il passaporto per , senza necessità del consenso del padre, onerando l'autorità pubblica preposta al relativo rilascio e riservando, infine, la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini per memorie conclusionali.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, la relazione trasmessa dal Servizio delegato per la residenza materna e di quella del minore e le risultanze acquisite, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse del figlio minore della coppia. Per_ Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età del minore e degli esiti degli accertamenti svolti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass.
15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
4 La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dei minori, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd.
"bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa. Per_ Orbene, quanto all'affidamento del figlio (nato il [...]), il Collegio reputa che, alla luce delle emergenze processuali ed in particolare della relazione del Servizio Sociale di
Bregnano depositata il 2.9.2025, risulti maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore l'affidamento esclusivo del medesimo alla madre.
Infatti, il padre si è disinteressato completamente alla vita del figlio, benché avesse inizialmente proposto di vederlo due volte al mese, quando risiedevano il primo in Liguria ed il secondo in
Lombardia. Non risultano esserci, ad ora, nemmeno contatti telefonici. Il resistente parrebbe non adempiere nemmeno alle statuizioni sul mantenimento.
Al contrario, la madre è l'unica ad essersi sempre occupata del figlio, con l'ausilio della nonna materna e della zia in precedenza. I Servizi confermano (cfr. relazione del 2.9.2025) una chiara assunzione di responsabilità genitoriale da parte della madre, supportata dalla rete familiare, nonché una significativa evoluzione matura ed orientata alla natura del benessere psicofisico del minore, benché quest'ultima abbia avuto notevoli difficoltà nella gestione del minore per quanto riguarda gli aspetti ove era necessario anche il consenso del padre (ad es. per il rilascio del passaporto), motivo per il quale l'affido esclusivo sembra rispondere meglio alle esigenze della prole, con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono alla educazione, istruzione, salute e residenza del figlio minore (cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.), stante l'assenza di fatto del resistente dalla quotidianità del minore che, da un lato, non Per_ consente in alcun modo la condivisione tra i genitori neanche delle decisioni più rilevanti per e
5 dall'altro esporrebbe quest'ultimo ad un grave pregiudizio ogni qualvolta risultasse necessario assumere una decisione nel suo interesse.
Emerge difatti chiaramente dagli atti la totale assenza del padre nella vita del figlio, non avendo lo
Per_ stesso mai dimostrato –e continua a non dimostrare- per alcun interesse o affezione: egli, infatti, non la frequenta e non chiede di frequentarlo e non condivide in alcun modo le esigenze di crescita, educazione ed istruzione del minore, così come confermato anche dagli operatori del Servizio Tutela
Minore di Bregnano.
Peraltro, il resistente non si è neanche costituito nel presente giudizio, mostrando anche in questa sede un totale disinteresse alla regolamentazione dei suoi rapporti con il figlio.
Resta fermo il collocamento del minore presso la madre -figura genitoriale principale di riferimento- presso il Comune di Bregnano (CO), via Resegone n. 8.
Il Collegio reputa poi necessario demandare ancora al STM competente per madre e figlio
(attualmente Bregnano) la regolamentazione delle eventuali future frequentazioni padre-figlio, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse del minore e quindi tutelare il medesimo da aspettative, non esaudite, che deriverebbero dalla previsione di una puntuale regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio, di fatto mai avvenute regolarmente. Pertanto, data l'attuale interruzione del rapporto padre-figlio per mera volontà del sig. oramai da un CP_1
biennio, periodo nel quale si interrompeva la relazione con la signora gli incontri avverranno a Pt_1
richiesta del medesimo, nel rispetto delle esigenze del figlio e con opportune modalità tutelanti, previa opportuna e mirata preparazione di tutti i soggetti coinvolti, dapprima in spazio neutro e solo a seguito delle verifiche, sino ad ora mai avvenute da parte del competente per la residenza del padre, Tes_1
che dovrà accertarsi che il signor non faccia uso di sostanze alcoliche e/o di stupefacenti, CP_1
tenuto conto che all'udienza di comparizione personale delle parti del 6.11.2024 ha ammesso di averne fatto uso nei mesi antecedenti l'udienza.
Deve poi essere mantenuto un monitoraggio dell'attuale assetto familiare in cui vive il minore, tenuto conto anche che il nuovo compagno della madre risulta essere irregolare sul territorio italiano, con l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, in dettaglio indicati in dispositivo.
Il Servizio Sociale competente dovrà proseguire nell'attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica del minore e della madre, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Como, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per Persona_2
Il contributo al mantenimento dei figli
6 Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto per il figlio, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass.
785/2012).
Ciò posto, sotto il profilo economico, la signora lavora come commessa e percepisce un salario Pt_1
netto di CHF 2.875,00 (cfr. certificazione salariale 2024).
Il resistente invece, percepisce saltuariamente pagamenti in nero come muratore, circa 50 CP_1
euro al giorno, dichiarando di lavorare al massimo 3 giorni alla settimana, ma senza continuità
(verbale udienza del 6.11.2024), stante il fatto che si trova irregolarmente sul territorio italiano e non sosterrebbe alcuna spesa abitativa, in quanto vivrebbe con la nonna paterna, la quale guadagna circa
1.300,00 euro al mese.
Dal verbale d'udienza del 6.11.2024, il padre si dichiarava disponibile a versare a favore del figlio l'importo di euro 250,00 mensili, da cui può desumersi una capacità economica tale da poter provvedere all'ordinario mantenimento previsto per la prole, nonché alla contribuzione paritaria delle spese straordinarie, tenuto conto che vive con la madre e che avrebbe avuto in passato denaro sufficiente per acquistare stupefacenti quotidianamente. Egli peraltro mantiene intatta la propria
7 capacità lavorativa generica e che è pertanto tenuto ad attivarsi con ogni mezzo lecito al fine di reperire un'idonea occupazione lavorativa onde contribuire al mantenimento del figlio.
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze de figlio minore, in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo confermare, a carico del signor il contributo al mantenimento CP_1 indiretto dei figli nella misura di € 250 mensili (con prima rivalutazione ISTAT da ottobre 2026), oltre al 50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, nonché
l'obbligo del resistente di rifondere quanto statuito e non versato a titolo di assegno di mantenimento per a seguito del decreto provvisorio del 7.11.2024. Persona_2
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per il figlio venga percepito integralmente dalla signora , quale genitore collocatario della minore Pt_1
(in tale senso, da ultimo Cass. 4672/2025).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento del figlio, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. AFFIDA il figlio minore (nato il [...] a [...] Persona_1
Battaglia) in via super-esclusiva alla madre;
2. CONFERMA il collocamento del minore presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto disposto in parte motiva;
4. PREVEDE che il Servizi Tutela Minori incaricato (Bregnano, competente per la residenza materna e per quella del minore) mantenga una presa in carico del minore e del nucleo familiare, demandando al Servizio:
- di regolamentare la frequentazione tra il padre ed il figlio, ove il primo si palesi, secondo i tempi e le modalità ritenute più rispondenti all'interesse del minore e con un primo periodo
8 in spazio neutro, e solo previa verifica di esami negativi presso il SERT competente per la residenza paterna che escludano un uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- di mantenere un'attività di monitoraggio, per almeno un anno dalla comunicazione del presente provvedimento, sull'evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale e del nuovo assetto familiare creatosi, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per il minore;
PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio, mediante versamento a , Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 250,00 (rivalutabile annualmente con indici Istat, prima rivalutazione da ottobre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, nonché gli arretrati accumulati dal provvedimento provvisorio del 7.11.2024;
6. DISPONE che l'assegno unico per il figlio venga interamente percepito dalla signora
Parte_1
7. SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 11.9.2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali di Bregnano e di La Spezia.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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