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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1088/2020 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice RI FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1088/2020 r.g.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Parte_1 C.F._1
Casavecchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Perugia, corso Vannucci n. 47, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini del presente Controparte_1 P.IVA_1
giudizio elettivamente domiciliata in Perugia (PG), Via Volte della Pace n. 9, presso e nello studio legale dell'Avv. Nicola Ghinelli, che la difende ed assiste, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_2 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]del Rio, C/Nueva 71/1, Spagna e CP_3
pagina 1 di 32 nata a [...] il [...] e residente in [...]de Waterloo 120/0003 - 1060 Saint CP_4
Gilles, Belgio, contumaci
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“I-IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA:
- reitera la richiesta di richiamo del CTU come da note di trattazione scritta del 22.11.2023;
- chiede l'ammissione dei mezzi istruttori - come da istanze formulate nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del
9.3.2022 e nelle note di trattazione scritta del 22.11.2023 – non ammessi nell'ordinanza del 18.5.2022 e in quella del
24.11.2023.
II-NEL MERITO:
-conclude come segue:
Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. e dell' per il sinistro Controparte_5 Controparte_6
occorso alla sig.ra in data 15 luglio 2009. Parte_1
Condannare per l'effetto la e gli altri convenuti (quali Eredi del sig. in solido tra CP_1 Controparte_5
loro a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'odierna attrice in conseguenza dello stesso sinistro, ed in particolare:
-il danno patrimoniale per spese mediche documentate pari a euro 9.208,27 o nella misura diversa, anche maggiore, ritenuta
di giustizia;
-il danno patrimoniale per perdita totale della capacità lavorativa specifica, così come accertata dal CTU, nella misura di euro
500.000,00, o nella misura diversa, anche maggiore, che risulterà di giustizia sulla base dei più attuali criteri di riferimento per la liquidazione di questa tipologia di danno (o con liquidazione in via equitativa, ove occorra);
-il danno biologico, pari a euro 334.775,00, o nella misura diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio (o con liquidazione in via equitativa, ove occorra),
pagina 2 di 32 -il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo, nonché detratto quanto già corrisposto da all'odierna attrice;
CP_1
-con condanna generica, il danno da perdita della contribuzione previdenziale, da determinarsi in separato giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Adito Giudice, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la propria incompetenza territoriale, perché competente sarebbe il Tribunale di
Trieste dinanzi al quale è stato già eseguito l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: dichiarare la propria incompetenza territoriale, perché competente sarebbe il Tribunale di Trieste o, a tutto concedere, il Tribunale belga o spagnolo, in considerazione della residenza degli attuali convenuti.
NEL MERITO: dichiarare estinto ogni obbligo risarcitorio gravante sulla convenuta con l'avvenuto pagamento della somma di € € 37.693,00 in favore della SI.ra , anteriormente alla notifica dell'atto di citazione;
Parte_1
conseguentemente, rigettare la domanda risarcitoria proposta da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto nei termini di sua formulazione.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione datato 13/02/2020, ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa assicuratrice del veicolo Fiat Croma, targato 13N921AY, e , CP_2 [...]
e in qualità di eredi di , proprietario e conducente del veicolo CP_3 CP_4 Controparte_5
sopramenzionato, per ottenere nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro avvenuto il 15/07/2009. In particolare, l'attrice ha esposto nell'atto introduttivo che:
- il giorno 15/07/2009 in Trieste, Via Conti, mentre camminava sul marciapiede, rimaneva vittima di un sinistro stradale causato dal veicolo condotto da il quale, percorrendo la medesima strada, Controparte_5
pagina 3 di 32 ometteva di concedere la precedenza, colpiva altro veicolo condotto da il quale, a sua Persona_1
volta, investiva l'odierna attrice;
- in seguito all'urto la veniva trasportata con l'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso Parte_1
dell'Ospedale di Trieste dove, effettuati gli accertamenti del caso, veniva accertata la presenza di “politrauma da investimento stradale”;
- la stessa veniva sottoposta nel corso degli anni a numerosissime visite mediche, considerato il fatto che i postumi non si assestavano e che le conseguenze lesive del sinistro continuavano negli anni a peggiorare;
- veniva istaurato nel 2013 procedimento ex art. 669bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trieste, il quale si concludeva con l'accertamento di postumi permanenti che comportavano un'invalidità del 7%, oltre temporanea invalidità successiva al sinistro in esame;
- tali conclusioni non sarebbero condivisibili, sia perché l'accertamento del c.t.u. non ha riguardato i risvolti patrimoniali del sinistro in questione e le altre conseguenze morali ed esistenziali del medesimo, sia perché in seguito a tale accertamento peritale la situazione sanitaria della sarebbe ulteriormente Parte_1
peggiorata, come da documentazione prodotta;
- che, alla luce del sopra indicato esito peritale, la compagnia assicurativa inviava una somma trattenuta dall'attrice solo quale acconto;
- che rimaneva da risarcire il maggior danno non patrimoniale subito dalla medesima (rispetto a quanto accertato dal primo c.t.u.) nonché quello successivamente manifestatosi, oltre il danno patrimoniale relativo alle spese mediche e alla perdita di capacità lavorativa;
- il quantum dei danni patrimoniali veniva complessivamente qualificato in euro 9.208,27 per spese mediche e 206.685,479 per perdita o riduzione della capacità lavorativa;
- le sofferenze non patrimoniali e patrimoniali subite hanno determinato l'attrice a chiedere di fronte a questo Tribunale un risarcimento del danno pari ad euro 334.775,00;
- la medesima avrebbe diritto al risarcimento del danno da perdita di contribuzione previdenziale, da quantificare in separato giudizio;
pagina 4 di 32 - la responsabilità dei danni era da attribuirsi esclusivamente al conducente del veicolo Fiat Croma, come anche accertato dalla Polizia Municipale intervenuta.
Ha concluso, dunque, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_5
sinistro e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito al sinistro del 15/07/2009.
Si è costituita in giudizio la contestando la domanda attorea e rilevando che: Controparte_1
- il Tribunale adito è incompetente territorialmente;
- non vi sarebbe prova della dinamica del sinistro e delle rispettive responsabilità;
- il quantum dei presunti danni asseriti dall'attrice era eccessivo e fondato su documentazione di parte priva di idoneo valore probatorio.
Ha concluso chiedendo in via preliminare di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e, in via principale, di rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
, e sono rimasti contumaci. CP_2 Controparte_3 CP_4
A seguito della prima udienza sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Espletata c.t.u. medico-legale, questo giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
14/03/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter; a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Rimessa la causa sul ruolo per disporre un'acquisizione documentale ex art. 213 c.p.c.. Adempiuto tale onere da parte del terzo, la causa è CP_7
stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 12/06/2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
1. In via preliminare, si rileva in parte l'infondatezza e in parte l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta.
pagina 5 di 32 1.1 In primo luogo, la convenuta ha asserito che il giudizio avrebbe dovuto svolgersi dinanzi allo stesso giudice ove si è svolto il (recte, primo) processo per consulenza tecnica preventiva, ossia il Tribunale di
Trieste.
Sul punto, a prescindere dalla circostanza per cui la convenuta ha poi proposto un nuovo ricorso ex art. 696bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Spoleto nel 2017, si condivide la tesi per cui non v'è mai un radicamento della competenza territoriale in capo al giudice della cautela. Sul punto, basti richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato nei due precedenti citati dall'istante che “il giudizio proposto ai sensi dell'art. 669octies e novies c.p.c., all'esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorchè diverso da quello della cautela (Cass. ord.
9.12.2010 n. 24869; Cass. ord.
3.2.2010 n. 2505)” (Cass. Civ., sent. n. 23154/2014); “Il giudizio di merito conseguente alla concessione di un provvedimento cautelare ante causam non deve necessariamente essere proposto presso il giudice della cautela, potendo essere instaurato dinanzi ad un diverso foro concorrente” (Cass. Civ., sent. n. 2505/2010).
In ogni caso, vale rilevare come il giudizio ex art. 696bis c.p.c. sia finalizzato a cercare una soluzione conciliativa della controversia;
nel caso di specie, il consulente nominato dinanzi al Tribunale di Trieste aveva riconosciuto una determinata invalidità in capo alla ricorrente e sulla base di quella l'istituto assicurativo aveva effettuato il pagamento. Tuttavia, le parti non erano giunte a una definizione della controversia, tenuto anche conto degli ulteriori profili di danno lamentati dall'attrice e non analizzati in sede di primo ricorso ex art. 696bis c.p.c.. Non vi sono dubbi, dunque, che a distanza di anni, stante la permanenza del diritto risarcitorio dell'attrice, questa possa legittimamente formulare un nuovo giudizio ex art. 696bis c.p.c. dinanzi altra autorità giudiziaria ritenuta competente e, successivamente, introdurre il relativo giudizio di merito, avente, come detto, un petitum anche più ampio.
Peraltro, la pronuncia della Suprema Corte richiamata da ultimo da parte convenuta nella memoria di replica conclusionale non si ritiene sia conferente con il caso in esame;
invero, in tale sede si trattava di un'ipotesi di responsabilità medica, in relazione alla quale viene previsto ex lege il tentativo di cui all'art. 696bis c.p.c. e si qualifica il medesimo quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale,
pagina 6 di 32 costituendo un antecedente necessario del procedimento di merito e dovendo ontologicamente confluire l'incombente istruttorio esperito in fase anticipata nell'eventuale giudizio di merito.
1.2 In secondo luogo, quanto alla contestazione della competenza territoriale derogabile dell'adito
Tribunale, occorre ricordare come la relativa eccezione debba essere formulata in maniera articolata ed esaustiva con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti e tenendo conto di tutti i vari, possibili criteri di collegamento, con riguardo ad ogni parte in causa.
Nel caso di specie, l'eccezione risulta inammissibile innanzitutto perché l'Assicurazione non contesta specificamente il criterio di collegamento di cui all'art. 18 e 19 c.p.c.; non afferma neppure quale avrebbe dovuto essere il foro del convenuto corretto, con riferimento agli altri soggetti coinvolti nel giudizio e alla medesima società. Con particolare riferimento a tale ultima questione, ossia quella della sede della persona giuridica, si ricorda come la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dal primo comma dell'art. 19 c.p.c. (cioè l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile anche d'ufficio (cfr Cass.
Civ., sent. n. 13423/2020, secondo la quale “effettivamente la opponente nulla abbia dedotto circa la insussistenza nel circondario del tribunale adito di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, che pertanto
l'eccezione di incompetenza territoriale formulata deve ritenersi incompleta (coerentemente con i principi di diritto formulati da
Cass. n. 20597 del 2018 e Cass. n. 28387 del 2019)”).
1.3 Infine, non può comunque sottacersi come alcuni dei convenuti non avessero né residenza, né domicilio né dimora nella Repubblica, pertanto, agli stessi potrebbe applicarsi il disposto di cui al secondo comma dell'art. 18 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 33 c.p.c., secondo il quale la competenza è del giudice del luogo di residenza dell'attore, appunto il Tribunale di Spoleto essendo l'attrice residente a
Foligno.
pagina 7 di 32 Dunque, anche l'eccezione di incompetenza formulata in subordine, da qualificarsi in realtà come eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello straniero, pare meritevole di rigetto.
2. Passando al merito dalla pretesa azionata, il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, dagli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda risarcitoria di parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale e, in particolare, da investimento di pedone.
Con riferimento all'an debeatur, occorre premettere che, in tema di investimento di un pedone da parte di un veicolo opera la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo”, presunzione che può essere vinta solo dalla prova contraria consistente nella dimostrazione “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” prevista dalla stessa disposizione ovvero può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso causale del pedone ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..
In particolare, come più volte stabilito in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20910/2005; Cass. Civ., sent. n. 12127/2005), la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. da parte del conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve necessariamente essere data in modo diretto, e cioè attraverso la dimostrazione di aver tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Con la conseguenza che, nel caso di investimento di un pedone, se quest'ultimo pone in essere un comportamento colposo idoneo a costituire la causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, il conducente, sul quale grava la pagina 8 di 32 presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., va ritenuto esente da colpa, ove dimostri che la improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso. Anzi, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 1, c.c., pone nei suoi confronti, non
è neanche preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente (in tal senso, ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 agosto 2007, n. 17397; Cassazione civile, sez. III, 22 maggio 2007, n. 11873; Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2127).
Pertanto, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (in tal senso Cass. Civ., sent. n. 2241/2019;
Cass. Civ., sent. n. 8663/2017; Cass. Civ., sent. n. 24472/2014).
Infatti, “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass., ord. 17 gennaio 2020, n. 842).
2.1 Ciò chiarito in punto di diritto e passando alla vicenda oggetto del presente giudizio, nel caso di specie la materiale verificazione del sinistro non è contestata;
la dinamica del sinistro può essere ricostruita dall'esame della documentazione in atti (cfr. doc. 1 all. atto di citazione) come segue:
- in data 15/07/2009 si trovava a percorre a piedi Via Conti sita in Trieste;
Parte_1
pagina 9 di 32 - nel mentre, lo alla guida della Fiat Croma superava la linea dello stop di via Matteotti per vedere CP_5
la provenienza di una sirena dell'ambulanza e invadeva via Conti senza accorgersi del sopraggiungere dell'auto Hyundai Terracan condotta da Persona_1
- nonostante il tentativo di tale ultimo veicolo di evitare la Fiat Croma, i due entravano in collisione e la
Hyundai veniva sbalzata verso il marciapiede andando a colpire e facendo cadere a terra la Parte_1
[...]
Ebbene, sicuramente nella condotta della non può rinvenirsi alcuna rilevanza causale nella Parte_1
determinazione dell'evento, essendosi la stessa limitata a camminare lungo il marciapiede.
Viceversa, alla luce della dinamica del sinistro fra i due autoveicoli, è chiaro che l'integrale responsabilità dello stesso sia imputabile allo pur essendo il secondo veicolo materialmente a colpire l'attrice, in CP_5
quanto il primo non ha rispettato il segnale di stop invadendo la corsia di marcia della Hyundai e rendendo inevitabile lo scontro e la successiva traiettoria del secondo veicolo. Tale ricostruzione, peraltro, è quella che emerge dal doc. 1, ossia dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza del fatto.
In conclusione, quindi, si deve ritenere che il sinistro oggetto di causa sia stato provocato esclusivamente dalla condotta dello CP_5
Devesi, per ulteriore scrupolo, comunque evidenziarsi come nell'ipotesi in cui vi fosse un grado di responsabilità rinvenibile anche in capo al conducente dell'altra autovettura, ciò comunque non precluderebbe all'odierna attrice di richiedere l'integrale risarcimento a uno dei due corresponsabili ex art. 2055 c.c., essendo poi onere del danneggiato chiamato in causa agire eventualmente in regresso nei confronti dei presunti coobbligati.
3. Tutto ciò chiarito con riferimento all'an della responsabilità, si deve passare alla quantificazione dei danni lamentati dall'attrice.
3.1 In via preliminare, occorre rilevare che la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente dinamico-relazionale (c.d. danno biologico), da invalidità temporanea e permanente,
pagina 10 di 32 e di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) deve essere liquidato non applicando le tabelle di elaborazione pretoria (quali le Tabelle del Tribunale di Milano) ma la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) ed entrata in vigore il 5 marzo 2025 in attuazione del disposto dell'art. 139 d.lgs. 209/2005.
Reputa lo scrivente che non si pongano, sul punto, questioni di diritto intertemporale, dal momento che, a rigore, non si è verificata alcuna novella legislativa soggetta, salvo deroghe espresse, al disposto dell'art. 11 delle Preleggi. Infatti, alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle, la nuova Tabella Unica Nazionale ha sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabella Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica, la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, “dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione, la stessa non potrà che essere condotta facendo governo dei criteri di determinazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene (del resto, anche prima della Tabella Unica Nazionale i giudici di merito erano soliti liquidare il danno sulla scorta delle tabelle giurisprudenziali di più recente elaborazione, che consentivano di determinare il risarcimento al valore attuale della moneta, senza ricorrere a meccanismi di rivalutazione). Il fatto che la
Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del
Tribunale di Milano allo scopo di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizzazione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima (in termini si veda la pagina 11 di 32 questione del resto analoga al rapporto tra il sistema tabellare ed il meccanismo di liquidazione del danno di cui alla L. 8 marzo 2017, n. 24: cfr. Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990).
Sul punto, peraltro, anche la recente Cass. civ., Sez. III, Sent. del 29/04/2025, n. 11319 (pur in un obiter dictum) ha rilevato che all'applicazione delle dette Tabelle “non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'ar.r 1226 cod. civ.”.
3.2 Dunque, con riferimento al danno biologico da invalidità temporanea, si rileva che lo stesso è stato accertato dal c.t.u. in una invalidità temporanea al 50% per 17 giorni e al 25% per mesi sei.
Spetta, dunque, all'attrice un risarcimento pari a € 4.285,24 (facendo applicazione della Tabella Unica
Nazionale), con incremento del 45% del punto per danno morale (incremento medio, ex art. 3, co. 2, dpr
12/2025), che si giustifica in considerazione della particolare tipologia di lesioni, delle numerose indagini mediche successive e delle conseguenze anche psichiche delle medesime.
Non paiono accoglibili, con riferimento all'invalidità temporanea, le contestazioni del c.t.p. attoreo, invero piuttosto generiche, che hanno riguardato solo il fatto che i primi 17 giorni, invece che essere riconosciuti al 50%, dovevano riconoscersi tra il 100% e il 75%.
3.3 Quanto ai postumi permanenti (ormai stabilizzatesi), il c.t.u. li ha ritenuti sussistenti nella misura del
12/14% (crf. Perizia medico-legale depositata in atti).
Sul punto vale ribadire come il danno in questione vada a ricomprendere non soltanto la lesione della mera integrità fisica (e psichica in questo caso), ma ricomprenda tutte le conseguenze dinamico relazionali derivanti da tale invalidità, salvo possibilità di personalizzazione qualora vi siano conseguenze abnormi rispetto a quelle che un qualsiasi altro soggetto avrebbe subìto, ivi inclusa la sofferenza soggettiva.
pagina 12 di 32 Alla luce di tali coordinate, si ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u.; a prescindere dalla scarsa rilevanza probatoria delle perizie di parte prodotte in giudizio, devesi evidenziare come la c.t.u. svolta nella presente sede sia coerente con l'altro accertamento peritale svolto da altro soggetto terzo e imparziale che si è occupato dalla vicenda, nel 2013. Infatti, come sopra premesso, la era già stata sottoposta a visita medico-legale in sede di procedimento ex art. 669bis c.p.c. Parte_1
dinanzi al Tribunale di Trieste;
ebbene, in tale sede, il consulente aveva preso atto di lesioni fisiche comportanti un'invalidità permanente del 7%. Tale accertamento, ripetuto a distanza di circa 10 anni
(circostanza che lascia desumere una stabilizzazione dei relativi postumi), risulta del tutto confermato dal c.t.u. nel presente giudizio, il quale afferma che “la paziente non ha conseguito una completa restitutio ad integrum, per il persistere di una sintimatologia algica con correlati funzionali sia a carico del rachide cervicale che alla spalla sinistra per esisti di processi infiammatori a carico di articolazioni portanti il carico ed in continuo movimento, in soggetto con cervco.artrosi
e verosimile fibromialgia. Le conseguenze funzionali si possono pertanto considerare stabilizzate con un quadro clinico di
Invalidità Permanente, da valutare, nel caso del sinistro de quo che si configura nella fattispecie come Danno Biologico Statico, nella misra del sette per cento, per il danno funzionale al rachide cervicale e spalla sinistra […]”.
Viceversa, diversamente dal primo consulente, il dott. ha accertato, seppur in misura minore Per_2
rispetto a quanto allegato dall'istante, un peggioramento delle condizioni di salute psichiche della perizianda, sopravvenute al 2013. Nello specifico, oltre alla suddetta invalidità, la ha riportato Parte_1
anche una invalidità “nella misura del 5-7% per il quado caratterizzato da “Disturbo post.traumatico da stress”. Le
menomazioni biologiche descritte (soprattutto quelle legate ai deficit funzionali dei distretti anatomici menzionati), hanno avuto incidenza negativi sull'attività specifica della p.te (invero il sanitario competente dell'epoca dell'azienda presso cui lavorava aveva espresso giudizio di non idoneità alla mansione)”.
Come detto, a prescindere dalle consulenze di parte (molte delle quali, peraltro, antecedenti all'asserito aggravamento e riportati un'invalidità totale pressoché coincidente con quella accertata dal c.t.u. nella presente sede), non vi sono altri elementi fattuali e documentali che possano mettere in dubbio la bontà delle conclusioni cui è giunto il c.t.u. nominato. Eventualmente, la gravità, anche da un punto di vista di pagina 13 di 32 percezione soggettiva, delle conseguenze subite, può essere valutata al fine di utilizzare il valore massimo del range indicato dal c.t.u. (ossia un totale di 14%) e nell'ambito delle ulteriori voci di danno non patrimoniale.
Ciò posto, applicando, dunque, la Tabella Unica Nazionale, risulta che l'attrice avrebbe diritto a un risarcimento del danno da invalidità permanente pari a complessivi € 35.802,14.
3.4 Va quindi visto se sia configurabile nel caso di specie di un pregiudizio da sofferenza soggettiva risarcibile (c.d. “danno morale”) e un danno alla vita di relazione (c.d. danno esistenziale o dinamico- relazionale) che giustifichi l'aumento in personalizzazione del danno biologico.
Per quanto concerne il profilo del danno morale, si rendono necessarie alcune precisazioni in punto di diritto.
La giurisprudenza di legittimità sostiene pacificamente che il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale non costituisce di per sé una duplicazione risarcitoria, poiché il giudice del merito è tenuto a valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale ( che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso) sia quelle incidenti sul piano dinamico -relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro “da sé”: v. Cass., 29/10/2019, n. 27590; Cass., 31/1/2019, n. 2788;
Cass., 21/9/2017, n. 21939).
Tale ricostruzione ha avuto una conferma normativa in seguito all'introduzione della l. n. 124 del 2017, che ha modificato gli artt. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005, prevedendo che il danno morale - ove dedotto e provato - debba formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto ad un eventuale riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, specificamente prevista in via normativa dall'art. 138, n. 3 nuovo testo C.d.A.: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (…), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”. Ciò in forza del combinato disposto tra il pagina 14 di 32 novellato art. 138, punto 2, lett. a): “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività Quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e l'art. 138, punto 2, lettera e), C.d.A.: “al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico ... è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”.
In tal modo, il legislatore ha elevato a fonte normativa il principio già affermato in via pretoria dalla
Cassazione dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato (cfr Cass. Civ., sent. del 10/11/2020, n. 25164; Cass. Civ., sent. del
19/2/2019, n. 4878).
Alla luce di ciò, la Cassazione ha ritenuto erroneo in via di principio un criterio di liquidazione che
“incorpori” nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale (come era previsto nelle tabelle del Tribunale di Milano antecedenti a quelle del 2021), ma solo quando questo comporti un automatismo liquidatorio (non più predicabile, attesa la diversità ontologica del danno morale rispetto a quello dinamico-relazionale). La stessa Corte ha infatti giudicato configurabile una simile incorporazione quando questa presupponga l'accertamento, su base necessariamente presuntiva, della sussistenza di una apprezzabile sofferenza soggettiva in rapporto di diretta proporzionalità alla gravità della menomazione.
Pertanto, ferma la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, la Suprema Corte ha individuato le modalità con cui può (e deve) essere fornita in giudizio la prova di un pregiudizio da sofferenza interiore nel senso che segue: a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale,
pagina 15 di 32 a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante. La massima di esperienza non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione. d) un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave, infatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
e) da qui deriva la piena utilizzabilità ai fini della liquidazione del danno morale delle tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, in quanto elaborate comprendendo nella indicazione dell'importo complessivo del danno alla persona anche una quota diretta a risarcire il danno morale (c.d. “punto pesante”), secondo il detto attendibile criterio di proporzionalità diretta, sempre che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova nei termini predetti e non invece da un non consentito automatismo. (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord. n. 6444 del 03/03/2023, Cass. Civ. sent.
n. 25164 del 2020).
Negli anni successivi la Corte ha confermato tale orientamento, ritenendo che non costituisca una contraddizione al principio di autonomia del danno morale rispetto a quello biologico la liquidazione del pagina 16 di 32 pregiudizio morale mediante la tecnica del “punto pesante” previsto dalle tabelle milanesi, che esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico-relazionale) e del danno morale (tanto più che, a partire dal 2021, dette tabelle prevedono distintamente il valore del “punto danno biologico”, quello dell'“incremento per sofferenza” e quello del “punto danno non patrimoniale”, pari alla sommatoria dei primi due). In ogni caso, il risarcimento del danno morale non comporta sempre e comunque la personalizzazione, atteso che l'aumento personalizzato è consentito soltanto laddove l'esito lesivo superi quello standard già considerato dalla tabella (cfr Cass. Civ., sent. del 12.6.2023, n.
26264/2023).
Pertanto, come rilevato dalla sentenza Cass. Civ., n. 25164/2020, il giudice di merito, nel decidere sul riconoscimento e la conseguente liquidazione del risarcimento del danno alla salute, deve rispettare il seguente iter: i) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
ii) in caso di positivo accertamento dell'esistenza di un danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
iii) in caso di negativo accertamento sulla ricorrenza della componente morale del danno (da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; iv) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto ii), dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. A partire dal 2021,
l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha dunque apportato alcune variazioni alla tabella del danno non patrimoniale, in base all'orientamento giurisprudenziale qui esposto, separando il
“punto danno biologico” dal cosiddetto “incremento per sofferenza” (o “danno morale”).
pagina 17 di 32 Sul quadro così esposto si è inserita la Tabella Unica Nazionale per le lesioni di non lieve entità, introdotta con il d.p.r. 12/2025, la quale ha confermato la distinzione tra punto danno biologico e incremento per danno morale, mantenendo però l'ancoramento indissolubile tra il quantum del primo e il quantum del secondo: il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o grave); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata.
3.5 Tutto ciò premesso ed osservato in punto di diritto, si stima equo liquidare il danno morale mediante incremento medio.
Deve infatti ritenersi che dalle allegazioni di parte attrice e dall'istruttoria svolta siano emersi i fatti dai quali ricavare in via presuntiva la situazione di abbattimento morale e disagio interiore vissuta dall'odierna attrice in conseguenza del sinistro e delle conseguenti vicende sanitarie che la hanno coinvolta. In primo luogo, non può che essere valorizzata la rilevantissima documentazione medica in atti, in particolare le certificazioni relative allo stato di salute psichica dell'istante (vedesi nello specifico i docc. nn. 288, 282, 275, di parte attrice), dalla quale può desumersi presuntivamente lo stato di sofferenza soggettiva che è derivato dal sinistro e dai successivi postumi. Peraltro, i numerosi accessi presso l'Ospedale e le numerose visite cui la medesima si è dovuta sottoporre nel tempo, sono ulteriore elemento presuntivo dal quale dedurre la sussistenza di tale profilo di danno.
Infine, lo stesso c. t. u. h rilevato nell'ambito delle proprie indagini lo stato psicologico della , il Parte_1
quale, oltre a costituire danno biologico in sé, è sicuramente sintomatico di uno stato di sofferenza soggettiva significativo, quantomeno nei mesi successivi all'evento di cui si è parlato.
Ne consegue, in ordine al quantum, applicando la Tabella Unica Nazionale, che il danno morale deve essere quantificato nell'incremento per sofferenza “medio” (per un I.P. del 14%) del 32,1%, pari a € 1.024,83 dal pagina 18 di 32 quale si ricava, utilizzando il demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento del sinistro (41 anni), la somma di € 11.492,48.
3.6 Occorre ora valutare se nel caso di specie sussistano i presupposti per riconoscere un ulteriore incremento del risarcimento a titolo di “personalizzazione” fino a un massimo del 30% del risarcimento del danno non patrimoniale calcolato mediante la Tabella Unica Nazionale (cfr. art. 138, co. 3, d.lgs.
209/2005).
Anche sul punto si impone una breve premessa in diritto, sostanzialmente riepilogativa della Ordinanza n.
7513 del 27/03/2018 della III Sez. della Cassazione Civile (c.d. “ordinanza decalogo”) che ha delimitato le ipotesi nelle quali il giudice di merito può riconoscere un aumento personalizzato del risarcimento del danno biologico.
La S.C. richiama innanzitutto il già ricordato art. 138, co. 3, C.d.A., come novellato dalla legge 124/2017, il quale stabilisce che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”.
Tale disposizione ha recepito quanto già da tempo affermato in medicina legale, per cui non ha ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica;
in quanto per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica che esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti.
Da ciò la giurisprudenza ha ricavato il principio che, quando un baréme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità - poniamo - del 50%, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere, come già ripetutamente pagina 19 di 32 affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014).
Da tale assunto discendono i seguenti corollari:
i) la lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire; di talché il danno alla salute non comprende pregiudizi dinamico-relazionali ma è un danno dinamico-relazionale;
ii) l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico, per cui le conseguenze dannose del sinistro si distinguono in A) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e B) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili;
iii) sul piano processuale le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore con ogni mezzo, anche per mezzo di fatti notori, massime di esperienza e presunzioni semplici (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008) senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
In definitiva, in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
L'aumento in personalizzazione del danno è volto infatti a ristorare in maniera più aderente alle peculiarità del caso concreto quella/quelle conseguenza/e straordinarie e non ordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente,
pagina 20 di 32 consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez.
3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
3.7 Nel caso di specie, le risultanze processuali consentono di riconoscere all'attrice, in conseguenza della condotta del conducente, un aumento nella misura del 10%.
Prendendo, per meri fini di completezza, l'elenco di circostanze evidenziate nella prima conclusionale dall'attrice, vale premettere che, ai presenti fini, non possono prendersi in considerazione i risvolti lavorativi che avrebbero avuto le suddette lesioni, in quanto analizzati separatamente infra; una diversa conclusione, infatti, comporterebbe una duplicazione del danno. Parimenti, non potranno nuovamente considerarsi ai presenti fini, sempre per evitare una duplicazione del danno, le conseguenze neuro-psichiche accertate dal c.t.u. e certamente presenti nella periziata (“un devastante stato depressivo (doc. 305), che ha del tutto mortificato la sua persona”), né, tantomeno, le conseguenze puramente biologiche e i relativi risvolti nelle attività quotidiane (“le menomazioni ai movimenti e alle attività anche ordinarie dovute alle patologie e alle disfunzioni
derivanti dal sinistro”; “uno stato di diffuso malessere permanente (mal di testa, nausee, nevralgie, vertigini, ansia, stress, disturbi del sonno, facilità al pianto, disagio, anedonia, stanchezza”, peraltro non provato). Infatti, stante la gravità e la stabilità di tali “lesioni”, il suddetto elemento è stato già preso in considerazione dal consulente nella determinazione dei punti di invalidità permanente;
si ricordi, sul punto, come è già stato liquidato il danno biologico e dinamico-relazionale, il quale tiene in considerazione le circostanze sopra ricordate.
Per le medesime ragioni, non potrà considerarsi, in quanto rientrante nel danno morale, “il continuo dolore fisico sofferto (doc. 315 prodotto con seconda memoria istruttoria), “la necessità di un trattamento farmacologico massiccio (doc.
pagina 21 di 32 310 prodotto con seconda memoria istruttoria) (che, oltre a essere dispendioso, crea tutta una serie di problemi collaterali) e di sottoporsi a continui esami e accertamenti (doc. 313, 314 prodotto con seconda memoria istruttoria)”. Viceversa, non è stato provato in giudizio che il sinistro in questione abbia causato la perdita della possibilità di procreare
(non essendo sufficiente a tal fine il doc. 312, redatto in lingua straniera e non in grado di dimostrare la circostanza e il nesso di causalità con il sinistro) e, tantomeno, la perdita della relazione di coniugio.
Viceversa, nel caso di specie, le “conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”, possono rinvenirsi nella situazione di partenza dell'attrice, la quale era già affetta da fibromialgia (circostanza appunto non comune, ma peculiare della specifica danneggiata in esame) la quale ha contribuito a rendere ancor più gravosa una patologia, quella causalmente derivante dal sinistro, che altrimenti avrebbe avuto ripercussioni meno gravi.
Ebbene, in virtù di tali considerazioni, si ritiene congruo un aumento per personalizzazione del 10%, per un aumento di euro 4.729,46.
Dunque, il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice deve quantificarsi in euro 56.309,32.
3.8 Su tale somma devono essere poi calcolati gli interessi dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1 c.c.. Gli interessi moratori vanno calcolati, dunque, al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno (conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n.
1712/95) fino al momento della liquidazione, decorrendo successivamente sulla somma liquidata sino al soddisfo (la somma di € 56.309,32 in quanto liquidata a valori attuali andrà pertanto devalutata alla data del
15/07/2009 e successivamente rivalutata anno per anno con il calcolo dei relativi interessi legali).
Nel caso che ci occupa il quantum risarcibile, devalutato alla data del sinistro 15/07/2009 ammonta ad €
42.561,84. La medesima somma dovrà essere rivalutata annualmente con applicazione degli interessi sino al versamento del primo assegno in acconto, pari ad euro 1.835,00, in data 19/09/2011, per una somma di euro 46.080,46, dalla quale detrarre tale acconto, per un residuo di euro 44.245,46. Dovrà dunque operarsi una nuova rivalutazione annuale con applicazione degli interessi sino al versamento del secondo assegno in acconto, pari ad euro 7.365,00, in data 17/02/2012, per una somma di euro 45.291,46, dalla quale detrarre pagina 22 di 32 tale acconto, per un residuo di euro 37.926,46. Ancora, dovrà operarsi una ulteriore rivalutazione annuale con applicazione degli interessi sino al versamento del terzo bonifico in acconto, pari ad euro 19.500,00, in data 06/03/2015, per una somma di euro 40.980,85, dalla quale detrarre tale acconto, per un residuo di euro 21.480,85.
Sul residuo dovuto e non risarcito, ossia 21.480,85, matureranno nuovamente gli interessi, sulla somma anno per anno rivalutata, sino ad oggi, e la somma complessivamente dovuta ammonta ad € 29.210,45, al netto dell'acconto ricevuto.
4. Passando al danno patrimoniale, si ritiene adeguata la somma di euro 5.099,63 a titolo di rimborso spese mediche, considerate congrue dal c.t.u., ossia quelle sostenute sino al 2010, in quanto documentate ed eziologicamente connesse con il sinistro.
4.1 Quanto al lamentato danno di perdita di capacità lavorativa specifica richiesto da parte attrice, rileva questo Giudice come lo stesso sia risarcibile.
Prima di procedere alla liquidazione di tale voce di danno, pare opportuno premettere una breve disamina dei principi che regolano il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, generica e specifica.
In via generale, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. Civ., sent. del 27.1.2011 n. 1879; Cass. Civ., sent. del 1.12.2009 n. 25289).
La incapacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva pagina 23 di 32 prima del sinistro, ovvero, nel caso in cui non fosse percettore di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri, con probabilità non trascurabile che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (Cass. Civ., sent. n. 21014/2000; Cass. Civ., sent. n. 13409/2001, nonché più di recente Cass. Civ., sent. n. 28988/2019).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno in re ipsa, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito;
sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza di un danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Solo nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17514/2011). Sul tema l'ordinanza della Suprema Corte n. 20312/15 ha ribadito la distinzione tra le due voci di danno, nonché indicato il meccanismo di liquidazione: “in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate
nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa
(c.d. perdita di “chance”), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso”.
Costituisce dunque principio consolidato quello secondo cui la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé (cd. danno evento), ma rappresenta una causa del danno da pagina 24 di 32 riduzione del reddito (danno - conseguenza), sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non implica automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno, laddove l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice potrà procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.
Nel senso che non occorra necessariamente la produzione delle dichiarazioni reddituali degli anni antecedenti al sinistro si veda Cass. Civ., sent. n. 20003/14, laddove si evidenzia che anche altra documentazione può consentire di inferire la contrazione reddituale in via presuntiva.
Di contrario avviso Cass. Civ., sent. n. 11361/2014 secondo cui “la presunzione, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”.
Ancora secondo Cass. Civ., sent. n. 15737/2018 “la dimostrazione ha ad oggetto la contrazione dei redditi della vittima dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare”.
Ebbene, nel caso di specie è dimostrato sia che le lesioni subìte dalla a causa del sinistro in Parte_1
questione abbiano cagionato un'effettiva incapacità lavorativa specifica;
ciò risulta dalle chiare conclusioni della CTU, il quale ha affermato “le menomazioni biologiche permanenti hanno avuto incidenza negativa sulla capacità di guadagno specifica in maniera totale in relaziona alla sua mansione”, dal riconoscimento in sede giurisdizionale dell'invalidità, come da sentenza del Tribunale di Spoleto del 07/04/2021 (doc. 308 parte attrice), nonché dal certificato di inidoneità permanente alle mansioni, dalle lettere di sospensione prestazione lavorativa e di risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente docc. 31, 216 e 217 di parte attrice.
pagina 25 di 32 Risulta, inoltre, provata l'effettiva contrazione di reddito che ne è derivata.
Tale ultima circostanza emerge chiaramente dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato nell'ottobre del 2008, nonché dalle certificazioni uniche prodotte dall'attrice (CUD 2009, CUD 2010, CUD
2011), nonché dalle buste paga dei mesi antecedenti e successivi al sinistro in questione (doc.ti 224-249). In particolare, essendo il detto rapporto cessato, come sopra detto, per inidoneità alle mansioni, è chiaro che sussista nesso causale fra le lesioni e la contrazione del reddito;
ciò a maggior ragione nella misura in cui l'attrice ha prodotto anche il Modello C2 storico, da cui emerge che la medesima dal 2007 ha lavorato in modo continuo fino al 2010, quando fu costretta a sospendere l'attività, senza più riprenderla almeno sino al 2012 (data di stampa del detto certificato), sia dal libretto di lavoro in cui emerge che la medesima ha lavorato sin dal 1995, dimostrando dunque una capacità e attitudine al inserirsi e rimanere nel mondo del lavoro. Viceversa, in seguito al suddetto sinistro, la medesima risulta non sia riuscita più a trovare un'occupazione, nonostante le dichiarazioni di disponibilità al centro per l'impiego (cfr. doc. 256, 257, 258
e 259, ma anche, più avanti, 292 di parte attrice).
Per quanto riguarda la liquidazione di tale danno, deve rilevarsi come sia ormai obsoleto il ricorso al criterio cd. del triplo della pensione sociale, ai sensi dell'art. 137, c. III, Cod.ass., che deve ad oggi ritenersi consentito solo quando il giudice di merito accerti che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì d'un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da renderla sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (cfr. Cass. 8896/2016 e, più recentemente, Cass. 28988/2019). Ove sia possibile intervenire sui dati reddituali specifici e concreti, come nel caso in esame, l'unica norma che espressamente detta un criterio di liquidazione del danno patrimoniale alla persona è attualmente l'art. 137 Cod.ass. (la citata norma
è, in parte, riproduttiva dell'art. 4 d.l. 857/76) che prevede, in caso di lavoro autonomo, come base di calcolo “il reddito netto che risulta più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni”.
Formalmente, trattasi di un criterio applicabile soltanto in ipotesi di azione diretta nei confronti dell'assicuratore; tuttavia, non mancano precedenti della giurisprudenza di legittimità che sembrerebbero pagina 26 di 32 consentirne l'applicazione analogica, sia nel giudizio contro il responsabile sia al di fuori della materia dei sinistri stradali.
In ogni caso, dovendo procedersi ad una valutazione equitativa del danno in assenza di prova certa del suo ammontare (art. 1226 c.c.), ritiene questo giudice che non ricorrano ragioni ostative, salvi gli adeguamenti imposti dalla particolarità del caso, all'applicazione della formula comunemente utilizzata per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica trattandosi pur sempre di determinare il mancato guadagno (lucro cessante) derivante al soggetto danneggiato per effetto della perdita o della limitazione della sua capacità di produrre reddito lavorativo, ragguagliata alle sue condizioni personali
(mansioni ed età) ed alla presumibile durata della vita lavorativa. Il tutto, dunque, secondo la seguente formula: R (reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita capacità lavorativa in percentuale) – S
(scarto tra la vita fisica e quella lavorativa, pari al 10%).
Alla luce dei principi sopra indicati, occorre considerare il reddito netto più alto degli ultimi tre anni, da rinvenire alla luce dei CUD prodotti, nell'annualità 2009, pari ad euro 10.514,27 di retribuzione netta, per euro 876,20 mensili.
Al medesimo, deve applicarsi il coefficiente di capitalizzazione (26,0764) tratto dalla tabella allegata al D.M.
22.11.2016 per il calcolo delle rendite previdenziali in relazione all'età della danneggiata al momento del sinistro (Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 10499 del 28/04/2017; Cass., 31235/2018) e senza più far riferimento alle tabelle di cui al RD 1403/1922 (cfr. Cass. Civ., sent. n. 16913/2019; Cass. Civ., sent. n.
20615/2015).
L'importo risultante sarà dunque pari a € 246.756,88 (€ 10.514,27 x 26,0764 x 1 - 10%).
4.2 Ciò posto, occorre ricordare l'applicabilità nel caso in esame del principio secondo il quale in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito).
pagina 27 di 32 Come è noto le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare dall'ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto al danneggiato allo stesso titolo corrisposto da parte di ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso (nella specie, la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento) che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato (cfr. Cass. S.U., sent. n. 12566/2018, con particolare riferimento alle prestazioni
CP_ previdenziali e indennitarie erogate dall' . A tale stregua le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall'ente gestore di assicurazione sociale a titolo di rendita per l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al predetto danneggiato, giacchè quest'ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto. Le prestazioni previdenziali o indennitarie dell'assicuratore sociale assumono infatti carattere di mera anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile, ma non è al danneggiato consentito reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto, bensì se del caso agire nei confronti del terzo responsabile del danno per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall'assicuratore sociale.
Il danneggiato perde quindi la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione.
Si è al riguardo ulteriormente precisato che l'assicuratore il quale abbia pagato l'indennità può surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante ex art. 1916 c.c. (che trova applicazione anche in favore degli enti esercenti le assicurazioni sociali in caso di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali), la surrogazione comportando, per effetto del pagamento dell'indennità, una pagina 28 di 32 sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno. Si è altresì posto in rilievo come (nel riprodurre le previsioni contenute nell'abrogata L. n. 990/1969, art. 28, sull'assicurazione obbligatoria della r.c.a.) il d.lgs n.
209/2005, art. 142 (c.d. Codice delle assicurazioni private) stabilisca d'altro canto che ove il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale l'ente gestore ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione.
Va sottolineato che l'art. 1916 c.c. e l'art. 142 cod. ass. regolano rapporti intersoggettivi diversi, rispettivamente nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, e tuttavia contrassegnati da un elemento comune, la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato danneggiato, che attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima la pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati, al fine di ottenere il rimborso tanto dei ratei già versati quanto del valore capitalizzato delle prestazioni future (v. S.U. cit.). La surrogazione impedisce invero che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito.
Principi poi ribaditi anche da Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/06/2019, n. 16580, nonché dalla Corte di
Appello Distrettuale, la quale ha appunto ribadito che il valore capitale della pensione sociale erogata dall' deve essere detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto a ristoro del solo danno CP_7
patrimoniale, attesa la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo che l' abbia o meno esercitato la surroga. Ne consegue che dall'importo liquidato a CP_7
CP_ titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall' in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno ed involgente differente posta risarcitoria. Le somme pagina 29 di 32 erogate a titolo di pensione d'invalidità, dirette a ristorare il pregiudizio patrimoniale derivante dalla perduta capacità di guadagno, non devono essere detratte dalle somme liquidabili a ristoro del danno non patrimoniale, dirette a ristorare il pregiudizio dinamico-esistenziale e morale conseguente all'evento di danno, in quanto involgenti differenti poste risarcitorie (Corte di Appello di Perugia, sent. n. 515/2024, del
31/07/2024).
In proposito vale precisare che il mancato esercizio del diritto di surroga, allo stato, non incide sulla titolarità astratta del medesimo in capo all'istituto previdenziale;
pertanto, non coglie nel segno l'osservazione formulata sul punto dall'attrice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre detrarre l'ammontare della pensione già percepito all'aprile
2021 (pari ad euro 13.653,31, come indicato nel documento prodotto dall' in data 18/02/2025), CP_7
l'ammontare dell'indennità percepita dal maggio 2021 al marzo 2025 (pari, in assenza di contraria indicazione di modifica, a euro 13.681,32, ossia l'indennità mensile di euro 297,42 per 46 mensilità), nonché il valore capitalizzato dell'indennità ancora da corrispondere a marzo 2025, pari ad euro 134.879,79 (come risultante dalla nota trasmessa dall' in data 18/03/2025). CP_7
Il tutto, dunque, per un risarcimento residuo di euro 84.542,46.
Su tale somma già stimata all'attualità sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla pronuncia sino al saldo.
5. In conclusione, all'attrice dovrà riconoscersi il diritto alla corresponsione delle seguenti somme:
- euro 29.210,45, quale residuo danno non patrimoniale non risarcito, oltre interessi dalla pronuncia al saldo effettivo;
- euro 5.099,63, quali spese mediche, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo;
- euro 84.542,46, quale danno patrimoniale per lesione della capacità lavorativa specifica, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
6. Infine, non vi sono ragioni per non accogliere la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da perdita della contribuzione formulata dall'attrice.
pagina 30 di 32 Invero, trattandosi di valutare non un'omissione del datore di lavoro, e quindi un inadempimento di un contratto di natura lavoristica, né un inadempimento dell' non vi sono ragioni per sottrarre la CP_7
competenza a decidere in merito a tale domanda al giudice ordinario, competente per la domanda risarcitoria (cfr Trib. Torino, sent. n. 1199/2019, del 15/03/2019).
7. Le spese – liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 tenendo conto del complessivo esito del giudizio e dell'accoglimento in misura ridotta della pretesa attorea e individuando il valore della controversia sulla base della somma riconosciuta all'attrice con la presente pronuncia - sono poste a carico dei convenuti, ivi comprese quelle di c.t.u.. Le medesime sono determinate nella misura media dello scaglione di riferimento, tenuto conto della durata del giudizio, delle fasi di lite e della complessità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e al CP_2 Controparte_3 CP_4
pagamento, in solido fra loro e in favore di Parte_1
- di euro 29.210,45, quale residuo danno non patrimoniale non risarcito, oltre interessi dalla pronuncia al saldo effettivo;
- di euro 5.099,63, quali spese mediche, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo;
- di euro 84.542,46, quale danno alla capacità lavorativa, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
e al risarcimento in favore di del danno da perdita CP_3 CP_4 Parte_1
contributiva, da liquidarsi in separato giudizio;
pagina 31 di 32 - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
e al pagamento, in solido fra loro e in favore dell'erario (tenuto conto CP_3 CP_4
dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello stato e applicata la dimidiazione di legge), delle spese processuali, liquidate in € 7.051,50 (€ 1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva, €
2.835,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 2.127,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di c.t.u., così come in atti liquidate, a carico di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e in solido fra loro. CP_2 Controparte_3 CP_4
Spoleto, 17/10/2025
Il giudice
RI FA
pagina 32 di 32
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice RI FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1088/2020 r.g.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Parte_1 C.F._1
Casavecchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Perugia, corso Vannucci n. 47, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini del presente Controparte_1 P.IVA_1
giudizio elettivamente domiciliata in Perugia (PG), Via Volte della Pace n. 9, presso e nello studio legale dell'Avv. Nicola Ghinelli, che la difende ed assiste, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_2 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]del Rio, C/Nueva 71/1, Spagna e CP_3
pagina 1 di 32 nata a [...] il [...] e residente in [...]de Waterloo 120/0003 - 1060 Saint CP_4
Gilles, Belgio, contumaci
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“I-IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA:
- reitera la richiesta di richiamo del CTU come da note di trattazione scritta del 22.11.2023;
- chiede l'ammissione dei mezzi istruttori - come da istanze formulate nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del
9.3.2022 e nelle note di trattazione scritta del 22.11.2023 – non ammessi nell'ordinanza del 18.5.2022 e in quella del
24.11.2023.
II-NEL MERITO:
-conclude come segue:
Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. e dell' per il sinistro Controparte_5 Controparte_6
occorso alla sig.ra in data 15 luglio 2009. Parte_1
Condannare per l'effetto la e gli altri convenuti (quali Eredi del sig. in solido tra CP_1 Controparte_5
loro a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'odierna attrice in conseguenza dello stesso sinistro, ed in particolare:
-il danno patrimoniale per spese mediche documentate pari a euro 9.208,27 o nella misura diversa, anche maggiore, ritenuta
di giustizia;
-il danno patrimoniale per perdita totale della capacità lavorativa specifica, così come accertata dal CTU, nella misura di euro
500.000,00, o nella misura diversa, anche maggiore, che risulterà di giustizia sulla base dei più attuali criteri di riferimento per la liquidazione di questa tipologia di danno (o con liquidazione in via equitativa, ove occorra);
-il danno biologico, pari a euro 334.775,00, o nella misura diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio (o con liquidazione in via equitativa, ove occorra),
pagina 2 di 32 -il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo, nonché detratto quanto già corrisposto da all'odierna attrice;
CP_1
-con condanna generica, il danno da perdita della contribuzione previdenziale, da determinarsi in separato giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Adito Giudice, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la propria incompetenza territoriale, perché competente sarebbe il Tribunale di
Trieste dinanzi al quale è stato già eseguito l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: dichiarare la propria incompetenza territoriale, perché competente sarebbe il Tribunale di Trieste o, a tutto concedere, il Tribunale belga o spagnolo, in considerazione della residenza degli attuali convenuti.
NEL MERITO: dichiarare estinto ogni obbligo risarcitorio gravante sulla convenuta con l'avvenuto pagamento della somma di € € 37.693,00 in favore della SI.ra , anteriormente alla notifica dell'atto di citazione;
Parte_1
conseguentemente, rigettare la domanda risarcitoria proposta da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto nei termini di sua formulazione.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione datato 13/02/2020, ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa assicuratrice del veicolo Fiat Croma, targato 13N921AY, e , CP_2 [...]
e in qualità di eredi di , proprietario e conducente del veicolo CP_3 CP_4 Controparte_5
sopramenzionato, per ottenere nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro avvenuto il 15/07/2009. In particolare, l'attrice ha esposto nell'atto introduttivo che:
- il giorno 15/07/2009 in Trieste, Via Conti, mentre camminava sul marciapiede, rimaneva vittima di un sinistro stradale causato dal veicolo condotto da il quale, percorrendo la medesima strada, Controparte_5
pagina 3 di 32 ometteva di concedere la precedenza, colpiva altro veicolo condotto da il quale, a sua Persona_1
volta, investiva l'odierna attrice;
- in seguito all'urto la veniva trasportata con l'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso Parte_1
dell'Ospedale di Trieste dove, effettuati gli accertamenti del caso, veniva accertata la presenza di “politrauma da investimento stradale”;
- la stessa veniva sottoposta nel corso degli anni a numerosissime visite mediche, considerato il fatto che i postumi non si assestavano e che le conseguenze lesive del sinistro continuavano negli anni a peggiorare;
- veniva istaurato nel 2013 procedimento ex art. 669bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trieste, il quale si concludeva con l'accertamento di postumi permanenti che comportavano un'invalidità del 7%, oltre temporanea invalidità successiva al sinistro in esame;
- tali conclusioni non sarebbero condivisibili, sia perché l'accertamento del c.t.u. non ha riguardato i risvolti patrimoniali del sinistro in questione e le altre conseguenze morali ed esistenziali del medesimo, sia perché in seguito a tale accertamento peritale la situazione sanitaria della sarebbe ulteriormente Parte_1
peggiorata, come da documentazione prodotta;
- che, alla luce del sopra indicato esito peritale, la compagnia assicurativa inviava una somma trattenuta dall'attrice solo quale acconto;
- che rimaneva da risarcire il maggior danno non patrimoniale subito dalla medesima (rispetto a quanto accertato dal primo c.t.u.) nonché quello successivamente manifestatosi, oltre il danno patrimoniale relativo alle spese mediche e alla perdita di capacità lavorativa;
- il quantum dei danni patrimoniali veniva complessivamente qualificato in euro 9.208,27 per spese mediche e 206.685,479 per perdita o riduzione della capacità lavorativa;
- le sofferenze non patrimoniali e patrimoniali subite hanno determinato l'attrice a chiedere di fronte a questo Tribunale un risarcimento del danno pari ad euro 334.775,00;
- la medesima avrebbe diritto al risarcimento del danno da perdita di contribuzione previdenziale, da quantificare in separato giudizio;
pagina 4 di 32 - la responsabilità dei danni era da attribuirsi esclusivamente al conducente del veicolo Fiat Croma, come anche accertato dalla Polizia Municipale intervenuta.
Ha concluso, dunque, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_5
sinistro e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito al sinistro del 15/07/2009.
Si è costituita in giudizio la contestando la domanda attorea e rilevando che: Controparte_1
- il Tribunale adito è incompetente territorialmente;
- non vi sarebbe prova della dinamica del sinistro e delle rispettive responsabilità;
- il quantum dei presunti danni asseriti dall'attrice era eccessivo e fondato su documentazione di parte priva di idoneo valore probatorio.
Ha concluso chiedendo in via preliminare di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e, in via principale, di rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
, e sono rimasti contumaci. CP_2 Controparte_3 CP_4
A seguito della prima udienza sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Espletata c.t.u. medico-legale, questo giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
14/03/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter; a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Rimessa la causa sul ruolo per disporre un'acquisizione documentale ex art. 213 c.p.c.. Adempiuto tale onere da parte del terzo, la causa è CP_7
stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 12/06/2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
1. In via preliminare, si rileva in parte l'infondatezza e in parte l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta.
pagina 5 di 32 1.1 In primo luogo, la convenuta ha asserito che il giudizio avrebbe dovuto svolgersi dinanzi allo stesso giudice ove si è svolto il (recte, primo) processo per consulenza tecnica preventiva, ossia il Tribunale di
Trieste.
Sul punto, a prescindere dalla circostanza per cui la convenuta ha poi proposto un nuovo ricorso ex art. 696bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Spoleto nel 2017, si condivide la tesi per cui non v'è mai un radicamento della competenza territoriale in capo al giudice della cautela. Sul punto, basti richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato nei due precedenti citati dall'istante che “il giudizio proposto ai sensi dell'art. 669octies e novies c.p.c., all'esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorchè diverso da quello della cautela (Cass. ord.
9.12.2010 n. 24869; Cass. ord.
3.2.2010 n. 2505)” (Cass. Civ., sent. n. 23154/2014); “Il giudizio di merito conseguente alla concessione di un provvedimento cautelare ante causam non deve necessariamente essere proposto presso il giudice della cautela, potendo essere instaurato dinanzi ad un diverso foro concorrente” (Cass. Civ., sent. n. 2505/2010).
In ogni caso, vale rilevare come il giudizio ex art. 696bis c.p.c. sia finalizzato a cercare una soluzione conciliativa della controversia;
nel caso di specie, il consulente nominato dinanzi al Tribunale di Trieste aveva riconosciuto una determinata invalidità in capo alla ricorrente e sulla base di quella l'istituto assicurativo aveva effettuato il pagamento. Tuttavia, le parti non erano giunte a una definizione della controversia, tenuto anche conto degli ulteriori profili di danno lamentati dall'attrice e non analizzati in sede di primo ricorso ex art. 696bis c.p.c.. Non vi sono dubbi, dunque, che a distanza di anni, stante la permanenza del diritto risarcitorio dell'attrice, questa possa legittimamente formulare un nuovo giudizio ex art. 696bis c.p.c. dinanzi altra autorità giudiziaria ritenuta competente e, successivamente, introdurre il relativo giudizio di merito, avente, come detto, un petitum anche più ampio.
Peraltro, la pronuncia della Suprema Corte richiamata da ultimo da parte convenuta nella memoria di replica conclusionale non si ritiene sia conferente con il caso in esame;
invero, in tale sede si trattava di un'ipotesi di responsabilità medica, in relazione alla quale viene previsto ex lege il tentativo di cui all'art. 696bis c.p.c. e si qualifica il medesimo quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale,
pagina 6 di 32 costituendo un antecedente necessario del procedimento di merito e dovendo ontologicamente confluire l'incombente istruttorio esperito in fase anticipata nell'eventuale giudizio di merito.
1.2 In secondo luogo, quanto alla contestazione della competenza territoriale derogabile dell'adito
Tribunale, occorre ricordare come la relativa eccezione debba essere formulata in maniera articolata ed esaustiva con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti e tenendo conto di tutti i vari, possibili criteri di collegamento, con riguardo ad ogni parte in causa.
Nel caso di specie, l'eccezione risulta inammissibile innanzitutto perché l'Assicurazione non contesta specificamente il criterio di collegamento di cui all'art. 18 e 19 c.p.c.; non afferma neppure quale avrebbe dovuto essere il foro del convenuto corretto, con riferimento agli altri soggetti coinvolti nel giudizio e alla medesima società. Con particolare riferimento a tale ultima questione, ossia quella della sede della persona giuridica, si ricorda come la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dal primo comma dell'art. 19 c.p.c. (cioè l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile anche d'ufficio (cfr Cass.
Civ., sent. n. 13423/2020, secondo la quale “effettivamente la opponente nulla abbia dedotto circa la insussistenza nel circondario del tribunale adito di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, che pertanto
l'eccezione di incompetenza territoriale formulata deve ritenersi incompleta (coerentemente con i principi di diritto formulati da
Cass. n. 20597 del 2018 e Cass. n. 28387 del 2019)”).
1.3 Infine, non può comunque sottacersi come alcuni dei convenuti non avessero né residenza, né domicilio né dimora nella Repubblica, pertanto, agli stessi potrebbe applicarsi il disposto di cui al secondo comma dell'art. 18 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 33 c.p.c., secondo il quale la competenza è del giudice del luogo di residenza dell'attore, appunto il Tribunale di Spoleto essendo l'attrice residente a
Foligno.
pagina 7 di 32 Dunque, anche l'eccezione di incompetenza formulata in subordine, da qualificarsi in realtà come eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello straniero, pare meritevole di rigetto.
2. Passando al merito dalla pretesa azionata, il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, dagli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda risarcitoria di parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale e, in particolare, da investimento di pedone.
Con riferimento all'an debeatur, occorre premettere che, in tema di investimento di un pedone da parte di un veicolo opera la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo”, presunzione che può essere vinta solo dalla prova contraria consistente nella dimostrazione “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” prevista dalla stessa disposizione ovvero può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso causale del pedone ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..
In particolare, come più volte stabilito in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20910/2005; Cass. Civ., sent. n. 12127/2005), la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. da parte del conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve necessariamente essere data in modo diretto, e cioè attraverso la dimostrazione di aver tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Con la conseguenza che, nel caso di investimento di un pedone, se quest'ultimo pone in essere un comportamento colposo idoneo a costituire la causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, il conducente, sul quale grava la pagina 8 di 32 presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., va ritenuto esente da colpa, ove dimostri che la improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso. Anzi, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 1, c.c., pone nei suoi confronti, non
è neanche preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente (in tal senso, ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 agosto 2007, n. 17397; Cassazione civile, sez. III, 22 maggio 2007, n. 11873; Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2127).
Pertanto, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (in tal senso Cass. Civ., sent. n. 2241/2019;
Cass. Civ., sent. n. 8663/2017; Cass. Civ., sent. n. 24472/2014).
Infatti, “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass., ord. 17 gennaio 2020, n. 842).
2.1 Ciò chiarito in punto di diritto e passando alla vicenda oggetto del presente giudizio, nel caso di specie la materiale verificazione del sinistro non è contestata;
la dinamica del sinistro può essere ricostruita dall'esame della documentazione in atti (cfr. doc. 1 all. atto di citazione) come segue:
- in data 15/07/2009 si trovava a percorre a piedi Via Conti sita in Trieste;
Parte_1
pagina 9 di 32 - nel mentre, lo alla guida della Fiat Croma superava la linea dello stop di via Matteotti per vedere CP_5
la provenienza di una sirena dell'ambulanza e invadeva via Conti senza accorgersi del sopraggiungere dell'auto Hyundai Terracan condotta da Persona_1
- nonostante il tentativo di tale ultimo veicolo di evitare la Fiat Croma, i due entravano in collisione e la
Hyundai veniva sbalzata verso il marciapiede andando a colpire e facendo cadere a terra la Parte_1
[...]
Ebbene, sicuramente nella condotta della non può rinvenirsi alcuna rilevanza causale nella Parte_1
determinazione dell'evento, essendosi la stessa limitata a camminare lungo il marciapiede.
Viceversa, alla luce della dinamica del sinistro fra i due autoveicoli, è chiaro che l'integrale responsabilità dello stesso sia imputabile allo pur essendo il secondo veicolo materialmente a colpire l'attrice, in CP_5
quanto il primo non ha rispettato il segnale di stop invadendo la corsia di marcia della Hyundai e rendendo inevitabile lo scontro e la successiva traiettoria del secondo veicolo. Tale ricostruzione, peraltro, è quella che emerge dal doc. 1, ossia dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza del fatto.
In conclusione, quindi, si deve ritenere che il sinistro oggetto di causa sia stato provocato esclusivamente dalla condotta dello CP_5
Devesi, per ulteriore scrupolo, comunque evidenziarsi come nell'ipotesi in cui vi fosse un grado di responsabilità rinvenibile anche in capo al conducente dell'altra autovettura, ciò comunque non precluderebbe all'odierna attrice di richiedere l'integrale risarcimento a uno dei due corresponsabili ex art. 2055 c.c., essendo poi onere del danneggiato chiamato in causa agire eventualmente in regresso nei confronti dei presunti coobbligati.
3. Tutto ciò chiarito con riferimento all'an della responsabilità, si deve passare alla quantificazione dei danni lamentati dall'attrice.
3.1 In via preliminare, occorre rilevare che la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente dinamico-relazionale (c.d. danno biologico), da invalidità temporanea e permanente,
pagina 10 di 32 e di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) deve essere liquidato non applicando le tabelle di elaborazione pretoria (quali le Tabelle del Tribunale di Milano) ma la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) ed entrata in vigore il 5 marzo 2025 in attuazione del disposto dell'art. 139 d.lgs. 209/2005.
Reputa lo scrivente che non si pongano, sul punto, questioni di diritto intertemporale, dal momento che, a rigore, non si è verificata alcuna novella legislativa soggetta, salvo deroghe espresse, al disposto dell'art. 11 delle Preleggi. Infatti, alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle, la nuova Tabella Unica Nazionale ha sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabella Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica, la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, “dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione, la stessa non potrà che essere condotta facendo governo dei criteri di determinazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene (del resto, anche prima della Tabella Unica Nazionale i giudici di merito erano soliti liquidare il danno sulla scorta delle tabelle giurisprudenziali di più recente elaborazione, che consentivano di determinare il risarcimento al valore attuale della moneta, senza ricorrere a meccanismi di rivalutazione). Il fatto che la
Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del
Tribunale di Milano allo scopo di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizzazione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima (in termini si veda la pagina 11 di 32 questione del resto analoga al rapporto tra il sistema tabellare ed il meccanismo di liquidazione del danno di cui alla L. 8 marzo 2017, n. 24: cfr. Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990).
Sul punto, peraltro, anche la recente Cass. civ., Sez. III, Sent. del 29/04/2025, n. 11319 (pur in un obiter dictum) ha rilevato che all'applicazione delle dette Tabelle “non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'ar.r 1226 cod. civ.”.
3.2 Dunque, con riferimento al danno biologico da invalidità temporanea, si rileva che lo stesso è stato accertato dal c.t.u. in una invalidità temporanea al 50% per 17 giorni e al 25% per mesi sei.
Spetta, dunque, all'attrice un risarcimento pari a € 4.285,24 (facendo applicazione della Tabella Unica
Nazionale), con incremento del 45% del punto per danno morale (incremento medio, ex art. 3, co. 2, dpr
12/2025), che si giustifica in considerazione della particolare tipologia di lesioni, delle numerose indagini mediche successive e delle conseguenze anche psichiche delle medesime.
Non paiono accoglibili, con riferimento all'invalidità temporanea, le contestazioni del c.t.p. attoreo, invero piuttosto generiche, che hanno riguardato solo il fatto che i primi 17 giorni, invece che essere riconosciuti al 50%, dovevano riconoscersi tra il 100% e il 75%.
3.3 Quanto ai postumi permanenti (ormai stabilizzatesi), il c.t.u. li ha ritenuti sussistenti nella misura del
12/14% (crf. Perizia medico-legale depositata in atti).
Sul punto vale ribadire come il danno in questione vada a ricomprendere non soltanto la lesione della mera integrità fisica (e psichica in questo caso), ma ricomprenda tutte le conseguenze dinamico relazionali derivanti da tale invalidità, salvo possibilità di personalizzazione qualora vi siano conseguenze abnormi rispetto a quelle che un qualsiasi altro soggetto avrebbe subìto, ivi inclusa la sofferenza soggettiva.
pagina 12 di 32 Alla luce di tali coordinate, si ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u.; a prescindere dalla scarsa rilevanza probatoria delle perizie di parte prodotte in giudizio, devesi evidenziare come la c.t.u. svolta nella presente sede sia coerente con l'altro accertamento peritale svolto da altro soggetto terzo e imparziale che si è occupato dalla vicenda, nel 2013. Infatti, come sopra premesso, la era già stata sottoposta a visita medico-legale in sede di procedimento ex art. 669bis c.p.c. Parte_1
dinanzi al Tribunale di Trieste;
ebbene, in tale sede, il consulente aveva preso atto di lesioni fisiche comportanti un'invalidità permanente del 7%. Tale accertamento, ripetuto a distanza di circa 10 anni
(circostanza che lascia desumere una stabilizzazione dei relativi postumi), risulta del tutto confermato dal c.t.u. nel presente giudizio, il quale afferma che “la paziente non ha conseguito una completa restitutio ad integrum, per il persistere di una sintimatologia algica con correlati funzionali sia a carico del rachide cervicale che alla spalla sinistra per esisti di processi infiammatori a carico di articolazioni portanti il carico ed in continuo movimento, in soggetto con cervco.artrosi
e verosimile fibromialgia. Le conseguenze funzionali si possono pertanto considerare stabilizzate con un quadro clinico di
Invalidità Permanente, da valutare, nel caso del sinistro de quo che si configura nella fattispecie come Danno Biologico Statico, nella misra del sette per cento, per il danno funzionale al rachide cervicale e spalla sinistra […]”.
Viceversa, diversamente dal primo consulente, il dott. ha accertato, seppur in misura minore Per_2
rispetto a quanto allegato dall'istante, un peggioramento delle condizioni di salute psichiche della perizianda, sopravvenute al 2013. Nello specifico, oltre alla suddetta invalidità, la ha riportato Parte_1
anche una invalidità “nella misura del 5-7% per il quado caratterizzato da “Disturbo post.traumatico da stress”. Le
menomazioni biologiche descritte (soprattutto quelle legate ai deficit funzionali dei distretti anatomici menzionati), hanno avuto incidenza negativi sull'attività specifica della p.te (invero il sanitario competente dell'epoca dell'azienda presso cui lavorava aveva espresso giudizio di non idoneità alla mansione)”.
Come detto, a prescindere dalle consulenze di parte (molte delle quali, peraltro, antecedenti all'asserito aggravamento e riportati un'invalidità totale pressoché coincidente con quella accertata dal c.t.u. nella presente sede), non vi sono altri elementi fattuali e documentali che possano mettere in dubbio la bontà delle conclusioni cui è giunto il c.t.u. nominato. Eventualmente, la gravità, anche da un punto di vista di pagina 13 di 32 percezione soggettiva, delle conseguenze subite, può essere valutata al fine di utilizzare il valore massimo del range indicato dal c.t.u. (ossia un totale di 14%) e nell'ambito delle ulteriori voci di danno non patrimoniale.
Ciò posto, applicando, dunque, la Tabella Unica Nazionale, risulta che l'attrice avrebbe diritto a un risarcimento del danno da invalidità permanente pari a complessivi € 35.802,14.
3.4 Va quindi visto se sia configurabile nel caso di specie di un pregiudizio da sofferenza soggettiva risarcibile (c.d. “danno morale”) e un danno alla vita di relazione (c.d. danno esistenziale o dinamico- relazionale) che giustifichi l'aumento in personalizzazione del danno biologico.
Per quanto concerne il profilo del danno morale, si rendono necessarie alcune precisazioni in punto di diritto.
La giurisprudenza di legittimità sostiene pacificamente che il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale non costituisce di per sé una duplicazione risarcitoria, poiché il giudice del merito è tenuto a valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale ( che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso) sia quelle incidenti sul piano dinamico -relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro “da sé”: v. Cass., 29/10/2019, n. 27590; Cass., 31/1/2019, n. 2788;
Cass., 21/9/2017, n. 21939).
Tale ricostruzione ha avuto una conferma normativa in seguito all'introduzione della l. n. 124 del 2017, che ha modificato gli artt. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005, prevedendo che il danno morale - ove dedotto e provato - debba formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto ad un eventuale riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, specificamente prevista in via normativa dall'art. 138, n. 3 nuovo testo C.d.A.: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (…), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”. Ciò in forza del combinato disposto tra il pagina 14 di 32 novellato art. 138, punto 2, lett. a): “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività Quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e l'art. 138, punto 2, lettera e), C.d.A.: “al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico ... è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”.
In tal modo, il legislatore ha elevato a fonte normativa il principio già affermato in via pretoria dalla
Cassazione dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato (cfr Cass. Civ., sent. del 10/11/2020, n. 25164; Cass. Civ., sent. del
19/2/2019, n. 4878).
Alla luce di ciò, la Cassazione ha ritenuto erroneo in via di principio un criterio di liquidazione che
“incorpori” nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale (come era previsto nelle tabelle del Tribunale di Milano antecedenti a quelle del 2021), ma solo quando questo comporti un automatismo liquidatorio (non più predicabile, attesa la diversità ontologica del danno morale rispetto a quello dinamico-relazionale). La stessa Corte ha infatti giudicato configurabile una simile incorporazione quando questa presupponga l'accertamento, su base necessariamente presuntiva, della sussistenza di una apprezzabile sofferenza soggettiva in rapporto di diretta proporzionalità alla gravità della menomazione.
Pertanto, ferma la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, la Suprema Corte ha individuato le modalità con cui può (e deve) essere fornita in giudizio la prova di un pregiudizio da sofferenza interiore nel senso che segue: a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale,
pagina 15 di 32 a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante. La massima di esperienza non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione. d) un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave, infatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
e) da qui deriva la piena utilizzabilità ai fini della liquidazione del danno morale delle tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, in quanto elaborate comprendendo nella indicazione dell'importo complessivo del danno alla persona anche una quota diretta a risarcire il danno morale (c.d. “punto pesante”), secondo il detto attendibile criterio di proporzionalità diretta, sempre che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova nei termini predetti e non invece da un non consentito automatismo. (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord. n. 6444 del 03/03/2023, Cass. Civ. sent.
n. 25164 del 2020).
Negli anni successivi la Corte ha confermato tale orientamento, ritenendo che non costituisca una contraddizione al principio di autonomia del danno morale rispetto a quello biologico la liquidazione del pagina 16 di 32 pregiudizio morale mediante la tecnica del “punto pesante” previsto dalle tabelle milanesi, che esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico-relazionale) e del danno morale (tanto più che, a partire dal 2021, dette tabelle prevedono distintamente il valore del “punto danno biologico”, quello dell'“incremento per sofferenza” e quello del “punto danno non patrimoniale”, pari alla sommatoria dei primi due). In ogni caso, il risarcimento del danno morale non comporta sempre e comunque la personalizzazione, atteso che l'aumento personalizzato è consentito soltanto laddove l'esito lesivo superi quello standard già considerato dalla tabella (cfr Cass. Civ., sent. del 12.6.2023, n.
26264/2023).
Pertanto, come rilevato dalla sentenza Cass. Civ., n. 25164/2020, il giudice di merito, nel decidere sul riconoscimento e la conseguente liquidazione del risarcimento del danno alla salute, deve rispettare il seguente iter: i) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
ii) in caso di positivo accertamento dell'esistenza di un danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
iii) in caso di negativo accertamento sulla ricorrenza della componente morale del danno (da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; iv) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto ii), dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. A partire dal 2021,
l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha dunque apportato alcune variazioni alla tabella del danno non patrimoniale, in base all'orientamento giurisprudenziale qui esposto, separando il
“punto danno biologico” dal cosiddetto “incremento per sofferenza” (o “danno morale”).
pagina 17 di 32 Sul quadro così esposto si è inserita la Tabella Unica Nazionale per le lesioni di non lieve entità, introdotta con il d.p.r. 12/2025, la quale ha confermato la distinzione tra punto danno biologico e incremento per danno morale, mantenendo però l'ancoramento indissolubile tra il quantum del primo e il quantum del secondo: il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o grave); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata.
3.5 Tutto ciò premesso ed osservato in punto di diritto, si stima equo liquidare il danno morale mediante incremento medio.
Deve infatti ritenersi che dalle allegazioni di parte attrice e dall'istruttoria svolta siano emersi i fatti dai quali ricavare in via presuntiva la situazione di abbattimento morale e disagio interiore vissuta dall'odierna attrice in conseguenza del sinistro e delle conseguenti vicende sanitarie che la hanno coinvolta. In primo luogo, non può che essere valorizzata la rilevantissima documentazione medica in atti, in particolare le certificazioni relative allo stato di salute psichica dell'istante (vedesi nello specifico i docc. nn. 288, 282, 275, di parte attrice), dalla quale può desumersi presuntivamente lo stato di sofferenza soggettiva che è derivato dal sinistro e dai successivi postumi. Peraltro, i numerosi accessi presso l'Ospedale e le numerose visite cui la medesima si è dovuta sottoporre nel tempo, sono ulteriore elemento presuntivo dal quale dedurre la sussistenza di tale profilo di danno.
Infine, lo stesso c. t. u. h rilevato nell'ambito delle proprie indagini lo stato psicologico della , il Parte_1
quale, oltre a costituire danno biologico in sé, è sicuramente sintomatico di uno stato di sofferenza soggettiva significativo, quantomeno nei mesi successivi all'evento di cui si è parlato.
Ne consegue, in ordine al quantum, applicando la Tabella Unica Nazionale, che il danno morale deve essere quantificato nell'incremento per sofferenza “medio” (per un I.P. del 14%) del 32,1%, pari a € 1.024,83 dal pagina 18 di 32 quale si ricava, utilizzando il demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento del sinistro (41 anni), la somma di € 11.492,48.
3.6 Occorre ora valutare se nel caso di specie sussistano i presupposti per riconoscere un ulteriore incremento del risarcimento a titolo di “personalizzazione” fino a un massimo del 30% del risarcimento del danno non patrimoniale calcolato mediante la Tabella Unica Nazionale (cfr. art. 138, co. 3, d.lgs.
209/2005).
Anche sul punto si impone una breve premessa in diritto, sostanzialmente riepilogativa della Ordinanza n.
7513 del 27/03/2018 della III Sez. della Cassazione Civile (c.d. “ordinanza decalogo”) che ha delimitato le ipotesi nelle quali il giudice di merito può riconoscere un aumento personalizzato del risarcimento del danno biologico.
La S.C. richiama innanzitutto il già ricordato art. 138, co. 3, C.d.A., come novellato dalla legge 124/2017, il quale stabilisce che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”.
Tale disposizione ha recepito quanto già da tempo affermato in medicina legale, per cui non ha ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica;
in quanto per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica che esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti.
Da ciò la giurisprudenza ha ricavato il principio che, quando un baréme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità - poniamo - del 50%, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere, come già ripetutamente pagina 19 di 32 affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014).
Da tale assunto discendono i seguenti corollari:
i) la lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire; di talché il danno alla salute non comprende pregiudizi dinamico-relazionali ma è un danno dinamico-relazionale;
ii) l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico, per cui le conseguenze dannose del sinistro si distinguono in A) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e B) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili;
iii) sul piano processuale le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore con ogni mezzo, anche per mezzo di fatti notori, massime di esperienza e presunzioni semplici (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008) senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
In definitiva, in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
L'aumento in personalizzazione del danno è volto infatti a ristorare in maniera più aderente alle peculiarità del caso concreto quella/quelle conseguenza/e straordinarie e non ordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente,
pagina 20 di 32 consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez.
3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
3.7 Nel caso di specie, le risultanze processuali consentono di riconoscere all'attrice, in conseguenza della condotta del conducente, un aumento nella misura del 10%.
Prendendo, per meri fini di completezza, l'elenco di circostanze evidenziate nella prima conclusionale dall'attrice, vale premettere che, ai presenti fini, non possono prendersi in considerazione i risvolti lavorativi che avrebbero avuto le suddette lesioni, in quanto analizzati separatamente infra; una diversa conclusione, infatti, comporterebbe una duplicazione del danno. Parimenti, non potranno nuovamente considerarsi ai presenti fini, sempre per evitare una duplicazione del danno, le conseguenze neuro-psichiche accertate dal c.t.u. e certamente presenti nella periziata (“un devastante stato depressivo (doc. 305), che ha del tutto mortificato la sua persona”), né, tantomeno, le conseguenze puramente biologiche e i relativi risvolti nelle attività quotidiane (“le menomazioni ai movimenti e alle attività anche ordinarie dovute alle patologie e alle disfunzioni
derivanti dal sinistro”; “uno stato di diffuso malessere permanente (mal di testa, nausee, nevralgie, vertigini, ansia, stress, disturbi del sonno, facilità al pianto, disagio, anedonia, stanchezza”, peraltro non provato). Infatti, stante la gravità e la stabilità di tali “lesioni”, il suddetto elemento è stato già preso in considerazione dal consulente nella determinazione dei punti di invalidità permanente;
si ricordi, sul punto, come è già stato liquidato il danno biologico e dinamico-relazionale, il quale tiene in considerazione le circostanze sopra ricordate.
Per le medesime ragioni, non potrà considerarsi, in quanto rientrante nel danno morale, “il continuo dolore fisico sofferto (doc. 315 prodotto con seconda memoria istruttoria), “la necessità di un trattamento farmacologico massiccio (doc.
pagina 21 di 32 310 prodotto con seconda memoria istruttoria) (che, oltre a essere dispendioso, crea tutta una serie di problemi collaterali) e di sottoporsi a continui esami e accertamenti (doc. 313, 314 prodotto con seconda memoria istruttoria)”. Viceversa, non è stato provato in giudizio che il sinistro in questione abbia causato la perdita della possibilità di procreare
(non essendo sufficiente a tal fine il doc. 312, redatto in lingua straniera e non in grado di dimostrare la circostanza e il nesso di causalità con il sinistro) e, tantomeno, la perdita della relazione di coniugio.
Viceversa, nel caso di specie, le “conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”, possono rinvenirsi nella situazione di partenza dell'attrice, la quale era già affetta da fibromialgia (circostanza appunto non comune, ma peculiare della specifica danneggiata in esame) la quale ha contribuito a rendere ancor più gravosa una patologia, quella causalmente derivante dal sinistro, che altrimenti avrebbe avuto ripercussioni meno gravi.
Ebbene, in virtù di tali considerazioni, si ritiene congruo un aumento per personalizzazione del 10%, per un aumento di euro 4.729,46.
Dunque, il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice deve quantificarsi in euro 56.309,32.
3.8 Su tale somma devono essere poi calcolati gli interessi dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1 c.c.. Gli interessi moratori vanno calcolati, dunque, al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno (conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n.
1712/95) fino al momento della liquidazione, decorrendo successivamente sulla somma liquidata sino al soddisfo (la somma di € 56.309,32 in quanto liquidata a valori attuali andrà pertanto devalutata alla data del
15/07/2009 e successivamente rivalutata anno per anno con il calcolo dei relativi interessi legali).
Nel caso che ci occupa il quantum risarcibile, devalutato alla data del sinistro 15/07/2009 ammonta ad €
42.561,84. La medesima somma dovrà essere rivalutata annualmente con applicazione degli interessi sino al versamento del primo assegno in acconto, pari ad euro 1.835,00, in data 19/09/2011, per una somma di euro 46.080,46, dalla quale detrarre tale acconto, per un residuo di euro 44.245,46. Dovrà dunque operarsi una nuova rivalutazione annuale con applicazione degli interessi sino al versamento del secondo assegno in acconto, pari ad euro 7.365,00, in data 17/02/2012, per una somma di euro 45.291,46, dalla quale detrarre pagina 22 di 32 tale acconto, per un residuo di euro 37.926,46. Ancora, dovrà operarsi una ulteriore rivalutazione annuale con applicazione degli interessi sino al versamento del terzo bonifico in acconto, pari ad euro 19.500,00, in data 06/03/2015, per una somma di euro 40.980,85, dalla quale detrarre tale acconto, per un residuo di euro 21.480,85.
Sul residuo dovuto e non risarcito, ossia 21.480,85, matureranno nuovamente gli interessi, sulla somma anno per anno rivalutata, sino ad oggi, e la somma complessivamente dovuta ammonta ad € 29.210,45, al netto dell'acconto ricevuto.
4. Passando al danno patrimoniale, si ritiene adeguata la somma di euro 5.099,63 a titolo di rimborso spese mediche, considerate congrue dal c.t.u., ossia quelle sostenute sino al 2010, in quanto documentate ed eziologicamente connesse con il sinistro.
4.1 Quanto al lamentato danno di perdita di capacità lavorativa specifica richiesto da parte attrice, rileva questo Giudice come lo stesso sia risarcibile.
Prima di procedere alla liquidazione di tale voce di danno, pare opportuno premettere una breve disamina dei principi che regolano il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, generica e specifica.
In via generale, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. Civ., sent. del 27.1.2011 n. 1879; Cass. Civ., sent. del 1.12.2009 n. 25289).
La incapacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva pagina 23 di 32 prima del sinistro, ovvero, nel caso in cui non fosse percettore di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri, con probabilità non trascurabile che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (Cass. Civ., sent. n. 21014/2000; Cass. Civ., sent. n. 13409/2001, nonché più di recente Cass. Civ., sent. n. 28988/2019).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno in re ipsa, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito;
sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza di un danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Solo nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17514/2011). Sul tema l'ordinanza della Suprema Corte n. 20312/15 ha ribadito la distinzione tra le due voci di danno, nonché indicato il meccanismo di liquidazione: “in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate
nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa
(c.d. perdita di “chance”), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso”.
Costituisce dunque principio consolidato quello secondo cui la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé (cd. danno evento), ma rappresenta una causa del danno da pagina 24 di 32 riduzione del reddito (danno - conseguenza), sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non implica automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno, laddove l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice potrà procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.
Nel senso che non occorra necessariamente la produzione delle dichiarazioni reddituali degli anni antecedenti al sinistro si veda Cass. Civ., sent. n. 20003/14, laddove si evidenzia che anche altra documentazione può consentire di inferire la contrazione reddituale in via presuntiva.
Di contrario avviso Cass. Civ., sent. n. 11361/2014 secondo cui “la presunzione, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”.
Ancora secondo Cass. Civ., sent. n. 15737/2018 “la dimostrazione ha ad oggetto la contrazione dei redditi della vittima dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare”.
Ebbene, nel caso di specie è dimostrato sia che le lesioni subìte dalla a causa del sinistro in Parte_1
questione abbiano cagionato un'effettiva incapacità lavorativa specifica;
ciò risulta dalle chiare conclusioni della CTU, il quale ha affermato “le menomazioni biologiche permanenti hanno avuto incidenza negativa sulla capacità di guadagno specifica in maniera totale in relaziona alla sua mansione”, dal riconoscimento in sede giurisdizionale dell'invalidità, come da sentenza del Tribunale di Spoleto del 07/04/2021 (doc. 308 parte attrice), nonché dal certificato di inidoneità permanente alle mansioni, dalle lettere di sospensione prestazione lavorativa e di risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente docc. 31, 216 e 217 di parte attrice.
pagina 25 di 32 Risulta, inoltre, provata l'effettiva contrazione di reddito che ne è derivata.
Tale ultima circostanza emerge chiaramente dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato nell'ottobre del 2008, nonché dalle certificazioni uniche prodotte dall'attrice (CUD 2009, CUD 2010, CUD
2011), nonché dalle buste paga dei mesi antecedenti e successivi al sinistro in questione (doc.ti 224-249). In particolare, essendo il detto rapporto cessato, come sopra detto, per inidoneità alle mansioni, è chiaro che sussista nesso causale fra le lesioni e la contrazione del reddito;
ciò a maggior ragione nella misura in cui l'attrice ha prodotto anche il Modello C2 storico, da cui emerge che la medesima dal 2007 ha lavorato in modo continuo fino al 2010, quando fu costretta a sospendere l'attività, senza più riprenderla almeno sino al 2012 (data di stampa del detto certificato), sia dal libretto di lavoro in cui emerge che la medesima ha lavorato sin dal 1995, dimostrando dunque una capacità e attitudine al inserirsi e rimanere nel mondo del lavoro. Viceversa, in seguito al suddetto sinistro, la medesima risulta non sia riuscita più a trovare un'occupazione, nonostante le dichiarazioni di disponibilità al centro per l'impiego (cfr. doc. 256, 257, 258
e 259, ma anche, più avanti, 292 di parte attrice).
Per quanto riguarda la liquidazione di tale danno, deve rilevarsi come sia ormai obsoleto il ricorso al criterio cd. del triplo della pensione sociale, ai sensi dell'art. 137, c. III, Cod.ass., che deve ad oggi ritenersi consentito solo quando il giudice di merito accerti che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì d'un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da renderla sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (cfr. Cass. 8896/2016 e, più recentemente, Cass. 28988/2019). Ove sia possibile intervenire sui dati reddituali specifici e concreti, come nel caso in esame, l'unica norma che espressamente detta un criterio di liquidazione del danno patrimoniale alla persona è attualmente l'art. 137 Cod.ass. (la citata norma
è, in parte, riproduttiva dell'art. 4 d.l. 857/76) che prevede, in caso di lavoro autonomo, come base di calcolo “il reddito netto che risulta più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni”.
Formalmente, trattasi di un criterio applicabile soltanto in ipotesi di azione diretta nei confronti dell'assicuratore; tuttavia, non mancano precedenti della giurisprudenza di legittimità che sembrerebbero pagina 26 di 32 consentirne l'applicazione analogica, sia nel giudizio contro il responsabile sia al di fuori della materia dei sinistri stradali.
In ogni caso, dovendo procedersi ad una valutazione equitativa del danno in assenza di prova certa del suo ammontare (art. 1226 c.c.), ritiene questo giudice che non ricorrano ragioni ostative, salvi gli adeguamenti imposti dalla particolarità del caso, all'applicazione della formula comunemente utilizzata per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica trattandosi pur sempre di determinare il mancato guadagno (lucro cessante) derivante al soggetto danneggiato per effetto della perdita o della limitazione della sua capacità di produrre reddito lavorativo, ragguagliata alle sue condizioni personali
(mansioni ed età) ed alla presumibile durata della vita lavorativa. Il tutto, dunque, secondo la seguente formula: R (reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita capacità lavorativa in percentuale) – S
(scarto tra la vita fisica e quella lavorativa, pari al 10%).
Alla luce dei principi sopra indicati, occorre considerare il reddito netto più alto degli ultimi tre anni, da rinvenire alla luce dei CUD prodotti, nell'annualità 2009, pari ad euro 10.514,27 di retribuzione netta, per euro 876,20 mensili.
Al medesimo, deve applicarsi il coefficiente di capitalizzazione (26,0764) tratto dalla tabella allegata al D.M.
22.11.2016 per il calcolo delle rendite previdenziali in relazione all'età della danneggiata al momento del sinistro (Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 10499 del 28/04/2017; Cass., 31235/2018) e senza più far riferimento alle tabelle di cui al RD 1403/1922 (cfr. Cass. Civ., sent. n. 16913/2019; Cass. Civ., sent. n.
20615/2015).
L'importo risultante sarà dunque pari a € 246.756,88 (€ 10.514,27 x 26,0764 x 1 - 10%).
4.2 Ciò posto, occorre ricordare l'applicabilità nel caso in esame del principio secondo il quale in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito).
pagina 27 di 32 Come è noto le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare dall'ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto al danneggiato allo stesso titolo corrisposto da parte di ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso (nella specie, la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento) che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato (cfr. Cass. S.U., sent. n. 12566/2018, con particolare riferimento alle prestazioni
CP_ previdenziali e indennitarie erogate dall' . A tale stregua le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall'ente gestore di assicurazione sociale a titolo di rendita per l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al predetto danneggiato, giacchè quest'ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto. Le prestazioni previdenziali o indennitarie dell'assicuratore sociale assumono infatti carattere di mera anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile, ma non è al danneggiato consentito reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto, bensì se del caso agire nei confronti del terzo responsabile del danno per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall'assicuratore sociale.
Il danneggiato perde quindi la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione.
Si è al riguardo ulteriormente precisato che l'assicuratore il quale abbia pagato l'indennità può surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante ex art. 1916 c.c. (che trova applicazione anche in favore degli enti esercenti le assicurazioni sociali in caso di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali), la surrogazione comportando, per effetto del pagamento dell'indennità, una pagina 28 di 32 sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno. Si è altresì posto in rilievo come (nel riprodurre le previsioni contenute nell'abrogata L. n. 990/1969, art. 28, sull'assicurazione obbligatoria della r.c.a.) il d.lgs n.
209/2005, art. 142 (c.d. Codice delle assicurazioni private) stabilisca d'altro canto che ove il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale l'ente gestore ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione.
Va sottolineato che l'art. 1916 c.c. e l'art. 142 cod. ass. regolano rapporti intersoggettivi diversi, rispettivamente nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, e tuttavia contrassegnati da un elemento comune, la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato danneggiato, che attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima la pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati, al fine di ottenere il rimborso tanto dei ratei già versati quanto del valore capitalizzato delle prestazioni future (v. S.U. cit.). La surrogazione impedisce invero che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito.
Principi poi ribaditi anche da Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/06/2019, n. 16580, nonché dalla Corte di
Appello Distrettuale, la quale ha appunto ribadito che il valore capitale della pensione sociale erogata dall' deve essere detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto a ristoro del solo danno CP_7
patrimoniale, attesa la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo che l' abbia o meno esercitato la surroga. Ne consegue che dall'importo liquidato a CP_7
CP_ titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall' in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno ed involgente differente posta risarcitoria. Le somme pagina 29 di 32 erogate a titolo di pensione d'invalidità, dirette a ristorare il pregiudizio patrimoniale derivante dalla perduta capacità di guadagno, non devono essere detratte dalle somme liquidabili a ristoro del danno non patrimoniale, dirette a ristorare il pregiudizio dinamico-esistenziale e morale conseguente all'evento di danno, in quanto involgenti differenti poste risarcitorie (Corte di Appello di Perugia, sent. n. 515/2024, del
31/07/2024).
In proposito vale precisare che il mancato esercizio del diritto di surroga, allo stato, non incide sulla titolarità astratta del medesimo in capo all'istituto previdenziale;
pertanto, non coglie nel segno l'osservazione formulata sul punto dall'attrice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre detrarre l'ammontare della pensione già percepito all'aprile
2021 (pari ad euro 13.653,31, come indicato nel documento prodotto dall' in data 18/02/2025), CP_7
l'ammontare dell'indennità percepita dal maggio 2021 al marzo 2025 (pari, in assenza di contraria indicazione di modifica, a euro 13.681,32, ossia l'indennità mensile di euro 297,42 per 46 mensilità), nonché il valore capitalizzato dell'indennità ancora da corrispondere a marzo 2025, pari ad euro 134.879,79 (come risultante dalla nota trasmessa dall' in data 18/03/2025). CP_7
Il tutto, dunque, per un risarcimento residuo di euro 84.542,46.
Su tale somma già stimata all'attualità sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla pronuncia sino al saldo.
5. In conclusione, all'attrice dovrà riconoscersi il diritto alla corresponsione delle seguenti somme:
- euro 29.210,45, quale residuo danno non patrimoniale non risarcito, oltre interessi dalla pronuncia al saldo effettivo;
- euro 5.099,63, quali spese mediche, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo;
- euro 84.542,46, quale danno patrimoniale per lesione della capacità lavorativa specifica, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
6. Infine, non vi sono ragioni per non accogliere la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da perdita della contribuzione formulata dall'attrice.
pagina 30 di 32 Invero, trattandosi di valutare non un'omissione del datore di lavoro, e quindi un inadempimento di un contratto di natura lavoristica, né un inadempimento dell' non vi sono ragioni per sottrarre la CP_7
competenza a decidere in merito a tale domanda al giudice ordinario, competente per la domanda risarcitoria (cfr Trib. Torino, sent. n. 1199/2019, del 15/03/2019).
7. Le spese – liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 tenendo conto del complessivo esito del giudizio e dell'accoglimento in misura ridotta della pretesa attorea e individuando il valore della controversia sulla base della somma riconosciuta all'attrice con la presente pronuncia - sono poste a carico dei convenuti, ivi comprese quelle di c.t.u.. Le medesime sono determinate nella misura media dello scaglione di riferimento, tenuto conto della durata del giudizio, delle fasi di lite e della complessità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e al CP_2 Controparte_3 CP_4
pagamento, in solido fra loro e in favore di Parte_1
- di euro 29.210,45, quale residuo danno non patrimoniale non risarcito, oltre interessi dalla pronuncia al saldo effettivo;
- di euro 5.099,63, quali spese mediche, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo;
- di euro 84.542,46, quale danno alla capacità lavorativa, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
e al risarcimento in favore di del danno da perdita CP_3 CP_4 Parte_1
contributiva, da liquidarsi in separato giudizio;
pagina 31 di 32 - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
e al pagamento, in solido fra loro e in favore dell'erario (tenuto conto CP_3 CP_4
dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello stato e applicata la dimidiazione di legge), delle spese processuali, liquidate in € 7.051,50 (€ 1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva, €
2.835,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 2.127,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di c.t.u., così come in atti liquidate, a carico di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e in solido fra loro. CP_2 Controparte_3 CP_4
Spoleto, 17/10/2025
Il giudice
RI FA
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