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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 8056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8056 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
1
n. 17813 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17813 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. BOCCARUSSO LUCIANO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Viale di Augusto n.122,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. PANSINI VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in Napoli, Via Riviera di Chiaia n.276,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
1 2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente e che dalla loro unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della ricorrente di €.1.000,00.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti di rigetto del ricorso, ed in via riconvenzionale spiegando domanda di annullamento del matrimonio.
All'udienza dell'11.11.2022 il Presidente, ascoltate le parti, e fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.300,00 a titolo di contributo al mantenimento della coniuge.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
In assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 12.12.2024 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini alle parti ex art 190 cpc per lo scambio di memorie e repliche.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole
2 3
previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
• Sull'assegno di mantenimento in favore di parte ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo
Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez.
I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile,
Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005:
Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il Giudice nella determinazione dell'assegno di
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mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento, ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il Giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile
2007).
Anche di recente la Suprema Corte si è espressa confermando l'orientamento per cui “ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza matrimoniale. Non possono a tal fine prendersi in considerazione le spese medie mensili dei due coniugi relative anche agli anni successivi alla separazione (Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 settembre 2024
n. 25055).
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, l'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivata da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
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Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010;
Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto.
Per quanto concerne il tenore di vita durante il matrimonio nessun elemento specifico è stato dedotto, né provato da parte ricorrente;
quanto invece alla capacità lavorativa e reddituali dei coniugi, parte ricorrente deduce di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito da lavoro, mentre parte resistente è pensionato, già dipendente amministrativo del
Ministero della Giustizia, con reddito annuo netto di circa € 19.000,00 emerso dalle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 allegati, relativi agli anni
2019, 2020 e 2021.
Orbene, tenuto conto dell'età degli ex coniugi (62 anni lei e 80 anni lui), della breve durata della convivenza matrimoniale (2 anni), considerato che la coppia non ha avuto figli e ciò ha consentito ad entrambi di poter
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sviluppare le proprie potenzialità professionali, senza la necessità che uno dei due si dedicasse in via esclusiva o prevalente alla vita familiare sacrificando così aspettative professionali ed economiche insite nelle rispettive attività, s'impone il rigetto della domanda de qua.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di parte ricorrente di assegno di mantenimento;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte I, s., Sez. O, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
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n. 17813 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17813 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. BOCCARUSSO LUCIANO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Viale di Augusto n.122,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. PANSINI VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in Napoli, Via Riviera di Chiaia n.276,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
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INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente e che dalla loro unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della ricorrente di €.1.000,00.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti di rigetto del ricorso, ed in via riconvenzionale spiegando domanda di annullamento del matrimonio.
All'udienza dell'11.11.2022 il Presidente, ascoltate le parti, e fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.300,00 a titolo di contributo al mantenimento della coniuge.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
In assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 12.12.2024 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini alle parti ex art 190 cpc per lo scambio di memorie e repliche.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole
2 3
previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
• Sull'assegno di mantenimento in favore di parte ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo
Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez.
I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile,
Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005:
Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il Giudice nella determinazione dell'assegno di
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mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento, ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il Giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile
2007).
Anche di recente la Suprema Corte si è espressa confermando l'orientamento per cui “ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza matrimoniale. Non possono a tal fine prendersi in considerazione le spese medie mensili dei due coniugi relative anche agli anni successivi alla separazione (Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 settembre 2024
n. 25055).
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, l'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivata da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
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Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010;
Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto.
Per quanto concerne il tenore di vita durante il matrimonio nessun elemento specifico è stato dedotto, né provato da parte ricorrente;
quanto invece alla capacità lavorativa e reddituali dei coniugi, parte ricorrente deduce di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito da lavoro, mentre parte resistente è pensionato, già dipendente amministrativo del
Ministero della Giustizia, con reddito annuo netto di circa € 19.000,00 emerso dalle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 allegati, relativi agli anni
2019, 2020 e 2021.
Orbene, tenuto conto dell'età degli ex coniugi (62 anni lei e 80 anni lui), della breve durata della convivenza matrimoniale (2 anni), considerato che la coppia non ha avuto figli e ciò ha consentito ad entrambi di poter
5 6
sviluppare le proprie potenzialità professionali, senza la necessità che uno dei due si dedicasse in via esclusiva o prevalente alla vita familiare sacrificando così aspettative professionali ed economiche insite nelle rispettive attività, s'impone il rigetto della domanda de qua.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di parte ricorrente di assegno di mantenimento;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte I, s., Sez. O, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
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