Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Lucio Munaro Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 92-1/2025 R.G. promosso da con sede legale in Orsago (TV) via del Lavoro 1, codice fiscale, Parte_1
partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso
con l'Avv. Barbara Rabacchini P.IVA_1
per l' OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
***
Con ricorso depositato il 27 marzo 2025, la società ha chiesto, ai Parte_1
sensi degli artt. 57 e 48, comma 4, d. lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi CCII),
l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati con taluni dei propri creditori.
La domanda merita accoglimento.
L'accesso allo strumento di regolazione della crisi di impresa è stato deciso dall'amministratore unico della società con determina risultante da verbale redatto dal Notaio di Padova ed iscritta nel registro delle imprese (doc. n. Persona_1
9 e 32).
La pubblicazione della domanda di omologazione nel registro delle imprese è avvenuta in data 28 marzo 2025. Nessuna opposizione è stata proposta entro il termine del 28 aprile 2025, data in cui è scaduto il termine prescritto dall'art. 48, comma 4, CCII.
Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Treviso ai sensi 27, comma 2,
CCII, essendo ubicata in Orsago la sede principale dell'impresa.
Tribunale di Treviso;
n. 92-1/2025 R.G. 1
versa in stato di crisi, come desumibile dalle riscontrate perdite di esercizio e dal fatto che il patrimonio netto è negativo.
Ciò detto, si osserva che la ricorrente ha provveduto al deposito:
- degli accordi di ristrutturazione (doc. n. 1 e 2);
- del piano economico-finanziario redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56
CCII (allegato ai due accordi e da essi richiamato) e dei documenti prescritti dall'art. 39, commi 1 e 3 nonché della relazione redatta dal professionista indipendente dott.ssa , avente gli specifici contenuti previsti Persona_2 dall'art. 57, comma 4, (doc. n. 28).
Dall'insieme della documentazione anzidetta emerge che i creditori aderenti all'accordo rappresentano oltre il 98% dei crediti complessivi della società e che quindi è pienamente integrata la condizione di cui all'art. 57, comma 1, CCII.
Si ritiene altresì che sussistano nel caso di specie idonee garanzie del fatto che i creditori estranei all'accordo saranno soddisfatti nei tempi previsti dalla legge ossia entro 120 giorni successivi alla definitività del decreto di omologa o alla scadenza dei crediti non ancora esigibili alla data dell'omologazione.
Va qui mutuato, in ragione della continuità e della omologia della disciplina dettata dal Codice della crisi rispetto a quella della legge fallimentare, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fall., il controllo del Tribunale non è limitato alla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma si estende a tutti gli aspetti di legalità sostanziale e, tra questi, “anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge” (v. Cass. sent. n. 12064/2019).
Ebbene, l'esecuzione degli accordi da omologare è sostanzialmente fondata sugli impegni finanziari e obblighi contrattuali assunti dalla società CP_1
conduttore del complesso immobiliare di proprietà di Parte_1
Il debito dell'istante nei confronti del (quale determinato Parte_2
dall'accordo di ristrutturazione ex doc. n. 1) sarà estinto con il pagamento di una somma che corrisponderà a titolo di finanza esterna. CP_1
Tribunale di Treviso;
n. 92-1/2025 R.G. 2 Del pari l'esposizione debitoria nei confronti di (cessionaria del credito CP_2
ipotecario di sarà estinto da mediante il Controparte_3 CP_1
pagamento diretto al creditore dei canoni di locazione dovuti a ed il Parte_1
corrispettivo dei contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto il complesso immobiliare di proprietà di Parte_1
La recuperata solidità finanziaria di quale desumibile dai brillanti CP_1
risultati di esercizio (patrimonio netto di euro 1.881.083,00 e utile di esercizio di euro 2.894.590,00) e la serietà degli impegni da questa assunti (testimoniata dal fatto che la società ha già accantonato la somma di euro 1.022.105,10 per l'esecuzione degli accordi di ristrutturazione ed è sempre stata coinvolta nelle trattative della composizione negoziata intrapresa da lo scorso Parte_1
anno) consentono di ritenere che i creditori non aderenti agli accordi saranno soddisfatti sollecitamente e comunque entro i termini prescritti dall'art. 57 CCII, sì come attestato dal professionista indipendente.
In definitiva, ricorrono tutte le condizioni per disporre la chiesta omologazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, letti gli artt. 48, comma 2, e 57 CCII, omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati dalla società con i creditori Parte_1
e rappresentanti oltre il 60% dei crediti risultanti Parte_2 CP_2
dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata;
dispone che il presente decreto sia pubblicato nel Registro delle Imprese.
Treviso, 6 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Clarice Di Tullio dott. Bruno Casciarri
Tribunale di Treviso;
n. 92-1/2025 R.G. 3