Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG. N. 436/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno
2025, avente per oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata in [...] il [...], (cf: ), e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...] (cf: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Di Cicco (cf: , presso il cui C.F._3
studio in Frignano (CE) alla Via E. De Amicis, n. 26, elettivamente domiciliano, come da procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NA Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto in data 24 marzo 2025.
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Con ricorso congiunto depositato il 04.02.2025 i ricorrenti premettevano di aver contratto matrimonio civile in ER (CE) in data 20 luglio 2007 in costanza del quale non nascevano figli e, che venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione personale, definita con decreto di omologa nr. 1398/2010 emesso in data 16/07/2010 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte depositate in data 14 maggio 2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 24 marzo 2025.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 28 giugno 2010, nel procedimento di separazione n. r.g. 1398/2010, conclusosi con l'emissione del decreto di omologa del 16 luglio 2010, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
1. I ricorrenti continueranno a vivere separatamente, nel massimo rispetto reciproco.
2. Rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
3. Concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi dichiarano di aver definito in via definitiva ogni rapporto patrimoniale e non patrimoniale. Pertanto, i Sigg. e Parte_2 Parte_1
dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, rilasciandosi a vicenda piena e ampia quietanza liberatoria.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ER (CE) in data 20.07.2007 da
, nata in [...] il [...], (cf: ), e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...] (cf: ), alle Parte_2 C.F._2
condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (atto n. 7, parte I, anno 2007) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 26.05.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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