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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3042/2022
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3042/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24 ottobre 2025, innanzi al dott. ON UC, sono comparsi: l'avv. MONTINI MAURO per parte ricorrente presente di persona. Parte_1
Nonché, per parti resistenti e Controparte_1 [...]
l'avv. DEL RE ANDREA, presente di persona il Sindaco di Controparte_2
. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON UC
pagina 1 di 14 N. R.G. 3042/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3042/2022 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. MONTINI MAURO
PARTE RICORRENTE contro e Controparte_1 Controparte_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. DEL RE ANDREA
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: demansionamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente agiva in giudizio contro il e l Controparte_1 [...]
al fine di «1. accertare, pronunziare e dichiarare la Controparte_2
nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità o comunque disapplicare gli atti adottati dal
, meglio indicati ai punti F) ed G) della parte in diritto del presente Controparte_1
pagina 2 di 14 ricorso;
2. accertare, dichiarare e pronunziare che l'operato del e Controparte_1
dell' nei confronti del ricorrente dal mese Controparte_3
di gennaio del 2013 al mese di aprile del 2020 – o nel diverso periodo che emergerà in corso di causa – si è configurato come demansionamento e dequalificazione professionale nonché come mobbing in violazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. ed ha provocato al medesimo danni patrimoniali e non patrimoniali, anche da perdita di chance;
3. accertare, dichiarare e pronunziare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da demansionamento e dequalificazione professionale nonché da mobbing e da perdita di chance ed altresì da danno pensionistico;
4. condannare il e l' Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido fra loro
[...]
o quello dei due che sarà tenuto, a corrispondere, per i titoli che precedono, le somme di cui ai paragrafi A), B), C) così come riepilogate sub E) del ricorso ovvero quelle anche diverse (maggiori o minori) che risulteranno di giustizia ed equità;
5. condannare il nella persona del suo Sindaco pro tempore e dell' Controparte_1 [...]
nella persona del suo Presidente pro-tempore al Controparte_3
risarcimento del danno pensionistico ex 8 art. 2116 c.c. nelle forme della condanna generica;
6. con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito;
7. con ogni conseguenza di ragione e di legge, ivi compresa la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Toscana ai fini dell'accertamento di eventuali danni erariali e alla Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati penali».
II. Sosteneva, infatti, l'Ing. , Funzionario di livello D3, di aver ricoperto Pt_1
fino alla fine del 2012 il ruolo di responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di (con relativa Posizione Organizzativa), incarico revocato illegittimamente CP_1
dal 2013, a causa della volontà nel nuovo Sindaco eletto tendente a mortificarlo, demansionarlo, vessarlo e relegarlo ai margini delle attività.
In particolare, non solo, attraverso procedimenti e scelte illegittime (tanto del resistente, quanto dell' , sua parte CP_1 Controparte_2 datoriale dal 2015), non avrebbe più ricoperto posizioni organizzative, ma gli pagina 3 di 14 sarebbero state assegnate continuativamente mansioni inferiori rispetto al suo inquadramento, non congrue con la sua professionalità e, come tali foriere di danni.
III. Si costituivano congiuntamente le parti resistenti contestando il ricorso, rilevando rispettivamente l'insussistenza degli inadempimenti allegati dal dipendente e l'infondatezza delle pretese.
Svolto il tentativo di conciliazione senza esito positivo, ammessa ed espletata attività istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Le circostanze di fatto esposte dalla parte ricorrente, per fondare la sua richiesta di danni (patrimoniali e non), si pongono su molteplici linee direttrici e temporali, dunque, devono essere affrontate come tali.
In via preliminare, però, occorre rilevare, come eccepito correttamente dalla difesa delle resistenti, che risultano infondate le domande incidentali concernenti la validità dei provvedimenti adottati dalle due pubbliche amministrazioni coinvolte.
Da un lato, infatti, il giudice ordinario potrebbe, al limite, disapplicare gli atti illegittimi della PA.
Da un altro lato, nel caso di specie (e volendo ritenere implicita la richiesta di disapplicazione), le relative domande di accertamento incidentale sarebbero inammissibili, perché prive di interesse ad agire, considerando che le conclusioni si sostanziano, per la parte interessata dagli accertamenti suddetti, soltanto in richieste risarcitorie, dunque rispetto a profili per i quali la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia
(ovvero anche la disapplicazione) dei provvedimenti resterebbero irrilevanti.
Nel merito, una parte delle allegazioni del ricorrente sembra partire dall'errato presupposto che l'assegnazione di una posizione organizzativa rappresenti un diritto del dipendente, in un contesto nel quale (Comuni senza personale dirigenziale), al contrario, rappresentano un momento organizzativo discrezionale dell'Amministrazione.
Sul punto, se è vero che la discrezionalità correlata al potere di assegnare le
Posizioni Organizzative ha condotto una parte della giurisprudenza di merito a pagina 4 di 14 ritenere sussistente una situazione soggettiva di interesse legittimo e a negare, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., Tribunale Trapani, 12/05/2010:
«L'istituzione delle posizioni organizzative ed il conferimento dei relativi incarichi sono scelte discrezionali di ciascuna amministrazione, a fronte delle quali il dipendente può lamentare la lesione di un interesse legittimo non certo di una posizione giuridica sostanziale di diritto soggettivo»), in questa sede si ritiene di aderire all'orientamento espresso anche dal Supremo Collegio e incentrato su una ricostruzione in senso privatistico della discrezionalità stessa dell'amministrazione, con tutte le conseguenze del caso in tema di giurisdizione (Cfr., Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2008, n.
5104: «Nei settori in cui i rapporti di lavoro sono regolati dal diritto privato del lavoro, la p.a. è priva della discrezionalità c.d. amministrativa nell'assegnazione delle singole posizioni organizzative ai dipendenti. Tuttavia, l'amministrazione, come qualsiasi datore di lavoro che operi nell'ambito del diritto privato, ha ugualmente a propria disposizione margini di discrezionalità, in particolare quando alla p.a. stessa vengano lasciati dalla contrattazione collettiva. Di tali margini deve avvalersi con correttezza e buona fede») e in ordine al carattere prettamente discrezionale del Dirigente nell'attribuzione della
Posizione Organizzativa, il cui unico limite risiede nella presenza della motivazione, laddove espressamente richiesta dalla normativa di settore, con relativa non sussistenza di un diritto del dipendente alla Posizione Organizzativa (cfr., Tribunale
Chieti , 01/10/2020 , n. 225: «La natura temporanea e fiduciaria dell'incarico di posizione organizzativa esclude l'esistenza di un diritto soggettivo del lavoratore al conferimento dell'incarico, potendo configurarsi, in maniera analoga a quanto avviene per il conferimento degli incarichi dirigenziali, soltanto un interesse legittimo di diritto privato. In altri termini, il dipendente pubblico che aspiri al conferimento di un incarico di posizione organizzativa ha diritto a che il datore di lavoro, titolare della facoltà di istituire le posizioni organizzative secondo proprie valutazioni e di adibirvi con ampia discrezionalità i dipendenti ritenuti più idonei, eserciti tali poteri nelle forme e con i limiti previsti dal contratto e nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza di cui all' art. 1175 c.c.», nonché, Corte appello Firenze, 28/01/2005, n. 90:
«Non sussiste alcun diritto dei dipendenti ad essere preposti ad una posizione organizzativa anche qualora l'abbiano già ricoperta in virtù di un precedente incarico,
pagina 5 di 14 posta la natura temporanea e fiduciaria dell'incarico stesso e gli indubbi margini di discrezionalità valutativa riconosciuti al titolare dei potere di conferimento, rinnovo e revoca di tali funzioni»). (cfr., Cassazione civile , sez. lav. , 21/01/2022 , n. 1884: «In tema di pubblico impiego locale, l'illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta;
il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo», nonché,).
Se così è, una volta che il requisito motivazionale viene rispettato, il giudice, al fine di poter disapplicare l'atto amministrativo, potrà esclusivamente operare sui canoni della adeguatezza e della ragionevolezza, senza entrare però nel merito della decisione, o meglio senza poter sindacare l'opzione del Dirigente tra uno o più candidati tutti astrattamente idonei a ricoprire l'incarico (cfr. Tribunale Pistoia,
31/03/2006: «Nel pubblico impiego privatizzato l'Amministrazione pubblica conserva il potere discrezionale nella scelta delle posizioni organizzative e il controllo del giudice non può spingersi oltre l'accertamento della non manifesta inadeguatezza o irragionevolezza della regola selettiva e del rapporto fra regola e finalità»), peraltro soltanto con riferimento non certo a dichiarare il diritto dell'eventuale danneggiato a conseguire la P.O., quanto piuttosto ad accertare un eventuale risarcimento del danno
(richiesto in questa sede).
2. Nel caso oggetto del presente giudizio, le allegazioni di parte ricorrente sono incentrate pressoché esclusivamente sul profilo che la sua figura professionale sarebbe stata migliore rispetto a quella dei vari soggetti a lui preferiti, con la conseguenza che, sotto questo aspetto, le doglianze non possono trovare accoglimento.
pagina 6 di 14 Le considerazioni svolte rilevano con riferimento a tutti gli incarichi (a partire da quello ricoperto fino al 2012) che il ricorrente allega essere stati assegnati ad altri soggetti, preferiti alla sua candidatura (effettiva, ovvero potenziale), rispetto ai quali, ferma la professionalità (sempre presente in tutti i candidati, con livelli congrui), non vi è dubbio che le pubbliche amministrazioni resistenti erano legittimate a valorizzare attitudini e capacità dei singoli profili vagliati, anche andando oltre il mero dato delle esperienze pregresse (peraltro seguendo quell'ottica di acquisizione e aumento delle professionalità specifiche, proprie delle modifiche legislative in tema di ruoli nell'amministrazione).
Alla luce delle considerazioni svolte ai punti precedenti, emerge che il nucleo dei fatti da valutare, al fine di verificare la fondatezza delle domande del ricorrente, residua essere integrato da: il demansionamento allegato e le condotte persecutorie poste in essere ai suoi danni.
Sotto quest'ultimo profilo, anche volendo valutare, in qualche modo, il fatto che i vertici politici delle due PA resistenti non abbiano mai preso in considerazione, dal
2013 in poi, la figura del Cinque per ricoprire posizioni di responsabilità, gli episodi lamentati dal ricorrente non hanno avuto una conferma istruttoria nel senso di rappresentare una compiuta prova dell'atteggiamento persecutorio asseritamente subito dal ricorrente, elemento imprescindibile per l'accertamento di condotte mobbizzanti (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2009, n. 3785: «Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o pagina 7 di 14 della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio»)..
Infatti, da un lato la collocazione del ricorrente in un ufficio angusto, non ha rappresentato una misura posta in essere ad hoc per mortificarlo, quanto piuttosto una conseguenza, peraltro temporanea, dei luoghi in cui erano collocati tutti gli uffici del settore al quale fu assegnato il (cfr., teste – ud. 28.10.2024: «Il Pt_1 Tes_1
settore lavori pubblici era ubicato presso una palazzina diversa da quella dell'urbanistica. Io ricordo che al tempo tutti gli uffici del settore urbanistica erano collocati in un seminterrato, oltre a una stanza esterna in un palazzo accanto di cui non conosco l'uso»; teste – ud. 28.10.2024: «in seguito siamo stati Tes_2
trasferiti al seminterrato e lì sono rimasta fino al mio trasferimento ai lavori pubblici. I locali al seminterrato furono ristrutturati quando io ero ancora in servizio all'urbanistica. I lavori comportarono una riorganizzazione degli spazi di lavoro, le scrivanie furono collocate in maniera più razionale, fu creato un bureau per il pubblico.
Confermo che sia prima che dopo i lavori c'erano colleghi che dividevano la stanza in quanto le stanze erano grandi e consentivano la collocazione di due scrivanie»), così come niente di particolare sarebbe successo al momento del trasloco del (cfr., Pt_1
teste – ud. 28.10.2024: «Confermo che presso il Comune di per prassi Tes_3 CP_1
chi si trasferiva da un settore all'altro doveva portarsi dietro il pc e la stampante se connessa al pc. Questa prassi riguardava anche i responsabili di settore»).
Le altre asserite condotte mobbizzanti dipenderebbero, secondo la ricostruzione del ricorrente, in scambi di messaggi di posta elettronica, nel fatto che il Sindaco gli inviasse le comunicazioni con messi notificatori, nel fatto di aver ricevuto (in un'occasione), richieste di attività inesigibili per la mole di lavoro (circostanza, peraltro eccezionale, cfr., teste – ud. 31.3.2025: «O a fine 2013 o nel 2014 si verificò un Tes_4 episodio isolato che impegnò il settore urbanistica per alcuni giorni;
in pratica la pec del SUAP venne intasata da una serie di richieste di cartelli pubblicitari da installare lungo le strade del Comune da parte di una società di cui non ricordo il Parte_2 nome;
siccome se non avessimo definito queste richieste entro il termine previsto dalla pagina 8 di 14 normativa questa società avrebbe richiesto i danni per il mancato rispetto della tempistica procedimentale, tutto il settore, compresi io e l'ingegnere, fummo impegnati per alcuni giorni nella definizione di queste pratiche»), che francamente, dal loro esame non sembrano rappresentare una condotta persecutoria nei confronti del dipendente, nei termini di sistematica e prolungata vessazione (cfr., Tribunale Torino, sez. lav., 10/05/2021, n. 724: «L'elemento qualificante del mobbing non va ravvisato nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica. La relativa prova è a carico di chi assume di avere subito la condotta vessatoria.
Di conseguenza il lavoratore che agisce chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del mobbing deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quindi in primis la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio»).
In altre parole, non è sufficiente un irrigidimento nei rapporti lavorativi e personali, situazione che, nei contesto del luogo di lavoro può accadere e di frequente accade, per integrare i presupposti di una persecuzione nei confronti del lavoratore.
3. Per quanto riguarda l'asserito demansionamento del , la declaratoria della Pt_1
categoria D prevede che «Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre Gennaio 2017 istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse,
e negoziale».
pagina 9 di 14 Nel pubblico impiego privatizzato, ricordando, innanzitutto, che il fatto di non ricoprire più una posizione organizzativa in precedenza ottenuta, non può mai essere rilevante ai fini del demansionamento (cfr., Cassazione civile sez. lav., 10/07/2019,
n.18561 «Nell'ambito del lavoro pubblico negli enti locali, la revoca della posizione organizzativa conferita al lavoratore non costituisce demansionamento, poiché trova applicazione il principio di turnazione degli incarichi in base al quale il lavoratore resta inquadrato nella categoria di appartenenza»), vige il principio per il quale il lavoratore deve essere addetto a mansioni compatibili con il suo inquadramento, da intendersi in relazione alla categoria (cfr., Cassazione civile sez. lav., 13/09/2017, n.21261: «Non si verifica alcun demansionamento se le nuove mansioni cui è adibito il dipendente pubblico rientrano nella medesima area professionale prevista dalla contrattazione collettiva. Nella disciplina del pubblico impiego in tema di mansioni, infatti, il legislatore ha adottato un concetto di "equivalenza formale", ancorato cioè a una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice»).
Vale in materia, dunque, quel principio esteso di recente anche nel lavoro privato, con la nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., comma primo, per effetto dell'art. 3 del d.lgs. 81/2015, in vigore dal 25.6.2015, secondo cui «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte», con il quale, appunto, viene delegata alla contrattazione collettiva l'individuazione dei limiti di esigibilità della prestazione del lavoratore e, quindi, del potere del datore di lavoro di modificare l'oggetto della prestazione, nel senso che questi può assegnare al dipendente qualsivoglia mansione riconducibile al medesimo livello di inquadramento.
4. Dunque, le domande del ricorrente volte a chiedere un accertamento di un demansionamento per lo svolgimento di mansioni rientranti nella categoria D, ma nel profilo economico D1 (mentre lo stesso era inquadrato in D3), non possono essere accolte.
pagina 10 di 14 Residua, allora, l'allegata riconducibilità delle attività assegnate al , quali Pt_1
rientranti nella categoria C.
Trattandosi di eccepito demansionamento, come tale un inadempimento allegato dal lavoratore rispetto agli obblighi del contratto di lavoro, spetta al datore fornire la prova del corretto adempimento delle sue obbligazioni e, quindi, della corretta assegnazione delle mansioni al dipendente.
Dall'istruttoria svolta in giudizio, al netto delle testimonianze che non sono state in grado di precisare in maniera specifica i compiti e le mansioni del ricorrente dal
2013 in poi (cfr., teste – ud. 28.10.2024: «Io nel dettaglio non saprei Tes_5
descrivere le attività concretamente svolte dal ricorrente presso il settore urbanistica, posso dire genericamente che si occupava di lottizzazioni ma voglio precisare che pur stando nello stesso settore io non lavoravo insieme al ricorrente. Non so quindi riferire altro sul contenuto delle mansioni del ricorrente»), è emerso che le mansioni del siano sempre state connotate dalla professionalità individuata dalla categoria Pt_1
Testi D della contrattazione collettiva di comparto (cfr., teste – ud. 28.10.2024: «Il ricorrente seguiva in prevalenza le gare di lavori e le gare di servizi. Parte_3
era laureata in giurisprudenza. era il raccordo di un po' tutte le gare Parte_3 CP_4
e si occupava soprattutto dell'inserimento telematico degli atti delle gare e seguiva le verbalizzazioni. Il ricorrente seguiva la gara, svolgeva un'attività di cura della gara dall'inizio alla fine, le sue conoscenze tecniche erano funzionali al tipo di lavoro che doveva svolgere;
egli, infatti, valutava il capitolato e la tipologia dei lavori da fare e sulla base di ciò venivano indicati i requisiti di partecipazione degli operatori economici.
La collaborazione dell'ingegnere per me fu preziosa, anche per le conoscenze che aveva sul piano tecnico»; teste – ud. 31.3.2025: «Il ricorrente era il tecnico Tes_7 addetto, assieme ai profili amministrativi, a portare avanti le gare di appalto per opere pubbliche e, in minor misura, per servizi e forniture. Il ricorrente era il supporto tecnico. Il ricorrente, in via generale, svolgeva una funzione di consulenza rispetto alle richieste dei Comuni, ossia di supporto, ad esempio, per la documentazione da predisporre etc.; la figura del tecnico è prevista dal regolamento di funzionamento del
CUA; in concreto, egli effettuava un vaglio sotto il profilo tecnico dei vari elaborati e si pagina 11 di 14 rapportava con i vari RUP delle stazioni appaltanti, non penso direttamente con i progettisti. Il ricorrente si occupava anche talvolta della parte amministrativa al pari dei profili amministrativi per la parte redazionale, non per la fase successiva di verifica dei requisiti. Quando ho parlato di vaglio sotto il profilo tecnico, intendevo dire che, quando arrivava al CUA dall'ente tutta la documentazione per la gara di appalto (progetti, computo metrico, schema di contratto etc.), il ricorrente faceva un controllo per verificare che il progetto avesse i requisiti per poter essere messo a gara e, più precisamente, per poter estrarre da esso gli elementi utili a redigere il disciplinare di gara o la lettera di invito in caso di procedura negoziata;
preciso che il CUA ha sempre avuto un profilo tecnico. Per l'aspetto tecnico non c'era un sostituto in caso di assenza dall'ingegnere, nel caso ci rivolgevamo ai tecnici dei comuni. Gli amministrativi non erano in grado di svolgere il vaglio tecnico che ho descritto»).
Del pari, anche nelle ipotesi in cui parte delle mansioni potevano essere svolte da personale inquadrato nella categoria C, ciò è avvenuto per una quota minima di attività, tale da non rappresentare un indice significativo nel senso voluto dal ricorrente, ma anzi determinato da carenze momentanee di personale e, spesso, dal fatto che erano i profili inferiori a svolgere compiti verosimilmente di livello superiore
(cfr., teste – ud. 31.3.2025: «Dal 2015 ho lavorato assieme al ricorrente, CP_4
eravamo entrambi addetti alle gare di appalto. Il ricorrente doveva occuparsi come me dell'istruttoria; visionavamo il progetto che ci arrivava e predisponevamo la gara di appalto;
in prevalenza si trattava di appalti di opere pubbliche, ma ci occupavamo anche di appalti di forniture e servizi. Io e il ricorrente, ai fini della gara, svolgevamo esattamente le stesse mansioni, anche se, avendo io un profilo professionale di tipo amministrativo, ho imparato dall'ingegnere a esaminare un progetto in modo più adeguato. era una collega del Comune di Pontassieve ed era comandata Persona_1
presso di noi dal 2015. era un amministrativo e svolgeva più attività di Per_1 segreteria, di supporto, ad esempio, redigeva verbali ma non si occupava di predisporre gare di appalto. è rimasta con noi un anno e dopo le sue mansioni ce le siamo Per_1 suddivise fra me, il ricorrente e un'altra collega di nome . Durante l'assenza Per_2 per malattia del ricorrente, mi sono fatto più carico io della predisposizione delle gare di appalto per le opere pubbliche insieme al responsabile del servizio;
non ricordo pagina 12 di 14 l'anno nel quale il ricorrente rimase assente e, quindi, il nome del responsabile del servizio di quel periodo. Quando il ricorrente è stato trasferito presso altro ente, al suo posto presso il CUA è arrivato un altro tecnico, ossia il geometra egli Testimone_8
svolgeva le stesse mansioni del ricorrente anche se era comandato per un minor numero di ore. Non ne ricordo il livello di inquadramento»).
In questo contesto, peraltro, la giurisprudenza è da tempo evidenziato come la valutazione sulle mansioni debba essere fatta nel complesso, con la conseguenza che, nel caso di specie, non solo si rientrava nella categoria D, ma addirittura vi era una specifica valorizzazione del profilo professionale del ricorrente quale ingegnere (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020, n.19419: «Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità
e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività»; conforme, tra le tante, Tribunale Modena sez. lav., 04/08/2021, n.330), con la conseguenza che, anche volendo rimarcare il dato di una autonomia di inquadramento della profilo D3, è possibile ritenere che l'attività del potesse essere calibrata in maniera efficace Pt_1
sulla sua professionalità.
Sul punto, ad esempio, non c'è dubbio che, in precedenza, il ricorrente si occupasse di redigere progetti, quale ingegnere, ma è altrettanto logico supporre che proprio le sue capacità, i suoi studi e le sue competenze in materia rendessero la nuova attività di controllo e verifica dei progetti redatti da altri, sicuramente più efficace di quella che avrebbe potuto fare un Funzionario Amministrativo.
pagina 13 di 14 5. Da quanto evidenziato, le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento, in considerazione del fatto che nessuna condotta illegittima può radicarsi a carico delle due amministrazioni resistenti, in uno svolgimento del rapporto che, certamente, si è colorato nel tempo di una conflittualità tra le parti, senza mai trasmodare, però, in pratiche contrarie alla normativa generale e specifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della natura delle parti e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti in solido costituite con un unico atto, delle spese di lite, liquidate in euro 7.850,00 oltre spese generali. IVA e CPA.
Firenze, il 24/10/2025
Il Giudice
ON UC
pagina 14 di 14
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3042/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24 ottobre 2025, innanzi al dott. ON UC, sono comparsi: l'avv. MONTINI MAURO per parte ricorrente presente di persona. Parte_1
Nonché, per parti resistenti e Controparte_1 [...]
l'avv. DEL RE ANDREA, presente di persona il Sindaco di Controparte_2
. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON UC
pagina 1 di 14 N. R.G. 3042/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3042/2022 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. MONTINI MAURO
PARTE RICORRENTE contro e Controparte_1 Controparte_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. DEL RE ANDREA
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: demansionamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente agiva in giudizio contro il e l Controparte_1 [...]
al fine di «1. accertare, pronunziare e dichiarare la Controparte_2
nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità o comunque disapplicare gli atti adottati dal
, meglio indicati ai punti F) ed G) della parte in diritto del presente Controparte_1
pagina 2 di 14 ricorso;
2. accertare, dichiarare e pronunziare che l'operato del e Controparte_1
dell' nei confronti del ricorrente dal mese Controparte_3
di gennaio del 2013 al mese di aprile del 2020 – o nel diverso periodo che emergerà in corso di causa – si è configurato come demansionamento e dequalificazione professionale nonché come mobbing in violazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. ed ha provocato al medesimo danni patrimoniali e non patrimoniali, anche da perdita di chance;
3. accertare, dichiarare e pronunziare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da demansionamento e dequalificazione professionale nonché da mobbing e da perdita di chance ed altresì da danno pensionistico;
4. condannare il e l' Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido fra loro
[...]
o quello dei due che sarà tenuto, a corrispondere, per i titoli che precedono, le somme di cui ai paragrafi A), B), C) così come riepilogate sub E) del ricorso ovvero quelle anche diverse (maggiori o minori) che risulteranno di giustizia ed equità;
5. condannare il nella persona del suo Sindaco pro tempore e dell' Controparte_1 [...]
nella persona del suo Presidente pro-tempore al Controparte_3
risarcimento del danno pensionistico ex 8 art. 2116 c.c. nelle forme della condanna generica;
6. con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito;
7. con ogni conseguenza di ragione e di legge, ivi compresa la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Toscana ai fini dell'accertamento di eventuali danni erariali e alla Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati penali».
II. Sosteneva, infatti, l'Ing. , Funzionario di livello D3, di aver ricoperto Pt_1
fino alla fine del 2012 il ruolo di responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di (con relativa Posizione Organizzativa), incarico revocato illegittimamente CP_1
dal 2013, a causa della volontà nel nuovo Sindaco eletto tendente a mortificarlo, demansionarlo, vessarlo e relegarlo ai margini delle attività.
In particolare, non solo, attraverso procedimenti e scelte illegittime (tanto del resistente, quanto dell' , sua parte CP_1 Controparte_2 datoriale dal 2015), non avrebbe più ricoperto posizioni organizzative, ma gli pagina 3 di 14 sarebbero state assegnate continuativamente mansioni inferiori rispetto al suo inquadramento, non congrue con la sua professionalità e, come tali foriere di danni.
III. Si costituivano congiuntamente le parti resistenti contestando il ricorso, rilevando rispettivamente l'insussistenza degli inadempimenti allegati dal dipendente e l'infondatezza delle pretese.
Svolto il tentativo di conciliazione senza esito positivo, ammessa ed espletata attività istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Le circostanze di fatto esposte dalla parte ricorrente, per fondare la sua richiesta di danni (patrimoniali e non), si pongono su molteplici linee direttrici e temporali, dunque, devono essere affrontate come tali.
In via preliminare, però, occorre rilevare, come eccepito correttamente dalla difesa delle resistenti, che risultano infondate le domande incidentali concernenti la validità dei provvedimenti adottati dalle due pubbliche amministrazioni coinvolte.
Da un lato, infatti, il giudice ordinario potrebbe, al limite, disapplicare gli atti illegittimi della PA.
Da un altro lato, nel caso di specie (e volendo ritenere implicita la richiesta di disapplicazione), le relative domande di accertamento incidentale sarebbero inammissibili, perché prive di interesse ad agire, considerando che le conclusioni si sostanziano, per la parte interessata dagli accertamenti suddetti, soltanto in richieste risarcitorie, dunque rispetto a profili per i quali la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia
(ovvero anche la disapplicazione) dei provvedimenti resterebbero irrilevanti.
Nel merito, una parte delle allegazioni del ricorrente sembra partire dall'errato presupposto che l'assegnazione di una posizione organizzativa rappresenti un diritto del dipendente, in un contesto nel quale (Comuni senza personale dirigenziale), al contrario, rappresentano un momento organizzativo discrezionale dell'Amministrazione.
Sul punto, se è vero che la discrezionalità correlata al potere di assegnare le
Posizioni Organizzative ha condotto una parte della giurisprudenza di merito a pagina 4 di 14 ritenere sussistente una situazione soggettiva di interesse legittimo e a negare, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., Tribunale Trapani, 12/05/2010:
«L'istituzione delle posizioni organizzative ed il conferimento dei relativi incarichi sono scelte discrezionali di ciascuna amministrazione, a fronte delle quali il dipendente può lamentare la lesione di un interesse legittimo non certo di una posizione giuridica sostanziale di diritto soggettivo»), in questa sede si ritiene di aderire all'orientamento espresso anche dal Supremo Collegio e incentrato su una ricostruzione in senso privatistico della discrezionalità stessa dell'amministrazione, con tutte le conseguenze del caso in tema di giurisdizione (Cfr., Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2008, n.
5104: «Nei settori in cui i rapporti di lavoro sono regolati dal diritto privato del lavoro, la p.a. è priva della discrezionalità c.d. amministrativa nell'assegnazione delle singole posizioni organizzative ai dipendenti. Tuttavia, l'amministrazione, come qualsiasi datore di lavoro che operi nell'ambito del diritto privato, ha ugualmente a propria disposizione margini di discrezionalità, in particolare quando alla p.a. stessa vengano lasciati dalla contrattazione collettiva. Di tali margini deve avvalersi con correttezza e buona fede») e in ordine al carattere prettamente discrezionale del Dirigente nell'attribuzione della
Posizione Organizzativa, il cui unico limite risiede nella presenza della motivazione, laddove espressamente richiesta dalla normativa di settore, con relativa non sussistenza di un diritto del dipendente alla Posizione Organizzativa (cfr., Tribunale
Chieti , 01/10/2020 , n. 225: «La natura temporanea e fiduciaria dell'incarico di posizione organizzativa esclude l'esistenza di un diritto soggettivo del lavoratore al conferimento dell'incarico, potendo configurarsi, in maniera analoga a quanto avviene per il conferimento degli incarichi dirigenziali, soltanto un interesse legittimo di diritto privato. In altri termini, il dipendente pubblico che aspiri al conferimento di un incarico di posizione organizzativa ha diritto a che il datore di lavoro, titolare della facoltà di istituire le posizioni organizzative secondo proprie valutazioni e di adibirvi con ampia discrezionalità i dipendenti ritenuti più idonei, eserciti tali poteri nelle forme e con i limiti previsti dal contratto e nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza di cui all' art. 1175 c.c.», nonché, Corte appello Firenze, 28/01/2005, n. 90:
«Non sussiste alcun diritto dei dipendenti ad essere preposti ad una posizione organizzativa anche qualora l'abbiano già ricoperta in virtù di un precedente incarico,
pagina 5 di 14 posta la natura temporanea e fiduciaria dell'incarico stesso e gli indubbi margini di discrezionalità valutativa riconosciuti al titolare dei potere di conferimento, rinnovo e revoca di tali funzioni»). (cfr., Cassazione civile , sez. lav. , 21/01/2022 , n. 1884: «In tema di pubblico impiego locale, l'illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta;
il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo», nonché,).
Se così è, una volta che il requisito motivazionale viene rispettato, il giudice, al fine di poter disapplicare l'atto amministrativo, potrà esclusivamente operare sui canoni della adeguatezza e della ragionevolezza, senza entrare però nel merito della decisione, o meglio senza poter sindacare l'opzione del Dirigente tra uno o più candidati tutti astrattamente idonei a ricoprire l'incarico (cfr. Tribunale Pistoia,
31/03/2006: «Nel pubblico impiego privatizzato l'Amministrazione pubblica conserva il potere discrezionale nella scelta delle posizioni organizzative e il controllo del giudice non può spingersi oltre l'accertamento della non manifesta inadeguatezza o irragionevolezza della regola selettiva e del rapporto fra regola e finalità»), peraltro soltanto con riferimento non certo a dichiarare il diritto dell'eventuale danneggiato a conseguire la P.O., quanto piuttosto ad accertare un eventuale risarcimento del danno
(richiesto in questa sede).
2. Nel caso oggetto del presente giudizio, le allegazioni di parte ricorrente sono incentrate pressoché esclusivamente sul profilo che la sua figura professionale sarebbe stata migliore rispetto a quella dei vari soggetti a lui preferiti, con la conseguenza che, sotto questo aspetto, le doglianze non possono trovare accoglimento.
pagina 6 di 14 Le considerazioni svolte rilevano con riferimento a tutti gli incarichi (a partire da quello ricoperto fino al 2012) che il ricorrente allega essere stati assegnati ad altri soggetti, preferiti alla sua candidatura (effettiva, ovvero potenziale), rispetto ai quali, ferma la professionalità (sempre presente in tutti i candidati, con livelli congrui), non vi è dubbio che le pubbliche amministrazioni resistenti erano legittimate a valorizzare attitudini e capacità dei singoli profili vagliati, anche andando oltre il mero dato delle esperienze pregresse (peraltro seguendo quell'ottica di acquisizione e aumento delle professionalità specifiche, proprie delle modifiche legislative in tema di ruoli nell'amministrazione).
Alla luce delle considerazioni svolte ai punti precedenti, emerge che il nucleo dei fatti da valutare, al fine di verificare la fondatezza delle domande del ricorrente, residua essere integrato da: il demansionamento allegato e le condotte persecutorie poste in essere ai suoi danni.
Sotto quest'ultimo profilo, anche volendo valutare, in qualche modo, il fatto che i vertici politici delle due PA resistenti non abbiano mai preso in considerazione, dal
2013 in poi, la figura del Cinque per ricoprire posizioni di responsabilità, gli episodi lamentati dal ricorrente non hanno avuto una conferma istruttoria nel senso di rappresentare una compiuta prova dell'atteggiamento persecutorio asseritamente subito dal ricorrente, elemento imprescindibile per l'accertamento di condotte mobbizzanti (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2009, n. 3785: «Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o pagina 7 di 14 della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio»)..
Infatti, da un lato la collocazione del ricorrente in un ufficio angusto, non ha rappresentato una misura posta in essere ad hoc per mortificarlo, quanto piuttosto una conseguenza, peraltro temporanea, dei luoghi in cui erano collocati tutti gli uffici del settore al quale fu assegnato il (cfr., teste – ud. 28.10.2024: «Il Pt_1 Tes_1
settore lavori pubblici era ubicato presso una palazzina diversa da quella dell'urbanistica. Io ricordo che al tempo tutti gli uffici del settore urbanistica erano collocati in un seminterrato, oltre a una stanza esterna in un palazzo accanto di cui non conosco l'uso»; teste – ud. 28.10.2024: «in seguito siamo stati Tes_2
trasferiti al seminterrato e lì sono rimasta fino al mio trasferimento ai lavori pubblici. I locali al seminterrato furono ristrutturati quando io ero ancora in servizio all'urbanistica. I lavori comportarono una riorganizzazione degli spazi di lavoro, le scrivanie furono collocate in maniera più razionale, fu creato un bureau per il pubblico.
Confermo che sia prima che dopo i lavori c'erano colleghi che dividevano la stanza in quanto le stanze erano grandi e consentivano la collocazione di due scrivanie»), così come niente di particolare sarebbe successo al momento del trasloco del (cfr., Pt_1
teste – ud. 28.10.2024: «Confermo che presso il Comune di per prassi Tes_3 CP_1
chi si trasferiva da un settore all'altro doveva portarsi dietro il pc e la stampante se connessa al pc. Questa prassi riguardava anche i responsabili di settore»).
Le altre asserite condotte mobbizzanti dipenderebbero, secondo la ricostruzione del ricorrente, in scambi di messaggi di posta elettronica, nel fatto che il Sindaco gli inviasse le comunicazioni con messi notificatori, nel fatto di aver ricevuto (in un'occasione), richieste di attività inesigibili per la mole di lavoro (circostanza, peraltro eccezionale, cfr., teste – ud. 31.3.2025: «O a fine 2013 o nel 2014 si verificò un Tes_4 episodio isolato che impegnò il settore urbanistica per alcuni giorni;
in pratica la pec del SUAP venne intasata da una serie di richieste di cartelli pubblicitari da installare lungo le strade del Comune da parte di una società di cui non ricordo il Parte_2 nome;
siccome se non avessimo definito queste richieste entro il termine previsto dalla pagina 8 di 14 normativa questa società avrebbe richiesto i danni per il mancato rispetto della tempistica procedimentale, tutto il settore, compresi io e l'ingegnere, fummo impegnati per alcuni giorni nella definizione di queste pratiche»), che francamente, dal loro esame non sembrano rappresentare una condotta persecutoria nei confronti del dipendente, nei termini di sistematica e prolungata vessazione (cfr., Tribunale Torino, sez. lav., 10/05/2021, n. 724: «L'elemento qualificante del mobbing non va ravvisato nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica. La relativa prova è a carico di chi assume di avere subito la condotta vessatoria.
Di conseguenza il lavoratore che agisce chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del mobbing deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quindi in primis la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio»).
In altre parole, non è sufficiente un irrigidimento nei rapporti lavorativi e personali, situazione che, nei contesto del luogo di lavoro può accadere e di frequente accade, per integrare i presupposti di una persecuzione nei confronti del lavoratore.
3. Per quanto riguarda l'asserito demansionamento del , la declaratoria della Pt_1
categoria D prevede che «Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre Gennaio 2017 istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse,
e negoziale».
pagina 9 di 14 Nel pubblico impiego privatizzato, ricordando, innanzitutto, che il fatto di non ricoprire più una posizione organizzativa in precedenza ottenuta, non può mai essere rilevante ai fini del demansionamento (cfr., Cassazione civile sez. lav., 10/07/2019,
n.18561 «Nell'ambito del lavoro pubblico negli enti locali, la revoca della posizione organizzativa conferita al lavoratore non costituisce demansionamento, poiché trova applicazione il principio di turnazione degli incarichi in base al quale il lavoratore resta inquadrato nella categoria di appartenenza»), vige il principio per il quale il lavoratore deve essere addetto a mansioni compatibili con il suo inquadramento, da intendersi in relazione alla categoria (cfr., Cassazione civile sez. lav., 13/09/2017, n.21261: «Non si verifica alcun demansionamento se le nuove mansioni cui è adibito il dipendente pubblico rientrano nella medesima area professionale prevista dalla contrattazione collettiva. Nella disciplina del pubblico impiego in tema di mansioni, infatti, il legislatore ha adottato un concetto di "equivalenza formale", ancorato cioè a una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice»).
Vale in materia, dunque, quel principio esteso di recente anche nel lavoro privato, con la nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., comma primo, per effetto dell'art. 3 del d.lgs. 81/2015, in vigore dal 25.6.2015, secondo cui «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte», con il quale, appunto, viene delegata alla contrattazione collettiva l'individuazione dei limiti di esigibilità della prestazione del lavoratore e, quindi, del potere del datore di lavoro di modificare l'oggetto della prestazione, nel senso che questi può assegnare al dipendente qualsivoglia mansione riconducibile al medesimo livello di inquadramento.
4. Dunque, le domande del ricorrente volte a chiedere un accertamento di un demansionamento per lo svolgimento di mansioni rientranti nella categoria D, ma nel profilo economico D1 (mentre lo stesso era inquadrato in D3), non possono essere accolte.
pagina 10 di 14 Residua, allora, l'allegata riconducibilità delle attività assegnate al , quali Pt_1
rientranti nella categoria C.
Trattandosi di eccepito demansionamento, come tale un inadempimento allegato dal lavoratore rispetto agli obblighi del contratto di lavoro, spetta al datore fornire la prova del corretto adempimento delle sue obbligazioni e, quindi, della corretta assegnazione delle mansioni al dipendente.
Dall'istruttoria svolta in giudizio, al netto delle testimonianze che non sono state in grado di precisare in maniera specifica i compiti e le mansioni del ricorrente dal
2013 in poi (cfr., teste – ud. 28.10.2024: «Io nel dettaglio non saprei Tes_5
descrivere le attività concretamente svolte dal ricorrente presso il settore urbanistica, posso dire genericamente che si occupava di lottizzazioni ma voglio precisare che pur stando nello stesso settore io non lavoravo insieme al ricorrente. Non so quindi riferire altro sul contenuto delle mansioni del ricorrente»), è emerso che le mansioni del siano sempre state connotate dalla professionalità individuata dalla categoria Pt_1
Testi D della contrattazione collettiva di comparto (cfr., teste – ud. 28.10.2024: «Il ricorrente seguiva in prevalenza le gare di lavori e le gare di servizi. Parte_3
era laureata in giurisprudenza. era il raccordo di un po' tutte le gare Parte_3 CP_4
e si occupava soprattutto dell'inserimento telematico degli atti delle gare e seguiva le verbalizzazioni. Il ricorrente seguiva la gara, svolgeva un'attività di cura della gara dall'inizio alla fine, le sue conoscenze tecniche erano funzionali al tipo di lavoro che doveva svolgere;
egli, infatti, valutava il capitolato e la tipologia dei lavori da fare e sulla base di ciò venivano indicati i requisiti di partecipazione degli operatori economici.
La collaborazione dell'ingegnere per me fu preziosa, anche per le conoscenze che aveva sul piano tecnico»; teste – ud. 31.3.2025: «Il ricorrente era il tecnico Tes_7 addetto, assieme ai profili amministrativi, a portare avanti le gare di appalto per opere pubbliche e, in minor misura, per servizi e forniture. Il ricorrente era il supporto tecnico. Il ricorrente, in via generale, svolgeva una funzione di consulenza rispetto alle richieste dei Comuni, ossia di supporto, ad esempio, per la documentazione da predisporre etc.; la figura del tecnico è prevista dal regolamento di funzionamento del
CUA; in concreto, egli effettuava un vaglio sotto il profilo tecnico dei vari elaborati e si pagina 11 di 14 rapportava con i vari RUP delle stazioni appaltanti, non penso direttamente con i progettisti. Il ricorrente si occupava anche talvolta della parte amministrativa al pari dei profili amministrativi per la parte redazionale, non per la fase successiva di verifica dei requisiti. Quando ho parlato di vaglio sotto il profilo tecnico, intendevo dire che, quando arrivava al CUA dall'ente tutta la documentazione per la gara di appalto (progetti, computo metrico, schema di contratto etc.), il ricorrente faceva un controllo per verificare che il progetto avesse i requisiti per poter essere messo a gara e, più precisamente, per poter estrarre da esso gli elementi utili a redigere il disciplinare di gara o la lettera di invito in caso di procedura negoziata;
preciso che il CUA ha sempre avuto un profilo tecnico. Per l'aspetto tecnico non c'era un sostituto in caso di assenza dall'ingegnere, nel caso ci rivolgevamo ai tecnici dei comuni. Gli amministrativi non erano in grado di svolgere il vaglio tecnico che ho descritto»).
Del pari, anche nelle ipotesi in cui parte delle mansioni potevano essere svolte da personale inquadrato nella categoria C, ciò è avvenuto per una quota minima di attività, tale da non rappresentare un indice significativo nel senso voluto dal ricorrente, ma anzi determinato da carenze momentanee di personale e, spesso, dal fatto che erano i profili inferiori a svolgere compiti verosimilmente di livello superiore
(cfr., teste – ud. 31.3.2025: «Dal 2015 ho lavorato assieme al ricorrente, CP_4
eravamo entrambi addetti alle gare di appalto. Il ricorrente doveva occuparsi come me dell'istruttoria; visionavamo il progetto che ci arrivava e predisponevamo la gara di appalto;
in prevalenza si trattava di appalti di opere pubbliche, ma ci occupavamo anche di appalti di forniture e servizi. Io e il ricorrente, ai fini della gara, svolgevamo esattamente le stesse mansioni, anche se, avendo io un profilo professionale di tipo amministrativo, ho imparato dall'ingegnere a esaminare un progetto in modo più adeguato. era una collega del Comune di Pontassieve ed era comandata Persona_1
presso di noi dal 2015. era un amministrativo e svolgeva più attività di Per_1 segreteria, di supporto, ad esempio, redigeva verbali ma non si occupava di predisporre gare di appalto. è rimasta con noi un anno e dopo le sue mansioni ce le siamo Per_1 suddivise fra me, il ricorrente e un'altra collega di nome . Durante l'assenza Per_2 per malattia del ricorrente, mi sono fatto più carico io della predisposizione delle gare di appalto per le opere pubbliche insieme al responsabile del servizio;
non ricordo pagina 12 di 14 l'anno nel quale il ricorrente rimase assente e, quindi, il nome del responsabile del servizio di quel periodo. Quando il ricorrente è stato trasferito presso altro ente, al suo posto presso il CUA è arrivato un altro tecnico, ossia il geometra egli Testimone_8
svolgeva le stesse mansioni del ricorrente anche se era comandato per un minor numero di ore. Non ne ricordo il livello di inquadramento»).
In questo contesto, peraltro, la giurisprudenza è da tempo evidenziato come la valutazione sulle mansioni debba essere fatta nel complesso, con la conseguenza che, nel caso di specie, non solo si rientrava nella categoria D, ma addirittura vi era una specifica valorizzazione del profilo professionale del ricorrente quale ingegnere (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020, n.19419: «Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità
e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività»; conforme, tra le tante, Tribunale Modena sez. lav., 04/08/2021, n.330), con la conseguenza che, anche volendo rimarcare il dato di una autonomia di inquadramento della profilo D3, è possibile ritenere che l'attività del potesse essere calibrata in maniera efficace Pt_1
sulla sua professionalità.
Sul punto, ad esempio, non c'è dubbio che, in precedenza, il ricorrente si occupasse di redigere progetti, quale ingegnere, ma è altrettanto logico supporre che proprio le sue capacità, i suoi studi e le sue competenze in materia rendessero la nuova attività di controllo e verifica dei progetti redatti da altri, sicuramente più efficace di quella che avrebbe potuto fare un Funzionario Amministrativo.
pagina 13 di 14 5. Da quanto evidenziato, le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento, in considerazione del fatto che nessuna condotta illegittima può radicarsi a carico delle due amministrazioni resistenti, in uno svolgimento del rapporto che, certamente, si è colorato nel tempo di una conflittualità tra le parti, senza mai trasmodare, però, in pratiche contrarie alla normativa generale e specifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della natura delle parti e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti in solido costituite con un unico atto, delle spese di lite, liquidate in euro 7.850,00 oltre spese generali. IVA e CPA.
Firenze, il 24/10/2025
Il Giudice
ON UC
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