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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 724/2025 N. R.G. 507/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 507/2025, avverso la sentenza n.
4125/2024, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Eleonora De Carlo, promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e assistito, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. Silvia Balestro (c.f.: ); e dall'avv. Carolina C.F._2
Tasca (c.f.: ); ed elettivamente domiciliato presso lo Studio delle stesse C.F._3
in Milano, via Orti n. 2
APPELLANTE
C/
- (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso pagina 1 di 12 dall'Avv.
CA RI OD IN con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura
INPS in via Savarè 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4125/2024 del 25.11.2024:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 14.01.2022 e della conseguente ripetizione di indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) condannare l a restituire al ricorrente l'importo Controparte_1
di € 4.456,04 ovvero il diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia (sulla base delle trattenute effettivamente operate).
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n. 4125/244 così rigettando il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili, accogliendo le conclusioni tratte in primo grado di seguito richiamate:
pagina 2 di 12 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso e tutte le domande svolte in quanto inammissibili ed infondate, dichiarando corretto il comportamento dell'ente previdenziale e confermando il debito e la sua piena recuperabilità.”
Vinte le spese del doppio grado del giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'odierno appellante adiva, innanzi al Tribunale di Milano, l , CP_1
così deducendo:
“Il sig. ha percepito la pensione di invalidità civile (cat. INVCIV., n. 07063476) con Pt_1
decorrenza da aprile 2009.
1.In data 27.05.2010, a seguito di visita per l'aggravamento dell'invalidità, è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con indennità di accompagnamento, oltre che portatore di handicap con connotazione di gravità (doc.1 –
verbale invalidità, doc.2 – verbale handicap).
2.Con decorrenza dal 20.07.2020 gli è stato liquidato il c.d. “adeguamento al milione”
rivalutato, comprensivo di maggiorazione sociale.
3.Il ricorrente ha sempre presentato la dichiarazione dei redditi (doc.
3 - dichiarazioni dei redditi).
4.In data 24.01.2021, l ha comunicato al ricorrente la rideterminazione della prestazione CP_1
di invalidità civile, dal 1.01.2018, rilevando di aver corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per l'importo complessivo lordo di € 1.335,82 (doc.
4 - indebito gennaio 2021).
5.In data 15.09.2021, quindi successivamente alla rideterminazione di cui al punto che precede, l ha trasmesso al ricorrente un prospetto riepilogativo della pensione per CP_1 pagina 3 di 12 l'anno 2021, da cui risultano a lui spettanti sia la pensione che la maggiorazione sociale
(doc.5 – prospetto 2021).
6.Il 14.01.2022, l ha comunicato la riliquidazione della pensione, a fronte di un ricalcolo CP_1
dal 1.01.2019, evidenziando un debito a carico del ricorrente di € 4.456,04 a causa del versamento indebito della maggiorazione sociale dal 2020 (doc.6 – indebito gennaio 2022).
7.In data 26.01.2022 è stato notificato un avviso di recupero delle somme indebitamente percepite, in cui si riconduce l'indebito alla titolarità da parte del ricorrente di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge, nel periodo dal 1.01.2020 al 28.02.2022 (doc.7 – avviso recupero somme).
8.In data 29.04.2022, il ricorrente ha trasmesso all' una domanda di ricostituzione CP_1
reddituale per sospendere l'erogazione della pensione di invalidità, a fronte della percezione di un reddito superiore al limite previsto dalla legge (reddito 2021: 17.312,00; limite 2022: €
17.050,42. Cfr. doc.8 – domanda ricostituzione reddituale).
9.A decorrere da agosto 2022 la pensione INVCIV è stata sospesa (doc.9 – versamenti pensione).
10.Il ricorrente, per il tramite del patronato INAS di Milano, ha presentato ricorso amministrativo in data 10.10.2022, chiedendo l'annullamento del debito comunicato il
14.01.2022, in quanto “il sig. ha sempre regolarmente presentato la dichiarazione dei Pt_1
redditi e, pertanto, questi ultimi erano ben noti all' . Per applicazione analogica dei CP_1
principi che regolano l'indebito pensionistico, riteniamo corretto che non venga più
riconosciuta la maggiorazione, ma il nostro assistito non è tenuto a restituire quanto da voi richiesto” (doc.10 - ricorso amministrativo).
pagina 4 di 12 11.Il Comitato provinciale in data 19.10.2022 ha comunicato la reiezione del ricorso CP_1
(doc.11 – reiezione).
12.Da gennaio 2023 l ha correttamente ripreso a liquidare la pensione di invalidità, a CP_1
fronte di un reddito individuale inferiore al limite di legge (reddito 2022: 17.560,00; limite 2023:
€ 17.920,00. cfr. doc.3).
Rassegnava le seguenti conclusioni: “
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 14.01.2022 e della conseguente ripetizione di indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) condannare l a restituire al ricorrente l'importo Controparte_1
di € 4.456,04 ovvero il diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia (sulla base delle trattenute effettivamente operate).
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il Giudice di I grado ha rigettato il ricorso con condanna alle spese di lite in euro 800,00.
Ha richiamato e riportato la sentenza n. 201/23 di questa Corte di Appello, ritenendola del tutto sovrapponibile alla fattispecie in oggetto secondo cui: “(...) ciò che appare dirimente ai
CP_ fini della decisione è che quest'ultimo, pacificamente, non ha comunicato all' , negli anni in contestazione, la propria situazione reddituale. Contrariamente a quanto sostenuto nel
CP_ gravame, l non aveva l'onere di dimostrare (...) a fronte di una prestazione, quale la maggiorazione della pensione civile di inabilità, subordinata a precisi limiti di reddito,
costituiva obbligo dell'appellante comunicare la propria situazione reddituale, onde consentire all'ente previdenziale di verificare la presenza di situazioni ostative all'erogazione. Giova al riguardo richiamare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte proprio in una pagina 5 di 12 controversia in materia di ripetibilità della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38, comma
4, legge 28 dicembre 2001 n. 448, secondo cui “accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(Cass. 20 maggio 2021 n. 13915). Tale dictum va letto congiuntamente all'ulteriore principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della CP_1
situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione,
esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito”
(Cass., 16 aprile 2019 n. 10642). Alla luce di tali principi l'accertata violazione, nel caso di specie, degli obblighi di comunicazione delle situazioni reddituali rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale esclude che possa affermarsi la correttezza della condotta di (...) e dunque la sua buona fede, rilevabile, come detto, in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza. L'omessa comunicazione dei dati reddituali, in altri termini, fa sì che debba ritenersi addebitabile al percettore l'erronea erogazione della prestazione ed esclude, perciò, la sussistenza di una situazione di legittimo affidamento dell'accipiens, alla cui tutela, come evidenziato, sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Ne deriva l'infondatezza, per questa parte, del gravame, con conseguente conferma del capo di sentenza che ha statuito la ripetibilità nei confronti di (...) dell'indebito di € 11.284,17 per c.d. maggiorazioni sociali (...)”
ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
pagina 6 di 12 Con unico e articolato motivo di appello ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dal
Giudice di primo grado, la fattispecie in esame si discosta significativamente dal precedente citato, con particolare riferimento all'aspetto dirimente della comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale.
Nel caso di specie, l ha chiesto la restituzione della somma di € 4.456,04 che sarebbe CP_1
stata corrisposta indebitamente nel periodo dal 1.01.2020 al 28.02.2022 per superamento dei limiti di reddito previsti per legge.
La peculiarità del caso concreto risiede proprio nel fatto che il sig. ha sempre dichiarato Pt_1
per intero i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, presentando i modelli 730 relativi a tutti gli anni di maturazione dell'indebito.
Nell'ottica dell'appellante i cittadini non devono comunicare all' , tramite modello RED, la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione
Finanziaria, ma solamente alcune tipologie reddituali la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale.
Ritiene, inoltre, che analogamente, non coglie nel segno la citazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in materia di ripetibilità della maggiorazione sociale, secondo cui “in tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione,
dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla CP_1
percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito” (Cass., 16 aprile 2019 n. 10642).
Al contrario, la Cassazione ha stabilito che il dolo del percipiente non è configurabile “in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'Istituto previdenziale già conosce pagina 7 di 12 o ha l'onere di conoscere” (Cass. ord. n. 13223/2020): il dolo dell'accipiens è escluso nel caso in cui il percipiente stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, se il percettore di una pensione di invalidità civile
è in regola con la presentazione dei dati tramite modello 730, allora non si delinea alcun dolo idoneo ad escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta.
Sottolinea, peraltro, che in data 15.09.2021 l ha trasmesso al ricorrente un prospetto CP_1
riepilogativo della pensione per l'anno 2021, da cui risultano a lui spettanti sia la pensione che la maggiorazione sociale (doc.5 fascicolo di primo grado).
Il primo provvedimento da cui il sig. ha effettivamente compreso il venir meno della Pt_1
maggiorazione sociale è proprio la comunicazione dell'indebito: l ha erogato tale CP_1
integrazione per più di due anni, generando nel ricorrente un legittimo affidamento nel fatto di essere correttamente titolare della maggiorazione.
Resiste l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 30 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
********
L'appello è fondato per cui va accolto.
CP_ La questione oggetto di gravame relativa alla ripetizione delle somme versate dall' per indebito previdenziale, a seguito di mancanza del requisito reddituale, è stata già decisa da questa Corte di Appello con la sentenza n. 913/2023 di questo stesso Giudice, le cui pagina 8 di 12 motivazioni vengono condivise da questo Collegio e richiamate ai sensi dell'art.118 Disp. Att.
C.p.c.
“(……)
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1
al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica (vedi CP_1
anche D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122,
il quale prevede al comma 1, l'istituzione presso l del " " "per la CP_1 Parte_2
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed all'art. 13 cit., comma 6,
stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8",
devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 pagina 9 di 12 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione
finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
esso già conosce. CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42,
conv. in L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata dalla Suprema
Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso pagina 10 di 12 della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).”
In definitiva, con riguardo particolare alla presente fattispecie, ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno di invalidità civile, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, non possono essere ripetibili le somme erogate al sig. prima del Pt_1
provvedimento che ha accertato il venir meno dei requisiti reddituali, considerato che il sig.
non ha omesso le dichiarazioni dei redditi, né sono emersi elementi che possano far Pt_1
ritenere che il beneficiario fosse in grado di rendersi conto di non aver diritto all'assegno.
La sentenza di I grado va, quindi, riformata, di conseguenza va dichiarato non ripetibile
CP_ l'indebito previdenziale oggetto dell'accertamento del 14.01.22 e condanna dell a restituire le relative trattenute già effettuate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
pagina 11 di 12 Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di
CP_ attività istruttoria;
di conseguenza l va condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.800,00 (€ 800,00 per il primo grado, € 1.000,00 per l'appello), oltre spese generali ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
PQM
In riforma della sentenza n.4125/2024 del Tribunale di Milano:
Dichiara non ripetibile l'indebito previdenziale oggetto dell'accertamento del 14.01.22 e
CP_ condanna l a restituire le relative trattenute già effettuate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 1.800,00, oltre CP_1
spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Milano 30 Settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 507/2025, avverso la sentenza n.
4125/2024, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Eleonora De Carlo, promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e assistito, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. Silvia Balestro (c.f.: ); e dall'avv. Carolina C.F._2
Tasca (c.f.: ); ed elettivamente domiciliato presso lo Studio delle stesse C.F._3
in Milano, via Orti n. 2
APPELLANTE
C/
- (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso pagina 1 di 12 dall'Avv.
CA RI OD IN con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura
INPS in via Savarè 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4125/2024 del 25.11.2024:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 14.01.2022 e della conseguente ripetizione di indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) condannare l a restituire al ricorrente l'importo Controparte_1
di € 4.456,04 ovvero il diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia (sulla base delle trattenute effettivamente operate).
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n. 4125/244 così rigettando il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili, accogliendo le conclusioni tratte in primo grado di seguito richiamate:
pagina 2 di 12 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso e tutte le domande svolte in quanto inammissibili ed infondate, dichiarando corretto il comportamento dell'ente previdenziale e confermando il debito e la sua piena recuperabilità.”
Vinte le spese del doppio grado del giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'odierno appellante adiva, innanzi al Tribunale di Milano, l , CP_1
così deducendo:
“Il sig. ha percepito la pensione di invalidità civile (cat. INVCIV., n. 07063476) con Pt_1
decorrenza da aprile 2009.
1.In data 27.05.2010, a seguito di visita per l'aggravamento dell'invalidità, è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con indennità di accompagnamento, oltre che portatore di handicap con connotazione di gravità (doc.1 –
verbale invalidità, doc.2 – verbale handicap).
2.Con decorrenza dal 20.07.2020 gli è stato liquidato il c.d. “adeguamento al milione”
rivalutato, comprensivo di maggiorazione sociale.
3.Il ricorrente ha sempre presentato la dichiarazione dei redditi (doc.
3 - dichiarazioni dei redditi).
4.In data 24.01.2021, l ha comunicato al ricorrente la rideterminazione della prestazione CP_1
di invalidità civile, dal 1.01.2018, rilevando di aver corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per l'importo complessivo lordo di € 1.335,82 (doc.
4 - indebito gennaio 2021).
5.In data 15.09.2021, quindi successivamente alla rideterminazione di cui al punto che precede, l ha trasmesso al ricorrente un prospetto riepilogativo della pensione per CP_1 pagina 3 di 12 l'anno 2021, da cui risultano a lui spettanti sia la pensione che la maggiorazione sociale
(doc.5 – prospetto 2021).
6.Il 14.01.2022, l ha comunicato la riliquidazione della pensione, a fronte di un ricalcolo CP_1
dal 1.01.2019, evidenziando un debito a carico del ricorrente di € 4.456,04 a causa del versamento indebito della maggiorazione sociale dal 2020 (doc.6 – indebito gennaio 2022).
7.In data 26.01.2022 è stato notificato un avviso di recupero delle somme indebitamente percepite, in cui si riconduce l'indebito alla titolarità da parte del ricorrente di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge, nel periodo dal 1.01.2020 al 28.02.2022 (doc.7 – avviso recupero somme).
8.In data 29.04.2022, il ricorrente ha trasmesso all' una domanda di ricostituzione CP_1
reddituale per sospendere l'erogazione della pensione di invalidità, a fronte della percezione di un reddito superiore al limite previsto dalla legge (reddito 2021: 17.312,00; limite 2022: €
17.050,42. Cfr. doc.8 – domanda ricostituzione reddituale).
9.A decorrere da agosto 2022 la pensione INVCIV è stata sospesa (doc.9 – versamenti pensione).
10.Il ricorrente, per il tramite del patronato INAS di Milano, ha presentato ricorso amministrativo in data 10.10.2022, chiedendo l'annullamento del debito comunicato il
14.01.2022, in quanto “il sig. ha sempre regolarmente presentato la dichiarazione dei Pt_1
redditi e, pertanto, questi ultimi erano ben noti all' . Per applicazione analogica dei CP_1
principi che regolano l'indebito pensionistico, riteniamo corretto che non venga più
riconosciuta la maggiorazione, ma il nostro assistito non è tenuto a restituire quanto da voi richiesto” (doc.10 - ricorso amministrativo).
pagina 4 di 12 11.Il Comitato provinciale in data 19.10.2022 ha comunicato la reiezione del ricorso CP_1
(doc.11 – reiezione).
12.Da gennaio 2023 l ha correttamente ripreso a liquidare la pensione di invalidità, a CP_1
fronte di un reddito individuale inferiore al limite di legge (reddito 2022: 17.560,00; limite 2023:
€ 17.920,00. cfr. doc.3).
Rassegnava le seguenti conclusioni: “
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 14.01.2022 e della conseguente ripetizione di indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) condannare l a restituire al ricorrente l'importo Controparte_1
di € 4.456,04 ovvero il diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia (sulla base delle trattenute effettivamente operate).
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il Giudice di I grado ha rigettato il ricorso con condanna alle spese di lite in euro 800,00.
Ha richiamato e riportato la sentenza n. 201/23 di questa Corte di Appello, ritenendola del tutto sovrapponibile alla fattispecie in oggetto secondo cui: “(...) ciò che appare dirimente ai
CP_ fini della decisione è che quest'ultimo, pacificamente, non ha comunicato all' , negli anni in contestazione, la propria situazione reddituale. Contrariamente a quanto sostenuto nel
CP_ gravame, l non aveva l'onere di dimostrare (...) a fronte di una prestazione, quale la maggiorazione della pensione civile di inabilità, subordinata a precisi limiti di reddito,
costituiva obbligo dell'appellante comunicare la propria situazione reddituale, onde consentire all'ente previdenziale di verificare la presenza di situazioni ostative all'erogazione. Giova al riguardo richiamare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte proprio in una pagina 5 di 12 controversia in materia di ripetibilità della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38, comma
4, legge 28 dicembre 2001 n. 448, secondo cui “accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(Cass. 20 maggio 2021 n. 13915). Tale dictum va letto congiuntamente all'ulteriore principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della CP_1
situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione,
esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito”
(Cass., 16 aprile 2019 n. 10642). Alla luce di tali principi l'accertata violazione, nel caso di specie, degli obblighi di comunicazione delle situazioni reddituali rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale esclude che possa affermarsi la correttezza della condotta di (...) e dunque la sua buona fede, rilevabile, come detto, in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza. L'omessa comunicazione dei dati reddituali, in altri termini, fa sì che debba ritenersi addebitabile al percettore l'erronea erogazione della prestazione ed esclude, perciò, la sussistenza di una situazione di legittimo affidamento dell'accipiens, alla cui tutela, come evidenziato, sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Ne deriva l'infondatezza, per questa parte, del gravame, con conseguente conferma del capo di sentenza che ha statuito la ripetibilità nei confronti di (...) dell'indebito di € 11.284,17 per c.d. maggiorazioni sociali (...)”
ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
pagina 6 di 12 Con unico e articolato motivo di appello ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dal
Giudice di primo grado, la fattispecie in esame si discosta significativamente dal precedente citato, con particolare riferimento all'aspetto dirimente della comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale.
Nel caso di specie, l ha chiesto la restituzione della somma di € 4.456,04 che sarebbe CP_1
stata corrisposta indebitamente nel periodo dal 1.01.2020 al 28.02.2022 per superamento dei limiti di reddito previsti per legge.
La peculiarità del caso concreto risiede proprio nel fatto che il sig. ha sempre dichiarato Pt_1
per intero i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, presentando i modelli 730 relativi a tutti gli anni di maturazione dell'indebito.
Nell'ottica dell'appellante i cittadini non devono comunicare all' , tramite modello RED, la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione
Finanziaria, ma solamente alcune tipologie reddituali la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale.
Ritiene, inoltre, che analogamente, non coglie nel segno la citazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in materia di ripetibilità della maggiorazione sociale, secondo cui “in tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione,
dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla CP_1
percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito” (Cass., 16 aprile 2019 n. 10642).
Al contrario, la Cassazione ha stabilito che il dolo del percipiente non è configurabile “in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'Istituto previdenziale già conosce pagina 7 di 12 o ha l'onere di conoscere” (Cass. ord. n. 13223/2020): il dolo dell'accipiens è escluso nel caso in cui il percipiente stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, se il percettore di una pensione di invalidità civile
è in regola con la presentazione dei dati tramite modello 730, allora non si delinea alcun dolo idoneo ad escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta.
Sottolinea, peraltro, che in data 15.09.2021 l ha trasmesso al ricorrente un prospetto CP_1
riepilogativo della pensione per l'anno 2021, da cui risultano a lui spettanti sia la pensione che la maggiorazione sociale (doc.5 fascicolo di primo grado).
Il primo provvedimento da cui il sig. ha effettivamente compreso il venir meno della Pt_1
maggiorazione sociale è proprio la comunicazione dell'indebito: l ha erogato tale CP_1
integrazione per più di due anni, generando nel ricorrente un legittimo affidamento nel fatto di essere correttamente titolare della maggiorazione.
Resiste l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 30 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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L'appello è fondato per cui va accolto.
CP_ La questione oggetto di gravame relativa alla ripetizione delle somme versate dall' per indebito previdenziale, a seguito di mancanza del requisito reddituale, è stata già decisa da questa Corte di Appello con la sentenza n. 913/2023 di questo stesso Giudice, le cui pagina 8 di 12 motivazioni vengono condivise da questo Collegio e richiamate ai sensi dell'art.118 Disp. Att.
C.p.c.
“(……)
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1
al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica (vedi CP_1
anche D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122,
il quale prevede al comma 1, l'istituzione presso l del " " "per la CP_1 Parte_2
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed all'art. 13 cit., comma 6,
stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8",
devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 pagina 9 di 12 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione
finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
esso già conosce. CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42,
conv. in L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata dalla Suprema
Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso pagina 10 di 12 della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).”
In definitiva, con riguardo particolare alla presente fattispecie, ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno di invalidità civile, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, non possono essere ripetibili le somme erogate al sig. prima del Pt_1
provvedimento che ha accertato il venir meno dei requisiti reddituali, considerato che il sig.
non ha omesso le dichiarazioni dei redditi, né sono emersi elementi che possano far Pt_1
ritenere che il beneficiario fosse in grado di rendersi conto di non aver diritto all'assegno.
La sentenza di I grado va, quindi, riformata, di conseguenza va dichiarato non ripetibile
CP_ l'indebito previdenziale oggetto dell'accertamento del 14.01.22 e condanna dell a restituire le relative trattenute già effettuate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
pagina 11 di 12 Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di
CP_ attività istruttoria;
di conseguenza l va condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.800,00 (€ 800,00 per il primo grado, € 1.000,00 per l'appello), oltre spese generali ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
PQM
In riforma della sentenza n.4125/2024 del Tribunale di Milano:
Dichiara non ripetibile l'indebito previdenziale oggetto dell'accertamento del 14.01.22 e
CP_ condanna l a restituire le relative trattenute già effettuate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 1.800,00, oltre CP_1
spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Milano 30 Settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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