Ordinanza presidenziale 3 marzo 2023
Ordinanza presidenziale 14 maggio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12838/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12838 del 2022, proposto da Mercatore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cristiani e Dario Bergamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Cetraro, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
e/o la declaratoria di nullità
- della comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 18 luglio 2022, n.245/2022/sr, di avvenuto inserimento dell'annotazione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, D. Lgs. n.50/2016, in relazione alla risoluzione, da parte della stazione appaltante Comune di Cetra-ro, per grave inadempimento del contratto d'appalto per il servizio di alaggio, varo e rimessaggio delle imbarcazioni ormeggiate nel Porto San Bene-detto di Cetraro (CS) a mezzo travel lift di proprietà comunale, nonché per la concessione di un''area di pertinenza destinata a cantieristica navale nei confronti dell''operatore economico Mercatore s.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IU PA e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Mercatore S.r.l. impugnava il provvedimento emarginato in epigrafe chiedendone l’annullamento e/o la declaratoria di nullità per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Si costituiva in giudizio ANAC, resistendo al ricorso.
All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 il difensore di parte ricorrente dichiarava che la società Mercatore S.r.l. non aveva più interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Vista la dichiarazione resa in udienza dalla difesa di parte ricorrente, il Collegio ritiene che la controversia vada definita con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AP, Presidente FF
IU PA, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU PA | TO AP |
IL SEGRETARIO