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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 28/01/2026, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1351/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRANTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12838/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21_IMU-1836 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1276/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2021 per un importo di euro 1027,00.
La ricorrente rilevava come l'immobile tassato, oltre ad essere in comproprietà con la sorella Difensore_1 , fosse gravato dal diritto di abitazione della sig.ra Nominativo_2.
Ciò posto la ricorrente quale nuda proprietaria non doveva essere gravata da alcun tributo che invece spettava alla titolare del diritto di abitazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un'attenta disamina degli atti di causa si evince come la ricorrente risulta nuda proprietaria dell'immobile tassato (vedi donazione) e pertanto non deve essere gravata di alcun tributo che invece è a carico della titolare del diritto di abitazione. Ciò posto il ricorso va accolto e la OG RL condannata alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRANTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12838/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21_IMU-1836 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1276/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2021 per un importo di euro 1027,00.
La ricorrente rilevava come l'immobile tassato, oltre ad essere in comproprietà con la sorella Difensore_1 , fosse gravato dal diritto di abitazione della sig.ra Nominativo_2.
Ciò posto la ricorrente quale nuda proprietaria non doveva essere gravata da alcun tributo che invece spettava alla titolare del diritto di abitazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un'attenta disamina degli atti di causa si evince come la ricorrente risulta nuda proprietaria dell'immobile tassato (vedi donazione) e pertanto non deve essere gravata di alcun tributo che invece è a carico della titolare del diritto di abitazione. Ciò posto il ricorso va accolto e la OG RL condannata alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300.