Sentenza 19 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 01912/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01885/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2014, proposto da
High Tel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Salvatore Isgrò con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Russotto in IA, piazza Ludovico Ariosto, 13;
contro
Comune di Catenanuova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Bonomo, con domicilio eletto presso il suo studio in IA, via A. Locatelli 13/A;
Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporto - Ufficio EN Civile Enna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per il risarcimento dei danni derivanti:
- dall’ordinanza sindacale n. 28 del 18 ottobre 2011 del Comune di Catenanuova;
- dal regolamento citato nel provvedimento indicato sub n. 1 e/o sue modifiche, nelle parti in cui fosse in contrasto con l'istanza depositata dalla ricorrente l'11/05/2010 e con l'inerente provvedimento di silenzio assenso;
- dall'atto prot. Gen. n. 5029 del 14/05/2012;
- dall'atto prot. Gen. n. 12270 del 30/11/2012;
- dal Decreto di Sospensione n. 38003 del 26/10/2012;
- da ogni altro provvedimento impugnato con il ricorso principale e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catenanuova e della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporto - Ufficio EN Civile Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame, notificato in data 25 giugno 2014 e depositato il successivo 18 luglio 2014, la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- con istanza del 3.05.2010, depositata al Comune di Catenanuova in data 11.05.2010 prot. n. 5120, la deducente ha chiesto “… ai sensi del d. lgs. 259/03 inclusi artt. 25, 86, 87 e 88 il rilascio dell’autorizzazione alla installazione dell’impianto Hiperlan con tipologie di rete wifi e tipologia di servizio internet service provider … da realizzarsi nel Comune di Catenanuova (EN), Via Italia, 15, foglio 1, particella 603, sub vari …”, allegando all’istanza i relativi documenti;
- con nota del 9.07.2010 prot. n. 4342, l’ARPA Sicilia Dipartimento Provinciale di IA ha espresso il parere tecnico previsionale favorevole;
- in data 22.07.2011 la ricorrente ha inoltrato al Comune di Catenanuova la comunicazione di inizio lavori del progetto de quo e, con successiva nota del 4.08.3022, ha inviato la comunicazione di fine lavori;
- con nota del 29.09.2011, l’Ufficio del EN civile di Enna ha rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione al progetto in questione;
- in data 24.10.2011, la ricorrente ha ricevuto la nota prot. n. 11016 del 19.10.2011, con la quale il Comune di Catenanuova, in forza dell’ordinanza sindacale n. 28 del 18.10.2011, ha ordinato “ la sospensione dell’attività di realizzazione di infrastrutture relative ad impianti Hiperlan ”;
- con ricorso introduttivo (rg. n. 3498/2011) depositato il 22.11.2011, la HighTel s.p.a. ha impugnato la su citata nota del 18.10.2011;
- con ordinanza n. 137 del 30.01.2012, il T.A.R. IA ha respinto l’istanza cautelare;
- con ordinanza n. 270 del 9.05.2012, il C.G.A.R.S. ha accolto l’appello cautelare e sospeso gli atti impugnati;
- con atto prot. n. 5029 del 14.05.2012, il Comune di Catenanuova ha emanato il provvedimento di decadenza del titolo tacitamente assentito per la presunta violazione del comma 10 dell’art. 87 d. lgs. n. 259/2003, per mancata compiuta realizzazione delle opere nei termini di legge;
- avverso il citato provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti con atto del 13.07.2012;
- con ordinanza n. 908 del 24.09.2012, il T.A.R. ha accolto l’istanza di sospensiva;
- con nota prot gen. n. 12270 del 30.11.2012, il Dirigente responsabile area tecnica del Comune di Catenanuova “ Visto il decreto sospensione ai sensi della legge 02/02/1974 nr. 64 emesso dal EN Civile di Enna in data 26.10.2012 nr. 380003 … DIFFIDA per quanto sopraccitato la Denuncia di Inizio Attività di cui in oggetto …”, ciò in considerazione del Decreto di Sospensione n. 38003 del 26/10/2012, con il quale l’ing. Capo dell’Ufficio del EN civile di Enna ha ordinato “ ai sensi dell’art. 22 della legge 2/2/74 n. 64, con effetto immediato, la sospensione dei lavori di cui sopra ”;
- avverso il detto provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti con atto del 4.02.2013;
- con ordinanza n. 256/2013 del T.A.R. IA depositata il 15.03.2013, è stata accolta l’istanza di sospensiva;
- infine, con sentenza n. 2024 depositata il 11.07.2013, il T.A.R. ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati.
Parte ricorrente, premessa la tempestività dell’azione, ha, pertanto, chiesto il risarcimento del danno derivante dall’illegittima attività del Comune intimato e della Regione Siciliana Ufficio del EN Civile, attesa la ritenuta sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie aquiliana (illegittimità degli atti, colpa delle amministrazioni intimate, danno ingiusto, rapporto di causalità tra il danno subito dalla ricorrente e gli atti illegittimi adottati).
2. Si sono costituiti la Regione Siciliana Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità e l’Ufficio del EN Civile di Enna con atto formale.
3. Si è costituito, altresì, il Comune di Catenanuova per resistere al giudizio.
4. In vista della pubblica udienza, l’amministrazione regionale ha prodotto documentazione e il Comune e la società ricorrente memorie e repliche, insistendo, tra l’altro, nelle richieste istruttorie.
5. Alla pubblica udienza del 19 aprile 2023, il Collegio ha dato avviso alle parti di possibile irricevibilità del ricorso per dubbi sulla tempestività dello stesso, concedendo il termine di 10 giorni per presentare memorie su tale questione.
6. In data 24 aprile 2023 parte ricorrente ha prodotto memoria.
7. Alla camera di consiglio riconvocata del 10 maggio 2023, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La presente vicenda contenziosa verte sulla sussistenza (o meno) della responsabilità extracontrattuale delle amministrazioni intimate per gli asseriti danni cagionati alla parte ricorrente dagli atti dalle stesse poste in essere e annullati, siccome illegittimi, con la sentenza di questo T.A.R. n.2024 del 2013.
2. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell’azione in esame.
Infatti, qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 46 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c. (cfr. in tal senso Ad. Pl. 3 settembre 2022 n. 11).
Alla stregua di tale principio, essendo stata pubblicata la sentenza n. 2024 del 2013 in data 11 luglio 2013, essa è passata in giudicato in data 26 febbraio 2014 per mancata impugnazione, sicché il ricorso in esame, consegnato all’ufficiale giudiziario in data 25 giugno 2014 – ossia entro i 120 gg. dal passaggio in giudicato – è tempestivamente proposto.
3. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e sensi che seguono.
3.1. Trovano applicazione i principi generali in tema di risarcimento del danno da illegittimo esercizio del potere amministrativo.
Va ricordato che il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso).
Costituisce ius receptum il principio secondo cui la domanda risarcitoria proposta avanti al giudice amministrativo è soggetta ai principi generali in tema di onere probatorio e, pertanto, nel rispetto della disposizione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente, ai fini del risarcimento dei danni provocati dall'illegittimo esercizio del potere amministrativo, deve fornire anche la prova del danno nella sua esistenza e nel suo ammontare, non potendosi invocare in proposito il c.d. principio acquisitivo, il quale attiene allo svolgimento dell'istruttoria, ma non all'allegazione dei fatti.
Tale onere probatorio non può essere assolto con una mera richiesta di c.t.u. (sull’imprescindibile obbligo di allegazione dei fatti costitutivi, cfr. giurisprudenza consolidata: C.G.A., 14 febbraio 2020, n. 125 e 31 ottobre 2016, n. 368; Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2017, n. 3448; T.A.R. IA, sez. II, 7.10.2020, n. 2439).
3.2. Ciò posto, nel caso di specie, è stata accertata, con la sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 2024 del 2013, passata in giudicato, l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune e dal EN civile Regione siciliana.
3.3. Quanto al necessario elemento psicologico, va specificato quanto segue.
3.3.1. Risulta l’elemento psicologico in capo al Comune con riferimento agli atti impugnati con il ricorso introduttivo rg. n. 3498 del 2011 (ordinanza sindacale n. 28 del 18.10.2011 del Comune di Catenanuova) e con i primi motivi aggiunti (provvedimento n. 5029 del 14.05.2012, di decadenza del titolo edilizio tacitamente assentito), non potendo ritenersi l’accertata illegittimità provvedimentale scusabile, in assenza di evidenti circostanze di complessità di fatto, di contrasti giurisprudenziali o di incertezza normativa; in particolare, nel caso in questione il meccanismo procedimentale delineato dall’art. 87 d. lgs. n. 259 del 2003 risulta chiaro e intellegibile e al riguardo non sussistono (né sussistevano all’epoca) contrasti interpretativi; riconducibile a un errore di fatto (erronea indicazione dei dati di fatto sottesi) è risultata, poi, l’illegittimità del provvedimento di decadenza per mancata realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 10 dell’art. 87 d. lgs. n. 259/2003, atteso che il T.A.R. nella indicata sentenza ha accertato che le opere, invece, erano state realizzate nei termini.
Non si rinviene colpa del Comune con riferimento all’atto impugnato con i secondi motivi aggiunti (atto prot. gen. 12270 del 30.11.2012 del Comune di Catenanuova), in quanto il ricorso, in tale parte, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto tale nota, “ benché indirizzata alla società ricorrente e contenente il riferimento all’impianto esistente della Hightel in via Italia n. 15 del Comune di Catenanuova, tuttavia sembra essere rivolta alla Ericsson, con riferimento ad un impianto diverso da quello oggetto della presente causa, l’impianto del gestore H3G cod. H3G: EN6_6310_A ”.
Non vale in senso contrario l’argomento di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di errore materiale compiuto dal Tribunale in sentenza, atteso che l’interessata non ne ha richiesto la correzione con gli appositi strumenti processuali.
3.3.2. Quanto all’elemento psicologico in capo al EN civile (in relazione al decreto di sospensione prot. n. 380003 del 26.10.2012), esso discende: a) dall’accoglimento della seconda censura di tali motivi aggiunti, con la quale la società ricorrente ha sostenuto la non necessità del parere sismico ai sensi della L. n. 64 del 1974, non essendo gli impianti di telefonia pacificamente assimilabili alle normali costruzioni edilizie; b) dall’accertata carenza di motivazione, c) dalla accertata violazione dell’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003.
Anche in tal caso l’accertata illegittimità provvedimentale non può dirsi scusabile, in assenza di evidenti circostanze di complessità di fatto, di contrasti giurisprudenziali o di incertezza normativa.
4. Con riferimento al danno, in seno al ricorso, parte ricorrente lamenta il danno da mancata attivazione dell’impianto e da mancata commessa commerciale con H3G s.p.a..
Con riferimento a tale ultimo aspetto, rappresenta la ricorrente che, con contratto dell’8.08.2012 - registrato presso la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate in data 4.09.2012 al n. 5639 serie 3 -, essa ha concesso in locazione a H3G s.p.a. una postazione sulla realizzanda antenna oggetto dell’istanza di autorizzazione al Comune di Catenanuova per cui è causa. L’art. 4 del detto contratto prevede, in favore di High Tel s.p.a., un canone di locazione pari a € 12.000,00 oltre IVA a decorrere “ dalla data di consegna dell’area, evento che sarà certificato da apposito verbale ”. La ricorrente adduce di avere potuto consegnare la postazione a H3G/Ericson Telecomunicazioni s.p.a. solo in data 1.09.2013, con conseguente danno per la stessa ricorrente.
Ciò posto, la società deducente lamenta:
a) ritardi determinati da atti annullati in forza del ricorso introduttivo: in particolare, ci sarebbe stato un blocco del procedimento tendente all’attivazione del sito e/o l’ospitalità di gestori dal 24.10.2011 (data di notifica degli atti impugnati) al 9.05.2012 (data di concessione sospensiva da parte del C.G.A.R.S.) ossia per gg. 196;
b) ritardi determinati da atti annullati in forza del primo ricorso per motivi aggiunti; gli atti impugnati con il 1 ° ricorso per motivi aggiunti avrebbero determinato un blocco del procedimento tendente all'attivazione del sito e/o l'ospitalità di gestori dal 19.05.2012 (data notifica atto impugnato) al 24.09.2012 (data concessione sospensiva da parte del T.A.R. IA, ordinanza n. 908/2012), ossia per gg. 132;
c) ritardi determinati da atti annullati in forza del secondo ricorso per motivi aggiunti: gli atti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti avrebbero determinato un blocco del procedimento tendente all'attivazione del sito e/o l'ospitalità di gestori dal 4.12.2012 (data notifica atti impugnati) al 15.03.2013 (data concessione sospensiva da parte del TAR IA, Ordinanza n. 256/2013), ossia per gg.100.
Parte ricorrente rappresenta in conclusione che, a causa degli illegittimi atti posti in essere dalle amministrazioni intimate, avrebbe avuto un ritardo nell’attivazione del sito di 423 giorni.
Assumendo quale indice di riferimento il canone di locazione pattuito con la società ospitata H3g - giusta contratto di locazione dell’8.8.2012 registrato il 4.09.2012 - (€ 12.000 annui e quindi € 32,876 al giorno), parte ricorrente perviene in tal modo alla quantificazione del danno in € 27.813,08 (di cui € 13.906,54 per danno da ritardo all’attivazione dell’impianto ed € 13.906,54 per danno da mancata locazione alla H3g), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, trattandosi di obbligazione di valore.
4.1. Contesta il Comune resistente che:
- la ricorrente avrebbe ingiustamente richiesto la stessa somma per due volte (per mancata locazione e per danno da ritardo nell’attivazione del proprio impianto);
- che il contratto versato in atti con H3G s.p.a. è stato stipulato tre mesi dopo il provvedimento di sospensione da parte del RS (ossia in data 8.08.2012) e pertanto non potrebbe essere utilizzato come strumento di calcolo anche per il periodo precedente;
- che il detto contratto non ha alcun valore probatorio in quanto, come previsto dall’art. 4.2 dello stesso, la decorrenza del pagamento del canone veniva concordata al giorno 1 del mese successivo alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna;
- l’allegato n. 21 al ricorso è un verbale di consegna che non rileva nel caso di specie, in quanto la consegna viene effettuata a Ericson Telecomunicazioni s.p.a. quale soggetto terzo rispetto al contratto;
- la produzione del contratto (di locazione) stipulato dalla ricorrente con i sigg.ri Palazzo – da ultimo prodotto - non rileva ai fini del danno richiesto sia perché non fatto oggetto di originaria richiesta in ricorso sia perché non viene allegata alcuna prova di esborso effettivo;
- l’oggetto del risarcimento, ove e nei limiti ammessi, potrà al più attestarsi sulla scorta del cd. “guadagno netto” e non anche dell’intero corrispettivo del servizio da cui la ricorrente deve detrarre oneri quali tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria, costo del personale ecc.;
- la parte ricorrente per il periodo 24.10.2011 – 9.05.2012 non ha dato prova di essere stata contattata da soggetti terzi e/o di avere percepito proposte contrattuali da operatori del settore;
- carente sarebbe la legittimazione passiva del Comune con riferimento al periodo 4.12.2012 (data di notifica degli atti impugnati) – 15.03.2013 (data di sospensiva tar ordinanza n. 256/2013) per assenza di atti lesivi adottati dal Comune nei confronti di High Tel s.p.a. (secondo ricorso per motivi aggiunti);
- in estremo subordine, sussisterebbero i presupposti per la scusabilità dell’errore.
5. Ritiene il Collegio, quanto al danno, che:
a) non viene fornita prova del danno ingiusto costituito dalla mancata tempestiva attivazione dell’impianto in questione, quantificato in € 13.906,54 sulla base di un arbitrario accostamento al contratto di locazione con la H3G s.p.a.; sul punto manca anche un principio di prova sull’immediata redditività dell’impianto;
b) quanto al mancato introito da H3g spa (€ 13.906,54):
- a causa delle illegittimità poi accertate con sentenza su citata, la consegna è potuta avvenire solo in data 1.09.2013 e pertanto ciò ha cagionato alla ricorrente un danno.
5.1. Quanto alla quantificazione del mancato introito da H3g s.p.a., bisogna tenere conto della circostanza che il contratto di locazione è dell’8.08.2012 ed è stato registrato in data 4.09.2012 e pertanto non sono dovuti i danni per i ritardi precedenti, non avendo dimostrato parte ricorrente alcuna proposta contrattuale relativa al periodo precedente.
Per quanto riguarda il periodo successivo, ritiene il Collegio che il riferimento al contratto di locazione e il calcolo che parte ricorrente fa del danno giornaliero in € 32,876 non possano costituire piena prova della quantificazione del danno, ma elemento indiziario valorizzabile al fine di una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 13 settembre 2019, n. 2195), giacché, nel caso di specie, anche alla luce degli elementi forniti in atti, la prova del preciso ed effettivo danno appare particolarmente complessa.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, appare equo liquidare, a titolo di danno per mancato introito da H3g spa, la complessiva e omnicomprensiva somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), da ripartirsi, avuto riguardo a quanto sopra, tra il Comune di Catenanuova – nella misura di € 500,00 (euro cinquecento/00) - e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporto - Ufficio EN Civile Enna – nella misura di € 1.000,00 (euro mille/00).
Il complessivo importo, come sopra riconosciuto, va incrementato, trattandosi di debito di valore, della rivalutazione monetaria (a decorrere dalla data di registrazione del contratto con H3g s.p.a. fino all’attualità) e degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all’effettivo soddisfo (Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2019, n. 4857).
6. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva.
Condanna il Comune resistente e l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporto - Ufficio EN Civile Enna al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000 (mille/00) per ciascuno, oltre c.u. e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nelle camere di consiglio dei giorni 19 aprile 2023, 10 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO