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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10354 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1670 2025 RG
FRA
Avv. FAVILLI FRANCESCA Parte_1
E
Avv. TETI MARIA PIA TERESA CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.1.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa: in via preliminare sospendere cautelarmente l'efficacia dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti del OR , nonché la delibera di rigetto dell' del Parte_1 CP_1 ricorso amministrativo, stante la fondatezza dei motivi del presente ricorso ed il pregiudizio arrecato da una eventuale emissione di avvisi di addebito per somme non dovute;
in diritto:
1) annullare e/o dichiarare nulle e comunque inefficaci, sia l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti eseguita dall' che la delibera di rigetto dell' per tutti i motivi di cui al CP_1 CP_1 presente ricorso;
2) annullare e/o dichiarare nulle e comunque inefficaci, sia l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti eseguita dall' che la delibera di rigetto dell' per tutti i motivi di cui al CP_1 CP_1 presente ricorso, nello specifico per l'inesistenza di un'attività lavorativa abituale e prevalente in capo al OR presso la società Mediatech S.r.ls. di cui è solo socio;
Parte_1
3) annullare e/o dichiarare nulle e comunque inefficaci, sia l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti eseguita dall' che la delibera di rigetto dell' per il mancato rispetto CP_1 CP_1 dell'onere probatorio gravante in capo all'ente previdenziale, avendo l'ente basato l'iscrizione
d'ufficio su una mera presunzione;
4) annullare e/o dichiarare nulle e comunque inefficaci, sia l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti eseguita dall' che la delibera di rigetto dell' per tutti i motivi di cui al CP_1 CP_1 presente ricorso, nello specifico per illegittima duplicazione di quote contributive;
5) annullare e/o dichiarare nulli e comunque inefficaci ogni eventuale avviso di addebito emesso in forza dell'avvenuta iscrizione d'ufficio;
6) la declaratoria di esclusione del ricorrente dall'obbligo contributivo verso la gestione commercianti per l'attività svolta in qualità di mero socio della Mediatech S.r.l.s.”.
Ha premesso di voler impugnare la missiva dell' ricevuta tramite raccomandata a/r, Pt_2 con la quale era stata comunicata l'avvenuta iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, nella sua qualità di mero socio dell'azienda Mediatech S.r.l.s. (doc. 1 e 8) nonché il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo del 16.11.23, adottato con deliberazione comunicata il 26.1.2024 (doc. 3 e 4) per i seguenti motivi:
Inesistenza di un'attività lavorativa abituale e prevalente e mancato rispetto dell'onere probatorio in capo all' ; CP_1 iscrizione alla gestione separata per la quale risultava già regolarmente iscritto, in quanto esercitava da anni l'attività di operatore di call-center per la società Contelecom Group S.r.l.s. con regolare contratto e relative buste paga.
Dopo aver ribadito che non vi era alcuna attività lavorativa che giustificasse la sua iscrizione alla Gestione Commercianti, ma solo una mera presunzione dell'ente e che non si giustificava una duplicazione di contribuzione ha concluso nei sensi sopra precisati. CP_
2. L si è costituito rilevando che il ricorrente era stato iscritto alla Gestione
Commercianti in ragione della qualità di socio al 90% della Mediatech S.r.l.s. svolgente attività di “Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet” con attività prevalente di commercio elettronico congiunto, al dettaglio e all'ingrosso di computer, unità periferiche, software e attrezzature per uffici in esercizi specializzati;
che la carica di amministratore era ricoperta dal Sig. , socio al 10% della società stessa ed iscritto alla gestione Controparte_2 commercianti per altro ambito economico (Euromedia Services srl), svolgente attività di produzione software nel quale il Sig. risulta amministratore;
Parte_1 che nella delibera pervenuta all' (all.1), il Sig. nel quadro Ac, dichiarava di Pt_2 CP_2 non essere tenuto all'iscrizione per la “Mediatech Srls” in quanto partecipante alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente mediante conferimento di capitale.
Ha poi precisato che dalla consultazione degli archivi era emerso che la società “Mediatech srls” non aveva occupato né occupava all'attualità lavoratori dipendenti;
inoltre, dalle verifiche eseguite era emerso che nel periodo in accertamento il ricorrente non svolgeva altre attività di lavoro prevalenti;
che la circostanza dello svolgimento di attività di collaborazione da parte del ricorrente con la società “Contelecom group srls” e l'iscrizione alla gestione separata non comportava una incompatibilità con l'iscrizione alla gestione commercianti essendo le due gestioni contestualmente possibili.
Ha quindi evidenziato la presenza di elementi relativi alla sussistenza dei requisiti di abitualità
e prevalenza in capo al ricorrente implicava il sorgere di una presunzione a favore dell' , Pt_2 che poteva essere vinta solo dalla prova contraria riversandosi sul contribuente l'onere di dimostrare il mancato svolgimento di attività lavorativa.
Ha quindi argomentato in diritto e concluso per il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza il processo è stato quindi deciso previa concessione di termine per scambio di note, del quale si è avvalsa solo la parte ricorrente.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
3. I presupposti e i requisiti per l'iscrizione alla gestione IVS/Comm, sono com'è noto disciplinati dall'art. 1, co. 208, della legge n. 662/1996, il quale prevede testualmente che
“Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_3 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…”.
4. Quanto agli oneri probatori (nella fattispecie il giudizio è stato introdotto con accertamento negativo del credito), si osserva che, secondo i principi che regolano il relativo riparto CP_ disciplinato dall'art. 2697 C.c., spetta all' quale attore in senso sostanziale, provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. CP_
4.1. L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provata dall' in base al principio generale secondo cui, la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass., sez. un. del 10.01.2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato;
Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 22862/2010 in materia di onere della prova gravante sull'ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva). CP_
5. Grava quindi sull' l'onere di dimostrare la partecipazione diretta del socio all'attività commerciale svolta dall'azienda mediante la prestazione di cd puro lavoro.
6. Nella odierna fattispecie tale prova dovrebbe investire il ruolo che l'attuale ricorrente CP_ svolge nell'ambito della società Mediatech e sarebbe dall' desunta dalla dichiarazione dell'altro socio ( il quale avrebbe dichiarato di non essere tenuto alla iscrizione nella CP_2
Gestione Commercianti nonché dall'assenza di dipendenti.
7. Dalla visura camerale della società, che svolge attività prevalente di “commercio elettronico congiunto, al dettaglio ed all'ingrosso di computer, unità periferiche, software e attrezzature per uffici…”, in effetti, risulta che il è socio al 90% mentre l'altro socio, Parte_1 il , risulta socio amministratore unico, rappresentante dell'Impresa; risulta Controparte_2 altresì che non vi sono dipendenti e ciò permette di considerare non dirimente la contestazione del ricorrente quanto alla valenza della dichiarazione del dovendosi constatare la CP_2 ricorrenza di vari elementi indiziari, tutti univocamente concordanti, per ritenere che il in effetti svolga in concreto anche l'attività costituente oggetto sociale della Parte_1
Mediatech.
8. Per come osservato dalla S. Corte, deve invero considerarsi che il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito in L. n. 122 del 2010, ha stabilito che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti CP_ in una delle corrispondenti gestioni dell' e che restano pertanto esclusi dall'applicazione della
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale (separata) di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (Cass. 11 luglio 2012, n. 11685).
9. Si deve quindi ritenere che, solo in caso di svolgimento di una pluralità di attività di lavoro autonomo, si determini automaticamente l'obbligo di iscrizione presso ognuna delle gestioni previdenziali di competenza, avendo la norma di interpretazione autentica dato una lettura della disposizione tale da escludere, in questi casi, la regola dell'obbligo di iscrizione "solo" presso la gestione ove si svolge l'attività prevalente e l'attività richiamata dal al fine di Parte_3 comprovare la iscrizione presso altra gestione previdenziale, riguarda un'attività di collaborazione coordinata e continuativa e quindi autonoma.
10. Dato quindi per acquisito che la società ha per oggetto attività di commercio elettronico congiunto, al dettaglio ed all'ingrosso di computer, unità periferiche, software e attrezzature per uffici, e quindi attività che può esser ricondotta al terziario, nonché che tale società opera in assenza di personale alle proprie dipendenze (circostanze queste neppure poste in discussione), si ritiene che l' abbia offerto plurimi elementi per ritenere la correttezza Pt_2 dell'assoggettamento alla contribuzione di cui si discute.
10.1. Al fine che ci occupa, invero, ben possono assumere rilevanza, come nella odierna fattispecie, per la prova del personale apporto all'attività di impresa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, sicché, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale del socio difficilmente potrebbe beneficiare di elementi presuntivi;
diversamente, tali elementi ben possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, come nella specie, e senza dipendenti.
Del resto, non viene neppure contestato che l'altro socio fosse iscritto alla Gestione commercianti per altra attività.
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
Le spese processuali, attesa la natura interpretativa delle questioni sottese alla decisione, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma lì, 16.10.2025 Il Giudice