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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 1662/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 24.2.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1662/2019 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore, elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Bovio n. 22 presso lo studio dello avv. Giovanni Sellitto che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._1
, C.F. , rapp.ti e Parte_2 C.F._2
difesi dagli avv.ti Francesco Mangazzo e Luciano Pennacchio, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, alla Piazza
Sannazzaro, 200, giusta procura in atti
CONVENUTI
ATTORI IN RICONVENZIONALE
Oggetto: vendita beni mobili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 18.1.19 e regolarmente notificato chiedeva di accertare e dichiarare la Parte_1
nullità del contratto di compravendita stipulato il 14 luglio 2011 con atto per notar di Caserta, Rep.n.117.178 – Persona_1
Racc.n.24.562, trascritto il 1° agosto 2011 all'Agenzia del Territorio –
Servizi di Pubblicità Immobiliare di Caserta, Reg.Gen.n.29111 –
Reg.Part.n.20148, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418
e 1344 codice civile per illiceità della causa, oltre alla condanna di parte resistente alla corresponsione dell'importo mensile di € 70,00 a titolo di indennità di occupazione a far data dalla richiesta del 3.10.2017 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile per cui è causa, oltre interessi.
A fondamento della pretesa la ricorrente deduceva che: - con decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Napoli, reso in data 27.1.2012, veniva sottoposto a vincolo cautelare:
1. complesso edilizio sito in
Castel Volturno - località Lago Patria, di proprietà della soc.
[...]
, denominato “Green Village”;
2. beni mobili ed immobili, Parte_1
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 3 conti correnti e altre utilità economiche riconducibili alla soc.
[...]
e che il sequestro era volto a porre sotto il vincolo Parte_1 dell'Amministrazione giudiziaria l'intero patrimonio facente capo a soggetti indagati per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. ai fini dell'eventuale confisca nel caso di condanna definitiva;
- con successivo decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. nr.
13118/08 R.G.N.R. - nr. 42272/10 R.G.I.P. in data 11.5.2012, venivano sottoposti a misura cautelare tutte le quote della - Pt_1 Parte_1
che il contratto di compravendita per cui è causa sarebbe nullo sotto molteplici profili, indicati in ricorso.
3. Si costituivano i convenuti eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda, l'inammissibilità del rito sommario, e nel merito l'infondatezza delle pretese di nullità del contratto. In subordine, chiedevano la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile.
4. Il giudizio veniva convertito in rito ordinario e subiva svariate interruzioni per l'intervenuto fallimento della ricorrente, per la successiva chiusura del fallimento e per la nuova apertura del fallimento.
5. All'udienza del 15.4.2024 le parti chiedevano rinvio per conclusioni ma il giudizio veniva nuovamente interrotto il 2.10.2024.
6. Riassunto il giudizio, all'udienza odierna (sostituita dal deposito di note scritte), la prima celebrata da questo giudice, la controversia viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. Occorre innanzitutto rigettare l'eccezione (che non risulta essere stata affrontata dai numerosi giudici che in precedenza hanno trattato il presente giudizio) di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Va premesso, infatti, che l'articolo 5, comma 1 bis, del predetto d.lgs.vo
28/2010, si riferisce alla mediazione obbligatoria nelle materie ivi indicate, fra cui rientra quella dei diritti reali.
La controversia in esame, tuttavia, non ha ad oggetto letteralmente un diritto reale, ma la nullità di un atto di compravendita (in termiie, per n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 4 l'ipotesi sovrapponibile di domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita, cfr. Cass. n. 22736/2021).
Essendo la mediazione un obbligo condizionato all'accesso alla giurisdizione, essa non può che essere interpretata restrittivamente.
8. Va poi rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice “per non avere interesse” alla declaratoria di nullità.
Invero nel caso in esame è stato dedotto che il rogito impugnato aveva ad oggetto una quota millesimale dell'intero complesso immobiliare turistico-ricettivo denominato Green Village, che avrebbe dovuto comportare per patto essenziale il godimento plurimo turnario da parte degli acquirenti nell'arco dell'anno. Viceversa la relativa trascrizione è stata effettuata sull'intera consistenza immobiliare dell'appartamento ivi indicato, con chiara ed evidente lesione dei diritti della società all'esercizio dei diritti connessi alla multiproprietà del medesimo alloggio.
9. Nel merito va dichiarata la nullità del contratto, ex artt. 1344 e 1418
c.c..
Il complesso edilizio in cui insiste l'immobile oggetto del contratto, come emerge per tabulas (docc. depositati da parte ricorrente unitamente al ricorso), risulta edificato sulla base dei seguenti titoli edilizi, rilasciati dal Comune di Castel Volturno (CE): 1) permesso a costruire n. 7/04 del 14.1.2004; 2) permesso in variante n. 322/2004 del
25.11.2004 e 3) permesso di costruire in sanatoria (art. 36 D.P.R.
380/2001 e s.m.i.) n. 42/2009 dell'11.3.2009.
Detti titoli edilizi presupponevano e presuppongono la destinazione turistico-ricettiva del complesso stesso.
L'articolo 4) dell'atto precisa “La parte venditrice, come innanzi rappresentata, dichiara e la parte acquirente prende atto ed accetta che il bene oggetto della presente compravendita è soggetto al vincolo di destinazione di cui alla legge 28 novembre 2000 N.16 e, pertanto, per patto essenziale, determinante della volontà contrattuale delle parti, il bene in oggetto è destinato irrevocabilmente, anche ex art.1112 c.c., al godimento plurimo turnario da parte dei condomini, allo scopo, ritenuto essenziale, di consentire l'utilizzazione più piena nell'arco
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 5 dell'anno, così come una razionale ed economica strutturazione ed utilizzazione delle parti comuni e gestione dei servizi generali, ed a tal fine la parte acquirente conferisce mandato collettivo irrevocabile 'ob rem', unitamente agli altri acquirenti, alla parte venditrice, affinchè la medesima, nel nome ed interesse della stessa parte acquirente, stabilisca il regolamento di disciplina per il godimento plurimo turnario da parte di tutti i condomini”.
A sua volta l'art. 2) dispone che “La quota immobiliare in oggetto viene venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni relativo accessorio, accessione, annessione, ragione ed azione, pertinenza e dipendenza, servitù attiva e passiva, nulla escluso od eccettuato, con la proporzionale comproprietà alle parti comuni del complesso quali risultano precisate, specificate e descritte, sia la quota che le parti, nel
Regolamento di Comunione allegato al precedente atto a mio rogito
(notaio in data 28 settembre 2010, registrato a Caserta l'8 Per_1
ottobre 2010 al N.4724 e trascritto l'11 ottobre 2010 al N.38320/26123
e che la parte acquirente dichiara di accettare”.
Il richiamato Regolamento di comunione (allegato sempre unitamente al ricorso) all'art. 2 espressamente recita: “I beni compravenduti sono soggetti ai vincoli di destinazione di cui alla L. (Legge regionale
Campania, ndr.) 28.12.2000 n. 16 e, quindi, per patto essenziale, determinante dalla volontà contrattuale, destinati irrevocabilmente ex art. 1112 c.c. al godimento plurimo turnario da parte dei condomini allo scopo, ritenuto essenziale, di consentire l'utilizzazione più piena nell'arco dell'anno”.
Ne discende che i convenuti potevano acquistare soltanto una quota di multiproprietà, da intendersi quale coesistenza di una pluralità di diritti di godimento esercitabili a turno sul medesimo immobile nell'arco dell'anno solare;
quota, in ogni caso, indeterminata ed indeterminabile, con relativa nullità ex art. 1418 c.c..
A ben vedere l'atto di compravendita appare come il tentativo di offrire copertura legale ad un'operazione – quella, appunto, della compravendita – che non sarebbe stata possibile in considerazione della destinazione che il complesso edilizio era tenuto ad osservare, ossia n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 6 quella turistica alberghiera, in virtù della normativa urbanistica vigente e dei titoli autorizzativi rilasciati, ed in quanto tale nullo ex art. 1344
c.c..
Ciò è avvenuto attraverso la trascrizione della compravendita immobiliare sull'intera consistenza, anziché sulla quota millesimale dell'immobile, e la omessa regolamentazione della multiproprietà sotto il profilo del periodo di godimento turnario nell'arco dell'anno.
Del resto, tenuto conto del prezzo pagato € 165.000,00 e dell'ubicazione dell'immobile, appare evidente come i convenuti abbiano inteso acquistare una civile abitazione e non una quota multiproprietà.
Va, pertanto, ordinato alla competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di
Caserta di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c..
10. Vanno ora esaminate congiuntamente le domande di pagamento di indennità e di restituzione del prezzo.
La prima è senz'altro dovuta, come conseguenza dell'efficacia ex tunc della declaratoria di nullità dell'atto, dovendo essa convenuta provare di non aver occupato l'immobile, e ciò non è avvenuto.
Va dunque accolta la domanda di pagamento di indennità dal 3.10.2017 fino all'attualità, per l'importo di € 70,00 mensili, riconosciuto come congruo anche dal GIP presso il Tribunale adito.
11. Deve tuttavia darsi atto che, la domanda riconvenzionale superiore all'importo utile a compensare il credito dell'attrice appare improcedibile, ai sensi degli artt. 52 ss. d.lgs. n. 159/11.
Sul punto, è noto che la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/11, non riconosceva ai titolari di meri diritti di credito (non garantiti da diritti reali) – anche se in buona fede – alcuna facoltà d'intervento nel procedimento di prevenzione, né altra tutela sui beni (sequestrati e) confiscati.
La Corte costituzionale, investita della legittimità della mancata predisposizione da parte dell'ordinamento di strumenti di tutela delle ragioni dei creditori chirografari e privilegiati di chi abbia subito un sequestro antimafia, afferma, con la sentenza n. 190 del 1994, che si n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 7 tratta di questione rimessa alla valutazione del legislatore che può individuare diverse soluzioni e strumenti. In sintesi, secondo «la Corte il risultato auspicato sarebbe stato realizzabile, non tramite un'unica soluzione obbligata, ma attraverso una pluralità di possibili interventi variamente articolati, tanto sul piano processuale (con la previsione di meccanismi di tutela interni o esterni al procedimento di prevenzione) che su quello sostanziale (essendo ipotizzabili varie forme di inopponibilità o inefficacia della confisca rispetto ai creditori e differenti configurazioni del «fatto giuridico» da contrapporre ad essa).
Con la conseguenza che il conseguimento dell'obiettivo avrebbe implicato scelte discrezionali, rimesse in via esclusiva al legislatore».
Il principio ora descritto della mancanza di tutela del mero creditore chirografario ha trovato recente conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 49821/2013), successiva all'emanazione della l. n. 228/12, con cui sono stati nuovamente disattesi i profili di possibile illegittimità costituzionale. Un'ulteriore autorevole conferma si trae dalla sentenza n. 94 del 2015 della Corte costituzionale, che ha ricostruito (e affermato la compatibilità costituzionale) del sistema, dichiarando l'illegittimità costituzionale della sola disposizione della l.
n. 228/12 che non consente la tutela dei crediti dei lavoratori.
La pronuncia della S.C. sopra citata, inoltre, riconosce per i creditori, meramente chirografari, dei terzi relativi a patrimoni aziendali sequestrati e confiscati in uno all'ablazione delle quote sociali di riferimento la possibilità di chiedere il fallimento dell'impresa sequestrata/confiscata al fine di soddisfarsi sul patrimonio confiscato sulla base della regolamentazione adottata dal codice antimafia che, in ogni caso, consente la soddisfazione del creditore in buona fede secondo diverse procedure (nel caso o meno di fallimento) oltre che dei principi di carattere generale che riguardano i beni non pericolosi in sé sui quali il creditore in buona fede può trovare soddisfazione.
Dichiarato il fallimento «il Giudice fallimentare, nel verificare i crediti, inserirà tra gli elementi da valutare anche quello della buona fede, per fare si che nel passivo non vengano veicolate situazioni appositamente create per favorire indirettamente lo stesso proposto;
– successivamente n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 8 il curatore fallimentare potrà proporre, quale terzo legittimato, incidente di esecuzione innanzi al Tribunale di prevenzione alla stregua di quanto previsto della L. n. 228 del 2012, co. 200 e segg., norme queste che, in assenza di un'esplicita regolamentazione delle ipotesi di intervenuto fallimento di imprese integralmente attratte a procedure di prevenzione non disciplinate dal codice antimafia, ben possono rappresentare le regola di riferimento quanto all'individuazione del giudice competente in punto al giudizio di opponibilità dei crediti nonché per la definizione del procedimento volto alla liquidazione ed alla soddisfazione dei crediti ammessi (sempre non oltre la soglia massima prevista (dall'art 1 comma) 203 stessa legge».
Con l'avvento del d. lgs. n. 159/2011 i diritti dei terzi e la loro buona fede sono accertati in alcuni casi nel procedimento funzionale alla confisca (art. 23, comma 4), in altri casi e, specificamente per i titolari di diritti di credito (garantiti o meno da diritti reali) nell'apposito procedimento di verifica dei crediti (artt. 52 ss.).
Il pagamento delle somme dovute ai terzi avviene al termine di un apposito procedimento (dinanzi al Giudice penale) nel corso del quale trovano tutela i crediti sorti anteriormente al sequestro purché ne sia offerta la prova dell'esistenza e della buona fede ed incolpevole affidamento, oltre che previa escussione del patrimonio del proposto.
Si possono anche vendere i beni confiscati per soddisfare i creditori
(artt. 57 ss.), garantiti, però, nell'ambito di un limite massimo rispetto al valore dei beni confiscati (70% ex art. 53) secondo un ordine simile a quello previsto dalla legge fallimentare (art. 61, co. 2).
Una categoria ben diversa dai terzi, di cui finora si è parlato, è rappresentata dai titolari di crediti prededucibili, individuati ai sensi dell'art. 61, co. 3, d.lgs. n. 159/11, pagati con le modalità previste dagli art. 54 (anche nel corso del procedimento di verifica) ovvero dall'art. 61, co. 2 (all'esito del procedimento di verifica), sempre dinanzi al giudice penale.
La disciplina è ricalcata, con evidenza, da quella della legge fallimentare (artt. 111 e 111-bis l. fall., come modificati dalla riforma n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 9 del 2006) ove si pongono problemi analoghi (ma non sovrapponibili per la già evidenziata natura dinamica del sequestro di prevenzione).
Sono crediti prededucibili (art. 63, co. 3, d.lgs. cit.):
a) i crediti «così qualificati da una specifica disposizione di legge»;
b) i crediti «sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42».
L'art. 55 d.lgs. n. 159/11, inoltre, con una formulazione parzialmente analoga a quella dell'art. 51 l. fall., prevede un generalizzato divieto di azioni esecutive, da chiunque intraprese, sui beni oggetto di sequestro.
Nel giudizio fallimentare, pur in presenza di una norma analoga all'art. 55, non si dubita della sospensione e improcedibilità anche delle azioni di cognizione. La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.
Ad analoga conclusione si può pervenire, in linea generale, per i procedimenti di prevenzione.
In tal senso sembra orientata la giurisprudenza di merito, secondo cui l'accertamento delle ragioni dei terzi debba essere compiuto dinanzi al
Giudice Delegato (cfr. Trib. Trapani n. 553/12, Trib. Napoli n. 2375/14,
Trib. Roma n. 8041/14).
La nuova disciplina (l. n. 228/12, art. 1, commi da 194 a 205) si applica ai procedimenti in corso sulla base del principio tempus regit actum.
Le disposizioni di cui alla l. n. 228/12 si riferiscono, sulla base del dato testuale dell'art. 1, comma 194, ai «beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», vale a dire, ai sensi dell'art. 117, comma 1, d.lgs. n. 159/11, ai beni confiscati nell'ambito dei procedimenti per i quali alla data del 13 ottobre 2011 non era «già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione».
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 10 In tali casi il citato art. 117, comma 1, prevede che «continuano ad applicarsi le norme previgenti».
Vanno assimilati alle “disposizioni previgenti” anche i principi enucleati dalla giurisprudenza nel vigore di tali disposizioni, in particolare in materia di tutela dei terzi. Soccorre, in tal senso, quella parte della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite (cfr. Cass.
S.U. nn. 10532, 10533 e 10534/2013) secondo cui «si suppone che il legislatore razionale – quando emana una legge – conosca il diritto vivente. Ora, se il legislatore nel disciplinare una materia non innova le soluzioni che costituiscono l'approdo interpretativo della giurisprudenza, vuoi dire che le recepisce: cioè le fa normativamente proprie».
Ne consegue che, per la parte disciplinata dalla l. 228/12, presupposti per il riconoscimento del credito, sono quelli previsti dall'art. 52 d.lgs.
n. 159/11 (art. 1 comma 200 l. 228/12).
L'ammissione è subordinata, perciò, anche all'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito e alla ricorrenza della condizione di cui all'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/11.
Mentre per la parte non regolamentata dalla l. n. 228/12, la disciplina si desume dai principi elaborati dalla giurisprudenza nel vigore delle norme previgenti il d.lgs. n. 159/11.
D'altro canto, in ordine alla devoluzione al Giudice penale, “solo il giudice chiamato in via istituzionale a valutare i presupposti per
l'imposizione del vincolo di indisponibilità del bene e della successiva sua ablazione dal patrimonio del singolo, consistenti rispettivamente nel sequestro prima e nella confisca poi, può conoscere dei limiti oggettivi e soggettivi delle corrispondenti misure (di prevenzione, nel
t.u. antimafia, di sicurezza, ex art. 240 c.p., o L. n. 356 del 1992, art.
12 sexies): e, entro tali limiti, dell'opponibilità delle ragioni di terzi agli organi investiti della cura del bene che ne è oggetto” (Cass. n.
22814/2013).
“Del resto, prosegue la S.C., le sezioni penali di questa Corte pacificamente accordano la tutela risarcitoria al terzo creditore
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 11 appunto in sede di incidente di esecuzione penale (da ultimo, v. Cass., sez. 1 pen., 17 luglio 2013, )”. Per_2
La pronuncia sopra citata, inoltre, dichiara che tali conclusioni non possano essere superate dalla sentenza n. 18909/2013, la quale
“legittima un'autonoma azione di cognizione da parte del creditore in sede civile…pur sempre quando si tratti di confisca di prevenzione e, per di più, in una fattispecie riferita a tempo talmente remoto da sfuggire sia alla normativa a regime di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, che alla disciplina transitoria di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 192 e ss..” (nella fattispecie sottoposta all'attenzione della S.C. il sequestro era datato 7.7.98 e la confisca è stata disposta il 15.2.2002), circostanza non sussistente nel caso di specie.
Tali conclusioni non sono poi sconfessate dal nuovo Codice Antimafia
(L. n. 161/2017, come poi modificato da L. n. 160/2019).
Peraltro il comma 4bis dell'art. 12sexies l. n. 356/92 prevede che “le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale” .
Benché l'attuale formulazione del citato comma 4bis sia stata introdotta con l'art. 1 comma 190 della legge n. 222/12 (legge di stabilità) in vigore dal 1 gennaio 2013, se ne deve sostenere l'immediata applicabilità stante la natura processuale della disposizione richiamata
(cfr. Cass. nn. 22814/13, 26527/14).
Del resto tale regola è pacifica allorquando il debitore è un fallimento
(ipotesi altrettanto verificatasi nel caso di specie).
E' noto che l'art. 24 L.F. riconosce una vis attractiva del Tribunale che ha dichiarato il fallimento di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
La giurisprudenza della Suprema Corte, sulla base della sentenza delle
Sezioni Unite n. 23077 del 2004, ha più volte affermato che la domanda n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 12 diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell'accertamento del passivo in sede endofallimentare;
per cui tale domanda, ove proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, a meno che (ipotesi non avvenuta nel caso di specie) il danneggiato non dichiari che la richiesta di condanna nei confronti del fallimento deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis (così, fra le altre, Cass., nn. 24847/2011, 10640/2012,
1115/2014).
In definitiva, ad avviso dello scrivente, deve operare quel principio pacifico nella giurisprudenza in materia fallimentare secondo cui “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale,
l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (Cass. nn. 30298/2017,
34930/2021).
Ne discende che il credito dell'attrice, pari ad € 70,00 mensili dall'ottobre 2017 alla data odierna, febbraio 2025 (7 anni e 5 mesi, 89 mesi), per complessivi € 6.230,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo va compensato con l'importo di € 165.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda riconvenzionale (stante l'inesistenza di mala fede dell'attrice) all'attualità.
Ne discende un credito della convenuta di € 158.770,00 ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 20.2.2020 e fino al soddisfo da far valere come sopra indicato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 13 DM 147/2022, ai valori minimi, stante la natura seriale del contenzioso introdotto da parte attrice (scaglione fino ad € 260.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la nullità del contratto di compravendita stipulato il 14 luglio
2011 con atto per notar di Caserta, Persona_1
Rep.n.117.178 – Racc.n.24.562, trascritto il 1° agosto 2011 all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Caserta,
Reg.Gen.n.29111 – Reg.Part.n.20148;
b) ordina alla competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Caserta di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
c) dichiara improcedibile la domanda di restituzione avanzata dai convenuti per l'importo di € 158.770,00 ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 20.2.2020 e fino al soddisfo;
d) condanna e al Controparte_1 Parte_2
pagamento, in favore di delle spese di Parte_1
giudizio che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 14
11 SEZIONE CIVILE
N. 1662/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 24.2.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1662/2019 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore, elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Bovio n. 22 presso lo studio dello avv. Giovanni Sellitto che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._1
, C.F. , rapp.ti e Parte_2 C.F._2
difesi dagli avv.ti Francesco Mangazzo e Luciano Pennacchio, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, alla Piazza
Sannazzaro, 200, giusta procura in atti
CONVENUTI
ATTORI IN RICONVENZIONALE
Oggetto: vendita beni mobili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 18.1.19 e regolarmente notificato chiedeva di accertare e dichiarare la Parte_1
nullità del contratto di compravendita stipulato il 14 luglio 2011 con atto per notar di Caserta, Rep.n.117.178 – Persona_1
Racc.n.24.562, trascritto il 1° agosto 2011 all'Agenzia del Territorio –
Servizi di Pubblicità Immobiliare di Caserta, Reg.Gen.n.29111 –
Reg.Part.n.20148, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418
e 1344 codice civile per illiceità della causa, oltre alla condanna di parte resistente alla corresponsione dell'importo mensile di € 70,00 a titolo di indennità di occupazione a far data dalla richiesta del 3.10.2017 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile per cui è causa, oltre interessi.
A fondamento della pretesa la ricorrente deduceva che: - con decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Napoli, reso in data 27.1.2012, veniva sottoposto a vincolo cautelare:
1. complesso edilizio sito in
Castel Volturno - località Lago Patria, di proprietà della soc.
[...]
, denominato “Green Village”;
2. beni mobili ed immobili, Parte_1
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 3 conti correnti e altre utilità economiche riconducibili alla soc.
[...]
e che il sequestro era volto a porre sotto il vincolo Parte_1 dell'Amministrazione giudiziaria l'intero patrimonio facente capo a soggetti indagati per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. ai fini dell'eventuale confisca nel caso di condanna definitiva;
- con successivo decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. nr.
13118/08 R.G.N.R. - nr. 42272/10 R.G.I.P. in data 11.5.2012, venivano sottoposti a misura cautelare tutte le quote della - Pt_1 Parte_1
che il contratto di compravendita per cui è causa sarebbe nullo sotto molteplici profili, indicati in ricorso.
3. Si costituivano i convenuti eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda, l'inammissibilità del rito sommario, e nel merito l'infondatezza delle pretese di nullità del contratto. In subordine, chiedevano la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile.
4. Il giudizio veniva convertito in rito ordinario e subiva svariate interruzioni per l'intervenuto fallimento della ricorrente, per la successiva chiusura del fallimento e per la nuova apertura del fallimento.
5. All'udienza del 15.4.2024 le parti chiedevano rinvio per conclusioni ma il giudizio veniva nuovamente interrotto il 2.10.2024.
6. Riassunto il giudizio, all'udienza odierna (sostituita dal deposito di note scritte), la prima celebrata da questo giudice, la controversia viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. Occorre innanzitutto rigettare l'eccezione (che non risulta essere stata affrontata dai numerosi giudici che in precedenza hanno trattato il presente giudizio) di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Va premesso, infatti, che l'articolo 5, comma 1 bis, del predetto d.lgs.vo
28/2010, si riferisce alla mediazione obbligatoria nelle materie ivi indicate, fra cui rientra quella dei diritti reali.
La controversia in esame, tuttavia, non ha ad oggetto letteralmente un diritto reale, ma la nullità di un atto di compravendita (in termiie, per n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 4 l'ipotesi sovrapponibile di domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita, cfr. Cass. n. 22736/2021).
Essendo la mediazione un obbligo condizionato all'accesso alla giurisdizione, essa non può che essere interpretata restrittivamente.
8. Va poi rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice “per non avere interesse” alla declaratoria di nullità.
Invero nel caso in esame è stato dedotto che il rogito impugnato aveva ad oggetto una quota millesimale dell'intero complesso immobiliare turistico-ricettivo denominato Green Village, che avrebbe dovuto comportare per patto essenziale il godimento plurimo turnario da parte degli acquirenti nell'arco dell'anno. Viceversa la relativa trascrizione è stata effettuata sull'intera consistenza immobiliare dell'appartamento ivi indicato, con chiara ed evidente lesione dei diritti della società all'esercizio dei diritti connessi alla multiproprietà del medesimo alloggio.
9. Nel merito va dichiarata la nullità del contratto, ex artt. 1344 e 1418
c.c..
Il complesso edilizio in cui insiste l'immobile oggetto del contratto, come emerge per tabulas (docc. depositati da parte ricorrente unitamente al ricorso), risulta edificato sulla base dei seguenti titoli edilizi, rilasciati dal Comune di Castel Volturno (CE): 1) permesso a costruire n. 7/04 del 14.1.2004; 2) permesso in variante n. 322/2004 del
25.11.2004 e 3) permesso di costruire in sanatoria (art. 36 D.P.R.
380/2001 e s.m.i.) n. 42/2009 dell'11.3.2009.
Detti titoli edilizi presupponevano e presuppongono la destinazione turistico-ricettiva del complesso stesso.
L'articolo 4) dell'atto precisa “La parte venditrice, come innanzi rappresentata, dichiara e la parte acquirente prende atto ed accetta che il bene oggetto della presente compravendita è soggetto al vincolo di destinazione di cui alla legge 28 novembre 2000 N.16 e, pertanto, per patto essenziale, determinante della volontà contrattuale delle parti, il bene in oggetto è destinato irrevocabilmente, anche ex art.1112 c.c., al godimento plurimo turnario da parte dei condomini, allo scopo, ritenuto essenziale, di consentire l'utilizzazione più piena nell'arco
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 5 dell'anno, così come una razionale ed economica strutturazione ed utilizzazione delle parti comuni e gestione dei servizi generali, ed a tal fine la parte acquirente conferisce mandato collettivo irrevocabile 'ob rem', unitamente agli altri acquirenti, alla parte venditrice, affinchè la medesima, nel nome ed interesse della stessa parte acquirente, stabilisca il regolamento di disciplina per il godimento plurimo turnario da parte di tutti i condomini”.
A sua volta l'art. 2) dispone che “La quota immobiliare in oggetto viene venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni relativo accessorio, accessione, annessione, ragione ed azione, pertinenza e dipendenza, servitù attiva e passiva, nulla escluso od eccettuato, con la proporzionale comproprietà alle parti comuni del complesso quali risultano precisate, specificate e descritte, sia la quota che le parti, nel
Regolamento di Comunione allegato al precedente atto a mio rogito
(notaio in data 28 settembre 2010, registrato a Caserta l'8 Per_1
ottobre 2010 al N.4724 e trascritto l'11 ottobre 2010 al N.38320/26123
e che la parte acquirente dichiara di accettare”.
Il richiamato Regolamento di comunione (allegato sempre unitamente al ricorso) all'art. 2 espressamente recita: “I beni compravenduti sono soggetti ai vincoli di destinazione di cui alla L. (Legge regionale
Campania, ndr.) 28.12.2000 n. 16 e, quindi, per patto essenziale, determinante dalla volontà contrattuale, destinati irrevocabilmente ex art. 1112 c.c. al godimento plurimo turnario da parte dei condomini allo scopo, ritenuto essenziale, di consentire l'utilizzazione più piena nell'arco dell'anno”.
Ne discende che i convenuti potevano acquistare soltanto una quota di multiproprietà, da intendersi quale coesistenza di una pluralità di diritti di godimento esercitabili a turno sul medesimo immobile nell'arco dell'anno solare;
quota, in ogni caso, indeterminata ed indeterminabile, con relativa nullità ex art. 1418 c.c..
A ben vedere l'atto di compravendita appare come il tentativo di offrire copertura legale ad un'operazione – quella, appunto, della compravendita – che non sarebbe stata possibile in considerazione della destinazione che il complesso edilizio era tenuto ad osservare, ossia n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 6 quella turistica alberghiera, in virtù della normativa urbanistica vigente e dei titoli autorizzativi rilasciati, ed in quanto tale nullo ex art. 1344
c.c..
Ciò è avvenuto attraverso la trascrizione della compravendita immobiliare sull'intera consistenza, anziché sulla quota millesimale dell'immobile, e la omessa regolamentazione della multiproprietà sotto il profilo del periodo di godimento turnario nell'arco dell'anno.
Del resto, tenuto conto del prezzo pagato € 165.000,00 e dell'ubicazione dell'immobile, appare evidente come i convenuti abbiano inteso acquistare una civile abitazione e non una quota multiproprietà.
Va, pertanto, ordinato alla competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di
Caserta di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c..
10. Vanno ora esaminate congiuntamente le domande di pagamento di indennità e di restituzione del prezzo.
La prima è senz'altro dovuta, come conseguenza dell'efficacia ex tunc della declaratoria di nullità dell'atto, dovendo essa convenuta provare di non aver occupato l'immobile, e ciò non è avvenuto.
Va dunque accolta la domanda di pagamento di indennità dal 3.10.2017 fino all'attualità, per l'importo di € 70,00 mensili, riconosciuto come congruo anche dal GIP presso il Tribunale adito.
11. Deve tuttavia darsi atto che, la domanda riconvenzionale superiore all'importo utile a compensare il credito dell'attrice appare improcedibile, ai sensi degli artt. 52 ss. d.lgs. n. 159/11.
Sul punto, è noto che la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/11, non riconosceva ai titolari di meri diritti di credito (non garantiti da diritti reali) – anche se in buona fede – alcuna facoltà d'intervento nel procedimento di prevenzione, né altra tutela sui beni (sequestrati e) confiscati.
La Corte costituzionale, investita della legittimità della mancata predisposizione da parte dell'ordinamento di strumenti di tutela delle ragioni dei creditori chirografari e privilegiati di chi abbia subito un sequestro antimafia, afferma, con la sentenza n. 190 del 1994, che si n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 7 tratta di questione rimessa alla valutazione del legislatore che può individuare diverse soluzioni e strumenti. In sintesi, secondo «la Corte il risultato auspicato sarebbe stato realizzabile, non tramite un'unica soluzione obbligata, ma attraverso una pluralità di possibili interventi variamente articolati, tanto sul piano processuale (con la previsione di meccanismi di tutela interni o esterni al procedimento di prevenzione) che su quello sostanziale (essendo ipotizzabili varie forme di inopponibilità o inefficacia della confisca rispetto ai creditori e differenti configurazioni del «fatto giuridico» da contrapporre ad essa).
Con la conseguenza che il conseguimento dell'obiettivo avrebbe implicato scelte discrezionali, rimesse in via esclusiva al legislatore».
Il principio ora descritto della mancanza di tutela del mero creditore chirografario ha trovato recente conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 49821/2013), successiva all'emanazione della l. n. 228/12, con cui sono stati nuovamente disattesi i profili di possibile illegittimità costituzionale. Un'ulteriore autorevole conferma si trae dalla sentenza n. 94 del 2015 della Corte costituzionale, che ha ricostruito (e affermato la compatibilità costituzionale) del sistema, dichiarando l'illegittimità costituzionale della sola disposizione della l.
n. 228/12 che non consente la tutela dei crediti dei lavoratori.
La pronuncia della S.C. sopra citata, inoltre, riconosce per i creditori, meramente chirografari, dei terzi relativi a patrimoni aziendali sequestrati e confiscati in uno all'ablazione delle quote sociali di riferimento la possibilità di chiedere il fallimento dell'impresa sequestrata/confiscata al fine di soddisfarsi sul patrimonio confiscato sulla base della regolamentazione adottata dal codice antimafia che, in ogni caso, consente la soddisfazione del creditore in buona fede secondo diverse procedure (nel caso o meno di fallimento) oltre che dei principi di carattere generale che riguardano i beni non pericolosi in sé sui quali il creditore in buona fede può trovare soddisfazione.
Dichiarato il fallimento «il Giudice fallimentare, nel verificare i crediti, inserirà tra gli elementi da valutare anche quello della buona fede, per fare si che nel passivo non vengano veicolate situazioni appositamente create per favorire indirettamente lo stesso proposto;
– successivamente n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 8 il curatore fallimentare potrà proporre, quale terzo legittimato, incidente di esecuzione innanzi al Tribunale di prevenzione alla stregua di quanto previsto della L. n. 228 del 2012, co. 200 e segg., norme queste che, in assenza di un'esplicita regolamentazione delle ipotesi di intervenuto fallimento di imprese integralmente attratte a procedure di prevenzione non disciplinate dal codice antimafia, ben possono rappresentare le regola di riferimento quanto all'individuazione del giudice competente in punto al giudizio di opponibilità dei crediti nonché per la definizione del procedimento volto alla liquidazione ed alla soddisfazione dei crediti ammessi (sempre non oltre la soglia massima prevista (dall'art 1 comma) 203 stessa legge».
Con l'avvento del d. lgs. n. 159/2011 i diritti dei terzi e la loro buona fede sono accertati in alcuni casi nel procedimento funzionale alla confisca (art. 23, comma 4), in altri casi e, specificamente per i titolari di diritti di credito (garantiti o meno da diritti reali) nell'apposito procedimento di verifica dei crediti (artt. 52 ss.).
Il pagamento delle somme dovute ai terzi avviene al termine di un apposito procedimento (dinanzi al Giudice penale) nel corso del quale trovano tutela i crediti sorti anteriormente al sequestro purché ne sia offerta la prova dell'esistenza e della buona fede ed incolpevole affidamento, oltre che previa escussione del patrimonio del proposto.
Si possono anche vendere i beni confiscati per soddisfare i creditori
(artt. 57 ss.), garantiti, però, nell'ambito di un limite massimo rispetto al valore dei beni confiscati (70% ex art. 53) secondo un ordine simile a quello previsto dalla legge fallimentare (art. 61, co. 2).
Una categoria ben diversa dai terzi, di cui finora si è parlato, è rappresentata dai titolari di crediti prededucibili, individuati ai sensi dell'art. 61, co. 3, d.lgs. n. 159/11, pagati con le modalità previste dagli art. 54 (anche nel corso del procedimento di verifica) ovvero dall'art. 61, co. 2 (all'esito del procedimento di verifica), sempre dinanzi al giudice penale.
La disciplina è ricalcata, con evidenza, da quella della legge fallimentare (artt. 111 e 111-bis l. fall., come modificati dalla riforma n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 9 del 2006) ove si pongono problemi analoghi (ma non sovrapponibili per la già evidenziata natura dinamica del sequestro di prevenzione).
Sono crediti prededucibili (art. 63, co. 3, d.lgs. cit.):
a) i crediti «così qualificati da una specifica disposizione di legge»;
b) i crediti «sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42».
L'art. 55 d.lgs. n. 159/11, inoltre, con una formulazione parzialmente analoga a quella dell'art. 51 l. fall., prevede un generalizzato divieto di azioni esecutive, da chiunque intraprese, sui beni oggetto di sequestro.
Nel giudizio fallimentare, pur in presenza di una norma analoga all'art. 55, non si dubita della sospensione e improcedibilità anche delle azioni di cognizione. La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.
Ad analoga conclusione si può pervenire, in linea generale, per i procedimenti di prevenzione.
In tal senso sembra orientata la giurisprudenza di merito, secondo cui l'accertamento delle ragioni dei terzi debba essere compiuto dinanzi al
Giudice Delegato (cfr. Trib. Trapani n. 553/12, Trib. Napoli n. 2375/14,
Trib. Roma n. 8041/14).
La nuova disciplina (l. n. 228/12, art. 1, commi da 194 a 205) si applica ai procedimenti in corso sulla base del principio tempus regit actum.
Le disposizioni di cui alla l. n. 228/12 si riferiscono, sulla base del dato testuale dell'art. 1, comma 194, ai «beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», vale a dire, ai sensi dell'art. 117, comma 1, d.lgs. n. 159/11, ai beni confiscati nell'ambito dei procedimenti per i quali alla data del 13 ottobre 2011 non era «già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione».
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 10 In tali casi il citato art. 117, comma 1, prevede che «continuano ad applicarsi le norme previgenti».
Vanno assimilati alle “disposizioni previgenti” anche i principi enucleati dalla giurisprudenza nel vigore di tali disposizioni, in particolare in materia di tutela dei terzi. Soccorre, in tal senso, quella parte della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite (cfr. Cass.
S.U. nn. 10532, 10533 e 10534/2013) secondo cui «si suppone che il legislatore razionale – quando emana una legge – conosca il diritto vivente. Ora, se il legislatore nel disciplinare una materia non innova le soluzioni che costituiscono l'approdo interpretativo della giurisprudenza, vuoi dire che le recepisce: cioè le fa normativamente proprie».
Ne consegue che, per la parte disciplinata dalla l. 228/12, presupposti per il riconoscimento del credito, sono quelli previsti dall'art. 52 d.lgs.
n. 159/11 (art. 1 comma 200 l. 228/12).
L'ammissione è subordinata, perciò, anche all'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito e alla ricorrenza della condizione di cui all'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/11.
Mentre per la parte non regolamentata dalla l. n. 228/12, la disciplina si desume dai principi elaborati dalla giurisprudenza nel vigore delle norme previgenti il d.lgs. n. 159/11.
D'altro canto, in ordine alla devoluzione al Giudice penale, “solo il giudice chiamato in via istituzionale a valutare i presupposti per
l'imposizione del vincolo di indisponibilità del bene e della successiva sua ablazione dal patrimonio del singolo, consistenti rispettivamente nel sequestro prima e nella confisca poi, può conoscere dei limiti oggettivi e soggettivi delle corrispondenti misure (di prevenzione, nel
t.u. antimafia, di sicurezza, ex art. 240 c.p., o L. n. 356 del 1992, art.
12 sexies): e, entro tali limiti, dell'opponibilità delle ragioni di terzi agli organi investiti della cura del bene che ne è oggetto” (Cass. n.
22814/2013).
“Del resto, prosegue la S.C., le sezioni penali di questa Corte pacificamente accordano la tutela risarcitoria al terzo creditore
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 11 appunto in sede di incidente di esecuzione penale (da ultimo, v. Cass., sez. 1 pen., 17 luglio 2013, )”. Per_2
La pronuncia sopra citata, inoltre, dichiara che tali conclusioni non possano essere superate dalla sentenza n. 18909/2013, la quale
“legittima un'autonoma azione di cognizione da parte del creditore in sede civile…pur sempre quando si tratti di confisca di prevenzione e, per di più, in una fattispecie riferita a tempo talmente remoto da sfuggire sia alla normativa a regime di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, che alla disciplina transitoria di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 192 e ss..” (nella fattispecie sottoposta all'attenzione della S.C. il sequestro era datato 7.7.98 e la confisca è stata disposta il 15.2.2002), circostanza non sussistente nel caso di specie.
Tali conclusioni non sono poi sconfessate dal nuovo Codice Antimafia
(L. n. 161/2017, come poi modificato da L. n. 160/2019).
Peraltro il comma 4bis dell'art. 12sexies l. n. 356/92 prevede che “le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale” .
Benché l'attuale formulazione del citato comma 4bis sia stata introdotta con l'art. 1 comma 190 della legge n. 222/12 (legge di stabilità) in vigore dal 1 gennaio 2013, se ne deve sostenere l'immediata applicabilità stante la natura processuale della disposizione richiamata
(cfr. Cass. nn. 22814/13, 26527/14).
Del resto tale regola è pacifica allorquando il debitore è un fallimento
(ipotesi altrettanto verificatasi nel caso di specie).
E' noto che l'art. 24 L.F. riconosce una vis attractiva del Tribunale che ha dichiarato il fallimento di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
La giurisprudenza della Suprema Corte, sulla base della sentenza delle
Sezioni Unite n. 23077 del 2004, ha più volte affermato che la domanda n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 12 diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell'accertamento del passivo in sede endofallimentare;
per cui tale domanda, ove proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, a meno che (ipotesi non avvenuta nel caso di specie) il danneggiato non dichiari che la richiesta di condanna nei confronti del fallimento deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis (così, fra le altre, Cass., nn. 24847/2011, 10640/2012,
1115/2014).
In definitiva, ad avviso dello scrivente, deve operare quel principio pacifico nella giurisprudenza in materia fallimentare secondo cui “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale,
l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (Cass. nn. 30298/2017,
34930/2021).
Ne discende che il credito dell'attrice, pari ad € 70,00 mensili dall'ottobre 2017 alla data odierna, febbraio 2025 (7 anni e 5 mesi, 89 mesi), per complessivi € 6.230,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo va compensato con l'importo di € 165.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda riconvenzionale (stante l'inesistenza di mala fede dell'attrice) all'attualità.
Ne discende un credito della convenuta di € 158.770,00 ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 20.2.2020 e fino al soddisfo da far valere come sopra indicato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 13 DM 147/2022, ai valori minimi, stante la natura seriale del contenzioso introdotto da parte attrice (scaglione fino ad € 260.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la nullità del contratto di compravendita stipulato il 14 luglio
2011 con atto per notar di Caserta, Persona_1
Rep.n.117.178 – Racc.n.24.562, trascritto il 1° agosto 2011 all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Caserta,
Reg.Gen.n.29111 – Reg.Part.n.20148;
b) ordina alla competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Caserta di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
c) dichiara improcedibile la domanda di restituzione avanzata dai convenuti per l'importo di € 158.770,00 ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 20.2.2020 e fino al soddisfo;
d) condanna e al Controparte_1 Parte_2
pagamento, in favore di delle spese di Parte_1
giudizio che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 1662/2019 r.g.a.c. Pag. 14