Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3227 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RESTUCCIA C.F._1
DOMENICO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' C.F._2
CARMELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
1
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 01/10/2024 i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Controparte_1
26/02/1975, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/07/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 560, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
02/05/2003, e , nata a [...] il [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale, definita con sentenza n. 44/2024 pubbl. il 09/01/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, avvenuta in data
17/01/2022;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati: la moglie continuerà a vivere nell'attuale casa coniugale (in comunione tra i coniugi), sita in Via del
Carmine n. 39, int. 12 (Complesso “Brezza Marina”) (Messina); il marito, invece, trasferirà la residenza ove riterrà più opportuno;
2. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, prevedendo che la Per_2
2 stessa continui a convivere con la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità, fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere nell'interesse della prole: o un fine settimana al mese da concordare;
o durante le vacanze estive per un periodo di trenta giorni, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
o ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
o durante le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; o in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente;
3. considerata la diversa residenza dei genitori e la difficoltà di rispettare rigorosamente il suddetto protocollo, rimane inteso che le parti si accorderanno preventivamente sulle concrete modalità di visita della minore, agevolando il genitore che intraprende il viaggio/trasferta, anche con tempi e modalità di visita diversi rispetto a quanto sopra;
4. le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni informazione utile riguardante lo stato di salute e l'andamento scolastico della figlia;
5. avuto riguardo alle rispettive posizioni reddituali, le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
6. considerata la raggiunta indipendenza economica del figlio
, sia disposta la revoca dell'obbligo del padre di contribuire al Persona_1
suo mantenimento con l'assegno mensile;
7. premesso che il figlio maggiorenne è appena diventato economicamente autonomo, il Sig. Per_1
, per il mantenimento della figlia minore , contribuirà con Pt_1 Per_2
un assegno mensile di € 300,00 da versare alla Sig.ra entro Controparte_1
il giorno cinque di ogni mese, annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT;
8. tutte le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche – concordate o necessitate e documentate – saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno: il rimborso
3 delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa;
9. disporre che l'assegno unico universale per la prole, erogato dall' , sia ripartito tra le parti come previsto dalla legge;
10. confermare CP_2
l'assegnazione della casa coniugale e dei relativi arredi alla Sig.ra ad eccezione dei seguenti beni personali del marito Controparte_1
(alcuni ricevuti in dono dai genitori del marito, altri invece da amici personali), che provvederà a ritirarli tempestivamente: macchina da cucire
Singer, comodino antico, tavolino in marmo/ghisa; tuttavia la cameretta dei figli (fuorché l'armadio), di esclusiva proprietà del marito, per il momento viene lasciata in uso nella casa coniugale senza ritirarla;
11. le superiori condizioni di divorzio congiunto avranno efficacia tra le parti a far data dal deposito telematico del presente ricorso;
12. ordinare alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina (ME), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 03/02/2025.
All'udienza del 26/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
4 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale, definita con sentenza n. 44/2024 pubbl. il
09/01/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento (svoltasi il 17/01/2022) alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 01/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/07/2000, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 560, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Controparte_1
26/02/1975, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
5 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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