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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il giudice designato, dott.ssa Vera Colella, all'esito della discussione tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G.L. n. 115/2022 promossa da:
nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Pia Perricci elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallefoglia, via Livorno 22CF
- RICORRENTE-
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Dirigente CP_2 Parte_2
pro-tempore;
entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Ancona, c.f.
, elettivamente domiciliati presso i suoi uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 P.IVA_2
- RESISTENTI –
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso dallo Avv. Marco Luzi per mandato generale alle liti del 22.03.2024 in atti
Notaio Dott. in Roma, Rep. 37875/7313, elettivamente domiciliato con il predetto Persona_1
procuratore e difensore in Urbino, Piazza della Repubblica n. 3, presso l'Agenzia
[...]
CHIAMATO - CP_4
Oggetto: provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 4 – ter del D.L. 44/2021
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 20.04.2022 il ricorrente, insegnante presso l'istituto sito in , ha adito l'intestato Tribunale deducendo la nullità Parte_2 Parte_2
e/o l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dal dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 4 – ter del D.L. 44/2021 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare l'illegittimità/inapplicabilità della sospensione del diritto al lavoro ed alla retribuzione per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale con riferimento alla posizione della ricorrente ricorrente oltre che in riferimento al demansionamento così come introdotto dall'art.
4- ter.2 del decreto-legge 44/2021 convertito nella L. 76/21, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge
24/2022, in quanto contrastante con la normativa di settore di carattere imperativo e cogente, ovvero con i principi sovranazionali di tutela della dignità della persona umana e dei diritti naturali universalmente riconosciuti dalla comunità internazionale, ovvero con i per l'effetto, 2. riconoscere il diritto del ricorrente al lavoro, anche per il periodo di sospensione in cui è incorsa a partire dal 21.01.2022 sino al 31.03.2022 – in relazione alla sospensione – e per il periodo successivo in relazione al cambio di mansioni per presunta “inidoneità temporanea a causa della mancata vaccinazione”, con le medesime mansioni, incarichi e la stessa qualifica, a prescindere dall'ottemperanza dell'obbligo vaccinale, nonché il suo diritto alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori,- sebbene già versati - inclusi quelli al medesimo spettanti per gli incarichi revocati, e con riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva e degli scatti di carriera. Sempre nel merito, 3. in ragione di quanto sopra dichiarare il pieno diritto della ricorrente a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità, a prescindere dal proprio status vaccinale, anche in relazione al periodo successivo al 01.04.2022. in via subordinata e salvo gravame, 4. per i motivi dedotti in ricorso, in caso di mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento del diritto al lavoro e della retribuzione avanzata dalla ricorrente, non solo in riferimento al periodo di sospensione, ma in generale in riferimento alla normativa citata accertare e dichiarare 5. il diritto del ricorrente a mantenere, anche in caso di mancato ripristino del rapporto di lavoro o affidamento di mansioni diverse, la propria retribuzione globale per il periodo della sospensione subita, subenda e/o per il periodo di demansionamento, ovvero 6. il diritto del ricorrente a percepire, in ogni caso, per i periodi di sospensione pregressi e futuri, gli assegni alimentari e gli assegni familiari previsti dalla normativa di settore.
7. Condannare parte resistente, alle spese di lite ed al compenso professionale.”
In data 09.09.2022 si costituiva la parte resistente domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con provvedimento del 02.03.2023, atteso che oggetto della domanda risultava il pagamento degli stipendi non versati, dei contributi previdenziali e degli altri accessori, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario , il quale si è CP_3
costituito in data 06.05.2025 chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento delle richieste di cui al ricorso, di emettere i consequenziali provvedimenti relativi al versamento in favore dell' dei contributi CP_3
previdenziali spettanti per i periodi accertati.
La causa, di natura documentale, all'esito dell'udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021 sull'obbligo di vaccinazione per i lavoratori del comparto scolastico a partire dal 15 dicembre 2021, dopo aver verificato la mancata vaccinazione della ricorrente, in data 16 dicembre 2021, il Dirigente scolastico ha invitato la professoressa a produrre, entro il termine di giorni cinque, la documentazione Parte_1
prevista dalla suddetta normativa.
In data 28.12.2021 la dipendente ha presentato documentazione attestante l'avvenuta prenotazione per la vaccinazione COVID per il giorno 05.01.2022; successivamente la docente ha inoltrato alla scuola una seconda prenotazione per la somministrazione del vaccino prevista per il
18.01.22, protocollata dall'istituto scolastico il 7 gennaio 2022; risultano infine altre due prenotazioni, una per il 1 febbraio 2022 (doc. 16 ricorrente) e una, protocollata dall'Istituto scolastico il 19 gennaio, prevista per il 07 febbraio 2022. La ricorrente non ha presentato alcuna documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o documentazione attestante l'esonero in ordine alla stessa.
Il 21 gennaio 2022 con nota prot. n. 471 il Dirigente scolastico, accertato l'inadempimento, anche in considerazione del fatto che la dipendente non avesse presentato richiesta di vaccinazione da eseguirsi nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'invito, ha disposto l'immediata sospensione della dipendente dallo svolgimento dell'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, come previsto dall'art.
4-ter, comma3, D.L. 44/2021.
In data 30 marzo 2022 il Dirigente scolastico ha disposto la revoca del decreto di sospensione a partire dal 1 aprile 2022.
La ricorrente in data 01/04/2022 ha presentato certificato di positività al Covid-19, ed è stata posta in congedo per malattia Covid-19 dal 01/04/2022 al 10/04/2022. In data 11/04/2022 la docente ha presentato certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 e ha quindi ripreso l'attività lavorativa nella funzione di docente. Ciò posto si osserva che, come noto, il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni nella l. n. 3/2022 ha disposto all'art. 2, comma 1, l'introduzione dell'art. 4 ter nel
D.L. 44/2021 il quale, nella sua formulazione originaria, in vigore dal giorno 27.11.2021, per quanto qui di interesse, disponeva che dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
La richiamata norma stabiliva inoltre che:
“
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma
1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”.
In caso di inadempimento, pertanto, il Dirigente scolastico aveva l'obbligo di sospendere il docente dalle attività didattiche e al lavoratore non era dovuto alcun compenso o emolumento.
Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza", e ha affermato l'applicabilità della medesima sanzione alle categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del Decreto Legge, come riformulato (Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.).
È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche questi ultimi, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Nel quadro di riferimento delineato, è evidente che la sospensione per mancata presentazione della certificazione di vaccinazione deriva dall'applicazione della norma citata e consegue all'assenza ingiustificata del lavoratore che si è concretizzata nel momento in cui questi hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione rendendo irricevibile per il datore di lavoro la loro prestazione lavorativa in quanto, dalla normativa riportata si evince che, per il periodo interessato, la vaccinazione era "requisito essenziale" per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
ne consegue che la sospensione dal servizio costituisce per l'Amministrazione un atto dovuto e imposto dalla legge.
Il ricorrente, nel ricorso depositato, sostiene che il provvedimento emesso sia nullo/annullabile e comunque illegittimo non essendo stato seguito il procedimento stabilito per le sospensioni disciplinari, nonché per carenza di legittimazione in capo al Dirigente scolastico di indicazione del mezzo di impugnazione e dei relativi termini;
in secondo luogo sostiene che il decreto di sospensione sia il risultato dell'applicazione di una legge che si porrebbe in contrasto con la normativa europea sovraordinata, con i principi costituzionali e comunque fondata su un presupposto scientifico errato.
Preliminarmente, per quanto attiene alla natura del provvedimento di sospensione non è corretto affermare, come dedotto dal ricorrente, che tale decreto abbia natura di provvedimento disciplinare e che conseguentemente la sua formazione debba sottostare all'iter previsto dal contratto collettivo per atti di natura disciplinare;
parimenti non può trovare accoglimento l'eccezione di illegittimità dei provvedimenti oggetto del ricorso per incompetenza dei dirigenti scolastici che li hanno emessi in quanto, appunto, non si tratta di provvedimenti di sospensione per motivi disciplinari.
La tesi del ricorrente è in netto contrasto con la lettera della legge, posto che l'art.
4-ter, del
D.L. n. 44/2021 all'epoca vigente recita: “In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”.
Il legislatore ha posto in capo al dirigente scolastico un potere -dovere di sospendere il personale sprovvisto dei requisiti declinati dalla norma senza alcun apprezzamento discrezionale di valutazione della gravità o intenzionalità della condotta in quanto la finalità dichiarata della norma è la tutela della salute pubblica e non viene in rilievo la finalità sanzionatoria;
che non si tratti di una sanzione, inoltre, è dimostrato dall'indeterminatezza temporale della sospensione, commisurata non tanto al disvalore della condotta, quanto collegata alla durata del mancato conseguimento della situazione legittimante l'accettazione della prestazione lavorativa.
Anche la Corte Costituzionale, in merito ai provvedimenti di sospensione per mancata vaccinazione del lavoratore si è espressa nei seguenti termini: “La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione” (Sent. Cost. n. 14/2023).
Ciò posto non appare sussistere alcuna violazione tra la fattispecie in esame e la normativa nazionale e comunitaria.
Occorre in proposito evidenziare che in numerose occasioni la giurisprudenza costituzionale si è occupata della compatibilità dell'obbligo vaccinale con l'art. 32 Cost il quale, come noto, tutela il fondamentale diritto alla salute. Ebbene, principiando dal necessario contemperamento di quest'ultimo diritto con il generale interesse di protezione della collettività, la Consulta ha più volte rilevato come una legge impositiva di un trattamento sanitario non sia incompatibile a priori con la libertà di autodeterminazione in campo sanitario, ma che, al contrario, tale disposizione sia perfettamente compatibile con il dettato costituzionale qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: “a) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili”; c) se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria” (cfr. Sent. 14/2022 Corte Cost, 258/1994 Corte Cost
e 307/1990 Corte Cost.).
La Corte ha inoltre precisato che: “la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari” (Corte
Cost. n. 218/1994).
Nelle more del procedimento sono state depositate le motivazioni delle sentenze n. 14/2023
e n. 15/2023 della Corte costituzionale, tramite le quali il Giudice delle Leggi affronta la questione della compatibilità dell'obbligo vaccinale e con il dettato costituzionale.
In particolare, la Consulta affronta la problematica della ragionevolezza e proporzionalità della misura dell'obbligo vaccinale, contemperando il medesimo con il diritto alla autodeterminazione in campo sanitario di cui al comma 2 dell'art. 32 Cost.
Con sentenza n. 14/2023 la Corte Costituzionale, ha ribadito che ai fini della legittimità della normativa occorre che sia stata valutata la situazione di fatto presente al momento della adozione e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche al momento disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini. Laddove sussistano tali requisiti, il legislatore è libero di esercitare la propria discrezionalità politica, adottando misure e prescrizioni insindacabili in sede giurisdizionale.
Al riguardo, secondo la Corte Costituzionale: “(…) Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero dei casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-
CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021. Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti” (cfr. Sent. n. 14/2023
Corte Cost.).
Alla luce delle già menzionate considerazioni, pienamente applicabili anche al caso in esame, devono ritenersi infondate le doglianze presentate da parte ricorrente sull'efficacia dei vaccini e ciò, sia perché tali valutazioni attengono a una espressione di discrezionalità tecnica
(come tale insindacabile in questa sede), sia perché l'obbligo vaccinale vigente al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione costituiva espressione delle migliori risultanze scientifiche disponibili.
Allo stesso modo non può essere accolta la tesi del ricorrente circa l'illegittimità del D.L.
172/2021 poiché non prevede l'obbligo di effettuazione del tampone antigenico in sostituzione del cosiddetto Green Pass rafforzato;
a tal proposito si richiama, in quanto pienamente applicabile al caso di specie, quanto statuito nella già menzionata pronuncia della Corte Costituzionale in relazione agli operatori sanitari: “Può quindi affermarsi che le disposizioni censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. Né può ritenersi che la previsione, per i lavoratori in oggetto, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea, in quanto sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale, considerando anche i costi insostenibili e lo sforzo difficilmente tollerabile, dal momento che la gestione dei tamponi grava interamente sul SSN. La decisione censurata risulta altresì non sproporzionata, in quanto la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica, non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stata costantemente modulata in base all'andamento della situazione sanitaria. Infine, la misura neppure lede il diritto al lavoro.
All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, infatti, si attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero il rischio di diffusione del contagio, in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. e dall'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il diritto fondamentale al lavoro, avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. ( Precedenti: S. 14/2023 - 45312; S. 171/2022 - mass. 44917; S.
127/2022 - mass. 44864; S. 125/2022 - mass. 44898; S. 59/2021 - mass. 43754; S. 37/2021; S.
194/2018 - 40529; S. 137/2019 - mass. 41748; S. 268/2017 - mass. 40636).” (Sent. n. 15/2023
Corte Cost).
Per quanto attiene invece all'eccepita violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori si osserva che “È vero, del resto, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo.
Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità.” (Corte Cost. sent. 15/2023) e ancora che “Non può, del resto, non considerarsi che la adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma 7, del d.l. n.
44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione.” (Corte Cost. sent. 15/2023).
Quanto alla compatibilità della disciplina interna con la normativa comunitaria occorre rilevare che la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia, invero: “In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri” (art. 5 comma 2 del
Trattato sull'Unione Europea). Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione
Europea, essendo previsto all'art. 6 che, in materia di tutela e miglioramento della salute umana,
l'Unione intervenga unicamente con azioni “intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri” (v. Trib. Oristano sent. 29 settembre 2023; Trib. Verona, 30 maggio 2023).
Nel caso di specie non appare neppure ipotizzabile in capo al datore di lavoro l'obbligo di ricollocare il dipendente a mansioni differenti ostandovi il tenore letterale della norma stessa anche in virtù della modifica avvenuta a seguito dell'entrata in vigore del regime di cui al D.L. n.
172/2021.
A tal proposito si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n. 15697/2024 nella quale si legge che: “Tirando le fila del discorso, va detto che la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del D.L. n.
172/2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repechage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il D.L. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro”. Nel caso che ci occupa i decreti di sospensione sono stati emessi tutti nel periodo di vigenza del regime di cui al D.L. n. 172/2021 pertanto il Dirigente scolastico non aveva il potere di ricollocare il lavoratore che si fosse rifiutato di effettuare la vaccinazione, salvo i casi eccezionali espressamente previsti, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute.
Alla luce delle esposte argomentazioni, la domanda non può che essere respinta in toto.
Non può essere accolta nemmeno la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno alimentare di cui all'art. 500 T.U. d.lgs. 297/1994.
Da un punto di vista sistematico, basti osservare che tale norma è inserita all'interno del capo IV, Sezione V del T.U., specificatamente dedicato alle sanzioni disciplinari. Come è noto, il comma 3 dell'art.
4-ter disponeva che il provvedimento di sospensione non poteva essere qualificato come un provvedimento sanzionatorio, escludendo pertanto l'applicazione di qualsiasi norma relativa al procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare.
Ad ogni modo, l'impossibilità di riconoscere l'assegno alimentare deriva altresì dalla lettera dal comma 3 dell'articolo 4-ter D.L. 44/2021, il quale prevede che: “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; tale periodo è stato interpretato in maniera estensiva anche dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato che (Corte Cost. n. 15/2023): “L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale e ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato”.
Secondo la Corte Costituzionale, "poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta." (Corte cost. sent. 15/2023)
Né può invocarsi nella fattispecie l'applicabilità delle disposizioni normative o di cui al
CCNL di settore (art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" ; e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") che prevedono l'erogazione di un assegno alimentare in caso di sospensione del lavoratore dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in quanto norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.
Infine, non può ravvisarsi un profilo di incostituzionalità della norma censurata sotto il profilo della differenza di trattamento delle due situazioni, stante la improponibilità della comparazione. Ed infatti, come ricordato anche dalla Corte Costituzionale, "la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di nonaver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile" (Corte Cost. sent. n. 15/2023); allo stesso modo:
“Non può, del resto, non considerarsi che la adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione.” (Corte Cost. sent. n. 15/2023).
Tanto premesso, i Dirigenti scolastici erano tenuti a emettere un provvedimento di sospensione in quanto atto dovuto a fronte della incontestata inottemperanza dell'obbligo vaccinale da parte della ricorrente. Invero, la normativa in esame, nella sua chiarezza testuale, non lascia spazio ad altra interpretazione se non a quella seguita e messa in pratica dall' resistente che, come emerge CP_2
incontestabilmente dai documenti allegati, ha sospeso la docente previa valutazione dell'inottemperanza all'obbligo di vaccinale: nel provvedimento di sospensione viene in rilievo il fatto che la ricorrente non ha effettuato la vaccinazione nelle due date di prenotazione del 5 e 18 gennaio senza addurre alcuna giustificazione e le successive date di prenotazione non rispettavano il termine di 20 giorni imposto dalla normativa all'epoca vigente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, alla serialità del contenzioso e all'attività difensiva svolta in via cumulativa per le due parti convenute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione
- rigetta il ricorso presentato da Parte_1
- Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti convenute, e Controparte_1
, liquidate complessivamente in euro 2.100,00 per CP_2 Parte_2 compensi, oltre accessori di legge;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' liquidate complessivamente in € CP_
1.300,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Urbino, 18 aprile 2025
Il giudice
Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il giudice designato, dott.ssa Vera Colella, all'esito della discussione tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G.L. n. 115/2022 promossa da:
nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Pia Perricci elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallefoglia, via Livorno 22CF
- RICORRENTE-
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Dirigente CP_2 Parte_2
pro-tempore;
entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Ancona, c.f.
, elettivamente domiciliati presso i suoi uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 P.IVA_2
- RESISTENTI –
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso dallo Avv. Marco Luzi per mandato generale alle liti del 22.03.2024 in atti
Notaio Dott. in Roma, Rep. 37875/7313, elettivamente domiciliato con il predetto Persona_1
procuratore e difensore in Urbino, Piazza della Repubblica n. 3, presso l'Agenzia
[...]
CHIAMATO - CP_4
Oggetto: provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 4 – ter del D.L. 44/2021
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 20.04.2022 il ricorrente, insegnante presso l'istituto sito in , ha adito l'intestato Tribunale deducendo la nullità Parte_2 Parte_2
e/o l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dal dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 4 – ter del D.L. 44/2021 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare l'illegittimità/inapplicabilità della sospensione del diritto al lavoro ed alla retribuzione per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale con riferimento alla posizione della ricorrente ricorrente oltre che in riferimento al demansionamento così come introdotto dall'art.
4- ter.2 del decreto-legge 44/2021 convertito nella L. 76/21, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge
24/2022, in quanto contrastante con la normativa di settore di carattere imperativo e cogente, ovvero con i principi sovranazionali di tutela della dignità della persona umana e dei diritti naturali universalmente riconosciuti dalla comunità internazionale, ovvero con i per l'effetto, 2. riconoscere il diritto del ricorrente al lavoro, anche per il periodo di sospensione in cui è incorsa a partire dal 21.01.2022 sino al 31.03.2022 – in relazione alla sospensione – e per il periodo successivo in relazione al cambio di mansioni per presunta “inidoneità temporanea a causa della mancata vaccinazione”, con le medesime mansioni, incarichi e la stessa qualifica, a prescindere dall'ottemperanza dell'obbligo vaccinale, nonché il suo diritto alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori,- sebbene già versati - inclusi quelli al medesimo spettanti per gli incarichi revocati, e con riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva e degli scatti di carriera. Sempre nel merito, 3. in ragione di quanto sopra dichiarare il pieno diritto della ricorrente a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità, a prescindere dal proprio status vaccinale, anche in relazione al periodo successivo al 01.04.2022. in via subordinata e salvo gravame, 4. per i motivi dedotti in ricorso, in caso di mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento del diritto al lavoro e della retribuzione avanzata dalla ricorrente, non solo in riferimento al periodo di sospensione, ma in generale in riferimento alla normativa citata accertare e dichiarare 5. il diritto del ricorrente a mantenere, anche in caso di mancato ripristino del rapporto di lavoro o affidamento di mansioni diverse, la propria retribuzione globale per il periodo della sospensione subita, subenda e/o per il periodo di demansionamento, ovvero 6. il diritto del ricorrente a percepire, in ogni caso, per i periodi di sospensione pregressi e futuri, gli assegni alimentari e gli assegni familiari previsti dalla normativa di settore.
7. Condannare parte resistente, alle spese di lite ed al compenso professionale.”
In data 09.09.2022 si costituiva la parte resistente domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con provvedimento del 02.03.2023, atteso che oggetto della domanda risultava il pagamento degli stipendi non versati, dei contributi previdenziali e degli altri accessori, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario , il quale si è CP_3
costituito in data 06.05.2025 chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento delle richieste di cui al ricorso, di emettere i consequenziali provvedimenti relativi al versamento in favore dell' dei contributi CP_3
previdenziali spettanti per i periodi accertati.
La causa, di natura documentale, all'esito dell'udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021 sull'obbligo di vaccinazione per i lavoratori del comparto scolastico a partire dal 15 dicembre 2021, dopo aver verificato la mancata vaccinazione della ricorrente, in data 16 dicembre 2021, il Dirigente scolastico ha invitato la professoressa a produrre, entro il termine di giorni cinque, la documentazione Parte_1
prevista dalla suddetta normativa.
In data 28.12.2021 la dipendente ha presentato documentazione attestante l'avvenuta prenotazione per la vaccinazione COVID per il giorno 05.01.2022; successivamente la docente ha inoltrato alla scuola una seconda prenotazione per la somministrazione del vaccino prevista per il
18.01.22, protocollata dall'istituto scolastico il 7 gennaio 2022; risultano infine altre due prenotazioni, una per il 1 febbraio 2022 (doc. 16 ricorrente) e una, protocollata dall'Istituto scolastico il 19 gennaio, prevista per il 07 febbraio 2022. La ricorrente non ha presentato alcuna documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o documentazione attestante l'esonero in ordine alla stessa.
Il 21 gennaio 2022 con nota prot. n. 471 il Dirigente scolastico, accertato l'inadempimento, anche in considerazione del fatto che la dipendente non avesse presentato richiesta di vaccinazione da eseguirsi nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'invito, ha disposto l'immediata sospensione della dipendente dallo svolgimento dell'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, come previsto dall'art.
4-ter, comma3, D.L. 44/2021.
In data 30 marzo 2022 il Dirigente scolastico ha disposto la revoca del decreto di sospensione a partire dal 1 aprile 2022.
La ricorrente in data 01/04/2022 ha presentato certificato di positività al Covid-19, ed è stata posta in congedo per malattia Covid-19 dal 01/04/2022 al 10/04/2022. In data 11/04/2022 la docente ha presentato certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 e ha quindi ripreso l'attività lavorativa nella funzione di docente. Ciò posto si osserva che, come noto, il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni nella l. n. 3/2022 ha disposto all'art. 2, comma 1, l'introduzione dell'art. 4 ter nel
D.L. 44/2021 il quale, nella sua formulazione originaria, in vigore dal giorno 27.11.2021, per quanto qui di interesse, disponeva che dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
La richiamata norma stabiliva inoltre che:
“
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma
1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”.
In caso di inadempimento, pertanto, il Dirigente scolastico aveva l'obbligo di sospendere il docente dalle attività didattiche e al lavoratore non era dovuto alcun compenso o emolumento.
Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza", e ha affermato l'applicabilità della medesima sanzione alle categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del Decreto Legge, come riformulato (Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.).
È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche questi ultimi, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Nel quadro di riferimento delineato, è evidente che la sospensione per mancata presentazione della certificazione di vaccinazione deriva dall'applicazione della norma citata e consegue all'assenza ingiustificata del lavoratore che si è concretizzata nel momento in cui questi hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione rendendo irricevibile per il datore di lavoro la loro prestazione lavorativa in quanto, dalla normativa riportata si evince che, per il periodo interessato, la vaccinazione era "requisito essenziale" per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
ne consegue che la sospensione dal servizio costituisce per l'Amministrazione un atto dovuto e imposto dalla legge.
Il ricorrente, nel ricorso depositato, sostiene che il provvedimento emesso sia nullo/annullabile e comunque illegittimo non essendo stato seguito il procedimento stabilito per le sospensioni disciplinari, nonché per carenza di legittimazione in capo al Dirigente scolastico di indicazione del mezzo di impugnazione e dei relativi termini;
in secondo luogo sostiene che il decreto di sospensione sia il risultato dell'applicazione di una legge che si porrebbe in contrasto con la normativa europea sovraordinata, con i principi costituzionali e comunque fondata su un presupposto scientifico errato.
Preliminarmente, per quanto attiene alla natura del provvedimento di sospensione non è corretto affermare, come dedotto dal ricorrente, che tale decreto abbia natura di provvedimento disciplinare e che conseguentemente la sua formazione debba sottostare all'iter previsto dal contratto collettivo per atti di natura disciplinare;
parimenti non può trovare accoglimento l'eccezione di illegittimità dei provvedimenti oggetto del ricorso per incompetenza dei dirigenti scolastici che li hanno emessi in quanto, appunto, non si tratta di provvedimenti di sospensione per motivi disciplinari.
La tesi del ricorrente è in netto contrasto con la lettera della legge, posto che l'art.
4-ter, del
D.L. n. 44/2021 all'epoca vigente recita: “In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”.
Il legislatore ha posto in capo al dirigente scolastico un potere -dovere di sospendere il personale sprovvisto dei requisiti declinati dalla norma senza alcun apprezzamento discrezionale di valutazione della gravità o intenzionalità della condotta in quanto la finalità dichiarata della norma è la tutela della salute pubblica e non viene in rilievo la finalità sanzionatoria;
che non si tratti di una sanzione, inoltre, è dimostrato dall'indeterminatezza temporale della sospensione, commisurata non tanto al disvalore della condotta, quanto collegata alla durata del mancato conseguimento della situazione legittimante l'accettazione della prestazione lavorativa.
Anche la Corte Costituzionale, in merito ai provvedimenti di sospensione per mancata vaccinazione del lavoratore si è espressa nei seguenti termini: “La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione” (Sent. Cost. n. 14/2023).
Ciò posto non appare sussistere alcuna violazione tra la fattispecie in esame e la normativa nazionale e comunitaria.
Occorre in proposito evidenziare che in numerose occasioni la giurisprudenza costituzionale si è occupata della compatibilità dell'obbligo vaccinale con l'art. 32 Cost il quale, come noto, tutela il fondamentale diritto alla salute. Ebbene, principiando dal necessario contemperamento di quest'ultimo diritto con il generale interesse di protezione della collettività, la Consulta ha più volte rilevato come una legge impositiva di un trattamento sanitario non sia incompatibile a priori con la libertà di autodeterminazione in campo sanitario, ma che, al contrario, tale disposizione sia perfettamente compatibile con il dettato costituzionale qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: “a) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili”; c) se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria” (cfr. Sent. 14/2022 Corte Cost, 258/1994 Corte Cost
e 307/1990 Corte Cost.).
La Corte ha inoltre precisato che: “la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari” (Corte
Cost. n. 218/1994).
Nelle more del procedimento sono state depositate le motivazioni delle sentenze n. 14/2023
e n. 15/2023 della Corte costituzionale, tramite le quali il Giudice delle Leggi affronta la questione della compatibilità dell'obbligo vaccinale e con il dettato costituzionale.
In particolare, la Consulta affronta la problematica della ragionevolezza e proporzionalità della misura dell'obbligo vaccinale, contemperando il medesimo con il diritto alla autodeterminazione in campo sanitario di cui al comma 2 dell'art. 32 Cost.
Con sentenza n. 14/2023 la Corte Costituzionale, ha ribadito che ai fini della legittimità della normativa occorre che sia stata valutata la situazione di fatto presente al momento della adozione e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche al momento disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini. Laddove sussistano tali requisiti, il legislatore è libero di esercitare la propria discrezionalità politica, adottando misure e prescrizioni insindacabili in sede giurisdizionale.
Al riguardo, secondo la Corte Costituzionale: “(…) Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero dei casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-
CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021. Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti” (cfr. Sent. n. 14/2023
Corte Cost.).
Alla luce delle già menzionate considerazioni, pienamente applicabili anche al caso in esame, devono ritenersi infondate le doglianze presentate da parte ricorrente sull'efficacia dei vaccini e ciò, sia perché tali valutazioni attengono a una espressione di discrezionalità tecnica
(come tale insindacabile in questa sede), sia perché l'obbligo vaccinale vigente al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione costituiva espressione delle migliori risultanze scientifiche disponibili.
Allo stesso modo non può essere accolta la tesi del ricorrente circa l'illegittimità del D.L.
172/2021 poiché non prevede l'obbligo di effettuazione del tampone antigenico in sostituzione del cosiddetto Green Pass rafforzato;
a tal proposito si richiama, in quanto pienamente applicabile al caso di specie, quanto statuito nella già menzionata pronuncia della Corte Costituzionale in relazione agli operatori sanitari: “Può quindi affermarsi che le disposizioni censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. Né può ritenersi che la previsione, per i lavoratori in oggetto, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea, in quanto sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale, considerando anche i costi insostenibili e lo sforzo difficilmente tollerabile, dal momento che la gestione dei tamponi grava interamente sul SSN. La decisione censurata risulta altresì non sproporzionata, in quanto la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica, non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stata costantemente modulata in base all'andamento della situazione sanitaria. Infine, la misura neppure lede il diritto al lavoro.
All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, infatti, si attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero il rischio di diffusione del contagio, in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. e dall'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il diritto fondamentale al lavoro, avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. ( Precedenti: S. 14/2023 - 45312; S. 171/2022 - mass. 44917; S.
127/2022 - mass. 44864; S. 125/2022 - mass. 44898; S. 59/2021 - mass. 43754; S. 37/2021; S.
194/2018 - 40529; S. 137/2019 - mass. 41748; S. 268/2017 - mass. 40636).” (Sent. n. 15/2023
Corte Cost).
Per quanto attiene invece all'eccepita violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori si osserva che “È vero, del resto, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo.
Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità.” (Corte Cost. sent. 15/2023) e ancora che “Non può, del resto, non considerarsi che la adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma 7, del d.l. n.
44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione.” (Corte Cost. sent. 15/2023).
Quanto alla compatibilità della disciplina interna con la normativa comunitaria occorre rilevare che la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia, invero: “In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri” (art. 5 comma 2 del
Trattato sull'Unione Europea). Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione
Europea, essendo previsto all'art. 6 che, in materia di tutela e miglioramento della salute umana,
l'Unione intervenga unicamente con azioni “intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri” (v. Trib. Oristano sent. 29 settembre 2023; Trib. Verona, 30 maggio 2023).
Nel caso di specie non appare neppure ipotizzabile in capo al datore di lavoro l'obbligo di ricollocare il dipendente a mansioni differenti ostandovi il tenore letterale della norma stessa anche in virtù della modifica avvenuta a seguito dell'entrata in vigore del regime di cui al D.L. n.
172/2021.
A tal proposito si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n. 15697/2024 nella quale si legge che: “Tirando le fila del discorso, va detto che la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del D.L. n.
172/2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repechage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il D.L. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro”. Nel caso che ci occupa i decreti di sospensione sono stati emessi tutti nel periodo di vigenza del regime di cui al D.L. n. 172/2021 pertanto il Dirigente scolastico non aveva il potere di ricollocare il lavoratore che si fosse rifiutato di effettuare la vaccinazione, salvo i casi eccezionali espressamente previsti, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute.
Alla luce delle esposte argomentazioni, la domanda non può che essere respinta in toto.
Non può essere accolta nemmeno la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno alimentare di cui all'art. 500 T.U. d.lgs. 297/1994.
Da un punto di vista sistematico, basti osservare che tale norma è inserita all'interno del capo IV, Sezione V del T.U., specificatamente dedicato alle sanzioni disciplinari. Come è noto, il comma 3 dell'art.
4-ter disponeva che il provvedimento di sospensione non poteva essere qualificato come un provvedimento sanzionatorio, escludendo pertanto l'applicazione di qualsiasi norma relativa al procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare.
Ad ogni modo, l'impossibilità di riconoscere l'assegno alimentare deriva altresì dalla lettera dal comma 3 dell'articolo 4-ter D.L. 44/2021, il quale prevede che: “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; tale periodo è stato interpretato in maniera estensiva anche dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato che (Corte Cost. n. 15/2023): “L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale e ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato”.
Secondo la Corte Costituzionale, "poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta." (Corte cost. sent. 15/2023)
Né può invocarsi nella fattispecie l'applicabilità delle disposizioni normative o di cui al
CCNL di settore (art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" ; e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") che prevedono l'erogazione di un assegno alimentare in caso di sospensione del lavoratore dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in quanto norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.
Infine, non può ravvisarsi un profilo di incostituzionalità della norma censurata sotto il profilo della differenza di trattamento delle due situazioni, stante la improponibilità della comparazione. Ed infatti, come ricordato anche dalla Corte Costituzionale, "la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di nonaver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile" (Corte Cost. sent. n. 15/2023); allo stesso modo:
“Non può, del resto, non considerarsi che la adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione.” (Corte Cost. sent. n. 15/2023).
Tanto premesso, i Dirigenti scolastici erano tenuti a emettere un provvedimento di sospensione in quanto atto dovuto a fronte della incontestata inottemperanza dell'obbligo vaccinale da parte della ricorrente. Invero, la normativa in esame, nella sua chiarezza testuale, non lascia spazio ad altra interpretazione se non a quella seguita e messa in pratica dall' resistente che, come emerge CP_2
incontestabilmente dai documenti allegati, ha sospeso la docente previa valutazione dell'inottemperanza all'obbligo di vaccinale: nel provvedimento di sospensione viene in rilievo il fatto che la ricorrente non ha effettuato la vaccinazione nelle due date di prenotazione del 5 e 18 gennaio senza addurre alcuna giustificazione e le successive date di prenotazione non rispettavano il termine di 20 giorni imposto dalla normativa all'epoca vigente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, alla serialità del contenzioso e all'attività difensiva svolta in via cumulativa per le due parti convenute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione
- rigetta il ricorso presentato da Parte_1
- Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti convenute, e Controparte_1
, liquidate complessivamente in euro 2.100,00 per CP_2 Parte_2 compensi, oltre accessori di legge;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' liquidate complessivamente in € CP_
1.300,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Urbino, 18 aprile 2025
Il giudice
Vera Colella