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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 973/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Mirko Parentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 973/2022, avente ad oggetto azione di regolamento di confini promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliate in Chiavari, Corso Lima n.23, presso lo C.F._2 studio degli Avvocati Ettore e Matilde Chiti, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
Attrici contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Genova, Via Brigata Ligure, n. 1/14, C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Enrico Mottola, che li rappresenta e difende come da procura agli atti;
Convenuti
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, per i fatti ed i titoli di cui in narrativa, contrariis reiectis:
1 - accertare e dichiarare che, come sopra descritto, i Sigg.ri e hanno realizzato CP_1 CP_2 il manufatto per cui è causa all'interno della proprietà delle conchiudenti con ciò determinando la lesione del diritto di proprietà della Sig.ra e del diritto di usufrutto della Parte_2
Sig.ra , relativamente al terreno sito nel Comune di Chiavari, attualmente censito Parte_1 al Catasto Terreni quale Foglio 10, Particella 1410;
-per l'effetto, condannare i Sigg.ri e , in solido o Controparte_1 Controparte_2 come meglio, (i) alla demolizione del manufatto o della parte dello stesso che insiste sul detto terreno e lo invade mutando il corso naturale delle acque, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi e restituzione del terreno alle legittime proprietarie/usufruttuarie fissando, ex art. 614 bis c.p.c., un termine per l'esecuzione delle opere di demolizione e la somma di denaro, non inferiore ad Euro 50,00, dovuta dai convenuti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
-Chiedono, altresì, che il Tribunale voglia condannare i convenuti al risarcimento dei danni causati dall'illegittima occupazione, da liquidarsi in via equitativa, ovvero al pagamento di equa indennità. Con condanna alla rifusione degli esborsi e compensi di avvocato, oltre il 15% quale rimborso spese forfettario ex lege, IVA e CPA ai sensi di Legge, sia per il presente giudizio nonché per la precedente fase di mediazione obbligatoria.
Rispetto alle domande proposte in via riconvenzionale dai Sig.ri , rigettare Parte_3 tutte le domande ex adverso proposte in quanto nulle/inammissibili ed infondate e, in via subordinata, in caso di accoglimento -anche parziale- della domanda riconvenzionale, acclarata la sussistenza dei relativi presupposti, accertare e dichiarare la costituzione di servitù coattiva di scarico ex art. 1043 c.c. in favore del fabbricato sito in Chiavari distinto con il civico 3 A di località Ri Alto Case Sparse contraddistinto al NCEU di detto Comune Fg 10
Part. 1410 (fondo dominante) ed a carico del fondo censito al NCT del Comune di Chiavari
Fg. 10 Part.23 dei Sigg.ri e (fondo servente), previa Controparte_1 Controparte_2 determinazione dell'indennità eventualmente dovuta ex art. 1038 c.c. così costituendo il detto diritto per consentire loro di mantenere tubazioni e pozzetti già esistenti per l'allaccio alla rete fognaria pubblica nell'attuale posizione. Con condanna alla rifusione degli esborsi e compensi di avvocato, oltre il 15% quale rimborso spese forfettario ex lege, IVA e CPA ai sensi di Legge, sia per il presente giudizio nonché per tutte le precedenti fasi di mediazione obbligatoria.
”.
Per i convenuti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
a) In via preliminare:
2 dichiarare la nullità dell'atto di citazione con ogni conseguente provvedimento di legge.
b) In subordine e salvo gravame: respingere ogni domanda attrice perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o comunque perché infondata in fatto e diritto.
c) In via riconvenzionale
- accertato che il fabbricato in Chiavari, distinto con il civico 3A di località Ri Alto Case
Sparse, di cui le attrici sono rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria, è allacciato al collettore fognario comunale mediante tubazioni e pozzetti abusivamente realizzati sul fondo mapp. 23 (f.10 C.T. Chiavari) dei convenuti e/o comunque a distanza inferiore di 1 metro dal confine con detto fondo;
- vista la domanda riconvenzionale (in riconvenzione) formulata dalle attrici;
si rimette a giustizia, riprotestando comunque l'indennità di legge.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE.
1. Esposizione delle domande e delle deduzioni difensive delle attrici.
1.1) Le SIg.re e , con atto di citazione ritualmente notificato, nelle Parte_1 Parte_2 loro rispettive qualità di usufruttuaria e nuda proprietaria del terreno sito in Chiavari, censito a
Catasto di detto Comune con la particella numero 1410 (ex 24) del foglio 10, convenivano davanti a questo Tribunale i SInori e , quali proprietari Controparte_1 Controparte_2 del confinante fondo distinto dalla particella numero 1457, Fg. 10 affinché il giudice adito accertasse e dichiarasse che i predetti convenuti avevano eretto il manufatto indicato in citazione, ovvero un intero muretto di cinta, occupando illegittimamente la proprietà delle attrici e, per l'effetto, li condannasse:
a) alla demolizione del muretto realizzato ovvero della porzione di esso che andava ad occupare abusivamente il terreno delle due attrici, con conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi, fissando, altresì, ex art. 614 bis c.p.c., un termine per l'attuazione delle opere di demolizione e una somma di denaro, non inferiore ad
€ 50,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
b) al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per l'occupazione abusiva del proprio terreno o, alternativamente, di un equo indennizzo.
1.2) A sostegno della propria domanda esponevano in fatto che:
3 - la SI.ra , in virtù di atto di divisione a rogito Notaio del 7.2.1978 (cfr. Pt_1 Per_1 prod.doc. 1), era divenuta unica proprietaria del terreno sito Chiavari, censito al NCT di detto
Comune con la particella numero 1410 (ex 24) del foglio 10;
- la stessa SI.ra , con atto a rogito Notaio del 23.12.2021 aveva donato la nuda Pt_1 Per_2 proprietà sul predetto fondo alla figlia SI.ra riservando a sé stessa il diritto di usufrutto Pt_2
(cfr. prod.doc. 3);
- il predetto fondo, sul quale – dunque – le due attrici hanno rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà - confinerebbe con quello distinto dalla particella numero 1457 del Fg.10, di proprietà dei convenuti SIg.ri e;
Controparte_1 Controparte_2
- nel corso del 2018 le parti avrebbero provveduto ad accertare l'esatto confine tra i predetti terreni mediante verbale di verifica, sottoscritto da entrambe le parti il 20.12.2018 (cfr. doc. 5), con il quale veniva pattuito che: “il confine tra i mappali 1457 e il 1410 risultava identificato dai ferri di armatura presenti lungo lo scolo esistente. Detti ferri sono in proprietà
ma a filo con proprietà ”; Parte_3 Pt_1
- i convenuti, in periodo ravvicinato all'incardinamento del presente giudizio, avevano fatto edificare un muro, che secondo i rilievi svolti dal geom. insisterebbe sul fondo Controparte_3 delle due attrici;
- tale manufatto, oltre a determinare un'indebita occupazione del fondo delle stesse attrici, causerebbe un anomalo scolo di acque provenienti dai terreni limitrofi e dai pluviali dell'immobile di proprietà dei due convenuti le quali (acque), distolte dal loro corso naturale defluirebbero sul fondo delle due attrici;
- la lettera raccomandata A.R. del 22.2.2021, con la quale il difensore della SI.ra Pt_1 intimava ai due convenuti di rimuovere l'opera abusiva rimaneva senza esito alcuno ed anche la procedura di mediazione, alla quale i due convenuti aderivano, sortiva esito negativo;
1.3) Ciò premesso in fatto le due parti attrici deducevano che, secondo i rilievi del tecnico di loro fiducia, geom. il muro edificato dalle due convenute oltrepasserebbe i confini CP_3 tra le due proprietà, come concordemente determinati dalle parti con riferimento “ai ferri di armatura” e, pertanto, chiedevano che venisse ordinato la rimozione del manufatto anche per la sola parte insistente sul fondo delle due attrici e che i due convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dalle attrici per la compressione del loro diritto di godimento del fondo oltre ad una penale ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella rimozione del manufatto abusivo.
2. Esposizione delle difese e delle domande dei convenuti.
4 2.1) Con comparsa del 19.05.2022, si costituivano in giudizio i SInori e , i CP_1 CP_2 quali:
- in via preliminare, chiedevano che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
- in subordine chiedevano la reiezione della richiesta attorea, in quanto infondata in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale chiedevano la condanna delle attrici alla demolizione delle tubazioni e dei pozzetti dalle medesime realizzati, riferendosi nello specifico sia a quelli posti sul fondo mapp. 23 dei convenuti, che a quelli non rispettanti la distanza di 1 metro dal confine del anzidetto mapp. 23, con remissione in pristino dello stato del fondo di loro proprietà, oltre al risarcimento del danno.
2.2) In relazione all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'edictio actionis deducevano che:
2.2.a) nell'allegazione della linea di confine tra i due fondi dapprima gli attori farebbero riferimento direttamente “ai ferri di armatura” e poi, del tutto contraddittoriamente, a pag. 4 dell'atto di citazione asseriscono, invece, che la posizione di detti ferri sarebbe “stata al tempo determinata sulla base di un rilievo condiviso tra le parti (l'avversario doc. 5, n.d.r.), riportato sulle tavole allegate al detto Verbale ed espresso in precise coordinate locali definite sulla base di 3 punti di appoggio, a loro volta determinati con coordinate WGS84, ricavate dall'elaborazione di dati GPS (di seguito per brevità “dati GPS”) appoggiati alle basi fisse della Regione Liguria di e Genova. Partendo da tali dati noti e condivisi dalle parti Per_3 nel 2018”.
2.2.b) la pretesa violazione dell'art. 913 c.c. sarebbe del tutto generica non essendo accompagnata da nessuna allegazione che descriva, anche nei suoi soli tratti essenziali, il preteso scolo anomalo delle acque.
2.3) Nel merito i due convenuti deducevano che:
2.3.a) non è vero che il verbale di verifica del 2018 avesse accertato il confine tra i mappali
1457 e 1410 essendo già individuabile in loco tramite il cordolo di cemento armato sotto il quale scorre, lungo l'intera linea di confine dei due fondi, un cavidotto contenente cavi dell'Enel, in corrispondenza del quale cordolo erano stati posizionati i ferri riferiti nella scrittura;
2.3.b) i due convenuti ottennero da Enel l'eliminazione di tralicci con conseguente interramento dei cavi e, onde evitare contestazioni con la SI.ra (all'epoca esclusiva piena proprietaria Pt_1 dei fondi confinanti), la coinvolsero nell'operazione, per condividere la posizione del cavidotto
5 da interrare: in prossimità del confine tra i mappali (oggi) 1457 e 1410 per cui è causa, ma all'interno del mappale 1457 degli odierni convenuti;
2.3.c) durante i lavori di copertura di detto cavidotto dell'Enel con malta cementizia, le parti colsero l'occasione per posizionare ferri da armatura di 10 e 12 mm di diametro, sporgenti circa
70 cm. dal basamento ed a distanza longitudinale di circa 60 cm l'uno dall'altro, in vista della successiva messa in opera della recinzione (poi realizzata ed oggetto del presente giudizio), allo scopo di facilitare la posa di quest'ultima, di materializzare il concordato confine ed evitare future contestazioni dello stesso;
2.3.d) l'interramento del cavidotto dell'Enel, con sua copertura mediante malta cementizia e posizionamento dei ferri da armatura (ai quali fa riferimento il verbale del 2018), risalivano ad oltre 30 anni fa per cui, se si fosse scavato sotto il cavidotto dell'Enel (che, comunque risulta opportunamente protetto), sarebbe emerso che lo stesso si trova proprio in corrispondenza del muretto di recinzione dei convenuti ex adverso contestato;
2.3.e) analogamente, procedendo sopra il ridetto cavidotto ma demolendo una porzione dell'attuale contestato muretto di recinzione dei convenuti, si troverebbero in posizione corretta i ferri da armatura sopra descritti, cui fa riferimento il verbale del 2018;
2.3.f) essendoci una base in (CLS) calcestruzzo (sotto la quale c'è il cavidotto dell'Enel), il confine finisce per identificarsi addirittura con il bordo esterno di detta base in CLS verso la proprietà Parte_4
2.3.g) per superare tali inconfutabili rilievi il OM. (tecnico di fiducia delle due CP_3 attrici), nella sua relazione 08.01.2021 (doc. 6 di controparte), sarebbe stato costretto a partire da un presupposto errato, affermando che il muretto di recinzione dei convenuti dovrebbe trovarsi “all'interno dei ferri di armatura su base cls”, salvo però smentirsi subito dopo, con il richiamo al verbale del 2018:”Detti ferri sono in prop. Devoto/Bonfiglio ma a filo confine propr.
”, che SInifica evidentemente che il confine è oltre i ferri, più precisamente, come Pt_1 evidenzia lo stesso OM. a filo della base in CLS;
CP_3
2.3.h) sarebbe incomprensibile, invece, il riferimento che, nella relazione tecnica avversaria, il
OM. avrebbe fatto al rilievo di cui al verbale del 2018, affermando che sarebbe CP_3 stato “espresso in coordinate locali di 3 punti di appoggio, a loro volta determinati con coordinate WGS84, ricavate dall'elaborazione di dati GPS ” e privando di credibilità quanto afferma: le coordinate indicate nel verbale del 2018 indicano i punti di confine tra altri fondi di proprietà delle parti e precisamente tra i mappali 23 e 24 del f. 10;
2.4) Quanto alla dedotta violazione dell'art. 913 c.c. deducevano che, oltre ad essere la doglianza a tal punto generica da determinare la nullità della relativa domanda, le fumose
6 allegazioni attoree non sarebbero neppure corrispondenti alla situazione reale esistente in loco posto che non si rinvengono (né vi sono mai stati) compluvii o scoli, tantomeno tra i rispettivi fondi delle parti ed, inoltre, il muro (oggetto delle doglianze attoree) lungi dal propiziare uno scolo dell'acqua verso la proprietà delle attrici avrebbe un diverso e contrapposto effetto contenitivo delle acque.
2.5) In relazione alla domanda riconvenzionale deducevano che le attrici avrebbero realizzato, nel fondo mapp. 23 (f. 10 C.T. Chiavari) dei convenuti, tubazioni di allaccio del proprio edificio
(civ. 3A di località Ri Alto Case sparse in Chiavari, insistente sul mapp. 1410 f. 10) alla fognatura pubblica, con relativi due pozzetti, di cui uno completamente e l'altro parzialmente, parimenti insistenti sul ridetto fondo mapp. 23, il tutto in violazione dell'art. 889, secondo comma, del c.c. che prescrive la distanza di 1 metro dal confine.
3. Svolgimento del processo.
3.1) Alla prima udienza di comparizione delle parti le due attrici formulavano, in relazione domanda riconvenzionale dei convenuti, reconventio reconventionis volta ad accertare e dichiarare la costituzione di servitù coattiva di scarico ex art. 1043 c.c. in relazione ai pozzetti dei quali i convenuti chiedevano la rimozione per violazione delle distanze legali.
3.2) Il Giudice, ritenuta l'insufficiente determinatezza della domanda formulata dalle attrici, assegnava i termini di legge per l'integrazione della stessa e per eventuali repliche dei due convenuti.
3.3) Ritenuti, all'esito del deposito della memoria integrativa ex art. 164, quinto comma, c.p.c., depositata il 28.10.2022, sufficientemente determinati petitum e causa petendi, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (in conformità al rito vigente ratione temporis) ed, istruita la causa per mezzo di due CTU i difensori delle parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 4.2.2025 allorché la causa veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini 190 c.p.c..
4. Sulla domanda di regolamento di confini e di abbattimento del muro edificato dai convenuti travalicante l'asserita linea di confine tra i due fondi.
4.1) Le due attrici, rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuaria di terreno sito in Chiavari, con la domanda principale assumono che i due convenuti, proprietari del fondo confinante, nell'evidente intento di separare le due proprietà, avrebbero edificato un muro che insiste, in realtà, in tutto o in parte sul terreno delle stesse attrici (secondo la linea di confine accertata in una scrittura del 2018) e, pertanto, ne chiedono l'abbattimento o l'arretramento entro la linea di confine.
7 4.2) Petitum e causa petendi della domanda sono sufficientemente determinate chiedendo, chiaramente, le due attrici che – accertata l'esatta linea di confine tra le due proprietà – venga ordinato ai due convenuti la rimozione in tutto o in parte del manufatto che, oltrepassando per la sua intera estensione la linea di confine, aveva occupato la porzione del fondo di proprietà attorea.
4.2) Posto che non vi sono contestazioni sui rispettivi titoli di acquisto delle proprietà delle parti, ma sulla linea di demarcazione delle stesse e che la richiesta di rimozione del muro realizzato formulata dalle due attrici è del tutto conseguenziale all'accertamento della predetta linea di demarcazione, le azioni proposte devono essere qualificate come azione di regolamento dei confini ex art. 950 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/03/2025, n. 5430).
4.3) Si osserva che, nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 11557 del 30/04/2024).
4.4) Sul punto si rileva che le parti, con processo verbale di verifica del 13.11.2018 (cfr. prod.doc. 5 parte attrice), avevano proceduto – ai fini che ivi ci occupano – a determinare la linea di confine tra i due fondi facendo riferimento a ferri di armatura, in proprietà
, ma filo confine proprietà , presenti lungo lo scolo esistente (visibili al Parte_3 Pt_1 momento della verifica congiunta).
4.5) Si riportano, per comodità di lettura, le relative parti del processo verbale di verifica:
“
”
4.6) Stante il chiaro contenuto del processo verbale sottoscritto da tutte le parti che assegnava ai predetti ferri di armatura la funzione di delimitazione delle due proprietà non pare
8 condivisibile l'impostazione sul punto della prima CTU licenziata la quale, per accertare il predetto confine, aveva ritenuto di dover prescindere dall'individuazione di tali ferri poiché non più visibili in loco.
4.7) Le indagini disposte nell'ambito della nuova CTU hanno evidenziato che il muro realizzato, della lunghezza di circa 69 metri, ha totalmente inglobato i ferri di armatura indicati nel verbale di verifica del novembre 2018.
4.8) Non pare superfluo riportare quanto scritto sul punto dal CTU:
4.8) Essendo i ferri inglobati all'interno dell'opera muraria è logico concludere che il muro è stato edificato proprio utilizzando i ferri di armatura che le parti avevano indicato a delimitazione delle rispettive proprietà.
4.9) Inoltre trattandosi di ferri in armatura, come si dà atto nella stessa scrittura, appare del tutto logico ritenere che le parti avessero ben presente, non essendo all'atto della verifica congiunta la recinzione completata, che tali barre di acciaio (destinate a sostenere una futura recinzione) avrebbero potuto subire un “inspessimento” di qualche centimetro dovuto al completamento della recinzione.
4.10) Pertanto la distanza media tra tali sbarre (inglobate all'interno del muro) e la facciata esterna dello stesso muro sul mappale 1410 attoreo, distanza stimata dal CTU nella trascurabile misura di meno di dieci centimetri, pare rientrare in quel logico e prevedibile completamento della recinzione rispetto al quale il riferimento, fatto nella scrittura, alle sbarre in acciaio, pare più assumere una funzione di indicazione in loco del relativo tracciato del muro di confine.
4.11) Si ritiene, pertanto, che il muro sia stato edificato in corrispondenza del tracciato identificato dai ferri di armatura di cui al verbale di verifica del 2018, senza dunque che si sia consumata alcuna occupazione abusiva della proprietà attorea stante anche il trascurabile spessore del muro.
9
5. Sulla domanda riconvenzionale di rimozione delle tubazioni e dei tombini di allaccio alla fogna pubblica e sulla reconventio reconventionis di costituzione coattiva di servitù.
5.1) I due convenuti hanno dedotto, in via riconvenzionale, che le attrici avrebbero abusivamente realizzato nel fondo mapp. 23 (f. 10 C.T. Chiavari) dei convenuti, tubazioni di allaccio del proprio edificio (civ. 3A di località Ri Alto Case sparse in
Chiavari, insistente sul mapp. 1410 f. 10) alla fognatura pubblica, con relativi due pozzetti, di cui uno completamente e l'altro parzialmente, parimenti insistenti sul fondo mapp. 23.
5.2) Hanno dedotto, altresì, che comunque tali pozzetti e tubazioni non rispetterebbero la distanza di 1 metro dal confine con il fondo mapp. 23 dei convenuti, prescritta dall'art. 889, secondo comma, del codice civile e, dunque, ne chiedono la rimozione.
5.3) Le due attrici hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale e, in via subordinata, in caso di suo accoglimento anche solo parziale, che venisse disposta la costituzione di servitù coattiva di scarico ex art. 1043 c.c. in favore del fabbricato sito in Chiavari distinto con il civico 3 A di località Ri alto Case Sparse contraddistinto al NCEU di detto Comune Fg 10
Part. 1410 (fondo dominante) ed a carico del fondo censito al NCT del Comune di Chiavari
Fg. 10 Part.23 dei Sigg.ri e (fondo servente), previa Controparte_1 Controparte_2 determinazione dell'indennità eventualmente dovuta ex art. 1038 c.c. così costituendo il detto diritto per consentire loro di mantenere tubazioni e pozzetti già esistenti per l'allaccio alla rete fognaria pubblica nell'attuale posizione.
5.4) La riconvenzionale e la reconventio reconventionis, in quanto strettamente interdipendenti, vanno trattate unitariamente.
5.5) Orbene la CTU ammessa (cfr. pagine 21, 22 e 23 relazione depositata in data 21.12.2023 Per_ a firma geom. ha rilevato che “come graficamente rappresentato nella tavola n°. 7…..1 1
10 (n.d.r. che si riporta in nota per comodità di lettura)…..i manufatti dell'impianto di scarico delle acque reflue a servizio del fabbricato di proprietà di parte attrice che ricadono all'interno della particella 23 del fg. 10 dell'NCT di Chiavari di proprietà di parte convenuta, sono i seguenti:
- per modesta porzione, lo spigolo in alto a sinistra del pozzetto sifonato;
- per l'intero tratto, il tubo di scarico e collegamento che dal predetto pozzetto sifonato si immette nel pozzetto di allaccio alla pubblica fognatura;
- l'intero pozzetto di allaccio”.
5.6) Di per sé il fatto che tali scarichi e condutture fossero già presenti in situ prima della verifica del 2018 (come riferito da alcuni testimoni escussi) non pare elemento decisivo per ritenere che la loro installazione fosse stata assentita dai due convenuti giacché la detta scrittura non si occupava di regolare eventuali servitù di condutture d'acqua ma la linea di confine tra le due proprietà.
5.7) Ciò non di meno la medesima CTU ha rilevato che “dato atto lo stato dei luoghi, della pendenza, dell'effettiva orografia del terreno, della distanza tra l'innesto in fogna di parte attrice e l'immobile di parte convenuta….. il punto d'innesto, che come detto insiste sulla particella 23 sia - tecnicamente - il punto più conveniente per la proprietà ed Parte_4 al tempo stesso sia il punto meno pregiudizievole per la proprietà ” Parte_3
5.8) Talché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1037 c.c., la domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di acquedotto formulata dalle due attrici merita accoglimento.
5.9) L'indennizzo può liquidarsi nella misura stimata dal CTU nella relazione a firma dell'ing.
depositata in data 14.1.2025 sulla quale nessuno dei due CTP ha formulato Persona_5 osservazioni critiche.
6. Sulle spese di lite e tecniche.
6.1) L'accoglimento parziale delle domande attoree, solo in punto di reconventio reconventionis, giustifica la compensazione delle spese di lite e l'allocazione delle spese delle due CTU a carico paritario delle contrapposte parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
-rigetta le domandi principali formulate dalle attrici SIg.re e;
Parte_1 Parte_2
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalle attrici SIg.re e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dispone a norma dell'art. 1043 c.c. il diritto di servitù di scarico, da Pt_2 esercitarsi mediante i manufatti come indicati in motivazione, in favore del fabbricato sito in
Chiavari distinto con il civico 3 A di località Ri alto Case Sparse contraddistinto al NCEU di
11 detto Comune Fg 10 Part. 1410 (fondo dominante) ed a carico del fondo censito al NCT del
Comune di Chiavari Fg. 10 Part.23 dei Sigg.ri e (fondo Controparte_1 Controparte_2 servente);
- dispone che le attrici SIg.re e versino ai SIg.ri Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e la somma di € 9,00 a titolo di indennizzo per la costituzione coattiva Controparte_2 della servitù;
- pone le spese di CTU a carico paritario di tutte le parti e compensa le spese di lite.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza costitutiva una volta passata in giudicato.
Così deciso in Genova lì14 aprile 2025.
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Mirko Parentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 973/2022, avente ad oggetto azione di regolamento di confini promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliate in Chiavari, Corso Lima n.23, presso lo C.F._2 studio degli Avvocati Ettore e Matilde Chiti, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
Attrici contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Genova, Via Brigata Ligure, n. 1/14, C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Enrico Mottola, che li rappresenta e difende come da procura agli atti;
Convenuti
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, per i fatti ed i titoli di cui in narrativa, contrariis reiectis:
1 - accertare e dichiarare che, come sopra descritto, i Sigg.ri e hanno realizzato CP_1 CP_2 il manufatto per cui è causa all'interno della proprietà delle conchiudenti con ciò determinando la lesione del diritto di proprietà della Sig.ra e del diritto di usufrutto della Parte_2
Sig.ra , relativamente al terreno sito nel Comune di Chiavari, attualmente censito Parte_1 al Catasto Terreni quale Foglio 10, Particella 1410;
-per l'effetto, condannare i Sigg.ri e , in solido o Controparte_1 Controparte_2 come meglio, (i) alla demolizione del manufatto o della parte dello stesso che insiste sul detto terreno e lo invade mutando il corso naturale delle acque, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi e restituzione del terreno alle legittime proprietarie/usufruttuarie fissando, ex art. 614 bis c.p.c., un termine per l'esecuzione delle opere di demolizione e la somma di denaro, non inferiore ad Euro 50,00, dovuta dai convenuti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
-Chiedono, altresì, che il Tribunale voglia condannare i convenuti al risarcimento dei danni causati dall'illegittima occupazione, da liquidarsi in via equitativa, ovvero al pagamento di equa indennità. Con condanna alla rifusione degli esborsi e compensi di avvocato, oltre il 15% quale rimborso spese forfettario ex lege, IVA e CPA ai sensi di Legge, sia per il presente giudizio nonché per la precedente fase di mediazione obbligatoria.
Rispetto alle domande proposte in via riconvenzionale dai Sig.ri , rigettare Parte_3 tutte le domande ex adverso proposte in quanto nulle/inammissibili ed infondate e, in via subordinata, in caso di accoglimento -anche parziale- della domanda riconvenzionale, acclarata la sussistenza dei relativi presupposti, accertare e dichiarare la costituzione di servitù coattiva di scarico ex art. 1043 c.c. in favore del fabbricato sito in Chiavari distinto con il civico 3 A di località Ri Alto Case Sparse contraddistinto al NCEU di detto Comune Fg 10
Part. 1410 (fondo dominante) ed a carico del fondo censito al NCT del Comune di Chiavari
Fg. 10 Part.23 dei Sigg.ri e (fondo servente), previa Controparte_1 Controparte_2 determinazione dell'indennità eventualmente dovuta ex art. 1038 c.c. così costituendo il detto diritto per consentire loro di mantenere tubazioni e pozzetti già esistenti per l'allaccio alla rete fognaria pubblica nell'attuale posizione. Con condanna alla rifusione degli esborsi e compensi di avvocato, oltre il 15% quale rimborso spese forfettario ex lege, IVA e CPA ai sensi di Legge, sia per il presente giudizio nonché per tutte le precedenti fasi di mediazione obbligatoria.
”.
Per i convenuti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
a) In via preliminare:
2 dichiarare la nullità dell'atto di citazione con ogni conseguente provvedimento di legge.
b) In subordine e salvo gravame: respingere ogni domanda attrice perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o comunque perché infondata in fatto e diritto.
c) In via riconvenzionale
- accertato che il fabbricato in Chiavari, distinto con il civico 3A di località Ri Alto Case
Sparse, di cui le attrici sono rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria, è allacciato al collettore fognario comunale mediante tubazioni e pozzetti abusivamente realizzati sul fondo mapp. 23 (f.10 C.T. Chiavari) dei convenuti e/o comunque a distanza inferiore di 1 metro dal confine con detto fondo;
- vista la domanda riconvenzionale (in riconvenzione) formulata dalle attrici;
si rimette a giustizia, riprotestando comunque l'indennità di legge.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE.
1. Esposizione delle domande e delle deduzioni difensive delle attrici.
1.1) Le SIg.re e , con atto di citazione ritualmente notificato, nelle Parte_1 Parte_2 loro rispettive qualità di usufruttuaria e nuda proprietaria del terreno sito in Chiavari, censito a
Catasto di detto Comune con la particella numero 1410 (ex 24) del foglio 10, convenivano davanti a questo Tribunale i SInori e , quali proprietari Controparte_1 Controparte_2 del confinante fondo distinto dalla particella numero 1457, Fg. 10 affinché il giudice adito accertasse e dichiarasse che i predetti convenuti avevano eretto il manufatto indicato in citazione, ovvero un intero muretto di cinta, occupando illegittimamente la proprietà delle attrici e, per l'effetto, li condannasse:
a) alla demolizione del muretto realizzato ovvero della porzione di esso che andava ad occupare abusivamente il terreno delle due attrici, con conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi, fissando, altresì, ex art. 614 bis c.p.c., un termine per l'attuazione delle opere di demolizione e una somma di denaro, non inferiore ad
€ 50,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
b) al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per l'occupazione abusiva del proprio terreno o, alternativamente, di un equo indennizzo.
1.2) A sostegno della propria domanda esponevano in fatto che:
3 - la SI.ra , in virtù di atto di divisione a rogito Notaio del 7.2.1978 (cfr. Pt_1 Per_1 prod.doc. 1), era divenuta unica proprietaria del terreno sito Chiavari, censito al NCT di detto
Comune con la particella numero 1410 (ex 24) del foglio 10;
- la stessa SI.ra , con atto a rogito Notaio del 23.12.2021 aveva donato la nuda Pt_1 Per_2 proprietà sul predetto fondo alla figlia SI.ra riservando a sé stessa il diritto di usufrutto Pt_2
(cfr. prod.doc. 3);
- il predetto fondo, sul quale – dunque – le due attrici hanno rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà - confinerebbe con quello distinto dalla particella numero 1457 del Fg.10, di proprietà dei convenuti SIg.ri e;
Controparte_1 Controparte_2
- nel corso del 2018 le parti avrebbero provveduto ad accertare l'esatto confine tra i predetti terreni mediante verbale di verifica, sottoscritto da entrambe le parti il 20.12.2018 (cfr. doc. 5), con il quale veniva pattuito che: “il confine tra i mappali 1457 e il 1410 risultava identificato dai ferri di armatura presenti lungo lo scolo esistente. Detti ferri sono in proprietà
ma a filo con proprietà ”; Parte_3 Pt_1
- i convenuti, in periodo ravvicinato all'incardinamento del presente giudizio, avevano fatto edificare un muro, che secondo i rilievi svolti dal geom. insisterebbe sul fondo Controparte_3 delle due attrici;
- tale manufatto, oltre a determinare un'indebita occupazione del fondo delle stesse attrici, causerebbe un anomalo scolo di acque provenienti dai terreni limitrofi e dai pluviali dell'immobile di proprietà dei due convenuti le quali (acque), distolte dal loro corso naturale defluirebbero sul fondo delle due attrici;
- la lettera raccomandata A.R. del 22.2.2021, con la quale il difensore della SI.ra Pt_1 intimava ai due convenuti di rimuovere l'opera abusiva rimaneva senza esito alcuno ed anche la procedura di mediazione, alla quale i due convenuti aderivano, sortiva esito negativo;
1.3) Ciò premesso in fatto le due parti attrici deducevano che, secondo i rilievi del tecnico di loro fiducia, geom. il muro edificato dalle due convenute oltrepasserebbe i confini CP_3 tra le due proprietà, come concordemente determinati dalle parti con riferimento “ai ferri di armatura” e, pertanto, chiedevano che venisse ordinato la rimozione del manufatto anche per la sola parte insistente sul fondo delle due attrici e che i due convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dalle attrici per la compressione del loro diritto di godimento del fondo oltre ad una penale ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella rimozione del manufatto abusivo.
2. Esposizione delle difese e delle domande dei convenuti.
4 2.1) Con comparsa del 19.05.2022, si costituivano in giudizio i SInori e , i CP_1 CP_2 quali:
- in via preliminare, chiedevano che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
- in subordine chiedevano la reiezione della richiesta attorea, in quanto infondata in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale chiedevano la condanna delle attrici alla demolizione delle tubazioni e dei pozzetti dalle medesime realizzati, riferendosi nello specifico sia a quelli posti sul fondo mapp. 23 dei convenuti, che a quelli non rispettanti la distanza di 1 metro dal confine del anzidetto mapp. 23, con remissione in pristino dello stato del fondo di loro proprietà, oltre al risarcimento del danno.
2.2) In relazione all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'edictio actionis deducevano che:
2.2.a) nell'allegazione della linea di confine tra i due fondi dapprima gli attori farebbero riferimento direttamente “ai ferri di armatura” e poi, del tutto contraddittoriamente, a pag. 4 dell'atto di citazione asseriscono, invece, che la posizione di detti ferri sarebbe “stata al tempo determinata sulla base di un rilievo condiviso tra le parti (l'avversario doc. 5, n.d.r.), riportato sulle tavole allegate al detto Verbale ed espresso in precise coordinate locali definite sulla base di 3 punti di appoggio, a loro volta determinati con coordinate WGS84, ricavate dall'elaborazione di dati GPS (di seguito per brevità “dati GPS”) appoggiati alle basi fisse della Regione Liguria di e Genova. Partendo da tali dati noti e condivisi dalle parti Per_3 nel 2018”.
2.2.b) la pretesa violazione dell'art. 913 c.c. sarebbe del tutto generica non essendo accompagnata da nessuna allegazione che descriva, anche nei suoi soli tratti essenziali, il preteso scolo anomalo delle acque.
2.3) Nel merito i due convenuti deducevano che:
2.3.a) non è vero che il verbale di verifica del 2018 avesse accertato il confine tra i mappali
1457 e 1410 essendo già individuabile in loco tramite il cordolo di cemento armato sotto il quale scorre, lungo l'intera linea di confine dei due fondi, un cavidotto contenente cavi dell'Enel, in corrispondenza del quale cordolo erano stati posizionati i ferri riferiti nella scrittura;
2.3.b) i due convenuti ottennero da Enel l'eliminazione di tralicci con conseguente interramento dei cavi e, onde evitare contestazioni con la SI.ra (all'epoca esclusiva piena proprietaria Pt_1 dei fondi confinanti), la coinvolsero nell'operazione, per condividere la posizione del cavidotto
5 da interrare: in prossimità del confine tra i mappali (oggi) 1457 e 1410 per cui è causa, ma all'interno del mappale 1457 degli odierni convenuti;
2.3.c) durante i lavori di copertura di detto cavidotto dell'Enel con malta cementizia, le parti colsero l'occasione per posizionare ferri da armatura di 10 e 12 mm di diametro, sporgenti circa
70 cm. dal basamento ed a distanza longitudinale di circa 60 cm l'uno dall'altro, in vista della successiva messa in opera della recinzione (poi realizzata ed oggetto del presente giudizio), allo scopo di facilitare la posa di quest'ultima, di materializzare il concordato confine ed evitare future contestazioni dello stesso;
2.3.d) l'interramento del cavidotto dell'Enel, con sua copertura mediante malta cementizia e posizionamento dei ferri da armatura (ai quali fa riferimento il verbale del 2018), risalivano ad oltre 30 anni fa per cui, se si fosse scavato sotto il cavidotto dell'Enel (che, comunque risulta opportunamente protetto), sarebbe emerso che lo stesso si trova proprio in corrispondenza del muretto di recinzione dei convenuti ex adverso contestato;
2.3.e) analogamente, procedendo sopra il ridetto cavidotto ma demolendo una porzione dell'attuale contestato muretto di recinzione dei convenuti, si troverebbero in posizione corretta i ferri da armatura sopra descritti, cui fa riferimento il verbale del 2018;
2.3.f) essendoci una base in (CLS) calcestruzzo (sotto la quale c'è il cavidotto dell'Enel), il confine finisce per identificarsi addirittura con il bordo esterno di detta base in CLS verso la proprietà Parte_4
2.3.g) per superare tali inconfutabili rilievi il OM. (tecnico di fiducia delle due CP_3 attrici), nella sua relazione 08.01.2021 (doc. 6 di controparte), sarebbe stato costretto a partire da un presupposto errato, affermando che il muretto di recinzione dei convenuti dovrebbe trovarsi “all'interno dei ferri di armatura su base cls”, salvo però smentirsi subito dopo, con il richiamo al verbale del 2018:”Detti ferri sono in prop. Devoto/Bonfiglio ma a filo confine propr.
”, che SInifica evidentemente che il confine è oltre i ferri, più precisamente, come Pt_1 evidenzia lo stesso OM. a filo della base in CLS;
CP_3
2.3.h) sarebbe incomprensibile, invece, il riferimento che, nella relazione tecnica avversaria, il
OM. avrebbe fatto al rilievo di cui al verbale del 2018, affermando che sarebbe CP_3 stato “espresso in coordinate locali di 3 punti di appoggio, a loro volta determinati con coordinate WGS84, ricavate dall'elaborazione di dati GPS ” e privando di credibilità quanto afferma: le coordinate indicate nel verbale del 2018 indicano i punti di confine tra altri fondi di proprietà delle parti e precisamente tra i mappali 23 e 24 del f. 10;
2.4) Quanto alla dedotta violazione dell'art. 913 c.c. deducevano che, oltre ad essere la doglianza a tal punto generica da determinare la nullità della relativa domanda, le fumose
6 allegazioni attoree non sarebbero neppure corrispondenti alla situazione reale esistente in loco posto che non si rinvengono (né vi sono mai stati) compluvii o scoli, tantomeno tra i rispettivi fondi delle parti ed, inoltre, il muro (oggetto delle doglianze attoree) lungi dal propiziare uno scolo dell'acqua verso la proprietà delle attrici avrebbe un diverso e contrapposto effetto contenitivo delle acque.
2.5) In relazione alla domanda riconvenzionale deducevano che le attrici avrebbero realizzato, nel fondo mapp. 23 (f. 10 C.T. Chiavari) dei convenuti, tubazioni di allaccio del proprio edificio
(civ. 3A di località Ri Alto Case sparse in Chiavari, insistente sul mapp. 1410 f. 10) alla fognatura pubblica, con relativi due pozzetti, di cui uno completamente e l'altro parzialmente, parimenti insistenti sul ridetto fondo mapp. 23, il tutto in violazione dell'art. 889, secondo comma, del c.c. che prescrive la distanza di 1 metro dal confine.
3. Svolgimento del processo.
3.1) Alla prima udienza di comparizione delle parti le due attrici formulavano, in relazione domanda riconvenzionale dei convenuti, reconventio reconventionis volta ad accertare e dichiarare la costituzione di servitù coattiva di scarico ex art. 1043 c.c. in relazione ai pozzetti dei quali i convenuti chiedevano la rimozione per violazione delle distanze legali.
3.2) Il Giudice, ritenuta l'insufficiente determinatezza della domanda formulata dalle attrici, assegnava i termini di legge per l'integrazione della stessa e per eventuali repliche dei due convenuti.
3.3) Ritenuti, all'esito del deposito della memoria integrativa ex art. 164, quinto comma, c.p.c., depositata il 28.10.2022, sufficientemente determinati petitum e causa petendi, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (in conformità al rito vigente ratione temporis) ed, istruita la causa per mezzo di due CTU i difensori delle parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 4.2.2025 allorché la causa veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini 190 c.p.c..
4. Sulla domanda di regolamento di confini e di abbattimento del muro edificato dai convenuti travalicante l'asserita linea di confine tra i due fondi.
4.1) Le due attrici, rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuaria di terreno sito in Chiavari, con la domanda principale assumono che i due convenuti, proprietari del fondo confinante, nell'evidente intento di separare le due proprietà, avrebbero edificato un muro che insiste, in realtà, in tutto o in parte sul terreno delle stesse attrici (secondo la linea di confine accertata in una scrittura del 2018) e, pertanto, ne chiedono l'abbattimento o l'arretramento entro la linea di confine.
7 4.2) Petitum e causa petendi della domanda sono sufficientemente determinate chiedendo, chiaramente, le due attrici che – accertata l'esatta linea di confine tra le due proprietà – venga ordinato ai due convenuti la rimozione in tutto o in parte del manufatto che, oltrepassando per la sua intera estensione la linea di confine, aveva occupato la porzione del fondo di proprietà attorea.
4.2) Posto che non vi sono contestazioni sui rispettivi titoli di acquisto delle proprietà delle parti, ma sulla linea di demarcazione delle stesse e che la richiesta di rimozione del muro realizzato formulata dalle due attrici è del tutto conseguenziale all'accertamento della predetta linea di demarcazione, le azioni proposte devono essere qualificate come azione di regolamento dei confini ex art. 950 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/03/2025, n. 5430).
4.3) Si osserva che, nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 11557 del 30/04/2024).
4.4) Sul punto si rileva che le parti, con processo verbale di verifica del 13.11.2018 (cfr. prod.doc. 5 parte attrice), avevano proceduto – ai fini che ivi ci occupano – a determinare la linea di confine tra i due fondi facendo riferimento a ferri di armatura, in proprietà
, ma filo confine proprietà , presenti lungo lo scolo esistente (visibili al Parte_3 Pt_1 momento della verifica congiunta).
4.5) Si riportano, per comodità di lettura, le relative parti del processo verbale di verifica:
“
”
4.6) Stante il chiaro contenuto del processo verbale sottoscritto da tutte le parti che assegnava ai predetti ferri di armatura la funzione di delimitazione delle due proprietà non pare
8 condivisibile l'impostazione sul punto della prima CTU licenziata la quale, per accertare il predetto confine, aveva ritenuto di dover prescindere dall'individuazione di tali ferri poiché non più visibili in loco.
4.7) Le indagini disposte nell'ambito della nuova CTU hanno evidenziato che il muro realizzato, della lunghezza di circa 69 metri, ha totalmente inglobato i ferri di armatura indicati nel verbale di verifica del novembre 2018.
4.8) Non pare superfluo riportare quanto scritto sul punto dal CTU:
4.8) Essendo i ferri inglobati all'interno dell'opera muraria è logico concludere che il muro è stato edificato proprio utilizzando i ferri di armatura che le parti avevano indicato a delimitazione delle rispettive proprietà.
4.9) Inoltre trattandosi di ferri in armatura, come si dà atto nella stessa scrittura, appare del tutto logico ritenere che le parti avessero ben presente, non essendo all'atto della verifica congiunta la recinzione completata, che tali barre di acciaio (destinate a sostenere una futura recinzione) avrebbero potuto subire un “inspessimento” di qualche centimetro dovuto al completamento della recinzione.
4.10) Pertanto la distanza media tra tali sbarre (inglobate all'interno del muro) e la facciata esterna dello stesso muro sul mappale 1410 attoreo, distanza stimata dal CTU nella trascurabile misura di meno di dieci centimetri, pare rientrare in quel logico e prevedibile completamento della recinzione rispetto al quale il riferimento, fatto nella scrittura, alle sbarre in acciaio, pare più assumere una funzione di indicazione in loco del relativo tracciato del muro di confine.
4.11) Si ritiene, pertanto, che il muro sia stato edificato in corrispondenza del tracciato identificato dai ferri di armatura di cui al verbale di verifica del 2018, senza dunque che si sia consumata alcuna occupazione abusiva della proprietà attorea stante anche il trascurabile spessore del muro.
9
5. Sulla domanda riconvenzionale di rimozione delle tubazioni e dei tombini di allaccio alla fogna pubblica e sulla reconventio reconventionis di costituzione coattiva di servitù.
5.1) I due convenuti hanno dedotto, in via riconvenzionale, che le attrici avrebbero abusivamente realizzato nel fondo mapp. 23 (f. 10 C.T. Chiavari) dei convenuti, tubazioni di allaccio del proprio edificio (civ. 3A di località Ri Alto Case sparse in
Chiavari, insistente sul mapp. 1410 f. 10) alla fognatura pubblica, con relativi due pozzetti, di cui uno completamente e l'altro parzialmente, parimenti insistenti sul fondo mapp. 23.
5.2) Hanno dedotto, altresì, che comunque tali pozzetti e tubazioni non rispetterebbero la distanza di 1 metro dal confine con il fondo mapp. 23 dei convenuti, prescritta dall'art. 889, secondo comma, del codice civile e, dunque, ne chiedono la rimozione.
5.3) Le due attrici hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale e, in via subordinata, in caso di suo accoglimento anche solo parziale, che venisse disposta la costituzione di servitù coattiva di scarico ex art. 1043 c.c. in favore del fabbricato sito in Chiavari distinto con il civico 3 A di località Ri alto Case Sparse contraddistinto al NCEU di detto Comune Fg 10
Part. 1410 (fondo dominante) ed a carico del fondo censito al NCT del Comune di Chiavari
Fg. 10 Part.23 dei Sigg.ri e (fondo servente), previa Controparte_1 Controparte_2 determinazione dell'indennità eventualmente dovuta ex art. 1038 c.c. così costituendo il detto diritto per consentire loro di mantenere tubazioni e pozzetti già esistenti per l'allaccio alla rete fognaria pubblica nell'attuale posizione.
5.4) La riconvenzionale e la reconventio reconventionis, in quanto strettamente interdipendenti, vanno trattate unitariamente.
5.5) Orbene la CTU ammessa (cfr. pagine 21, 22 e 23 relazione depositata in data 21.12.2023 Per_ a firma geom. ha rilevato che “come graficamente rappresentato nella tavola n°. 7…..1 1
10 (n.d.r. che si riporta in nota per comodità di lettura)…..i manufatti dell'impianto di scarico delle acque reflue a servizio del fabbricato di proprietà di parte attrice che ricadono all'interno della particella 23 del fg. 10 dell'NCT di Chiavari di proprietà di parte convenuta, sono i seguenti:
- per modesta porzione, lo spigolo in alto a sinistra del pozzetto sifonato;
- per l'intero tratto, il tubo di scarico e collegamento che dal predetto pozzetto sifonato si immette nel pozzetto di allaccio alla pubblica fognatura;
- l'intero pozzetto di allaccio”.
5.6) Di per sé il fatto che tali scarichi e condutture fossero già presenti in situ prima della verifica del 2018 (come riferito da alcuni testimoni escussi) non pare elemento decisivo per ritenere che la loro installazione fosse stata assentita dai due convenuti giacché la detta scrittura non si occupava di regolare eventuali servitù di condutture d'acqua ma la linea di confine tra le due proprietà.
5.7) Ciò non di meno la medesima CTU ha rilevato che “dato atto lo stato dei luoghi, della pendenza, dell'effettiva orografia del terreno, della distanza tra l'innesto in fogna di parte attrice e l'immobile di parte convenuta….. il punto d'innesto, che come detto insiste sulla particella 23 sia - tecnicamente - il punto più conveniente per la proprietà ed Parte_4 al tempo stesso sia il punto meno pregiudizievole per la proprietà ” Parte_3
5.8) Talché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1037 c.c., la domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di acquedotto formulata dalle due attrici merita accoglimento.
5.9) L'indennizzo può liquidarsi nella misura stimata dal CTU nella relazione a firma dell'ing.
depositata in data 14.1.2025 sulla quale nessuno dei due CTP ha formulato Persona_5 osservazioni critiche.
6. Sulle spese di lite e tecniche.
6.1) L'accoglimento parziale delle domande attoree, solo in punto di reconventio reconventionis, giustifica la compensazione delle spese di lite e l'allocazione delle spese delle due CTU a carico paritario delle contrapposte parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
-rigetta le domandi principali formulate dalle attrici SIg.re e;
Parte_1 Parte_2
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalle attrici SIg.re e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dispone a norma dell'art. 1043 c.c. il diritto di servitù di scarico, da Pt_2 esercitarsi mediante i manufatti come indicati in motivazione, in favore del fabbricato sito in
Chiavari distinto con il civico 3 A di località Ri alto Case Sparse contraddistinto al NCEU di
11 detto Comune Fg 10 Part. 1410 (fondo dominante) ed a carico del fondo censito al NCT del
Comune di Chiavari Fg. 10 Part.23 dei Sigg.ri e (fondo Controparte_1 Controparte_2 servente);
- dispone che le attrici SIg.re e versino ai SIg.ri Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e la somma di € 9,00 a titolo di indennizzo per la costituzione coattiva Controparte_2 della servitù;
- pone le spese di CTU a carico paritario di tutte le parti e compensa le spese di lite.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza costitutiva una volta passata in giudicato.
Così deciso in Genova lì14 aprile 2025.
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
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