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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4040/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4040/2018 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato Parte_1 P.IVA_1
all'atto di costituzione di nuovo avvocato, dall'Avv. Luca Ruggiero, dall'Avv.
Salvatore Della Corte e dall'Avv. Fabio Ruggiero, presso il cui studio in Napoli,
Via Vittorio Veneto n.288/A, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Fabio Pisillo, presso il cui studio in Siena, Casato di Sopra n. 59, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato CP_2 P.IVA_3
allegato alla comparsa di costituzione con domanda di chiamata in causa del terzo, dall'Avv. Nicola Boschi, presso il cui studio in Firenze, Viale dei Mille n. 73, è elettivamente domiciliata
Dott.Geol. (C.F. ), Controparte_3 C.F._1
rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta N. 4040/2018 R.G. 2 / 56
con contestuale chiamata in causa di terzo, dall'Avv. Giuseppe Magliocca, presso il cui studio in Perugia, Via Monteneri n. 43, è elettivamente domiciliato
C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_4 P.IVA_4
calce alla Comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa, dall'Avv. Roberto Damonte e dall'Avv. Pier Paolo Poggioni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Siena, Via Banchi di Sopra 31
Arch. (C.F. Controparte_5
), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa C.F._2
di risposta con contestuale domanda riconvenzionale, dall'Avv. Jody Guetta, presso il cui studio, sito in Livorno, Via Pieroni 26, è elettivamente domiciliata
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_6 P.IVA_5
per procura generale alle liti in atti, dall'Avvocato Francesco Berti Suman, presso il suo studio in Roma, Via Quirino Majorana n. 104 è elettivamente domiciliata già (C.F. ), Controparte_7 Controparte_8 P.IVA_6
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Stefano
Pinzauti, presso il cui studio in Prato, Via del Ceppo Vecchio n. 5 è elettivamente domiciliata
(C.F. ), rappresentata e Controparte_9 C.F._3
difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Iacopo Casetti, presso il cui studio in Firenze, Via Alfredo Oriani n. 1, è elettivamente domiciliata
C.F. ), rappresentata e Controparte_10 C.F._4
difesa dall'Avv. Rossella Giommi, presso il cui studio in Firenze, Via dello Statuto
n. 3, è elettivamente domiciliata
(C.F. ), contumace Controparte_11 P.IVA_7
TERZI CHIAMATI avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.3.2024, N. 4040/2018 R.G. 3 / 56
per l'Avv. Luca Ruggiero l'Avv. Salvatore Della Corte e l'Avv. Parte_1
Fabio Ruggiero conclud[ono] riportandosi integralmente alle conclusioni tutte rassegnate nell'atto introduttivo, nonché alle residue istanze istruttorie, impugnando e contestando ogni avversa eccezione, deduzione e/o richiesta, nonché le risultanze dell'espletata CTU, queste ultime già oggetto di rilievi critici nell'ambito del relativo procedimento, nonché all'udienza del 28.11.2023; insist[ono], pertanto, nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la fondatezza di tutte le riserve apposte dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'appalto, e per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento della somma quantificata in Euro 814.587,76 o della somma maggiore o minore come determinata in corso di causa, oltre IVA come per legge, interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi nella misura prevista per le ipotesi di esecuzione di opere pubbliche;
2) Condannare parte convenuta alla reintegra delle somme illegittimamente detratte pari ad Euro 36.445,55 o della somma maggiore o minore come determinata in corso di causa oltre IVA, interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria;
3) Condannare parte convenuta al risarcimento del danno per indebito ritardo nel collaudo indicato come riserva
n.86, per l'importo pari ad Euro 170.176,13 o della somma maggiore o minore come determinata in corso di causa oltre IVA, interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria;
4) Accertare e dichiarare il danno curriculare arrecato alla 5) Per gli effetti condannare parte convenuta al risarcimento in Parte_1
favore della del detto danno curriculare da determinarsi in corso di Parte_1
causa e, nel caso, giudicando secondo equità; 6) Condannare la medesima società convenuta al pagamento delle spese legali, oltre IVA se dovuta CPA e rimborso spese generali in attribuzione al costituito procuratore antistatario.”; per l'Avv. Fabio Pisillo precisa le proprie Controparte_1
conclusioni come da memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. che di seguito integralmente si trascrivono, salva la rettifica derivante dall'accertamento compiuto dal CTU in ordine alla quantificazione del danno subito dall a Parte_2
causa della bonifica e riparazione del gruppo elettrogeno (p. 64 Relazione peritale) N. 4040/2018 R.G. 4 / 56
ed il cui risarcimento è stato domandato in via riconvenzionale: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: Nel merito In via principale: - respingere tutte le domande attoree siccome improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_1
rispetto al pregiudizio economico subito dall per Controparte_1
aver questa dovuto procedere all'espletamento di attività estranee alla funzione del committente di opere pubbliche in fase di esecuzione del contratto, e ciò per rimediare al perdurante inadempimento dell'appaltatore; di conseguenza condannare in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 in favore dell della complessiva somma di € Controparte_1
59.363,00, come da quantificazione compiuta in sede di CTU (p. 64 Relazione peritale). Con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree: - disporre la condanna dell convenuta al risarcimento del danno risentito Parte_2
da nei limiti di cui all'art. 240 bis, comma 1 del D.Lgs. 163/2006; - Parte_1
condannare i terzi chiamati a tenere indenne e manlevare la Controparte_1
dall'eventuale responsabilità risarcitoria verso per la parte
[...] Parte_1
di danno ad essi imputabile, secondo quanto di seguito precisato: A) in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di relative alle riserve nn. 1, Pt_1
3 e 58, accertare e dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti affidatario dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di ristrutturazione edilizia ed impiantistica del di cui alla Parte_3
Deliberazione del D.G. Siena n. 717/2004, per la violazione degli obblighi e Pt_4
dei doveri a tale soggetto imputati per legge o per contratto, e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 37, comma 5, D.Lgs. 163/2006, in solido tra loro, la
in persona del legale rappresentante p.t., l'Arch. Controparte_12
nonché le SI.re e Controparte_5 Controparte_9
, quali eredi dell'Arch. , già mandatario del Controparte_10 CP_13 N. 4040/2018 R.G. 5 / 56
R.T.I., a rilevare indenne la da ogni pregiudizievole Parte_5
conseguenza derivante dalle eventuali statuizioni di condanna, ivi compresa la condanna alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze di lite. B) In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di relative Pt_1
alle riserve nn. 1, 3 e 58, accertare e dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità del soggetto incaricato della verificazione del progetto esecutivo per la violazione degli obblighi e dei doveri a tale organo imputati per legge o per contratto e, per l'effetto, condannare la Società in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., a rilevare indenne la da Parte_5
ogni pregiudizievole conseguenza derivante dalle eventuali statuizioni di condanna, compresa la condanna alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze di lite. C) In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di
relative alle riserve nn. 1, 58 e 69, accertare e dichiarare la esclusiva e/o Pt_1
concorrente responsabilità del soggetto incaricato delle indagini geologiche e geotecniche per la violazione degli obblighi e dei doveri a costui imputati per legge
o per contratto, e, per l'effetto, condannare il Dott. a rilevare Controparte_3
indenne la da ogni pregiudizievole conseguenza Parte_5
derivante dalle eventuali statuizioni di condanna, compresa la condanna alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze di lite. D) In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di relative alle riserve nn. 1, Pt_1
58 e 82, nonché alle riserve nn. 2 e 85, accertare e dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità del soggetto incaricato della direzione, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori per la violazione degli obblighi e dei doveri a tale organo imputati per legge o per contratto, e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_14
rilevare indenne la da ogni pregiudizievole Parte_5
conseguenza derivante dalle eventuali statuizioni di condanna, compresa la condanna alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella N. 4040/2018 R.G. 6 / 56
seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. (da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti), non ammessi dal Giudice.”; per l'Avv. Iacopo Casetti insiste per l'accoglimento Controparte_9
delle conclusioni così come formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta, di seguito integralmente trascritte;
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, disattesa ogni domanda, eccezione ed argomentazione ex adverso formulata;
- respingere qualsivoglia domanda spiegata nel presente giudizio nei confronti dell'Arch. , dalla società e dalla CP_13 Controparte_4 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti Controparte_1
in narrativa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda principale e della domanda di manleva di cui alla comparsa di risposta di condannare la compagnia di assicurazioni Controparte_1 [...]
- oggi a rilevare indenne l'Arch. Controparte_8 Controparte_7 CP_13
, oggi rappresentato per successione dalla figlia , da
[...] Controparte_9
ogni pretesa risarcitoria dalle controparti avanzata e comunque da ogni conseguenza derivante dall'eventuale condanna. Con vittoria di spese, compensi e onorari”; per l'Avv. Rossella Giommi insiste per Controparte_10
l'accoglimento delle conclusioni così come espresse in sede di comparsa di costituzione e risposta, di seguito riprodotte: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della SI.ra nel presente Controparte_10
giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere la stessa dal giudizio de quo;
- in via principale e nel merito: a) rigettare ogni domanda formulata dalla società nei confronti della SI.ra Controparte_4 CP_10
in quanto la medesima non risulta essere in alcun modo erede del SIg.
[...]
Arch. ; b) condannare la società ai sensi dell'art. 96 CP_13 Controparte_4
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”; N. 4040/2018 R.G. 7 / 56
per l'Avv. Nicola Boschi richiama integralmente tutto quanto Controparte_2
dedotto e chiesto con la propria comparsa di costituzione e con le memorie autorizzate. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni come spiegate, motivate e chieste negli atti processuali, anche in via istruttoria, ed in particolare nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art.lo 183 cpc n 1, di seguito riprodotte: “affinché sia respinta qualsivoglia domanda spiegata nei confronti di
, dalla convenuta chiamante e dai terzi costituiti, in quanto CP_2
improponibili, infondate in fatto e in diritto, certamente generiche;
e comunque in quanto prescritti i diritti vantati dalle controparti tutte e decadute, le medesime, dalle azioni intraprese. Si rinnova la domanda di garanzia nei confronti di
, con riferimento alle domande direttamente rivolte a Controparte_7 CP_2 ed a quella trasversali.”; per Arch. 'Avv. Jody Guetta precisa le Controparte_5
conclusioni come da propria prima memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c., di seguito riprodotte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ● in via principale di merito, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare assorbite le domande di garanzia promosse in via subordinata dalla convenuta e in via trasversale dalla terza chiamata CP_4 nei confronti dell'Arch. ● in via subordinata, nella denegata
[...] CP_5
ipotesi, di accoglimento anche parziale delle domande attoree, respingere le domande di garanzia promosse in via subordinata dalla convenuta e in via trasversale dalla terza chiamata nei confronti dell'Arch. Controparte_4 CP_5 in quanto infondate in fatto e in diritto;
● in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale sia delle domande attoree che di quelle di garanzia promosse in via subordinata dalla convenuta e in via trasversale dalla terza chiamata nei confronti dell'Arch. accertate Controparte_4 CP_5
le quote di responsabilità a carico dei diversi membri del RTP, limitare la condanna a carico dell'Arch. a quanto risulterà di giustizia. Con vittoria CP_5 di spese e competenze di causa.”; N. 4040/2018 R.G. 8 / 56
per Geol. l'Avv. Giuseppe Magliocca, richiamato Controparte_3
integralmente quanto dedotto, eccepito e richiesto nella comparsa di costituzione, nell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, nelle memorie redatte e depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nonché negli ulteriori scritti difensivi ed all'interno dei verbali di udienza, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti (vds. in particolare comparsa di costituzione – atto di citazione per chiamata in causa del terzo – memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del
30.11.2021) e che di seguito si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito: • in via principale, respingere le domande tutte formulate da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 relativamente alle riserve riportate nel “considerato” lett. a) e b) dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato dall Controparte_1
al dott. geol. in quanto improponibili e comunque
[...] Controparte_3
infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, per le ragioni indicate in narrativa;
• in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate da nei confronti dell Parte_1 [...]
relativamente alle riserve riportate nel “considerato” lett. Controparte_1
a) e b) dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato dall
[...]
al dott. geol. accertare e dichiarare Controparte_1 Controparte_3
l'insussistenza di responsabilità professionale in capo al dott. geol. stante CP_3
la mancata violazione degli obblighi e dei doveri a costui imputati per legge o per contratto per come ex adverso prospettata per le ragioni tutte indicate in narrativa
e, per l'effetto, rigettare le domande formulate nei riguardi del professionista dalla
• in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_6
accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e di accoglimento anche parziale della domanda di manleva articolata dall Controparte_1
nei confronti del dott. geol. previo accertamento di quanto a quest'ultimo CP_3
effettivamente imputabile, condannare il terzo chiamato in causa
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. a manlevare e Controparte_15
rilevare indenne il dott. geol. da ogni pregiudizievole conseguenza CP_3 N. 4040/2018 R.G. 9 / 56
derivante da eventuali statuizioni di condanna adottate nei confronti del medesimo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
• rigettare comunque le domande trasversali articolate nei riguardi dell'odierno convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali.”; per l'Avv. Roberto Damonte e l'Avv. Pier Paolo Poggioni Controparte_4
precisano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso: in via istruttoria: a) previa revoca del provvedimento 12/5/2022, ammettere le prove per testi formulate nella
Memoria istruttoria 186 c.6 n. 2 c.p.c.; b) in accoglimento dell'istanza formulata all'udienza 28/11/2023 e previa revoca del provvedimento 30/11/2023, convocare il CTU a chiarimenti in merito alla richiesta (già formulata nelle Osservazioni dall'ing. CTP della conchiudente) di distinguere, ove ritenute accoglibili, Per_1
la quantificazione delle riserve nn.
1-58 dalla quantificazione della riserva n. 82
(non oggetto di domanda da parte di Azienza USL Toscana Sud Est nei confronti della conchiudente); - in via principale rigettare tutte le domande proposte dall'attrice perché inammissibili, improponibili e infondate in fatto e Parte_7
in diritto e comunque non provate;
- sempre in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla convenuta nei confronti Controparte_1
della conchiudente perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e non provate;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla convenuta nei confronti della conchiudente: CP_1
A) graduare e ripartire le responsabilità fra i terzi chiamati e quindi accertare la quota di responsabilità della conchiudente in base alle risultanze istruttorie e determinare l'ammontare dovuto in base alle stesse, rigettando ogni diversa e maggiore pretesa della convenuta chiamante ed escluso qualsiasi vincolo di solidarietà fra i terzi chiamati;
B) dichiarare i terzi chiamati: 1) arch.
[...]
con studio in via Ottaviano Rinuccini 24 Firenze;
2) Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in viale Controparte_2
dei Mille 70/74 Firenze;
3) dott. residente in [...] Controparte_3
Perugia; 4) in persona del legale rappresentante pro Controparte_11 N. 4040/2018 R.G. 10 / 56
tempore con sede in via Adda 55 Roma;
5) signora nata a [...]
Firenze il 16/9/1999 e 6) la signora nata a [...] il Controparte_10
3/2/1964 queste ultime quali eredi dell'arch. CP_13 [...]
con sede in Reggello (FI), in proprio e nella qualità di Controparte_16
Cont mandatario della (formato dal medesimo e dai mandatari e Controparte_2
arch. ed entrambe residenti in [...] - CP_5
fraz. Sant'Ellero, tenuti e condannarli, in via solidale o come meglio visto, a manlevare e risarcire, per quanto di ragione, la conchiudente dalle domande formulate dalla convenuta e a rilevarla indenne di tutte le somme che risultasse condannata a pagare oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse da chiunque proposte”; per l'Avv. Stefano Pinzauti ribadisce di non accettare Controparte_7
alcun contraddittorio su domande nuove e/o mutate e/o tardivamente modificate proposte dalle altre parti, ribadendone l'eccepita tardività e decadenza, ed insiste affinché il Tribunale di Siena, contrariis reiectis, Voglia accogliere le conclusioni rassegnate, anche in via istruttoria, in comparsa di costituzione e risposta ed in memoria ex art. 183 VI c. n. 1) c.p.c. del 29/11/2021, di seguito trascritte: “[Voglia il Tribunale di Siena] IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità delle domande proposte da SI.ra avverso Controparte_9
sia per mancata proposizione di istanza ex art. 269 c.p.c., sia Controparte_7
perchè la costituzione della SI.ra è avvenuta dopo il termine Controparte_9
perentorio ex art. 167 c.p.c. e precisamente il giorno stesso della prima udienza
(03/03/2020), per tutti i motivi dedotti in atti, a verbale di udienza e deducendi in corso di causa;
comunque ed in ogni caso rigettarla, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
IN VIA PRELIMINARE: per quanto di interesse processuale di
accertare e dichiarare la tardività ex art. 167 c.p.c. della Controparte_7
costituzione in Giudizio della SI.ra (attuata alla prima Controparte_10
udienza del 03.03.2020), e quindi la tardività ed inammissibilità di qualsivoglia domanda da questa eventualmente proposta avverso e Controparte_7 N. 4040/2018 R.G. 11 / 56
comunque rigettarla;
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla SI.ra avverso Controparte_9 [...]
ex artt. 2934 – 2592 e segg. c.c., per tutti i motivi dedotti in atti e CP_7
deducendi in corso di causa, e per l'effetto respingerla e rigettarla;
IN VIA
PRELIMINARE: accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità della domanda di garanzia proposta da avverso in Controparte_2 Controparte_7
relazione alla domanda spiegata avverso da Controparte_2 Controparte_4
poiché la chiamata in causa relativa alle domande proposte da Parte_8
avverso è stata notificata a allorché era
[...] Controparte_2 Controparte_7
già stata attuata la costituzione di e degli altri chiamati in causa, Controparte_4
ed erano già state dedotte le domande c.d. trasversali avverso e Controparte_2
comunque per tutti i motivi dedotti e deducendi in atti di causa ed a verbale di udienza, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
IN VIA PRELIMINARE: accogliere l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata ritualmente da
e, per l'effetto, respingere e rigettare ogni domanda proposta da Controparte_2
qualsivoglia parte processuale avverso e, comunque, da Controparte_2
quest'ultima e/o da qualsivoglia altra parte processuale avverso Controparte_7
NEL MERITO: IN TESI: - respingere integralmente le domande tutte
[...]
dedotte da e/o da qualsivoglia altra parte Controparte_1
processuale nel presente Giudizio nei confronti di in quanto Controparte_2
prescritte, decadute, inammissibili, improponibili, improcedibili, tardive, infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate per i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, e comunque ed in ogni caso, respingere e rigettare tutte le domande proposte nel presente Giudizio da
e/o da qualsivoglia altra parte processuale avverso Controparte_2 Controparte_7
perché inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate in fatto ed in
[...]
diritto e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione
e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese, anche di CTU e CTP
e compensi professionali;
IN IPOTESI di accoglimento ancorché parziale delle domande spiegate avverso - accertare il grado concorrente di Controparte_2 N. 4040/2018 R.G. 12 / 56
responsabilità concorsuale, anche ex art. 1227 c.c., delle parti del Giudizio e/o di soggetti terzi corresponsabili ancorché non citati nella determinazione dei danni lamentati da nel presente Giudizio, previa ammissione di opportuna Parte_1
C.T.U. tecnica, previa prova dell'effettiva sussistenza dei danni lamentati e della loro riconducibilità eziologica alla responsabilità eventualmente accertata a carico di - ripartire in concreto il rispettivo grado di corresponsabilità Controparte_2
dei soggetti ritenuti responsabili all'esito dell'istruttoria processuale, ancorché non citati, sia ai fini di consentire il riparto tra corresponsabili ex art. 2055 c.c. e
l'azione di regresso tra corresponsabili ex art. 2055 c.c., sia ai fini dei limiti previsti dalla polizza a copertura della sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile all'assicurata anche ex art. 10 C.G.A. di Controparte_2
polizza; - ridurre conseguentemente la entità delle somme richieste secondo il giusto ed il provato, in ogni caso con la compensazione delle spese e dei compensi professionali, essendo l'accertamento giudiziale della responsabilità e del " quantum debeatur" necessario ed imprescindibile per la determinazione e quantificazione del diritto dell'attore; - respingere ogni ulteriore pretesa di Pt_6
e/o di qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di Controparte_1
e comunque e in ogni caso ogni domanda proposta quest'ultima Controparte_2
società e/o da qualsivoglia altra parte processuale avverso Controparte_7
perché inammissibile, improponibile, improcedibile, tardiva, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
- applicare in ogni caso, anche in denegata ipotesi di accoglimento della domanda avverso Controparte_7
i limiti contrattuali, anche di massimale assicurato, di polizza (euro
[...]
330.568,23=), nonché franchigie (euro 9.917,04=) e scoperti contrattuali previsti dall'invocata copertura assicurativa ed eccepiti nel dettaglio in comparsa di costituzione e risposta ed in corso di causa;
- In ogni caso: Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, nonché di compensi professionali”. In via istruttoria: conclude per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti (anche documentali), ivi compresi quelli non ammessi dal Giudice.”; N. 4040/2018 R.G. 13 / 56
per l'Avv. Francesco Berti Suman precisa le Controparte_6
conclusioni riportandosi a quelle contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si riscrivono …: “Voglia il Tribunale: - Nel merito della chiamata in causa, accertare l'inoperatività della garanzia assicurativa per i fatti di causa, dando atto che la polizza, in forza dell'art.
2.1 A) delle condizioni generali, non garantisce le perdite pecuniarie di cui parte attrice chiede il risarcimento;
- in via subordinata, limitare l'obbligo della a Parte_9
quanto stabilito nella polizza, in particolare per quanto attiene ai massimali, ai limiti di risarcimento, allo scoperto del 10% e alle altre esclusioni e limitazioni contrattuali;
- rigettare comunque tutte le domande rivolte contro il dr. CP_3
in quanto infondate.”;
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.12.2018, all'epoca Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vittorio Raiola, conveniva l Parte_10
, ora dinanzi al Tribunale di Siena;
in fatto,
[...] Controparte_1
esponeva di essersi aggiudicata la gara d'appalto indetta dall di Parte_10
Siena per i “lavori di sistemazione esterna, rifacimento centrali tecnologiche e ristrutturazione dell'area radiologica del Presidio Ospedaliero di Abbadia San
Salvatore” e di avere quindi stipulato il relativo contratto d'appalto in data
23.5.2012; esponeva ancora che i lavori erano stati divisi in due fasi e che vi erano state varie consegne parziali, che il progetto esecutivo era risultato approssimativo, carente sotto certi aspetti ed errato per altri, e che quindi la Direzione dei lavori, dopo avere emesso numerosi ordini di servizio, aveva redatto due perizie di variante, che comportavano un aumento dei prezzi superiore al 20%, e quindi un atto aggiuntivo sottoscritto il 4.3.2015; esponeva quindi di avere iscritto riserve per complessivi € 820.147,76 oltre IVA, in particolare la riserva n. 1 per € 306.884,13 per la mancanza dei rilievi dei sottoservizi esistenti ed altre problematiche, la riserva n. 3 per € 133.000,00 per le maggiori difficoltà riscontrate nelle opere di scavo, la riserva n. 2 per € 12.000,00 per la mancata contabilizzazione delle forniture a piè d'opera, la riserva n. 58 per € 165.800,00 per l'anomalo andamento N. 4040/2018 R.G. 14 / 56
dei lavori derivante dal frazionamento della disponibilità delle aree, dalla presenza di sostanze inquinanti nel sottosuolo e dall'impossibilità fino al giorno 19.2.2014 di realizzare la struttura nella zona saturazione, la riserva n. 59 per € 3.600,00 per lavorazioni non previste sugli infissi delle centrali tecnologiche, la riserva n. 69 per
€ 51.643,10 per la mancata realizzazione di due ascensori, la riserva n. 81 per €
19.034,00 per il mancato riconoscimento degli oneri per lo smaltimento in discarica dei materiali di risulta delle demolizioni, la riserva n. 83 per € 3.300,00 per le riparazioni dei circuiti idraulici successivamente al collaudo;
esponeva ancora che la Direzione dei Lavori aveva certificato l'ultimazione dei lavori il 25.3.2015 e preso in consegna i locali ma che poi, nella redazione della contabilità finale, aveva arbitrariamente ed indebitamente dedotto una percentuale di valore su alcune forniture, e che, per tale ragione, essa aveva iscritto la riserva n. 85 per € 25.863,53; sosteneva che avrebbe potuto completare i lavori in precedenza se non avesse dovuto aspettare le decisioni della Stazione appaltante relativamente alle opere da realizzare in alternativa alla pensilina fotovoltaica e che, per questo, aveva iscritto la riserva n. 82 per € 96.783,00; lamentava infine che anche il collaudo finale era avvenuto in ritardo e che, per tale motivo, aveva iscritto la riserva n. 86 per €
170.176,13; in diritto, ribadiva la sussistenza degli errori progettuali, in violazione dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006 e la redazione di due varianti sostanziali in violazione dell'art. 132 D.Lgs. 163/2006, richiamava l'istituto della “riserva” evidenziando di avere adempiuto agli oneri formali previsti in proposito dalla legge ed evidenziava la fondatezza delle riserve stesse, ribadendo il contenuto delle riserve già esposte in fatto ed evidenziando i danni conseguentemente patiti per l'anomalo andamento dei lavori, anche con riferimento alle illegittime sospensioni dei lavori, per i maggiori oneri per prestazioni e lavorazioni non riconosciute e per il mancato riconoscimento delle riserve contabili, le illegittime detrazioni ed i danni per il ritardato collaudo;
concludeva chiedendo il pagamento di € 814.587,76 per le riserve, di € 36.445,55 per la reintegrazione delle somme decurtate e di € 170.176,13 per il danno da ritardato collaudo, oltre al danno curriculare, con vittoria di spese. N. 4040/2018 R.G. 15 / 56
La convenuta si costituiva il 29.3.2019, in vista Controparte_1
dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al
23.4.2019 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c., contestando la domanda attorea;
eccepiva l'improponibilità delle domande attoree a causa dell'anomalo andamento dei lavori, in quanto l'impresa aveva accettato di eseguire i lavori previsti nelle due varianti, varianti che non dipendevano da errori progettuali, ed anche le sospensioni erano legittime;
nel merito, contestava comunque specificatamente la fondatezza delle riserve, sia di quelle relative all'anomalo andamento dei lavori sia di quelle contabili, e la quantificazione dei danni ivi compiuta, ribadiva la legittimità delle detrazioni effettuate e contestava infine l'imputabilità del ritardo nel collaudo;
concludeva, previa richiesta di chiamata in causa dei terzi a cui erano stati affidati incarichi di progettazione, indagini, verifiche e direzione dei lavori, chiedendo il rigetto della domanda e, in riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento dell'appaltatrice, con vittoria di spese.
Autorizzate le chiamate in causa e differita l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 30.10.2019, con comparsa in data 7.10.2019 si costituiva quale soggetto, facente parte del Raggruppamento Controparte_2
Temporaneo di Professionisti, avente natura c.d. verticale e di cui era capogruppo l'Arch. che si era occupato specificamente dello studio, della CP_13
preparazione e della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) degli impianti e dei servizi;
contestava la genericità degli addebiti ad essa rivolti ed evidenziava la correttezza del proprio operato, in particolare rilevando che il Piano di Sicurezza e Coordinamento specificava che le aree di cantiere erano interessate da reti impiantistiche non censite e che, pertanto, l'appaltatore avrebbe dovuto procedere alla relativa ricognizione;
concludeva, previa richiesta di chiamata in causa della propria assicuratrice per il rigetto della domanda, Controparte_7
con vittoria di spese.
Con comparsa in data 9.10.2019, si costituiva anche il Dott.Geol. CP_3
quale soggetto che aveva redatto la relazione geotecnica e geologica,
[...] N. 4040/2018 R.G. 16 / 56
aggiornandone una precedentemente redatta dallo stesso;
si associava alle difese ed eccezioni dell eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1
riserva n. 1 in quanto il progetto esecutivo era stato regolarmente verificato, ai sensi dell'art. 240-bis D.Lgs. 163/2006 e comunque, nel merito, contestava la fondatezza sia di tale riserva che delle riserve n. 58 e n. 69, evidenziando di avere integralmente e correttamente eseguito l'incarico professionale ricevuto dall'Azienda; concludeva, previa richiesta di chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per il rigetto della domanda Controparte_6
nei propri confronti, con vittoria di spese.
Con comparsa in data 10.10.2019, si costituiva altresì quale Controparte_4
soggetto incaricato del supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo;
contestava la fondatezza delle riserve n. 1 e n. 58 che potevano riguardarla e, con riferimento al proprio rapporto con l previa Controparte_1
ricostruzione della normativa in materia, sosteneva di avere svolto regolarmente l'incarico conferitole ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 554/1999; concludeva, previa richiesta di ulteriore chiamata in causa degli altri soggetti già chiamati in garanzia, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con comparsa in data 10.10.2019, si costituiva altresì l'Arch. Controparte_5
chiamata in causa quale partecipante al Raggruppamento Temporaneo di
[...]
Professionisti citato supra; sosteneva di avere partecipato al suddetto RTP solo quale “giovane professionista” ai fini dell'ottenimento del requisito previsto dall'art. 51 d.P.R. 554/1999 ma di non avere svolto alcun ruolo nella progettazione, essendosi occupata solo dello sviluppo e della restituzione grafica dei progetti elaborati dal capofila, al punto da non avere mai ricevuto alcun compenso per l'opera prestata;
sosteneva quindi di non avere alcuna responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante e contestava la sussistenza della solidarietà all'interno del
R.T.P. e, comunque, evidenziava la marginalità di un'eventuale quota di responsabilità a suo carico;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. N. 4040/2018 R.G. 17 / 56
Nuovamente differita l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183
c.p.c. al 3.3.2020 per la chiamata in causa degli ulteriori terzi, con comparsa in data
26.2.2025 si costituiva eccepiva l'inoperatività della Controparte_6
garanzia e nel merito si associava alle difese dell'assicurato Dott.Geol. CP_3
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 2.3.2020, si costituiva altresì Controparte_7
evidenziava di essere stata chiamata in causa solo relativamente al rapporto di garanzia c.d. impropria con si associava quindi alle difese ed Controparte_2
eccezioni della propria assicurata e, comunque, eccepiva Controparte_2
l'inoperatività della copertura assicurativa nel caso di specie;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 3.3.2020, si costituiva anche Controparte_9
quale figlia ed erede dell'Arch. deceduto il 6.8.2012; evidenziava CP_13
preliminarmente di avere accettato l'eredità con beneficio d'inventario e, nel merito, contestava qualsiasi responsabilità dell'Arch. nella redazione del CP_13
progetto; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 3.3.2020, infine, si costituiva Controparte_10
chiamata in causa quale moglie ed erede del defunto Arch. si CP_13
difendeva evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non era erede del defunto.
pur ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva e Controparte_11
restava contumace.
L invece, non provvedeva alla chiamata in causa Controparte_1
dello e Controparte_18
Persona_2
Con atto in data 23.9.2021, si costituivano l'Avv. Luca Ruggiero e l'Avv. Salvatore
Della Corte, quali nuovi difensori dell'attrice Parte_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 3.3.2020 e, in prosecuzione, del 6.7.2021 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la N. 4040/2018 R.G. 18 / 56
produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal
Giudice con ordinanza del 12.5.2022; con la medesima ordinanza il Giudice rigettava le richieste di prova testimoniale avanzate dalle parti;
con ordinanza del
6.2.2023 e, quindi, con ulteriore ordinanza del 28.2.2023, stavolta per “gravi motivi” ai sensi dell'art. 196 c.p.c., il Giudice sostituiva il consulente tecnico d'ufficio; infine, con ordinanza del 30.11.2023, il Giudice rigettava la richiesta di chiarimenti alla consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 13.3.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha chiesto il pagamento delle somme indicate nelle Parte_1
riserve in relazione ad un contratto d'appalto di lavori pubblici.
Sotto il profilo fattuale, è in proposito pacifico e documentalmente provato che l di Siena, con bando del 6.11.2011 (doc. 2 fasc.att.), ha indetto una Parte_10 gara di appalto avente ad oggetto “lavori di sistemazione esterna, rifacimento centrali tecnologiche e ristrutturazione dell'area radiologica del Presidio
Ospedaliero di Abbadia San Salvatore”, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo complessivo di €
3.305.068,23 di cui € 159.047,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, importi stabiliti “a corpo”, oltre che per l'importo di € 21.602,97 per opere “a misura”, lavori suddivisi in due fasi per un totale di 756 giorni.
È altrettanto pacifico che ha partecipato alla gara, offrendo un Parte_1
ribasso del 31,83% e che l di Siena, con determinazione del Parte_10
Direttore Generale n. 91 del 29.3.2012, ha aggiudicato i lavori in questione alla per un importo di € 2.303.689,78 (doc. 3 fasc.att.) e che, quindi, le Parte_1
parti hanno stipulato il contratto d'appalto con atto ai rogiti Notaio del Per_3
23.5.2012 (doc. 4 fasc.att.). N. 4040/2018 R.G. 19 / 56
Il progetto delle suddette opere è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti costituito dall'Arch. quale mandatario e dalla CP_13
e dall'Arch. quali mandanti, Controparte_2 Controparte_5
quest'ultima quale giovane professionista del raggruppamento, come richiesto dall'art. 51 comma 5 dPR 554/1999.
La perizia geologica è stata affidata al Geologo Dott.Geol. Controparte_3
L'incarico di supporto al RUP per la verifica e la validazione del progetto è stato affidato all'organismo verificatore già Rina Industry S.p.A.. Controparte_4
La direzione dei lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati alla Controparte_11
Al rapporto, si applicano il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 costituente il
“Codice dei contratti pubblici” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, costituente il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. A tal proposito, è pur vero che nel contratto è richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 ma è anche vero che la norma transitoria dell'art. 357 comma 6 D.M.
207/2010, con riferimento alle disposizioni della parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), stabilisce che tali norme del nuovo decreto non si applicano alle relative fasi allorquando, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti;
ed allora, visto che nel caso di specie, il contratto d'appalto è stato stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 207/2010, deve ritenersi applicabile il regolamento suddetto.
Nel corso dei lavori, come si avrà modo di meglio evidenziare infra, sono state approvate due perizie di variante, rispetto alle quali l'impresa ha sottoscritto i relativi atti di sottomissione, ed un atto aggiuntivo.
I lavori sono stati ultimati in data 28.9.2016, salvo alcune problematiche, in particolare quella relativa alla rumorosità de gruppo elettrogeno su cui si avrà modo
Pt_1 di tornare , e collaudati il 13.9.2018. N. 4040/2018 R.G. 20 / 56
Ciò detto e passando al merito della controversia, come accennato, l'attrice Pt_1
ha, anzitutto, richiesto il pagamento delle somme per le quali ha iscritto
[...]
riserve nel corso dell'appalto e quindi confermato tali riserve nella contabilità finale.
In proposito, si deve premettere che, come evidenziato anche in giurisprudenza, la riserva è lo strumento giuridico che consente all'appaltatore di formulare contestazioni ed avanzare richieste all'amministrazione committente per il riconoscimento di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi che, a qualsiasi titolo, possono scaturire in corso di esecuzione del rapporto contrattuale;
essa, del pari, assolve anche ad una funzione di tutela dell'amministrazione appaltante, la quale deve poter esercitare prontamente ogni attività necessaria a verificare con esattezza i fatti indicati dall'appaltatore, a conoscere l'effettiva diversa maggiore onerosità connessa alla realizzazione dell'opera e, conseguentemente, porre in essere tutte le iniziative necessarie e possibili al fine di porre rimedio alle problematicità insorte.
Sotto il profilo formale, le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore e, in ogni caso, sempre a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole (art. 191 D.M.
207/2010 cit.) e, in particolare, in alcuni specifici atti, quali il verbale di consegna dei lavori (artt. 155 comma 4 e 157 comma 4 D.M. 207/2010), l'ordine di servizio
(art. 152 comma 3 D.M. 207/2010) e - come si avrà modo di vedere anche infra - i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori (più precisamente, nell'eventualità che la sospensione possa essere illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva nel registro di contabilità quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato, mentre, sia nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacché l'idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all'atto della cessazione della N. 4040/2018 R.G. 21 / 56
sospensione medesima, sia nel caso in cui quest'ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o nel registro di contabilità successivamente firmato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 2007, n. 17630).
L'esplicazione della riserva, ossia la dettagliata e puntuale esposizione delle motivazioni che hanno indotto a formularla e dei conseguenti pregiudizi, deve essere effettuata dall'appaltatore, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla firma con riserva del registro di contabilità (art. 190 D.M. 207/2010).
Le riserve devono poi essere confermate sul conto finale, in quanto quelle non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate (art. 191 D.M.
207/2010); naturalmente, nel corso dell'appalto, l'appaltatore può rinunciare a far valere una riserva.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute (art. 191 comma 3 D.M. 207/2010; tuttavia, quando non è possibile quantificare subito il danno, è obbligo dell'impresa inserire una riserva, anche generica, nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso stesso, mentre il quantum può essere successivamente indicato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 2007, n. 17630).
Ciò detto in linea generale, a fronte dell'eccezione svolta dalla convenuta
[...]
di inammissibilità della domanda con riferimento alle riserve Controparte_1
relative agli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 163/2006 e del regolamento, si deve rilevare che, in effetti, secondo quanto previsto dagli artt. 112 e 240-bis comma 1-bis D.Lgs. 163/2006 cit., in linea di principio, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.
E tuttavia, la norma in questione non può pregiudicare il diritto dell'appaltatore a vedersi riconosciuti i maggiori oneri e danni derivanti dall'esecuzione di un progetto che sia stato validato, ma la cui procedura di validazione sia manchevole o N. 4040/2018 R.G. 22 / 56
incompleta; tale circostanza, infatti, laddove accertata, comporta l'annullamento del provvedimento di approvazione del progetto, anche se formalmente validato.
In tal senso, appare quindi necessario esaminare nel merito le singole riserve, ivi comprese quelle - su cui si avrà modo di soffermarci subito infra - fondate sull'andamento anomalo dei lavori per erroneità del progetto posto alla loro base.
Sempre preliminarmente, deve essere altresì esaminata l'eccezione preliminare, sollevata dalla convenuta di inammissibilità della CP_1 Controparte_1
domanda relativa alle riserve rispetto alle quali l'impresa ha successivamente sottoscritto, senza apporre ulteriori riserve, gli atti di sottomissione alle relative perizie di variante e l'atto aggiuntivo.
Prima di esaminare tale questione, appare opportuno richiamare brevemente la disciplina in tema di perizie di variante e suppletive.
Ebbene, la disciplina di tale materia è finalizzata, a fronte del principio generale della vincolatività del contenuto del contratto di appalto, a consentire al committente di introdurre variazioni all'originario contenuto contrattuale, per assicurarne la rispondenza allo scopo cui lo stesso contratto è preordinato, ma anche a circoscrivere tale possibilità entro limiti determinati a tutela dell'interesse dell'appaltatore. In questa prospettiva, da un lato, è fatto divieto all'appaltatore di apportare, unilateralmente ed in mancanza di indicazioni in tal senso da parte del committente, variazioni all'opera; dall'altro, è disciplinato il diritto potestativo del committente di imporre, a condizioni e limiti predeterminati, varianti all'oggetto contrattuale (c.d. ius variandi) che, in nessun caso, possono determinare modifiche sostanziali alla natura dei lavori.
Com'è noto, le varianti si distinguono in tre categorie: a) quantitative: che comportano variazioni, in aumento o in diminuzione, nelle quantità previste nell'oggetto contrattuale e, conseguentemente, nell'importo contrattuale;
b) qualitative: che comportano l'esecuzione di prestazioni nuove, in parte diverse, in sostituzione o in aggiunta a quelle contemplate dal contratto e dal progetto, senza che a ciò conseguano variazioni nell'ammontare complessivo dell'appalto; c) N. 4040/2018 R.G. 23 / 56
qualitative e quantitative: che comportano variazioni qualitative dalle quali conseguano anche variazioni nell'ammontare complessivo del contratto.
I presupposti in presenza dei quali possono essere introdotte varianti in corso d'opera sono indicati dall'art. 132 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 311 D.M.
207/2010; e, dal momento che la normativa ammette le varianti “esclusivamente” nei casi in essa indicati, le ipotesi ivi previste sono da ritenere tassative, non estensibili analogicamente: a) varianti per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) varianti per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie in precedenza non previste dalla normativa, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni contrattuali;
c) varianti per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene o alle condizioni dei luoghi;
d) varianti per difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore; e) varianti per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Ai sensi dell'art. 132 comma 6 D.Lgs. 163/2006 cit., si ha “errore o omissione progettuale” nel caso di inadeguata valutazione dello stato di fatto, mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;
e, ai sensi dell'art. 132, comma 4 D.Lgs. 163/2006 cit., nel caso in cui l'errore o l'omissione progettuali comportino la necessità di introdurre varianti per un importo eccedente il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore deve procedere alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. N. 4040/2018 R.G. 24 / 56
Lo ius variandi, cioè il diritto potestativo del committente di imporre l'esecuzione di varianti all'appaltatore, per le ragioni accennate supra, è sottoposto a dei limiti, di duplice natura, quantitativi e qualitativi.
Il primo limite, di natura quantitativa, è il limite del c.d. quinto d'obbligo, cioè il limite in forza del quale non possono essere imposte variazioni tali da determinare un aumento (o una diminuzione) dell'importo dei lavori in misura superiore al quinto dell'importo complessivo dell'opera quale dedotto nel contratto;
ai sensi degli artt. 161 comma 12 e 162 comma 1 DM 207/2010, la stazione appaltante, durante l'esecuzione dell'appalto, può quindi ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto stesso e, in tale ipotesi,
l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza che nulla spetti a titolo di indennizzo, dovendosi presumere - secondo la ratio della norma - che un aumento (o una diminuzione) dei lavori contenuta nel limite in questione non sia pregiudizievole per l'appaltatore, che deve ritenersi adeguatamente remunerato con l'applicazione dei prezzi originari. Naturalmente, la modifica dell'oggetto contrattuale può comportare una modifica dei termini di consegna.
Nell'ipotesi in cui le varianti superino il limite del quinto dell'importo del contratto,
l'appaltatore è libero di scegliere di recedere dal contratto oppure proseguire i lavori, negoziando eventualmente nuove condizioni.
Il secondo limite, di tipo qualitativo, attiene al fatto che non si possono introdurre variazioni che mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto;
l'appaltatore, infatti, “ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto”, dovendosi intendere per “variante sostanziale”, in mancanza di una puntuale definizione normativa, non solo l'ipotesi in cui, a seguito della variazione, muti la tipologia dell'opera (c.d. aliud pro alio), ma anche quella in cui, pur non mutando la tipologia, il progetto venga sconvolto nella sua impostazione originaria. In tal caso, ai sensi dell'art. 161 comma 4 DM 207/2010, non sussiste alcun obbligo per N. 4040/2018 R.G. 25 / 56
l'appaltatore di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato.
Dal punto di vista procedurale, per quel che interessa in questa sede, nel caso in cui l'importo della variante, in aumento o in diminuzione, sia contenuta entro il quinto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o motivato dissenso, ai sensi degli artt. 161 comma 4 e 162 comma 1 DM 207/2010.
Nel caso in cui l'importo della variante in aumento ecceda il limite del quinto dell'importo contrattuale, la perizia deve essere accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è sottoposta l'accettazione, ai sensi dell'art. 161 comma 1 DM 207/2010. Tale atto aggiuntivo equivale ad un nuovo contratto: poiché la misura del quinto dell'importo originario dell'opera (c.d. quinto d'obbligo) rappresenta il limite entro il quale l'appaltatore è obbligato all'esecuzione degli ulteriori lavori di cui al contratto di appalto originario, ed oltre il quale, invece, i lavori possono essere qualificati come variante del predetto contratto originario, spettando all'appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto, salvo che non voglia espressamente eseguirli, previo nuovo accordo, qualora l'amministrazione appaltante richieda l'esecuzione di lavori diversi da quelli indicati nel contratto originario ed in variante ad essi, per un importo superiore al c.d. quinto d'obbligo, detta richiesta non trova fondamento nell'originario contratto di appalto e ad essa, pertanto, non corrisponde alcun obbligo da parte dell'appaltatore; con la conseguenza che il successivo accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione dei nuovi lavori in variante deve essere considerato come un nuovo contratto.
Nell'ipotesi in cui le varianti comportino l'introduzione di categorie di lavorazioni non previste o l'utilizzazione di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, l'amministrazione deve provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 163 DM 207/2010. I nuovi prezzi sono determinati dal direttore dei lavori in contradditorio con l'appaltatore, in modo da consentire N. 4040/2018 R.G. 26 / 56
all'appaltatore di fare tutte le osservazioni e di apportare tutti gli elementi utili ai fini della fissazione dei nuovi prezzi, tuttavia la determinazione non avviene necessariamente di comune accordo tra il direttore dei lavori e l'appaltatore stesso: qualora, infatti, l'appaltatore non accetti i nuovi prezzi, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base dei prezzi approvati ma non accettati, che vengono ammessi in contabilità e l'appaltatore può solo procedere all'iscrizione di apposita riserva sul registro di contabilità, indicando le ragioni del dissenso e la cifra a cui ritiene di aver diritto;
nell'ipotesi in cui l'appaltatore non procede all'iscrizione di riserva, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Come già accennato supra, l'appaltatore, oltre al corrispettivo dei lavori, non ha diritto, per l'esecuzione dei maggiori o diversi lavori, ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.
Ciò detto e tornando all'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per l'avvenuta sottoscrizione, da parte dell'appaltatrice, degli atti di sottomissione alle due perizie di variante e dell'atto aggiuntivo, alla luce della stessa giurisprudenza citata dalla convenuta (cfr. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14 gennaio 2019, n.
634), il principio ivi affermato - e condiviso dal Tribunale - riguarda l'ipotesi in cui, nell'ambito di un appalto pubblico, l'Amministrazione appaltante richieda lavori diversi ed ulteriori da quelli considerati in contratto, in variante dell'opera appaltata, per un importo di oltre un quinto rispetto a quello globalmente stabilito;
in tale ipotesi, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'Amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, il quale, pertanto, a fronte della richiesta della committente, può scegliere se recedere dal contratto oppure proseguire i lavori, dichiarando per iscritto anche, ed eventualmente, a quali condizioni (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 agosto 2016, n.
17146); in tal caso, l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante per l'importo suindicato - a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta dell'amministrazione o di atto aggiuntivo - deve parificarsi all'accordo che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 1 N. 4040/2018 R.G. 27 / 56
agosto 2013, n. 18438), con la conseguenza che, pur a fronte della previa apposizione della riserva, la sottoscrizione dei successivi atti di sottomissione con approvazione del nuovo cronoprogramma dei lavori, poi sostanzialmente rispettato, esclude che l'impresa possa accampare ulteriori diritti, avendo peraltro accettato contestualmente ai nuovi tempi di esecuzione anche tutta una serie di lavori integrativi idonei a giustificare lo slittamento della data finale prevista nel contratto originario (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 dicembre 2017, n. 30915); in tal caso, quindi, la riserva in questione deve ritenersi superata dalla stipula di nuovo ed autonomo contratto intercorso tra le parti dopo l'apposizione di detta riserva e successivamente all'approvazione della suddetta perizia di variante, e, di conseguenza, l'appaltatrice non può più pretendere nulla in relazione ad essa.
Altro è a dirsi, però, con riferimento all'atto di sottomissione collegato ad una perizia di variante che non determina il superamento del quinto d'obbligo, in quanto in tal caso l'impresa è obbligata ad eseguire quanto richiesto dall'amministrazione; del resto, l'atto di sottomissione non costituisce la sede per l'iscrizione di riserve né tantomeno, in difetto di una espressa convenzione fra le parti, per la rinunzia ai diritti eventualmente maturati;
il medesimo atto, quindi, non ha alcuna efficacia transattiva delle controversie eventualmente insorte ovvero di rinuncia delle future pretese, salvo che non sia convenuto diversamente in maniera esplicita;
dunque, a meno che non sia diversamente previsto nell'atto stesso, la relativa sottoscrizione si riferisce unicamente all'accettazione delle nuove lavorazioni e dei nuovi prezzi, rispetto ai quali l'impresa non può sollevare contestazioni, ma non preclude l'apposizione di riserva per l'anomalo andamento dei lavori.
Nel caso di specie, quindi, si tratta di verificare se le varianti hanno determinato un aumento del valore dell'appalto superiore al quinto d'obbligo o meno, questione su cui si avrà modo di tornare subito infra.
Nel caso di specie, come già rilevato, sono state approvate due varianti.
La prima perizia di variante (docc. 2 e 4 fasc.conv.) è stata approvata con deliberazione D.G. n. 281 del 17.7.2013, sulla base della relazione allegata, ed ha N. 4040/2018 R.G. 28 / 56
comportato un aumento dell'importo dei lavori di € 286.315,85 al netto del ribasso di gara. Tale perizia è stata redatta sia per “la presenza di situazioni inerenti la specificità dell'opera che, data la loro natura, non era possibile prevedere in fase di progettazione”, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 cit., in particolare, per la “presenza di reti impiantistiche di tipo infrastrutturale delle quali non era stato possibile rilevare l'esattezza dei percorsi in fase progettuale…” per le quali “si sono rese necessarie … lavorazioni che per la loro difficoltà intrinseca ed imprevedibile hanno portato a modificare alcune linee infrastrutturali” e, inoltre,
“… è stato necessario procedere agli scavi in modo particolarmente attento, spesso
a mano, con attrezzature e modalità anche differenti da quelle previste progettualmente, con l'utilizzo spesso di uomini a terra a vigilare per mantenere la sicurezza, sia delle maestranze, sia della struttura, ai massimi livelli”, “anche in considerazione della necessità di ridurre al minimo il rischio di interruzione del servizio sanitario attivo per il Presidio Ospedaliero”, come si avrà modo di vedere meglio infra con riferimento alle contestazione degli errori progettuali sub a) e c) e con riferimento alla riserva n. 3, sia per “soddisfare alcune richieste avanzate dall , con riferimento alla zona della radiologia, ai sensi dell'art. CP_1
132 comma 3 D.Lgs 163/2006 cit..
La seconda perizia di variante (docc. 3 e 5 fasc.conv.) è stata poi approvata con deliberazione D.G. n. 320 dell'1.9.2014, sulla base della relazione allegata, ed ha comportato un aumento dell'importo lavori di € 200.778,74 al netto del ribasso di gara. Ed anche tale perizia è stata redatta sia per “la presenza di situazioni inerenti la specificità dell'opera che, data la loro natura, non era possibile prevedere in fase di progettazione”, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 cit., quali, ad esempio, la modifica dei corpi di fabbrica relativi ai nuovi ascensori, la zona saturazione, la decorazione delle facciate, la terra di scavo, le modifiche della cabina Enel richieste dall'ente gestore, sia per “soddisfare alcune richieste avanzate dall , con riferimento alla zona del Pronto Soccorso, ai sensi CP_1
dell'art. 132 comma 3 D.Lgs 163/2006 cit.. N. 4040/2018 R.G. 29 / 56
Ciò detto, rinviando al prosieguo ogni considerazione sull'operatività del disposto di cui all'art. 132 comma 4° D.Lgs. 163/2006 cit., per le ragioni evidenziate supra, si pone comunque il problema del superamento del c.d. quinto d'obbligo
A tal proposito, si deve invero premettere che il c.d. quinto d'obbligo si calcola come prodotto dell'importo dell'appalto, costituto dall'importo del contratto originario sommato a quelli degli atti successivamente stipulati ed alle somme eventualmente riconosciute non a titolo risarcitorio all'esecutore in sede di accordo transattivo, per il 20%; ed il limite economico dettato dal principio del quinto d'obbligo oltre il quale non possono essere imposti lavori agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario è dato dalla somma dell'importo contrattuale originario più l'importo del quinto come sopra individuato.
In altri termini, se interviene una sola variante e medio tempore non sono stati riconosciuti importi diversi dai risarcimenti in sedi transattive, il quinto si calcola semplicemente come prodotto dell'importo del contratto originario per il 20% ed il limite economico oltre il quale non possono essere invece imposti lavori agli stessi prezzi patti e condizioni è dato dalla somma dell'importo contrattuale originario e dell'importo del quinto, che in questo caso è pari al 20% del contratto netto;
esso risulta quindi pari all'importo del contratto moltiplicato per 1,2.
Nel caso invece in cui intervengano due varianti suppletive e con la prima variante non sia stato raggiunto il limite del quinto come sopra individuato, per valutare il nuovo limite conseguente al primo incremento contrattuale intervenuto con la prima perizia, occorre dapprima valutare l'importo del quinto come prodotto del 20% per la somma dell'importo contrattuale originario sommato all'importo della prima variante e poi valutare il limite come somma dell'importo originario di contratto sommato all'importo del quinto individuato al punto che precede. Nelle linee generali risulta quindi che per la quantificazione del quinto d'obbligo dopo il primo esercizio dello ius variandi, l'importo entro cui è possibile l'esercizio ulteriore dello stesso è costituito dalla differenza tra il 20% dell'importo contrattuale aggiornato e l'importo della variante precedentemente approvata. Se così non fosse la norma si porrebbe in contrasto con la ratio del limite stesso che è, come noto, N. 4040/2018 R.G. 30 / 56
quella di confinare l'obbligazione assunta dall'appaltatore. La mera applicazione del criterio del cumulo - inteso come somma del quinto non all'importo contrattuale originario bensì all'importo da ultimo integrato - altererebbe la misura dell'obbligo, al punto da costringere l'appaltatore ad eseguire maggiori lavori ai medesimi patti, prezzi e condizioni del contratto originario con un limite ben più esteso di quello dovuto.
Nel caso di specie, per come ancora risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio e ribadito nella risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice,
“l'introduzione delle due varianti non [ha] mutato, sostanzialmente, la natura dei lavori originariamente affidati con l'appalto; in pratica, le varianti non appaiono sostanziali anche se, per una migliore fruizione dell'ospedale, è stato completamente modificato il lay-out originario”.
È poi pacifico che la prima perizia di variante e suppletiva non ha determinato il superamento del quinto d'obbligo ed è stata regolarmente oggetto di atto di sottomissione.
Quanto alla seconda variante di perizia e suppletiva, la società attrice nell'impostazione originaria contenuta nell'atto di citazione, ha sostenuto di dover fare riferimento al metodo di calcolo del cumulo mentre, successivamente, tramite il proprio consulente tecnico di parte, ha inteso adottare il metodo di calcolo supra indicato come maggiormente corretto: in questa prospettiva, si hanno questi risultati: il quinto d'obbligo è pari al 20% dell'importo originario dei lavori sommato all'importo dei lavori di cui alla prima variante: (€ 2.303.689,78 + €
286.315,85) * 20% = € 2.590.005,63 * 20% = € 518.001,12; il limite massimo entro cui l'appaltatrice è tenuta ad eseguire i lavori senza modifica dei prezzi è dunque pari all'importo dell'originario di contratto sommato all'importo del quinto
(€ 2.303.689,78 + € 518.001,12 = € 2.821.690,90) e l'importo dei lavori di perizia che l'appaltatrice è tenuta ad accettare è pari alla differenza tra il 20% dell'importo contrattuale aggiornato e l'importo della variante precedentemente approvata (€
2.590.005,63 * 20% - € 286.315,85 = € 518.001,12 - € 286.315,85 = € 231.685,27).
Sotto questo profilo, dal momento che l'importo dei valori della seconda perizia di N. 4040/2018 R.G. 31 / 56
variante e suppletiva ammonta ad € 200.778,74, l'importo del quinto d'obbligo non risulta superato e, pertanto, è corretto che l'impresa abbia sottoscritto per accettazione, senza riserve, l'atto di sottomissione.
È poi ancora pacifico che il limite del quinto d'obbligo è stato superato nel momento in cui le parti hanno sottoscritto l'atto integrativo;
ma, proprio per tale ragione, a fronte della stipulazione di un nuovo accordo tra le parti, contenente la pattuizione di nuove condizioni contrattuali, la società attrice non può lamentare alcunché.
Passando quindi all'esame in concreto delle varie riserve, l'attrice Parte_1
con le riserve nn. 1, 58 e 82 di cui al gruppo sub A) dell'atto di citazione, per complessivi € 569.447,13, ha lamentato anzitutto l'anomalo andamento dei lavori, ovvero l'aumento del tempo di esecuzione dei lavori, da quello contrattualmente pattuito di 756 giorni solari a quello effettivamente impiegato di
1381 giorni, pari a 604 giorni ovvero all'80% dei giorni in più rispetto all'iniziale previsione contrattuale, derivante da gravi carenze progettuali, in violazione del disposto degli art. 93 comma 5 e 132 comma 6 D.Lgs. 163/2006; in proposito, ha evidenziato che la stazione appaltante, invece di risolvere il contratto, come previsto dall'art. 132 comma 4 D.Lgs. 163/2006 in caso di varianti rientranti tra quelle di cui all'art. 132 comma 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 - cioè di varianti redatte
“per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione” - che superavano il quinto d'obbligo, aveva dato risposta mediante numerosi ordini di servizio, due perizie di variante ed un atto aggiuntivo e tre sospensioni illegittime dei lavori.
A fronte di tale richiesta, la convenuta si è difesa Controparte_1
affermando che le varianti in questione non rientravano tra quelle derivanti da errori progettuali di cui all'art. 132 comma 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 e, quindi, non erano tali da determinare la risoluzione del contratto ove eccedenti il quinto del valore del contratto ai sensi dell'art. 132 comma 4° D.Lgs. 163/2006. Si rende quindi necessario esaminare più approfonditamente le questioni oggetto della riserva n. 1, N. 4040/2018 R.G. 32 / 56
al fine di verificare se effettivamente vi erano errori progettuali imputabili alla
, tali da determinare un danno per l'impresa appaltatrice. Parte_12
Più specificamente, con la riserva n. 1, l'impresa ha lamentato l'erroneità del progetto esecutivo per la mancanza totale di rilievi dei sottoservizi insistenti sotto il Presidio Ospedaliero, per come poi specificato nell'atto di citazione al punto 16) sub a).
Tuttavia, secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, gli errori progettuali non appaiono tali da pregiudicare la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 132 comma 1° lett. e) D.Lgs. 163/2006; e, in particolare, la doglianza in questione appare “sproporzionata rispetto alla documentazione disponibile e rispetto agli obblighi previsti dal contratto”.
In particolare, “l'esame degli elaborati grafici del progetto permette di rilevare che
è presente un rilievo, planimetrico e altimetrico, dell'area, restituito a curve di livello… con evidenza dei punti battuti per i quali viene indicata sia la quota del punto, sia la descrizione. Il rilievo è stato inserito (rappresentato) negli elaborati dello stato attuale del progetto architettonico e fornisce: la rappresentazione degli edifici presenti, la rappresentazione dei limiti del resede di pertinenza del complesso immobiliare, la rappresentazione delle sistemazioni superficiali presenti, quali;
muri, pavimentazioni, lastricati, alberi di alto fusto, basi di cemento, pozzetti (che risultano essere i segnalatori dei sottoservizi) ed infine evidenzia la presenza dell'ex depuratore. A queste informazioni si aggiungono quelle presenti nel Piano di Sicurezza (elaborato E.OG. 1.01) il quale dedica alla questione sottoservizi il paragrafo 3.5. “Presenza di reti impiantistiche, esterne ed interne al fabbricato”… [con] particolare riferimento agli impianti elettrici e alla linea di media tensione che raggiunge la cabina elettrica esistente, per la quale viene fornita una planimetria di riferimento. Infine sia il PSC, sia il Capitolato
Speciale di Appalto, prevedono che sia onere dell'appaltatore di procedere con la segnalazione e monitoraggio dei sottoservizi (durante l'esecuzione dei lavori)”.
In effetti, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (doc. 8 fasc.conv.), che “è parte integrante il … capitolato [speciale d'appalto] e compreso nel contratto d'appalto” N. 4040/2018 R.G. 33 / 56
e di cui l'appaltatore “nell'accettare i lavori oggetto del contratto, [ha dichiarato] di aver preso conoscenza…”, per come previsto dagli artt. 10.3 e 10.4 del suddetto
C.S.A., il capitolo 3.5 è dedicato alla “presenza di reti impiantistiche, esterne ed interne al fabbricato” e, in particolare, al capitolo 3.5.1, relativo alle “aree esterne”, si afferma che “i lavori si collocano su aree interessate da passaggi e reti impiantistiche di tipo infrastrutturale delle quali non deriva da specifico rilievo
l'esatta percorrenza interrata…” ed è poi contenuta una planimetria con l'illustrazione delle “presenze impiantistiche conosciute” e si aggiunge quindi che
“il monitoraggio delle condizioni impiantistiche presenti nelle aree d'intervento deve considerarsi compreso tra gli oneri della sicurezza e pertanto l'impresa non potrà, per tale motivo, fare richiesta di spettanze aggiuntive a quelle di contratto”; analogamente, al capitolo 3.5.2, relativo alle “aree interne”, si afferma che “anche le aree interne sulle quali si interviene con i lavori di riorganizzazione funzionale sono interessate da passaggi e reti impiantistiche delle quali non è conosciuta
l'esatta percorrenza (in traccia e all'interno del controsoffitto)” ed è presente una
“illustrazione presenze impiantistiche conosciute”; infine, si afferma che “le informazioni delle illustrazioni 3.5.1/2 devono intendersi solo indicative delle possibili presenze di impianti e reti di alimentazione in funzione. Per una descrizione dello stato attuale la ditta potrà fare richiesta al responsabile dell'Ospedale per avere copia dei documenti descrittivi della presenza impiantistica nelle zone oggetto di lavori a disposizione dell di Siena, fermo Pt_13
restando, a carico dell'Impresa Affidataria, di procedere personalmente al rilevamento in sito di queste informazioni, al fine di garantire la certa conoscenza, prima dell'esecuzione delle attività di demolizione, scavo, rimozione e smontaggio, della presenza di reti attive, la loro precisa collocazione, tipologia e funzione”.
A ciò deve aggiungersi che la società attrice, nella domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto, ha dichiarato “4.3 … di avere acquisito dalla
Stazione appaltante copia di tutta la documentazione di cui al disciplinare di gara, nonché di aver visionato il progetto esecutivo e il capitolato speciale d'appalto e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute N. 4040/2018 R.G. 34 / 56
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nelle relazioni e negli elaborati tecnici, nel capitolato speciale, negli elaborati allegati ai predetti documenti e di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta;
4.4. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, l'offerta economica presentata;
4.5. di aver effettuato il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, così come richiesto dal disciplinare di gara;
4.6. …;
4.7. Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo, di tenerlo completo, adeguato realizzabile per il per il prezzo corrispondente all'offerta presentata” (doc. 9 fasc.conv.).
Dunque, l'impresa appaltatrice era consapevole, fin dalla presentazione della propria offerta, della presenza di reti impiantistiche non note, tanto che l'indagine circa la presenza di sottoservizi era stata posta a carico dell'impresa e rimunerata come onere di sicurezza.
Del resto, l'art.
4.9 C.S.A. dispone che “prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, l'Impresa è tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo, l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare, per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.”.
Ed infatti, già in passato, il Tribunale di Siena, quale giudice dell'appello, con sentenza n. 187/2021 dell'11.3.2021 (doc. 86 fasc.conv.), in una controversia relativa ai lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto oggetto della presente causa, aveva ritenuto che il troncamento di un cavo della da parte della CP_19 N. 4040/2018 R.G. 35 / 56
dovesse essere attribuito alla responsabilità di tale società, la quale Parte_1
si era contrattualmente assunta l'obbligo di procedere al rilievo dei sottoservizi, sopportando le relative spese.
Analogamente a quanto già detto supra, anche la doglianza sub c) relativa alla
“mancanza totale di rilievo della tipologia di scavi da eseguire, con il risultato di aver rinvenuto, all'interno del terreno, manufatti non segnalati (piattaforme, vasche ex depuratore, etc.), trovanti rocciosi di notevole dimensione” appare anch'essa sproporzionata, tenuto conto di quanto emergente dalla documentazione disponibile e degli obblighi contrattualmente previsti a carico dell'appaltatrice.
La doglianza sub d), attinente alla “errata previsione sui percorsi da seguire per gli impianti di nuova realizzazione, con necessità di rimodulare di volta in volta i percorsi delle nuove reti” appare anch'essa infondata sia con riferimento alle opere di impiantistica interna, che sono state modificate a causa della modifica delle esigenze e delle funzioni dei vari ambienti, sia con riferimento alle opere di impiantistica esterna, per le quali il confronto tra gli elaborati progettuali “non ha messo in evidenza differenze eclatanti sui percorsi”.
Ancora, la documentazione in atti è risultata insufficiente ad accertare la mancata previsione di circuiti elettrici ed idrici necessari al corretto funzionamento delle utenze di cui al punto e) e la mancata previsione della necessità di sostituire tratti ammalorati delle tubazioni idriche all'interno dei locali radiologia di cui al punto f).
Un aspetto problematico che “è stato in qualche modo riscontrato” è quello sub h) relativo alla “errata suddivisione delle lavorazioni tra prima e seconda fase”; esso,
“tuttavia … può essere conseguente almeno a due fattori: [il] primo [costituito dal fatto che] la progettazione ha avuto un iter di circa sei anni e altri due ne sono passati prima dell'avvio del cantiere, [con la conseguenza che] nel frattempo il quadro delle esigenze e delle funzioni variava, si inserivano stralci di progetti più ampi, ecc. che hanno cambiato l'assetto di riferimento;
[il] secondo [rappresentato dal fatto che], anche in questo caso la priorità era garantire la continuità dell'offerta sanitaria con probabili aggiustamenti da adottare in corso in corso
d'opera…”; in ogni caso, anche in questo caso, “facendo riferimento alla N. 4040/2018 R.G. 36 / 56
documentazione disponibile, risulta difficile stabilire se questa situazione sia stata fonte di problematiche di particolare gravità e sia tale da ritenere conseguenza di una progettazione errata”.
Quanto poi alla “mancata verifica dell'impossibilità di realizzazione di due ascensori” di cui al punto i), su cui si avrà modo di tornare anche infra, in realtà, “il progetto aveva previsto di eseguire gli scavi a mano, con specifiche armature delle pareti di scavo (blindaggi), con opere contabilizzate a misura”, proprio perché dalla relazione geologica risultavano problemi nell'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche.
D'altronde, dalla documentazione in atti non emergono elementi sufficienti per ritenere sussistente la doglianza di “errato dimensionamento pompe UTA”, di cui al punto k).
Ugualmente infondata appare poi la doglianza relativa al fatto che le aree di lavoro non sono state consegnate secondo le previsioni progettuali, questione anch'essa specificamente oggetto della riserva n. 1, poi specificata in atto di citazione di cui al punto 16 sub g).
In proposito, è pur vero che, come evidenziato anche nella consulenza tecnica d'ufficio, i lavori sono iniziati il 20.6.2012, data in cui è avvenuta la consegna parziale delle aree interessate dalle opere previste nella prima fase, indicata in progetto anche come “FASE A” e che, per la completa disponibilità delle aree interessate dalle opere previste in questa prima fase, si sono resi necessari ulteriori cinque verbali di consegna parziale, avvenute il 12.9.2012 la seconda, il 29.10.2012 la terza, il 3.12.2012 la quarta, il 24.5.2013 la quinta ed il 13.10.2014 la sesta.
Ebbene, l'art. 154 D.M. 207/2010, corrispondente all'art. 130 D.M. 554/1999, dispone che “il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a)… ; c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso… che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori”; a sua volta, l'art. 155 DM 207/2010, corrispondente all'art. 131 D.M. 554/1999, prevede, al comma 1, che “il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo N. 4040/2018 R.G. 37 / 56
stato dei luoghi” e, al comma 2, che, “se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare” e, dal punto di vista dell'appaltatore, prevede altresì, al comma 4, che “qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190”.
Nel caso di specie, invece, l'appaltatore ha firmato con riserva solo il verbale di consegna del 13.10.2014 - questione su cui si avrà modo di tornare infra -, lamentando che i tempi previsti per le opere contrattuali sono stati “completamente sforati…”; tuttavia, il Direttore dei Lavori, nelle varie consegne, non ha mai indicato che lo stato attuale dei luoghi fosse tale da impedire l'avvio dei lavori e anche l'impresa non ha lamentato nulla in proposito;
ciò porta a concludere che le consegne parziali delle aree di lavoro non abbiano inciso sull'organizzazione dei lavori da parte dell'impresa.
A ciò deve aggiungersi che, per quanto previsto all'art. 16.2 C.S.A., “il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore [poteva] essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che [fosse] necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 16.2.1. per garantire la continuità dell'attività ospedaliera, salvaguardando idonee condizioni di sicurezza
e per la riduzione dei disagi provocati dalle interferenze con l'attività di cantiere…”, previsione del tutto coerente con la natura dell'immobile su cui dovevano essere eseguiti i lavori, ovvero appunto un Presidio Ospedaliero del quale doveva essere garantita la funzionalità anche nel corso dei lavori.
Con la riserva n. 58, poi, la società appaltatrice lamenta ancora l'anomalo andamento dei lavori, derivante dall'impossibilità di realizzazione della struttura N. 4040/2018 R.G. 38 / 56
della zona saturazione e dalla riduzione dell'area di cantiere a causa della presenza di terreno inquinato da mercurio nell'area di cantiere.
In effetti, secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi confermata la “errata progettazione della struttura da realizzare nella zona saturazione” di cui al punto j). Tuttavia, la zona saturazione è stata oggetto della seconda perizia di variante e, come si avrà modo di verificare nell'ambito della relativa trattazione, tale variante, da ritenersi di natura non sostanziale, non ha determinato il superamento del quinto d'obbligo e, quindi, le lavorazioni in essa previste sono state tutte regolarmente computate;
né vi è prova che, per effetto dell'approvazione della variante, la società attrice abbia subito un danno ulteriore, in conseguenza del ritardo nella realizzazione di tali lavorazioni.
Quanto alla riduzione dell'area di cantiere a causa della presenza di terreno inquinato da mercurio, questione anch'essa specificamente oggetto della riserva n. 58, approfondita in atto di citazione con riferimento all'errore progettuale di cui al punto 16 lett. b), secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, la mancanza di analisi (chimiche) sul terreno risultato poi inquinato da mercurio non appare imputabile alla stazione appaltante. In effetti, se è pur vero che il Comune di
Abbadia San Salvatore è stato sede di miniere per l'estrazione del mercurio, è anche vero che lo stesso Comune di Abbadia San Salvatore, dopo aver esaminato il progetto e dopo aver acquisito i pareri necessari, ha rilasciato il Permesso di
Costruire n. 03/2012 dell'11.6.2012 (Doc. 26 fasc.conv.) dando, per quel che interessa in questa sede, all'art. 6, le seguenti “Prescrizioni”: “… 4. Dovranno essere applicate tutte le prescrizioni di cui alla Relazione Geologica - Geotecnica, allegato al progetto, redatta dal Dott. Geologo iscritto Controparte_3
all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria al n. 138. … 6. Dovranno essere applicate tutte le prescrizioni del parere dell Parte_14
[ovvero, tra questi] …. • per quanto riguarda lo
[...]
smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione essi dovranno essere preventivamente identificati con codice CER e dovrà essere richiesto preventivo parere per lo smaltimento ad ARPAT …”, ovvero rilasciando il Permesso di N. 4040/2018 R.G. 39 / 56
Costruire senza particolari prescrizioni o indicazioni rispetto alla potenziale presenza di terreno inquinato da mercurio, mentre ha prescritto la procedura per lo smaltimento dei materiali derivanti da demolizione e/o anche per i rifiuti che derivano dalle attività di scavo. A ciò deve aggiungersi che, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, gli obblighi di accertamento preventivo erano a carico del “produttore di rifiuti”, cioè a carico dell'impresa affidataria dei lavori di scavo.
D'altro canto, l'ulteriore contestazione, anch'essa contenuta nella riserva 58, relativa alla tardiva autorizzazione alla dismissione dei gruppi frigo, appare generica, in quanto non è dato comprendere come abbia potuto incidere sull'organizzazione del cantiere;
peraltro, si deve ribadire che, come già evidenziato supra, proprio in considerazione del fatto che i lavori riguardavano un presidio ospedaliero, era stata contrattualmente pattuita la possibilità di modificare il cronoprogramma dei lavori al fine di garantire lo svolgimento dell'attività dell'ospedale.
Con la riserva n. 82, l'impresa ha poi chiesto i danni derivanti dal differimento dell'ultimazione dei lavori per attesa delle determinazioni della Stazione
Appaltante in merito alla soluzione alternativa alla pensilina fotovoltaica.
A tal proposito, è pacifico che la realizzazione della pensilina fotovoltaica non era prevista dal progetto e, anzi, faceva parte di quelle opere previste dall'impresa nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa tra le migliorie ambientali.
Ciò detto, è pur vero che nel verbale di sopralluogo del 14.1.2014, la Stazione
Appaltante, a causa delle difficoltà autorizzative da parte degli Enti preposti
( ) prospettate dall'impresa, ebbe a dichiarare che Controparte_20
“saranno analizzate, per tale opera, soluzioni alternative” (doc. 118 fasc.att.); ma è anche vero che, proprio perché la pensilina in questione era stata proposta come miglioria dall'impresa, spettava all'impresa stessa trovare tali soluzioni alternative.
In questa prospettiva, la questione è poi riemersa nel verbale del 24.2.2016 (doc. 31 fasc.conv.) ed ha trovato soluzione nel verbale del 5.5.2016 (doc. 32 fasc.conv.), N. 4040/2018 R.G. 40 / 56
allorquando la Stazione Appaltante, a fronte della proposta avanzata dall'impresa, ha chiesto all'impresa medesima di specificare tale proposta, riservandosi di esaminarla e facendosi carico delle pratiche paesaggistiche eventualmente necessarie. In questo senso, si deve escludere che il ritardo nella realizzazione della pensilina in questione sia addebitabile alla Stazione Appaltante;
e dunque la riserva sul punto risulta infondata.
Ancora, la società attrice ha lamentato l'illegittima sospensione dei lavori per tre volte da parte della Direzione dei lavori, evidenziando che anche tali sospensioni avevano inciso sull'anomalo andamento dei lavori, per come ancora rilevato nella riserva n. 1.
In proposito, si deve premettere che le ipotesi di sospensione legittima dei lavori sono previste dall'art. 158 d.P.R. 207/2010 (che riproduce l'art. 133 d.P.R.
554/1999) e sono costituite da quelle “circostanze speciali [che] impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte” di cui al comma 1, per come specificato dall'art. 159 d.P.R. 207/2010 (che riproduce gli artt. 24 e 26
D.M. Lavori Pubblici 145/2000) il quale fa riferimento, al comma 1, ai “casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte” e, al comma 2, alle “situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e
b), del codice [nonché] nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice … solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto”, da “ragioni di pubblico interesse o necessità” di cui al comma 2 e da quelle “circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori”, “per cause imprevedibili o di forza maggiore” insorte
“successivamente alla consegna dei lavori” di cui al comma 7. Alla luce di tali disposizioni, i presupposti della sospensione legittima ricorrono tutte le volte in cui, nel corso dell'esecuzione dell'opera, si manifestino circostanze speciali ed esigenze tecniche di carattere obiettivo, non previste né prevedibili da alcuna delle parti in base alla normale diligenza, che precludano l'utile prosecuzione dei lavori;
N. 4040/2018 R.G. 41 / 56
in questo senso, la necessità di uno specifico presupposto legittimante sotto questo profilo deve intendersi come limite all'esercizio del potere che l'ordinamento riconosce alla stazione appaltante, per cui, il potere di disporre la sospensione è esercitato illegittimamente dal committente pubblico allorquando la pubblica amministrazione si avvalga di tale potere al fine di coprire un proprio difetto di previsione o una propria negligenza.
In tutte le ipotesi appena indicate, ai sensi del comma 8, “le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori”.
Dal momento che le disposizioni appena citate elencano tassativamente le ipotesi di sospensione dei lavori determinate da cause legittime, il concetto di sospensione illegittima si ricava in negativo;
sono, pertanto, da ritenersi tali tutte quelle sospensioni che trovano la loro origine in fatti, o cause, diverse da quelle indicate dalle disposizioni legislative sopra citate, come affermato dall'art. 160 d.P.R.
207/2010 (che riproduce l'art. 25 D.M. 145/2000), il quale nel primo comma fornisce una definizione aperta della fattispecie, stabilendo che “le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti”.
Nel caso di specie, per come risultante dalla documentazione in atti e per come evidenziato anche nella consulenza tecnica d'ufficio, la prima sospensione è stata disposta dal Direttore dei Lavori con Ordine di Servizio n. 11 del 20.12.2012 (doc.
39 fasc.att.), in quanto, nel corso delle operazioni di getto delle opere in cemento armato, previste per la realizzazione dei locali tecnologici, il collaudatore Ing.
a seguito di un sopralluogo di verifica, aveva richiesto di eseguire degli Per_4
approfondimenti: tale Ordine di Servizio è stato firmato dall'Impresa senza riserve
(doc. 87 fasc.conv.); quindi, la ripresa delle operazioni di getto del solaio e delle solette dei locali tecnici è stata autorizzata con Ordine di Servizio n. 13 in data
8.1.2013 (doc. 40 fasc.att.) e, anche in questo caso, l'Ordine di Servizio è stato firmato dall'Impresa senza riserve (doc. 88 fasc.conv.). N. 4040/2018 R.G. 42 / 56
Ebbene, fermo che, per come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio, tale sospensione rientra tra quelle determinate da “circostanze speciali [che] impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte” e non ad errori progettuali, appare decisivo il fatto che la società appaltatrice non ha apposto alcuna tempestiva riserva sul punto, né al momento della sospensione né al momento della ripresa dei lavori, ed è quindi decaduta dalla relativa possibilità.
D'altro canto, per come ancora risultante dalla documentazione in atti, la seconda sospensione è stata disposta dal Direttore dei Lavori con verbale del 4.2.2013, con richiesta di mettere in sicurezza il cantiere ed il verbale è stato firmato con riserva da parte dell'impresa (doc. 41 fasc.att.; doc. 89 fasc.conv.); quindi, il medesimo
Direttore dei Lavori, con verbale del 5.2.2013, ha autorizzato la ripresa dei lavori e l'impresa ha firmato il verbale dichiarando di non aver adottato alcun ulteriore apprestamento di sicurezza (doc. 90 fasc.conv.); tuttavia, l'impresa non ha ribadito la riserva nel firmare il secondo s.a.l. in data 4.3.2013, allorquando ha firmato con riserve, ma non con riserve che facessero riferimento al verbale di sospensione del
4.2.2013 (doc. 36 fasc.att.). Anche in questo caso, quindi, l'impresa deve essere ritenuta decaduta.
Da ultimo, sempre per come risultante dalla documentazione in atti, la terza sospensione è stata disposta dal Direttore dei Lavori con verbale di sospensione parziale del 23.6.2014 (doc. 59 fasc.att.) con riferimento da un lato al completamento dei collegamenti ed alla conseguente attivazione della cabina elettrica, a causa del protrarsi delle procedure di attivazione dei lavori di competenza dell'ENEL e dall'altro lato al completamento delle opere in facciata, che dovevano essere correttamente valutate ed integrate nella redigenda perizia di variante;
l'impresa ha firmato il verbale di sospensione parziale senza riserve (doc.
91 fasc.conv.). I lavori sono parzialmente ripresi, con verbale del 29.9.2014 (doc.
62 fasc.att.; doc. 92 fasc.conv.), relativamente alla facciata, a seguito dell'approvazione della seconda perizia di variante, con la quale sono stati definiti ed autorizzati tali lavori, mentre sono rimasti sospesi i lavori relativi alla cabina
ENEL: anche in questo caso, il verbale di ripresa parziale dei lavori è stato firmato N. 4040/2018 R.G. 43 / 56
dall'impresa senza riserve. Infine, la totale ripresa dei lavori, anche in relazione alla cabina ENEL, è stata disposta con ulteriore verbale del 13.10.2014 (doc. 11 fasc.att.): il relativo verbale è stato firmato dall'impresa con riserva;
tuttavia, nel primo s.a.l. successivo alla ripresa dei lavori, ovvero nel s.a.l. n. 10 firmato dall'impresa in data 10.2.2015 (doc. 36 fasc.att.), in nessuna delle riserve aggiunte o aggiornate è stato fatto espresso riferimento al verbale del 13.10.2014. Anche sotto questo profilo, quindi, l'impresa deve essere ritenuta decaduta.
In conclusione, quindi, dovendosi escludere che si sia verificato un andamento anomalo dell'appalto per la presenza di errori nel progetto esecutivo ed in relazione alle perizie di variante e suppletive, all'atto aggiuntivo, ai numerosi ordini di servizio ed alle sospensioni dei lavori, si deve escludere che l'appaltatrice abbia diritto al risarcimento dei danni sotto questo profilo. Dunque, le riserve apposte ai nn. 1, 58 e 82 risultano infondate.
Passando quindi ad esaminare le riserve contabili (ovvero le riserve nn. 2, 3, 59,
69, 81 e 83) di cui al gruppo sub B) dell'atto di citazione, la società attrice, con la riserva n. 2, ha poi chiesto il riconoscimento della somma di € 12.000,00, derivante dalla mancata contabilizzazione delle forniture a piè d'opera, in violazione di quanto previsto dall'art. 180 comma 5 d.P.R. 207/2010, secondo cui “salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima”.
Tuttavia, per come evidenziato dall' convenuta, la contabilizzazione CP_1
delle forniture a piè d'opera è possibile solo quando la fornitura sia stata verificata ed accettata dalla Direzione dei lavori, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
Ancora, con la riserva n. 3, ha chiesto il pagamento di € 12.000,00 Parte_1
per egli ulteriori oneri economici sopportati per gli scavi da realizzare, in quanto solo parzialmente ristorati dalla prima perizia di variante, oneri derivanti dalla mancanza dei rilievi dei sottoservizi nel progetto esecutivo, che N. 4040/2018 R.G. 44 / 56
aveva reso più difficoltosa l'attività di scavo e, per evitare la rottura di tubi e cavi, aveva costretto all'esecuzione degli scavi “a mano” e di scavi “a sezione ristretta”, cioè con macchinari come il mini-escavatore che garantivano una minore resa e richiedevano la presenza di un uomo a terra.
Tuttavia, anche a prescindere da quanto evidenziato supra con riferimento alla completezza del progetto esecutivo ed agli oneri a carico dell'appaltatrice, per come rilevato dall convenuta e confermato anche dal consulente tecnico CP_1
d'ufficio, proprio in relazione alle maggiori difficoltà per l'esecuzione degli scavi, con la prima variante (doc. 42 fasc.conv.) sono stati previsti nuovi prezzi specifici, in sostituzione di quelli previsti dal contrato e, soprattutto, sono stati pattuiti specifici nuovi prezzi di “sovrapprezzo” da applicare specificatamente agli scavi per esecuzione con particolare cura (“NP 01.A04.014.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano…”; “NP
01.A04.014.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito a mano…; NP EDI 02 Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, da effettuarsi a mano con particolare cura ed attenzione”), agli scavi in presenza di roccia e trovanti (“NP 203.4.10.1 Sovrapprezzo agli scavi di sbancamento ed a larga sezione per la presenza di roccia e/o trovanti rocciosi…”) ed agli scavi eseguiti con sorveglianza del cosiddetto uomo a terra (“NP EDI 01 Sovrapprezzo per scavo con mezzi meccanici eseguito con uomo a terra e con miniescavatore…”). Si deve dunque ritenere che, essendo stati concordati i suddetti nuovi prezzi per le attività più difficoltose indicate dall'attrice, la riserva non sia accoglibile.
Con la riserva n. 59, ha chiesto ancora il pagamento dell'ulteriore Parte_1 somma di € 3.600,00 per il trattamento eseguito sugli infissi delle centrali tecnologiche, resosi necessario per la carenza del progetto esecutivo ai fini dell'esecuzione del lavoro a regola d'arte.
In proposito, è invero pacifico, in quanto ammesso anche dall'attrice, che Pt_1
non ha realizzato gli infissi per le centrali tecnologiche con zincatura a
[...]
caldo, come previsto in progetto;
infatti, per come risultante dall'ordine di servizio N. 4040/2018 R.G. 45 / 56
n. 30 del 26.11.2013, il collaudatore Ing. nella visita del 15.11.2023, ha Per_4 verificato che si trattava “di tubolare verniciato e non zincato a caldo” ed ha quindi dichiarato inaccettabili gli infissi della centrale tecnologica e per tale ragione la
Direzione dei lavori ha ordinato “l'immediata rimozione degli infissi dalla centrale tecnologica e loro sostituzione con quelli conformi alle prestazioni contrattuali”.
Conseguentemente, dovendosi escludere che la zincatura a caldo sia stata effettuata per carenze progettuali e, viceversa, dovendosi ritenere che tale trattamento fosse contrattualmente dovuto, non vi è ragione per riconoscere l'importo richiesto.
Ancora, con la riserva n. 69, l'appaltatrice ha chiesto i danni derivanti dalla mancata realizzazione di due impianti ascensori, evidenziando che con la seconda perizia di variante era stato deciso, sempre a causa di carenze della progettazione esecutiva, di porre in opera soltanto due e non quattro ascensori e sostenendo che ciò le aveva arrecato danni per avere comunque dovuto sostenere delle spese fisse, avere ottenuto condizioni economiche peggiori dal fornitore ed avere comunque realizzato un fatturato inferiore.
A tal proposito, si deve considerare che, mentre per le varianti contrattuali in aumento, le ipotesi in cui il committente può introdurre variazioni all'originario oggetto contrattuale sono oggetto di analitica definizione normativa quanto ai relativi presupposti - come già richiamati supra -, per le varianti in diminuzione, secondo quanto previsto all'art. 30.7 del Capitolato Speciale di Appalto relativo ai lavori oggetto di causa, in conformità a quanto già previsto dal Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il committente “può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore”, indipendentemente dalla ricorrenza delle ipotesi che ne giustifichino l'introduzione previste dalla disciplina vigente, “purché la diminuzione non ecceda il quinto dell'importo del contratto…”, nel qual caso l'appaltatore “… non ha diritto ad alcun indennizzo per la diminuzione”. In questa prospettiva, essendo pacifico che la mancata realizzazione di due dei quattro ascensori originariamente previsti ha determinato una diminuzione dell'importo dell'appalto inferiore al quinto, si deve escludere che l'appaltatrice abbia diritto al risarcimento del danno richiesto in questa sede. N. 4040/2018 R.G. 46 / 56
Da ultimo, con la riserva n. 81, la società attrice ha lamentato il mancato riconoscimento degli oneri di discarica, non ricompresi nelle voci di elenco prezzi di gara per € 19.034,00.
A tal proposito, si deve considerare che, benché l'art. 12.1 C.S.A. disponga che
“sono a carico del contraente gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, nonché delle terre e rocce da scavo in accordo con la normativa vigente…” e benché nelle voci di elenco prezzi sia indicato il trasporto a discarica ma non gli oneri di smaltimento (attività che sono esplicitamente escluse anche nelle voci del Prezzario del Provveditorato alle Opere Pubbliche di riferimento), il Collaudatore, d'accordo con il Direttore dei Lavori, ha inteso riconoscere a la somma di € Parte_1
9.504,52, che corrisponde all'ammontare delle fatture dal 31.3.2015 al 30.9.2016 aumentate del 15% per spese generali (doc. 18 fasc.conv.).
A fronte di ciò, si deve invece considerare che le ulteriori somme risultano relative ad un periodo precedente;
la relativa riserva, apposta al s.a.l. n. 13 in data
25.10.2016 anziché al s.a.l. n. 7, relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il
20.1.2014 (doc. 55 fasc.att.), non è stata iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo ma è stata tardivamente iscritta;
conseguentemente, l'appaltatore deve essere ritenuto decaduto dalla relativa pretesa.
Infine, con la riserva n. 83 l'impresa ha chiesto la somma di € 3.300,00 quale danno derivante dal mancato pagamento del corrispettivo per la riparazione dei circuiti idraulici. In realtà, però, l'importo indicato in tale riserva è già stato riconosciuto come dovuto (doc. 18 fasc.conv.) ed è espressamente indicato quale somma da computare a favore dell'impresa nel certificato di collaudo (doc. 75 fasc.conv.) ai fini della determinazione dell'importo dovuto al termine dei lavori.
Infine, con la riserva n. 85, a chiesto il reintegro delle detrazioni Parte_1
contabili effettuate dalla Direzione dei lavori.
In primo luogo, l'impresa attrice lamenta la detrazione di € 4.972,88 applicata con riguardo ai controsoffitti. N. 4040/2018 R.G. 47 / 56
A tal proposito, si deve premettere che il progetto prevedeva controsoffitti in cartongesso (voce A.14 - doc. 48 fasc.conv.) e che l'impresa, nella propria proposta migliorativa (doc. 49 fasc.conv.), aveva prospettato la posa in opera di pannelli di alluminio ma poi, per come ammesso dalla stessa in atto di citazione, ha posto in opera dei controsoffitti diversi, ovvero in gesso alleggerito su struttura in acciaio.
La medesima impresa ha allegato di avere avuto un consenso verbale dalla
Direzione dei Lavori ma non ha in alcun modo provato tale consenso.
In questo quadro, dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato che i controsoffitti effettivamente realizzati sono di minor pregio rispetto a quelli in alluminio previsti dalla miglioria;
pertanto, la detrazione appare del tutto legittima, in quanto, l'opera svolta, pur accettabile, è di valore inferiore rispetto a quella prevista.
Del resto, anche a ritenere sussistente un'accettazione da parte della Direzione dei
Lavori, venendo comunque in considerazione un materiale di qualità inferiore rispetto a quello previsto, la riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione risulterebbe giustificata ai sensi dell'art. 167 D.M. 207/2010 (corrispondente all'art. 15 comma 6 D.M. 145/2000), il quale prevede che “nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza
o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo”.
In secondo luogo, lamenta la detrazione di € 6.590,30 applicata per Parte_1
gli infissi delle centrali tecnologiche.
A tal proposito, anche in questo caso, si deve ribadire che, pacificamente, come già evidenziato in relazione alla riserva n. 59, gli infissi sono stati realizzati con zincatura a freddo, ovvero in maniera diversa da quella prevista contrattualmente, laddove era previsto che fossero realizzati con zincatura a caldo. N. 4040/2018 R.G. 48 / 56
Ed anche in questo caso, alla luce di quanto evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, a fronte della violazione dell'obbligo contrattualmente previsto, la detrazione appare legittima.
Ancora, la società appaltatrice lamenta la riduzione di € 13.166,01 relativa al gruppo elettrogeno, per la mancanza di una cofanatura, in quanto non prevista contrattualmente, eccessiva rispetto al relativo prezzo di mercato e comunque in violazione dei termini di cui all'art. 167 DM 207/2010.
Anche in questo caso, si deve ribadire che il progetto esecutivo (elaborato
E.IE.3E.1, punto 4.4.7) prevedeva un gruppo elettrogeno della potenza di 675kVA cofanato in modo tale da garantire una insonorizzazione di 65 dB(A) a 7 metri e che nella propria proposta migliorativa, aveva previsto un gruppo Parte_1
elettrogeno più potente, ovvero con potenza pari a 730kVA, che avrebbe dovuto consentire di gestire in maniera ottimale eventuali sovraccarichi temporanei e di lavorare ad una potenza inferiore nelle condizioni normali in modo da avere più elevata durabilità, minore rumorosità, costi di gestione e manutenzione inferiori, dotato di un kit di insonorizzazione tale da garantire la medesima prestazione, cioè ancora una insonorizzazione di 65 dB(A) a 7 metri.
Tuttavia, per come evidenziato nella consulenza tecnica, “il requisito, promesso, di adeguata insonorizzazione non si è concretizzato e quindi sono insorte una serie di contestazioni che hanno ritardato il collaudo e hanno reso necessario eseguire lavori di bonifica acustica e di riparazione di un danno “occulto” che interessava il radiatore del gruppo elettrogeno”.
Ebbene, contrariamente a quanto genericamente affermato dalla società attrice, in realtà la problematica in esame è stata evidenziata già nell'ambito del certificato di collaudo parziale del 13.4.20215 (doc. 53 fasc.conv.); in particolare, dal verbale di visita di collaudo n. 7 del 2.4.2015 risulta che, a seguito della prova d'intervento del gruppo elettrogeno per la simulazione di un black out con l'ospedale in funzione,
“è emerso il problema del rumore, ovvero anche con le porte chiuse il rumore percepito all'esterno … benché misurato con strumenti rudimentali, risultava eccessivo” e pertanto è stato richiesto “un approfondito esame sulla N. 4040/2018 R.G. 49 / 56
insonorizzazione del locale” e, quindi, nel collaudo è stato escluso il gruppo elettrogeno, evidenziando che “all'accensione… si rilevava una eccessiva rumorosità al di fuori del locale, anche a porte chiuse, … fenomeno … dovuto alla insufficiente insonorizzazione del locale”, e specificando che “per quanto riguarda il gruppo elettrogeno il collaudo potrà dirsi concluso soltanto una volta effettuate le misurazioni fonometriche con strumento certificato”.
Quindi, per come risultante dal relativo verbale, è stata effettuata una prima verifica tecnica in data 22.6.2015 (doc. 54 fasc.conv.), all'esito della quale è stata confermata l'eccessiva rumorosità del gruppo elettrogeno ed è stato quindi raccomandato “un celere intervento da parte della ditta appaltatrice”.
Successivamente, ancora per come risultante dal relativo verbale, all'esito dell'intervento riparatore da parte di è stata effettuata una seconda Parte_1
verifica tecnica in data 18.3.2016 (doc. 55 fasc.conv.), da cui è emerso che le emissioni di rumore si erano ridotte ma che l'insonorizzazione “rimane[va] deficitaria rispetto alle previsioni progettuali”. La problematica è risultata infine presente anche al momento della redazione del verbale di fine lavori in data
28.9.2016 (doc. 56 fasc.conv.), allorquando è stato dato atto “che i lavori, fatto salve le problematiche … della rumorosità del G.E. per le quali si rimanda alle determinazioni del Collaudatore, sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto e nel rispetto del cronoprogramma”.
A questo punto, a seguito dell'ulteriore sopralluogo del 18.11.2016 (doc. 57 fasc.conv.), la Direzione dei lavori ha invitato l'impresa a risolvere il problema nel termine che sarebbe stato indicato dal collaudatore e che quest'ultimo, con diffida del 12.12.2016 (doc. 58 fasc.conv.), ha quindi individuato in trenta giorni, ed infine, decorso anche tale termine, a fronte delle contestazioni dell'impresa (doc. 59 fasc.conv.), dall'ulteriore verifica tecnica eseguita il 7.4.2017 dall
[...]
Parte_15
(doc. 62 fasc.conv.) è
[...]
emerso sia il superamento del livello differenziale prescritto dalla normativa nel N. 4040/2018 R.G. 50 / 56
periodo diurno sia il superamento del livello di immissione di 65 dBA a 7 m previsto dal capitolato d'appalto.
Dunque, a fronte della molteplicità di verifiche e della provenienza delle stesse anche da parte dell'organismo regionale a ciò preposto, deve ritenersi, ancora contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, che le varie verifiche siano state eseguite con l'utilizzo di apparecchiature idonee allo scopo e che, quindi, siano attendibili nelle rilevazioni di immissioni superiori a quelle previste.
D'altro canto, a fronte di quanto appena evidenziato, la violazione del disposto dell'art. 167 DM 207/2010 lamentata dall'impresa appare del tutto generica e, comunque, infondata, in quanto, proprio ai sensi dell'art. 167 comma 2 DM
207/2010, “il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto [e] in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese” e, ai sensi dell'art. 167 comma 4 DM 207/2010 cit.,
“anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo”.
Da ultimo, poi, si deve ancora rilevare che la problematica in questione è stata finalmente risolta con l'intervento di altra ditta, in quanto la Stazione Appaltante, con determina n. 1337 del 9.6.2017 (doc. 63 fasc.conv.), preso atto dell'inadempimento dell'appaltatrice ed avvalendosi del potere Parte_1
attribuitole dall'art. 125 comma 6 lett. f) D.Lgs. 163/2006, ha deciso di affidare i lavori di bonifica acustica del gruppo elettrogeno, in danno dell'appaltatore, a e quest'ultima, sulla base dell'ulteriore verifica eseguita (doc. 64 Controparte_21
fasc.conv.) e dell'accertamento della presenza nel radiatore di una foratura precedentemente non riparata a regola d'arte e di ulteriori punti di fuoriuscita dell'aria (docc. 66 e 69 fasc.conv.), ha proceduto alla bonifica del gruppo elettrogeno, comprensiva della sostituzione del radiatore (docc. 70 e 71 fasc.conv.); all'esito dei lavori, infatti, è stata eseguita un'ulteriore verifica in data 7.4.2018 N. 4040/2018 R.G. 51 / 56
(doc. 72 fasc.conv.) da parte della
[...]
Parte_15
da cui è risultato il rispetto sia del criterio differenziale
[...]
nel periodo diurno sia del livello di immissione di 65 dBA a 7 metri previsto dal capitolato d'appalto.
Conseguentemente, anche la detrazione di somme per la bonifica del gruppo elettrogeno appare legittima. ha poi lamentato la detrazione della somma di € 2.508,66 per i Parte_1
parapetti di copertura dei nuovi depositi, evidenziando che tale opera era necessaria al fine di eseguire ad opera d'arte i lavori oggetto dell'appalto, benché non prevista nel progetto esecutivo.
Tuttavia, la lavorazione appare prevista nell'elaborato tecnico della copertura
E.OG.1.03 (doc. 73 fasc.conv.), in particolare nel disegno a pag. 4 laddove è indicata, sulla copertura dell'edificio destinato a contenere le nuove centrali, a chiusura dell'area destinata a parcheggio per il personale dell'ospedale, la presenza di bordi aperti protetti da parapetto.
Infine, ha lamentato la detrazione di € 2.094,86 relativa alla Parte_1
manodopera per inserimento riduttore di pressione e realizzazione di tubazione di scarico dell'acqua surriscaldata dell'autoclave. Si tratta di una lavorazione disposta dalla Direzione dei lavori con l'Ordine di Servizio n. 40, poi confluita nella seconda perizia di variante, regolarmente eseguita dall'impresa ma poi ritenuta non necessaria e per tale ragione esclusa dal computo finale.
In relazione a tale richiesta, la riserva appare fondata, in quanto, essendo state eseguite le lavorazioni contrattualmente pattuite, la detrazione risulta illegittima.
Da ultimo, passando ad esaminare la riserva n. 86 sub C) dell'atto di citazione, la società attrice ha chiesto il pagamento delle spese ulteriori dovute al ritardo nel rilascio del collaudo finale, per € 170.176,13.
Tuttavia, tenuto conto di quanto evidenziato supra con riferimento alle ragioni per cui il collaudo è stato ritardato, ovvero alla problematica relativa all'eccessiva rumorosità del gruppo elettrogeno, ed al fatto che tale problematica era imputabile N. 4040/2018 R.G. 52 / 56
non alla Stazione Appaltante ma all'impresa appaltatrice, si deve conseguentemente ribadire che i lavori di bonifica acustica e riparazione sono stati eseguiti dalla ditta in data 7.2.2018 e che, solo a seguito di detti lavori, in data Controparte_21
9.4.2018 è stato emesso un rapporto di verifica tecnica con esito positivo e che quindi solo successivamente è stato possibile emettere il collaudo tecnico amministrativo, in data 4.9.2018, dunque nel termine di sei mesi dall'avvenuta ultimazione dei lavori, per come previsto dall'art. 141 D.Lgs. 163/2006 cit..
Dunque, si deve escludere qualsiasi diritto della al risarcimento dei Parte_1
danni per la tardività del collaudo.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del c.d. danno curriculare, ancora avanzata da in quanto, fermo tutto quanto sinora Parte_1
evidenziato, non vi è prova del fatto che dalla condotta della Stazione Appaltante sia derivata, ai danni della società attrice, anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, danno che, peraltro, non può essere liquidato in misura forfettaria in percentuale rispetto al valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez.
I, 4 febbraio 2025, n. 2638).
In conclusione, quindi, l'unica doglianza da ritenersi fondata è quella relativa alla illegittima detrazione di € 2.094,86 relativa alla manodopera per inserimento del riduttore di pressione e la realizzazione di una tubazione di scarico dell'acqua surriscaldata dell'autoclave.
* * * * * * * N. 4040/2018 R.G. 53 / 56
Il rigetto della domanda proposta dall'attrice, con esclusione della parte relativa all'illegittima detrazione dell'importo relativo alla manodopera per inserimento del riduttore di pressione e la realizzazione di una tubazione di scarico dell'acqua surriscaldata dell'autoclave, comporta l'assorbimento di tutte le domande di garanzia sia di quelle proposte dalla convenuta nei Controparte_1
confronti dei terzi chiamati e quali Controparte_9 Controparte_10
eredi dell'Arch. Arch. CP_13 Controparte_2 Controparte_5
Dott.
[...] Controparte_22 Controparte_4 Controparte_11
sia di quelle c.d. trasversali proposte da sia di quelle
[...] Controparte_4
proposte dai terzi chiamati nei confronti delle compagnie assicurative ulteriori terze chiamate e Controparte_7 Controparte_23
* * * * * * *
Resta a questo punto da esaminare la domanda riconvenzionale proposta da per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza Controparte_1
della condotta inadempiente dell'appaltatrice rispetto agli obblighi contrattuali su di essa gravanti di rimediare alle difformità (insonorizzazione acustica) e ai vizi (foro del radiatore e danneggiamento della serpentina di raffreddamento) del gruppo elettrogeno, la quale ha costretto la Stazione appaltante ad un'attività di supplenza dell'appaltatore, con dispendio di risorse umane e finanziarie.
A tal proposito, richiamato quanto evidenziato supra e fermo quanto già statuito rispetto alla detrazione delle somme necessarie per l'esecuzione della lavorazione in danno dell'appaltatrice, risulta indubbiamente dovuta la spesa sostenuta dall per l'affidamento al Geom. Controparte_1 Controparte_24
di un incarico di coordinatore della sicurezza, in relazione alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori di bonifica acustica del gruppo elettrogeno in danno all'appaltatore, per € 1.370,30 (docc. 78 e 79 fasc.conv.), incarico che non sarebbe stato conferito se la società appaltatrice avesse svolto correttamente la propria attività.
Non risulta viceversa dovuto l'ulteriore importo richiesto dall
[...]
a titolo di spese sostenute per il personale dedicato alla gestione Controparte_1 N. 4040/2018 R.G. 54 / 56
delle procedure necessarie a rendere conforme l'impianto, in quanto non vi è prova che l abbia sostenuto un maggior costo per il personale indicato nella CP_1
tabella prodotta (doc. 80 fasc.conv.) e, in particolare, non vi è prova che il suddetto personale abbia svolto l'attività indicata nella tabella medesima e che, nel far ciò, sia stato distolto da altri incarichi.
D'altro canto, contrariamente a quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio,
l non ha richiesto, sotto questo profilo, il rimborso delle somme spese per i CP_1
lavori di bonifica, riparazione e noleggio, eseguiti dalla e ciò Controparte_21
presumibilmente in considerazione della già computata detrazione di cui si è riferito supra.
In conclusione, dunque, la convenuta ha diritto a Controparte_1 vedersi riconoscere in via riconvenzionale solo la minor somma di € 1.370,30.
In questo senso, essendo stato riconosciuto un credito della nei Parte_1
confronti dell per l'importo di € 2.094,86, maggiore Controparte_1
di quello riconosciuto a favore dell nei confronti dell'appaltatrice, si deve CP_1
dichiarare la parziale compensazione tra i due crediti;
pertanto, previa parziale compensazione dei due crediti, si deve condannare l Controparte_1
a pagare a la minor somma di € 724,66, oltre interessi, al tasso Parte_1
legale, dalla data della domanda al saldo.
* * * * * * *
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, si deve considerare che, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2,
c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, N. 4040/2018 R.G. 55 / 56
quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2016, n. 3438) e che, in tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 1269).
In questo senso, nel caso di specie, il parziale accoglimento della domanda attorea, invero in misura minima rispetto all'importo complessivamente richiesto con l'atto di citazione, unitamente al solo parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, comporta quella parziale reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste per ¾ a carico di Parte_1
considerato che la consulenza tecnica d'ufficio è stata resa necessaria essenzialmente per l'accertamento richiesto dall'attrice, poi rivelatosi in larga parte infondato, e per il restante ¼ a carico dell' Controparte_1
Resta ferma, naturalmente, la solidarietà in favore del consulente tecnico d'ufficio, in considerazione del fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
Nei rapporti interni, tali spese devono essere divise tra tutte le parti nella stessa quota.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara l Controparte_1 N. 4040/2018 R.G. 56 / 56
Sud Est tenuta a pagare a a minor somma di € 2.094,86; Parte_1
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara Parte_1 tenuta a pagare all la minor somma di € 1.370,30; Controparte_1
per l'effetto, previa parziale compensazione dei due crediti, condanna l
[...]
a pagare a la minor somma di € 724,66, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi, al tasso legale, dalla data della domanda al saldo;
dichiara assorbita ogni altra domanda;
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, definitivamente per ¾ a carico di e per ¼ a carico Parte_1
dell Controparte_1
Siena, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4040/2018 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato Parte_1 P.IVA_1
all'atto di costituzione di nuovo avvocato, dall'Avv. Luca Ruggiero, dall'Avv.
Salvatore Della Corte e dall'Avv. Fabio Ruggiero, presso il cui studio in Napoli,
Via Vittorio Veneto n.288/A, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Fabio Pisillo, presso il cui studio in Siena, Casato di Sopra n. 59, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato CP_2 P.IVA_3
allegato alla comparsa di costituzione con domanda di chiamata in causa del terzo, dall'Avv. Nicola Boschi, presso il cui studio in Firenze, Viale dei Mille n. 73, è elettivamente domiciliata
Dott.Geol. (C.F. ), Controparte_3 C.F._1
rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta N. 4040/2018 R.G. 2 / 56
con contestuale chiamata in causa di terzo, dall'Avv. Giuseppe Magliocca, presso il cui studio in Perugia, Via Monteneri n. 43, è elettivamente domiciliato
C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_4 P.IVA_4
calce alla Comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa, dall'Avv. Roberto Damonte e dall'Avv. Pier Paolo Poggioni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Siena, Via Banchi di Sopra 31
Arch. (C.F. Controparte_5
), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa C.F._2
di risposta con contestuale domanda riconvenzionale, dall'Avv. Jody Guetta, presso il cui studio, sito in Livorno, Via Pieroni 26, è elettivamente domiciliata
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_6 P.IVA_5
per procura generale alle liti in atti, dall'Avvocato Francesco Berti Suman, presso il suo studio in Roma, Via Quirino Majorana n. 104 è elettivamente domiciliata già (C.F. ), Controparte_7 Controparte_8 P.IVA_6
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Stefano
Pinzauti, presso il cui studio in Prato, Via del Ceppo Vecchio n. 5 è elettivamente domiciliata
(C.F. ), rappresentata e Controparte_9 C.F._3
difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Iacopo Casetti, presso il cui studio in Firenze, Via Alfredo Oriani n. 1, è elettivamente domiciliata
C.F. ), rappresentata e Controparte_10 C.F._4
difesa dall'Avv. Rossella Giommi, presso il cui studio in Firenze, Via dello Statuto
n. 3, è elettivamente domiciliata
(C.F. ), contumace Controparte_11 P.IVA_7
TERZI CHIAMATI avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.3.2024, N. 4040/2018 R.G. 3 / 56
per l'Avv. Luca Ruggiero l'Avv. Salvatore Della Corte e l'Avv. Parte_1
Fabio Ruggiero conclud[ono] riportandosi integralmente alle conclusioni tutte rassegnate nell'atto introduttivo, nonché alle residue istanze istruttorie, impugnando e contestando ogni avversa eccezione, deduzione e/o richiesta, nonché le risultanze dell'espletata CTU, queste ultime già oggetto di rilievi critici nell'ambito del relativo procedimento, nonché all'udienza del 28.11.2023; insist[ono], pertanto, nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la fondatezza di tutte le riserve apposte dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'appalto, e per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento della somma quantificata in Euro 814.587,76 o della somma maggiore o minore come determinata in corso di causa, oltre IVA come per legge, interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi nella misura prevista per le ipotesi di esecuzione di opere pubbliche;
2) Condannare parte convenuta alla reintegra delle somme illegittimamente detratte pari ad Euro 36.445,55 o della somma maggiore o minore come determinata in corso di causa oltre IVA, interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria;
3) Condannare parte convenuta al risarcimento del danno per indebito ritardo nel collaudo indicato come riserva
n.86, per l'importo pari ad Euro 170.176,13 o della somma maggiore o minore come determinata in corso di causa oltre IVA, interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria;
4) Accertare e dichiarare il danno curriculare arrecato alla 5) Per gli effetti condannare parte convenuta al risarcimento in Parte_1
favore della del detto danno curriculare da determinarsi in corso di Parte_1
causa e, nel caso, giudicando secondo equità; 6) Condannare la medesima società convenuta al pagamento delle spese legali, oltre IVA se dovuta CPA e rimborso spese generali in attribuzione al costituito procuratore antistatario.”; per l'Avv. Fabio Pisillo precisa le proprie Controparte_1
conclusioni come da memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. che di seguito integralmente si trascrivono, salva la rettifica derivante dall'accertamento compiuto dal CTU in ordine alla quantificazione del danno subito dall a Parte_2
causa della bonifica e riparazione del gruppo elettrogeno (p. 64 Relazione peritale) N. 4040/2018 R.G. 4 / 56
ed il cui risarcimento è stato domandato in via riconvenzionale: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: Nel merito In via principale: - respingere tutte le domande attoree siccome improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_1
rispetto al pregiudizio economico subito dall per Controparte_1
aver questa dovuto procedere all'espletamento di attività estranee alla funzione del committente di opere pubbliche in fase di esecuzione del contratto, e ciò per rimediare al perdurante inadempimento dell'appaltatore; di conseguenza condannare in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 in favore dell della complessiva somma di € Controparte_1
59.363,00, come da quantificazione compiuta in sede di CTU (p. 64 Relazione peritale). Con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree: - disporre la condanna dell convenuta al risarcimento del danno risentito Parte_2
da nei limiti di cui all'art. 240 bis, comma 1 del D.Lgs. 163/2006; - Parte_1
condannare i terzi chiamati a tenere indenne e manlevare la Controparte_1
dall'eventuale responsabilità risarcitoria verso per la parte
[...] Parte_1
di danno ad essi imputabile, secondo quanto di seguito precisato: A) in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di relative alle riserve nn. 1, Pt_1
3 e 58, accertare e dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti affidatario dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di ristrutturazione edilizia ed impiantistica del di cui alla Parte_3
Deliberazione del D.G. Siena n. 717/2004, per la violazione degli obblighi e Pt_4
dei doveri a tale soggetto imputati per legge o per contratto, e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 37, comma 5, D.Lgs. 163/2006, in solido tra loro, la
in persona del legale rappresentante p.t., l'Arch. Controparte_12
nonché le SI.re e Controparte_5 Controparte_9
, quali eredi dell'Arch. , già mandatario del Controparte_10 CP_13 N. 4040/2018 R.G. 5 / 56
R.T.I., a rilevare indenne la da ogni pregiudizievole Parte_5
conseguenza derivante dalle eventuali statuizioni di condanna, ivi compresa la condanna alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze di lite. B) In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di relative Pt_1
alle riserve nn. 1, 3 e 58, accertare e dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità del soggetto incaricato della verificazione del progetto esecutivo per la violazione degli obblighi e dei doveri a tale organo imputati per legge o per contratto e, per l'effetto, condannare la Società in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., a rilevare indenne la da Parte_5
ogni pregiudizievole conseguenza derivante dalle eventuali statuizioni di condanna, compresa la condanna alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze di lite. C) In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di
relative alle riserve nn. 1, 58 e 69, accertare e dichiarare la esclusiva e/o Pt_1
concorrente responsabilità del soggetto incaricato delle indagini geologiche e geotecniche per la violazione degli obblighi e dei doveri a costui imputati per legge
o per contratto, e, per l'effetto, condannare il Dott. a rilevare Controparte_3
indenne la da ogni pregiudizievole conseguenza Parte_5
derivante dalle eventuali statuizioni di condanna, compresa la condanna alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze di lite. D) In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di relative alle riserve nn. 1, Pt_1
58 e 82, nonché alle riserve nn. 2 e 85, accertare e dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità del soggetto incaricato della direzione, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori per la violazione degli obblighi e dei doveri a tale organo imputati per legge o per contratto, e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_14
rilevare indenne la da ogni pregiudizievole Parte_5
conseguenza derivante dalle eventuali statuizioni di condanna, compresa la condanna alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella N. 4040/2018 R.G. 6 / 56
seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. (da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti), non ammessi dal Giudice.”; per l'Avv. Iacopo Casetti insiste per l'accoglimento Controparte_9
delle conclusioni così come formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta, di seguito integralmente trascritte;
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, disattesa ogni domanda, eccezione ed argomentazione ex adverso formulata;
- respingere qualsivoglia domanda spiegata nel presente giudizio nei confronti dell'Arch. , dalla società e dalla CP_13 Controparte_4 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti Controparte_1
in narrativa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda principale e della domanda di manleva di cui alla comparsa di risposta di condannare la compagnia di assicurazioni Controparte_1 [...]
- oggi a rilevare indenne l'Arch. Controparte_8 Controparte_7 CP_13
, oggi rappresentato per successione dalla figlia , da
[...] Controparte_9
ogni pretesa risarcitoria dalle controparti avanzata e comunque da ogni conseguenza derivante dall'eventuale condanna. Con vittoria di spese, compensi e onorari”; per l'Avv. Rossella Giommi insiste per Controparte_10
l'accoglimento delle conclusioni così come espresse in sede di comparsa di costituzione e risposta, di seguito riprodotte: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della SI.ra nel presente Controparte_10
giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere la stessa dal giudizio de quo;
- in via principale e nel merito: a) rigettare ogni domanda formulata dalla società nei confronti della SI.ra Controparte_4 CP_10
in quanto la medesima non risulta essere in alcun modo erede del SIg.
[...]
Arch. ; b) condannare la società ai sensi dell'art. 96 CP_13 Controparte_4
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”; N. 4040/2018 R.G. 7 / 56
per l'Avv. Nicola Boschi richiama integralmente tutto quanto Controparte_2
dedotto e chiesto con la propria comparsa di costituzione e con le memorie autorizzate. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni come spiegate, motivate e chieste negli atti processuali, anche in via istruttoria, ed in particolare nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art.lo 183 cpc n 1, di seguito riprodotte: “affinché sia respinta qualsivoglia domanda spiegata nei confronti di
, dalla convenuta chiamante e dai terzi costituiti, in quanto CP_2
improponibili, infondate in fatto e in diritto, certamente generiche;
e comunque in quanto prescritti i diritti vantati dalle controparti tutte e decadute, le medesime, dalle azioni intraprese. Si rinnova la domanda di garanzia nei confronti di
, con riferimento alle domande direttamente rivolte a Controparte_7 CP_2 ed a quella trasversali.”; per Arch. 'Avv. Jody Guetta precisa le Controparte_5
conclusioni come da propria prima memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c., di seguito riprodotte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ● in via principale di merito, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare assorbite le domande di garanzia promosse in via subordinata dalla convenuta e in via trasversale dalla terza chiamata CP_4 nei confronti dell'Arch. ● in via subordinata, nella denegata
[...] CP_5
ipotesi, di accoglimento anche parziale delle domande attoree, respingere le domande di garanzia promosse in via subordinata dalla convenuta e in via trasversale dalla terza chiamata nei confronti dell'Arch. Controparte_4 CP_5 in quanto infondate in fatto e in diritto;
● in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale sia delle domande attoree che di quelle di garanzia promosse in via subordinata dalla convenuta e in via trasversale dalla terza chiamata nei confronti dell'Arch. accertate Controparte_4 CP_5
le quote di responsabilità a carico dei diversi membri del RTP, limitare la condanna a carico dell'Arch. a quanto risulterà di giustizia. Con vittoria CP_5 di spese e competenze di causa.”; N. 4040/2018 R.G. 8 / 56
per Geol. l'Avv. Giuseppe Magliocca, richiamato Controparte_3
integralmente quanto dedotto, eccepito e richiesto nella comparsa di costituzione, nell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, nelle memorie redatte e depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nonché negli ulteriori scritti difensivi ed all'interno dei verbali di udienza, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti (vds. in particolare comparsa di costituzione – atto di citazione per chiamata in causa del terzo – memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del
30.11.2021) e che di seguito si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito: • in via principale, respingere le domande tutte formulate da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 relativamente alle riserve riportate nel “considerato” lett. a) e b) dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato dall Controparte_1
al dott. geol. in quanto improponibili e comunque
[...] Controparte_3
infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, per le ragioni indicate in narrativa;
• in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate da nei confronti dell Parte_1 [...]
relativamente alle riserve riportate nel “considerato” lett. Controparte_1
a) e b) dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato dall
[...]
al dott. geol. accertare e dichiarare Controparte_1 Controparte_3
l'insussistenza di responsabilità professionale in capo al dott. geol. stante CP_3
la mancata violazione degli obblighi e dei doveri a costui imputati per legge o per contratto per come ex adverso prospettata per le ragioni tutte indicate in narrativa
e, per l'effetto, rigettare le domande formulate nei riguardi del professionista dalla
• in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_6
accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e di accoglimento anche parziale della domanda di manleva articolata dall Controparte_1
nei confronti del dott. geol. previo accertamento di quanto a quest'ultimo CP_3
effettivamente imputabile, condannare il terzo chiamato in causa
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. a manlevare e Controparte_15
rilevare indenne il dott. geol. da ogni pregiudizievole conseguenza CP_3 N. 4040/2018 R.G. 9 / 56
derivante da eventuali statuizioni di condanna adottate nei confronti del medesimo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
• rigettare comunque le domande trasversali articolate nei riguardi dell'odierno convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali.”; per l'Avv. Roberto Damonte e l'Avv. Pier Paolo Poggioni Controparte_4
precisano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso: in via istruttoria: a) previa revoca del provvedimento 12/5/2022, ammettere le prove per testi formulate nella
Memoria istruttoria 186 c.6 n. 2 c.p.c.; b) in accoglimento dell'istanza formulata all'udienza 28/11/2023 e previa revoca del provvedimento 30/11/2023, convocare il CTU a chiarimenti in merito alla richiesta (già formulata nelle Osservazioni dall'ing. CTP della conchiudente) di distinguere, ove ritenute accoglibili, Per_1
la quantificazione delle riserve nn.
1-58 dalla quantificazione della riserva n. 82
(non oggetto di domanda da parte di Azienza USL Toscana Sud Est nei confronti della conchiudente); - in via principale rigettare tutte le domande proposte dall'attrice perché inammissibili, improponibili e infondate in fatto e Parte_7
in diritto e comunque non provate;
- sempre in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla convenuta nei confronti Controparte_1
della conchiudente perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e non provate;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla convenuta nei confronti della conchiudente: CP_1
A) graduare e ripartire le responsabilità fra i terzi chiamati e quindi accertare la quota di responsabilità della conchiudente in base alle risultanze istruttorie e determinare l'ammontare dovuto in base alle stesse, rigettando ogni diversa e maggiore pretesa della convenuta chiamante ed escluso qualsiasi vincolo di solidarietà fra i terzi chiamati;
B) dichiarare i terzi chiamati: 1) arch.
[...]
con studio in via Ottaviano Rinuccini 24 Firenze;
2) Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in viale Controparte_2
dei Mille 70/74 Firenze;
3) dott. residente in [...] Controparte_3
Perugia; 4) in persona del legale rappresentante pro Controparte_11 N. 4040/2018 R.G. 10 / 56
tempore con sede in via Adda 55 Roma;
5) signora nata a [...]
Firenze il 16/9/1999 e 6) la signora nata a [...] il Controparte_10
3/2/1964 queste ultime quali eredi dell'arch. CP_13 [...]
con sede in Reggello (FI), in proprio e nella qualità di Controparte_16
Cont mandatario della (formato dal medesimo e dai mandatari e Controparte_2
arch. ed entrambe residenti in [...] - CP_5
fraz. Sant'Ellero, tenuti e condannarli, in via solidale o come meglio visto, a manlevare e risarcire, per quanto di ragione, la conchiudente dalle domande formulate dalla convenuta e a rilevarla indenne di tutte le somme che risultasse condannata a pagare oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse da chiunque proposte”; per l'Avv. Stefano Pinzauti ribadisce di non accettare Controparte_7
alcun contraddittorio su domande nuove e/o mutate e/o tardivamente modificate proposte dalle altre parti, ribadendone l'eccepita tardività e decadenza, ed insiste affinché il Tribunale di Siena, contrariis reiectis, Voglia accogliere le conclusioni rassegnate, anche in via istruttoria, in comparsa di costituzione e risposta ed in memoria ex art. 183 VI c. n. 1) c.p.c. del 29/11/2021, di seguito trascritte: “[Voglia il Tribunale di Siena] IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità delle domande proposte da SI.ra avverso Controparte_9
sia per mancata proposizione di istanza ex art. 269 c.p.c., sia Controparte_7
perchè la costituzione della SI.ra è avvenuta dopo il termine Controparte_9
perentorio ex art. 167 c.p.c. e precisamente il giorno stesso della prima udienza
(03/03/2020), per tutti i motivi dedotti in atti, a verbale di udienza e deducendi in corso di causa;
comunque ed in ogni caso rigettarla, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
IN VIA PRELIMINARE: per quanto di interesse processuale di
accertare e dichiarare la tardività ex art. 167 c.p.c. della Controparte_7
costituzione in Giudizio della SI.ra (attuata alla prima Controparte_10
udienza del 03.03.2020), e quindi la tardività ed inammissibilità di qualsivoglia domanda da questa eventualmente proposta avverso e Controparte_7 N. 4040/2018 R.G. 11 / 56
comunque rigettarla;
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla SI.ra avverso Controparte_9 [...]
ex artt. 2934 – 2592 e segg. c.c., per tutti i motivi dedotti in atti e CP_7
deducendi in corso di causa, e per l'effetto respingerla e rigettarla;
IN VIA
PRELIMINARE: accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità della domanda di garanzia proposta da avverso in Controparte_2 Controparte_7
relazione alla domanda spiegata avverso da Controparte_2 Controparte_4
poiché la chiamata in causa relativa alle domande proposte da Parte_8
avverso è stata notificata a allorché era
[...] Controparte_2 Controparte_7
già stata attuata la costituzione di e degli altri chiamati in causa, Controparte_4
ed erano già state dedotte le domande c.d. trasversali avverso e Controparte_2
comunque per tutti i motivi dedotti e deducendi in atti di causa ed a verbale di udienza, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
IN VIA PRELIMINARE: accogliere l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata ritualmente da
e, per l'effetto, respingere e rigettare ogni domanda proposta da Controparte_2
qualsivoglia parte processuale avverso e, comunque, da Controparte_2
quest'ultima e/o da qualsivoglia altra parte processuale avverso Controparte_7
NEL MERITO: IN TESI: - respingere integralmente le domande tutte
[...]
dedotte da e/o da qualsivoglia altra parte Controparte_1
processuale nel presente Giudizio nei confronti di in quanto Controparte_2
prescritte, decadute, inammissibili, improponibili, improcedibili, tardive, infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate per i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, e comunque ed in ogni caso, respingere e rigettare tutte le domande proposte nel presente Giudizio da
e/o da qualsivoglia altra parte processuale avverso Controparte_2 Controparte_7
perché inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate in fatto ed in
[...]
diritto e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione
e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese, anche di CTU e CTP
e compensi professionali;
IN IPOTESI di accoglimento ancorché parziale delle domande spiegate avverso - accertare il grado concorrente di Controparte_2 N. 4040/2018 R.G. 12 / 56
responsabilità concorsuale, anche ex art. 1227 c.c., delle parti del Giudizio e/o di soggetti terzi corresponsabili ancorché non citati nella determinazione dei danni lamentati da nel presente Giudizio, previa ammissione di opportuna Parte_1
C.T.U. tecnica, previa prova dell'effettiva sussistenza dei danni lamentati e della loro riconducibilità eziologica alla responsabilità eventualmente accertata a carico di - ripartire in concreto il rispettivo grado di corresponsabilità Controparte_2
dei soggetti ritenuti responsabili all'esito dell'istruttoria processuale, ancorché non citati, sia ai fini di consentire il riparto tra corresponsabili ex art. 2055 c.c. e
l'azione di regresso tra corresponsabili ex art. 2055 c.c., sia ai fini dei limiti previsti dalla polizza a copertura della sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile all'assicurata anche ex art. 10 C.G.A. di Controparte_2
polizza; - ridurre conseguentemente la entità delle somme richieste secondo il giusto ed il provato, in ogni caso con la compensazione delle spese e dei compensi professionali, essendo l'accertamento giudiziale della responsabilità e del " quantum debeatur" necessario ed imprescindibile per la determinazione e quantificazione del diritto dell'attore; - respingere ogni ulteriore pretesa di Pt_6
e/o di qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di Controparte_1
e comunque e in ogni caso ogni domanda proposta quest'ultima Controparte_2
società e/o da qualsivoglia altra parte processuale avverso Controparte_7
perché inammissibile, improponibile, improcedibile, tardiva, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
- applicare in ogni caso, anche in denegata ipotesi di accoglimento della domanda avverso Controparte_7
i limiti contrattuali, anche di massimale assicurato, di polizza (euro
[...]
330.568,23=), nonché franchigie (euro 9.917,04=) e scoperti contrattuali previsti dall'invocata copertura assicurativa ed eccepiti nel dettaglio in comparsa di costituzione e risposta ed in corso di causa;
- In ogni caso: Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, nonché di compensi professionali”. In via istruttoria: conclude per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti (anche documentali), ivi compresi quelli non ammessi dal Giudice.”; N. 4040/2018 R.G. 13 / 56
per l'Avv. Francesco Berti Suman precisa le Controparte_6
conclusioni riportandosi a quelle contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si riscrivono …: “Voglia il Tribunale: - Nel merito della chiamata in causa, accertare l'inoperatività della garanzia assicurativa per i fatti di causa, dando atto che la polizza, in forza dell'art.
2.1 A) delle condizioni generali, non garantisce le perdite pecuniarie di cui parte attrice chiede il risarcimento;
- in via subordinata, limitare l'obbligo della a Parte_9
quanto stabilito nella polizza, in particolare per quanto attiene ai massimali, ai limiti di risarcimento, allo scoperto del 10% e alle altre esclusioni e limitazioni contrattuali;
- rigettare comunque tutte le domande rivolte contro il dr. CP_3
in quanto infondate.”;
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.12.2018, all'epoca Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vittorio Raiola, conveniva l Parte_10
, ora dinanzi al Tribunale di Siena;
in fatto,
[...] Controparte_1
esponeva di essersi aggiudicata la gara d'appalto indetta dall di Parte_10
Siena per i “lavori di sistemazione esterna, rifacimento centrali tecnologiche e ristrutturazione dell'area radiologica del Presidio Ospedaliero di Abbadia San
Salvatore” e di avere quindi stipulato il relativo contratto d'appalto in data
23.5.2012; esponeva ancora che i lavori erano stati divisi in due fasi e che vi erano state varie consegne parziali, che il progetto esecutivo era risultato approssimativo, carente sotto certi aspetti ed errato per altri, e che quindi la Direzione dei lavori, dopo avere emesso numerosi ordini di servizio, aveva redatto due perizie di variante, che comportavano un aumento dei prezzi superiore al 20%, e quindi un atto aggiuntivo sottoscritto il 4.3.2015; esponeva quindi di avere iscritto riserve per complessivi € 820.147,76 oltre IVA, in particolare la riserva n. 1 per € 306.884,13 per la mancanza dei rilievi dei sottoservizi esistenti ed altre problematiche, la riserva n. 3 per € 133.000,00 per le maggiori difficoltà riscontrate nelle opere di scavo, la riserva n. 2 per € 12.000,00 per la mancata contabilizzazione delle forniture a piè d'opera, la riserva n. 58 per € 165.800,00 per l'anomalo andamento N. 4040/2018 R.G. 14 / 56
dei lavori derivante dal frazionamento della disponibilità delle aree, dalla presenza di sostanze inquinanti nel sottosuolo e dall'impossibilità fino al giorno 19.2.2014 di realizzare la struttura nella zona saturazione, la riserva n. 59 per € 3.600,00 per lavorazioni non previste sugli infissi delle centrali tecnologiche, la riserva n. 69 per
€ 51.643,10 per la mancata realizzazione di due ascensori, la riserva n. 81 per €
19.034,00 per il mancato riconoscimento degli oneri per lo smaltimento in discarica dei materiali di risulta delle demolizioni, la riserva n. 83 per € 3.300,00 per le riparazioni dei circuiti idraulici successivamente al collaudo;
esponeva ancora che la Direzione dei Lavori aveva certificato l'ultimazione dei lavori il 25.3.2015 e preso in consegna i locali ma che poi, nella redazione della contabilità finale, aveva arbitrariamente ed indebitamente dedotto una percentuale di valore su alcune forniture, e che, per tale ragione, essa aveva iscritto la riserva n. 85 per € 25.863,53; sosteneva che avrebbe potuto completare i lavori in precedenza se non avesse dovuto aspettare le decisioni della Stazione appaltante relativamente alle opere da realizzare in alternativa alla pensilina fotovoltaica e che, per questo, aveva iscritto la riserva n. 82 per € 96.783,00; lamentava infine che anche il collaudo finale era avvenuto in ritardo e che, per tale motivo, aveva iscritto la riserva n. 86 per €
170.176,13; in diritto, ribadiva la sussistenza degli errori progettuali, in violazione dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006 e la redazione di due varianti sostanziali in violazione dell'art. 132 D.Lgs. 163/2006, richiamava l'istituto della “riserva” evidenziando di avere adempiuto agli oneri formali previsti in proposito dalla legge ed evidenziava la fondatezza delle riserve stesse, ribadendo il contenuto delle riserve già esposte in fatto ed evidenziando i danni conseguentemente patiti per l'anomalo andamento dei lavori, anche con riferimento alle illegittime sospensioni dei lavori, per i maggiori oneri per prestazioni e lavorazioni non riconosciute e per il mancato riconoscimento delle riserve contabili, le illegittime detrazioni ed i danni per il ritardato collaudo;
concludeva chiedendo il pagamento di € 814.587,76 per le riserve, di € 36.445,55 per la reintegrazione delle somme decurtate e di € 170.176,13 per il danno da ritardato collaudo, oltre al danno curriculare, con vittoria di spese. N. 4040/2018 R.G. 15 / 56
La convenuta si costituiva il 29.3.2019, in vista Controparte_1
dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al
23.4.2019 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c., contestando la domanda attorea;
eccepiva l'improponibilità delle domande attoree a causa dell'anomalo andamento dei lavori, in quanto l'impresa aveva accettato di eseguire i lavori previsti nelle due varianti, varianti che non dipendevano da errori progettuali, ed anche le sospensioni erano legittime;
nel merito, contestava comunque specificatamente la fondatezza delle riserve, sia di quelle relative all'anomalo andamento dei lavori sia di quelle contabili, e la quantificazione dei danni ivi compiuta, ribadiva la legittimità delle detrazioni effettuate e contestava infine l'imputabilità del ritardo nel collaudo;
concludeva, previa richiesta di chiamata in causa dei terzi a cui erano stati affidati incarichi di progettazione, indagini, verifiche e direzione dei lavori, chiedendo il rigetto della domanda e, in riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento dell'appaltatrice, con vittoria di spese.
Autorizzate le chiamate in causa e differita l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 30.10.2019, con comparsa in data 7.10.2019 si costituiva quale soggetto, facente parte del Raggruppamento Controparte_2
Temporaneo di Professionisti, avente natura c.d. verticale e di cui era capogruppo l'Arch. che si era occupato specificamente dello studio, della CP_13
preparazione e della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) degli impianti e dei servizi;
contestava la genericità degli addebiti ad essa rivolti ed evidenziava la correttezza del proprio operato, in particolare rilevando che il Piano di Sicurezza e Coordinamento specificava che le aree di cantiere erano interessate da reti impiantistiche non censite e che, pertanto, l'appaltatore avrebbe dovuto procedere alla relativa ricognizione;
concludeva, previa richiesta di chiamata in causa della propria assicuratrice per il rigetto della domanda, Controparte_7
con vittoria di spese.
Con comparsa in data 9.10.2019, si costituiva anche il Dott.Geol. CP_3
quale soggetto che aveva redatto la relazione geotecnica e geologica,
[...] N. 4040/2018 R.G. 16 / 56
aggiornandone una precedentemente redatta dallo stesso;
si associava alle difese ed eccezioni dell eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1
riserva n. 1 in quanto il progetto esecutivo era stato regolarmente verificato, ai sensi dell'art. 240-bis D.Lgs. 163/2006 e comunque, nel merito, contestava la fondatezza sia di tale riserva che delle riserve n. 58 e n. 69, evidenziando di avere integralmente e correttamente eseguito l'incarico professionale ricevuto dall'Azienda; concludeva, previa richiesta di chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per il rigetto della domanda Controparte_6
nei propri confronti, con vittoria di spese.
Con comparsa in data 10.10.2019, si costituiva altresì quale Controparte_4
soggetto incaricato del supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo;
contestava la fondatezza delle riserve n. 1 e n. 58 che potevano riguardarla e, con riferimento al proprio rapporto con l previa Controparte_1
ricostruzione della normativa in materia, sosteneva di avere svolto regolarmente l'incarico conferitole ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 554/1999; concludeva, previa richiesta di ulteriore chiamata in causa degli altri soggetti già chiamati in garanzia, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con comparsa in data 10.10.2019, si costituiva altresì l'Arch. Controparte_5
chiamata in causa quale partecipante al Raggruppamento Temporaneo di
[...]
Professionisti citato supra; sosteneva di avere partecipato al suddetto RTP solo quale “giovane professionista” ai fini dell'ottenimento del requisito previsto dall'art. 51 d.P.R. 554/1999 ma di non avere svolto alcun ruolo nella progettazione, essendosi occupata solo dello sviluppo e della restituzione grafica dei progetti elaborati dal capofila, al punto da non avere mai ricevuto alcun compenso per l'opera prestata;
sosteneva quindi di non avere alcuna responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante e contestava la sussistenza della solidarietà all'interno del
R.T.P. e, comunque, evidenziava la marginalità di un'eventuale quota di responsabilità a suo carico;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. N. 4040/2018 R.G. 17 / 56
Nuovamente differita l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183
c.p.c. al 3.3.2020 per la chiamata in causa degli ulteriori terzi, con comparsa in data
26.2.2025 si costituiva eccepiva l'inoperatività della Controparte_6
garanzia e nel merito si associava alle difese dell'assicurato Dott.Geol. CP_3
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 2.3.2020, si costituiva altresì Controparte_7
evidenziava di essere stata chiamata in causa solo relativamente al rapporto di garanzia c.d. impropria con si associava quindi alle difese ed Controparte_2
eccezioni della propria assicurata e, comunque, eccepiva Controparte_2
l'inoperatività della copertura assicurativa nel caso di specie;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 3.3.2020, si costituiva anche Controparte_9
quale figlia ed erede dell'Arch. deceduto il 6.8.2012; evidenziava CP_13
preliminarmente di avere accettato l'eredità con beneficio d'inventario e, nel merito, contestava qualsiasi responsabilità dell'Arch. nella redazione del CP_13
progetto; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 3.3.2020, infine, si costituiva Controparte_10
chiamata in causa quale moglie ed erede del defunto Arch. si CP_13
difendeva evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non era erede del defunto.
pur ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva e Controparte_11
restava contumace.
L invece, non provvedeva alla chiamata in causa Controparte_1
dello e Controparte_18
Persona_2
Con atto in data 23.9.2021, si costituivano l'Avv. Luca Ruggiero e l'Avv. Salvatore
Della Corte, quali nuovi difensori dell'attrice Parte_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 3.3.2020 e, in prosecuzione, del 6.7.2021 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la N. 4040/2018 R.G. 18 / 56
produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal
Giudice con ordinanza del 12.5.2022; con la medesima ordinanza il Giudice rigettava le richieste di prova testimoniale avanzate dalle parti;
con ordinanza del
6.2.2023 e, quindi, con ulteriore ordinanza del 28.2.2023, stavolta per “gravi motivi” ai sensi dell'art. 196 c.p.c., il Giudice sostituiva il consulente tecnico d'ufficio; infine, con ordinanza del 30.11.2023, il Giudice rigettava la richiesta di chiarimenti alla consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 13.3.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha chiesto il pagamento delle somme indicate nelle Parte_1
riserve in relazione ad un contratto d'appalto di lavori pubblici.
Sotto il profilo fattuale, è in proposito pacifico e documentalmente provato che l di Siena, con bando del 6.11.2011 (doc. 2 fasc.att.), ha indetto una Parte_10 gara di appalto avente ad oggetto “lavori di sistemazione esterna, rifacimento centrali tecnologiche e ristrutturazione dell'area radiologica del Presidio
Ospedaliero di Abbadia San Salvatore”, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo complessivo di €
3.305.068,23 di cui € 159.047,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, importi stabiliti “a corpo”, oltre che per l'importo di € 21.602,97 per opere “a misura”, lavori suddivisi in due fasi per un totale di 756 giorni.
È altrettanto pacifico che ha partecipato alla gara, offrendo un Parte_1
ribasso del 31,83% e che l di Siena, con determinazione del Parte_10
Direttore Generale n. 91 del 29.3.2012, ha aggiudicato i lavori in questione alla per un importo di € 2.303.689,78 (doc. 3 fasc.att.) e che, quindi, le Parte_1
parti hanno stipulato il contratto d'appalto con atto ai rogiti Notaio del Per_3
23.5.2012 (doc. 4 fasc.att.). N. 4040/2018 R.G. 19 / 56
Il progetto delle suddette opere è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti costituito dall'Arch. quale mandatario e dalla CP_13
e dall'Arch. quali mandanti, Controparte_2 Controparte_5
quest'ultima quale giovane professionista del raggruppamento, come richiesto dall'art. 51 comma 5 dPR 554/1999.
La perizia geologica è stata affidata al Geologo Dott.Geol. Controparte_3
L'incarico di supporto al RUP per la verifica e la validazione del progetto è stato affidato all'organismo verificatore già Rina Industry S.p.A.. Controparte_4
La direzione dei lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati alla Controparte_11
Al rapporto, si applicano il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 costituente il
“Codice dei contratti pubblici” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, costituente il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. A tal proposito, è pur vero che nel contratto è richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 ma è anche vero che la norma transitoria dell'art. 357 comma 6 D.M.
207/2010, con riferimento alle disposizioni della parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), stabilisce che tali norme del nuovo decreto non si applicano alle relative fasi allorquando, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti;
ed allora, visto che nel caso di specie, il contratto d'appalto è stato stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 207/2010, deve ritenersi applicabile il regolamento suddetto.
Nel corso dei lavori, come si avrà modo di meglio evidenziare infra, sono state approvate due perizie di variante, rispetto alle quali l'impresa ha sottoscritto i relativi atti di sottomissione, ed un atto aggiuntivo.
I lavori sono stati ultimati in data 28.9.2016, salvo alcune problematiche, in particolare quella relativa alla rumorosità de gruppo elettrogeno su cui si avrà modo
Pt_1 di tornare , e collaudati il 13.9.2018. N. 4040/2018 R.G. 20 / 56
Ciò detto e passando al merito della controversia, come accennato, l'attrice Pt_1
ha, anzitutto, richiesto il pagamento delle somme per le quali ha iscritto
[...]
riserve nel corso dell'appalto e quindi confermato tali riserve nella contabilità finale.
In proposito, si deve premettere che, come evidenziato anche in giurisprudenza, la riserva è lo strumento giuridico che consente all'appaltatore di formulare contestazioni ed avanzare richieste all'amministrazione committente per il riconoscimento di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi che, a qualsiasi titolo, possono scaturire in corso di esecuzione del rapporto contrattuale;
essa, del pari, assolve anche ad una funzione di tutela dell'amministrazione appaltante, la quale deve poter esercitare prontamente ogni attività necessaria a verificare con esattezza i fatti indicati dall'appaltatore, a conoscere l'effettiva diversa maggiore onerosità connessa alla realizzazione dell'opera e, conseguentemente, porre in essere tutte le iniziative necessarie e possibili al fine di porre rimedio alle problematicità insorte.
Sotto il profilo formale, le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore e, in ogni caso, sempre a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole (art. 191 D.M.
207/2010 cit.) e, in particolare, in alcuni specifici atti, quali il verbale di consegna dei lavori (artt. 155 comma 4 e 157 comma 4 D.M. 207/2010), l'ordine di servizio
(art. 152 comma 3 D.M. 207/2010) e - come si avrà modo di vedere anche infra - i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori (più precisamente, nell'eventualità che la sospensione possa essere illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva nel registro di contabilità quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato, mentre, sia nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacché l'idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all'atto della cessazione della N. 4040/2018 R.G. 21 / 56
sospensione medesima, sia nel caso in cui quest'ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o nel registro di contabilità successivamente firmato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 2007, n. 17630).
L'esplicazione della riserva, ossia la dettagliata e puntuale esposizione delle motivazioni che hanno indotto a formularla e dei conseguenti pregiudizi, deve essere effettuata dall'appaltatore, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla firma con riserva del registro di contabilità (art. 190 D.M. 207/2010).
Le riserve devono poi essere confermate sul conto finale, in quanto quelle non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate (art. 191 D.M.
207/2010); naturalmente, nel corso dell'appalto, l'appaltatore può rinunciare a far valere una riserva.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute (art. 191 comma 3 D.M. 207/2010; tuttavia, quando non è possibile quantificare subito il danno, è obbligo dell'impresa inserire una riserva, anche generica, nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso stesso, mentre il quantum può essere successivamente indicato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 2007, n. 17630).
Ciò detto in linea generale, a fronte dell'eccezione svolta dalla convenuta
[...]
di inammissibilità della domanda con riferimento alle riserve Controparte_1
relative agli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 163/2006 e del regolamento, si deve rilevare che, in effetti, secondo quanto previsto dagli artt. 112 e 240-bis comma 1-bis D.Lgs. 163/2006 cit., in linea di principio, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.
E tuttavia, la norma in questione non può pregiudicare il diritto dell'appaltatore a vedersi riconosciuti i maggiori oneri e danni derivanti dall'esecuzione di un progetto che sia stato validato, ma la cui procedura di validazione sia manchevole o N. 4040/2018 R.G. 22 / 56
incompleta; tale circostanza, infatti, laddove accertata, comporta l'annullamento del provvedimento di approvazione del progetto, anche se formalmente validato.
In tal senso, appare quindi necessario esaminare nel merito le singole riserve, ivi comprese quelle - su cui si avrà modo di soffermarci subito infra - fondate sull'andamento anomalo dei lavori per erroneità del progetto posto alla loro base.
Sempre preliminarmente, deve essere altresì esaminata l'eccezione preliminare, sollevata dalla convenuta di inammissibilità della CP_1 Controparte_1
domanda relativa alle riserve rispetto alle quali l'impresa ha successivamente sottoscritto, senza apporre ulteriori riserve, gli atti di sottomissione alle relative perizie di variante e l'atto aggiuntivo.
Prima di esaminare tale questione, appare opportuno richiamare brevemente la disciplina in tema di perizie di variante e suppletive.
Ebbene, la disciplina di tale materia è finalizzata, a fronte del principio generale della vincolatività del contenuto del contratto di appalto, a consentire al committente di introdurre variazioni all'originario contenuto contrattuale, per assicurarne la rispondenza allo scopo cui lo stesso contratto è preordinato, ma anche a circoscrivere tale possibilità entro limiti determinati a tutela dell'interesse dell'appaltatore. In questa prospettiva, da un lato, è fatto divieto all'appaltatore di apportare, unilateralmente ed in mancanza di indicazioni in tal senso da parte del committente, variazioni all'opera; dall'altro, è disciplinato il diritto potestativo del committente di imporre, a condizioni e limiti predeterminati, varianti all'oggetto contrattuale (c.d. ius variandi) che, in nessun caso, possono determinare modifiche sostanziali alla natura dei lavori.
Com'è noto, le varianti si distinguono in tre categorie: a) quantitative: che comportano variazioni, in aumento o in diminuzione, nelle quantità previste nell'oggetto contrattuale e, conseguentemente, nell'importo contrattuale;
b) qualitative: che comportano l'esecuzione di prestazioni nuove, in parte diverse, in sostituzione o in aggiunta a quelle contemplate dal contratto e dal progetto, senza che a ciò conseguano variazioni nell'ammontare complessivo dell'appalto; c) N. 4040/2018 R.G. 23 / 56
qualitative e quantitative: che comportano variazioni qualitative dalle quali conseguano anche variazioni nell'ammontare complessivo del contratto.
I presupposti in presenza dei quali possono essere introdotte varianti in corso d'opera sono indicati dall'art. 132 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 311 D.M.
207/2010; e, dal momento che la normativa ammette le varianti “esclusivamente” nei casi in essa indicati, le ipotesi ivi previste sono da ritenere tassative, non estensibili analogicamente: a) varianti per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) varianti per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie in precedenza non previste dalla normativa, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni contrattuali;
c) varianti per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene o alle condizioni dei luoghi;
d) varianti per difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore; e) varianti per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Ai sensi dell'art. 132 comma 6 D.Lgs. 163/2006 cit., si ha “errore o omissione progettuale” nel caso di inadeguata valutazione dello stato di fatto, mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;
e, ai sensi dell'art. 132, comma 4 D.Lgs. 163/2006 cit., nel caso in cui l'errore o l'omissione progettuali comportino la necessità di introdurre varianti per un importo eccedente il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore deve procedere alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. N. 4040/2018 R.G. 24 / 56
Lo ius variandi, cioè il diritto potestativo del committente di imporre l'esecuzione di varianti all'appaltatore, per le ragioni accennate supra, è sottoposto a dei limiti, di duplice natura, quantitativi e qualitativi.
Il primo limite, di natura quantitativa, è il limite del c.d. quinto d'obbligo, cioè il limite in forza del quale non possono essere imposte variazioni tali da determinare un aumento (o una diminuzione) dell'importo dei lavori in misura superiore al quinto dell'importo complessivo dell'opera quale dedotto nel contratto;
ai sensi degli artt. 161 comma 12 e 162 comma 1 DM 207/2010, la stazione appaltante, durante l'esecuzione dell'appalto, può quindi ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto stesso e, in tale ipotesi,
l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza che nulla spetti a titolo di indennizzo, dovendosi presumere - secondo la ratio della norma - che un aumento (o una diminuzione) dei lavori contenuta nel limite in questione non sia pregiudizievole per l'appaltatore, che deve ritenersi adeguatamente remunerato con l'applicazione dei prezzi originari. Naturalmente, la modifica dell'oggetto contrattuale può comportare una modifica dei termini di consegna.
Nell'ipotesi in cui le varianti superino il limite del quinto dell'importo del contratto,
l'appaltatore è libero di scegliere di recedere dal contratto oppure proseguire i lavori, negoziando eventualmente nuove condizioni.
Il secondo limite, di tipo qualitativo, attiene al fatto che non si possono introdurre variazioni che mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto;
l'appaltatore, infatti, “ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto”, dovendosi intendere per “variante sostanziale”, in mancanza di una puntuale definizione normativa, non solo l'ipotesi in cui, a seguito della variazione, muti la tipologia dell'opera (c.d. aliud pro alio), ma anche quella in cui, pur non mutando la tipologia, il progetto venga sconvolto nella sua impostazione originaria. In tal caso, ai sensi dell'art. 161 comma 4 DM 207/2010, non sussiste alcun obbligo per N. 4040/2018 R.G. 25 / 56
l'appaltatore di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato.
Dal punto di vista procedurale, per quel che interessa in questa sede, nel caso in cui l'importo della variante, in aumento o in diminuzione, sia contenuta entro il quinto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o motivato dissenso, ai sensi degli artt. 161 comma 4 e 162 comma 1 DM 207/2010.
Nel caso in cui l'importo della variante in aumento ecceda il limite del quinto dell'importo contrattuale, la perizia deve essere accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è sottoposta l'accettazione, ai sensi dell'art. 161 comma 1 DM 207/2010. Tale atto aggiuntivo equivale ad un nuovo contratto: poiché la misura del quinto dell'importo originario dell'opera (c.d. quinto d'obbligo) rappresenta il limite entro il quale l'appaltatore è obbligato all'esecuzione degli ulteriori lavori di cui al contratto di appalto originario, ed oltre il quale, invece, i lavori possono essere qualificati come variante del predetto contratto originario, spettando all'appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto, salvo che non voglia espressamente eseguirli, previo nuovo accordo, qualora l'amministrazione appaltante richieda l'esecuzione di lavori diversi da quelli indicati nel contratto originario ed in variante ad essi, per un importo superiore al c.d. quinto d'obbligo, detta richiesta non trova fondamento nell'originario contratto di appalto e ad essa, pertanto, non corrisponde alcun obbligo da parte dell'appaltatore; con la conseguenza che il successivo accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione dei nuovi lavori in variante deve essere considerato come un nuovo contratto.
Nell'ipotesi in cui le varianti comportino l'introduzione di categorie di lavorazioni non previste o l'utilizzazione di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, l'amministrazione deve provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 163 DM 207/2010. I nuovi prezzi sono determinati dal direttore dei lavori in contradditorio con l'appaltatore, in modo da consentire N. 4040/2018 R.G. 26 / 56
all'appaltatore di fare tutte le osservazioni e di apportare tutti gli elementi utili ai fini della fissazione dei nuovi prezzi, tuttavia la determinazione non avviene necessariamente di comune accordo tra il direttore dei lavori e l'appaltatore stesso: qualora, infatti, l'appaltatore non accetti i nuovi prezzi, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base dei prezzi approvati ma non accettati, che vengono ammessi in contabilità e l'appaltatore può solo procedere all'iscrizione di apposita riserva sul registro di contabilità, indicando le ragioni del dissenso e la cifra a cui ritiene di aver diritto;
nell'ipotesi in cui l'appaltatore non procede all'iscrizione di riserva, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Come già accennato supra, l'appaltatore, oltre al corrispettivo dei lavori, non ha diritto, per l'esecuzione dei maggiori o diversi lavori, ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.
Ciò detto e tornando all'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per l'avvenuta sottoscrizione, da parte dell'appaltatrice, degli atti di sottomissione alle due perizie di variante e dell'atto aggiuntivo, alla luce della stessa giurisprudenza citata dalla convenuta (cfr. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14 gennaio 2019, n.
634), il principio ivi affermato - e condiviso dal Tribunale - riguarda l'ipotesi in cui, nell'ambito di un appalto pubblico, l'Amministrazione appaltante richieda lavori diversi ed ulteriori da quelli considerati in contratto, in variante dell'opera appaltata, per un importo di oltre un quinto rispetto a quello globalmente stabilito;
in tale ipotesi, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'Amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, il quale, pertanto, a fronte della richiesta della committente, può scegliere se recedere dal contratto oppure proseguire i lavori, dichiarando per iscritto anche, ed eventualmente, a quali condizioni (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 agosto 2016, n.
17146); in tal caso, l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante per l'importo suindicato - a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta dell'amministrazione o di atto aggiuntivo - deve parificarsi all'accordo che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 1 N. 4040/2018 R.G. 27 / 56
agosto 2013, n. 18438), con la conseguenza che, pur a fronte della previa apposizione della riserva, la sottoscrizione dei successivi atti di sottomissione con approvazione del nuovo cronoprogramma dei lavori, poi sostanzialmente rispettato, esclude che l'impresa possa accampare ulteriori diritti, avendo peraltro accettato contestualmente ai nuovi tempi di esecuzione anche tutta una serie di lavori integrativi idonei a giustificare lo slittamento della data finale prevista nel contratto originario (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 dicembre 2017, n. 30915); in tal caso, quindi, la riserva in questione deve ritenersi superata dalla stipula di nuovo ed autonomo contratto intercorso tra le parti dopo l'apposizione di detta riserva e successivamente all'approvazione della suddetta perizia di variante, e, di conseguenza, l'appaltatrice non può più pretendere nulla in relazione ad essa.
Altro è a dirsi, però, con riferimento all'atto di sottomissione collegato ad una perizia di variante che non determina il superamento del quinto d'obbligo, in quanto in tal caso l'impresa è obbligata ad eseguire quanto richiesto dall'amministrazione; del resto, l'atto di sottomissione non costituisce la sede per l'iscrizione di riserve né tantomeno, in difetto di una espressa convenzione fra le parti, per la rinunzia ai diritti eventualmente maturati;
il medesimo atto, quindi, non ha alcuna efficacia transattiva delle controversie eventualmente insorte ovvero di rinuncia delle future pretese, salvo che non sia convenuto diversamente in maniera esplicita;
dunque, a meno che non sia diversamente previsto nell'atto stesso, la relativa sottoscrizione si riferisce unicamente all'accettazione delle nuove lavorazioni e dei nuovi prezzi, rispetto ai quali l'impresa non può sollevare contestazioni, ma non preclude l'apposizione di riserva per l'anomalo andamento dei lavori.
Nel caso di specie, quindi, si tratta di verificare se le varianti hanno determinato un aumento del valore dell'appalto superiore al quinto d'obbligo o meno, questione su cui si avrà modo di tornare subito infra.
Nel caso di specie, come già rilevato, sono state approvate due varianti.
La prima perizia di variante (docc. 2 e 4 fasc.conv.) è stata approvata con deliberazione D.G. n. 281 del 17.7.2013, sulla base della relazione allegata, ed ha N. 4040/2018 R.G. 28 / 56
comportato un aumento dell'importo dei lavori di € 286.315,85 al netto del ribasso di gara. Tale perizia è stata redatta sia per “la presenza di situazioni inerenti la specificità dell'opera che, data la loro natura, non era possibile prevedere in fase di progettazione”, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 cit., in particolare, per la “presenza di reti impiantistiche di tipo infrastrutturale delle quali non era stato possibile rilevare l'esattezza dei percorsi in fase progettuale…” per le quali “si sono rese necessarie … lavorazioni che per la loro difficoltà intrinseca ed imprevedibile hanno portato a modificare alcune linee infrastrutturali” e, inoltre,
“… è stato necessario procedere agli scavi in modo particolarmente attento, spesso
a mano, con attrezzature e modalità anche differenti da quelle previste progettualmente, con l'utilizzo spesso di uomini a terra a vigilare per mantenere la sicurezza, sia delle maestranze, sia della struttura, ai massimi livelli”, “anche in considerazione della necessità di ridurre al minimo il rischio di interruzione del servizio sanitario attivo per il Presidio Ospedaliero”, come si avrà modo di vedere meglio infra con riferimento alle contestazione degli errori progettuali sub a) e c) e con riferimento alla riserva n. 3, sia per “soddisfare alcune richieste avanzate dall , con riferimento alla zona della radiologia, ai sensi dell'art. CP_1
132 comma 3 D.Lgs 163/2006 cit..
La seconda perizia di variante (docc. 3 e 5 fasc.conv.) è stata poi approvata con deliberazione D.G. n. 320 dell'1.9.2014, sulla base della relazione allegata, ed ha comportato un aumento dell'importo lavori di € 200.778,74 al netto del ribasso di gara. Ed anche tale perizia è stata redatta sia per “la presenza di situazioni inerenti la specificità dell'opera che, data la loro natura, non era possibile prevedere in fase di progettazione”, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 cit., quali, ad esempio, la modifica dei corpi di fabbrica relativi ai nuovi ascensori, la zona saturazione, la decorazione delle facciate, la terra di scavo, le modifiche della cabina Enel richieste dall'ente gestore, sia per “soddisfare alcune richieste avanzate dall , con riferimento alla zona del Pronto Soccorso, ai sensi CP_1
dell'art. 132 comma 3 D.Lgs 163/2006 cit.. N. 4040/2018 R.G. 29 / 56
Ciò detto, rinviando al prosieguo ogni considerazione sull'operatività del disposto di cui all'art. 132 comma 4° D.Lgs. 163/2006 cit., per le ragioni evidenziate supra, si pone comunque il problema del superamento del c.d. quinto d'obbligo
A tal proposito, si deve invero premettere che il c.d. quinto d'obbligo si calcola come prodotto dell'importo dell'appalto, costituto dall'importo del contratto originario sommato a quelli degli atti successivamente stipulati ed alle somme eventualmente riconosciute non a titolo risarcitorio all'esecutore in sede di accordo transattivo, per il 20%; ed il limite economico dettato dal principio del quinto d'obbligo oltre il quale non possono essere imposti lavori agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario è dato dalla somma dell'importo contrattuale originario più l'importo del quinto come sopra individuato.
In altri termini, se interviene una sola variante e medio tempore non sono stati riconosciuti importi diversi dai risarcimenti in sedi transattive, il quinto si calcola semplicemente come prodotto dell'importo del contratto originario per il 20% ed il limite economico oltre il quale non possono essere invece imposti lavori agli stessi prezzi patti e condizioni è dato dalla somma dell'importo contrattuale originario e dell'importo del quinto, che in questo caso è pari al 20% del contratto netto;
esso risulta quindi pari all'importo del contratto moltiplicato per 1,2.
Nel caso invece in cui intervengano due varianti suppletive e con la prima variante non sia stato raggiunto il limite del quinto come sopra individuato, per valutare il nuovo limite conseguente al primo incremento contrattuale intervenuto con la prima perizia, occorre dapprima valutare l'importo del quinto come prodotto del 20% per la somma dell'importo contrattuale originario sommato all'importo della prima variante e poi valutare il limite come somma dell'importo originario di contratto sommato all'importo del quinto individuato al punto che precede. Nelle linee generali risulta quindi che per la quantificazione del quinto d'obbligo dopo il primo esercizio dello ius variandi, l'importo entro cui è possibile l'esercizio ulteriore dello stesso è costituito dalla differenza tra il 20% dell'importo contrattuale aggiornato e l'importo della variante precedentemente approvata. Se così non fosse la norma si porrebbe in contrasto con la ratio del limite stesso che è, come noto, N. 4040/2018 R.G. 30 / 56
quella di confinare l'obbligazione assunta dall'appaltatore. La mera applicazione del criterio del cumulo - inteso come somma del quinto non all'importo contrattuale originario bensì all'importo da ultimo integrato - altererebbe la misura dell'obbligo, al punto da costringere l'appaltatore ad eseguire maggiori lavori ai medesimi patti, prezzi e condizioni del contratto originario con un limite ben più esteso di quello dovuto.
Nel caso di specie, per come ancora risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio e ribadito nella risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice,
“l'introduzione delle due varianti non [ha] mutato, sostanzialmente, la natura dei lavori originariamente affidati con l'appalto; in pratica, le varianti non appaiono sostanziali anche se, per una migliore fruizione dell'ospedale, è stato completamente modificato il lay-out originario”.
È poi pacifico che la prima perizia di variante e suppletiva non ha determinato il superamento del quinto d'obbligo ed è stata regolarmente oggetto di atto di sottomissione.
Quanto alla seconda variante di perizia e suppletiva, la società attrice nell'impostazione originaria contenuta nell'atto di citazione, ha sostenuto di dover fare riferimento al metodo di calcolo del cumulo mentre, successivamente, tramite il proprio consulente tecnico di parte, ha inteso adottare il metodo di calcolo supra indicato come maggiormente corretto: in questa prospettiva, si hanno questi risultati: il quinto d'obbligo è pari al 20% dell'importo originario dei lavori sommato all'importo dei lavori di cui alla prima variante: (€ 2.303.689,78 + €
286.315,85) * 20% = € 2.590.005,63 * 20% = € 518.001,12; il limite massimo entro cui l'appaltatrice è tenuta ad eseguire i lavori senza modifica dei prezzi è dunque pari all'importo dell'originario di contratto sommato all'importo del quinto
(€ 2.303.689,78 + € 518.001,12 = € 2.821.690,90) e l'importo dei lavori di perizia che l'appaltatrice è tenuta ad accettare è pari alla differenza tra il 20% dell'importo contrattuale aggiornato e l'importo della variante precedentemente approvata (€
2.590.005,63 * 20% - € 286.315,85 = € 518.001,12 - € 286.315,85 = € 231.685,27).
Sotto questo profilo, dal momento che l'importo dei valori della seconda perizia di N. 4040/2018 R.G. 31 / 56
variante e suppletiva ammonta ad € 200.778,74, l'importo del quinto d'obbligo non risulta superato e, pertanto, è corretto che l'impresa abbia sottoscritto per accettazione, senza riserve, l'atto di sottomissione.
È poi ancora pacifico che il limite del quinto d'obbligo è stato superato nel momento in cui le parti hanno sottoscritto l'atto integrativo;
ma, proprio per tale ragione, a fronte della stipulazione di un nuovo accordo tra le parti, contenente la pattuizione di nuove condizioni contrattuali, la società attrice non può lamentare alcunché.
Passando quindi all'esame in concreto delle varie riserve, l'attrice Parte_1
con le riserve nn. 1, 58 e 82 di cui al gruppo sub A) dell'atto di citazione, per complessivi € 569.447,13, ha lamentato anzitutto l'anomalo andamento dei lavori, ovvero l'aumento del tempo di esecuzione dei lavori, da quello contrattualmente pattuito di 756 giorni solari a quello effettivamente impiegato di
1381 giorni, pari a 604 giorni ovvero all'80% dei giorni in più rispetto all'iniziale previsione contrattuale, derivante da gravi carenze progettuali, in violazione del disposto degli art. 93 comma 5 e 132 comma 6 D.Lgs. 163/2006; in proposito, ha evidenziato che la stazione appaltante, invece di risolvere il contratto, come previsto dall'art. 132 comma 4 D.Lgs. 163/2006 in caso di varianti rientranti tra quelle di cui all'art. 132 comma 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 - cioè di varianti redatte
“per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione” - che superavano il quinto d'obbligo, aveva dato risposta mediante numerosi ordini di servizio, due perizie di variante ed un atto aggiuntivo e tre sospensioni illegittime dei lavori.
A fronte di tale richiesta, la convenuta si è difesa Controparte_1
affermando che le varianti in questione non rientravano tra quelle derivanti da errori progettuali di cui all'art. 132 comma 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 e, quindi, non erano tali da determinare la risoluzione del contratto ove eccedenti il quinto del valore del contratto ai sensi dell'art. 132 comma 4° D.Lgs. 163/2006. Si rende quindi necessario esaminare più approfonditamente le questioni oggetto della riserva n. 1, N. 4040/2018 R.G. 32 / 56
al fine di verificare se effettivamente vi erano errori progettuali imputabili alla
, tali da determinare un danno per l'impresa appaltatrice. Parte_12
Più specificamente, con la riserva n. 1, l'impresa ha lamentato l'erroneità del progetto esecutivo per la mancanza totale di rilievi dei sottoservizi insistenti sotto il Presidio Ospedaliero, per come poi specificato nell'atto di citazione al punto 16) sub a).
Tuttavia, secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, gli errori progettuali non appaiono tali da pregiudicare la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 132 comma 1° lett. e) D.Lgs. 163/2006; e, in particolare, la doglianza in questione appare “sproporzionata rispetto alla documentazione disponibile e rispetto agli obblighi previsti dal contratto”.
In particolare, “l'esame degli elaborati grafici del progetto permette di rilevare che
è presente un rilievo, planimetrico e altimetrico, dell'area, restituito a curve di livello… con evidenza dei punti battuti per i quali viene indicata sia la quota del punto, sia la descrizione. Il rilievo è stato inserito (rappresentato) negli elaborati dello stato attuale del progetto architettonico e fornisce: la rappresentazione degli edifici presenti, la rappresentazione dei limiti del resede di pertinenza del complesso immobiliare, la rappresentazione delle sistemazioni superficiali presenti, quali;
muri, pavimentazioni, lastricati, alberi di alto fusto, basi di cemento, pozzetti (che risultano essere i segnalatori dei sottoservizi) ed infine evidenzia la presenza dell'ex depuratore. A queste informazioni si aggiungono quelle presenti nel Piano di Sicurezza (elaborato E.OG. 1.01) il quale dedica alla questione sottoservizi il paragrafo 3.5. “Presenza di reti impiantistiche, esterne ed interne al fabbricato”… [con] particolare riferimento agli impianti elettrici e alla linea di media tensione che raggiunge la cabina elettrica esistente, per la quale viene fornita una planimetria di riferimento. Infine sia il PSC, sia il Capitolato
Speciale di Appalto, prevedono che sia onere dell'appaltatore di procedere con la segnalazione e monitoraggio dei sottoservizi (durante l'esecuzione dei lavori)”.
In effetti, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (doc. 8 fasc.conv.), che “è parte integrante il … capitolato [speciale d'appalto] e compreso nel contratto d'appalto” N. 4040/2018 R.G. 33 / 56
e di cui l'appaltatore “nell'accettare i lavori oggetto del contratto, [ha dichiarato] di aver preso conoscenza…”, per come previsto dagli artt. 10.3 e 10.4 del suddetto
C.S.A., il capitolo 3.5 è dedicato alla “presenza di reti impiantistiche, esterne ed interne al fabbricato” e, in particolare, al capitolo 3.5.1, relativo alle “aree esterne”, si afferma che “i lavori si collocano su aree interessate da passaggi e reti impiantistiche di tipo infrastrutturale delle quali non deriva da specifico rilievo
l'esatta percorrenza interrata…” ed è poi contenuta una planimetria con l'illustrazione delle “presenze impiantistiche conosciute” e si aggiunge quindi che
“il monitoraggio delle condizioni impiantistiche presenti nelle aree d'intervento deve considerarsi compreso tra gli oneri della sicurezza e pertanto l'impresa non potrà, per tale motivo, fare richiesta di spettanze aggiuntive a quelle di contratto”; analogamente, al capitolo 3.5.2, relativo alle “aree interne”, si afferma che “anche le aree interne sulle quali si interviene con i lavori di riorganizzazione funzionale sono interessate da passaggi e reti impiantistiche delle quali non è conosciuta
l'esatta percorrenza (in traccia e all'interno del controsoffitto)” ed è presente una
“illustrazione presenze impiantistiche conosciute”; infine, si afferma che “le informazioni delle illustrazioni 3.5.1/2 devono intendersi solo indicative delle possibili presenze di impianti e reti di alimentazione in funzione. Per una descrizione dello stato attuale la ditta potrà fare richiesta al responsabile dell'Ospedale per avere copia dei documenti descrittivi della presenza impiantistica nelle zone oggetto di lavori a disposizione dell di Siena, fermo Pt_13
restando, a carico dell'Impresa Affidataria, di procedere personalmente al rilevamento in sito di queste informazioni, al fine di garantire la certa conoscenza, prima dell'esecuzione delle attività di demolizione, scavo, rimozione e smontaggio, della presenza di reti attive, la loro precisa collocazione, tipologia e funzione”.
A ciò deve aggiungersi che la società attrice, nella domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto, ha dichiarato “4.3 … di avere acquisito dalla
Stazione appaltante copia di tutta la documentazione di cui al disciplinare di gara, nonché di aver visionato il progetto esecutivo e il capitolato speciale d'appalto e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute N. 4040/2018 R.G. 34 / 56
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nelle relazioni e negli elaborati tecnici, nel capitolato speciale, negli elaborati allegati ai predetti documenti e di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta;
4.4. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, l'offerta economica presentata;
4.5. di aver effettuato il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, così come richiesto dal disciplinare di gara;
4.6. …;
4.7. Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo, di tenerlo completo, adeguato realizzabile per il per il prezzo corrispondente all'offerta presentata” (doc. 9 fasc.conv.).
Dunque, l'impresa appaltatrice era consapevole, fin dalla presentazione della propria offerta, della presenza di reti impiantistiche non note, tanto che l'indagine circa la presenza di sottoservizi era stata posta a carico dell'impresa e rimunerata come onere di sicurezza.
Del resto, l'art.
4.9 C.S.A. dispone che “prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, l'Impresa è tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo, l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare, per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.”.
Ed infatti, già in passato, il Tribunale di Siena, quale giudice dell'appello, con sentenza n. 187/2021 dell'11.3.2021 (doc. 86 fasc.conv.), in una controversia relativa ai lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto oggetto della presente causa, aveva ritenuto che il troncamento di un cavo della da parte della CP_19 N. 4040/2018 R.G. 35 / 56
dovesse essere attribuito alla responsabilità di tale società, la quale Parte_1
si era contrattualmente assunta l'obbligo di procedere al rilievo dei sottoservizi, sopportando le relative spese.
Analogamente a quanto già detto supra, anche la doglianza sub c) relativa alla
“mancanza totale di rilievo della tipologia di scavi da eseguire, con il risultato di aver rinvenuto, all'interno del terreno, manufatti non segnalati (piattaforme, vasche ex depuratore, etc.), trovanti rocciosi di notevole dimensione” appare anch'essa sproporzionata, tenuto conto di quanto emergente dalla documentazione disponibile e degli obblighi contrattualmente previsti a carico dell'appaltatrice.
La doglianza sub d), attinente alla “errata previsione sui percorsi da seguire per gli impianti di nuova realizzazione, con necessità di rimodulare di volta in volta i percorsi delle nuove reti” appare anch'essa infondata sia con riferimento alle opere di impiantistica interna, che sono state modificate a causa della modifica delle esigenze e delle funzioni dei vari ambienti, sia con riferimento alle opere di impiantistica esterna, per le quali il confronto tra gli elaborati progettuali “non ha messo in evidenza differenze eclatanti sui percorsi”.
Ancora, la documentazione in atti è risultata insufficiente ad accertare la mancata previsione di circuiti elettrici ed idrici necessari al corretto funzionamento delle utenze di cui al punto e) e la mancata previsione della necessità di sostituire tratti ammalorati delle tubazioni idriche all'interno dei locali radiologia di cui al punto f).
Un aspetto problematico che “è stato in qualche modo riscontrato” è quello sub h) relativo alla “errata suddivisione delle lavorazioni tra prima e seconda fase”; esso,
“tuttavia … può essere conseguente almeno a due fattori: [il] primo [costituito dal fatto che] la progettazione ha avuto un iter di circa sei anni e altri due ne sono passati prima dell'avvio del cantiere, [con la conseguenza che] nel frattempo il quadro delle esigenze e delle funzioni variava, si inserivano stralci di progetti più ampi, ecc. che hanno cambiato l'assetto di riferimento;
[il] secondo [rappresentato dal fatto che], anche in questo caso la priorità era garantire la continuità dell'offerta sanitaria con probabili aggiustamenti da adottare in corso in corso
d'opera…”; in ogni caso, anche in questo caso, “facendo riferimento alla N. 4040/2018 R.G. 36 / 56
documentazione disponibile, risulta difficile stabilire se questa situazione sia stata fonte di problematiche di particolare gravità e sia tale da ritenere conseguenza di una progettazione errata”.
Quanto poi alla “mancata verifica dell'impossibilità di realizzazione di due ascensori” di cui al punto i), su cui si avrà modo di tornare anche infra, in realtà, “il progetto aveva previsto di eseguire gli scavi a mano, con specifiche armature delle pareti di scavo (blindaggi), con opere contabilizzate a misura”, proprio perché dalla relazione geologica risultavano problemi nell'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche.
D'altronde, dalla documentazione in atti non emergono elementi sufficienti per ritenere sussistente la doglianza di “errato dimensionamento pompe UTA”, di cui al punto k).
Ugualmente infondata appare poi la doglianza relativa al fatto che le aree di lavoro non sono state consegnate secondo le previsioni progettuali, questione anch'essa specificamente oggetto della riserva n. 1, poi specificata in atto di citazione di cui al punto 16 sub g).
In proposito, è pur vero che, come evidenziato anche nella consulenza tecnica d'ufficio, i lavori sono iniziati il 20.6.2012, data in cui è avvenuta la consegna parziale delle aree interessate dalle opere previste nella prima fase, indicata in progetto anche come “FASE A” e che, per la completa disponibilità delle aree interessate dalle opere previste in questa prima fase, si sono resi necessari ulteriori cinque verbali di consegna parziale, avvenute il 12.9.2012 la seconda, il 29.10.2012 la terza, il 3.12.2012 la quarta, il 24.5.2013 la quinta ed il 13.10.2014 la sesta.
Ebbene, l'art. 154 D.M. 207/2010, corrispondente all'art. 130 D.M. 554/1999, dispone che “il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a)… ; c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso… che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori”; a sua volta, l'art. 155 DM 207/2010, corrispondente all'art. 131 D.M. 554/1999, prevede, al comma 1, che “il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo N. 4040/2018 R.G. 37 / 56
stato dei luoghi” e, al comma 2, che, “se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare” e, dal punto di vista dell'appaltatore, prevede altresì, al comma 4, che “qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190”.
Nel caso di specie, invece, l'appaltatore ha firmato con riserva solo il verbale di consegna del 13.10.2014 - questione su cui si avrà modo di tornare infra -, lamentando che i tempi previsti per le opere contrattuali sono stati “completamente sforati…”; tuttavia, il Direttore dei Lavori, nelle varie consegne, non ha mai indicato che lo stato attuale dei luoghi fosse tale da impedire l'avvio dei lavori e anche l'impresa non ha lamentato nulla in proposito;
ciò porta a concludere che le consegne parziali delle aree di lavoro non abbiano inciso sull'organizzazione dei lavori da parte dell'impresa.
A ciò deve aggiungersi che, per quanto previsto all'art. 16.2 C.S.A., “il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore [poteva] essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che [fosse] necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 16.2.1. per garantire la continuità dell'attività ospedaliera, salvaguardando idonee condizioni di sicurezza
e per la riduzione dei disagi provocati dalle interferenze con l'attività di cantiere…”, previsione del tutto coerente con la natura dell'immobile su cui dovevano essere eseguiti i lavori, ovvero appunto un Presidio Ospedaliero del quale doveva essere garantita la funzionalità anche nel corso dei lavori.
Con la riserva n. 58, poi, la società appaltatrice lamenta ancora l'anomalo andamento dei lavori, derivante dall'impossibilità di realizzazione della struttura N. 4040/2018 R.G. 38 / 56
della zona saturazione e dalla riduzione dell'area di cantiere a causa della presenza di terreno inquinato da mercurio nell'area di cantiere.
In effetti, secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi confermata la “errata progettazione della struttura da realizzare nella zona saturazione” di cui al punto j). Tuttavia, la zona saturazione è stata oggetto della seconda perizia di variante e, come si avrà modo di verificare nell'ambito della relativa trattazione, tale variante, da ritenersi di natura non sostanziale, non ha determinato il superamento del quinto d'obbligo e, quindi, le lavorazioni in essa previste sono state tutte regolarmente computate;
né vi è prova che, per effetto dell'approvazione della variante, la società attrice abbia subito un danno ulteriore, in conseguenza del ritardo nella realizzazione di tali lavorazioni.
Quanto alla riduzione dell'area di cantiere a causa della presenza di terreno inquinato da mercurio, questione anch'essa specificamente oggetto della riserva n. 58, approfondita in atto di citazione con riferimento all'errore progettuale di cui al punto 16 lett. b), secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, la mancanza di analisi (chimiche) sul terreno risultato poi inquinato da mercurio non appare imputabile alla stazione appaltante. In effetti, se è pur vero che il Comune di
Abbadia San Salvatore è stato sede di miniere per l'estrazione del mercurio, è anche vero che lo stesso Comune di Abbadia San Salvatore, dopo aver esaminato il progetto e dopo aver acquisito i pareri necessari, ha rilasciato il Permesso di
Costruire n. 03/2012 dell'11.6.2012 (Doc. 26 fasc.conv.) dando, per quel che interessa in questa sede, all'art. 6, le seguenti “Prescrizioni”: “… 4. Dovranno essere applicate tutte le prescrizioni di cui alla Relazione Geologica - Geotecnica, allegato al progetto, redatta dal Dott. Geologo iscritto Controparte_3
all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria al n. 138. … 6. Dovranno essere applicate tutte le prescrizioni del parere dell Parte_14
[ovvero, tra questi] …. • per quanto riguarda lo
[...]
smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione essi dovranno essere preventivamente identificati con codice CER e dovrà essere richiesto preventivo parere per lo smaltimento ad ARPAT …”, ovvero rilasciando il Permesso di N. 4040/2018 R.G. 39 / 56
Costruire senza particolari prescrizioni o indicazioni rispetto alla potenziale presenza di terreno inquinato da mercurio, mentre ha prescritto la procedura per lo smaltimento dei materiali derivanti da demolizione e/o anche per i rifiuti che derivano dalle attività di scavo. A ciò deve aggiungersi che, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, gli obblighi di accertamento preventivo erano a carico del “produttore di rifiuti”, cioè a carico dell'impresa affidataria dei lavori di scavo.
D'altro canto, l'ulteriore contestazione, anch'essa contenuta nella riserva 58, relativa alla tardiva autorizzazione alla dismissione dei gruppi frigo, appare generica, in quanto non è dato comprendere come abbia potuto incidere sull'organizzazione del cantiere;
peraltro, si deve ribadire che, come già evidenziato supra, proprio in considerazione del fatto che i lavori riguardavano un presidio ospedaliero, era stata contrattualmente pattuita la possibilità di modificare il cronoprogramma dei lavori al fine di garantire lo svolgimento dell'attività dell'ospedale.
Con la riserva n. 82, l'impresa ha poi chiesto i danni derivanti dal differimento dell'ultimazione dei lavori per attesa delle determinazioni della Stazione
Appaltante in merito alla soluzione alternativa alla pensilina fotovoltaica.
A tal proposito, è pacifico che la realizzazione della pensilina fotovoltaica non era prevista dal progetto e, anzi, faceva parte di quelle opere previste dall'impresa nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa tra le migliorie ambientali.
Ciò detto, è pur vero che nel verbale di sopralluogo del 14.1.2014, la Stazione
Appaltante, a causa delle difficoltà autorizzative da parte degli Enti preposti
( ) prospettate dall'impresa, ebbe a dichiarare che Controparte_20
“saranno analizzate, per tale opera, soluzioni alternative” (doc. 118 fasc.att.); ma è anche vero che, proprio perché la pensilina in questione era stata proposta come miglioria dall'impresa, spettava all'impresa stessa trovare tali soluzioni alternative.
In questa prospettiva, la questione è poi riemersa nel verbale del 24.2.2016 (doc. 31 fasc.conv.) ed ha trovato soluzione nel verbale del 5.5.2016 (doc. 32 fasc.conv.), N. 4040/2018 R.G. 40 / 56
allorquando la Stazione Appaltante, a fronte della proposta avanzata dall'impresa, ha chiesto all'impresa medesima di specificare tale proposta, riservandosi di esaminarla e facendosi carico delle pratiche paesaggistiche eventualmente necessarie. In questo senso, si deve escludere che il ritardo nella realizzazione della pensilina in questione sia addebitabile alla Stazione Appaltante;
e dunque la riserva sul punto risulta infondata.
Ancora, la società attrice ha lamentato l'illegittima sospensione dei lavori per tre volte da parte della Direzione dei lavori, evidenziando che anche tali sospensioni avevano inciso sull'anomalo andamento dei lavori, per come ancora rilevato nella riserva n. 1.
In proposito, si deve premettere che le ipotesi di sospensione legittima dei lavori sono previste dall'art. 158 d.P.R. 207/2010 (che riproduce l'art. 133 d.P.R.
554/1999) e sono costituite da quelle “circostanze speciali [che] impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte” di cui al comma 1, per come specificato dall'art. 159 d.P.R. 207/2010 (che riproduce gli artt. 24 e 26
D.M. Lavori Pubblici 145/2000) il quale fa riferimento, al comma 1, ai “casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte” e, al comma 2, alle “situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e
b), del codice [nonché] nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice … solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto”, da “ragioni di pubblico interesse o necessità” di cui al comma 2 e da quelle “circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori”, “per cause imprevedibili o di forza maggiore” insorte
“successivamente alla consegna dei lavori” di cui al comma 7. Alla luce di tali disposizioni, i presupposti della sospensione legittima ricorrono tutte le volte in cui, nel corso dell'esecuzione dell'opera, si manifestino circostanze speciali ed esigenze tecniche di carattere obiettivo, non previste né prevedibili da alcuna delle parti in base alla normale diligenza, che precludano l'utile prosecuzione dei lavori;
N. 4040/2018 R.G. 41 / 56
in questo senso, la necessità di uno specifico presupposto legittimante sotto questo profilo deve intendersi come limite all'esercizio del potere che l'ordinamento riconosce alla stazione appaltante, per cui, il potere di disporre la sospensione è esercitato illegittimamente dal committente pubblico allorquando la pubblica amministrazione si avvalga di tale potere al fine di coprire un proprio difetto di previsione o una propria negligenza.
In tutte le ipotesi appena indicate, ai sensi del comma 8, “le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori”.
Dal momento che le disposizioni appena citate elencano tassativamente le ipotesi di sospensione dei lavori determinate da cause legittime, il concetto di sospensione illegittima si ricava in negativo;
sono, pertanto, da ritenersi tali tutte quelle sospensioni che trovano la loro origine in fatti, o cause, diverse da quelle indicate dalle disposizioni legislative sopra citate, come affermato dall'art. 160 d.P.R.
207/2010 (che riproduce l'art. 25 D.M. 145/2000), il quale nel primo comma fornisce una definizione aperta della fattispecie, stabilendo che “le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti”.
Nel caso di specie, per come risultante dalla documentazione in atti e per come evidenziato anche nella consulenza tecnica d'ufficio, la prima sospensione è stata disposta dal Direttore dei Lavori con Ordine di Servizio n. 11 del 20.12.2012 (doc.
39 fasc.att.), in quanto, nel corso delle operazioni di getto delle opere in cemento armato, previste per la realizzazione dei locali tecnologici, il collaudatore Ing.
a seguito di un sopralluogo di verifica, aveva richiesto di eseguire degli Per_4
approfondimenti: tale Ordine di Servizio è stato firmato dall'Impresa senza riserve
(doc. 87 fasc.conv.); quindi, la ripresa delle operazioni di getto del solaio e delle solette dei locali tecnici è stata autorizzata con Ordine di Servizio n. 13 in data
8.1.2013 (doc. 40 fasc.att.) e, anche in questo caso, l'Ordine di Servizio è stato firmato dall'Impresa senza riserve (doc. 88 fasc.conv.). N. 4040/2018 R.G. 42 / 56
Ebbene, fermo che, per come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio, tale sospensione rientra tra quelle determinate da “circostanze speciali [che] impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte” e non ad errori progettuali, appare decisivo il fatto che la società appaltatrice non ha apposto alcuna tempestiva riserva sul punto, né al momento della sospensione né al momento della ripresa dei lavori, ed è quindi decaduta dalla relativa possibilità.
D'altro canto, per come ancora risultante dalla documentazione in atti, la seconda sospensione è stata disposta dal Direttore dei Lavori con verbale del 4.2.2013, con richiesta di mettere in sicurezza il cantiere ed il verbale è stato firmato con riserva da parte dell'impresa (doc. 41 fasc.att.; doc. 89 fasc.conv.); quindi, il medesimo
Direttore dei Lavori, con verbale del 5.2.2013, ha autorizzato la ripresa dei lavori e l'impresa ha firmato il verbale dichiarando di non aver adottato alcun ulteriore apprestamento di sicurezza (doc. 90 fasc.conv.); tuttavia, l'impresa non ha ribadito la riserva nel firmare il secondo s.a.l. in data 4.3.2013, allorquando ha firmato con riserve, ma non con riserve che facessero riferimento al verbale di sospensione del
4.2.2013 (doc. 36 fasc.att.). Anche in questo caso, quindi, l'impresa deve essere ritenuta decaduta.
Da ultimo, sempre per come risultante dalla documentazione in atti, la terza sospensione è stata disposta dal Direttore dei Lavori con verbale di sospensione parziale del 23.6.2014 (doc. 59 fasc.att.) con riferimento da un lato al completamento dei collegamenti ed alla conseguente attivazione della cabina elettrica, a causa del protrarsi delle procedure di attivazione dei lavori di competenza dell'ENEL e dall'altro lato al completamento delle opere in facciata, che dovevano essere correttamente valutate ed integrate nella redigenda perizia di variante;
l'impresa ha firmato il verbale di sospensione parziale senza riserve (doc.
91 fasc.conv.). I lavori sono parzialmente ripresi, con verbale del 29.9.2014 (doc.
62 fasc.att.; doc. 92 fasc.conv.), relativamente alla facciata, a seguito dell'approvazione della seconda perizia di variante, con la quale sono stati definiti ed autorizzati tali lavori, mentre sono rimasti sospesi i lavori relativi alla cabina
ENEL: anche in questo caso, il verbale di ripresa parziale dei lavori è stato firmato N. 4040/2018 R.G. 43 / 56
dall'impresa senza riserve. Infine, la totale ripresa dei lavori, anche in relazione alla cabina ENEL, è stata disposta con ulteriore verbale del 13.10.2014 (doc. 11 fasc.att.): il relativo verbale è stato firmato dall'impresa con riserva;
tuttavia, nel primo s.a.l. successivo alla ripresa dei lavori, ovvero nel s.a.l. n. 10 firmato dall'impresa in data 10.2.2015 (doc. 36 fasc.att.), in nessuna delle riserve aggiunte o aggiornate è stato fatto espresso riferimento al verbale del 13.10.2014. Anche sotto questo profilo, quindi, l'impresa deve essere ritenuta decaduta.
In conclusione, quindi, dovendosi escludere che si sia verificato un andamento anomalo dell'appalto per la presenza di errori nel progetto esecutivo ed in relazione alle perizie di variante e suppletive, all'atto aggiuntivo, ai numerosi ordini di servizio ed alle sospensioni dei lavori, si deve escludere che l'appaltatrice abbia diritto al risarcimento dei danni sotto questo profilo. Dunque, le riserve apposte ai nn. 1, 58 e 82 risultano infondate.
Passando quindi ad esaminare le riserve contabili (ovvero le riserve nn. 2, 3, 59,
69, 81 e 83) di cui al gruppo sub B) dell'atto di citazione, la società attrice, con la riserva n. 2, ha poi chiesto il riconoscimento della somma di € 12.000,00, derivante dalla mancata contabilizzazione delle forniture a piè d'opera, in violazione di quanto previsto dall'art. 180 comma 5 d.P.R. 207/2010, secondo cui “salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima”.
Tuttavia, per come evidenziato dall' convenuta, la contabilizzazione CP_1
delle forniture a piè d'opera è possibile solo quando la fornitura sia stata verificata ed accettata dalla Direzione dei lavori, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
Ancora, con la riserva n. 3, ha chiesto il pagamento di € 12.000,00 Parte_1
per egli ulteriori oneri economici sopportati per gli scavi da realizzare, in quanto solo parzialmente ristorati dalla prima perizia di variante, oneri derivanti dalla mancanza dei rilievi dei sottoservizi nel progetto esecutivo, che N. 4040/2018 R.G. 44 / 56
aveva reso più difficoltosa l'attività di scavo e, per evitare la rottura di tubi e cavi, aveva costretto all'esecuzione degli scavi “a mano” e di scavi “a sezione ristretta”, cioè con macchinari come il mini-escavatore che garantivano una minore resa e richiedevano la presenza di un uomo a terra.
Tuttavia, anche a prescindere da quanto evidenziato supra con riferimento alla completezza del progetto esecutivo ed agli oneri a carico dell'appaltatrice, per come rilevato dall convenuta e confermato anche dal consulente tecnico CP_1
d'ufficio, proprio in relazione alle maggiori difficoltà per l'esecuzione degli scavi, con la prima variante (doc. 42 fasc.conv.) sono stati previsti nuovi prezzi specifici, in sostituzione di quelli previsti dal contrato e, soprattutto, sono stati pattuiti specifici nuovi prezzi di “sovrapprezzo” da applicare specificatamente agli scavi per esecuzione con particolare cura (“NP 01.A04.014.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano…”; “NP
01.A04.014.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito a mano…; NP EDI 02 Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, da effettuarsi a mano con particolare cura ed attenzione”), agli scavi in presenza di roccia e trovanti (“NP 203.4.10.1 Sovrapprezzo agli scavi di sbancamento ed a larga sezione per la presenza di roccia e/o trovanti rocciosi…”) ed agli scavi eseguiti con sorveglianza del cosiddetto uomo a terra (“NP EDI 01 Sovrapprezzo per scavo con mezzi meccanici eseguito con uomo a terra e con miniescavatore…”). Si deve dunque ritenere che, essendo stati concordati i suddetti nuovi prezzi per le attività più difficoltose indicate dall'attrice, la riserva non sia accoglibile.
Con la riserva n. 59, ha chiesto ancora il pagamento dell'ulteriore Parte_1 somma di € 3.600,00 per il trattamento eseguito sugli infissi delle centrali tecnologiche, resosi necessario per la carenza del progetto esecutivo ai fini dell'esecuzione del lavoro a regola d'arte.
In proposito, è invero pacifico, in quanto ammesso anche dall'attrice, che Pt_1
non ha realizzato gli infissi per le centrali tecnologiche con zincatura a
[...]
caldo, come previsto in progetto;
infatti, per come risultante dall'ordine di servizio N. 4040/2018 R.G. 45 / 56
n. 30 del 26.11.2013, il collaudatore Ing. nella visita del 15.11.2023, ha Per_4 verificato che si trattava “di tubolare verniciato e non zincato a caldo” ed ha quindi dichiarato inaccettabili gli infissi della centrale tecnologica e per tale ragione la
Direzione dei lavori ha ordinato “l'immediata rimozione degli infissi dalla centrale tecnologica e loro sostituzione con quelli conformi alle prestazioni contrattuali”.
Conseguentemente, dovendosi escludere che la zincatura a caldo sia stata effettuata per carenze progettuali e, viceversa, dovendosi ritenere che tale trattamento fosse contrattualmente dovuto, non vi è ragione per riconoscere l'importo richiesto.
Ancora, con la riserva n. 69, l'appaltatrice ha chiesto i danni derivanti dalla mancata realizzazione di due impianti ascensori, evidenziando che con la seconda perizia di variante era stato deciso, sempre a causa di carenze della progettazione esecutiva, di porre in opera soltanto due e non quattro ascensori e sostenendo che ciò le aveva arrecato danni per avere comunque dovuto sostenere delle spese fisse, avere ottenuto condizioni economiche peggiori dal fornitore ed avere comunque realizzato un fatturato inferiore.
A tal proposito, si deve considerare che, mentre per le varianti contrattuali in aumento, le ipotesi in cui il committente può introdurre variazioni all'originario oggetto contrattuale sono oggetto di analitica definizione normativa quanto ai relativi presupposti - come già richiamati supra -, per le varianti in diminuzione, secondo quanto previsto all'art. 30.7 del Capitolato Speciale di Appalto relativo ai lavori oggetto di causa, in conformità a quanto già previsto dal Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il committente “può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore”, indipendentemente dalla ricorrenza delle ipotesi che ne giustifichino l'introduzione previste dalla disciplina vigente, “purché la diminuzione non ecceda il quinto dell'importo del contratto…”, nel qual caso l'appaltatore “… non ha diritto ad alcun indennizzo per la diminuzione”. In questa prospettiva, essendo pacifico che la mancata realizzazione di due dei quattro ascensori originariamente previsti ha determinato una diminuzione dell'importo dell'appalto inferiore al quinto, si deve escludere che l'appaltatrice abbia diritto al risarcimento del danno richiesto in questa sede. N. 4040/2018 R.G. 46 / 56
Da ultimo, con la riserva n. 81, la società attrice ha lamentato il mancato riconoscimento degli oneri di discarica, non ricompresi nelle voci di elenco prezzi di gara per € 19.034,00.
A tal proposito, si deve considerare che, benché l'art. 12.1 C.S.A. disponga che
“sono a carico del contraente gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, nonché delle terre e rocce da scavo in accordo con la normativa vigente…” e benché nelle voci di elenco prezzi sia indicato il trasporto a discarica ma non gli oneri di smaltimento (attività che sono esplicitamente escluse anche nelle voci del Prezzario del Provveditorato alle Opere Pubbliche di riferimento), il Collaudatore, d'accordo con il Direttore dei Lavori, ha inteso riconoscere a la somma di € Parte_1
9.504,52, che corrisponde all'ammontare delle fatture dal 31.3.2015 al 30.9.2016 aumentate del 15% per spese generali (doc. 18 fasc.conv.).
A fronte di ciò, si deve invece considerare che le ulteriori somme risultano relative ad un periodo precedente;
la relativa riserva, apposta al s.a.l. n. 13 in data
25.10.2016 anziché al s.a.l. n. 7, relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il
20.1.2014 (doc. 55 fasc.att.), non è stata iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo ma è stata tardivamente iscritta;
conseguentemente, l'appaltatore deve essere ritenuto decaduto dalla relativa pretesa.
Infine, con la riserva n. 83 l'impresa ha chiesto la somma di € 3.300,00 quale danno derivante dal mancato pagamento del corrispettivo per la riparazione dei circuiti idraulici. In realtà, però, l'importo indicato in tale riserva è già stato riconosciuto come dovuto (doc. 18 fasc.conv.) ed è espressamente indicato quale somma da computare a favore dell'impresa nel certificato di collaudo (doc. 75 fasc.conv.) ai fini della determinazione dell'importo dovuto al termine dei lavori.
Infine, con la riserva n. 85, a chiesto il reintegro delle detrazioni Parte_1
contabili effettuate dalla Direzione dei lavori.
In primo luogo, l'impresa attrice lamenta la detrazione di € 4.972,88 applicata con riguardo ai controsoffitti. N. 4040/2018 R.G. 47 / 56
A tal proposito, si deve premettere che il progetto prevedeva controsoffitti in cartongesso (voce A.14 - doc. 48 fasc.conv.) e che l'impresa, nella propria proposta migliorativa (doc. 49 fasc.conv.), aveva prospettato la posa in opera di pannelli di alluminio ma poi, per come ammesso dalla stessa in atto di citazione, ha posto in opera dei controsoffitti diversi, ovvero in gesso alleggerito su struttura in acciaio.
La medesima impresa ha allegato di avere avuto un consenso verbale dalla
Direzione dei Lavori ma non ha in alcun modo provato tale consenso.
In questo quadro, dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato che i controsoffitti effettivamente realizzati sono di minor pregio rispetto a quelli in alluminio previsti dalla miglioria;
pertanto, la detrazione appare del tutto legittima, in quanto, l'opera svolta, pur accettabile, è di valore inferiore rispetto a quella prevista.
Del resto, anche a ritenere sussistente un'accettazione da parte della Direzione dei
Lavori, venendo comunque in considerazione un materiale di qualità inferiore rispetto a quello previsto, la riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione risulterebbe giustificata ai sensi dell'art. 167 D.M. 207/2010 (corrispondente all'art. 15 comma 6 D.M. 145/2000), il quale prevede che “nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza
o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo”.
In secondo luogo, lamenta la detrazione di € 6.590,30 applicata per Parte_1
gli infissi delle centrali tecnologiche.
A tal proposito, anche in questo caso, si deve ribadire che, pacificamente, come già evidenziato in relazione alla riserva n. 59, gli infissi sono stati realizzati con zincatura a freddo, ovvero in maniera diversa da quella prevista contrattualmente, laddove era previsto che fossero realizzati con zincatura a caldo. N. 4040/2018 R.G. 48 / 56
Ed anche in questo caso, alla luce di quanto evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, a fronte della violazione dell'obbligo contrattualmente previsto, la detrazione appare legittima.
Ancora, la società appaltatrice lamenta la riduzione di € 13.166,01 relativa al gruppo elettrogeno, per la mancanza di una cofanatura, in quanto non prevista contrattualmente, eccessiva rispetto al relativo prezzo di mercato e comunque in violazione dei termini di cui all'art. 167 DM 207/2010.
Anche in questo caso, si deve ribadire che il progetto esecutivo (elaborato
E.IE.3E.1, punto 4.4.7) prevedeva un gruppo elettrogeno della potenza di 675kVA cofanato in modo tale da garantire una insonorizzazione di 65 dB(A) a 7 metri e che nella propria proposta migliorativa, aveva previsto un gruppo Parte_1
elettrogeno più potente, ovvero con potenza pari a 730kVA, che avrebbe dovuto consentire di gestire in maniera ottimale eventuali sovraccarichi temporanei e di lavorare ad una potenza inferiore nelle condizioni normali in modo da avere più elevata durabilità, minore rumorosità, costi di gestione e manutenzione inferiori, dotato di un kit di insonorizzazione tale da garantire la medesima prestazione, cioè ancora una insonorizzazione di 65 dB(A) a 7 metri.
Tuttavia, per come evidenziato nella consulenza tecnica, “il requisito, promesso, di adeguata insonorizzazione non si è concretizzato e quindi sono insorte una serie di contestazioni che hanno ritardato il collaudo e hanno reso necessario eseguire lavori di bonifica acustica e di riparazione di un danno “occulto” che interessava il radiatore del gruppo elettrogeno”.
Ebbene, contrariamente a quanto genericamente affermato dalla società attrice, in realtà la problematica in esame è stata evidenziata già nell'ambito del certificato di collaudo parziale del 13.4.20215 (doc. 53 fasc.conv.); in particolare, dal verbale di visita di collaudo n. 7 del 2.4.2015 risulta che, a seguito della prova d'intervento del gruppo elettrogeno per la simulazione di un black out con l'ospedale in funzione,
“è emerso il problema del rumore, ovvero anche con le porte chiuse il rumore percepito all'esterno … benché misurato con strumenti rudimentali, risultava eccessivo” e pertanto è stato richiesto “un approfondito esame sulla N. 4040/2018 R.G. 49 / 56
insonorizzazione del locale” e, quindi, nel collaudo è stato escluso il gruppo elettrogeno, evidenziando che “all'accensione… si rilevava una eccessiva rumorosità al di fuori del locale, anche a porte chiuse, … fenomeno … dovuto alla insufficiente insonorizzazione del locale”, e specificando che “per quanto riguarda il gruppo elettrogeno il collaudo potrà dirsi concluso soltanto una volta effettuate le misurazioni fonometriche con strumento certificato”.
Quindi, per come risultante dal relativo verbale, è stata effettuata una prima verifica tecnica in data 22.6.2015 (doc. 54 fasc.conv.), all'esito della quale è stata confermata l'eccessiva rumorosità del gruppo elettrogeno ed è stato quindi raccomandato “un celere intervento da parte della ditta appaltatrice”.
Successivamente, ancora per come risultante dal relativo verbale, all'esito dell'intervento riparatore da parte di è stata effettuata una seconda Parte_1
verifica tecnica in data 18.3.2016 (doc. 55 fasc.conv.), da cui è emerso che le emissioni di rumore si erano ridotte ma che l'insonorizzazione “rimane[va] deficitaria rispetto alle previsioni progettuali”. La problematica è risultata infine presente anche al momento della redazione del verbale di fine lavori in data
28.9.2016 (doc. 56 fasc.conv.), allorquando è stato dato atto “che i lavori, fatto salve le problematiche … della rumorosità del G.E. per le quali si rimanda alle determinazioni del Collaudatore, sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto e nel rispetto del cronoprogramma”.
A questo punto, a seguito dell'ulteriore sopralluogo del 18.11.2016 (doc. 57 fasc.conv.), la Direzione dei lavori ha invitato l'impresa a risolvere il problema nel termine che sarebbe stato indicato dal collaudatore e che quest'ultimo, con diffida del 12.12.2016 (doc. 58 fasc.conv.), ha quindi individuato in trenta giorni, ed infine, decorso anche tale termine, a fronte delle contestazioni dell'impresa (doc. 59 fasc.conv.), dall'ulteriore verifica tecnica eseguita il 7.4.2017 dall
[...]
Parte_15
(doc. 62 fasc.conv.) è
[...]
emerso sia il superamento del livello differenziale prescritto dalla normativa nel N. 4040/2018 R.G. 50 / 56
periodo diurno sia il superamento del livello di immissione di 65 dBA a 7 m previsto dal capitolato d'appalto.
Dunque, a fronte della molteplicità di verifiche e della provenienza delle stesse anche da parte dell'organismo regionale a ciò preposto, deve ritenersi, ancora contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, che le varie verifiche siano state eseguite con l'utilizzo di apparecchiature idonee allo scopo e che, quindi, siano attendibili nelle rilevazioni di immissioni superiori a quelle previste.
D'altro canto, a fronte di quanto appena evidenziato, la violazione del disposto dell'art. 167 DM 207/2010 lamentata dall'impresa appare del tutto generica e, comunque, infondata, in quanto, proprio ai sensi dell'art. 167 comma 2 DM
207/2010, “il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto [e] in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese” e, ai sensi dell'art. 167 comma 4 DM 207/2010 cit.,
“anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo”.
Da ultimo, poi, si deve ancora rilevare che la problematica in questione è stata finalmente risolta con l'intervento di altra ditta, in quanto la Stazione Appaltante, con determina n. 1337 del 9.6.2017 (doc. 63 fasc.conv.), preso atto dell'inadempimento dell'appaltatrice ed avvalendosi del potere Parte_1
attribuitole dall'art. 125 comma 6 lett. f) D.Lgs. 163/2006, ha deciso di affidare i lavori di bonifica acustica del gruppo elettrogeno, in danno dell'appaltatore, a e quest'ultima, sulla base dell'ulteriore verifica eseguita (doc. 64 Controparte_21
fasc.conv.) e dell'accertamento della presenza nel radiatore di una foratura precedentemente non riparata a regola d'arte e di ulteriori punti di fuoriuscita dell'aria (docc. 66 e 69 fasc.conv.), ha proceduto alla bonifica del gruppo elettrogeno, comprensiva della sostituzione del radiatore (docc. 70 e 71 fasc.conv.); all'esito dei lavori, infatti, è stata eseguita un'ulteriore verifica in data 7.4.2018 N. 4040/2018 R.G. 51 / 56
(doc. 72 fasc.conv.) da parte della
[...]
Parte_15
da cui è risultato il rispetto sia del criterio differenziale
[...]
nel periodo diurno sia del livello di immissione di 65 dBA a 7 metri previsto dal capitolato d'appalto.
Conseguentemente, anche la detrazione di somme per la bonifica del gruppo elettrogeno appare legittima. ha poi lamentato la detrazione della somma di € 2.508,66 per i Parte_1
parapetti di copertura dei nuovi depositi, evidenziando che tale opera era necessaria al fine di eseguire ad opera d'arte i lavori oggetto dell'appalto, benché non prevista nel progetto esecutivo.
Tuttavia, la lavorazione appare prevista nell'elaborato tecnico della copertura
E.OG.1.03 (doc. 73 fasc.conv.), in particolare nel disegno a pag. 4 laddove è indicata, sulla copertura dell'edificio destinato a contenere le nuove centrali, a chiusura dell'area destinata a parcheggio per il personale dell'ospedale, la presenza di bordi aperti protetti da parapetto.
Infine, ha lamentato la detrazione di € 2.094,86 relativa alla Parte_1
manodopera per inserimento riduttore di pressione e realizzazione di tubazione di scarico dell'acqua surriscaldata dell'autoclave. Si tratta di una lavorazione disposta dalla Direzione dei lavori con l'Ordine di Servizio n. 40, poi confluita nella seconda perizia di variante, regolarmente eseguita dall'impresa ma poi ritenuta non necessaria e per tale ragione esclusa dal computo finale.
In relazione a tale richiesta, la riserva appare fondata, in quanto, essendo state eseguite le lavorazioni contrattualmente pattuite, la detrazione risulta illegittima.
Da ultimo, passando ad esaminare la riserva n. 86 sub C) dell'atto di citazione, la società attrice ha chiesto il pagamento delle spese ulteriori dovute al ritardo nel rilascio del collaudo finale, per € 170.176,13.
Tuttavia, tenuto conto di quanto evidenziato supra con riferimento alle ragioni per cui il collaudo è stato ritardato, ovvero alla problematica relativa all'eccessiva rumorosità del gruppo elettrogeno, ed al fatto che tale problematica era imputabile N. 4040/2018 R.G. 52 / 56
non alla Stazione Appaltante ma all'impresa appaltatrice, si deve conseguentemente ribadire che i lavori di bonifica acustica e riparazione sono stati eseguiti dalla ditta in data 7.2.2018 e che, solo a seguito di detti lavori, in data Controparte_21
9.4.2018 è stato emesso un rapporto di verifica tecnica con esito positivo e che quindi solo successivamente è stato possibile emettere il collaudo tecnico amministrativo, in data 4.9.2018, dunque nel termine di sei mesi dall'avvenuta ultimazione dei lavori, per come previsto dall'art. 141 D.Lgs. 163/2006 cit..
Dunque, si deve escludere qualsiasi diritto della al risarcimento dei Parte_1
danni per la tardività del collaudo.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del c.d. danno curriculare, ancora avanzata da in quanto, fermo tutto quanto sinora Parte_1
evidenziato, non vi è prova del fatto che dalla condotta della Stazione Appaltante sia derivata, ai danni della società attrice, anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, danno che, peraltro, non può essere liquidato in misura forfettaria in percentuale rispetto al valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez.
I, 4 febbraio 2025, n. 2638).
In conclusione, quindi, l'unica doglianza da ritenersi fondata è quella relativa alla illegittima detrazione di € 2.094,86 relativa alla manodopera per inserimento del riduttore di pressione e la realizzazione di una tubazione di scarico dell'acqua surriscaldata dell'autoclave.
* * * * * * * N. 4040/2018 R.G. 53 / 56
Il rigetto della domanda proposta dall'attrice, con esclusione della parte relativa all'illegittima detrazione dell'importo relativo alla manodopera per inserimento del riduttore di pressione e la realizzazione di una tubazione di scarico dell'acqua surriscaldata dell'autoclave, comporta l'assorbimento di tutte le domande di garanzia sia di quelle proposte dalla convenuta nei Controparte_1
confronti dei terzi chiamati e quali Controparte_9 Controparte_10
eredi dell'Arch. Arch. CP_13 Controparte_2 Controparte_5
Dott.
[...] Controparte_22 Controparte_4 Controparte_11
sia di quelle c.d. trasversali proposte da sia di quelle
[...] Controparte_4
proposte dai terzi chiamati nei confronti delle compagnie assicurative ulteriori terze chiamate e Controparte_7 Controparte_23
* * * * * * *
Resta a questo punto da esaminare la domanda riconvenzionale proposta da per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza Controparte_1
della condotta inadempiente dell'appaltatrice rispetto agli obblighi contrattuali su di essa gravanti di rimediare alle difformità (insonorizzazione acustica) e ai vizi (foro del radiatore e danneggiamento della serpentina di raffreddamento) del gruppo elettrogeno, la quale ha costretto la Stazione appaltante ad un'attività di supplenza dell'appaltatore, con dispendio di risorse umane e finanziarie.
A tal proposito, richiamato quanto evidenziato supra e fermo quanto già statuito rispetto alla detrazione delle somme necessarie per l'esecuzione della lavorazione in danno dell'appaltatrice, risulta indubbiamente dovuta la spesa sostenuta dall per l'affidamento al Geom. Controparte_1 Controparte_24
di un incarico di coordinatore della sicurezza, in relazione alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori di bonifica acustica del gruppo elettrogeno in danno all'appaltatore, per € 1.370,30 (docc. 78 e 79 fasc.conv.), incarico che non sarebbe stato conferito se la società appaltatrice avesse svolto correttamente la propria attività.
Non risulta viceversa dovuto l'ulteriore importo richiesto dall
[...]
a titolo di spese sostenute per il personale dedicato alla gestione Controparte_1 N. 4040/2018 R.G. 54 / 56
delle procedure necessarie a rendere conforme l'impianto, in quanto non vi è prova che l abbia sostenuto un maggior costo per il personale indicato nella CP_1
tabella prodotta (doc. 80 fasc.conv.) e, in particolare, non vi è prova che il suddetto personale abbia svolto l'attività indicata nella tabella medesima e che, nel far ciò, sia stato distolto da altri incarichi.
D'altro canto, contrariamente a quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio,
l non ha richiesto, sotto questo profilo, il rimborso delle somme spese per i CP_1
lavori di bonifica, riparazione e noleggio, eseguiti dalla e ciò Controparte_21
presumibilmente in considerazione della già computata detrazione di cui si è riferito supra.
In conclusione, dunque, la convenuta ha diritto a Controparte_1 vedersi riconoscere in via riconvenzionale solo la minor somma di € 1.370,30.
In questo senso, essendo stato riconosciuto un credito della nei Parte_1
confronti dell per l'importo di € 2.094,86, maggiore Controparte_1
di quello riconosciuto a favore dell nei confronti dell'appaltatrice, si deve CP_1
dichiarare la parziale compensazione tra i due crediti;
pertanto, previa parziale compensazione dei due crediti, si deve condannare l Controparte_1
a pagare a la minor somma di € 724,66, oltre interessi, al tasso Parte_1
legale, dalla data della domanda al saldo.
* * * * * * *
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, si deve considerare che, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2,
c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, N. 4040/2018 R.G. 55 / 56
quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2016, n. 3438) e che, in tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 1269).
In questo senso, nel caso di specie, il parziale accoglimento della domanda attorea, invero in misura minima rispetto all'importo complessivamente richiesto con l'atto di citazione, unitamente al solo parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, comporta quella parziale reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste per ¾ a carico di Parte_1
considerato che la consulenza tecnica d'ufficio è stata resa necessaria essenzialmente per l'accertamento richiesto dall'attrice, poi rivelatosi in larga parte infondato, e per il restante ¼ a carico dell' Controparte_1
Resta ferma, naturalmente, la solidarietà in favore del consulente tecnico d'ufficio, in considerazione del fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
Nei rapporti interni, tali spese devono essere divise tra tutte le parti nella stessa quota.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara l Controparte_1 N. 4040/2018 R.G. 56 / 56
Sud Est tenuta a pagare a a minor somma di € 2.094,86; Parte_1
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara Parte_1 tenuta a pagare all la minor somma di € 1.370,30; Controparte_1
per l'effetto, previa parziale compensazione dei due crediti, condanna l
[...]
a pagare a la minor somma di € 724,66, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi, al tasso legale, dalla data della domanda al saldo;
dichiara assorbita ogni altra domanda;
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, definitivamente per ¾ a carico di e per ¼ a carico Parte_1
dell Controparte_1
Siena, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi