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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.591/2025
La Corte d'Appello di Palermo
Prima Sezione Civile composta da sig.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Angelo Piraino Consigliere
3) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 591/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F.:
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
parte reclamante
CONTRO
nato il [...] a [...] Controparte_1
(Egitto), rappresentato e difeso dall'avv.to Flavio Girolamo Caruso
parte reclamata
e
Corte d'Appello di Palermo Sezione I Civile
con l'intervento PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE
D'APPELLO
interveniente necessario
****
OGGETTO: Reclamo ex art. 35bis comma 4bis D.Lgs. 25/2008
avverso il decreto reso dal Tribunale di Palermo del 12.3.2025 di so-
spensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza.
XXXXX
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del
25.3.2025
OSSERVA
Il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Im-
migrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini
UE, con provvedimento emesso in data 11 marzo 2025 - sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 2627/2025 proposto da Controparte_1
nato il [...] a [...], avverso il provvedimen-
[...]
to della Commissione Territoriale per il riconoscimento della prote-
zione internazionale di adottato nella seduta del 21.2.2025 Pt_1
con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale dal
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medesimo formulata, in quanto manifestamente infondata - ha dispo-
sto la sospensione, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, del d. lgs. n.
25/2008, dell'efficacia del provvedimento di diniego, così motivando:
“considerato che nel caso in esame il ricorrente proviene dall'Egitto, che
la procedura accelerata di valutazione della domanda è stata disposta ai
sensi dell'art. 28 bis comma secondo lett. c), ossia per la provenienza del
ricorrente da un paese di origine sicura, e che pur essendo stati rispettati
i tempi della procedura accelerata questa non sarebbe stata utilizzabile
se il ricorrente non provenisse da un paese sicuro;
ritenuto che
le que-
stioni pregiudiziali prospettate sono idonee a determinare a monte
l'illegittimità della procedura accelerata adottata e che da questo accer-
tamento, anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite n.
11399/2024, discenderebbe la sospensione ex lege del provvedimento
impugnato ed il diritto del ricorrente a rimanere sul territorio nazionale
nell'attesa della definizione del giudizio di merito;
ritenuto che
pertanto,
in via cautelare, sussistono gravi e circostanziate ragioni per autorizza-
re la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale fino alla defini-
zione della predetta questione pregiudiziale da parte della CGUE”.
Il il rico- Parte_1
noscimento della Protezione Internazionale di in data 17 Pt_1
marzo 2025 ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35bis comma 4bis
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D.Lgs. 25/2008, rilevando che: a) dall'esame del provvedimento di di-
niego emerge che la valutazione di manifesta infondatezza è stata de-
terminata non già in ragione della provenienza del richiedente da un
Paese d'origine ritenuto sicuro (art. 28-bis co. 2, lett. c), d.lgs.
25/2008), quanto piuttosto da ragioni di merito non meritevoli di fon-
dare la domanda di asilo – narrati nel corso dell'audizione resa dal ri-
chiedente il quale ha riferito di avere lasciato il paese di origine per vi-
cende e dissidi di carattere familiari ed il timore per il rientro in patria non presenta alcuna attinenza con i motivi di cui all'art. 1 della Con-
venzione di Ginevra (razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) e con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
b) conseguentemen-
te, “l'attesa delle pronunce del giudice eurounitario si palesa del tutto irrilevante, anche considerato che le questioni sottoposte si incentrano sulla possibile operatività della c.d. eccezione personale al fine di disat-
tendere la designazione (oggi) legislativa di un Paese come sicuro”; c)
l'irrilevanza della definizione delle questioni a Lussemburgo, venendo in rilievo nel caso di specie ragioni di conflittualità familiare che nulla hanno a che vedere con i presupposti per il riconoscimento della pro-
tezione internazionale (art. 28-ter lett. a); d) che, quindi, la sospensio-
ne cautelare adottata sulla mera base della provenienza da “Paese si-
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R.G. n.591/2025
curo” del richiedente nella contemporanea pendenza di rinvii pregiu-
diziali sul punto è illegittima per irrilevanza della soluzione che deci-
derà di adottare la CGUE in riferimento al caso di specie, ove non si fa in alcun modo questione – in concreto – della insicurezza del richie-
dente per l'ipotesi di rimpatrio.
Sulla base di tali argomenti il ha invocato Parte_1
la riforma del provvedimento reclamato ed il conseguente rigetto della istanza di sospensiva.
Il Procuratore generale, con memoria difensiva depositata te-
lematicamente in data 18.3.2025 ha chiesto il rigetto del reclamo evi-
denziando: “la domanda di protezione internazionale presentata da
è stata valutata secondo la procedu- Controparte_1
ra accelerata prevista dall'art. 28 bis comma 2 D.L.vo 25/2008 comma 2
lett. C (richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura);
considerato che diverse autorità giudiziarie hanno formulato rinvio pre-
giudiziale alla corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE, in rela-
zione a questioni concernenti la legittimità dell'inclusione di alcuni Stati
(tra cui quello di provenienza dell'interessato) nella lista dei Paesi di
origine sicuri;
ritenuto, pertanto, che: la decisione adottata dal Tribuna-
le di Palermo, secondo cui la pendenza del giudizio dinanzi alla corte di
Giustizia UE evidenzia gravi e circostanziate ragioni per sospendere il
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provvedimento di rigetto, appare condivisibile, considerando che la desi-
gnazione come Paese di origine sicura dello Stato di provenienza del ri-
chiedente ha assunto rilievo decisivo sia nella individuazione della pro-
cedura adottata che nella valutazione della fondatezza della domanda;
il reclamo (secondo cui la valutazione di manifesta infondatezza è stata
determinata non già in ragione della provenienza da un Paese di origine
ritenuto sicuro e, quindi, l'attesa delle pronunce del giudice eurocomuni-
tario si palesa del tutto irrilevante) non risulta fondato.
In data 21/3/2025 si è co- Controparte_1
stituito mediante deposito di memoria difensiva chiedendo il rigetto del reclamo.
XXXX
Tanto premesso, il reclamo è infondato ed è rigettato.
Ed invero, seppur la , nel rigettare la Parte_1
domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ab-
bia fatto espresso richiamo alle circostanze riferite dal richiedente, de-
cidendo nel merito, tuttavia, la domanda è stata esaminata dalla
[...]
facendo applicazione della procedura Controparte_2
accelerata ai sensi 28-bis, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 25 del 2008,
come da conforme determina del Presidente testualmente richiamata nel decreto della CT “la valutazione della domanda è effettuata ai sensi
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dell'art. 28-bis (“Procedure accelerate”), comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.
25/2008 in quanto, nel caso di specie, il richiedente proviene da Paese
sicuro e non ricorrono le condizioni di inapplicabilità della suddetta
procedura previste dal comma 6 del medesimo articolo, non essendo
emersi elementi atti a far ritenere che il richiedente sia un minore
straniero non accompagnato ovvero un richiedente portatore di
esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142
del 2015.
La procedura accelerata seguita dalla Parte_1
trova fondamento, quindi, nella provenienza di
[...]
da paese di origine sicuro, ai sensi dell'art. 28- Controparte_1
bis, comma 2 lett. c) e 28 ter del d. lgs. n. 25/2008.
Conseguentemente, resta irrilevante, in questa sede, l'indagine in concreto svolta dalla nel merito della vi- Parte_1
cenda, che in ogni caso non è idonea a qualificarne giuridicamente la decisione solo ai sensi dell'art. 28-ter comma 1 lett. a), essendo stata valutata la manifesta infondatezza sulla base della provenienza da paese di origine sicuro posta a fondamento della procedura accelerata seguita. Si tratta, infatti, di procedura accelerata, ex art. 28-bis d. lgs. n.
25/2008, fondata sul presupposto della provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro.
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Ciò posto, si osserva che è certamente necessario, come eviden-
ziato dal Tribunale, attendere l'esito dei diversi rinvii pregiudiziali formulati alla Corte di Giustizia Europea da alcuni Tribunali italiani
(oltre che da questa stessa Corte di Appello proprio in relazione all'Egitto) in tema di correttezza della designazione del Paese di origi-
ne del richiedente come sicuro.
In pendenza, infatti, di tali molteplici rinvii pregiudiziali, aventi ad oggetto la correttezza della designazione del Paese di origine del ri-
chiedente come sicuro, non è possibile accertare in questa sede se la valutazione della domanda dell'odierno reclamato sia stata o meno correttamente incardinata nelle forme della procedura accelerata, avu-
to anche riguardo alla compressione dei diritti del richiedente che la procedura accelerata ha comportato. Compressione che può ritenersi legittima solo ove sia accertata la sussistenza dei presupposti giustifi-
cativi della medesima, ivi compresa la corretta designazione del paese di provenienza quale paese sicuro.
In assenza di certezza in ordine a tale ultimo profilo, corretta-
mente il giudice di prime cure ha ritenuto integrate le gravi e circo-
stanziate ragioni di cui al comma 4 dell'art. 35 bis d. lgs. n. 25/2008,
che giustificano la sospensione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, nei casi in cui tale effetto non
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consegue ex lege dalla mera presentazione del ricorso avverso tale de-
cisione.
A tale ultimo riguardo va osservato che ove la procedura acce-
lerata si ritenesse correttamente incardinata, sul presupposto che il ri-
chiedente provenga da Paese designato di origine sicuro, pur in pre-
senza di una situazione di incertezza sulla correttezza di tale designa-
zione, si determinerebbe a suo carico un risultato sfavorevole non più
idoneo ad essere sovvertito ove la decisione della Corte di Giustizia
dovesse invece accertare l'illegittimità della presunzione di sicurezza del suo Paese di origine.
Tanto premesso, il reclamo va rigettato.
In ragione delle questioni trattate e della peculiarità della natu-
ra del procedimento, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
rigetta il reclamo proposto dal
[...]
Parte_2
dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Palermo, 25/03/2025.
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Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Il Consigliere relatore
Dr. Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
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