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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Raffaele VIGLIONE, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 133/2024 R.G. Trib. Taranto, vertente tra Parte_1
, difeso dall'avv. Giovanni Pontrelli (RICORRENTE), contro
[...] Controparte_1
, difesa dall'avv. Mariangela Carulli (RESISTENTE).
[...]
All'udienza del 3 dicembre 2024 le parti, dopo aver depositato memorie conclusive autorizzate, hanno discusso la causa e il Giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivazione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10 gennaio 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' al fine di vederne riconosciuta la Controparte_2 responsabilità per il decesso della neonata figlia del ricorrente, o Persona_1
quantomeno per la perdita delle sue maggiori chance di sopravvivenza, con conseguente condanna
Part della al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non sofferti per la irrimediabile e gravissima lesione parentale.
2. Si è costituita l' , la quale ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del processo ai sensi Pt_3 dell'art. 337, comma 2, c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria, eccependo l'infondatezza delle deduzioni di parte attrice. In particolare, ha escluso qualsivoglia responsabilità dei sanitari che seguirono il parto della signora , richiamando le conclusioni già raggiunte dal Parte_4
collegio peritale nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 5479/2019 Trib. Taranto proposto da quest'ultima e poi proseguito nel giudizio di merito R.G. 4823/2020, svoltosi sempre tra la sig.ra Pt_4
e la , nel corso del quale il giudice aveva altresì disposto una consulenza tecnica integrativa CP_3 con l'ausilio specifico di un neonatologo.
3. Non ricorre nel caso di specie alcuna ragione che imponga o consenta la sospensione del presente processo all'indomani del gravame proposto in Corte di appello avverso l'ordinanza del Tribunale di pagina 1 di 7 con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla madre della neonata CP_1 nei confronti dell' Pur vertendo entrambi i processi sui Persona_1 CP_4 medesimi fatti di causa, ovvero sull'accertamento dell'esistenza di profili di negligenza o imperizia medica che possano aver determinato il decesso della bambina, l'autorità di quella decisione non può in alcun modo essere invocata nella presente sede, ovvero nei confronti di un soggetto, l'odierno ricorrente, che non era e non è parte in causa in quel processo definito in primo grado e ora pendente in appello;
d'altronde, proprio la diversità dei soggetti che hanno intrapreso i due giudizi impedisce a priori qualsiasi ipotesi di contrasto di giudicati, non potendo le decisioni assunte in una sede nei confronti di un genitore fare in alcun modo stato nei confronti dell'altro genitore estraneo a quel giudizio.
4. Il merito delle domande qui proposte dal può e deve essere valutato sulla scorta di tutti gli Per_1
accertamenti peritali resi in altri procedimenti, penali e civili, che già hanno avuto modo di studiare e approfondire ogni aspetto tecnico legato all'individuazione delle cause del decesso della piccola
[...]
relazioni peritali che le odierne parti in causa hanno qui prodotto in atti e richiamato Per_1
diffusamente nei propri scritti a sostegno dei rispettivi assunti difensivi.
5. La domanda spiegata da parte attrice, proprio alla luce delle risultanze delle suddette consulenze tecniche d'ufficio, deve essere rigettata.
5.1. In particolare, il collegio peritale incaricato nel surrichiamato procedimento di a.t.p. ha ivi evidenziato che «l'analisi della documentazione presente in atti consente di ritenere che la morte del feto sia stata conseguente ad una condizione asfittica insorta pochi minuti prima dell'espulsione, a causa di una condizione di sofferenza placentare cronica su cui hanno inciso dei fattori acuti insorti nell'ultima fase del travaglio tra cui un infarto placentare acuto ed un giro di cordone ombelicale intorno al collo in un feto con arteria ombelicale unica, con conseguente gasping, intasamento ed insufficienza respiratoria, non risoltasi con le manovre rianimatorie. Nella valutazione del nesso causale applicando la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” sulla base degli elementi ex ante relativi all'iter clinico, della repentinità di evoluzione del quadro asfittico e delle cause che l'hanno determinato, si ritiene che la causa della morte non possa essere ricondotta, con elevato grado di probabilità del 50% + 1, a omissioni o ritardi o errori diagnostici e/o assistenziali in atti ascritti ai sanitari dell'Ospedale SS. Annunziata di ». CP_1
Il percorso logico-giuridico complessivamente sviluppato dagli ausiliari del Tribunale nella richiamata relazione appare dotato di chiarezza e correttezza metodologica. Pertanto, non si rilevano profili di pagina 2 di 7 responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura la sig.ra durante il parto. L'iter assistenziale Pt_4
da questi posto in essere, sulla base delle valutazioni tecniche prodotte, non risulta rapportabile con il decesso della neonata in termini causali connotati da un elevato grado di probabilità.
In particolare, valutando la documentazione versata in atti e considerando il decorso degli eventi è possibile rilevare quanto segue:
- dall'analisi dei tracciati emerge come fino alle ore 9:20 il battito cardiaco avesse una frequenza tale da dimostrare che il feto non era in condizioni tali da dover giustificare un'anticipazione con parto cesareo, seppur nell'ultima fase del travaglio vi fossero comunque degli iniziali elementi definibili come “tracciati non tranquillizzanti”, in quanto la precedente ridotta variabilità del battito poteva comunque essere attribuita ad una fase di sonno fetale come testimoniato dalla eccellente ripresa del battito nel tracciato successivo;
- alle ore 9:38 è avvenuta l'espulsione di un feto con un giro di funicolo intorno al collo;
detto funicolo è stato descritto pulsante dopo il clampaggio, seppur tale dato non sia di determinante rilevanza nella interruzione del benessere fetale;
- gli elementi raccolti consentono di affermare che la morte è avvenuta in prossimità del parto, pur non essendo stato rilevato alcun segno di allarme.
Sulla sorta degli elementi autoptici in atti, i c.t.u. concludono affermando che trattasi «di una morte conseguente a una condizione asfittica insorta durante la fase espulsiva, in un feto in cui i meccanismi di compenso metabolici erano probabilmente parzialmente compromessi da una condizione di insufficienza placentare cronica, elementi che sono stati aggravati da una serie di fattori tra cui la presenza di una arteria ombelicale unica, associata al giro di cordone ombelicale ed al sovrapporsi di un infarto acuto placentare;
tali fattori hanno probabilmente aggravato repentinamente la condizione asfittica nell'ultima fase durante il transito nel canale del parto». Il quadro asfittico è stato reso inoltre irreversibile dall'attivazione di un meccanismo di “gasping intrauterino” con inalazione di materiale caseoso denso, che ha reso impossibile il primo respiro e che, a sua volta, non è stato possibile eliminare con le insufflazioni effettuate a lungo dal rianimatore.
5.2. Inoltre, dalla lettura del verbale d'autopsia giudiziaria si evince come già i consulenti della Procura della Repubblica nel corso del relativo procedimento penale avessero concluso evidenziando che «è in fatto che, all'inizio del travaglio di parto (fase preespulsiva), la gestante ed il prodotto del
pagina 3 di 7 concepimento mostravano una condizione di sostanziale equilibrio. Non vi erano elementi diagnostico- strumentali tali da giustificare un'anticipazione del parto mediante taglio cesareo. Corretto fu il monitoraggio in fase di travaglio con registrazione continua dei tracciati CTG e valutazione della dilatazione cervicale … L'interpretazione dei tracciati pertanto non è tale da identificare una agonia del feto né sulla scorta di tali accertamenti, era indicata una anticipazione del parto. In conclusione, i reperti clinici e strumentali rilevati dai ginecologi erano tali da non poter prevedere, con ragionamento ex ante, un decesso per asfissia intra partum. Le decelerazioni rilevate nei tracciati non erano tali da connotare tali accertamenti come patologici. Con ragionamento ex post, sulla scorta dei dati anatomo-patologici osservati, è indubitabile che il feto ha presentato, durante il travaglio di parto,
e, probabilmente, tra le ore 9:20 e le 9:38, un'ipossia acuta, che si è instaurata su una condizione di insufficienza placentare cronica».
5.3. Con riguardo, più nello specifico, all'aspetto relativo alla completezza della documentazione versata in atti, profilo, quest'ultimo, specificatamente contestato dalla parte ricorrente, si rileva l'assenza della registrazione CTG del battito fetale negli ultimi 18 minuti del travaglio prima dell'espulsione, segnatamente nell'intervallo di tempo che va dalle 9.20 (ora in cui risulta interrompersi il tracciato cardiotocografico) e le 9.38 (ora in cui è avvenuta l'espulsione del feto).
Parte ricorrente pone l'attenzione su tale carenza documentale, asserendo che se il feto fosse stato regolarmente monitorato nel richiamato intervallo temporale sarebbe stato possibile individuare l'ipossia e salvare il neonato.
Va tuttavia osservato come tale aspetto sia stato debitamente considerato sia dal collegio peritale nominato nel procedimento di a.t.p. sia dal collegio peritale che ha provveduto all'esame autoptico e alla redazione della perizia tecnica nel procedimento penale – sopra peraltro già per esteso ritrascritta nelle sue considerazioni sul punto –, ma tale dedotta carenza non è stata ritenuta determinante al fine di pervenire a conclusioni differenti rispetto a quelle in precedenza esposte. D'altra parte, dalla cartella clinica della sig.ra risulta chiaramente che alle 9.36 si era comunque proceduto all'auscultazione Pt_4
del battito tramite monitor elettronico, «udito dai presenti, che risulta essere di 144 bpm». Circostanza questa peraltro confermata dalla stessa gestante nella denuncia da lei sporta: «Intorno alle ore
09:35/9:36 la ha chiesto che venisse ascoltato il battito della bambina e l'infermiera Parte_5 di cui non ricordo il nome rispose “D.ssa proprio ora?” e la Dott.ssa rispose “Si, ora”. Hanno quindi poggiato sulla mia pancia un solo rilevatore ed il battito si sentiva perfettamente tanto che la dott.ssa ha detto “Va bene. È un cavallo”». Parte_5
pagina 4 di 7 Ebbene, il collegio peritale del procedimento di a.t.p. ha evidenziato in proposito come sebbene sarebbe stato auspicabile registrare o comunque documentare il battito fetale rilevato negli ultimi 18 minuti prima del parto, il dato che emerge dalla cartella clinica è di per sé in grado di confermare che l'exitus è avvenuto in un brevissimo intervallo di tempo collocato poco prima della espulsione fetale e a causa di una probabile improvvisa compressione acuta del flusso sanguigno nel cordone, favorita dalla assenza di una delle due arterie ombelicali e oltre che da un giro di funicolo.
6. Poiché tuttavia i consulenti della Procura nella loro relazione avevano affermato che «è altamente improbabile che un feto che alle ore 9.36 presenti un battito nella norma non si riesca in alcun modo a rianimare due minuti dopo», il giudice istruttore del giudizio civile di merito instaurato dalla sig.ra aveva disposto un'integrazione di c.t.u., a mezzo del medesimo neonatologo che già era stato Pt_4 consulente della Procura, al fine di chiarire se «l'obiettività riscontrata e descritta in cartella dal neonatologo, cioè l'assoluta mancanza di risposta alla rianimazione, immediatamente messa in atto dopo l'espulsione del feto, possa risultare compatibile oppure no con la nascita di un neonato con certa auscultazione di battito cardiaco ovvero persino con battito cardiaco nella norma (144 bpm) due minuti prima della sua espulsione».
Le conclusioni che da ultimo ha raggiunto nell'espletamento di tale incarico il c.t.u. non lasciano alcun margine ulteriore di incertezza in merito all'assenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile ai sanitari che presidiarono e condussero a termine il parto della sig.ra elidendo così anche quei sospetti di Pt_4
incongruenza suggeriti dalla relazione dei consulenti della Procura.
i) Innanzi tutto i 26 minuti di tentativi di rianimazione post partum furono eseguiti in presenza di una obiettività clinica in grado di descrivere un feto nato senza segni vitali, con indice di
Apgar che è rimasto pari a zero a un minuto, a cinque minuti e a dieci minuti dall'espulsione: «la valutazione degli atti e le risultanze dell'esame autoptico consentono di affermare che, nel caso in esame, si realizzò una condizione di asfissia cronica prenatale e che il feto venne espulso già morto, in seguito a una condizione di asfissia acuta peripartum ulteriormente intervenuta. A sostegno di queste affermazioni vi sono i dati istopatologici placentari, che documentano una condizione di insufficienza placentare cronica, causa dell'asfissia cronica prenatale e, per quanto riguarda l'espulsione di feto già morto, il punteggio di Apgar pari a 0 a un minuto dall'espulsione dello stesso».
ii) Come già evidenziato nelle altre perizie, «la morte del feto si è determinata per l'instaurarsi di una condizione di asfissia peripartum acuta, che può attribuirsi all'infarto acuto placentare pagina 5 di 7 descritto all'esame autoptico degli annessi, che si è realizzato in un feto con arteria ombelicale unica e un giro di cordone ombelicale intorno al collo, entrambe condizioni che possono aver avuto ulteriore ruolo nel determinismo dell'insulto asfittico acuto».
iii) Infine, in merito alla segnalata ascoltazione del battito alle 9.36, così come indicato in cartella, il c.t.u. si esprime in termini di compatibilità sotto il profilo generale di tale registrazione con il quadro di feto morto delle 9.38, in quanto il substrato patologico placentare era tale da poter aver determinato, in occasione dell'intervenuto evento asfittico acuto peripartum, a causa dell'esaurimento dei meccanismi di compenso fetali e anche in ragione degli altri fattori di rischio presenti, cioè l'arteria ombelicale unica e il giro di funicolo intorno al collo, una morte estremamente rapida e irreversibile.
Pertanto, «nell'ipotesi che l'arresto cardiorespiratorio sia intervenuto nell'intervallo dei soli due minuti trascorsi tra la riferita auscultazione e l'inizio di manovre rianimatorie tempestive ed adeguate, va ribadito che queste sono generalmente in grado di elicitare risposte in termini di ripresa delle funzioni vitali, qualora l'acidosi che si è realizzata sia solo l'effetto di un evento acuto in un feto non compromesso da condizioni croniche. Nel caso in esame, come già detto, l'evento asfittico peripartum si è realizzato in un feto nel quale la condizione di asfissia cronica prenatale può aver determinato l'esaurimento dei suoi meccanismi di compenso, provocando un'immediata ed irreversibile morte del feto, motivo della mancata risposta alle manovre rianimatorie».
Non appare, peraltro, dirimente e del tutto pertinente sul punto il richiamo operato da parte attrice alla pronuncia della Suprema Corte n. 4424 del 2021, resa in una differente fattispecie di omessa sorveglianza da parte dei sanitari sul benessere fetale per un arco temporale di ben quarantacinque minuti, non solo tramite CTG, ma neanche tramite una auscultazione intermittente del battito cardiaco con stetoscopio di Pinard o strumento Doppler: nel caso in esame invece i sanitari avevano monitorato il benessere fetale, sia con un cardiotocografo diciotto minuti prima del parto, sia con un altro specifico strumento (rilevatore con monitor elettronico) due minuti prima dell'espulsione, monitoraggio quest'ultimo che comunque non aveva fatto emergere ancora segnali di allarme in ordine alla vitalità del feto, ben potendo quindi essersi verificato nei due minuti successivi l'evento asfittico acuto, responsabile dell'esaurimento della capacità di compenso del feto e della sua rapida morte, come chiaramente afferma il c.t.u. neonatologo, ausiliario sia del giudice civile sia del PM.
7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore indeterminato della causa. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) rigetta la domanda di parte attrice;
B) condanna parte attrice alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in CP_3 complessivi € 6.405,00, di cui € 2.130,00 per fase di studio, € 1.415,00 per fase introduttiva e €
2.860,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti.
Così deciso in Taranto, il 01/04/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Raffaele VIGLIONE, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 133/2024 R.G. Trib. Taranto, vertente tra Parte_1
, difeso dall'avv. Giovanni Pontrelli (RICORRENTE), contro
[...] Controparte_1
, difesa dall'avv. Mariangela Carulli (RESISTENTE).
[...]
All'udienza del 3 dicembre 2024 le parti, dopo aver depositato memorie conclusive autorizzate, hanno discusso la causa e il Giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivazione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10 gennaio 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' al fine di vederne riconosciuta la Controparte_2 responsabilità per il decesso della neonata figlia del ricorrente, o Persona_1
quantomeno per la perdita delle sue maggiori chance di sopravvivenza, con conseguente condanna
Part della al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non sofferti per la irrimediabile e gravissima lesione parentale.
2. Si è costituita l' , la quale ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del processo ai sensi Pt_3 dell'art. 337, comma 2, c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria, eccependo l'infondatezza delle deduzioni di parte attrice. In particolare, ha escluso qualsivoglia responsabilità dei sanitari che seguirono il parto della signora , richiamando le conclusioni già raggiunte dal Parte_4
collegio peritale nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 5479/2019 Trib. Taranto proposto da quest'ultima e poi proseguito nel giudizio di merito R.G. 4823/2020, svoltosi sempre tra la sig.ra Pt_4
e la , nel corso del quale il giudice aveva altresì disposto una consulenza tecnica integrativa CP_3 con l'ausilio specifico di un neonatologo.
3. Non ricorre nel caso di specie alcuna ragione che imponga o consenta la sospensione del presente processo all'indomani del gravame proposto in Corte di appello avverso l'ordinanza del Tribunale di pagina 1 di 7 con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla madre della neonata CP_1 nei confronti dell' Pur vertendo entrambi i processi sui Persona_1 CP_4 medesimi fatti di causa, ovvero sull'accertamento dell'esistenza di profili di negligenza o imperizia medica che possano aver determinato il decesso della bambina, l'autorità di quella decisione non può in alcun modo essere invocata nella presente sede, ovvero nei confronti di un soggetto, l'odierno ricorrente, che non era e non è parte in causa in quel processo definito in primo grado e ora pendente in appello;
d'altronde, proprio la diversità dei soggetti che hanno intrapreso i due giudizi impedisce a priori qualsiasi ipotesi di contrasto di giudicati, non potendo le decisioni assunte in una sede nei confronti di un genitore fare in alcun modo stato nei confronti dell'altro genitore estraneo a quel giudizio.
4. Il merito delle domande qui proposte dal può e deve essere valutato sulla scorta di tutti gli Per_1
accertamenti peritali resi in altri procedimenti, penali e civili, che già hanno avuto modo di studiare e approfondire ogni aspetto tecnico legato all'individuazione delle cause del decesso della piccola
[...]
relazioni peritali che le odierne parti in causa hanno qui prodotto in atti e richiamato Per_1
diffusamente nei propri scritti a sostegno dei rispettivi assunti difensivi.
5. La domanda spiegata da parte attrice, proprio alla luce delle risultanze delle suddette consulenze tecniche d'ufficio, deve essere rigettata.
5.1. In particolare, il collegio peritale incaricato nel surrichiamato procedimento di a.t.p. ha ivi evidenziato che «l'analisi della documentazione presente in atti consente di ritenere che la morte del feto sia stata conseguente ad una condizione asfittica insorta pochi minuti prima dell'espulsione, a causa di una condizione di sofferenza placentare cronica su cui hanno inciso dei fattori acuti insorti nell'ultima fase del travaglio tra cui un infarto placentare acuto ed un giro di cordone ombelicale intorno al collo in un feto con arteria ombelicale unica, con conseguente gasping, intasamento ed insufficienza respiratoria, non risoltasi con le manovre rianimatorie. Nella valutazione del nesso causale applicando la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” sulla base degli elementi ex ante relativi all'iter clinico, della repentinità di evoluzione del quadro asfittico e delle cause che l'hanno determinato, si ritiene che la causa della morte non possa essere ricondotta, con elevato grado di probabilità del 50% + 1, a omissioni o ritardi o errori diagnostici e/o assistenziali in atti ascritti ai sanitari dell'Ospedale SS. Annunziata di ». CP_1
Il percorso logico-giuridico complessivamente sviluppato dagli ausiliari del Tribunale nella richiamata relazione appare dotato di chiarezza e correttezza metodologica. Pertanto, non si rilevano profili di pagina 2 di 7 responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura la sig.ra durante il parto. L'iter assistenziale Pt_4
da questi posto in essere, sulla base delle valutazioni tecniche prodotte, non risulta rapportabile con il decesso della neonata in termini causali connotati da un elevato grado di probabilità.
In particolare, valutando la documentazione versata in atti e considerando il decorso degli eventi è possibile rilevare quanto segue:
- dall'analisi dei tracciati emerge come fino alle ore 9:20 il battito cardiaco avesse una frequenza tale da dimostrare che il feto non era in condizioni tali da dover giustificare un'anticipazione con parto cesareo, seppur nell'ultima fase del travaglio vi fossero comunque degli iniziali elementi definibili come “tracciati non tranquillizzanti”, in quanto la precedente ridotta variabilità del battito poteva comunque essere attribuita ad una fase di sonno fetale come testimoniato dalla eccellente ripresa del battito nel tracciato successivo;
- alle ore 9:38 è avvenuta l'espulsione di un feto con un giro di funicolo intorno al collo;
detto funicolo è stato descritto pulsante dopo il clampaggio, seppur tale dato non sia di determinante rilevanza nella interruzione del benessere fetale;
- gli elementi raccolti consentono di affermare che la morte è avvenuta in prossimità del parto, pur non essendo stato rilevato alcun segno di allarme.
Sulla sorta degli elementi autoptici in atti, i c.t.u. concludono affermando che trattasi «di una morte conseguente a una condizione asfittica insorta durante la fase espulsiva, in un feto in cui i meccanismi di compenso metabolici erano probabilmente parzialmente compromessi da una condizione di insufficienza placentare cronica, elementi che sono stati aggravati da una serie di fattori tra cui la presenza di una arteria ombelicale unica, associata al giro di cordone ombelicale ed al sovrapporsi di un infarto acuto placentare;
tali fattori hanno probabilmente aggravato repentinamente la condizione asfittica nell'ultima fase durante il transito nel canale del parto». Il quadro asfittico è stato reso inoltre irreversibile dall'attivazione di un meccanismo di “gasping intrauterino” con inalazione di materiale caseoso denso, che ha reso impossibile il primo respiro e che, a sua volta, non è stato possibile eliminare con le insufflazioni effettuate a lungo dal rianimatore.
5.2. Inoltre, dalla lettura del verbale d'autopsia giudiziaria si evince come già i consulenti della Procura della Repubblica nel corso del relativo procedimento penale avessero concluso evidenziando che «è in fatto che, all'inizio del travaglio di parto (fase preespulsiva), la gestante ed il prodotto del
pagina 3 di 7 concepimento mostravano una condizione di sostanziale equilibrio. Non vi erano elementi diagnostico- strumentali tali da giustificare un'anticipazione del parto mediante taglio cesareo. Corretto fu il monitoraggio in fase di travaglio con registrazione continua dei tracciati CTG e valutazione della dilatazione cervicale … L'interpretazione dei tracciati pertanto non è tale da identificare una agonia del feto né sulla scorta di tali accertamenti, era indicata una anticipazione del parto. In conclusione, i reperti clinici e strumentali rilevati dai ginecologi erano tali da non poter prevedere, con ragionamento ex ante, un decesso per asfissia intra partum. Le decelerazioni rilevate nei tracciati non erano tali da connotare tali accertamenti come patologici. Con ragionamento ex post, sulla scorta dei dati anatomo-patologici osservati, è indubitabile che il feto ha presentato, durante il travaglio di parto,
e, probabilmente, tra le ore 9:20 e le 9:38, un'ipossia acuta, che si è instaurata su una condizione di insufficienza placentare cronica».
5.3. Con riguardo, più nello specifico, all'aspetto relativo alla completezza della documentazione versata in atti, profilo, quest'ultimo, specificatamente contestato dalla parte ricorrente, si rileva l'assenza della registrazione CTG del battito fetale negli ultimi 18 minuti del travaglio prima dell'espulsione, segnatamente nell'intervallo di tempo che va dalle 9.20 (ora in cui risulta interrompersi il tracciato cardiotocografico) e le 9.38 (ora in cui è avvenuta l'espulsione del feto).
Parte ricorrente pone l'attenzione su tale carenza documentale, asserendo che se il feto fosse stato regolarmente monitorato nel richiamato intervallo temporale sarebbe stato possibile individuare l'ipossia e salvare il neonato.
Va tuttavia osservato come tale aspetto sia stato debitamente considerato sia dal collegio peritale nominato nel procedimento di a.t.p. sia dal collegio peritale che ha provveduto all'esame autoptico e alla redazione della perizia tecnica nel procedimento penale – sopra peraltro già per esteso ritrascritta nelle sue considerazioni sul punto –, ma tale dedotta carenza non è stata ritenuta determinante al fine di pervenire a conclusioni differenti rispetto a quelle in precedenza esposte. D'altra parte, dalla cartella clinica della sig.ra risulta chiaramente che alle 9.36 si era comunque proceduto all'auscultazione Pt_4
del battito tramite monitor elettronico, «udito dai presenti, che risulta essere di 144 bpm». Circostanza questa peraltro confermata dalla stessa gestante nella denuncia da lei sporta: «Intorno alle ore
09:35/9:36 la ha chiesto che venisse ascoltato il battito della bambina e l'infermiera Parte_5 di cui non ricordo il nome rispose “D.ssa proprio ora?” e la Dott.ssa rispose “Si, ora”. Hanno quindi poggiato sulla mia pancia un solo rilevatore ed il battito si sentiva perfettamente tanto che la dott.ssa ha detto “Va bene. È un cavallo”». Parte_5
pagina 4 di 7 Ebbene, il collegio peritale del procedimento di a.t.p. ha evidenziato in proposito come sebbene sarebbe stato auspicabile registrare o comunque documentare il battito fetale rilevato negli ultimi 18 minuti prima del parto, il dato che emerge dalla cartella clinica è di per sé in grado di confermare che l'exitus è avvenuto in un brevissimo intervallo di tempo collocato poco prima della espulsione fetale e a causa di una probabile improvvisa compressione acuta del flusso sanguigno nel cordone, favorita dalla assenza di una delle due arterie ombelicali e oltre che da un giro di funicolo.
6. Poiché tuttavia i consulenti della Procura nella loro relazione avevano affermato che «è altamente improbabile che un feto che alle ore 9.36 presenti un battito nella norma non si riesca in alcun modo a rianimare due minuti dopo», il giudice istruttore del giudizio civile di merito instaurato dalla sig.ra aveva disposto un'integrazione di c.t.u., a mezzo del medesimo neonatologo che già era stato Pt_4 consulente della Procura, al fine di chiarire se «l'obiettività riscontrata e descritta in cartella dal neonatologo, cioè l'assoluta mancanza di risposta alla rianimazione, immediatamente messa in atto dopo l'espulsione del feto, possa risultare compatibile oppure no con la nascita di un neonato con certa auscultazione di battito cardiaco ovvero persino con battito cardiaco nella norma (144 bpm) due minuti prima della sua espulsione».
Le conclusioni che da ultimo ha raggiunto nell'espletamento di tale incarico il c.t.u. non lasciano alcun margine ulteriore di incertezza in merito all'assenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile ai sanitari che presidiarono e condussero a termine il parto della sig.ra elidendo così anche quei sospetti di Pt_4
incongruenza suggeriti dalla relazione dei consulenti della Procura.
i) Innanzi tutto i 26 minuti di tentativi di rianimazione post partum furono eseguiti in presenza di una obiettività clinica in grado di descrivere un feto nato senza segni vitali, con indice di
Apgar che è rimasto pari a zero a un minuto, a cinque minuti e a dieci minuti dall'espulsione: «la valutazione degli atti e le risultanze dell'esame autoptico consentono di affermare che, nel caso in esame, si realizzò una condizione di asfissia cronica prenatale e che il feto venne espulso già morto, in seguito a una condizione di asfissia acuta peripartum ulteriormente intervenuta. A sostegno di queste affermazioni vi sono i dati istopatologici placentari, che documentano una condizione di insufficienza placentare cronica, causa dell'asfissia cronica prenatale e, per quanto riguarda l'espulsione di feto già morto, il punteggio di Apgar pari a 0 a un minuto dall'espulsione dello stesso».
ii) Come già evidenziato nelle altre perizie, «la morte del feto si è determinata per l'instaurarsi di una condizione di asfissia peripartum acuta, che può attribuirsi all'infarto acuto placentare pagina 5 di 7 descritto all'esame autoptico degli annessi, che si è realizzato in un feto con arteria ombelicale unica e un giro di cordone ombelicale intorno al collo, entrambe condizioni che possono aver avuto ulteriore ruolo nel determinismo dell'insulto asfittico acuto».
iii) Infine, in merito alla segnalata ascoltazione del battito alle 9.36, così come indicato in cartella, il c.t.u. si esprime in termini di compatibilità sotto il profilo generale di tale registrazione con il quadro di feto morto delle 9.38, in quanto il substrato patologico placentare era tale da poter aver determinato, in occasione dell'intervenuto evento asfittico acuto peripartum, a causa dell'esaurimento dei meccanismi di compenso fetali e anche in ragione degli altri fattori di rischio presenti, cioè l'arteria ombelicale unica e il giro di funicolo intorno al collo, una morte estremamente rapida e irreversibile.
Pertanto, «nell'ipotesi che l'arresto cardiorespiratorio sia intervenuto nell'intervallo dei soli due minuti trascorsi tra la riferita auscultazione e l'inizio di manovre rianimatorie tempestive ed adeguate, va ribadito che queste sono generalmente in grado di elicitare risposte in termini di ripresa delle funzioni vitali, qualora l'acidosi che si è realizzata sia solo l'effetto di un evento acuto in un feto non compromesso da condizioni croniche. Nel caso in esame, come già detto, l'evento asfittico peripartum si è realizzato in un feto nel quale la condizione di asfissia cronica prenatale può aver determinato l'esaurimento dei suoi meccanismi di compenso, provocando un'immediata ed irreversibile morte del feto, motivo della mancata risposta alle manovre rianimatorie».
Non appare, peraltro, dirimente e del tutto pertinente sul punto il richiamo operato da parte attrice alla pronuncia della Suprema Corte n. 4424 del 2021, resa in una differente fattispecie di omessa sorveglianza da parte dei sanitari sul benessere fetale per un arco temporale di ben quarantacinque minuti, non solo tramite CTG, ma neanche tramite una auscultazione intermittente del battito cardiaco con stetoscopio di Pinard o strumento Doppler: nel caso in esame invece i sanitari avevano monitorato il benessere fetale, sia con un cardiotocografo diciotto minuti prima del parto, sia con un altro specifico strumento (rilevatore con monitor elettronico) due minuti prima dell'espulsione, monitoraggio quest'ultimo che comunque non aveva fatto emergere ancora segnali di allarme in ordine alla vitalità del feto, ben potendo quindi essersi verificato nei due minuti successivi l'evento asfittico acuto, responsabile dell'esaurimento della capacità di compenso del feto e della sua rapida morte, come chiaramente afferma il c.t.u. neonatologo, ausiliario sia del giudice civile sia del PM.
7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore indeterminato della causa. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) rigetta la domanda di parte attrice;
B) condanna parte attrice alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in CP_3 complessivi € 6.405,00, di cui € 2.130,00 per fase di studio, € 1.415,00 per fase introduttiva e €
2.860,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti.
Così deciso in Taranto, il 01/04/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
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